Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Lecce / Matera

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2009


(Appello Lecce, est. Anna Rita Pasca, sentenza n. 442 del 10 settembre 2009)

E' necessario premettere che - come già chiarito nell'esposizione relativa allo svolgimento del processo - con la sentenza non definitiva 84/2001 la Corte ha già deciso in ordine ai punti controversi del presente contenzioso (…) per cui con la presente sentenza definitiva deve solo essere stabilito il "quantum" eventualmente dovuto dagli appellanti in applicazione dei criteri già fissati con la citata sentenza parziale, oltre che in ordine alle spese di lite. Non possono pertanto trovare ingresso in questa sede le questioni e censure in proposito reiterate dalla difesa della Banca nella fase del giudizio successiva alla sentenza non definitiva, poiché investono questioni già decise con la sentenza parziale e non riesaminabili in sede di pronuncia definitiva. In tal senso si è peraltro costantemente espressa la Cassazione, chiarendo che <<nel caso di pronuncia non definitiva ai sensi dell'art. 279, commi 2 e 4, c.p.c., e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento dei poteri decisori per la parte della controversia definita con la sentenza interlocutoria, con la conseguenza che la prosecuzione del giudizio non può riguardare altro che le questioni non coperte dalla prima pronuncia.. Ciò. significa che il giudice che ha emesso la sentenza non definitiva - anche se non passata in giudicato - resta da questa vincolato agli effetti della prosecuzione del giudizio davanti a sé in ordine sia alle questione definite sia a quelle da queste dipendenti che debbono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia (a meno che questa sia stata riformata con sentenza passata in giudicato a seguito di impugnazione immediata). Pertanto ove il giudice, nonostante l'esaurimento della potestas decidendi al riguardo, abbia risolto quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva, il giudice dell'impugnazione, e quindi anche la Corte di Cassazione, deve rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, che non sia stata immediatamente impugnata né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita>> (così, ex plurimis, Cassazione, sezione I, sentenza 11 maggio 2006 n.10889). Deve aggiungersi che al fine di valutare quali questioni siano state decise in sede di sentenza non definitiva è all'evidenza necessario l'esame sia del dispositivo che della motivazione della stessa, che devono ritenersi -quantomeno implicitamente - decise anche tutte le questioni preliminari o relative all'integrità del contraddittorio e che, infine, per quanto dichiarato dalla difesa degli appellanti, la Cassazione con sentenza n.870/06 ha confermato le statuizioni contenute nella citata sentenza non definitiva n.84/2001, respingendo il ricorso proposto dalla Banca. (Appello Lecce, est. Annarita Pasca, sentenza n. 442 del 10 settembre 2009)

Per quanto riguarda il "quantum", il consulente tecnico d'ufficio, applicando i criteri fissati dalla Corte con la richiamata sentenza parziale. con l'ordinanza collegiale del 26 marzo 2004, con la quale la Corte ha stabilito che è onere della Banca produrre tutti gli estratti conto relativi ai rapporti per cui è causa e che, in caso di mancata produzione di quelli relativi al periodo antecedente al 30.9.1984, a tale data va ritenuto sussistente un saldo pari a" zero", nonché, infine, con l'ordinanza collegiale del 12 maggio 2006, con la quale la Corte ha disposto che il c.t.u. tenga conto degli estratti conto in seguito prodotti dalla Banca e antecedenti al 1994, depositati giusta autorizzazione in tal senso dell'8.6.2004. (
Appello Lecce, est. Annarita Pasca, sentenza n. 442 del 10 settembre 2009)


Non può pervenirsi a diverse conclusioni sulla base della lettera del 26.10.1995 a firma di C. L., prodotta in atti e richiamata dalla difesa della Banca nelle note di replica, poiché la stessa è irrilevante al fine di decidere, in quanto contiene solo una richiesta di concessione di un mutuo fondiario, da destinare in parte alla chiusura del conto corrente in essere con la Banca appellata, senza tuttavia che venga indicata alcuna specifica somma a debito del correntista (e ciò pur a prescindere da ogni valutazione in ordine alla rilevanza di tale documento nel giudizio volto ad accertare i rapporti dare-avere tra le parti).
(Appello Lecce, est. Annarita Pasca, sentenza n. 442 del 10 settembre 2009)

