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Trib Lecce / Tribunale Verona

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2015

Tribunale di Lecce, Dott. Angelo RIZZO, Sent. n. 51 del 9 gennaio 2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce in composizione monocratica, in persona del Dott. Angelo Rizzo, ha pronunziato la seguente

SENTENZA n. 51/2015

nella causa civile iscritta al n. 70000 211/2012 del Ruolo Generale
promossa
DA
C A con l'avv. Antonio Tanza
M A R con l'avv. Antonio Tanza

CONTRO

UNICREDIT spa con l'avv. Luca Erroi
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

Per gli opponenti C. A. e M. A. R. quale garante:
a) dichiarare la nullità, l'inammissibilità e l'improponibilità del decreto ingiuntivo opposto e/o revocarlo con tutte le conseguenze di legge;
b) accertare e dichiarare la non veridicità della somma ingiunta;
c) accertare e dichiarare la inefficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 e 118 n. 2 D.Lgs 1.9.1993 n. 385 del contratto e delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, della commissioni, delle spese e remunerazioni qualsiasi pretese relative al c/c ordinario per cui v'è decreto ingiuntivo;
d) accertare e dichiarare l'invalidità delle CMS trimestrali applicate ai c/c oggetto del D.I. nonché degli interessi ultralegali derivanti dal fittizio gioco di antergazione e postergazione delle valute, in quanto detti meccanismi sono privi di validità negoziale;
e) accertare e dichiarare il tasso usurario del rapporto bancario come evidenziato in Ctp ed all'effetto eliminare ogni remunerazione in favore della banca;
f) accertare e dichiarare per l'effetto l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di Ctu tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito;
g) condannare la banca opposta alla correzione del saldo contabile e alla segnalazione in Centrale Rischi;
h) condannare in ogni caso la banca opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Per la opposta Unicredit spa:
1) in via principale concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto perché a norma degli artt. 647 e 648 cpc l'opposizione proposta da C. A. e M. A. R. risulta del tutto inconsistente, pretestuosa e dilatoria; non risulta fondata su alcuna valida prova scritta e non appare di pronta soluzione;
2) nel merito rigettare integralmente l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da C. A. e M. A. R. nei confronti di Unicredit spa poiché destituito dí ogni fondamento per i motivi esposti in narrativa;
3) in via subordinata condannare comunque C. A. e M. A. R. al pagamento, in solido fra loro, in favore di Unicredit spa delle somme effettivamente dovute oltre gli accessori nei limiti che risulteranno accertati in corso di causa;
4) condannare gli opponenti al pagamento delle spese di lite.

