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Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2007
V
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
in composizione monocratica in persona del giudice unico dott. Angelo Bozza
SENTENZA. n. 280
vertente
tra
M. Nicola in nome e per conto di M. Camillo giusta procura notarile del 21.12.2003, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa De Carlo e Antonio Tanza come da procura a margine dell’atto di citazione ed elettivamente domiciliato, presso lo studio del primo legale in Pescara al Corso Vittorio Emanuele 11 n. 10,
- Parte attrice –
Contro
Banca Popolare dell’Adriatico S.p.A., in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro—tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Di Biase come da procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara alla Via Cincinnato n. 37
- Parte convenuta –
verificata la regolarità del contraddittorio;
esaminati l’atto introduttivo, gli scritti difensivi ed i verbali;
lette le conclusioni istruttorie e di merito;
sentiti all’odierna udienza i procuratori delle parti a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il M. Nicola nella sua qualità di procuratore di M. Camillo ha chiesto, con atto di citazione notificato il 30.6.2005 nei confronti della Banca Popolare dell’Adriatico S.p.A., dichiararsi la nullità di una serie di clausole delle condizioni generali del contratto di conto corrente e di apertura di credito n. 900036H intrattenuto dal M. Camillo in origine con la Banca Popolare di Teramo e Città Sant’Angelo ed infine Banca Popolare dell’Adriatico— Gruppo San Paolo IMI filiale di Pescara, con condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria e vittoria delle spese di lite.
La Banca Popolare dell’Adriatico ha contestato quanto ex adverso dedotto, a sua volta sollevando diverse eccezioni di rito e di merito che più avanti saranno partitamente esaminate assieme alle diverse questioni sollevate con la domanda dall’attore, avendo Questo Ufficio ordinato alla società convenuta l’esibizione di documentazione attinente al conto corrente in questione e respinto la richiesta di prova testimoniale avanzata dall’istituto di credito.
Ciò premesso, reputa il decidente di dover rendere nel presente processo sentenza parziale, risolvendo alcune questioni preliminari di rito e di merito, e sulla base di quest’ultime procedere ad accertamento contabile per stabilire il rapporto dare—avere tra le parti.
Va innanzitutto osservato che la domanda principale del M. si caratterizza, eccependo, a decorrere dal 1970, la nullità di alcune clausole del contratto di conto corrente ed apertura di credito instaurato cinquant’anni prima con la Banca Popolare dì Teramo e Città Sant’Angelo —poi proseguito, dal 1983, con la Banca Popolare Abruzzese e Marchigiana, dal 1994 con la Banca Popolare dell’Adriatico, quindi dal 1999 con Banca Popolare dell’Adriatico—Caer Gruppo Bancario ed infine dal 2000 con la Banca Popolare dell’Adriatico, Gruppo San Paolo-, come domanda di accertamento del saldo finale del conto corrente con conseguente domanda di condanna della banca, in caso di saldo attivo, al pagamento del relativo importo.
Questo essendo il petitum sostanziale, va da sé che la domanda principale deve necessariamente passare per la fase dell’accertamento del dovuto alla luce delle eccezioni e delle richieste dì parte attrice e delle difese di parte convenuta, tenendo presente che non sono oggetto di contestazione in questa sede le movimentazioni ed i calcoli che hanno portato l’istituto di credito alla predisposizione dei diversi estratti conto trimestrali. D’altro canto l’approvazione del conto ex art. 1832 c.c., applicabile al conto corrente bancario in forza del richiamo operato dall’art.l857 c.c., rende incontestabili le annotazioni in conto, derivanti dalla mancata impugnazione, nella loro realtà effettuale. Ciò non toglie che, per consolidata giurisprudenza, tale incontestabilità non comporta la decadenza, come parrebbe
sostenere parte convenuta, da eventuali eccezioni
relative alla validità ed efficacia dei rapporti
obbligatori, contratto ed altre pattuizioni, da cui dette
annotazioni derivano. In questo senso l’eccezione
sollevata dall’istituto di credito non è, ovviamente,
fondata.
1) In via preliminare va rigettata l’eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi e del petitum sollevata dalla EPA in quanto, avuto riguardo alla citazione, non vi è dubbio che l’atto introduttivo enunci con precisione il contratto di conto corrente cui far riferimento, i fatti giuridicamente rilevanti, posti a base della pretesa (rapporto contrattuale e addebito di poste passive non dovute in relazione al calcolo degli interessi, commissione massimo scoperto, giorni valuta ecc.) a nulla rilevando l’omessa specifica indicazione dell’importo dell’indebito preteso in restituzione da accertarsi in corso di causa, essendo ciò pacificamente ritenuto ammissibile, se l’attore, come nella specie, abbia indicate i titoli dai quali lo stesso trae fondamento (condizioni generali di contratto, numero di conto corrente, estratti conto), permettendo in tal modo al convenuto di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese (per tutte di recente Cass. 7074/05), tanto più quanto, sempre come nella specie, sussiste una obbiettiva difficoltà nel pervenire a tale determinazione in relazione ad un rapporto di conto corrente protrattosi a lungo nel tempo, con molteplicità di operazioni compiute e diversi profili di nullità di clausole contrattuali dedotte.
Va anche ribadito, rimanendo su questione procedurale, questa volta di profilo probatorio, che l’ordine di esibizione disposto dall’ufficio e la preannunciata ammissione di consulenza contabile, trovano pieno fondamento, nelle produzioni di parte attrice costituite dal documento contenente le originarie condizioni generali di contratto di conto corrente non contestato da controparte, estratti di conto dal 1970 al 2004 e consulenza contabile di parte relativa agli interessi anatocistici, tasso—soglia, commissione massimo scoperto,
tutti dati che escludono il carattere meramente
esplorativo delle richieste e l’impossibilità di reperire aliunde quanto preteso con la richiesta di ordine di esibizione (è tra l’altro significativa in proposito la stessa missiva di risposta prodotta dalla convenuta in data 20.5.2005 in cui si evidenzia, a fronte di specifica richiesta del cliente, l’impossibilità di fornire documentazione anteriore all’ultimo decennio, doc. 7)
2) Va altresì ritenuta infondata l’eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione del presunto indebito sollevata da parte convenuta. La tipologia di domanda avanzata (rideterminazione del saldo previa epurazione delle poste addebitate sulla base di clausole nulle) comporta che il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente addebitate dalla banca su un’apertura di credito accessorio a rapporto di conto corrente, decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro, con conseguente esigibilità da parte dell’Istituto di credito (giurisprudenza ormai ampiamente consolidata: Cass. Sez. III 14.4.2005 n. 10127, RV. 580805; Cass. 09/04/1984, n. 2262; ma anche in tema di diritto di credito nei confronti del fideiussore nell’ambito del rapporto di conto corrente: Cass. Sez. III 23.3.2004, n. 5720, RV. 571397; Cass. Sez. III 14.4.1998, n. 3783, RV. 514479).
