Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Richiesta di Rinvio a giudizio contro banche

Parmalat

PROCURA DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale di Milano

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
Artt. 416,417 c.p.p., 130 D.L.v.271/89



Al Giudice per l’Udienza Preliminare
Presso il Tribunale di Milano


Il Pubblico Ministero


Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe,nei confronti di:


1. LISANTI FABIO, nato a Roma l’1.04.1972, iscritto all’A.I.R.E. residente in Londra, 50 Queens Gate, elettivamente domiciliato presso l’avv. Fabio Gagnola, con studio in Milano, via S. Antonio n° 11,
difeso di fiducia dall’avv. Fabio Gagnola, con studio in Milano, via S. Antonio n° 11.
2. COZZOLI Patrizia , nata a Milano il 19.09.1970 iscritta all’A.I.R.E. – residente in Londra, 81 Queena’s Gate – flat 5 – contea SW7 5JU, selettivamente domiciliata presso l’avv. Markus WIGET, con studio in Milano, c.so Matteotti n. 11;
difesa di fiducia dall’avv. Maurizio BELLACOSA, con studio in Roma, via G.B.Vico n. 22 e dall’avv. Markus WIGET, con studio in Milano, c.so Matteotti n. 11;
3. LANDI Giovanni, nato in Milano il 31.03.1962, selettivamente domiciliato presso l’avv. Guido Carlo ALLEVA, con studio in Milano, via V. Monti n. 6,
difeso di fiducia dall’avv. Guido Carlo ALLEVA, con studio in Milano, via V. Monti n. 6 e dall’avv.Cesare ZACCONE, con studio in Torino, via De Sonnaz n. 11;
4. CANNIZZARO Antonio, nato a Palermo l’1.10.1965, selettivamente domiciliato presso l’avv. Paolo DELLA SALA, con studio in Milano, via Befana n. 11,
difeso di fiducia dall’avv. Paolo DELLA SALA, con studio in Milano, via Befana n. 11 e dall’avv. Mario BRUSA, con studio in Milano, v.le Piave n. 11;
5. VALSECCHI Marco, nato a Udine il 18.04.1968, residente a Milano, in via Lovere n. 5, elettivamente domiciliato presso l’avv. Mario BRUSA, con studio in Milano, v.le Piave n. 11,
difeso di fiducia dall’avv. Mario BRUSA, con studio in Milano, v.le Piave n. 11 e dall’avv. Paolo DELLA SALA, con studio in Milano, via befana n. 11;
6. RATTI Marco, nato a Milano l’1.06.1960, ivi residente, in via Francesco Primaticcio n. 213, selettivamente domiciliato presso l’avv. Guido Carlo ALLEVA, con studio in Milano, via V. Monti n, 6,
difeso di fiducia dall’avv. Guido Carlo ALLEVA, con studio in Milano, via V. Monti n. 6 e dall’avv. Cesare ZACCONE, con studio in Torino, via E. De Sonnaz nr. 11;
7. PAGLIANI Carlo, nato a Milano il 25.01.1962, ivi residente in v.le Vittorio Veneto nr 2, selettivamente domiciliato presso l’avv. Paola SEVERINO, con studio in Roma, via Ciro Menotti n. 4,
difeso di fiducia dall’av. Paola SEVERINO, con studio in Roma, via Ciro Menotti n. 4 e dall’avv.
Carlo GILLI, con studio in Milano, via Befana n. 4;
8. BASSO Paolo, nato il 06.02.1970 a Gorizia (GO) – iscritto all’A.I.R.E. – residente in Londra, 48 Finborough Road - contea SW10 9EG , selettivamente domiciliato presso l’avv. Angelo NANNI, con studio in Roma, via Ciro Menotti n. 4,
difeso di fiducia dall’avv. Paola SEVERINO con studio in Roma, via Ciro Menotti n. 4 e dall’avv. Angelo NANNI, con studio in Roma, via Ciro Menotti n. 4;
9. ARMANINI Massimo, nato a Mantova il 10.10.1961, residente a Milano in via Vincenzo Monti nr 3, elettivamente domiciliato presso l’avv. Francesco ISOLABELLA, con studio in Milano, via Fontana n. 4,
difeso di fiducia dall’avv. Francesco ISOLABELLA, con studio in Milano, via Fontana n. 4, e dall’avv. Massimiliano FOSCHINI, con studio in Roma, via Ciro Menotti n.4;
10. PRACCA Marco, nato a Bologna il 13.11.1953, residente in Milano, via degli Odescalchi n. 3, selettivamente domiciliato presso l’avv. Francesco ISOLABELLA, con studio in Milano, via Fontana n. 4,
difeso di fiducia dall’avv. Francesco ISOLABELLA, con studio in Milano, via Fontana n. 4 e dall’avv. Masimiliano FOSCHINI, con studio in Roma, via Ciro Menotti n. 4;