MOTIVAZIONE

(...) Orbene oggetto della presente controversia è oltre l'accertamento dell'esatto dare-avere, previo ricalcolo delle competenze, la eventuale dichiarazione d'invalidità per usurarietà del rapporto di credito fra l'opponente e la banca opposta.
La giurisprudenza ritiene, fondatamente, in ordine alle CMS che la detta pattuizione, pur se prevista in contratto, è invalida per indeterminatezza e difetto di giustificazione causale in quanto il corrispettivo della messa a disposizione del cliente di una certa somma è rappresentato dai soli interessi corrispettivi applicati che, ovviamente, devono essere calcolati nella misura convenuta sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di tempo di suo utilizzo.
Giova rimarcare come, a prescindere dalla pattuizione negoziale in merito, dette poste siano irrimediabilmente affette da integrale nullità. Attualmente la materia è disciplinata dal decreto-legge 29.11.2008 n. 185 convertito in legge 28.1.2009 n. 2 ove è stabilito all'art. 2-bis che la CMS sconta la radicale nullità ad esclusione delle ipotesi in cui sia connessa a sconfinamenti assistiti da fido e di durata superiore a 30 giorni.
Si vuol dire che la provvigione di conto risulta valida solo laddove prevista per iscritto in misura onnicomprensiva, in percentuale rispetto all'affidamento complessivo insieme all'interesse dovuto sui prelevamenti e detta percentuale non può eccedere per ciascun trimestre lo 0,5% dell'esposizione complessiva (art. 2 comma 2 D.L. 1.7.2009 n. 78), di tal che, in ossequio al fondamento giuridico sotteso a tali previsioni, la CMS pari a 1,5% applicata al rapporto contestato deve ritenersi priva di causa.
Essa, infatti, in assenza di qualunque vincolo di corrispettività, attribuisce un costo al cliente senza che costui ritragga alcun vantaggio che non rientri ordinariamente nei vantaggi normalmente ritraibili dall'ordinaria attività di finanziamento bancario, di per sé ampiamente remunerato dal tasso di interesse pattuito e praticato.
Né può ravvisarsi una giustificazione per la CMS in ragione del maggior rischio assunto dalla banca sulla somma massima utilizzata, nel periodo di riferimento dal singolo cliente; tale maggior rischio risulta difatti inesistente in quanto esso rappresenta null'altro che l'ordinario rischio del credito non suscettibile di determinare in alcun modo un ulteriore costo dato che non implica di per sé un servizio aggiuntivo.
Ritiene il Tribunale, inoltre, di dover dichiarare la nullità dell'addebito delle c.d. valute fittizie per difetto di valida giustificazione causale in quanto trattasi di un espediente della banca per allungare, fittiziamente appunto, i giorni solari del prestito al correntista per un periodo temporale, e ciò è grave, in cui non è stato effettuato alcun prestito e conseguentemente alcun utilizzo.
In ordine alla sforamento del tasso soglia nonché sul computo delle CMS al fine della rilevazione dell'usura, va osservato che le sentenze Cass. Penale n. 12028/2010 (rel. Cons. Gallo) e n. 46664/2011 (rel. Cons. Chindemi) hanno ritenuto l'assoggettabilità delle CMS ai limiti del tasso soglia ai sensi dell'art. 644 cp affermando che il tenore della legge impone di includere tali commissione nel TEG.
Non v'è dubbio che la materia penale sia dominata esclusivamente dalla legge e la legittimità si verifica solo mediante il confronto con la norma di legge ex art. 644 comma 4 cp che disciplina la determinazione del tasso soglia che deve ricomprendere "le remunerazioni a qualsiasi titolo" ricomprendendo tutti gli oneri che l'utente sopporti in connessione con il credito ottenuto, ed in particolare, anche la CMS che va considerata quale elemento potenzialmente produttivo di usura nei rapporto tra istituto bancario e prenditore del credito, di tal che appare illegittimo lo scorporo dal TEGM della CMS ai fini delle determinazione del tasso usuraio, indipendentemente dalle circolari e istruzione impartite dalla Banca d'Italia al riguardo.
E' irrilevante, poi, se gli interessi praticati superino di poco il tasso soglia, se detto supero sia sporadico, posto che il superamento pacificamente avvenuto: il poco, la sporadicità del supero non acquistano rilevanza in una visione oggettiva della conformazione della fattispecie del reato di usura.
Rileva il Tribunale che se è vero che l'art. 1815 c.c. è previsto in tema di mutuo è pur vero che l'art. 644 comma 3 c.p. recita:
"chiunque fuori dai casi previsti dall'art. 643 cp si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità interessi od altri vantaggi usurai è punito...."
E' di lapalissiana evidenza che la norma su richiamata non fa distinzione alcuna sulla tipologia contrattuale che involge l'accordo usuraio, sicché appare una illogica ed inammissibile disparità di trattamento quella per la quale non si dovrebbe applicare la sanzione civilistica dell'art. 1815 c.c. al c/c bancario.
In ordine alla allegata usurarietà dei tassi di interessi applicati dalla banca, il Ctu ha rilevato il superamento del tasso-soglia previsto per l'applicazione della L. n. 108/96.
Siffatta valutazione appare condivisibile in quanto coerente con la documentazione in atti e priva di vizi di ordine logico.
Il Consulente ha rilevato il superamento del tasso soglia per il 1°-2°-3° trim. 2006; 1°, 2°, 3° e 4° trim. 2008; per il 1° e 3° trim. 2009; 4° trim. 2010 per un totale di € 11.327,79 per interessi, € 4.342,28 per CMS, € 800,00 per spese tenuta conto ed € 980,75 per oneri vari addebitati per un totale di € 17.450,82.
In conclusione all'istituto, all'esito dell'espletata istruttoria, non spetta alcun tipo di interesse con obbligo a suo carico di restituzione di quelli percepiti illegittimamente.
Il Ctu ha accertato che il saldo a debito del cliente all'esito del ricalcolo per capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e a credito è di € 6.176,51, così che detratta detta somma da quella come sovra determinata di € 17.450,82 rimane un saldo a credito degli opponenti di € 11.274,31 oltre interessi dal dì della domanda all'integrale soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce così provvede:
accoglie l'opposizione;
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 29/2012 R.G. Cont. n. 130/12 e R.G. Cron. 694/2012 emesso dal Tribunale di Lecce Sezione di Tricase il 29.3.2012;
condanna la opposta Unicredit spa in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di Ctu tecnico-contabile nonché a favore dell'opponente C. A. e M. A. R., per quanto in narrativa, della somma di € 11.274,31 oltre interessi dal dì della domanda all'integrale soddisfo;
condanna l'opposta Unicredit spa in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'opponente C. A. nonché della moglie garante della somma di € 111,00 per spese borsuali ed € 4.835,00 per compensi professionali oltre accessori tutti di legge e con distrazione in favore del difensore che ha reso la dichiarazione di rito.
Ordina alla Unicredit spa in persona del legale rappresentante p.t, di provvedere alla immediata revoca, se non effettuata, della segnalazione alla Centrale Rischi.

