Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Appello Lecce / Trib. Brescia

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


La Corte di Appello di Lecce - Sezione prima Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Marcello DELL'ANNA - Presidente
2) Dott. Riccardo MELE - Consigliere
3) Dott. Antonio ESPOSITO - Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 288/2015

nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 8 9 4 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2 0 1 0, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 01 Ottobre 2014.

TRA

P. T., , in proprio, ed unitamente a P. C., e P. V., in qualità di eredi della fidejubente sig.ra A. T., rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Tanza, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliati in Lecce alla via Martiri d'Otranto n° 4.

- APPELLANTI -

E

ITALFONDIARIO S.p.A., con sede in Roma alla via Carucci n° 131, P. I. n° 00880671003, società autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria, iscritta al n° 31725 dell'elenco generale degli intermediari finanziari, nonché nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.B., a tanto abilitato in forza di procura conferita con atto autenticato dal notaio Luca Amato di Roma del 27/01/201, rep. n° 32109, racc. n° 9605, quale procuratore della Castello Finance s.r.I., con sede legale in Roma alla via Carucci n° 131, C. F. n° 04555440967, elettivamente domiciliato in Lecce alla via S. Trinchese n° 6I/D, nello studio dell'avv. Vito Albione, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Vasta e Giorgio Costantino, come da procura in calce alla comparsa di costituzione.

- APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE -

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno così concluso:

IL PROCURATORE DEGLI APPELLANTI

Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Lecce, così provvedere:
1) Riformare la statuizione della appellata sentenza, nel punto in cui in motivazione, pur dichiarando la nullità della clausola della capitalizzazione trimestrale degli interessi, ammette l'anatocismo con cadenza annuale e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'anatocismo con qualsiasi cadenza temporale, condannando la Banca al pagamento delle maggiori somme indicate in C.T.U.
2) Riformare la statuizione della appellata sentenza, nel punto in cui in motivazione si presceglie la soluzione della sola seconda C.T.U., che adopera per il ricalcolo il saldo passivo presente nel primo e/o in atti (la terza soluzione) e non il saldo "O" (prima soluzione), omettendo di considerare i risultati anche del primo elaborato peritale (dott. Perlangeli) e degli effetti cambiari regolarizzati e non oggetto di riconvenzionale; dichiarare che nel caso di domanda riconvenzionale la Banca sia tenuta alla prova del saldo passivo iniziale, dovendo in difetto farsi riferimento al saldo pari a "O", condannando la Banca al pagamento delle maggiori somme indicate in C.T.U.
3) Riformare la statuizione della appellata sentenza nel punto in cui in motivazione non riconosce al debitore principale ed ai fideiussori un risarcimento equitativo da danno in "re ipsa" da errata segnalazione alla Centrale dei rischi presso la Banca d'Italia, condannando la Banca al pagamento delle maggiori somme liquidate equitativamente dall'ecc.ma Corte d'appello.
4) Condannare, in ogni caso, riformando la statuizione della appellata sentenza, la Banca al pagamento di spese, diritti ed onorari anche di questo grado di giudizio in favore del procuratore che si dichiara anticipatario.