11. ZIBORDI Tommaso nato a Milano il 17.09.1968, residente in Londra, 69 Earl S Court Square, elettivamente domiciliato presso l’Avv. Francesco ISOLABELLA, con studio in Milano, Via Fontana n.4
difeso di fiducia dall’Avv. Francesco ISOLABELLA, con studio in Milano, Via Fontana n.4 e dall’Avv. Guido Carlo ALLEVA, con studio in Milano, via V.Monti n.6;
12. BOTTA PAOLO, nato a Milano il 14.02.1964, ivi residente in Via Vincenzo Foppa n.52, elettivamente domiciliato presso l’Avv. Paolo TOSONI, con studio in Milano, v.le Piave nr.11,
difeso di fiducia dall’ l’Avv. Paolo TOSONI, con studio in Milano, v.le Piave nr.11;
13. CARDI Giaime, nato a Napoli il 3.10.1965, residente in Milano, via Cosimo del Fante n. 8, selettivamente domiciliato presso l’avv. Alberto ALESSANDRI, con studio in Milano, via Fatebenefratelli n. 15,
difeso di fiducia dall’Avv. Alberto ALESSANDRI, con studio in Milano, via Fatebenefratelli n. 15;
nonché
14. UBS Limited, con sede in London, EC2M 2PP, 1Finsbury avenue, nella persona di Lord Leon Brittan nato a Londra il 25.09.1939, in qualità di rappresentante legale e domiciliato per la carica presso la sede della società, selettivamente domiciliata presso l’Avv. Giuseppe BANA, con studio in Milano, via Sant.Antonio n. 11,
difesa di fiducia dall’Avv. Giuseppe BANA, con studio in Milano, via Sant.Antonio n. 11;
15. Citibank N.A., con sede in Milano, Foro Bonaparte n. 16, nella persona di Anna Doro, nata a Firenza il 05.09.1965, in qualità di rappresentante legale e domiciliata per la carica presso la sede della società, selettivamente domiciliata presso lo sudio dell’Avv. Nerio DIODA’, con studio in Milano, v.le Piave n. 12,
difesa di fiducia dall’Avv. Nerio DIODA’, con studio in Milano, v.le Piave n. 12;
16. Deutsche Bank Spa, con sede in Milano, Piazza del Calendario n. 3, nella persona di Gianni TESTONI, n. a Bologna il 25.5.1937, in qualità di rappresentante legale e domiciliata per la carica presso la sede della società, selettivamente domiciliata presso l’avv. Paola SEVERINO, con studio in Roma, via Ciro Menotti n. 4,
difesa di fiducia dall’avv. Paola SEVERINO, con studio in Roma, via Ciro Menotti n. 4;
17.Deutsche Bank AG London, Winchester Hause, Street, London EC2N2DB, nella persona di Simon DODDS, n. Londra il 27.8.1957 in qualità di rappresentante legale e domiciliato per la carica presso la sede della società, selettivamente domiciliata presso l’Avv. Francesco ISOLABELLA, con studio in Milano, Via Fontana n. 4,
difesa di fiducia dall’avv. Francesco ISOLABELLA, con studio in Milano, via Fontana n.4;
18. Morgan Stanley Bank International Limited Milan Branch, con sede in Milano, c.so Venezia n. 16, nella persona di Galeazzo PECORI GIRALDI, nato a Roma, il 16.07.1954 in qualità di rappresentante legale e domiciliato per la carica presso la sede della società selettivamente domiciliata presso l’avv. Paola SEVERINO, con studio in Roma, via Ciro Menotti n. 4;
difesa di fiducia dall’Avv. Paola SEVERINO, con studio in Roma, vaia Ciro Menotti n. 4;
19. Morgan Stanley & Co International, LTD con sede al 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 AQA, nella persona di Keith CLARK nato a Chichester (GB) il 25.10.1944 in qualità di rappresentante legale e domiciliato per la carica presso la sede della società, selettivamente domiciliata presso l’avv. Paola SEVERINO con studio in Roma, via Ciro Menotti n.4;
difesa di fiducia dall’Avv. Paola SEVERINO, con studio in Roma, via Ciro Menotti n. 4;
20. Nextra Investement Mnagement SGR Spa, con sede in Milano, P.za Cadorna nr 5, nella persona di Mario MISCIALI, nato ad Alessandria il 28.04.1954, in qualità di presidente e legale rappresentante e domiciliato per la carica presso la sede della società, elettivamente domiciliata presso l’avv. Guido Carlo ALLEVA, con studio in Milano, via V.Monti n. 6,
difesa di fiducia dall’Avv. Guido Carlo ALLEVA, con studio in Milano, via V.Monti n.6,


