Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Lecce/Lecce

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2010

Corte d'Appello di Lecce, Cons. Dott. Marcello DELL'ANNA, Sent. n. 414 del 10 luglio 2010;

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce - Sezione 2^ Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Marcello DELL'ANNA - Presidente rel.
2) Dott. Riccardo MELE - Consigliere
3) Dott. Anna Rita PASCA - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 414

nella causa civile ín grado di appello iscritta al N. 826 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2006 trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 10 novembre 2009
TRA
P. Giuseppe (c.f. ), nato a L. il 26 maggio 1941, residente in Latina, elettivamente domiciliato in Lecce alla Via Martiri d'Otranto n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonio Tanta, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Adriano Verdesca Zain, in virtù di mandato a margine dell'originale dell'atto di appello.

- APPELLANTE -

E MONTE DEI PASCHI di SIENA rappresentata e difesa dall'avv. Daria Fiorentino.

- INTERVENUTA -

M.P.S. Banca Personale S.p.A., (ex Banca 121 S.p.A., promozione Finanziaria), rappresentata e difesa dall'avv. Daria Fiorentino, con domicilio in Lecce alla Via Campania n. 14, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, quest'ultima, e a tergo dell'atto di citazione in appello la prima.

- APPELLATA -

All'udienza di precisazione delle conclusioni i Procuratori delle parti hanno cosi concluso:
IL PROCURATORE DELL'APPELLANTE,
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello:
1) riformare la statuizione della sentenza appellata, nel punto in cui dichiara l'estromissione dal giudizio della Banca 121 S.p.A. e per l'effetto condannare la Banca Monte dei Paschi di siena S.p.A., nonché la Banca 121 Promozione Finanziaria S.p.A., al risarcimento dei danni patrimoniali e non, derivanti dall'illegittima levata del protesto, da liquidarsi secondo giustizia ed equità;
2) riformare la appellata sentenza nella parte in cui non ammette la C.T.U. e per l'effetto disporre la convocazione del C.T.U.;
3) condannare la Banca M.P.S. S.p.A. nonché la Banca 121 Promozione Finanziaria S.p.A. al pagamento di spese, diritti ed onorari di entrambi i giudizi in favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari,
IL PROCURATORE DELLE APPELLATE conclude per il rigetto della domanda avanzata con l'atto di appello e conclusioni e il rigetto di tutte quelle ex adverso formulate, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 7 gennaio 2003, Giuseppe P., titolare di conto corrente n. 103 - 2870 presso la Banca 121 (ora Monte dei Pascili di Siena), lamentò la illegittima levata di protesto in data 12 aprile 2002 su assegno di 1.949,97 da lui non emesso per mancanza di provvista e la conseguente iscrizione nella "Centrale d'Allarme Interbancaria", tenuta dalla Banca d'Italia.
Dedusse di avere appreso - dopo numerose richieste verbali e scritte - in data 17 ottobre 2002 a mezzo lettera dell'avv. Daria Fiorentino - per conto della sede centrale della Banca - sia pure "implicitamente" che il protesto era stato levato per errore, tanto che con quella missiva la Banca gli aveva comunicato che avrebbe a sue spese provveduto alla cancellazione, invitandolo nel contempo "a sospendere ogni iniziativa giudiziaria intrapresa".
Soggiunse di essere imprenditore commerciale nel settore agricolo (Azienda Agricola Agrifoglio con sede in Latina), di amministrare società di famiglia operanti in vari settori, di intrattenere rapporti con altre banche ("Bipop Carire" - filiale di Latina -, Banca di Roma - filiale di latina -, Banca "Tercas" - filiale di Mosciano Sant'Angela -, tutte trattarie di conti correnti a lui intestati nominativamente o quale amministratore - quello presso la "Tercas" - dalle Società di famiglia), che, a seguito della iscrizione presso il CAI, erano stati protestati due assegni, da lui emessi sul conto presso la "Tercas" dell'importo ciascuno di e 526,46, in data 5 luglio e 8 agosto 2002.
Rilevò che la situazione, originata dal protesto del 12 aprile 2002, lo aveva gravemente danneggiato sul piano patrimoniale (cospicua riduzione dell'utile netto dell'"Agrifoglio") e su quello di stima e fiducia, di cui fino ad allora aveva goduto, presso conoscenti, fornitori ed aziende di credito.
Convenne, pertanto, innanzi al Tribunale di Lecce la Banca 121 promozione finanziaria S.p.A. (scaturita dalla fusione Banca 121 - M.P.S.) per sentirla condannare, previo accertamento delle responsabilità, al risarcimento del danno patrimoniale in C 450.731,00 e di quello "morale e sociale" in C 52.000,00, oltre - sulla complessiva somma - accessori.
Ritualmente costituitasi, la convenuta - ammesso l'errore nella levata del protesto (si era trattato di assegno emesso da altro correntista sul conto n. 103 - 3870) -, segnalò di avervi immediatamente rimediato nell'agosto successivo provvedendo ad inoltrare "il messaggio di cancellazione della revoca di sistema" nonché a depositare presso la camera di Commercio di Lecce istanza - "che ad oggi risulta" accolta - di cancellazione del protesto.
