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Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2009
XXV
TRIBUNALE di LANCIANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lanciano in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Francesca Del Villano Aceto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA n. 804/09
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1119 del Ruolo Generale dell'anno 2005, posta in decisione all'udienza del 20.03.2009, promossa da:
M N rappresentato e difeso dall'Avv. Mariateresa De Carlo del Foro di Pescara, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Antonio Tanza del Foro di Lecce, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione, con domicilio eletto in Lanciano via Floraspe Renzetti n.29 presso lo studio dell'Avv. Sergio Cipolla;
- attore -
CONTRO
BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA s.p.a. (I IVA. 00391250693) Gruppo Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna, co sede in Lanciano (CH), in persona del V. Presidente del Consiglio c Amministrazione Avv. Aldo La Morgia, rappresentata e difesa, come d mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.i Raffaello Carinci ed Elena Cespa ed elettivamente domiciliata in Lanciano vi Piave n. 45 presso lo studio dei sopra indicati Avv.ti;
- opposta -
OGGETTO Contratto bancario; ripetizione di indebito.
Conclusioni
(…)
MOTIVI DELLA DECISIONE
- in fatto ed in diritto -
In via preliminare, osserva il Giudice che è infondata e va respinta l'eccezione, sollevata dalla banca convenuta, di intervenuta prescrizione decennale delle pretese economiche avanzate dall'attore, con specifico riferimento a tutti gli effetti economici prodottisi prima del 14 settembre 1995. La domanda di ripetizione di indebito è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, ed il relativo dies a quo inizia a decorrere dalla data di chiusura del rapporto di conto corrente, in quanto "i contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di prestazioni sono contratti unitari, che danno luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, con la conseguenza che la serie di versamenti, prelievi ed accreditamenti non dà luogo a singoli rapporti ma determina solo variazioni quantitative dell'unico originario rapporto tra banca e cliente" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2262 del 09/04/1984; ex multiis Trib. Lecce Sez. II Sent. 8 gennaio 2007). Il principio secondo cui è soltanto con la chiusura del conto che si cristallizzano in via definitiva le posizioni di debito - credito tra le parti è stato sempre riconosciuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, ragion per cui può affermarsi in conformità che il correntista ha il diritto, nel termine di dieci anni dalla chiusura del rapporto, di ripetere le somme indebitamente corrisposte nel corso dell'intero rapporto (cfr. anche Corte App. Lecce 22.10.2001, Trib. Cassino 29.10.2004, Trib. Lecce 3.11.2005, Trib. Bergamo 28.05.2006), Considerato che i due conti correnti oggetto del presente giudizio (n. 11791 e n. 12471) risultano estinti rispettivamente in data 30.06.1998 ed in data 31.12.1997, è evidente che il termine di prescrizione decennale non può dirsi decorso.
Nel merito, M N, in proprio e quale procuratore di M C, ha citato in giudizio la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona s.p.a. - Gruppo Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna allo scopo di ottenerne la condanna alla restituzione delle somme indebitamente .percepite con riferimento ai rapporti di conto corrente n. 11791 e 12471 in ragione della nullità delle clausole di determinazione degli interessi mediante rinvio al c.d. uso piazza, della illegittimità della pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, della nullità e/o inammissibilità delle commissioni massimo scoperto e della illegittimità del meccanismo di calcolo dei c.d. giorni valuta, previo ricalcolo degli esatti rapporti di dare - avere tra le parti.
La Banca Popolare di Lanciano e Sulmona s.p.a. - Gruppo Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, oltre alla dichiarazione di intervenuta prescrizione delle relative pretese economiche, perché infondata in fatto ed. in diritto, non sussistendo i profili di nullità contrattuale dedotti.
Istruito con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, il giudizio svolto ha acclarato la fondatezza della domanda dell'attore, che va dunque accolta nei limiti di cui in prosieguo.