IL PROCURATORE DELL'APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE

Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Lecce, così provvedere:
1) Condannare gli appellanti principali alla restituzione delle somme indebitamente incassate in esecuzione della decisione di primo grado, per l'importo di €. 34.734,81, oltre interessi legali dal 05/02/2010 e sino al soddisfo.
2) Condannare i sigg.ri T. P., C. P. e V. P. al pagamento in favore della Castello Finance s.r.l. (successore a titolo particolare della Intesa Gestione Crediti S.p.A.) della somma di E. 20.658,28, oltre interessi dalla scadenza dei singoli effetti e sino al soddisfo.
3) Condannare, infine, gli appellanti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in esse comprese quelle delle due C.T.U., per un importo di €. 3.533,94 (C.T.U. Parlangeli) ed €. 8.992,44 (C.T.U. Liguori).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 10.4.1998 P. T., P. C. e P. V., in qualità di eredi della fideiubente T. A., convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce Caripuglia S.p.A. chiedendo che venisse dichiarata la nullità parziale del modulo contrattuale regolante il rapporto di c/c n. 1030, divenuto poi n. 3696 e successivamente n. 215.534, con apertura di credito, intercorso tra P. T. e Caripuglia, e, per l'effetto, determinare a mezzo di c.t.u. contabile l'effettivo dare-avere tra le parti, con condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente percepite a titolo di interessi ultralegali, interessi anatocistici, c.m.s., c.d. giorni valuta e spese fittizie, nonché al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima comunicazione della sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Si costituiva Caripuglia contestando le pretese avanzate dagli attori e spiegando domanda riconvenzionale per il pagamento di lire 40.000.000, oltre interessi convenzionali dalla scadenza dei singoli effetti sino al soddisfo, nonché per il risarcimento dei danni per lite temeraria. Costituitasi in giudizio Intesa Gestione Crediti S.p.A., subentrata a Caripuglia, la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica contabile e successive integrazioni. Il Tribunale adito, con sentenza n. 334 del 5.2.2010, dichiarava che il credito degli attori era pari ad €. 12.986,35 e, per l'effetto, condannava la banca al pagamento di detta somma, oltre interessi legali, con rifusione delle spese del giudizio. Rilevava il primo giudice, sulla scorta dell'indagine tecnica espletata, la nullità delle clausole del contratto di apertura di credito relative alla determinazione dell'interesse ultralegale secondo gli usi di piazza e all'anatocismo trimestrale, nonché riguardo agli addebiti per c.m.s., valute fittizie, spese e commissioni, ricostruendo l'effettivo dare-avere tra le parti applicando la capitalizzazione annuale degli interessi dovuti dal correntista. Avverso detta sentenza, con atto del 16.11.2010, hanno proposto appello P. T., P. C. e P. V.. Si è costituito Italfondiario S.p.A., subentrata a Intesa Gestione Crediti S.p.A., contestando i motivi posti a fondamento dell'appello, chiedendone il rigetto, e spiegando appello incidentale.
La causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe riportate, è stata riservata per la decisione all'udienza dell'1.10.2014, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di appello P. T., P. C. e P. V. deducono la "insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto della domanda relativo all'ammissibilità della capitalizzazione annuale degli interessi". Rilevano gli appellanti che il giudice di prime cure, dopo aver correttamente statuito, in conformità con l'ormai unanime orientamento giurisprudenziale, la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, avrebbe dovuto escludere qualsivoglia capitalizzazione. Il motivo è fondato.
Questa Corte condivide e fa proprio l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 02-12-2010, n. 24418) secondo cui, una volta dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, contemplata nel contratto di conto corrente bancario, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.
Pertanto, nel computo del credito risultato in favore degli odierni appellanti, all'esito dell'indagine tecnica espletata, gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.
1.2. Con il secondo motivo gli appellanti deducono la "omessa ed insufficiente motivazione sul punto della domanda relativo all'ammissibilità dell'inizio del ricalcolo da un saldo pari a 'o' ". Il motivo è fondato.
Secondo l'orientamento espresso da questa Corte in diverse pronunce, l'omessa produzione da parte della banca degli estratti di conto dalla sua accensione non consente di ricostruire il rapporto di dare-avere tra le parti sin dal suo sorgere, partendo da un dato certo, posto che, stante la nullità delle clausole sugli interessi, il dato costituito dall'estratto conto più risalente, sganciato dalle poste - attive e passive - precedenti, è fine a se stesso, rappresenta cioè un mero numero, che, non riscontrato in alcun modo, diviene privo di significato. Pertanto, il rapporto di dare-avere tra le parti deve essere ricostruito partendo da un saldo pari a zero.
1.3. Con il terzo motivo gli appellanti denunciano la <<omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto della domanda relativo a danno in "re ipsa" da errata segnalazione a centrale dei rischi>>. Censurano la sentenza impugnata per avere il primo giudice disatteso la domanda risarcitoria sulla base della ritenuta mancata prova del danno, senza considerare l'estrema difficoltà di fornire siffatta prova, dovendosi, quindi, necessariamente ricorrere ad una liquidazione equitativa del danno. Il motivo è fondato.
Non v'è dubbio che la segnalazione alla Centrale Rischi sia illegittima, essendo risultato un credito in favore degli odierni appellanti stante la nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi, e che la stessa - per pacifica giurisprudenza, analogamente a quanto avviene in caso di illegittimo protesto di cambiale - comporti un danno alla reputazione e all'immagine sociale de soggetto illegittimamente segnalato.