Sottolineò il difetto di prova del danno e l'esosità della pretesa ed altresì che il P. versava in "evidente sofferenza" essendo risultato dalle visure Cerved che egli aveva subito tre pignoramenti immobiliari tra il dicembre 1996 ed il gennaio 1998 da parte di istituti bancari.
Nel corso del processo spiegò intervento volontario il M.P.S., che aderì alle difese di banca 121 P.F.
La causa, istruita con produzione documentale e prove per testi, fu decisa con sentenza n. 977/2006, con la quale il giudice adito estromise la Banca 121 S.p.A., rigettò la domanda e regolò secondo soccombenza le spese processuali.
Ritenne il primo giudice:
1) che andava dichiarata l'estromissione della Banca 121 S.p.A. in quanto incorporata dal M.P.S. sin dal 2002;
2) che - pur nella pacificità dell'errore nella levata del protesto - l'attore non aveva fornito la prova dell' "esistenza di un danno risarcibile" sia con riguardo al danno patrimoniale - in considerazione tra l'altro della "operatività" protrattasi per soli quattro mesi dalla segnalazione al CAI e della genericità delle risultanze dell'inchiesta orale - sia con riferimento al "danno morale", che ex art. 2059 C.C. era configurabile nel solo caso in cui l'illecito civile costituisce "anche reato".
Avverso la pronuncia, il P. con atto 20 ottobre 2006 propose appello, resistito da M.P.S. S.p.A. e da M.P.S. banca persona S.p.A. (già Banca 121 promozione finanziaria S.p.A.).
Precisate le conclusioni la causa all'udienza collegiale del 10 novembre 2009 fu riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle difese scritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di gravame l'appellante critica la statuizione di estromissione, disposta dal Tribunale sul rilievo che la Banca 121 S.p.A. essendo stata "incorporata sin dal 2002 nella Banca Monte dei Paschi di Siena" - "non era più dotata di autonoma legittimazione a partecipare al presente giudizio, che correttamente si era svolto tra attore e M.P.S. S.p.A.".
Premesso che il processo si era svolto tra il P., Banca 121 Promozione Finanziaria S.p.A. ed a seguito di intervento volontario - M.P.S., osserva il P. che la Banca 121 S.p.A., poi incorporata nel M.P.S., non era stata neppure citata in giudizio.
Ne conseguiva l'inspiegabilità sia della estromissione di banca 121 S.p.A. - peraltro soggetto, già all'epoca, inesistente, e, tuttavia, destinatario della statuizione (favorevole) sulle spese - sia della omessa pronuncia nei confronti di Banca 121 Promozione Finanziaria S.p.A., parte citata e costituita.
La censura è fondata.
In effetti il Tribunale ha mostrato di identificare nel corpo della motivazione nonché nel dispositivo banca 121 S.p.A. - incorporata da M.P.S. - con Banca 121 Promozione Finanziaria S.p.A., ora M.P.S. Personale S.p.A.: tanto ha poi condotto a statuizioni erronee, quali quelle sulla "estromissione" (al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 108 e 109 C.P.C.) di Banca 121 S.p.A. e sulle spese processuali liquidate anche in favore della banca "incorporata" per fusione.
Peraltro quel che rileva e che sia il primo grado che questo si sono svolti nella regolarità del contraddittorio.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole del mancato riconoscimento del danno "morale" e del "pregiudizio sociale", causato dalla illegittima levata del protesto, che per costante giurisprudenza integra "lesione della personalità umana", di per sé risarcibile.
La censura è fondata.
Pacifica l'illegittimità del protesto, osserva la Corte che il protesto di un assegno (o di una cambiale), conferendo pubblicità allo stato di insolvenza del debitore, costituisce causa di discredito personale, idoneo a provocare lesione all'onore ed alla reputazione della persona in canto idoneo ad incidere negativamente sull'immagine sociale della persona stessa.
In questo caso il danno è in re ipsa e va liquidato in via equitativa sulla base dei dati specifici emersi e rilevanti nel caso concreto.
Nella specie - come emerge dagli atti e come allegato dall'appellante - va considerato:
1) che il P. è un imprenditore commerciale;
2) che il nominativo fu inserito nel C.A.I. e nel bollettino presso la Camera di Commercio di Lecce;
3) che, notoriamente, tali inserimenti, rimossi dopo circa quattro - cinque mesi, conferiscono un'ampia pubblicità al fatto - protesto;
4) che a seguito del protesto altri due assegni rimasero impagati e furono protestati;
5) che, essendosi trattato in tutti i casi di mancato pagamento di titoli, emessi per importi modesti, del tutto conseguente si appalesava il raggiungimento all'esterno della conclusione circa la condizione di grave sofferenza economica del P..
In estrema sintesi può, dunque, affermarsi che il discredito e la lesione della reputazione del P. furono di notevole intensità e che si protrassero per un periodo di tempo non trascurabile.
Avuto riguardo agli elementi sopra esposti, ritiene la Corte che il danno non patrimoniale subito dal P. vada liquidato - all'epoca del fatto - in € 15.000,00: trattandosi di credito di valore su quell'importo vanno attribuiti rivalutazione ed interessi.
(…)