Come già affermato da questa Corte in vicende analoghe (C.d.A. Lecce, sentenze n. 83612006, 41/2007 e 538/2007), costituisce infatti canone di comune applicazione ex art. 2697 c.c. quello secondo cui ciascuna parte, che asserisce di essere creditrice dell'altra, è tenuta a provare il proprio assunto: nella presente vicenda, quindi, incombeva alla banca dimostrare l'esattezza del dato di partenza ed all'opponente-appellante incidentale il dato -secondo il suo punto di vista- diverso, sicché entrambe avrebbero dovuto produrre gli estratti conto onde ricostruire il rapporto fin dal suo sorgere. L'omessa produzione non consente alla Corte di verificare l'esattezza o l'inesattezza del dato indicato dalla Banca, che, sganciato dalle poste precedenti - attive e passive - è fine a se stesso, rappresenta cioè un mero numero che, non riscontrato in alcun modo, diventa privo di significato. D'altro canto la giurisprudenza ha sottolineato che l'estratto di saldo conto, costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri, pur avendo valore ai fini del procedimento monitorio, "può assumere rilievo solo come documento indiziario" nel successivo procedimento di opposizione e decreto ingiuntivo, "liberamente" apprezzabile dal giudice "nel contesto di altri elementi egualmente significativi" (v, da ultimo Cass. 7549/2005 e prima Cass. 3630/1996). Nell'ambito dell'apprezzabilità del documento da parte del giudice'assume rilievo la contestazione del cliente - a fronte della quale, anche ove "generica" (v. Cass. 8 128/1990) - il saldo conto finisce per non rivestire (a fronte della diversa rilevanza nel procedimento monitorio, se certificato conforme) nel giudizio di cognizione alcuna efficacia probatoria, perché le previsioni di legge non introducono sul punto eccezione alcuna circa i criteri che presiedono alla prova civile, con la conseguenza che la Banca resta "soggetta all'onere di dimostrare gli elementi costitutivi del credito indicato" nel documento in questione. Nella specie, inoltre, non vi è motivo per ritenere che la banca prima del 30.9.1984 abbia applicato al conto corrente n.27/147 un tasso diverso da quello dalla stessa determinato in base alla clausola di rinvio all' "uso piazza", già dichiarata nulla, e che non abbia conteggiato gli interessi passivi con anatocismo trimestrale, pure già dichiarato nullo per violazione dell'art. 1283 c.c., per cui non può che ritenersi che all'importo meramente indicato la Banca sia pervenuta sulla base di pratiche seguite all'epoca e già dichiarate illegittime, sicché esso va ritenuto del tutto inattendibile e non solo privo di valore indiziario. Irrilevante è poi quanto sancito dall'art. 2200 c.c., atteso, per un verso, che tale norma non sancisce l'obbligatorietà della distruzione degli estratti conto e, per altro verso, che il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione di somme eventualmente versate in più dal cliente, nonché dell'azione di pagamento esercitata dalla Banca inizia a decorrere solo dalla data di chiusura del conto, per cui è onere e interesse delle parti che intendano agire in giudizio per il soddisfacimento di un proprio credito conservare la documentazione necessaria per provarlo in giudizio. In considerazione di quanto innanzi questa Corte reputa, in conformità con i propri precedenti, che il conto n.27/147 alla suddetta data deve ritenersi presentare il dato "zero".
(Appello Lecce, est. Annarita Pasca, sentenza n. 442 del 10 settembre 2009)


Tribunale di Matera, Dott. Antonello Vitale, Sentenza n. 448 del 9-11 settembre 2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Matera in persona del Giudice Unico Dott. Antonello Vitale ha pronunciato la seguente

Sentenza n. 448/09

nella causa civile iscritta al n. 2945/00 r.g.a.c., avente ad oggetto: "opposizione a decreto ingiuntivo"
tra
M. MICHELE e P. MARIA, rappresentati e difesi dall' avv. Antonio Tanza ed avv. Giacomo Marchitelli, ed elettivamente domiciliati c/o tale ultimo

-opponenti-

Contro
BANCA POPOLARE DEL MATERANO S.P.A., rappresentato e difeso dall' avv.-Teodora Rizzi