Ciò posto, ritiene la Corte che qualora, come nella fattispecie, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa entità del pregiudizio per la mancanza di elementi certi, è consentito ricorrere ad una valutazione equitativa del danno, ai sensi degli art. 1226 e 2056 c.c. (in termini, Cass. civ., sez. I, 24-05-2010, n. 12626).
In ragione del discredito alla reputazione e all'immagine sociale derivante dalla illegittima segnalazione, appare equo liquidare la somma di € 10.000,00 - all'attualità, comprensiva quindi i rivalutazione ed interessi -in favore di ciascuno degli appellanti.
2.1. Con il primo motivo di appello incidentale Italfondiario censura la decisione di primo grado per avere il Tribunale consentito agli attori di produrre ulteriore documentazione relativa al conto corrente n. 1030 dopo lo spirare del termine perentorio previsto dall'art. 184 c.p.c., disponendo poi, sulla base della documentazione irritualmente acquisita, supplemento di c.t.u. e fondando, quindi, la propria decisione sulle risultanze di tale ulteriore indagine peritale. La censura è infondata.
Osserva la Corte che, con l'atto di citazione in primo grado, P. T., P. C. e P. V. hanno chiesto in via istruttoria, anche con riferimento al conto corrente n. 1030, di ordinare alla banca "l'acquisizione del contratto base, di tutti gli estratti conto, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quanto altro inerente al rapporto bancario impugnato".
Con ordinanza del 29.6.2002, il G.I. ha disposto consulenza tecnica contabile, ordinando nel contempo alla banca, in accoglimento dell'istanza di esibizione formulata dagli attori, di produrre in giudizio la documentazione relativa al rapporto di conto corrente necessaria per l'espletamento dell'incarico.
Consegue che la banca convenuta, in ottemperanza all'ordine di esibizione emesso dal giudice, avrebbe dovuto depositare tutta la documentazione inerente il rapporto intercorso tra le parti, compresa quella afferente il conto corrente n. 1030, sicché essa non può dolersi del fatto che gli attori abbiano depositato, successivamente al decorso del termine fissato dall'art. 184 c.p.c., gli estratti conto in loro possesso, sopperendo così (in parte) all'inadempimento dell'ordine di esibizione.
2.2. Analoghe considerazioni valgono con riguardo al secondo motivo di appello incidentale, con il quale Italfondiario lamenta che il primo giudice abbia dichiarato la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 1030, senza che questo fosse stato acquisito agli atti, sul presupposto che lo stesso contenesse la clausola degli interessi calcolati sulla base del c.d. uso piazza, la cui sussistenza emerge comunque dalle risultanze dell'indagine peritale.
2.3. Con il terzo motivo di appello incidentale Italfondiario si duole che il primo giudice abbia ritenuto non dovuta la commissione di massimo scoperto calcolata sulla base del rinvio agli usi della piazza, nonostante la sanzione di nullità (art. 1284 c.c.) fosse prevista solo con riferimento agli interessi ultralegali. Il motivo è infondato.
Al riguardo va osservato che la nullità della commissione di massimo scoperto discende dalla indeterminabilità dell'oggetto della pattuizione ex art. 1346 c.c., non essendo sufficiente, per pacifica giurisprudenza, il rinvio agli usi praticati sulla piazza.
2.4. Con il quarto motivo di appello incidentale Italfondiario censura la sentenza di primo grado per avere il Tribunale erroneamente eliminato, dal calcolo del rapporto di dare- avere tra le parti, i c.d. "giorni valuta" e le spese, ritenendo che l'onere di provare la debenza dei relativi importi spettasse alla banca. La censura va disattesa.
Va, al riguardo, rilevato che la decorrenza delle valute non risulta espressamente pattuita, di modo che deve applicarsi la valuta corrispondente al giorno in cui la banca ha effettivamente acquistato o perso la disponibilità del denaro, mentre nel prospetto di calcolo elaborato dal c.t.u. partendo dal "saldo 0" (p. 14) non risultano computate le spese del conto.
3. Il c.t.u. dott.ssa Liguori, nel tabulato riassuntivo contenuto nelle conclusioni della relazione depositata il 13.6.2007 (p. 15), ha indicato i risultati raggiunti nella rielaborazione del rapporto di conto corrente utilizzando i diversi criteri prospettati. Stante l'accoglimento dei primi due motivi dell'appello principale, il credito degli appellanti deve essere individuato nella somma di € 193.994,91, corrispondente alla prima ipotesi formulata dal c.t.u., relativa alla ricostruzione del rapporto di dare-avere tra le parti partendo da un saldo pari a zero e senza operare alcuna capitalizzazione, in luogo della terza ipotesi (€ 12.986,35), recepita dal primo giudice, nella quale si è tenuto conto del saldo iniziale riveniente dal primo estratto conto, computando poi la capitalizzazione annuale.
4. In conclusione, deve essere rideterminata in € 193.994,91 la somma per cui è condanna nella sentenza impugnata in favore di P. T., P. C. e P. V..
Inoltre, Italfondiario va condannato al pagamento in favore di ciascuno degli appellanti della somma di € 10.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo.
Le spese del presente grado di giudizio, ferme restando quelle di primo grado, sono poste a carico di Italfondiario secondo soccombenza e liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Tanza, anticipatario.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con atto del 16.11.2010 da P. T., P. C. e P. V., nonché sull'appello incidentale spiegato da Italfondiario S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 334 del 5.2.2010, così provvede:
1) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ridetermina in € 193.994,91 la somma dovuta da Italfondiario S.p.A. in favore degli appellanti, oltre interessi legali come previsto nella pronuncia impugnata;
2) condanna Italfondiario S.p.A. al pagamento in favore di ciascuno degli appellanti della somma di 10.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo;
3) rigetta l'appello incidentale;
4) condanna Italfondiario S.p.A. al pagamento in favore degli appellanti delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.888,00, di cui 888,00 per esborsi ed € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso del 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Tanza, anticipatario.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 13.2.2015.

