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Tribunale di Cassino - Sez. Sora

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2012

VIII

Tribunale di Cassino, Sez. Sora, Dott. Maria Rosaria CIUFFI, Sent. N. 19 del 26 gennaio 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO - Sez. distaccata di SORA

nella persona del Giudice designato dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi, ha emesso la seguente

SENTENZA n. 19 del 26 gennaio 2012

nella causa civile iscritta al n. 514 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2006, posta in decisione all'udienza del 11 ottobre 2011 e vertente

TRA

XXXXX, elett.te domiciliato in Villa Latina, via Roma n. 29, presso lo studio dell'avv. Francesco Candido, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Antonio Tanza, mediante delega in atti

ATTORE

E

UNICREDIT S.P.A., GIÀ BANCA DI ROMA S.P.A., elett.te domiciliata in Sora, via S. Giuliano Sura n. 123, presso lo studio dell'avv. Alfonso Quintarelli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe ed Eurialo Felici, giusta procura in atti

CONVENUTA

OGGETTO: accertamento rapporti dare ed avere

MOTIVI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE

(…) Occorre dare atto che nell'anno 2000 interveniva la delibera CICR che ha legittimato la capitalizzazione degli interessi, in deroga dunque al divieto generale di anatocismo, purché però le condizioni praticate siano previste nel contratto sottoscritto dal cliente e purché siano le medesime per la Banca e il cliente. (…) Con riguardo alle eccezioni formulate da parte convenuta nel corso del rapporto, e ribadite in sede di comparsa conclusionale, deve osservarsi che pur essendo intervenuta nel corso del rapporto la norma CICR, anno 2000, la stessa non risulta essere stata rispettata nel caso di specie, poiché l'applicazione della capitalizzazione non è stata specificamente sottoscritta dalla parte, ma semplicemente comunicata, come se fosse una variazione delle condizioni contrattuali non sottoposta a specifica sottoscrizione.

Venendo all'applicazione della contestata norma del
decreto milleproroghe, deve osservarsi che, mentre l'azione promossa dal cliente verso la banca per far valere la nullità della clausola che prevede l'anatocismo e imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c., quella proposta dallo stesso cliente nei confronti della banca ai fini di conseguire la ripetizione delle somme, che assume di avere indebitamente versato a qualsivoglia titolo, è soggetta ai medesimi principi che regolano la domanda di ripetizione di indebito. Pertanto, trova applicazione la disciplina della prescrizione ordinaria decennale a norma dell'art. 2946 c.c., non potendo farsi riferimento né alla prescrizione breve del diritto al risarcimento del danno, né a quella quinquennale di cui all'art. 2948, n. 3 c.c. Tanto premesso l'indirizzo giurisprudenziale, è accaduto che il legislatore, a pochi giorni dalla pronuncia sul punto della Suprema Corte a Sezioni Unite ha emanato alla art. 2, comma 61, della legge n. 10 del 2011, di conversione del cd. Decreto Milleproroghe (D.L. 29 dicembre 2010 n. 225) che testualmente recita "In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge". Chiaro riferimento operato dai legislatore all' "annotazione", che viene per la prima volta testualmente equiparata, sia pur a fini prescrizionali, al pagamento. Le Sezioni unite da ultimo, nella nota sentenza n. 24418/2010, però, sollecitate sul punto, hanno affrontato per la prima volta in maniera più approfondita la questione affermando che l'annotazione in conto di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista, nel mentre determina un incremento del debito del correntista una riduzione dei credito di cui egli ancora dispone, "in nessun modo si risolve in un pagamento", in quanto "non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca". L'annotazione illegittima determina ? secondo i giudici della Suprema Corte - l'insorgere del diritto del correntista ad agire "per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso" e, ove al conto acceda un'apertura di credito bancario, l'azione potrà conseguire l'ulteriore scopo "di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli", il correntista non potrà però agire mai" per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo". Inoltre, venendo alla questione delta retroattività della norma sopra descritta, deve osservarsi che la prima parte della disposizione fa riferimento ad una norma di carattere assolutamente generale (la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere) e vi introduce una disposizione di natura particolare, perché riferita alla specifica materia delle annotazioni in conto corrente, oltretutto innovando la lettura che costituiva diritto vivente secondo cui la prescrizione (salvo le particolari ipotesi enucleate dalle sezioni unite del 2010) decorre dalla chiusura del conto corrente. Tali argomenti sono da ritenersi sufficienti ad escludere che la disposizione abbia veramente carattere interpretativo, e ad attribuire ai contrario natura innovativa alla norma stata opportunamente citata in proposito la sentenza 21314/2010 della Cassazione che - sia pure in altro ambito - ha riconosciuto natura innovative a disposizione che legislatore aveva qualificato come interpretativa). Da tale operata qualificazione della norma come innovativa discende la sua irretroattività, con la conseguenza che non è necessario nei giudizi in corso (ove la prescrizione sia stata eccepita tempestivamente) procedere a istruire nuovamente la causa, che si applicherà sola per il futuro. Per quanto concerne la seconda parte della disposizione sulla irripetibilità di quanto versato è a sua volta ed a maggior ragione norma innovativa, in quanto pone limiti alla ripetibilità di somme costituenti indebito oggettivo.



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