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Sent. 2006 Brindisi/Lecce

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2006

XIX
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Brindisi, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO, ha pronunziato la seguente

SENTENZA n. 737/2006

Nella causa civile iscritta al n. 2898/99 del ruolo generale

Tra

ECOTERM Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, dall'Avv. Luciano MARTUCCI e dalla Sig.ra Giulia ANGLANI, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo MONOPOLI ed Antonio TANZA,

attore

Contro

UNICREDIT BANCA S.P.A. (già Credito Italiano Spa), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca ERROI

Convenuta


Oggetto: azione di accertamento e condanna; contratti bancari.

CONCLUSIONI

Per gli attori: dichiarare l’invalidità dei contratti di apertura di credito e conto corrente; condannare la banca a restituire le somme illegittimamente riscosse, oltre agli interessi legali; dichiarare l’invalidità di ogni altra obbligazione connessa; con vittoria e distrazione di spese processuali. Per la convenuta: rigettare la domanda principale e accogliere la domanda riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento delle somme indicate nella comparsa conclusionale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14.12.1999 la Ecoterm s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,con sede in Ostuni, Martucci Luciano e Angiani Giulia convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale l’Unicredito Italiano s.p.a. (già Credito Italiano s.p.a.) con sede in Genova, ed esponevano: a) che la società Ecoterm aveva contratto con la banca convenuta un mutuo ipotecario di lire 400.000.000 in data 8.8.1996 da rimborsarsi in dieci anni con quaranta rate trimestrali, al tasso nominale dell’ 1,5% annuo e al tasso di mora pari al T.U.S. maggiorato di 7,50% annui; b) che tale mutuo era garantito anche da Angiani Giulia; c) che al momento della concessione del mutuo la Ecotenn intratteneva con la stessa banca, sin dagli anni 1970, una apertura di credito, con affidamento mediante scopertura sul conto corrente n.50953-00, affiancato da altri conti correnti utilizzati per lo sconto effetti e per le anticipazioni su fatture (dc n.24273/00; dc n.37006-00 e dc n.3 1506-00); d) che il rapporto bancario di affidamento era ancora in corso, sicchè il conto corrente n.50953-00 al 3 1.12.1998 aveva un saldo passivo di lire 5.919.397; e) che l’apertura di credito aveva come fideiussori Martucci Luciano e Angiani. Giulia; f) che gli stessi fideiussori dal canto loro intrattenevano con la stessa banca, sin dagli anni 70, una apertura di eredito con affidamento mediante scopertura sul conto corrente di lire 5.321.500 il cui estratto conto del 29.10.1999 presentava un saldo passivo di lire 8.159.075; g) che, sebbene essi avessero sempre contestato l’eccessivo onere delle pretese della banca, quest’ultima, facendo leva sulla propria posizione, aveva imposto rientri a breve scadenza, ulteriori garanzie e sottoscrizioni di documenti prestampati non meglio identificati; h) che la banca si era inoltre rifiutata di consegnare le copie dei contratti originari di apertura di credito; i) che essi attori contestavano la misura del credito della banca medesima, in quanto nel corso del rapporto erano stati applicati interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati, non dovuti e comunque superiori a quelli nominali; l) che era nulla la clausola, contenuta nell’art.7 dei contratti bancari sottoscritti, in cui la determinazione del tasso ultralegale era effettuata mediante rinvio alle “condizioni usualmente praticate sulla piazza”, che tra l’altro consentiva alla banca di variare in maniera unilaterale il contenuto dell’accordo contrattuale con riferimento alla misura degli interessi; m) che era stata illegittimamente applicata la capitalizzazione degli interessi, non sussistendo le condizioni all’uopo imposte dall’art.1283 c.c., ossia la posteriorità della capitalizzazione rispetto alla domanda giudiziale, o la stipulazione di idonea convenzione posteriore di almeno sei mesi rispetto alla scadenza degli interessi, o l’esistenza di un uso normativo sul punto; n) che illegittima era anche la applicazione della commissione di massimo scoperto, non essendo stato pattuito alcunchè a tale titolo; o) che analoga situazione vale per i cosiddetti “giorni valuta” delle operazioni registrate in conto corrente, in ordine ai quali nulla era stato stabilito nel contratto; p) che il tasso effettivo globale (t.e.g.) costituito dagli interessi ultralegali, dalle commissioni di massimo scoperto, dai giorni valuta, dalla capitalizzazione trimestrale, dalle spese e dalle commissioni costituivano il costo effettivo del conto per i correntisti; q) che illegittima era stata la segnalazione della banca del loro nominativo alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, per un importo peraltro non dovuto, in mancanza di un loro stato di insolvenza o di situazioni equiparabili e a fronte di una loro piena capacità di far fronte al debito con il proprio patrimonio;r) che il tasso di interessi applicato nel contratto di mutuo era superiore al “tasso soglia” fissato in base alla normativa contro l’usura, dovendosi all’uopo considerare che ai fini del predetto tasso soglia era rilevante il momento della corresponsione degli interessi e non quelli della pattuizione; s) che pertanto era nulla la clausola contenente la pattuizione