Sentenza esecutiva ex lege.
Lecce-Maglie 9.1.2015 Dot. Angelo RIZZO

Tribunale di Verona, dott. Pier Paolo Lanni, Sent. n. 3 dell'8 gennaio 2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE QUARTA

nella persona del dott. Pier Paolo Lanni ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 3/2015

nella causa civile iscritta al n. 12977 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2008 del Tribunale di Verona, vertente
TRA

F. E. DI G. F. & C. S.N.C. in persona del legale rappresentante
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Tanza e Michele Alban ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Verona in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione

- attrice -

E

BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Zorzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, in virtù di mandato in calce all'otto di citazione notificato

- convenuta -

Conclusioni dell'attrice:
" accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle condizioni generali del contratto, aperture di credito e di conto corrente n. _____ relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, applicare in via dispositiva gli interessi al saggio legale per tempo vigente;
" accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle condizioni generali del contratto medesimo, relative alla capitalizzazione trimestrale di interessi e competenze, spese ed oneri applicate e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni capitalizzazione intervenuta;
" accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti in c/c per le commissioni di massimo scoperto, in quanto non convenute e prive di causa;
" accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti di interessi ultralegali applicati sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettivo valuta;
" determinare il Tasso Effettivo Globale del rapporto bancario in questione, e di conseguenza accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia di ogni pretesa della convenuta eccedente il tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, applicando quindi il tasso legale senza capitalizzazione;
" accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parli in base ai risultati del ricalcalo effettuato in sede di CTU e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente riscosse, oltre agli interessi legali creditori e maggior danno in favore dell'attrice;
" dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria;
" condannare la banca a rettificare la illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio falsamente qualificato;
" condannare la soccombente al pagamento di spese e competenze".
Conclusioni della convenuta Banca Popolare Società Cooperativa:
" "respingersi tutte le domande proposte dalla società F. E. DI G. F. & C. S.N.C. nei confronti del Banco Popolare Società Cooperativa in quanto infondate in fatto e in diritto".


CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI Dl FATTO E Dl DIRITTO DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo la schema contenutistico delineato dagli artt. 132 delle disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 (e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Con atto di citazione notificato il 31 ottobre 2008, la F. E. DI G. F. & C. S.N.C. ha convenuto in giudizio in giudizio il Banco Popolare Società Cooperativa e, deducendo che le parti erano state legate dal 27/3/90 al 27/2/07 da un rapporto di conto corrente (n. _______), caratterizzato da una prolungata esposizione passiva, ha chiesto:
1) l'accertamento della nullità della clausola di determinazione degli interessi convenzionali tramite il rinvio agli "usi-piazza", della clausola di previsione dello commissione di massimo scoperto e della clausola di capitalizzazione di interessi, commissioni e spese;
2) l'accertamento dell'indebita applicazione di interessi usurari;
3) la rideterminazione del saldo del rapporto sulla base degli accertamenti su indicati, con la condanna della convenuta alla restituzione delle somme non dovute;
4) l'accertamento della nullità di "ogni obbligazione accessoria al rapporto principale e in particolar modo alla fideiussione omnibus;
5) la condanna della convenuta a "rettificare l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi".
Nei giudizio cosi instaurato (iscritto con numero di ruolo 12977/08) si è costituita la convenuta ed ha eccepito in via preliminare la prescrizione dell'azione di ripetizione con riferimento a tutti gli addebiti antecedenti il quinquennio precedente la notificazione dell'atto dl citazione (ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.), mentre nei merito ha contestato le domande dell'attrice, riaffermando la legittimità delle clausole negoziali e degli addebiti contestati, invocando in ogni caso le clausole di determinazione degli accessori previste dai numerosi contratti di apertura di credito stipulati nel corso dell'esecuzione del rapporto (il primo del 22/1/96, il secondo del 2/5/01, il terzo del 712/03, il quarto del 29/8/03 ed il quinto del 10/4/06).
Orbene, ai fini della decisione va innanzi tutto rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta.
Al riguardo va premessa (tanto più all'esito della sentenza n. 78/12 della Corte Costituzionale) l'adesione all'orientamento espresso dalla sentenza n. 24418/10 delle Sezioni Unite della Corte di Cessazione e basato sull'ormai nota distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, con la precisazione che grava sull'istituto di credito, quale parte che formula l'eccezione di prescrizione, l'onere di allegare dettagliatamente e provare i movimenti riconducibili alla prima categoria (per i quali la prescrizione decennale decorre dal momento della registrazione contabile e non dalla chiusura del conto).
In particolare, posto che i pagamenti eseguiti dal correntista sul conto hanno di norma funzione ripristinatoria della provvista, senza determinare uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens (v. Cass. n. 4518/14), sull'istituto di credito grava l'onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono invece alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto.
Più precisamente, tale onere deve essere assolto facendo riferimento all'evoluzione del rapporto di conto corrente e tenendo presente che raccordo di apertura di credito collegata ad un rapporto di conto corrente può perfezionarsi anche oralmente o per facta concludentia purché la disciplina dell'apertura sia contenuta quanto meno nelle condizioni generali del contratto di conto corrente stipulato per iscritto (v. Cass. nn. 14470/05 e Cass. n. 19941/06). In particolare l'apertura di credito può ritenersi perfezionata per facta concludentia nell'ipotesi in cui la banca abbia svolto delle verifiche sulla solvibilità del cliente e successivamente messo a disposizione la somma sul conto o nell'ipotesi in cui la banca abbia di fatto accettato per un prolungato periodo di tempo l'operatività del cliente in condizioni costanti di passivo del conto, senza mai chiedere alcuna forma di rientro, in modo tale da escludere l'occasionalità dello sconfinamento.
Pertanto, l'onere della banca che solleva l'eccezione di prescrizione non si esaurisce nell'indicazione dei pagamenti effettuati in condizioni di saldo passivo e in assenza di un contratto scritto di apertura di credito oppure oltre i limiti dell'apertura concordata per iscritto, ma implica anche l'allegazione dell'impossibilità di ravvisare in concreto un'apertura di credito perfezionatasi per fatta concludentia alla luce dell'evoluzione concreto del rapporto.
D'altra parte, il carattere negativo del fatto che l'istituto di credito deve provare (l'assenza di un'apertura di credito, anche solo implicita al momento del pagamento) unitamente al fatto positivo (il pagamento) non altera il contenuto dell'onere probatorio, che può e deve essere adempiuto tramite la dimostrazione, anche solo presuntiva, di fatti contrari al fatto negativo che si deve dimostrare (v. sul tema dell'invariabilità dell'onere della prova in caso di fatti negativi, da ultimo, Cass. n. 14854/13),