IMPUTATI



Ø COZZOLI e LISANTI

A) del delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, 112 n.1 c.p., 2637 codice civile, perché in concorso tra loro e con altri funzionari di UBS non ancora identificati (nonché in concorso con le persone indicate nel capo A) di imputazione della allegata richiesta di rinvio a giudizio, nei cui confronti si è proceduto separatamente), e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso:

- LISANTI, quale Direttore generale Mercato Capitale di prestito presso UBS AG Londra;
- COZZOLI, aule Direttore Mercato Capitale di prestito presso UBS AG di Londra (sino al luglio 2003);


diffondevano, in tempi diversi ed anche per il tramite della sede amministrativa di Milano della Parmalat Finanziaria spa, notizie false sulla emissione, in data 3 luglio 2003, da parte di PARMALAT FINANCE CORPORATION BV, di due prestiti obbligazionari di euro 210 milioni ciascuno (garantiti da parmalat spa) idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dei titoli Parmalat quotati alla Borsa Valori di Milano e degli altri strumenti finanziari (bonds) emessi dalla Parmalat o collegati al suo rischio (credit default swap).

In particolare, dopo aver proposto la suddetta operazione di finanza strutturata, peraltro condizionata all’acquisto, da parte della di PARMALAT BV, di una credit linked note del valore nominale di 290 milioni di euro (obbligazione, quest’ultima, emessa da BANCO TOTTA & ACORES SA e legata al rischio di default della Parmalat), per permettere a UBS di coprirsi dal “rischio Parmalat”, si accordavano con il CFO di Parmalat Alberto FERRARIS:

1. per modificare l’informativa al mercato sull’annunciata decisione di Parmalat di non emettere ulteriori prestiti obbligazionari, informativa contenuta nella presentazione, del 10 aprile 2003, alla
Business Community dei dati del bilancio al 31/12/2002, richiedendo ed ottenendo l’inserimento, nel successivo e conseguente comunicato stampa “Reuters” del 15.5.2003 (in cui si riporta anche il resoconto di una conference call tenuta, sul punto, da FERRARIS), a commento dei dati della trimestrale 2003, di una precisazione relativamente alla possibilità di “valutare operazioni finanziarie estremamente vantaggiose” (pur essendo pienamente consapevoli che l’operazione finanziaria strutturata proposta ed organizzata da UBS aveva caratteristiche estremamente penalizzanti per la Parmalat); precisazione poi testualmente ribadita anche nel comunicato stampa del 18.6.2003 e nella semestrale al 30.6.2003;


2. dichiarando, nel documento con il quale l’operazione veniva presentata a Parmalat, che la quotazione dell’emissione obbligazionaria doveva prevedere indicazioni al mercato alterate, se non palesemente false, con riferimento all’informazione alla Borsa del Lussemburgo
(“…Noi proponiamo di ritardare la quotazione fino all’estate e quotare i titoli alla Borsa del Lussemburgo tre mesi dopo la data di chiusura dell’operazione…”) ed ai media specializzati Bondware e Bloomberg (“…è anche possibile controllare l’informazione mostrata da fonti esterne quali banche dati sui bond – per esempio Bondware – e Bloomberg. Noi non richiediamo che l’emissione sia pubblicata in nessuna di queste fonti finchè i bonds non saranno quotati. Un paio di mesi dopo la quotazione forniremo a Bloomberg i minimi dettagli sul prezzo”);

3. per occultare al mercato che le obbligazioni del banco Totta, in quanto collegate al “rischio Parmalat”, non potevano costituire attivo circolante come falsamente indicato nella semestrale al 30.6.2003;