Il Consigliere est. Dott. Antonio ESPOSITO
Il Presidente Dott. Marcello DELL'ANNA

pubbl. il 23/04/2015


Tribunale di Brescia, Dott. Vittoria Gabriele, Sentenza n. 839 dell' 11 marzo 2015

REPUBBLICA ITALIANA.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice Unico dott. Vittoria Gabriele, ha pronunziato la seguente

SENTENZA n. 839

nella causa civile iscritta al n. 16582 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2007 vertente tra:
P. A. SRL , con il patrocinio dell'avv. Arbosti Mauro e dell'avv. Tanza Antonio;

ATTRICE

e

BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA con il patrocinio dell'avv. Iolita
Massimo e dell'avv. Garrone Flavio

CONVENUTA

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 23 ottobre 2014.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La società attrice, premesso di avere stipulato il 16 maggio 1991 contratto di conto corrente n. 5261 presso la filiale di Manerbio (BS) della Banca Popolare di Bergamo S.p.A., in assenza di concorde determinazione delle condizioni economiche, ha chiesto che venga dichiarata la nullità delle clausole di pattuizione di commissioni di massimo scoperto, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, degli interessi ultralegali in base agli usi su piazza nonché delle clausole di determinazione delle valute e delle spese con determinazione del TEG; ha chiesto, altresì, che sia determinato l'esatto dare/avere tra le parti e che la società convenuta sia condannata alla restituzione di quanto indebitamente riscosso o addebitato con rivalutazione monetaria ed interessi nonché a rettificare la illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia. La società convenuta ha eccepito la incompetenza di questo Tribunale, la decadenza ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme pretese ed ha chiesto il rigetto delle domande di parte attrice.
Va innanzitutto rigettata la eccezione di incompetenza per territorio: alcuna clausola derogativa della competenza è contenuta nel contratto di conto corrente n. 5261 mentre nei contratti di apertura di credito è previsto che per qualunque controversia è competente il Tribunale di Bergamo, formula che non è sufficiente a determinare la esclusività del foro convenzionale: in conformità all'indirizzo costante del supremo Collegio "la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicché la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro "per qualsiasi controversia", non è idonea ad individuare un foro esclusivo" Cass. 18707/2014.
Con riferimento alla eccezione di decadenza, va, innanzi tutto, rilevato che, secondo l'orientamento giurisprudenziale costantemente condiviso da questo Tribunale, la mancata contestazione degli estratti conto da parte del cliente rileva solo ai fini del riconoscimento dei movimenti ivi documentati senza comportare alcun riconoscimento in ordine alla validità dei rapporti sostanziali a fondamento delle operazioni compiute; tale mancata contestazione dell'estratto conto trasmesso dalla banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti unicamente sotto il profilo contabile restando impregiudicata la facoltà del correntista di contestare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti che hanno dato luogo agli addebiti ed agli accrediti (cfr. più di recente Cass. 11749/2008, 6514/2007).
Per quanto, invece, riguarda la prescrizione dell'azione di ripetizione, deve ritenersi applicabile il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. e non quello quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. (che riguarda gli interessi dovuti e non già quelli non dovuti): l'operatività della prescrizione quinquennale sarebbe, comunque, esclusa dalla stessa natura del conto corrente bancario - quale contratto di durata - ove il saldo a chiusura di ogni trimestre non comporta il frazionamento del debito in distinti rapporti obbligatori trattandosi di obbligazioni unitarie con riferimento alle quali opera conseguentemente l'ordinaria prescrizione decennale (cfr. tra tante Cass. 29.1.1999 n. 802). E' stato, inoltre, precisato che la particolare natura del rapporto di conto corrente bancario incide sul dies a quo del termine prescrizionale che comincia a decorrere dalla chiusura del rapporto perché solo il saldo finale - quale frutto di tutte le movimentazioni in dare ed avere - ha il carattere della definitività: invero, il rapporto, pur articolandosi in una pluralità di atti esecutivi, si atteggia come unico ed unitario, per cui è soltanto con quella chiusura che i crediti e i debiti diventano definitivi. Tali considerazioni trovano ora anche il conforto della pronuncia delle Sezioni Unite del Supremo Collegio n. 24418/2010 nella quale è stato statuito il principio di diritto per cui "se dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di prescrizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto con cui gli interessi non dovuti sono stati registrati".