-opposto-

All' udienza del 8.5.2009, le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale di udienza che qui deve intendersi integralmente trascritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, gli opponenti sopra generalizzati, proponevano opposizione al decreto n. 158/00 del 23/3/2000, con il quale veniva ingiunto, di pagare in solido alla Banca Popolare del Materano s.p.a., l'importo di Lire 200.594.412, oltre agli interessi fino al soddisfacimento e alle spese liquidate, per il mancato adempimento delle obbligazioni derivanti da saldo passivo di conto corrente bancario. I motivi di opposizione concernevano preliminarmente I' invalidità della avvenuta ingiunzione, deducendo incertezza della debitoria complessiva, in quanto fondata su documentazione inidonea a comprovare il credito. Veniva inoltre dedotto l'indebito calcolo di interessi passivi, asserendo essere i medesimi, mai stati oggetto di espressa pattuizione, e contestando il computo effettuato a mezzo il rinvio agli "usi su piazza", né essendo il tasso successivamente indicato dalla Banca, mai stato accettato dagli opponenti. Veniva poi dedotta l' illegittimità del calcolo anatocistico degli interessi passivi. Si contestava inoltre la spettanza della commissione di massimo scoperto, in quanto mai espressamente pattuita. Si procedeva quindi anche alla contestazione delle valute applicate sulle somme versate ed addebitate, chiedendosi quindi, con riferimento a tutte le eccezioni e questioni sollevate, apposita rideterminazione delle somme dovute, a mezzo apposita Ctu, prospettando questioni anche con riferimento al rispetto dei c.d. "tassi soglia" di cui alla legge n. 108/96'; veniva peraltro richiesta in via riconvenzionale, la condanna della Banca opposta, alla eventuale restituzione delle somme versate in esubero, rispetto al dovuto; ulteriore domanda riconvenzionale spiegata, concerneva la richiesta risarcitoria, per danni patiti in conseguenza della illegittima segnalazione alla Centrale rischi della Banca d' Italia, quale effettuata dalla Banca opposta. Nel petitum dell' opposizione si chiedeva quindi la revoca del d.i. opposto; invalidità parziale del contratto tra le parti, con calcolo in riduzione delle somme dovute, in considerazione delle eccezioni sollevate in opposizione, ed eventuale condanna della Banca alla restituzione di somme percette e non dovute; dichiarare invalidità delle obbligazioni connesse al rapporto di specie; il tutto con condanna al pagamento delle spese. La Banca opposta, costituitasi, contestava le eccezioni avverse, deducendo l'esattezza del calcolo del credito azionato in via monitoria, e la legittimità dei tassi applicati. La causa, veniva istruita mediante allegazioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio; all' esito di tale espletata attività peritale, fa causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni, quindi assegnata a sentenza.