4. per redigere il
princing supplement (depositato alla Borsa del Lussemburgo in data 31.7.2003 e conseguentemente immesso in rete e divulgato sul relativo sito web ed avente ad oggetto la comunicazione del prezzo e delle condizioni di emissione), contenente notizie false quanto al prezzo di emissione indicato nella misura del 100% (mentre era del 95,238%) omettendo ogni informazione sulla natura dello “small discount” richiesto ed ottenuto di 20 milioni di euro;

5. per indicare, nella
semestrale al 30.6.2003 (oggetto del comunicato stampa dell’11.9.2003), notizie false quanto alla provvista netta (quantificata in 130 anziché in 110 milioni di Euro), al tasso (indicato sub Euribor, laddove nella realtà la PARMALAT aveva sopportato un tasso effettivo del 6,3% circa, quindi superiore all’euribor); ed all’investimento in titoli liquidabili (risultati, invece, non commerciabili).

Condotte idonee in concreto ad alterare in modo sensibile il prezzo delle azioni e delle obbligazioni della Parmalat e dei CDS a quest’ultima riferibili.

Con le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto concorrendo con più di cinque persone.

In Milano sino al dicembre 2003;




Ø LANDI, RATTI, VALSECCHI, CANNIZZARO, PAGLIANI, BASSO

B) del delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, 112 n.1 c.p., 2637 codice civile, perché, in concorso tra loro e con altri funzionari di NEXTRA e di Morgan Stanley, non ancora identificati (nonché in concorso con le persone identificate nel capo A) di imputazione della leggata richiesta di rinvio a giudizio, nei cui confronti si è proceduto separatamente) e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,

- LANDI, quale amministratore delegato di NEXTRA Inv. Mang. SGR spa;
- RATTI, quale responsabile Area Strategia ed Investimenti di NEXTRA Inv. Mng. SGR spa;
- VALSECCHI, quale addetto al servizio Obbligazioni di NEXTRA Inv. Mang. SGR spa;
- CANNIZZARO, quale addetto al servizio Obbligazioni di NEXTRA Inv. Mang. SGR spa;
- PAGLIANI, quale responsabile della
branch per l’attività bancaria presso Morgan Stanley Dean Bitter Bank Ltd di Milano;
- BASSO quale Vice President di Morgan Stanley – Global Capital Markets di Londra,

avendo, altresì, Nextra la necessità di smobilizzare un pacchetto di azioni Parmalat superiore al 2% (possesso non dichiarato alla Consob),



diffondevano, in tempi diversi ed anche per il tramite della sede amministrativa di Milano della Parmalat Finanziaria spa, notizie false sulla emissione, del 10 luglio 2003, del bond del valore nominale di 300 milioni di euro, emesso da PARMALAT FINANCE CORPORATION BV (e garantito da Parmalat spa), idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dei titoli Parmalat quotati alla Borsa Valori di Milano e degli altri strumenti finanziari (bonds) emessi dalla Parmalat o collegati al suo rischio (credit default swap).

In particolare, diffondevano dati ed informazioni false:

1. indicando, nel
comunicato stampa del 18.6.2003, con riferimento al “prestito del valore di 300 milioni, su un unico investitore istituzionale, con scadenza 2008”, un tasso variabile indicizzato all’Euribor “maggiorato di 305 punti base”, laddove, nella realtà, lo stesso risultava maggiorato, sin dall’inizio, di 350 punti base, operazione effettuata mediante la “sistemazione” della differenza (pari ad euro 5,922 milioni) con un finanziamento di Morgan Stanley, a condizioni estremamente onerose per Parmalat (già al 31.12.2003, la valutazione al mark to market era di euro 11.733.500) e realizzato sotto forma di contratto di swaption;

2. nonché omettendo di comunicare l’esistenza di un
covenant, cioè una garanzia aggiuntiva rispetto a quelle standard previste dal princing supplement, e basata su un parametro finanziario, il cui mancato rispetto avrebbe comportato per Parmalat l’obbligo di riacquisto del titolo alla pari;
circostanze queste che, se rese pubbliche, avrebbero dimostrato l’esistenza di un “rischio Parmalat” di gran lunga superiore a quello desumibile dai dati ufficiali e di mercato;