Nel caso di specie, risulta non solo che il correntista godeva di apertura di credito a partire dal 2001 (cfr. docc. 5/9 fascicolo di parte convenuta) ma anche che l'esposizione della correntista, in data anteriore, godeva di un fido di fatto e non è stato specificato quando lo stesso avrebbe, nel corso del rapporto, superato il limite di affidamento concesso, si da consentire una valutazione dei versamenti effettuati in termini di atti compiuti per estinguere il debito con la banca e non, come è di norma, per reintegrare la provvista.
In proposito va precisato che se solutorio è senz'altro ogni versamento effettuato in situazione di passivo senza fido o con fido ma in situazione di scoperto (superamento del passivo rispetto all'affidamento accordato), vi sia la concessione di un fido di fatto laddove, pur in mancanza di un formale contratto di apertura di credito ovvero di previsione di affidamento nel contratto di conto corrente, vi sia stato non soltanto impiego, da parte del correntista, di somme di denaro non formalmente poste a sua disposizione con successivo addebito di interessi ma anche esplicita indicazione in comunicazioni formali trasmesse dalla banca al correntista della disciplina economica data al fido, trattandosi di manifestazione di volontà inequivocabile, di certa provenienza dalla banca.
Ciò è avvenuto nel caso di specie in cui dagli estratti conto redatti dall'istituto bancario emerge non solo il conto corrente ha presentato costantemente saldi progressivi a debito per la società correntista ma anche l'istituto bancario ha comunicato e addebitato tassi diversi per esposizioni all'interno degli affidamenti (identificati dal codice BIA) e oltre gli affidamenti (identificati dal codice DEB) provvedendo alla regolamentazione economica del fido accordato (cfr. estratti conto a partire dal 31 maggio 1991 e rel. CTU dep. il 31 maggio 2013). Incombeva, a questo punto su parte convenuta l'onere di provare, a sostegno dell'eccezione di prescrizione, quali fossero i limiti dell'affidamento concesso e, conseguentemente, quali rimesse avessero natura di pagamenti. Peraltro, pur se alcuna delle parti ha dedotto che vi siano state operazioni successive al 31 marzo 2007 (data dell'ultimo estratto conto), non emerge dagli atti di causa che vi siano stati formale chiusura né pagamento del saldo passivo che alla predetta data presentava un saldo passivo di € 32.848,21; orbene, in base al recente indirizzo del Supremo Collegio: "è ripetibile la somma indebitamente pagata e non già il debito sostenuto come illegale che, se pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, è indubbio che non vi sia stato alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato; nel caso, invece, che, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto "scoperto" (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. Invero l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione dei credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria neí termini sopra indicati in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto" (in termini Cass. 798/2013). Sicché la domanda di ripetizione non può trovare accoglimento, non avendo parte attrice indicato rimesse solutorie che possano essere oggetto di ripetizione e non avendo allegato l'avvenuto pagamento del saldo passivo, mentre vanno esaminate le domande di nullità delle clausole e di illegittimità dei relativi addebiti e dì accertamento dell' esatto dare-avere tra le parti con la precisazione che nell'esaminare tali domande si avrà riguardo alla consulenza tecnica disposta in rinnovazione depositata il 31 maggio 2013. Per quanto concerne le contestazioni dell'attore (a parte quella relativa alla validità del contratto, sollevata per la prima volta soltanto nella seconda comparsa conclusionale con riferimento alla mancanza di sottoscrizione dell'istituto bancario) circa la pattuizione degli interessi ultra legali va rilevato che la Corte di Cassazione ha dichiarato l'illegittimità della cosiddetta clausola "interessi uso piazza" di cui all'art. 7 comma terzo delle Norme bancarie Uniformi (N.U.B.) secondo cui "gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito salvo patto contrario si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura" (clausola contenuta nel contratto di conto 5261 del 16 maggio 1991). Posto che la legge 154/1992 (la quale vietava espressamente il rinvio agli usi per determinare il contenuto economico-normativo del rapporto) non prevedeva alcuna disciplina intertemporale per i contratti bancari stipulati anteriormente ad essa e argomentando dall'art. 161, sesto comma, del d.lgs. n. 385/1993, - che stabilisce che i contratti conclusi prima della sua entrata in vigore restano regolati dalle norme anteriori, la giurisprudenza dì legittimità - pur prendendo atto del carattere non retroattivo della nuova normativa - ha, tuttavia, sottolineato che il giudice può e deve compiere il controllo sulla validità dell'atto secondo la disciplina del tempo ovvero sulla base della norma generale di cui all'art. 1284 c.c. e leggendo la clausola n. 7 sopra riportata ha ritenuto evidente la nullità della stessa a causa della eccessiva genericità