E’ inutile, poi, ammesso che ciò abbia rilevanza nel presente processo, soffermarsi oltre il necessario sul tempo di prescrizione del diritto alla restituzione di quanto indebitamente versato che è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c. e non certo quinquennale: non vertendosi nelle particolari materie di cui all’art. 2648 c.c. e, nello specifico, in tema di corresponsione di interessi a cadenza periodica visto che qui non viene richiesto il pagamento ma la restituzione di somme non dovute a titolo di interessi, nè tanto meno si discute in materia di risarcimento danni da illecito extracontrattuale (art. 2947 c.c.).
Parte attrice ha dunque diritto a vedersi ricostruire il rapporto di corrente per le ragioni di cui alla domanda sin dal 1970, tenendo presente che: a) prima della stipula della nuova convenzione 23.2.2001 esiste agli atti, non disconosciuto, una modulo di condizione generale di contratto della Banca Popolare di Teramo e Città Sant’Angelo privo di data e di sottoscrizione che l’attore sembra far decorrere dal 29.12.1981, ma l’unico dato certo è che è anteriore al 30.9.1983 data in cui, come da estratti conto, alla BPT succede la Banca Popolare Abruzzese e Marchigiana e dunque è solo da tale data che può ritenersi in piedi una pattuizione contrattuale scritta, b) di conseguenza per il periodo precedente il rapporto è da ritenere fondato su pattuizioni orali, o) per il periodo successivo vi è, invece, la suddetta convenzione, stipulata con la SPA in data 23.2.2001 che non può essere considerata, come pretende la convenuta, un nuovo contratto di conto corrente, ma solo l’introduzione di nuove clausole contrattuali, rispetto ad un rapporto rimasto invariato nei soggetti (a sottoscrivere l’atto è sempre il M. Camillo tramite il proprio procuratore speciale) e nello stesso numero di conto (n. 90036, a nulla rilevando l’aggiunta della lettera evidentemente destinata ad evidenziare il semplice aggiornamento delle pattuizioni).
L’assenza di un contratto scritto per la prima fase del rapporto in esame e le regole volute dalle parti ricavabili dagli estratti conto, non fa certo venir meno, in base ad una corretta interpretazione dell’atto di citazione ed ai chiarimenti forniti in sede di memorie ex art. 170 c.p.c., l’eccezione di nullità sollevata dal M. relativa a tutto il rapporto ed a tutte le appostazioni ritenute nulle e non preclude di conseguenza la possibilità di verifica del rispetto della normativa civilistica in materia qualunque sia l’origine contrattuale delle stesse. Si consideri, d’altro canto, che la forma scritta per i contratti bancari è stata prevista a pena di nullità solo con la legge 385/93 TUB (art. 117) è può essere eccepita solo dal cliente contraente più debole (art. 127).
3) Per quanto la SPA oggi convenuta “non è stata protagonista” nel passato dei rapporti bancari con il M. (cfr comparsa di risposta), per cui secondo il suo assunto non potrebbe essere chiamata a rispondere dei rapporti anteriori alla stipula del nuovo contratto del 23.11.2001 (ma ciò non è esattamente vero per il periodo immediatamente precedente a quello della nuova stipula, in cui i rapporti con l’attore erano già tenuti con il nuovo istituto di credito a partire almeno dal giugno 2000, come da estratti conto), ciò non toglie che, ai sensi dell’art. 58 TUB, la stessa sia succeduta nei rapporti di debito-credito esistenti con la precedente cedente, senza necessità di consenso del creditore che trascorso tre mesi può rivalersi unicamente nei confronti del cessionario (conf. Cass 16.6.2006, n. 13954, RV. 590584, che evidenzia come per l’istituto di credito cessionario sia sufficiente provare la pubblicazione della cessione sulla G.U., essendo scopo della norma agevolare le cessioni in blocco di istituti di credito o di rami di istituti di credito).
4) Venendo alle questioni di diritto sollevate dall’attore, in primo luogo è stata eccepita la nullità della clausola contrattuale di cui all’art. 7, 3° comma delle condizioni generali, secondo cui gli interessi sono calcolati alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, con corresponsione di interessi ultra legali.
La disposizione è sicuramente nulla. L’art. 1284, terzo comma, cod. - civ. dispone che: “Gli interessi superiori a quelli legali devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale”. E’ di tutta evidenza che la misura di interessi passivi ad un tasso superiore a quello legale debba essere stabilita a pena di nullità per iscritto. Va evidenziato che anteriormente alla emanazione della Legge n. 154/92 e al D. Lgs. n. 385/93, che hanno espressamente vietato il rinvio a qualsivoglia uso sulla piazza, le banche utilizzavano usualmente contratti nei quali la determinazione del tasso debitore avveniva con riferimento agli usi vigenti sulla piazza secondo clausole aventi il tenore letterale sopra riportato frutto di convenzione interbancaria. Sul punto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la convenzione relativa alla determinazione degli interessi è validamente stipulata in ossequio al disposto di cui all’art. 1284, terzo comma, c.c., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati. Una clausola contenente un generico riferimento “alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza” può, pertanto, ritenersi univoca se coordinata alla esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi di cartello, ma non anche quando tali accordi contengano riferimenti a diverse tipologie di tassi e non consentono, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento (v. Cass. 10.11.1997 n. 11042; Cass. 8.5.1998 n. 4596; Cass. 19.7.2000 11. 9465; Cass. 2.12.2003 n. 14684; Cass. 2005/10127 già richiamata; Cass. 4095/05; 4092/05; da ultimo Cass. 31.1.2006, n. 2140, RV. 588055)
In definitiva il requisito della forma scritta di cui all’art. 1284 cod. civ. si intende soddisfatto solo quando vi è l’indicazione numerico percentuale del tasso debitore. Ne consegue, che sempre in virtù dell’art. 1284 c.c., per i contratti stipulati in precedenza la nullità della relativa clausola comporta l’applicazione di interessi passivi al tasso legale, con conseguente ricalcolo del saldo debitore.