3. inserendo, nel
princing supplement, depositato in data 10.11.2003 presso la Borsa del Lussemburgo (e conseguentemente immesso in rete e divulgato sul sito web ed avente ad oggetto la comunicazione del prezzo e delle condizioni di emissione), notizie false, quanto al prezzo di emissione, indicato nella misura del 100% del valore nominale (pari ad uno spread Euribor +305 punti base), anziché quello effettivo del 98,06% (pari ad uno spread effettivo di +350 punti base),

cosi da non evidenziare al mercato che l’emissione aveva condizioni da
“high yield” (cioè da emittenti aventi rating ben inferiore a quello assegnato da S&P a Parmalat), che, essendo estremamente “price sensitive”, non erano volutamente divulgate (come si legge nell’e-mail del 24 giugno 2003 da RATTI a LANDI: “Tali clausole sono MOLTO migliorative rispetto ai termini ai quali l’emissione è stata presentata al mercato: il bond ci rende euribor +350, non +305 (questo non lo vedi dalle clausole ma da prezzo di acquisto 98,06). …Queste sono condizioni da high yield (e il giudizio dell’analista equity, ex post, è che se lui fosse stato nel CFO di Parmalat non l’avrebbe fatto). Nota altresì che queste condizioni sono estremamente price sensitive e quindi non possono essere divulgate se non ad aventi causa e chiarendo che si tratta di notizie con tale natura”.

Condotte idonee in concreto ad alterare in modo sensibile il prezzo delle azioni e delle obbligazioni della parmalat e dei CDS a quest’ultima riferibili.

Con le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto concorrendo con più di cinque persone.

In Milano sino al dicembre 2003.


Ø ARMANINI, PRACCA, ZIBORDI


C)
del delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, 112 n:1 c.p. C.P. 2637 codice civile,
perché in concorso tra loro e con funzionari di Deutsche Bank non ancora identificati (nonché in concorso con le persone indicate nel capo
A) di imputazione della allegata richiesta di rinvio a giudizio, nei cui confronti si è proceduto separatamente) e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,

- ARMANINI, quale dirigente della Deutsche Bank Capital Markets spa;
- PRACCA, quale Direttore responsabile centrale della Deutsche Bank spa – settore aziende;
- ZIBORDI, quale dirigente della Debt Capital Markets – Italy presso la Deutsche Bank AG
di Londra,

diffondevano, in tempi diversi ed anche per il tramite della sede amministrativa di Milano della Parmalat Finanziaria spa notizie false sulla emissione, del 15 settembre 2003, del bond del valore nominale di 350 milioni di euro, emesso da PARMALAT FINANCE CORPORATION BV (e garantito da Parmalat spa), idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dei titoli Parmalat quotati alla Borsa Valori di Milano e degli altri strumenti finanziari (bonds) emessi dalla Parmalat o collegati al suo rischio (credit default swap).

In particolare, dopo aver chiesto al Gruppo Parmalat di non menzionare la nuova emissione nella semestrale al 30.6.2003 tra i fatti rilevanti successivi alla chiusura (come da e-mail di ZIBORDI a FERRARIS: “Ancora, è importante che voi non citiate il bond nel comunicato stampa se volete procedere con l’emissione”):

1. concordavano, con il gruppo Parmalat, il contenuto del
comunicato stampa del 15.9.2003,
falso ed incompleto, nella specie modificando direttamente la bozza predisposta da
FERRARIS, in modo tale che l’emissione apparisse come un
Private placement, in linea,
peraltro, con le dichiarazioni pubbliche dello stesso FERRARIS, il quale, in occasione della
presentazione dei dati della semestrale al 30.6.2003, aveva affermato che Parmalat non
avrebbe emesso “
nel breve periodo obbligazioni da collocare sul mercato retail” mentre il
bond è stato anche venduto ai risparmiatori;

2. inserivano, nel
pricing supplement del 25.9.2003, depositato in pari data presso la Borsa del Lussemburgo (e conseguentemente immesso in rete e divulgato sul relativo sito web ed avente ad oggetto la comunicazione del prezzo e delle condizioni di emissione), un prezzo di emissione falso (prezzo al 100%, anziché al 95,74%); altresì, omettendo di chiarire la causale della differenza tra il pezzo di emissione ed il “net proceedes” (ammontare dei fondi netti ricevuti), al fine di occultare al mercato il reale rendimento del titolo e l’effettiva rischiosità dell’emittente Parmalat;

3. ed inoltre, non smentivano, in violazione degli obblighi di cui all’art. 114 t.u.f, le notizie apparse in data
26.11.2003, sulla stampa nazionale ed internazionale, che attribuivano a Deutsche Bank il possesso del 5,16% di azioni della Parmalat Finanziaria, azioni in realtà detenute in gran parte a titolo di prestito, fornendo così al mercato il falso segnale che Deutsche Bank fosse il secondo azionista del gruppo Parmalat.