ed indeterminatezza che impedisce al correntista di stabilire con immediatezza il tasso d'interesse applicato nei suoi confronti gravandolo, di contro, di un onere di informazione certamente di non facile assolvimento. La Suprema Corte sostiene che la clausola de qua (art. 7 N.U.B.) non è sufficientemente univoca e non può, così, giustificare la pretesa al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale; con riguardo ai contratti stipulati in data anteriore al 9 luglio 1992 si osserva che lo ius superveniens, pur non influendo sulla validità delle clausole inserite in tali negozi, tuttavia impedisce la produzione di ulteriori effetti con essi contrastanti sicché il divieto di rinvio agli usi di cui alla L 17.2.1992 n. 154 ancorché non comporti la sopravvenuta nullità della clausola interessi uso piazza impedisce la produzione di ulteriori effetti giuridici nel senso che dalla sua entrata in vigore potrà essere pretesa ex art. 1284 c.c. la sola applicazione del tasso legale di interesse. Ne consegue che, in ogni caso, la conclusione è unica: nullità della clausole in esame per tutti i contratti che le prevedono. Sicché l'applicazione di interessi in misura ultra legale è avvenuta indebitamente; peraltro, a partire dal 26 novembre 2001 e sino al 18 settembre 2006 sono stati sottoscritti contratti di apertura di credito (cfr. docc. 4/9 fascicolo convenuta) nei quali vi è stata specifica pattuizione degli interessi; pertanto, in mancanza di concorde pattuizione trovano applicazione gli interessi legali. ex art. 1284 cod. civ. per gli interessi creditori nonché per gli interessi debitori sino al 26 novembre 2001 e da tale data il tasso convenzionale previsto nelle citate aperture di credito per i periodi di vigenza degli affidamenti e il tasso legale codicistico nel lasso di tempo intercorso tra un contratto di apertura di credito e l'altro. Per quanto riguarda la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'illegittimità della clausola è stata affermata dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio (Cass. S.U. 21095/2004 e Cass. 10127/2005) in quanto fondata su un uso negoziale, contrariamente a quanto previsto dall'art. 1283 c.c., e senz'altro riguarda anche la capitalizzazione annuale; invero le Sezioni Unite del Supremo Collegio hanno ritenuto (cfr. Cass. S.U. 24418/2010 cit.) che "neppure potrebbe esser condivisa la tesi secondo la quale le ragioni di nullità individuate dalla giurisprudenza di questa corte per le clausole di capitalizzazione degli interessi debitori registrati in conto corrente investirebbero solo il profilo della loro periodizzazione trimestrale. Detta giurisprudenza, come è noto, ha escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare, nel settore bancario, una deroga ai limiti posti all'anatocismo dall'art. 1283 c.c.: ma non perché abbia messo in dubbio il reiterarsi nel tempo della consuetudine consistente nel prevedere nei contratti di conto corrente bancari la capitalizzazione trimestrale degli indicati interessi, bensì per difetto del requisito della "normatività" di tale pratica. Sarebbe, di conseguenza, assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di "normatività", usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori, ne' di necessario bilanciamento con quelli creditori". Sicché "dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna" (cfr. Cass. S.U. cit.). (...) Per quanto riguarda la commissione di massimo scoperto, la difesa di parte attrice ne ha contestato l'applicazione per mancata determinazione convenzionale; va premesso che il fido bancario, o apertura di credito, o affidamento, è rappresentato dall'impegno assunto da una banca a mettere una somma a disposizione del cliente o ad assumere per suo conto un'obbligazione nei confronti di un terzo e che, nell'ambito di siffatto contratto di apertura di credito (fido bancario), si definisce commissione di massimo scoperto una percentuale, calcolata al tasso convenuto, sulla massima esposizione (saldo negativo) avuta sul tonto corrente durante il trimestre di riferimento; detta commissione si aggiunge agli interessi convenzionali, trovando giustificazione in ragione del maggior rischio assunto dalla banca sulla somma massima utilizzata nel periodo.
Va poi rilevato che, prima dell'entrata in vigore del decreto legge 29.11.1008 n.185 convertito in legge 28 gennaio 2009 n.2 - il quale, ha stabilito che la commissione di massimo scoperto è valida solo in relazione a sconfinamenti assistiti da fido e di durata superiore a 30 giorni - la giurisprudenza non ravvisava alcun profilo di illegittimità nella pattuizione di siffatto istituto, purché debitamente sorretta da forma scritta, ritenendo, invece, invalida l'applicazione alla C.M.S. dell'interesse composto, o anatocistico (Cass.870/2006); invero, "o tale commissione è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato - che solitamente è trimestrale - e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale, come per gli interessi passivi ...o ha una finzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo come sembra preferibile ritenere anche alla luce della circolare della Banca d'Italia del primo ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso di soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve essere computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla legge 7 marzo 1996 n.I08, ed allora dovrebbe conteggiata alla chiusura del conto. Nell'uno e nell'altro caso non è comunque dovuta la capitalizzazione trimestrale perché, se la natura della commissione di massimo scoperto è assimilabile a quella degli interessi passivi, le clausole anatocistiche, pattuite nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 154/1992, sono nulle secondo la più recente giurisprudenza di legittimità...; se invece è un corrispettivo autonomo dagli interessi, non è ad esso estensibile la disciplina dell'anatocismo, prevista dall'art. 1283 cod. civ. espressamente per gli interessi scaduti..." (Cass. n. 11772/2002).
Senz'altro più convincente appare la giustificazione causale dell'istituto in discorso quale contropartita per il rischio assunto per la messa a disposizione di somme a favore del correntista entro ed anche oltre il limite del fido; in ogni caso la relativa pattuizione deve ritenersi valida se prevista in apposito patto scritto avente contenuto sufficientemente determinato; resta comunque invalida l'applicazione alla commissione della capitalizzazione periodica.
Nel caso di specie non vi è stata alcuna determinazione pattizia dei criteri di calcolo della commissione di massimo scoperto che è stata applicata dall'istituto bancario sino al 30 giugno 2000 nelle percentuali evidenziate dal consulente d'ufficio (cfr. tabella 2/A), non potendosi ritenere tale il mero richiamo agli "usi su piazza" contenuto nell'art. 7 delle norme che regolano i conti correnti. Pertanto, il saldo del conto corrente va ricostruito epurando il conteggio da ogni addebito a titolo di commissione dì massimo scoperto. Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle spese posto che non vi è stata alcuna determinazione pattizia delle stesse. Per quanto riguarda le valute, deve ritenersi applicabile il principio per cui deve applicarsi la valuta relativa alla data in cui la banca, rispettivamente, acquista o perde la disponibilità del danaro: sicché gli interessi attivi decorrono dalla data in cui l'istituto bancario ha la disponibilità degli importi dal cliente versati e quelli passivi dalla data in cui l'istituto stesso ha messo le somme a disposizione del cliente.; nel caso di specie vi è stata specifica pattuizione della valuta con riferimento ai versamenti (cfr. art. 4 delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi) mentre per quanto riguarda i prelievi, il consulente d'ufficio pur riferendo di non essere in grado di ricostruire con precisione le valute applicate per ogni tipo di operazione, ha verificato la corrispondenza della valute applicate con quelle comunicate periodicamente, e in ordine a tale criterio alcuna delle parti né i loro consulenti hanno sollevato contestazioni.
(...) sul punto va rilevato che il legislatore nel 1996 è intervenuto a sanzionare la condotta di chi (banche ed operatori finanziari), a fronte di operazioni di erogazione di credito, avesse applicato commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e ... spese, escluse quelle per le imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito (art. 1 legge 108/96) superiori al limite determinato dall'art.2 della legge 108/1996; l'art.4 della legge 7 marzo 1996 n.108 ha modificato l'art.1815 secondo comma cod. civ. prevedendo che se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi; l'art.1 del decreto legge 394/2000, convertito con legge 24/2001, prevede che ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Pertanto, la predetta legge di interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996 n. 108, ha fissato la valutazione della natura usuraia dei tassi d'interesse al momento della convenzione e non a quello della dazione, e si applica non solo ai rapporti di mutuo ma a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione d'interessi usurari, salvo che il rapporto contrattuale non si sia esaurito anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 7 marzo 1996 n. 108 (in termini Cass. 15621/2007).
Va poi precisato che secondo le istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura emanate sino al 2006 ed in vigore fino al secondo trimestre 2009 la commissione di massimo scoperto (ivi definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato periodo di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento) non entrava nel calcolo del TEG, ma era comunque oggetto di separata rilevazione, espressa in termini percentuali. Tale rilevazione, ancorché separata, implica comunque la necessità di considerare la commissione di massimo scoperto ai fini della valutazione di usurarietà del tasso il che peraltro è conforme all'inequivocabile disposto dell'art. 1, comma 3, L.108/96, secondo cui per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto, delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