Va aggiunto che con l’entrata in vigore il 9.7.1992 della legge 154/92 in ogni le clausole in questione, come quella di cui è causa, sono divenute inoperanti perchè espressamente ritenute affette da nullità. E’ peraltro da escludere che in merito alla determinazione del tasso degli interessi da applicare possa trovare retroattivamente applicazione, per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore su indicata, quanto previsto da detta legge e poi dall’art. 117 L. 385/93, in quanto la clausola degli usi su piazza era già. da ritenersi espunta con l’applicazione dell’art. 1284 c.c.
Pertanto dal 30.9.1983 data di ritenuta entrata in vigore delle condizioni generali su indicate e sino alla data del 22.2.2001 gli interessi passivi vanno calcolati al tasso legale dell’epoca. Per il periodo precedente deve per presunzione pervenirsi ad identica conclusione come è lecito desumere da quelle che erano le notorie prassi vigenti in quel periodo, quanto risulta dalle stesse condizioni generali in questione di origine ABI e dal frequente variare dei tassi applicati come da estratti conto.
Per il periodo decorrente dal 23.2.2001 il problema non si pone, in quanto nel modulo allegato alla nuova convenzione è specificatamente concordato il tasso di interesse, modulo richiamato dall’art. 7 3° comma della stessa, in conformità al disposto dell’art. 117, 4° comma, TUB.
5) Quanto alla nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, la questione è fondata nei termini che seguono. Innanzitutto va esaminato il periodo che va dai. 1970 al 22.2.2001. Il decidente in proposito non può che tornare a ribadire quello che è ormai indirizzo univoco di Questo Tribunale e della giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata con la decisione delle S.U. della Cassazione n. 21095 del 7.10/4.11.2004, che ha statuito l’illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo, con conseguente nullità ex toto, ai sensi degli artt. 1283, 1284 e 1419 c.c. delle clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, anche in relazione ai periodi anteriori al noto mutamento giurisprudenziale avvenuto nel 1999 (cfr. oltre alle S.U. sopra richiamate: Cass. 10127/05; Casa. 3805/2004; Cass. 12868/2004; Cass. 5155/2004; Cass. 2593/2003; Cass, 17813/2002; Cass. 8442/2002; Cass. 4490/2002; C.Cost. 425/2000; per la giurisprudenza di merito cfr. Trib Torino 7.1.2003; Trib. Napoli 27.11.2002; Trib Roma 8.11.2002; Corte App. L’Aquila 11.6.2002).
E’ inutile dire che tale conclusione appare pienamente legittima proprio ed innanzitutto con riferimento al contratto di conto corrente bancario, non condividendosi le argomentazioni talvolta utilizzate da una giurisprudenza minoritaria (cfr. Trib. Roma 27.1.2003; Trib. Palermo 6.9.2002; per la indiscutibile applicazione della disciplina di cui all’art.l283 c.c. anche ai contratti bancari in dc si veda la sentenza delle 5.0. 21095/04 citata ed anche: Cass. 6558/1997, C. App. Lecce 598/2001)
La capitalizzazione trimestrale che, per stesse sostanziali ammissioni della banca convenuta, sarebbe stata applicata al rapporto di conto corrente in questione deve pertanto essere dichiarata illegittima.
Si pone a questo punto il problema se vada comunque riconosciuta all’istituto (ed in generale anche al correntista) una diversa temporalità nella capitalizzazione degli interessi.
Ebbene, sino alla data di effettiva entrata in vigore della Delibera del C.I.C.R. 9 febbraio 2000 (Gazz. 0ff. 22 febbraio 2000, n. 43) avvenuta il 10.7.2000 (la data di entrata in vigore della delibera è del 24.4.2000, ma, ai sensi dell’art. 7, che detta la disciplina della fase transitoria, le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera dovevano essere adeguate alle disposizioni della delibera entro il 30.6.2000 e i relativi effetti si producevano a decorrere dal successivo 10 luglio) deve escludersi una qualsiasi capitalizzazione degli interessi.
Al riguardo, nel sostenere una capitalizzazione annuale si è osservato che sarebbe possibile individuare nell’art. 1284, 10 comma, c.c. la fonte di un fenomeno legale di .anatocismo annuale (ovvero di risarcimento forfettario, con cadenza annuale, del danno da inadempimento dell’obbligazione pecuniaria di interessi); poichè, prevedendo tale disposizione che “il saggio degli interessi legali è determinato (...] in ragione di anno” verrebbe così individuato, oltre ad un criterio di determinazione del tasso degli interessi dovuti, anche un principio generale di naturale scadenza ed esigibilità annuale degli interessi. Da tale scadenza conseguirebbe anche l’effetto, proprio della scadenza di ogni obbligazione, del risarcimento del danno da inadempimento, regolato, per le obbligazioni pecuniarie come quella di interessi, dall’art.l224 c.c..
Ebbene, reputa il decidente, sempre in conformità della giurisprudenza assunta da questo ufficio giudiziario che tale tesi non sia condivisibile in quanto non tiene conto sia della natura imperativa e non derogabile della disciplina generale dettata dall’art. 1283 c.c. per regolare il fenomeno dell’anatocisrno, sia della speciaiità” dell’obbligazione di interessi rispetto al “genus” delle obbligazioni pecuniarie.