Sulla nullità delle clausole di determinazione degli interessi mediante rinvio al c.d. uso piazza. Le clausole, inserite nelle condizioni generali dei contratti di conto corrente oggetto del presente giudizio (art. 6 cornma. 3), che determinano gli interessi dovuti dal correntista con rinvio alle "condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza" devono ritenersi radicalmente nulle per violazione dell'art. 1418 comma 2 c.c. (per indeterminatezza dell'oggetto del contratto) e per violazione dell'art. 1284 ultimo comma c.c., in virtù del principio che la pattuizione di interessi passivi ultralegali è nulla se non determinati per iscritto con criteri obiettivamente individuabili, anche per relationem, ma non essendo a tal scopo sufficiente il mero richiamo "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza". L'obbligo della forma scritta ad substantiam è stato, invero, introdotto dall'art. 3 della Legge 154/1992, poi ribadito nell'art. 117 T.U.B. n. 385/93, ma tale obbligo esisteva anche nel periodo precedente in quanto affermato dall'art. 1284 comma secondo c.c. nei casi di pattuizione di tasso d'interesse in misura superiore al tasso legale; in tali ipotesi, in difetto di forma scritta, il tasso di interesse ultralegale non è dovuto e va convertito in quello legale (c.d. nullità parziale ex art. 1419 co. 2 c.c.), con specifico riferimento ai contratti stipulati in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. 154/92. La Suprema Corte, a partire dall'anno 1996, ha modificato il proprio precedente orientamento, affermando, tra l'altro, che "In tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993, n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale; ne' rileva la presenza di accordi di cartello interbancari, diretti a fissare i tassi di interesse attivi e passivi in modo vincolante in ambito nazionale, atteso che tali accordi, se garantiscono l'obiettività del criterio di determinazione del tasso di interesse, debbono tuttavia ritenersi nulli in applicazione dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - applicabile nei confronti delle aziende ed istituti di credito ai sensi del successivo art. 20 -, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ricomprendendo espressamente tra tali intese quelle che detto risultato perseguano o determinino attraverso attività consistenti nel fissare, direttamente o indirettamente, prezzi di acquisto o di vendita dei rispettivi prodotti" (Cass. Sez. I Sentenza n. 4490 del 28/03/2002; conforme Cass. Sez. I, n. 12222 del 20.08.2003). Ancora, sulla necessità della forma scritta: "In tema di obbligazioni pecuniarie, il requisito della necessaria determinazione scritta degli interessi ultralegali, prescritto dall'art. 1284 cod. civ., può essere soddisfatto anche "per relationem", attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili. È tuttavia insufficiente a tale scopo la clausola che si limiti ad un mero riferimento "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza" o espressioni analoghe, poiché, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi. In tal caso, la conoscenza successiva del saggio applicato non vale a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l'art. 1346 cod. civ. esige "a priori", al punto che non può essere individuato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti ma da una di esse, che l'abbia portato a conoscenza dell'altra, attraverso documenti che abbiano il fine esclusivo di fornire l'informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14684 del 02/10/2003).