La materia è stata oggetto di intervento del legislatore con l'art.2 bis del decreto legge 185/2008, convertito con modificazioni in legge n.2/2009, il quale al secondo comma ha stabilito che gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art.1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996 n.108 e che il Ministro dell'Economia e della Finanza emana disposizioni transitorie per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale oltre il quale gli interessi sono usurari resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni; nelle istruzioni dell'agosto 2009 della Banca d'Italia è stato previsto che, nel periodo transitorio (1/7/09-31/12/09) rimangono esclusi dal calcolo del TEG per la verifica del limite, tra gli altri, la commissione di massimo scoperto e gli oneri applicati in sostituzione della stessa, come previsto dalla legge 2 del 2009.
La previsione per cui la commissione di massimo scoperto e gli oneri in sostituzione della stessa sarebbero rimasti esclusi dal calcolo del TEG per la verifica del limite nel periodo transitorio nonché la previsione di applicabilità della disciplina vigente alla data di entra in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni, sono chiaro indice del carattere innovativo, e non interpretativo, della disposizione di cui sopra. (...)
Alla stregua di quanto esposto, va dichiarata la illegittimità dei soli addebiti effettuati a titolo di:
a) interessi ultralegali, essendo dovuti gli interessi legali e gli interessi convenzionali in relazione alle aperture di credito stipulate nel corso del rapporto;
b) capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, non essendo dovuta alcuna capitalizzazione sino al 1° luglio 2000;
c) a titolo di commissione di massimo scoperto, non essendo dovuta alcuna commissione per l'intera durata del rapporto;
d) a titolo di spese.
Tra le varie prospettazioni elaborate dal consulente d'ufficio va pertanto condivisa la n. ipotesi A) di cui alla consulenza tecnica disposta in rinnovazione depositata il 31 maggio 2013 nella quale il consulente d'ufficio ha quantificato in euro 67.847,03 la somma risultante a credito della società correntista alla data 31 marzo 2007 a cui va aggiunto l'importo di € 4.091,44 relativo alle spese anch'esse non dovute.
La società convenuta ha dedotto l'applicabilità del principio dell'irripetibilità delle somme dovute sulla base di un'asserita spontaneità.
Orbene, gli addebiti contestati, come innanzi accertato, sono avvenuti unilateralmente da parte del detto istituto, senza che vi sia stata da parte della correntista alcuna autorizzazione e manca, comunque, un inequivoco comportamento da cui emerga la volontà di adempiere ad una obbligazione qualificabile nei termini previsti dall'art. 2034 cod. civ. piuttosto che quale ordinaria obbligazione contrattuale. Parimenti non si vede come possa prospettarsi in capo a parte attrice un arricchimento senza giusta causa ai sensi dell'art. 2041 laddove il pagamento della somma accertata in questa sede è frutto di addebiti illegittimi.
Sicchè va dichiarato che alla data del 3 marzo 2007 il saldo del conto corrente a credito della società attrice, è di complessivi euro 71.938,47; su tale somma competono all'attore gli interessi legali dal 31 marzo 2007 sino al soddisfo del 26 ottobre 2006 (data di chiusura del conto, successiva alla domanda giudiziale).
(...)
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione, ai sensi dell'art. 93 in favore degli avvocati Tanza ed Arbosti che ne hanno fatto richiesta.
In applicazione del medesimo criterio le spese relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente e per intero a carico di parte convenuta .

P.T.M.

Il Tribunale di Brescia -seconda sezione civile - in persona del Giudice Unico dott. Vittoria Gabriele, non definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la illegittimità degli addebiti effettuati sui conto corrente 5261 (esclusi quelli inerenti alle aperture di credito di cui in motivazione) a titolo di interessi ultralegali, di anatocismo trimestrale degli interessi passivi sino alla data del 30 giugno 2000, di commissione di massimo scoperto per l'intera durata del rapporto e di spese;
2) dichiara che alla data del 31 marzo 2007 il saldo attivo del conto corrente è di complessivi € 71.938,47;
3) condanna la Banca Popolare di Bergamo al pagamento in favore della P. A. S.r.l. delle spese del giudizio che liquida in € 2430,00 per la fase di studio e 1550,00 per la fase introduttiva € 5.400,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 4.050,00 per la fase decisoria, oltre IVA CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ. in favore dell'avv. Mauro Arbosti e dell'avv. Antonio Tanza;
4) pone le spese relative alle espletate consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico della Banca Popolare di Bergamo S.p.A.

Così deciso in Brescia, l' 11 marzo 2015

Il Giudice Unico
dott. Vittoria Gabriele



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