D’altra parte è in proposito significativa la decisione delle Sezioni Unite n. 9653 del 17.7.2001. Chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto
sulla questione della configurabilità o meno dell’obbligazione di interessi come una qualsiasi obbligazione pecuniaria dalla quale derivi quindi anche il diritto agli ulteriori interessi di mora nonché al risarcimento del maggior danno (ex art. 1224, comma 11, c.c.) ovvero come una obbligazione sui generis soggetta soltanto alla regola dell’anatocismo, le S.U. sono pervenute alla conclusione che, il debito per interessi (anche quando sia stata adempiuta l’obbligazione principale) resti soggetto alla regola dell’anatocismo di cui all’art 1283 cod. civ., derogabile soltanto dagli usi contrarii ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura. La giurisprudenza successiva della Suprema Corte ha seguito la stessa scia (cfr. Cass n. 2439/2002; Cass. 2771/2002; Cass. 4133/2003; Cass. 4830/2004; idem, tra l’altro in tema di mutuo bancario; Cass. 2593/2003; Cass. 1724/1977; Cass. 3479/1971),
In definitiva la norma cardine dell’art. 1283 c.c., espressamene dettata dal legislatore per disciplinare il fenomeno dell’anatocismo, è norma imperativa e di natura eccezionale; che ammette la capitalizzazione degli interessi soltanto a determinate condizioni, prevedendo che gli interessi scaduti possono produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione fra le parti successiva alla scadenza dagli stessi, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno un semestre, salvo usi contrari intesi quali usi normativi, inesistenti nella specifica materia bancaria di cui si tratta.
La clausola di capitalizzazione è dunque nulla per contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c., per cui il contratto, verbale prima e scritto poi è da ritenere ab origine privo di qualsivoglia pattuizione di capitalizzazione, trimestrale come annuale come di diversa periodicità.
Si sostiene da parte degli istituti di credito che il pagamento dalle somme dovute comportava la irripetibilità delle somme addebitate per i titoli oggi contestati, configurando il pagamento stesso una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ. (in senso conforme Cass Sez. I 9.4.1984, n. 2262).
Il decidente non condivide tale assunto, non ravvisando nella corresponsione dì interessi anatocistici da parte dél cliente di un istituto di credito alcuna assolvimento di doveri morali e sociali, ma semplicemente l’adempimento di una clausola contrattuale (ritenuta nulla perchè in contrasto con la legge) che la parte, al momento dei pagamenti, riteneva legittima. Come sia possibile in questo ravvisare una doverosità morale e sociale intesa, alla stregua della coscienza sociale, atto moralmente e socialmente necessario, non è dato comprendere visto che la sua inosservanza non comporta di per sè, e salvo casi particolari, un giudizio di riprovazione di sistema nel giudizio della collettività in qualche modo equiparabile ad altri casi di soluti retentio ben più significativi e ritenuti di regola degni di tutela, come il dovere di assistenza nei confronti del convivente, l’esecuzione di disposizione fiduciaria 6 quelli più particolari e legati a doveri sociali imposti dal senso dell’onore, come i debiti di gioco e scommessa.
Quanto or evidenziato interessa quelle prime due fasi del rapporti di conto corrente che vanno dal 1970 sino alla stipula della nuova convenzione del 23.2.2001.
A partir, invece, dal 23.2.2001 la capitalizzazione trimestrale è dovuta, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 342/99 (e della successiva delibera C.I.C.R. citata), avendo l’istituto di credito ottemperato alla nuova normativa applicando la stessa cadenza trimestrale di interessi anatocistici sia per quelli debitori che per quelli creditori (art. 7, 2° comma delle nuove clausole contrattual4).
La delibera del C.I.C.R. in attuazione, infatti, dell’art. 2 della legge 342/99 stabilisce modalità e criteri per; la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, senza alcuna interferenza da parte della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000 che dichiarava l’illegittimità costituzionale del comma terzo dell’art. 25 L. 342/99 relativo al regime transitorio (prevedeva la norma: “Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell’adeguamento. In difetto di adeguamento le clausole divengono inefficaci e l’inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente”).
La difesa di parte attrice ha dedotto che la clausola sarebbe comunque nulla se le modalità di calcolo dell’interesse anatocistico fossero diverse e più favorevoli per la banca nel caso degli interessi passivi rispetto a quelli attivi (per il cliente), ma nel nostro caso non vi è prova di un tale differente trattamento.
6) Il M. ha poi eccepito la illegittimità dell’addebito dei cosiddetti giorni valuta e cioè un allungamento apparente dei giorni solari nel conteggio dei prestiti operati, che va di conseguenza ad incidere sugli interessi passivi dovuti dal cliente,
In merito nulla prevedevano le condizioni generali della Banca Popolare di Teramo mentre in ordine al periodo precedente niente è dato sapere.
Nulla sembra prevedere neppure la nuova convenzione 23.2.2001.
Eppure, dall’esame degli estratti conto i giorni valuta sono conteggiati e vanno pertanto espunti poichè non concordati.
7) L’attore ha poi eccepito l’illegittimità degli interessi eccepiti al di sopra del tasso globale stabilito dalla legge 108/96 e dunque usurai.