Sulla illegittimità della pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale. Il meccanismo della c.d. capitalizzazione degli interessi passivi deve considerarsi del tutto illegittimo in virtù della radicale nullità che affligge la clausola contrattuale che lo prevede. Come è noto, in questa materia una importante modifica legislativa è intervenuta a seguito dell'entrata in vigore - in data 19.08.1999 - del D.L.vo 4 agosto 1999 n, 342 che, con l'art. 25, ha introdotto il secondo comma dell'art, 120 T.U.B.; una modifica ormai necessaria a seguito del "terremoto" provocato dalla Corte di Cassazione con le due sentenze del 1999 (n. 2374 del 16.03.1999: "Tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1992 (trasfusa poi nel TU delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi, si rivela nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi" e n. 309 del 30.3.1999) con le quali si affermò la natura negoziale e non normativa degli usi bancari in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente e, quindi, la nullità delle relative clausole apposte nei contratti di conto corrente. Dunque, per i contratti conclusi nel periodo antecedente all'entrata in vigore di tale norma, tra cui i contratti oggetto del presente giudizio, la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi è radicalmente nulla poiché integra l'anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c., in quanto basata su di un uso negoziale e non su di una norma consuetudinaria. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 21095 del 4 novembre 2004, ha appunto affermato l'illegittimità, anche per il passato, degli addebiti bancari per anatocismo, ribadendo che la deroga al principio di cui all'art. 1283 c.c. è consentita soltanto in presenza di idonei usi normativi, consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (usus) accompagnato dalla convinzione che si tratti di un comportamento giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico (opinio iuris ac necessitatis) ("In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiehe stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte, dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata"). Per í contratti stipulati nel periodo successivo, si applicano il nuovo art. 120 T.U.B. e la delibera del 9.02.2000 - entrata in vigore il 22 aprile 2000 - che stabiliscono la validità della pattuizione di capitalizzazione di interessi purché l'addebito e l'accredito degli interessi avvenga a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e sempre che nell'ambito dello stesso conto corrente sia prevista la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Non interviene, quindi, alcuna sanatoria per i contratti del periodo antecedente poiché il terzo comma dell'art. 25 D. L.vo 342/99, che la prevedeva, è stato dichiarato incostituzionale. In ultima analisi, a nulla rileva la circostanza che l'istituto bancario, a far data dal primo trimestre 2000, abbia applicato un meccanismo di capitalizzazione trimestrale anche per gli interessi attivi, poiché tale condizione di reciprocità doveva essere oggetto di specifica rinegoziazione tra le parti e non frutto di unilaterale determinazione della banca; diversamente argomentando, si determinerebbe una illegittima sanatoria in via unilaterale di una clausola nulla, convertita in clausola valida per iniziativa di una sola parte. Affermata la nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ritiene questo Giudice che non possa essere ritenuta legittima la capitalizzazione c.d. annuale, ossia che non sia legittimo "trasformare" la capitalizzazione trimestrale in capitalizzazione annuale, poiché la nullità della clausola dipende dalla illiceità tout court della pratica anatocistica e non dalla specifica scansione temporale. L'anatocismo è consentito dal sistema (cfr. ex multis Trib. Lecce Sez. II Sent. 8 gennaio 2007) solo alle condizioni dell'art. 1283 c.c.: in mancanza di tali condizioni, ammettere la capitalizzazione annuale vorrebbe dire derogare alla predetta norma imperativa, frustrare la rado di tutela del debitore sottesa da tale norma ed immaginare un sistema di anatocismo generale ulteriore rispetto a quello previsto dall'art. 1283 c.c. E proprio tenuto conto di tale principio che è del tutto irrilevante che l'attore non abbia ab initio sollevato questione di nullità anche della clausola di cui al comma i dell'art. 6 delle condizioni generali di contratto e dell'art. 7 del contratto stipulato in data 25.08.1980 quanto al c/c n. 12471, trattandosi di nullità assoluta che ben può essere dichiarata d'ufficio dal Giudice nell'esercizio dei suoi poteri in qualsiasi stato e grado del giudizio (Cass. Sez. U, Sentenza n. 21095 del 04/11/2004 più avanti riportata nella massima; Cass. Sez. I, Sentenza n. 4853 del 01/03/2007: "Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un correntista, la nullità della clausola del contratto di conto corrente bancario che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente sul saldo passivo, in quanto stipulata in violazione dell'art. 1283 cod. civ., è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., anche in sede di gravame, qualora vi sia contestazione, ancorché per ragioni diverse, sul titolo posto a fondamento della domanda degli interessi anatocistici, rientrando nei compiti del giudice l'indagine in ordine alla sussistenza delle condizioni dell'azione; in tale giudizio, infatti, il creditore assume la veste sostanziale di attore, sicché, laddove l'opponente abbia contestato l'ammontare degli interessi dovuti, il giudice, nel determinare tali interessi, dovendo utilizzare il titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa, è tenuto a rilevare d'ufficio la nullità dalla quale il negozio sia affetto"; conforme Sez. I, Sentenza n. 21141 del 10/10/2007). Né appare pertinente il richiamo operato dalla difesa della convenuta all'art. 1194 c.c. con il quale contrasterebbe la mancata capitalizzazione degli interessi, comportando tale mancata capitalizzazione l'imputazione dei versamenti sempre al capitale; in realtà, il principio di cui alla richiamata norma ("Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto dì capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi") presuppone l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile (da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9510 del 20/04/2007), e tale non è il credito vantato dalla banca nei confronti del correntista con riferimento al saldo contabile del c/c.