Orbene, con specifico riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio, vai osservato che:
1) le condizioni generali del contratto di conto corrente stipulato per iscritto il 27/3/90 contengono (art. 6) lo disciplina delle aperture di credito ad esso collegate:
2) il conto corrente dal 1994 (anno, cui risalgono primi estratti prodotti in giudizio) e quanto meno fino ai 2001 (anno di stipulazione del primo contratto scritto di apertura di credito, a tempo indeterminato) si è caratterizzato per una rilevante operatività dell'attrice in condizioni di passivo costante, variabile tra l'importo di circa € 50.000 e l'importo di circa € 200.000;
3) anche quando è stato stipulato il primo contratto di apertura di credito (contratto del 22/1/96 a tempo determinato) il conto è rimasto costantemente passivo per un importo ben superiore all'importo oggetto dell'apertura di credito;
4) nel periodo in esame non risultano richieste di rientro dello banca.
Tenuto conto di tali rilievi e delle considerazioni generali precedentemente esposte, può senz'altra ritenersi perfezionato tra le parti un contratto di apertura di credito a tempo indeterminato, che ha implicato, quanto meno dal 1994 e fino al 2001, la messa a disposizione del cliente di importi variabili Ira € 50.000 ed € 200.000 e che si è rivelato del tutto autonomo rispetto al limitato (per tempo e durata) contratto di apertura di credito stipulato per iscritto il 22/1/96.
Una conferma risolutiva di tale conclusione può rinvenirsi negli estratti relativi al conto corrente, che, a partire dal 1994, hanno sempre indicato l'importo degli interessi passivi applicati nei limiti del fido (così riconoscendo l'esistenza di un accordo circa tale affidamento).
A fronte di tali risultanze la convenuta avrebbe dovuto indicare i pagamenti effettuati oltre il limite del fido di fatto risultante nei termini su esposti fino al decennio antecedentemente la proposizione della domanda giudiziale (31/10/98), mentre nel termine concesso ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c. (a seguito della pronuncia della sentenza n. 24418/10, intervenuta in corso di causa) si è limitata od allegare, tramite una perizia di parte, tutti pagamenti effettuati dal 1994 fino alla stipulazione del primo contratto di apertura di credito a tempo determinato 22/1/96), i pagamenti effettuati oltre l'importo previsto da questo contratto nel suo limitato periodo di durata (30/9/96) e tutti i pagamenti effettuati nel periodo successivo.
Ne consegue che l'eccezione, così proposta, non può essere accolta.
Ciò posto e procedendo all'esame del merito delle domande proposte dall'attrice, deve innanzi tutto essere affermata la fondatezza della domanda accertamento della nullità della clausola del contratto di conto corrente stipulato dalle parti il 27/03/90, con cui è stato determinato il tasso debitore in misura pari alle "condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza" (art. 7 del contratto allegato come documento n. 1 del fascicolo di parte attrice), Sul punto infatti si condivide l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui "in tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n.154, poi trasfusa nel Testo Unico 1 settembre 1993, n. 385 la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale" (v. Cass. nn. 4490/02, 4094/05, 870/06), e ciò perché questo tipo di clausole non soddisfa il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 1284 c.c. per la valida pattuizione di interessi ultralegali nè il requisito della determinabilità della prestazione a norma dell'art. 1346 c.c.
La stessa statuizione (con la motivazione dell'indeterminabilità dell'oggetto) va pronunciata con riferimento alla clausola di previsione della commissione di massimo scoperto, posto che anche tale commissione è stata determinata dall'art. 7 delle condizioni generali del contratto attraverso il riferimento ai "criteri praticati alle aziende di credito sulla piazza e non risultano diverse e più specifiche pattuizioni delle parti.
Né può ipotizzarsi il superamento dell'invalidità iniziale della clausola di previsione degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto per effetto delle variazioni delle condizioni del rapporto comunicate dalla convenuta all'attrice durante la sua esecuzione, atteso che l'esercizio dello jus variandi (di fonte legale o convenzionale) presuppone l'esistenza e la validità della clausola di determinazione iniziale della condizione contrattuale che si intende variare.
Anche la domanda di accertamento dell'illiceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (prevista per il rapporto in esame sempre dall'art. 7 del contratto) deve giudicarsi fondata, in quanto si aderisce all'ormai consolidato orientamento di legittimità espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cessazione (sentenza n. 21095/04).