Anche in merito, il decidente deve richiamare la giurisprudenza di Questo Tribunale e di parte di quella della Suprema Corte, giurisprudenza che non ha ragione di disattendere, secondo cui, in linea di principio, i criteri fissati dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 per la determinazione del carattere usurario degli interessi non trovano applicazione, come nella specie, alle pattuizioni anteriori all’entrata in vigore della stessa legge, come emerge dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 1. primo comma, D.L. 29 dicembre 2000, n. 394 convertita, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24. Il legislatore ha, infatti, chiarito, con interpretazione vincolante, che debbono intendersi come usurari “gli interessi che superano il limite della legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente del momento del loro paqamento”. Sono così venuti meno i presupposti per paralizzare l’operatività delle clausole, stipulate prima dell’entrata in vigore dell’art. 1 della citata legge 108/96, che abbiano determinato il saggio degli interessi in misura a qualificarsi “usuraria”, alla stregua dei criteri stabiliti da detta disposizione, tanto più che la conformità di tale norma al dettato costituzionale è stata di recente riconosciuta dal Giudice delle leggi (sent. 29/202) . In definitiva il tasso degli interessi si considera usurario non con riferimento al tempo in cui sono dovuti, ma in riferimento a quello in cui sono stati promessi o convenuti. Di conseguenza anche dopo l’entrata in vigore della normativa anti—usura, se non sopravviene una nuova convenzione tra le parti in merito al saggio di interesse, il precedente saggio pattuito rimane valido tra le stesse (Cass. Sez. I 22.7.2005, n. 15497, in CED CASS RV. 583086; Sez. 1, n. 13868 del 24/09/2002, in CED Cass. Rv. 557538 Sez. 3, n. 17813 del 13/12/2002, Rv. 559217; sez. 3, n. 4380 del 25/03/2003, Rv. 561409; va segnalato che quella giurisprudenza che sembra andare di contrario avviso, in realtà non contiene alcun riferimento al D.L. 394/2000 e si richiama a decisioni della Suprema Corte anteriori alla suddetta legge di interpretazione autentica: Cass. n. 8442 del 13.6.2002; Cass. Sez. III,sentenza n. 11706 del 5.8.2002, rv. 556652 non pubblicata; conforme a Cass. N. 14899/2000; Cass. n. 5324 del 4.4.2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10032 del 2004)
8) Quanto alla clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, si reputa in linea di principio che tale competenza bancaria rappresenta comunque un elemento retributivo per la banca, aggiuntivo agli interessi praticati, che non ha fonte legale e quindi richiede la necessità di specifica pattuizione. Di conseguenza, se si è assolto l’onere di forma, non può essere messo in dubbio, nell’ambito del principio dell’autonomia contrattuale, che la clausola assolva per l’istituto di credito ad una specifica funzione e sia fornita di causa giustificativa.
Nella specie nessuna previsione risulta, non solo per il primo periodo anteriore al settembre 1983, ma anche per il secondo periodo regolato dalle condizioni generali BPT, per cui, il prelievo di dette somme da parte da parte dell’istituto di credito per tale causale quale appare emergere dalla CT di parte attrice, è da ritenere indebito. Per il per periodo decorrente dal 23.2.2001 vi è, invece, espressa previsione attraverso il richiamo nella convenzione al modulo allegato che regola anche il c.m.s. Nessun indebito prelievo e dunque per detto periodo ravvisabile
9) Con riguardo, infine, alle spese del conto corrente non emergono pattuizioni al riguardo per nessuno dei tre periodi in esame, per cui tali spese non sono dovute alla banca.
Le conclusioni ora esposte impongono, come previsto l’adozione di una sentenza non definitiva, con elaborazione dei calcoli er la determinazione del saldo del conto bancario in questione
In merito alle ulteriori attività istruttorie occorre provvedere come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da M. Camillo nei confronti di Banca Popolare dell’Adriatico S.p.A.— Gruppo San Paolo IMI Filiale di PESCARA con atto di citazione notificato in data 30.6.2005 così provvede in relazione al conto corrente n. 90036:
- dichiara la nullità delle clausole contrattuali di conto corrente con apertura di credito che prevedono il calcolo degli interessi passivi secondo gli usi di piazza per il periodo 1.1.1970/22.2.2001,
- dichiara la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi per contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c., per cui il rapporto è da ritenere ab origine privo di qualsivoglia pattuizione di capitalizzazione, trimestrale, annuale come di diversa periodicità, per il periodo 1.1.1970/22.2.2001,
- dichiara la legittimità della clausola di capitalizzazione degli interessi per il periodo che va dal 23.2.2001 sino alla cessazione del rapporto,
- dichiara dovuti i “giorni valuta” per l’intero periodo in contestazione,
- dichiara la legittimità di eventuali pattuizioni di interessi superiori al tasso—soglia di cui alla Legge 108/96 per il periodo anteriore al 23.2.2001,
- dichiara nulla dovuto quale commissione di massimo il periodo 1.1.1970/22.2.2001,
- dichiara la legittimità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto prevista nella convenzione 23.2.2001,
- dichiara non dovute le spese del conto corrente.
Spese al definitivo.
In merito all’ulteriore corso istruttorio si provvede come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pescara il 27.02.2007
Il Giudice Unico
Dott. Angelo Bozza
VI
SENTENZA NR 595/07
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Giudice Onorario dr.ssa Maria Carmela Tinelli, in funzione di Giudice Unico del Tribunale di Lecce,seconda sezione civile,ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1884/99 R.G. avente ad oggetto "opposizione a decreto-ingiuntivo".
promossa da
dott. XXX Tommaso, rappresentato e difeso dall' avv. Antonio Tanza , mandato in atti
DEBITORE OPPONENTE
contro Unicredit Banca S.p.A. ( già Rolo Banca 1473 S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Anna Lucia Martiriggiano , mandato in atti
CREDITORE OPPOSTO
INTROITA ALL'UDIENZA DEL 23/11/2006
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti , all'udienza del 23/11/2006 , precisate le conclusioni per il debitore opponente, la causa veniva introitata per la decisione con concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali repliche FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in data 07/06/99 la Rolo Banca 1473 S.p.A. otteneva dal Pretore di Lecce dr Bono decreto ingiuntivo n. 416/99 nei confronti della XXX S.p.A. , in via principale , e del dott. Tommaso XXX, fideiussore , per la somma di £ 21.579.144 del vecchio conio oltre interessi legali dal 21/01/99 sino al soddisfo; il tutto per scoperto di C/C n. 836179 , oltre spese, competenze ed onorari della procedura monitoria Il decreto ingiuntivo n. 416/99 veniva quindi regolarmente notificato in data 17/06/99 al dott. Tommaso XXX .
Con atto di citazione del 28/06/99 ritualmente notificato il 06/07/99 il dott. Tommaso XXX proponeva opposizione al detto decreto ingiuntivo e conveniva in giudizio la Unicredit Banca S.p.A. ( già Rolo Banca 1473 S.p.A. ) dinanzi al Tribunale di Lecce , per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni :"1.Dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto o in subordine lo revochi con tutte le conseguenze di legge ; 2. Dichiarare l'invalidità e la nullità parziale dei singoli contratti di apertura di credito e di conto corrente , oggetto del rapporto tra la parte attrice e la banca , particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, dell'anatocismo trimestrale, della provvigione di massimo scoperto, dei costi , delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e, di conseguenza , determinare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcalo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico bancaria e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito ; determinare il costo effettivo annuo del rapporto bancario; dichiarare che la convenuta banca non ha alcun credito nei confronti della XXX S.p.A. e del fideiussore dott. Tommaso XXX;3. Dichiarare l'invalidità di ogni altra obbligazione connessa all'impegnato rapporto bancario;4. Condannare la Banca al risarcimento dei danni subiti dall'opponente a seguito della illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia del rischio a sofferenza e falsamente quantificato ; 5. Condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio , a favore del sottoscritto procuratore anticipatario" .