Sulla inammissibilità della commissione massimo scoperto. Questo Giudice ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale di merito (Trib. Vibo Valentia sent. 16.01.2006 n. 23, Trib. Mondovì Ord. 30,01.2007; Trib. Monza sez. II Sent, 12.12.2005 n. 3393) che considera nulla la commissione massimo scoperto per difetto di causa, pur essendo stata la detta clausola prevista nel contratto stipulato tra le parti, atteso che tale commissione costituisce inevitabilmente una doppia imposizione su somme che già sono produttive di interessi, con l'effetto di aumentare in modo ingiustificato il tasso reale dell'interesse praticato; in sostanza, l'istituto bancario è remunerato attraverso la pattuizione di interessi corrispettivi per aver messo a disposizione una somma di denaro, ragion per cui pretendere un corrispettivo per il mantenimento dell'apertura di credito è illegittimo perché si concreta in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi rispetto a quelli già previsti per l'utilizzazione dell'apertura di credito. Dunque, la clausola che prevede l'applicazione di commissioni massimo scoperto in entrambi i contratti va considerata nulla, e la relativa nullità ben può essere dichiarata d'ufficio dal Giudice ("Il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità o l'inesistenza di un contratto ex art. 142.1" cod. civ., va coordinato con il principio della domanda (artt. 99 e 112, cod. proc. civ.), con la conseguenza che la nullità può essere rilevata d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, quindi anche per una ragione diversa da quella espressamente dedotta, nel caso in cui sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione del contratto., la cui validità rappresenta quindi un elemento costitutivo della domanda; infatti, in detta ipotesi la deduzione con la quale la parte contesta la validità dell'atto non costituisce domanda giudiziale, bensì mera difesa, in quanto attiene all'inesistenza, per mancato perfezionamento o per nullità, del fatto giuridico -il contratto - dedotto dall'attore a fondamento della domanda, che quindi non condiziona l'esercizio del potere di dichiarare d'ufficio la nullità per vizi diversi da quelli eccepiti" Cass. Sez. U., Sentenza n. 21095 del 04/11/2004). In ogni caso, con specifico riferimento ai contratti di conto corrente oggetto del presente giudizio, le commissioni massimo scoperto non risultano contrattualmente previste, ragion per cui l'addebito di tali importi va comunque ritenuto illegittimo in difetto di apposita ed espressa convenzione, come da costante giurisprudenza di merito e legittimità (ex multiis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10127 del 14/05/2005 ). Sulla illegittimità del meccanismo di calcolo dei c.d. giorni valuta. Come è noto, esiste una prassi bancaria che consiste nel far decorrere gli interessi dovuti al cliente o dal cliente da giorni diversi rispetto a quelli nei quali è stata effettivamente compiuta l'operazione di addebito o accredito. Secondo una giurisprudenza di merito alla quale questo Giudice ritiene di aderire (cfr. ex multiis Trib. Lecce Sez. II Sent. 8 gennaio 2007) la relativa pattuizione invalida se non approvata per iscritto, ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c., poiché si. risolve in una modifica del saggio di interesse applicato sui saldi attivi e passivi e costituisce un espediente utilizzato dalla banche per allungare fittiziamente i giorni solari di prestito al cliente. Di conseguenza, i rapporti tra banca a cliente vanno ricalcolati con riferimento alla valuta del giorno ín cui le singole operazioni sono state effettuate, atteso che non è consentito alla banca, in mancanza di espressa e specifica pattuizione, dilazionare, 'nel calcolo degli interessi dovuti dal debitore, il termine in cui le somme sono entrate nella sua concreta disponibilità (cfr. Trib. Milano Sent. N. 6565/2006). Nei contratti oggetto di causa nulla è previsto in ordine all'applicazione di tale meccanismo.