Condotte idonee in concreto ad alterare in modo sensibile il prezzo delle azioni e delle obbligazioni
della Parmalat e dei CDS a quest’ultima riferibili.
Con le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto concorrendo con più di cinque persone .
In Milano sino al dicembre 2003.



Ø BOTTA

D)
del delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, 112 n. 1 c.p., 2637 codice civile, perché in concorso con altri funzionari di Citicorp (nonché in concorso con le persone indicate nel capo A) di imputazione della allegata richiesta di rinvio a giudizio, nei cui confronti si è proceduto separatamente) e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,

- BOTTA, quale Relationship manager di Citibank N.A, succursale di Milano – responsabile della gestione ordinaria delle relazioni con il gruppo Parmalat,

diffondeva, in tempi diversi ed anche per il tramite della sede amministrativa di Milano della Parmalat Finanziaria spa, notizie false sull’”operazione Canada” ( organizzazione di una partnership tra Banca e gruppo Parmalat, per la costituzione ed il finanziamento di PARMALAT CANADA e successivo acquisto di due importanti società operative, BEATRICE FOODS e AULTFOOD LTD), sul “contratto di associazione in partecipazione denominato Buco Nero” e sul programma di c.d. “cartolarizzazione” dei crediti Parmalat (attuato con la società “veicolo” Archimede securitisation spa), idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dei titoli Parmalat quotati alla Borsa Valori di Milano e degli altri strumenti finanziari (bonds) emessi dalla Parmalat o collegati al suo rischio (credit default swap), in quanto preordinate a mascherare al mercato la loro reale natura di operazioni di finanziamento in modo da occultare la effettiva situazione finanziaria e debitoria del gruppo nonché consentirgli di non superare i limiti patrimoniali e finanziari previsti dai covenants in essere ed i ratios del rating (equity e debiti), che, altrimenti, sarebbe stato di livello più basso (speculative grade).

In particolare:

1. presentava al mercato la suddetta operazione “ Canada “, iniziata nel 1997 e chiusa nel 2002, come un’operazione di equità ( come si legge nell’articolo del Sole – 24 Ore del 22 marzo 1997, che riporta le seguenti dichiarazioni di Citibank: “ Era così vantaggiosa che siamo entrati dentro l’affare comprando il 24,9%. Naturalmente - ha detto il dirigente di Citicorp – la nostra è un’operazione finanziaria che, nel medio e lungo termine, sarà dimessa. Forse con un collocamento sul mercato. Sulla quota della banca statunitense c’è la prelazione della Parmalat pronta ad acquistarla.”), che invece mascherava un vero e proprio finanziamento concesso, peraltro, a condizioni particolarmente onerose;

2. ribadiva, nel comunicato stampa del 21.11.2003, di Parmalat Finanziaria, la natura di associazione in partecipazione dell’operazione “Buco Nero” ( il gruppo Parmalat “
precisa i termini dell’operazione di Associazione in partecipazione stipulata tra la controllata Geslat Srl, una società di diritto italiano, e la società Buconero LLC, posseduta e consolidata interamente al Gruppo Citicorp. Precisa peraltro che i termini principali di quest’operazione sono contenuti nei bilanci della società fin dal 1999 e quindi le informazioni sono pubblicamente disponibili.”), nonostante che Citicorp, a partire dal 2000, l’avesse segnalata alla Centrale Rischi di Banca d’Italia come finanziamento;


3. ribadiva, nei comunicati stampa relativi ai bilanci, dal 2000 in poi del gruppo Parmalat, l’attuazione di un programma di c.d. cartolarizzazione dei crediti Parmalat, non eseguita ai sensi della L. 130/99 e non segnalata alla Centrale Rischi della banca d’Italia ( in violazione dell’art. 53, comma 2 t.u.b. ), pur essendo consapevole che la gran parte dei crediti ceduti pro- soluto fosse inesistente.

Condotte idonee in concreto ad alterare in modo sensibile il prezzo delle azioni e delle obbligazioni della Parmalat e del CDS a quest’ultima riferibili.

Con le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto concorrendo con più di cinque persone.

In Milano sino al dicembre 2003.