Con comparsa di costituzione e risposta del 29/10/99 depositata in cancelleria in data 08/11/99 , si costituiva in giudizio la Rolo Banca 1473 S.p.A., chiedendo che il Tribunale adito volesse così provvedere :1) PRELIMINARMENTE , concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. , per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta , la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 416/99. 2) Nel merito , rigettare integralmente l'opposizione proposta dal dott. XXX Tommaso, nonché tutte le richieste e domande in essa contenute e quindi confermare il decreto ingiuntivo opposto . 3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari ."
Nel corso del giudizio non veniva concessa la prowisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto .
All'udienza del 22/05/03 l'opposta dichiarava l'estinzione della Rolo Banca 1473 S.p.A. per fusione ed incorporazione in Unicredit Banca S.p.A. con effetto dal primo luglio 2002 e di conseguenza la perdita della propria capacità di stare in giudizio , il G.U. dr.ssa Esposito dichiarava l'interruzione del giudizio.
L'opponente provvedeva alla riassunzione del giudizio ed all'udienza del 15/03/05 veniva dichiarata la contumacia della Unicredit Banca S.p.A. , regolarmente citata e non comparsa .
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e CTU le cui risultanze sono in atti .
All'udienza del 23/11/2006 , precisate le conclusioni per il debitore opponente, la causa veniva introitata per la decisione con concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va reietta I'eccezione di prescrizione del diritto sollevata dalla banca opposta poiché infondata .
Difatti il dies a quo della prescrizione decennale inizia a decorre dalla data di chiusura del rapporto e considerato che nel caso al vaglio la stessa risale 12/11/98 giusta nota dell'opposta pervenuta all'opponente con racc. a.r. il 19/11/98 e che l'atto di citazione è stato notificato il 06/07/1999 , la contestazione sollevata non ha ragione alcuna d'essere. Ed invero la Suprema Corte di Legittimità ha a tal proposito così statuito : Il momento iniziale del termine prescrizionale decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo dì interessi decorre dalla chiusura definitiva del rapporto , come già ha ritenuto questa Corte sia con riferimento al deposito bancario regolato in cento corrente sia con riguardo al mandato ( Cass. civ. 06/07/1976 n. 2505 ) - ove siano previste più prestazioni del mandatario e qualora le parti come nella specie , non abbiano pattuito diversamente-, alla cui disciplina è soggetto prevalentemente il contratto di operazioni bancarie ( Cass. civ. 21/12171 n. 3701 ; Cass. civ. 0671271974 n. 4043 ) , qui ricorrente . Difatti i contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di più prestazioni , sono contratti unitari , che danno luogo ad un unico rapporto giuridico , anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi ; perciò la serie successiva di versamenti ; prelievi ed accreditamenti non dà luogo a singoli rapporti ( costitutivi od estintivi ) , ma determina solo variazioni quantitative dell'unico originario rapporto costituito tra banca e cliente ( Cass.30/04/1969 n. 1392 ; Cass. civ. 25/07/1972 n. 2545 ).
Tali principi sono stati costantemente affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione : Cass. civ. 14/07/1936 n. 2488 ; Cass. civ. 2488 del 1956 ; Cass. civ. 09/04/84 n. 2262 ; Cass. civ. 14/04/98 n. 3783 ; Cass. civ. 23/03/04 n. 5720
Per quel che concerne la presunta decadenza derivante dal presunto invio degli estratti conto , si osserva come giurisprudenza costante ritenga che l'eventuale approvazione , ancorché ripetuta , di estratti conto ex art. 1832 c.c. ( applicabile al conto corrente bancario in forza del richiamo operato dall'art. 1857 c.c. ) renda incontestabili le annotazioni in conto , derivanti dalla mancata impugnazione , nella loro realtà effettuale , ma non comporti la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui dette annotazioni derivano ( cfr. Cass. 10/04/80 n. 2095 ; Cass. 19/08/83 n. 5409 ; Cass. 19101184 n. 452 ; Cass. 14/02/84 n. 1112 ; Cass. 07/09/84 n. 4788 ; Cass. 24/07/86 n. 4735 ; Cass. 13101/88 n. 178 ; Cass. 24/05/91 n.5876 ; Cass. 15/06195 n. 6736 ; Cass. 11/03/96 n. 1978 ; Cass. 10/10/96 n. 8851 ; Cass. 11109/97 n. 8989 ; Cass. 16/01/97 n. 404 ; Cass. 11/05/98 n. 4735 ; Cass. 14/05/98 n. 4846 ; Cass. 10/09/02 n. 13143 ; Cass. 23/09/02 n. 13823 ; Cass. 08/08/03 n. 11961.
Per quel che concerne la legittimazione attiva del fideiussore va osservato come la Suprema Corte di Legittimità ha più volte precisato come la mancata contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al suo cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile , ma non sotto quelli della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano .
La Corte di Cassazione ha chiarito come la decadenza semestrale , prevista dal Il comma dell'art. 1832 c.c. per le contestazioni del conto da parte del cliente , riguarda unicamente le impugnazioni per i motivi indicati nel comma stesso ( errori di scritturazione o di calcolo ) , tal che , a maggior ragione , deve ritenersi inaccettabile la tesi della decadenza dalla possibilità di contestare tutte le altre poste del conto per la mancata loro impugnazione nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell'estratto conto ; e ciò perché la maggiore brevità del termine impedirebbe al correntista di diritto di promuovere anche quelle altre azioni che , per la loro più elevata complessità , richiedono un maggior tempo di ponderazione ( cfr. Cass. 14/02/84 rn. 1112 ; Cass. 07/09/84 n. 4788 ). Nella fattispecie che ci occupa, la contestazione del fideiussore relativa al tasso applicato in concreto dall'istituto di credito si traduce in una contestazione della validità e dell'efficacia dell'addebito , nei limiti della parte conseguente alla violazione della clausola che a tale parametro era ancorata . Ed invero " la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile , ma non sotto quelli della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite nel conto corrente derivano.