P. T. M.
LA CORTE

In accoglimento per quanto di ragione dell'appello avverso la sentenza 977/2006 del Tribunale di Lecce, proposto da Giuseppe P., condanna la Banca Monte dei paschi di Siena S.p.A. e la M.P.S. banca Personale S.p.A. in solido al pagamento in favore del P. della somma di € 15.000,00 oltre - con decorrenza 12 aprile 2002 - rivalutazione monetaria ed interessi legali su ciascun importo come nominalmente rivalutato anno per anno.
Condanna i predetti appellati al pagamento di metà delle spese processuali del doppio grado del giudizio in favore dei procuratori distrattari avv.ti Antonio Tanza e Adriano Verdesca Zain, liquidate per l'intero: quelle di primo grado in £ 4.400,00, di cui £ 950,00 per spese, £ 1.450,00 per diritti ed £ 2.000,00 per onorario; e quelle di questo grado in £ 4.400,00, di cui £ 400,00 per spese, £ 1.800,00 per diritti ed £ 2.200,00 per onorario: oltre su entrambe le liquidazioni spese generali, CAP ed IVA.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Lecce, 30 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Dott. Marcello Dell'Anna




Tribunale di Lecce, Dott. Michela DE LECCE, Sentenza n. 1166 del 16 agosto 2010;


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