Alla luce di tali principi di diritto, gli importi dovuti dagli opposti alla banca credìtrice vanno rideterminati tenendo presenti i calcoli effettuati dal C.T.U. nella sua relazione, del tutto condivisibile nel metodo e nelle conclusioni, poiché rispondente ai criteri dettati nel quesito, scientificamente corretta, fondata su motivazione apparentemente esente da vizi logici e formali ed intrinsecamente coerente con la documentazione acquisita. In particolare, la mancanza di alcuni estratti conto per il c/c n. 12471 non rende inattendibile la 'ricostruzione. del C.T.U., trattandosi di estratti relativi a periodi intermedi che, al più, non evidenziano gli importi addebitati a sfavore del correntista; inoltre, appare corretta e conforme alla più recente giurisprudenza di merito l'applicazione del tasso di cui all'art. 117 D. L.vo 385/93 (cfr. Trib. Milano Sent. N. 6565/2006). Nessun motivo, infine, impone la rinnovazione della C.T.U., come chiesto dalla banca convenuta in sede di conclusioni. Conto corrente n. 11791 intestato ad Amministrazione dell'Azienda Agricola di M C, dagli accertamenti svolti dal C.T.U. non è nota la data di stipula del contratto di apertura di credito in conto corrente di corrispondenza; la prima operazione - emissione di assegno dell'importo di £. 5.500.000 - risulta contabilizzata in data 2.01.1975 con valuta 30.12.2004. Il conto corrente n. 11791 è stato estinto con un versamento a saldo di £ 32.534.160 effettuato in data 3.04.1998; la documentazione inerente tale conto è sostanzialmente completa per tutto il periodo intercorrente dal primo movimento all'estinzione, fatta eccezione per gli estratti conto del 1° trimestre 1986, del 4° trimestre 1989 e del 3° trimestre 1992. In applicazione dei criteri di calcolo dettati dal quesito del Giudice, il consulente ha ricostruito i rapporti di dare - avere tra le parti, determinando un credito al momento della chiusura del conto corrente in favore di M C pari ad € 664.609,77. Conto corrente n. 12471 intestato a M N. Dagli accertamenti svolti dal C.T.U. non è nota la data di stipula del contratto di apertura di credito in conto corrente di corrispondenza; la prima operazione - addebito di spese per £. 50 - risulta contabilizzata in data 12.02.1976 con valuta 11.02.1976. Il conto corrente n. 12471 è stato estinto con un bonifico saldo di 154.260 effettuato in data 9.10.1997; la documentazione inerente tale conto presenta diverse lacune, mancando gli estratti conto del 2°, 3° e 4° trimestre 1976, dell'intero anno 1977, del 4° trimestre 1978, del 4° trimestre 1979, del 4° trimestre 1980, del 1° trimestre 1981, del 3° trimestre 1986, del 4° trimestre 1987 e del 3° trimestre 1993. In applicazione dei criteri di calcolo dettati dal quesito del Giudice, il consulente ha ricostruito i rapporti di dare - avere tra le parti, determinando un credito al momento della chiusura del conto corrente in favore di M N pari ad € 333.881,22.