Pertanto i fideiussori non perdono il diritto di contestare il tasso in concreto praticato dall'istituto di credito , nel caso in cui essi adducano la violazione della clausola contrattuale che aveva posto a parametro di riferimento degli interessi ultralegali le condizioni praticate sulla piazza dalle altre aziende di credito " ( cfr. Cass. civ. 11/03/96 n. 1978 ). Ed ancora " La capitalizzazione trimestrale degli interessi è contraria al divieto di cui all'art. 1283 c.c. , con conseguente nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. della clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto predisposte dalla banca con cui tale capitalizzazione è prevista , nullità che vale anche nei confronti dei fideiussori ai sensi dell'art. 1939 c.c." ( cfr. Tribunale di Torino 23/07/03 — Giur. Merito 2004 , 283) Alcun dubbio vi è pertanto in ordine all'interesse e alla legittimazione del fideiussore che raggiunto da decreto ingiuntivo si è opposto evidenziando le nullità relative al contratto principale dalle quali è derivato un saldo contabile errato.
Nel merito , oggetto della lite, è stato stabilire la validità o meno da un lato e la determinatezza ed indeterminatezza dall'altro delle clausole economiche contrattuali ( interesse ultralegale uso piazza , interessi ultralegali per fittizi giorni valuta , commissioni di massimo trimestrale , spese varie e forfetarie , anatocismo trimestrale ) del contratto di conto corrente bancario (art.7 del contratto) .
Il contratto base originario è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della c.d. legge sulla trasparenza . Il contratto prevedeva la modifica delle condizioni economiche prendendo come parametro ( cfr. art. 7 dei contratto) le condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza . Per più versi illegittima è la pretesa della banca di fissare e variare i tassi senza osservare le prescrizioni dell'art. 1284 c.c.
L'art. 1284 c.c., difatti, dispone che «gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale» La previsione evidenzia che lo scritto è richiesta «ad substantiam» e cioè è costitutivo della relativa obbligazione.
Resta pertanto privo di rilevanza giuridica l'eventuale riconoscimento che il debitore faccia «ex post» nella misura ultralegale degli interessi. In particolare, quindi, l'approvazione, espressa o tacita, di estratti-conto nei quali siano calcolati interessi in misura ultralegale non può supplire alla mancanza dell'atto scritto perché non è espressione diretta dell'accordo sulla misura degli interessi e non documentata la stipulazione dello stesso (Cass. 6.11 1993 n. 11020; 16.3.1987 n. 2690; 6.2.1975 n. 439).
Nel caso in esame è indubbio che , per il primo periodo esaminato dal CTU non sono dovuti alla banca interessi ultralegali poiché si ribadisce ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 c.c. va specificatamente pattuito per iscritto nel contratto . Non sono dovuti neppure per il secondo periodo , in quanto non vi era convenzione sottoscritta dall'utente per interessi convenzionali ultralegali e , com'è noto gli interessi di mora sono tutt'altra cosa Risulta inoltre come non sia stato previsto ed esplicato nel contratto per cui è causa il metodo di calcolo delle commissioni di massimo scoperto .
" Quanto alla commissione di massimo scoperto e alle valute , cui hanno riguardo specifiche censure degli appellanti , va rilevato quanto segue. La commissione di massimo scoperto , che trova causale giustificazione nella specialità del rapporto di finanziamento , è dovuta soltanto se espressamente convenuta e nella misura pattuita " ( cfr. Corte di Appello di Lecce 06/02/2001 , nello stesso senso V. Tribunale di Lecce 25/09197; Tribunale di Lecce 11/03/2005 ). Altrettanto significativa è la sentenza del Giudice di Pace di Palermo , 10/12/98 secondo cui " la commissione di massimo scoperto non è né un prezzo , né una condizione , ma un onere aggiuntivo che è nullo in virtù dell'art. 117 , comma 4° , D. Lgs n. 385 del 01/09/93."
In ordine all'illegittima capitalizzazione dell'interesse trimestrale , si rileva come sia ius receptum la nullità " delle clausole di un contratto bancario , che prevedano la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente , in quanto basate su un uso negoziale e non su un uso normativo , come esige l'art. 1283 c.c."
A tal fine non può non citarsi la nota sentenza del 04111/04 n. 21095 della Suprema Corte di Legittimità a Sezioni Unite , che oltre a dettare la definitiva cancellazione dell'uso della capitalizzazione trimestrale ( ante regolamentazione delibera Cicr del 09/02/2000 ha chiarito ai giuristi la retta strada da seguire nell'interpretazione dei contratti bancari " L'evoluzione del quadro normativo – impressa dalla giurisprudenza e dalla legislazione degli anni 90 , in direzione della valorizzazione della buona fede come clausola di protezione del contraente più debole , della tutela specifica del consumatore , della garanzia della trasparenza bancaria , della disciplina dell'usura ha innegabilmente avuto il suo peso nel determinare la ribellione del cliente ( che ha dato , a sua volta , occasione al revirement giurisprudenziale) relativamente a prassi negoziali , come quella di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alle banche , risolventesi in una non più tollerabile sperequazione di trattamento imposta dal contraente forte in danno della controparte più debole . ma ciò non vuole dire (e il dirlo sconterebbe un evidente salto logico) che, in precedenza , prassi siffatte fossero percepite come conformi a ius e che , sulla base di una tale convinzione (opinio iuris) , venissero accettate dai clienti. Più semplicemente , di fatto , le pattuizioni anatocistiche , come clausole non negoziate e non negoziabili , perché già predisposte dagli istituti di credito , in conformità a direttive delle associazioni di categoria , venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva , quindi , altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare . Dal che la riconducibilità , ab initio , della prassi di inserimento , nei contratti bancari , della clausole in questione , ad un uso negoziale e non già normativo ( per tal profilo in contrasto dunque con il precetto dell'art. 1283 c.c.) come correttamente ritenuto dalle sentenze del 1999 e successive "
Ciò posto , per effetto di detta nullità non sanata retroattivamente nasce in capo ai clienti il diritto alla restituzione di quanto addebitato dalla banca a titolo di interessi anatocistici sulle somme risultanti a loro debito sul c/c , salvo che la banca dal 22/04/00 ( data di entrata in vigore della delibera CICR ) non abbia provveduto ad adeguare i contratti alle nuove norme , con le forme prescritte ed i contenuti permessi . In particolare la banca deve stipulare con il cliente , con obbligo di sottoscrizione da parte di quest'ultimo , una valida clausola anatocistica : solo in tale ipotesi , a partire dal 01/07/00 l'addebito degli interessi anatocistici potrà ritenersi lecito , diversamente l'anatocismo sarà illegittimo. La banca quindi ha diritto al solo interesse semplice sulle somme capitali debitorie .