Ø CARDI GIAIME


E)
delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, 112, n. 1 c.p., 2637 codice civile, perché in concorso con altri dirigenti del CSFB non ancora identificati ( nonché in concorso con le persone indicate nel capo A) di imputazione della allegata richiesta di rinvio a giudizio, nei cui confronti si è proceduto separatamente) e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,

diffondeva, in tempi diversi ed anche per il tarmite della sede amministrativa di Milano della Parmalat Finanziaria spa, notizie false sull’emissione di 500 milioni di eusro della Parmalat Partecipacoes do Brasil e sull’emissione obbligazionaria di 250 milioni di euro da parte di PARMALAT FINANCE CORPORATION BV ( entrambe garantite da Parmalat spa ), idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dei titoli Parmalat quotati alla Borsa Valori di Milano e degli altri strumenti finanziari ( bonds )emessi dalla Parmalat o collegati al suo rischio ( credit default swap).

In particolare, avendo contestualmente ( tra la fine del 2001 e il gennaio 2002) strutturato sia l’emissione obbligazionaria convertibile di 5oo milioni di euro da parte di PARMALAT PARTECIPACOES DO BRASIL sia quella di 250 milioni di euro da parte di PARMALAT FINANCE CORPORATION BV, configurando la prima in modo che potesse essere riportata a bilancio e comunicata al mercato alla stregua di un’operazione di equità invece che di finanziamento, per non aggravare la situazione debitoria del comparto brasiliano del Gruppo Parmalat e non far superare i limiti patrimoniali e finanziari previsti dai covenants in essere:

1. ometteva di comunicare al mercato l’”emissione brasiliana” e la connessione esistente tra le due emissioni nonostante fossero indicate, nel contratto del 13.12.2001 (
Agreed Commercial Terms and Conditions), come due fasi di un’unica operazione;

2. presentava al mercato – come risulta dagli articoli di stampa, tra cui quello apparso sul Sole 24Ore del 7.12.2001 – l’emissione della Parmalat Finance Corporation BV da 250 milioni di euro, dichiarando falsamente che era finalizzata ad allungare la durata dell’indebitamento, mentre la relativa provvista, veniva integralmente ed immediatamente restituita da Parmalat a CSBF ( sotto forma di pagamento dei diritti di conversione oggetto del
Forward sale Agreement relativo all’emissione da 500 mln di euro della Parmalat Partecipacoes do Brasil), consentendo così il rientro del 50% dell’importo dell’emissione brasiliana.
Condotte idonee in concreto ad alterare in modo sensibile il prezzo delle azioni e delle obbligazioni della Parmalat e dei CDS a quest’ultima riferibili.

Con le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto concorrendo con più di cinque persone.

In Milano e all’estero sino al 2002.


RESPONSABILI EX 231/2001


Ø UBS Limited

G)
responsabile dell’illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma 1, lett. b), 7, 25, ter lett. r ) d.lgs.231/01, per non aver – prima della commissione del fatto ascritto ai sottoposti LISANTI e COZZOLI e contestato sub capo A) della rubrica ( da intendersi qui integralmente richiamato) – adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dei soggetti sottoposti- i quali non hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi – un profitto di rilevante entità.

In Milano sino al dicembre del 2003.


Ø NEXTRA Investment SGR Spa

H)
responsabile dell’illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma 1, lett. a) e lett.b), 6, 7, 25 ter lett. r) d,lgs. 231/01, per non aver – prima della commissione del fatto ascritto all’ammre del.to LANDI e ai sottoposti CANNIZZARO e VALSECCHI e contestato sub capo B) della rubrica ( da intendersi qui integralmente richiamato) – adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalle condotte delittuose dei predetti soggetti – i quali non hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi – un profitto di rilevante entità.

In Milano sino al dicembre 2003.



Ø Morgan Stanley & Co International LTD,
Ø Morgan Stanley Bank International Limited Milan Branch

I) responsabile dell’illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma 1, lett. b), 7, 25 ter lett. r) d.lgs.231/01, per non aver – prima della commissione del fatto ascritto ai sottoposti PAGLIANI e BASSO e contestato sub capo B) della rubrica ( da intendersi qui integralmente richiamato) – adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dei soggetti sottoposti – i quali non hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi – un profitto di rilevante entità.

In Milano sino al dicembre del 2003.