Dunque, previa dichiarazione di nullità parziale delle clausole inserite nelle condizioni generali di contratto relative alla determinazione degli interessi ed alla capitalizzazione, e dichiarata la nullità degli addebiti per commissioni massimo scoperto nonché la illegittimità del meccanismo utilizzato dall'istituto bancario per il calcolo dei c.d. giorni valuta, la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona s.p.a. deve essere condannata a pagare in favore dell'attore la somma di C 664.609,77, quale procuratore di M C, e la somma di C 333.881,22 in proprio. Su tali somme, trattandosi di debito di valuta, vanno calcolati interessi legali dalle date rispettivamente del 3.04.1998 e 9.10.1997 fino al saldo.
Le spese del presente giudizio, comprese quelle relative alla C.T.U., seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale dí Lanciano ín composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da M N, in proprio e quale procuratore di M C nei confronti della Banca Popolare dí Lanciano e Sulmona s.p.a. - Gruppo Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna, così provvede:
" condanna la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona s.p.a. - Gruppo Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna al pagamento in favore di M N, quale procuratore di M C, della somma di 664.609,77, oltre interessi legali dalla data del 3.04.1998 al saldo;
" condanna la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona s.p.a. - Gruppo Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna al pagamento in favore di M N della somma di € 333.881,22, oltre interessi legali dalla data del 9. 10.1997 al saldo;
" rigetta ogni altra e diversa domanda;
" condanna la Banca Popolare di Lanciano e Stili-nona s.p.a. - Gruppo Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna al rimborso in favore dell'attore delle spese di lite, che si liquidano ín complessivi € 12.048,00, di cui 2.700,00 per diritti, € 9.000,00 per onorari ed € 348,0o per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
" pone definitivamente a carico della Banca Popolare dí Lanciano e Sulmona s.p.a. - Gruppo Bancario Banca Popolare dell'Emilio. Romagna le spese di C.T.U.".
Così deciso in Lanciano, 31 luglio 2009 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto
XXVI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dr. Luca Ariola, ha pronunciato la,seguente
SENTENZA n. 1253/09
nella causa civile iscritta al n. 1385 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2000 - avente ad oggetto: pagamento
vertente tra
P S SUD s.r.l., con sede in Taranto, alla via Dario Lupo n. 55. in persona del legale rappresentante pro tempore Raffaella D (p. IVA: 00830510731), nonché Raffaella D, nata a Taranto il 25.1.1944, e Vittorio C, nato a Massafra il 15.11.1940, tutti elettivamente domiciliati in Taranto, alla via Marche n. 50, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Pignatelli ed Antonio Tanza; che li rappresentano e difendono, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
attori
e
Unicredit s.p.a., già Credito Italiano s.p.a., nonché Unicredit Banca s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Santovito, giusta procura generale alle liti, per atto del notaio Sormani di Milano del 18.4.2000, presso il cui studio sito in Taranto, alla via Cavour n. 21 elettivamente domicilia;
convenuta
CONCLUSIONI
(…)
PQM
Il Tribunale di Taranto, nella intestata composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla P S SUD s.r.l., Raffaella D e Vittorio C nei confronti della Unicredit s.p.a., già Credito Italiano s.p.a. (proc. n. 1385/2000 RGAC), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) accoglie le domande proposte dalla P SISTEM SUD s.r.l. e, per l'effetto, dichiara la nullità dei contratti di conto corrente nn. 17440-00 e 17450-00 con riferimento alle clausole in forza delle quali: a) la misura degli interessi è stata determinata mediante rinvio agli usi della piazza; b) gli interessi passivi sono stati capitalizzati con cadenza trimestrale; c) la commissione di massimo scoperto è stata detelininata per relationem senza che fosse specificata le modalità di calcolo; d) la banca ha applicato valute anticipate sui pagamenti e valute postergate sui versamenti;
2) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del processo:
3) spese al definitivo.
Così deciso in Taranto, il 15 luglio 2009.
Il Giudice
Dr. Luca ARIOLA
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