Nel caso in esame, correttamente non va tenuto conto della c.m.s, trimestrale poiché non espressamente pattuita tra le parti .Vanno ora analizzati i risultati dell'elaborato peritale redatto dal consulente d'ufficio dr. Pezzuto Donato . Ebbene il CTU , ricostruendo il rapporto dare-avere tra le parti, con capitalizzazione trimestrale degli interessi, afferma che il saldo a credito del cliente ricalcolato alla data del 19/01/99 ammonta a £ 20.579.592 pan ad euro 10.535,51 ; mentre il saldo sempre a credito del cliente con capitalizzazione trimestrale e con c.m.s. ammonta a £ 14.929.710 del vecchio conio pari ad euro 7.710,55 AI perito d'ufficio ha parimenti concluso come il saldo del conto ricalcolato alla data del 19/01/99 con capitalizzazione annuale totalizza £ 21.950.751 del vecchio conio pari ad euro 11.336,62 pure a credito del cliente , invece il saldo calcolato alla data del 19/01/99 con capitalizzazione annuale e con c.m.s. assomma a favore del cliente un credito di £ 20.494.517 pari ad euro 10.584,53. Esaminato l'elaborato peritale emerge come tutte le ipotesi sono a credito del cliente anche se la più vicina alla realtà giurisprudenziale è quella dell'anatocismo annuale con l'esclusione delle c.m.s.
E' palese dunque che il dott. XXX fideiussore della XXX S.p.A. non ha alcun debito nei confronti della banca. Ciò posto , va declarata la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale determinato secondo gli usi di piazza , la nullità dell'anatocismo , la nullità dell'applicazione delle c.m.s. trimestrali ( non convenute contrattualmente) e per l'effetto va dichiarata la nullità parziale del contratto di apercredito in atti .
Si impone per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo n. 416/99 emesso dal Pretore di Lecce dr. Bono in data 07/06/99 ; conseguentemente si dichiara che nulla è dovuto dalla XXX S.p.A. e dal dr. Tommaso XXX fideiussore della XXX S.p.A. all' Unicredit Banca S.p.A. ( già Rolo Banca 1473 S.p.A.) .
Va invece rigettata la richiesta di risarcimento danni formulata dall'attore a seguito della presunta illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia della posizione del dott. XXX , quale posizione a sofferenza , in difetto di riscontro probatorio . Per la soccombenza prevalente , la banca opposta è tenuta a rimborsare all'opponente le spese e competenze di lite e della fase monitoria e del presente giudizio di merito che , compensate per le suesposte motivazioni nella misura del 20% , sono liquidate così come in dispositivo . II pagamento per la dichiarazione resa dal difensore avv. Antonio Tanza , ai sensi dell'art. 93 c.p.c. va effettuato direttamente a favore di questi .
Vengono poste altresì definitivamente a carico della banca opposta le spese di CTU , disponendo l'eventuale rimborso delle stesse se ed in quanto eventualmente anticipate pro-quota dall'opponente .
P.T.M.
ll Giudice Onorario di Tribunale, dr.ssa Maria Carmela Tinelli in funzione di Giudice Unico del Tribunale di Lecce, seconda sezione civile , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal dott. XXX Tommaso nei confronti dell' Unicredit Banca S.p.A. ( già Rolo Banca 1473 S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro-tempore , con atto di citazione in opposizione del 28/06/99 ritualmente notificato i! 06/07/99, ogni altra istanza , difesa od eccezione rigettata , così provvede :
1.Declara la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale determinato secondo gli usi di piazza , la nullità dell'anatocismo , la nullità dell'applicazione delle c.m.s. trimestrali ( non convenute contrattualmente) relative al contratto di apercredito in atti . Ciò posto , dichiara la nullità parziale del contratto di apercredito n. 836179 intercorso tra le parti in causa.
2.Revoca il decreto ingiuntivo n. 416/99 emesso dal Pretore di Lecce dr. Bono in data 07/06/99 ; per l'effetto dichiara nulla dovuto dalla XXX S.p.A. e dal dott. Tommaso XXX , fideiussore della XXX S.p.A. alla Unicredit Banca S.p.A. ( già Rolo Banca 1473 S.p.A.) . 3.Condanna ('Unicredit Banca S.p.A. ( già Rolo Banca 1473 S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro-tempore , al pagamento in favore dell' attore sig. Tommaso XXX delle spese e competenze di lite e della fase monitoria e del presente giudizio di merito che già compensate per il 20%, si liquidano in complessivi euro 5.330,00 di cui euro 730,00 per spese , euro 2.000,00 per diritti , euro 2.600,00 per onorari , oltre 12,5% quale maggiorazione spese legali , Iva e Cap come per legge , con distrazione in favore dell'avv. Antonio Tanza dichiaratosi antistatario .
Pone definitivamente a carico della banca opposta le spese di CTU , disponendone l'eventuale rimborso se ed in quanto eventualmente anticipate pro-quota dall’opponente.
Così deciso in Lecce il 20/02/2007
Il G.O.T.
dr.ssa Maria Carmela Tinelli
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