MOTIVI della DECISIONE

Il decreto ingiuntivo emesso deve essere revocato.
Va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la -verifica da condursi si incentra sull'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. Cass. 7/7/1993 n. 7448). Le vicende da valutare attengono, quindi, al rapporto obbligatorio intercorso tra le parti, con verifica della completezza della documentazione esibita dal richiedente.
La consulenza tecnica espletata nel giudizio di opposizione, ha esaminato gli estratti conto del rapporto.
Sono stati forniti i supporti documentali (estratti dei conti correnti in contestazione, ma non i correlati contratti) al fine di poter ricostruire andamento del rapporto. I rapporti dare/avere tra le parti dovranno tuttavia essere computati alla stregua della Ctu, quale disposta ed espletata in merito al ricalcolo delle somme dovute, con eliminazione dalla quota di interessi, dell' anatocismo, e computo degli interessi secondo quanto espressamente disposto nei quesiti assegnati; in merito a quanto teste richiamato, occorre rilevare difatti che, alcuno specifico accordo con riferimento al tasso debitore risulta essere stato effettuato inter partes; manca difatti del tutto, come evidenziato anche nell' elaborato peritale, il contratto di conto corrente; non risulta quindi esservi in conseguenza, alcun riscontro circa la pattuizione delle condizioni applicate dalla Banca al rapporto di specie. Né può invocarsi fa mancata contestazione degli estratti conto nei termini di legge, perché tale ipotetica approvazione non preclude la possibilità di negare in radice la validità e la efficacia del rapporto giuridico sostanziale che è fonte delle annotazioni (cfr., Cass. 25 luglio 2001, n.10129; Cass.14 maggio 1998, n.4846; Cass. 11 marzo 1996, n.1978; Cass. 24 luglio 1986, n. 4735; Cass. 14 febbraio 1984, n.1112). Non può poi certo imporsi al cliente di provare che i conteggi effettuati dalla banca, e che hanno portato a quel risultato, siano errati o inattendibili, ponendo a suo carico l'onere di dimostrare come si perviene a quel saldo o ad uno diverso: ciò comporterebbe una radicale inversione dell'onere della prova, non consentita da alcuna disposizione di legge. In mancanza di pattuizioni apposite, e pur potendosi intendere l'applicazione delle condizioni effettuata con rinvio, "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza", deve qui rilevarsi che l' art. 4 della L. 154 del 17/2/1992 ha statuito che "i contratti devono indicare il tasso di interesse e (...) gli eventuali maggiori oneri in caso di mora"; il sesto comma dell'art. 117 del d.lgv, n, 385 del 1/9/1993, ha poi specificato che "sono nulle e si considerano non apposte" le clausole di rinvio agli usi per la determinazione del tasso degli interessi"; sicché se a partire dall'entrata in vigore della nuova normativa di riordino della materia bancaria la decisione è obbligata nel senso della nullità della pattuizione di interessi così "determinati", occorre chiedersi, in assenza di una norma transitoria volta a regolare le negoziazioni precedentemente intervenute, se pure nella vigenza della precedente normativa, il rinvio della determinazione degli interessi all'"uso piazza" fosse idoneo a soddisfare l'obbligo della oggettiva determinabilità della prestazione- secondo la disciplina di cui- all'art.--1346-.c.c. in relazione all'altro obbligo previsto dall'art. 1284 c. 3 c.c., che richiede la forma scritta per la validità della pattuizione di interessi in misura ultralegale (affronta il problema in tali termini Cass., sez. I, 13-03-1996, 2103). In proposito è stato osservato che "l'obbligo della forma scritta sancito per la validità della pattuizione di interessi ultralegali non postula necessariamente che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso di interesse pattuito, ma può essere soddisfatto anche per relationem, richiedendosi, in questo caso, che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale. Sicché il riferimento alle "condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza" è da considerarsi sufficiente solo ove esistano vincolanti discipline del saggio fissate su scala nazionale con accordi di cartello e non già ove tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o, addirittura, non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante, essendo, in quest'ultimo caso, necessario accertare in concreto il grado di univocità della fonte richiamata, per stabilire a quale previsione le parti abbiano potuto effettivamente riferirsi" (Cass., sez. I, 29-11-1996, 10657). Il riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, non può comunque essere ritenuto, sufficiente; normalmente si fa ricorso per la determinabilità di volta in volta degli interessi alla presenza nei locali della banca di cartelli indicanti il saggio, formulati sulla base di accordi avvenuti su scala nazionale. Ebbene, tali avvisi nei locali della banca non valgono a conferire un crisma di validità alla clausola "uso piazza" perché alla determinazione degli interessi concorre solo la volontà di una delle due parti del rapporto di conto corrente. Gli "usi su piazza" sono creati dalle banche in funzione delle più diverse variabili (qualità dei cliente, natura della domanda, consistenza della garanzia e persona del garante), onde all'interno dello stesso istituto bancario sono rilevabili (legittime) disparità di trattamento; ia conseguenza è che il cliente si trova in una condizione di estrema soggezione, quale parte contrattualmente più debole, costretta a sottoscrivere patti non negoziabili e di fatto obbligatori, pena la mancata stipulazione del contratto stesso. La determinazione per relationem, con il rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, del tasso degli interessi non soddisfa, quindi, il requisito della determinabilità; se mancano, infatti, ulteriori elementi di riferimento o di specificazione, la determinazione del tasso di interesse dovuto è rimessa alla mera discrezionalità della banca, non controllabile dal cliente; diverso sarebbe stato se in sede di stipulazione del contratto si fosse fatto riferimento ad una tabella, pure esterna al documento, ma identificabile, certa e predeterminata; in tale ipotesi il criterio a priori della determinabilità sarebbe stato soddisfatto.
Cosi non è stato e la conclusione da trarsi è pertanto obbligata, con applicabilità del saggio di interesse legale dall'inizio del rapporto.