Ø DEUTSCHE Bank spa
Ø DEUTSCHE Bank AG London

L)
responsabile dell’illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma 1, lett b), 7,25 ter lett. r)
d. lgs. 231/01, per non aver – prima della commissione del fatto ascritto ai sottoposti ARMANINI, PRACCA e ZIBORDI e contestato
sub capo C) della rubrica (da intendersi qui integralmente richiamato) – adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dei soggetti sottoposti – i quali non hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi – un profitto di rilevante entità.

In Milano sino al dicembre del 2003.



Ø CITIBANK N.A.

M)
responsabile dell’illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma 1, lett.b), 7,25 ter lett. r) d. lgs. 231/01, per non aver – prima della commissione del fatto ascritto al sottoposto BOTTA e contestato sub capo D) della rubrica (da intendersi qui integralmente richiamato) – adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa del soggetto sottoposto – il quale non ha agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi – un profitto di rilevante entità.

In Milano sino al dicembre del 2003.


Evidenziate le parti offese in:


1. CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – con sede in Roma, Via G. B. Martini n. 3, in persona del Presidente
pro tempore;
2. l’Amministratore Straordinario della PARMALAT FINANZIARIA S.p.A. nella persona del dott. Enrico BONDI,


EVIDENZIATA

l’acquisizione delle seguenti fonti di prova:

(omissis)






RILEVATO CHE



si è disposta la notifica dell’avviso previsto dall’articolo 415 bis c.p.p. e che gli imputati non hanno chiesto di essere interrogati



VISTI


gli artt. 416, 417 c.p.p.



CHIEDE



l’emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti di:



1. LISANTI Fabio;

2. COZZOLI Patrizia;

3. LANDI Giovanni;

4. CANNIZZARO Antonio;

5. VALSECCHI Marco;

6. RATTI Marco;

7. PAGLIANI Carlo;

8. BASSO Paolo;

9. ARMANINI Massimo;

10. PRACCA Marco;

11. ZIBORDI Tommaso;

12. BOTTA Paolo;

13. CARDI Giaime;




nonché

14. UBS Limited, con sede in London, EC2M 2pp, 1 Finsbury avenue, nella persona di
Lord Leon Brittan nato a Londra il 25.09.1939, in qualità di rappresentante legale;

15. Citibank N. A., con sede in Milano, Foro Bonaparte n. 16, nella persona di Anna DORO,
nata a Firenze il 05.09.1965, in qualità di rappresentante legale;

16. Deutsche Bank Spa, con sede in Milano, P.zza del Calendario n. 3, nella persona di
Gianni TESTONI, n. a Bologna il 25.5.1937, in qualità di rappresentante legale;

17. Deutsche Bank AG London, Winchester Hause, 1 Great Winchester Street, London
EC2N 2DB, nella persona di Simon DODDS, n. a Londra il 27.8.1957 in qualità di
rappresentante legale;

18. Morgan Stanley Bank International Limited Milan Branch, con sede in Milano, c.so
Venezia n. 16,nella persona di Galeazzo PECORI GIRALDI, nato a Roma, il 16.07.1954
in qualità di rappresentante legale;

19. Morgan Stanley & Co International, LTD con sede al 25 Cabot Square, Canary Wharf,
London E14 4QA, nella persona di Keith CLARK nato a Chichester (GB) il 25.10.1944
in qualità di rappresentante legale;

20. Nextra Investement Management SGR Spa, con sede in Milano, P.za Cadorna nr 5,
nella persona di Mario MISCALI, nato ad Alessandria il 28.04.1954, in qualità di
presidente e legale rappresentante;


per i suindicati fatti.



















MANDA


alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.



Milano,





IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

- Dott. Francesco GRECO – Sost. –



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

- Dott. Eugenio FUSCO – Sost. –



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

- Dott. Carlo NOCERINO – Sost. -


( omissis )


che a seguito della richiesta di rinvio a giudizio che il PM ha depositato in data 29.7.2005
il Giudice per le Indagini Preliminari dott. Cesare Tacconi a norma dell’art. 418 c.p.p. con decreto del 17.1.2006 ha fissato l’udienza preliminare in camera di consiglio per il giorno

1° marzo 2006 ore 9.30

in Palazzo di Giustizia di Milano – via Freguglia n. 1 – piano primo, Aula Magna

AVVERTE

L’imputato che, nel caso abbia un difensore d’ufficio, può nominare, in qualsiasi momento,
un difensore di fiducia (art. 28 d.lgs. 28.7.89 n.271)


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