(...)
In particolare, il ricalcalo degli interessi passivi applicati dalla convenuta durante il rapporto deve essere attuato, sostituendo agli interessi convenzionali determinati in base alla clausola su indicata, il tasso previsto dalla lettera a) del comma 7 dell'art. 117 del D.L.vo n. 3851/93.
Questa disposizione, infatti, nel sancire la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione degli interessi, ha previsto un meccanismo sostitutivo di determinazione degli interessi sulla base dei tassi minimi e massimi dei BOT (i primi logicamente riferibili alle partite attive e i secondi logicamente riferibili alle partite attive, data la natura sanzionatoria della norma) e si applica anche ai rapporti in corso al momento della loro entrata in vigore (su quest'ultimo aspetto v. Cass. n. 13739/03;10376/05).
(...)
Peraltro, come eccepito con la comparsa di costituzione e risposta, le parti, a partire dal gennaio 1996, hanno stipulato cinque contratti di apertura di credito relativi al medesimo rapporto (allegati 4-8 del fascicolo di parte convenuto), contenenti una clausola (valida) di determinazione del tasso passivo convenzionale (oltre che una valida clausola di capitalizzazione bimestrale degli interessi passivi).
Ne consegue che:
1) il tasso previsto dall'art. 117 deve essere applicato fino al 15/2/96;
2) a partire da questa data e fino al 30/9/96 deve essere applicato il tasso del 15 % previsto dal contratto di apertura di credito del 2211/96;
3) dal 29/5/01 al 6/3/03 deve essere applicato il tasso del 13 % previsto dai contratto di apertura di credito del 2/5/01;
4) dal 7/3/03 al 31/8/03 deve essere applicato il tasso del 13,8 % previsto dal contratto di apertura di credito del 7/2/03;
5) dal 1'2/9/03 al 2915/06 deve essere applicato il tasso del 9,5 % previsto dal contratto di apertura di credito del 29/8/03;
6) dal 30/5/06 alla chiusura del rapporto deve essere applicato il tasso dei 9 % previsto dal contratto di apertura di credito dei 10/4/06;
7) dal 1994 al momento dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/00 deve essere esclusa qualsiasi forma di capitalizzazione bimestrale degli interessi passivi;
8) per il periodo successivo deve essere applicata la capitalizzazione bimestrale degli interessi passivi.
Quanto, poi, alla commissione di massimo scoperto i relativi addebiti devono essere esclusi integralmente dal ricalcolo del saldo passivo, atteso che:
a) la convenuta non ha allegato la pubblicità della condizione contrattuale applicata, necessaria, ai sensi dell'art. 117 comma 7 lett. b) D.L.vo n. 385/93, per la sostituzione della clausola nulla;
b) anche le clausole di previsione della commissione di massimo scoperto contenute nei cinque contratti di apertura di credito stipulati a partire dal 1996 devono ritenersi nulle (sempre per indeterminatezza dell'oggetto), in quanto, si sono limitate a contenere l'indicazione di alcuni tassi percentuale, senza alcuna specificazione della base di calcolo di tali tassi, tra le tante possibili in riferimento alla commissione di massimo scoperto.
Sulla base dei criteri esposti la CTU espletata nel corso del giudizio, secondo accertamenti immuni da censure di carattere logico a tecnico (tanto da non essere contestati dalle parti sul punto), ha ricalcolato il saldo passivo, del rapporto di conio corrente dedotto in giudizio ed ha quantificato in euro 85.279,82 la somma da restituire all'attrice per versamenti non dovuti.
Pertanto, la domanda restitutoria dell'attrice va accolta nei termini anzi detti.
(...)
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della convenuta nella misura liquidata in dispositivo (secondo i parametri previsti dal D.M. n. 140/12), in rapporto al valore per cui è stata accolta la domanda condannatoria proposta dall'attrice.

P.Q.M.

1. dichiara la nullità delle clausole di previsione degli interessi passivi, della commissione di massimo scoperto e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi contenute nel contro di conto corrente stipulato dalle pani il 27/3/90;
2. condanna il Banco Popolare Società Cooperativa a restituire alla F. E. DI G. F. & C. S.N.C. la somma di euro 85.279,82, oltre interessi legati dalla domanda al saldo:
3. rigetta le ulteriori domande dell'attrice;
4. condanna il Banco Popolare Società Cooperativa a rimborsare alla F. E. DI G. F. & C. S.N.C. le spese di lite che liquida in complessivi € 7600, di cui € 100 per spese ed € 7500 per compenso, oltre iva e cpa;
5. pone definitivamente a carico della convenuta le spese relative alla CTU espletata nel corso del giudizio e quindi condanna il Banco Popolare Società Cooperativa a restituire alla F. E. DI G. F. & C. S.N.C. le somme anticipate al CTU dott. Enrico Aldegheri.

dott. Pier Paolo Lanni

Verona, 20/12/14
Depositata l'8 gennaio 2015


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