Quanto poi alla capitalizzazione degli interessi, oltre alla mancanza di apposita pattuizione, non essendo -si ribadisce- stato allegato in atti il contratto di c/c e di apercredito, occorre qui evidenziare che, come ormai ribadito dalla univoci orientamenti della S.C., e da ultimo con pronunzia a S.U., non sembra, sostenibile che la capitalizzazione degli interessi per periodi inferiori al semestre sia resa legittima dagli usi normativi bancari. Con tali pronunce, i giudici di legittimità hanno affermato che l'uso bancario della capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del debitore ha natura negoziale e non normativa, con la conseguenza che la relativa clausola, se anteriore alla scadenza degli interessi, si pone in contrasto con la norma imperativa dell'art. 1283 c.c. ed è pertanto affetta da nullità assoluta ed inderogabile. L'inserimento di detta clausola nel contratto di conto corrente, in conformità alle norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI, non esclude il vizio, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali e non quello di usi normativi. Nell' ipotesi dell'anatocismo bancario è dato di comune esperienza che il cliente accetta la clausola della capitalizzazione trimestrale non già nella consapevolezza che la relativa pattuizione sia conforme ad una norma di diritto oggettivo, ma soltanto perché la stessa è compresa nei moduli predisposti dalle aziende di credito in conformità alle direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di qualsivoglia negoziazione individuale e l'adesione alle quali costituisce condizione indefettibile per l'accesso al credito bancario. Da queste premesse la Corte ha desunto della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, per contrasto con la norma imperativa dell'art.1283 c.c., che consente la produzione degli interessi sugli interessi scaduti solo in forza di convenzione successiva alla scadenza. Tale nullità, come logica conseguenza, comporta che il correntista ha diritto di ripetere dalla banca le somme indebitamente corrisposte. Sulla ritenuta illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi nessuna influenza possono ormai spiegare le recenti modifiche al T.U. sulla legge bancaria n.385/93, introdotte dal D.Lgs. 4.8.1999, n.342, dovendosi escludere l'applicabilità della nuova disciplina sulle modalità di calcolo degli interessi ai rapporti bancari sorti anteriormente all'entrata in vigore del suddetto decreto delegato, per effetto della dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, pronunciata dalla Corte Costituzionale con fa nota sentenza n.425 dei 17 ottobre 2000. Questo Tribunale ritiene di condividere tale nuovo orientamento del Giudice di legittimità, avendone fatto applicazione in precedenti analoghe controversie. Ora, nella specie, è indiscutibile che la somma di cui chiede il riconoscimento la banca opponente è il risultato anche dell'applicazione dell'anatocismo, realizzato in violazione dell'art.1283 c.c., vale a dire secondo un meccanismo di calcolo illegittimo.
Il consulente nominato ha quindi proceduto alla verifica del rapporto di c/c corrente tra le parti, eliminando il calcolo anatocistico degli interessi, e quindi provvedendo correttamente a determinare gli interessi senza computo trimestrale, e nei limiti dei tassi "soglia" ai sensi della legge n. 108/96, e comunque elaborando un duplice calcolo degli interessi, con indicazione anche di interessi applicati al saggio legale; il Ctu ha poi distinto nel computo di cui ai prospetti riepilogativi in perizia allegati, la voce concernente le spese bancarie, e le voci concernenti rispettivamente il calcolo degli interessi senza anatocismo, delle commissioni di massimo scoperto; a proposito di tale ultima voce di debito, devesi rilevare che, in mancanza di apposita pattuizione (non vi è prova in atti), la medesima deve ritenersi indebitamente calcolata dalla Banca. Si perviene quindi nella Ctu, all' esito del calcolo come effettuato giusta mandato conferito, al seguente risultato in riferimento al rapporto in controversia (cfr. tabella B della ctu in atti), ad un saldo in linea capitale, a credito del correntista, ed indicato con riferimento alla data del 3/2/2000, pari a E. 121.015.980; tale risultanza è effetto del calcolo del tasso di interesse debitore ai saggio legale senza alcuna capitalizzazione, e con accredito delle valute dal giorno in cui la Banca ha acquisito/perduto la disponibilità dei correlativi importi (cfr. ctu pag. 11); il Ctu ha poi provveduto a computare gli interessi creditori (sempre al saggio legale, non essendovi prova di alcuna correlata pattuizione) fino alla data del 19/7/2007, indicando quindi le somme a credito del correntista, in f. 146.457.518, alla predetta data. La differenza in favore del correntista quale saldo attivo, sarà quindi pari alla somma testé indicata. Immune da errori appare il calcolo effettuato dal consulente ed altrettanto esatta si rivela l'indicazione del capitale e delle spese, come emerge nei prospetti redatti, allegati alla consulenza; in merito si osserva che risultano essere applicabili gli interessi legali, in mancanza di prova circa le pattuizioni e degli interessi passivi, e degli interessi creditori.
Essendo stata espressamente formulata richiesta riconvenzionale restitutoria da parte dell' opponente M., la Banca opposta dovrà essere quindi condannata alla restituzione della somma di E. 146.457.518, quindi € 75.638,99, oltre interessi legali sulla detta somma (comprensiva di interessi sino al 19/7/2007) dal 20/7/2007, al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull' opposizione proposta:
revoca il decreto ingiuntivo n. 158/00 emesso il 23/3/2000;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna la Banca Popolare del Materano s.p.a., ai pagamento, a favore dell' opponente M. Michele, della somma di € 75.638,99, oltre interessi legali sino al soddisfo, rigettando la residua domanda riconvenzionale;
condanna Banca Popolare dei Materano s.p.a., al pagamento, a favore, al pagamento delle spese di Ctu, e delle spese processuali ; liquidate in complessivi € 8.922,50, di cui € 22,50 per esborsi oltre al rimborso forfettario, Iva e Cna come per legge.
Matera, 8 settembre 2009

Il Giudice
Dott. Antonello VITALE



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