del contratto di mutuo degli interessi ultralegali, intesi come tassi effettivi; t) che la banca aveva infine abusato della dipendenza economica dell’utenza imponendo clausole vessatorie, violando l’art. 1469 bis c.c. e l’art.9 l.n. 192/1998, ed era venuta meno all’obbligo di agire secondo buona fede nella stipulazione ed esecuzione dei contratti. Tanto premesso, gli attori chiedevano che, dichiarata l’invalidità e nullità parziale dei singoli contratti di apertura di credito e di conto corrente, fosse rideterminato l’esatto dare- avere tra le parti a mezzo di consu1eiza tecnica d’ufficio; che la banca fosse quindi condannata a restituire le somme di danaro indebitamente riscosse o addebitate, maggiorate di interessi ed a risarcire i danni prodotti dalla illegittima segnalazione alla Centrale Rischi; che fosse dichiarata la nullità del contratto di mutuo per violazione della l.n.108/1996 o, in subordine, la nullità delle clausole di determinazione del tasso ultralegale per violazione del principio della buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti. Costituitasi in giudizio, la Unicredito Italiano s.p.a. (di seguito sinteticamente indicata come Unicredito) contestava le avverse deduzioni e domande, sostenendo: 1) che i tassi di interesse erano stati pattuiti per iscritto e in maniera determinata nella cosiddetta “scheda firme” contenente il regolamento contrattuale; 2) che pertanto i correntisti avevano accettato la clausola negoziale che rinviava, per la determinazione della misura degli interessi, ai criteri dell’arti delle Norme Bancarie Uniformi; 3) che gli attori avevano ricevuto copia dei contratti sottoscritti; 4) che la clausola contrattuale relativa agli interessi anatocistici era valida in base all’art.25 del d.lgs. n.342/l999 che aveva dichiarato valide le clausole relative agli interessi sugli interessi contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della deliberazione del CICR; 5) che comunque la capitalizzazione trimestrale degli interessi costituiva un uso normativo ed era quindi consentita dall’art. 1283 c.c.; 6) che all’epoca della sua pattuizione, la clausola che prevedeva l’applicazione della commissione di massimo scoperto non necessitava di forma scritta, tanto che per lunghi anni gli attori vi avevano dato applicazione senza contestazioni; 7) che periodicamente erano stati inviati agli attori gli estratti conto dei conti correnti, che non erano mai stati contestati nei termini contrattualmente previsti; 8) che pertanto le risultanze contabili erano divenute inoppugnabili; 9) che il tasso effettivo globale era previsto dall’art.122 del t.u. delle nonne bancarie solo per il credito al consumo e non anche per il credito concesso ad una impresa commerciale; 10) che la segnalazione alla centrale rischi era non discrezionale, ma un atto dovuto; 11) che le pretese restitutorie degli attori erano prescritte e, in via subordinata, riguardavano somme irripetibili perchè pagate in adempimento di una obbligazione naturale cx art. 2034 c.c.; 12) che nessuna nullità era configurabile nel contratto di mutuo, atteso che, quando erano stati pattuiti, gli interessi erano del tutto regolari e non usurari e che non era ipotizzabile una usurarietà sopravvenuta nel corso del rapporto. Pertanto la banca Unicredito chiedeva il rigetto dell’avversa domanda e, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’entità del proprio credito nei confronti degli attori con riferimento ai rapporti di conto corrente dedotti in giudizio, nonché la condanna degli stessi attori alla corresponsione delle somme dovute ed al pagamento. degli interessi pattuiti. La causa era ‘istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale. della convenuta, ordine di esibizione e consulenza tecnica d’ufficio. All’udienza del 24.10.2005, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa era trattenuta per la decisione, previa assegnazione dei termini (giorni 60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla stregua delle emergenze processuali e delle osservazioni che seguono la domanda principale risulta fondata per quanto di ragione; è invece infondata quella riconvenzionale. Giova premettere che è pacifico che i contratti di conto corrente in esame siano stati conclusi anteriormente all’entrata in vigore della l.n. 154 in materia di rapporti bancari. Nonostante l’ordine di esibizione emesso in corso di causa, l’Unicredito non ha prodotto i contratti di apertura dei conti correnti e delle linee di credito; ha invece depositato in giudizio un documento denominato “scheda firme” in data 8.9.1982 relativo al conto corrente n.50953/00, nel quale gli amministratori della Ecoterm s.r.l. hanno dichiarato di aver preso conoscenza delle “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” e di accettarle come clausola contrattuali. Nella predetta “scheda firme” non è tuttavia contenuta alcuna specifica determinazione numerica dei tassi di interesse e delle altre condizioni economiche del conto corrente di riferimento. Analogamente, nessuna pattuizione circa l’entità dei tassi è contenuta nella dichiarazione su modulo parzialmente prestampato, recante la data del 12.10.1982 e la firma di Martucci Luciano, con la quale quest’ultimo, con riferimento al conto n.415 53215 ha dichiarato di aver preso conoscenza delle “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi bancari”. Si tratta di norme contrattuali generali predisposte dalle banche secondo uno schema uniforme, che vanno a disciplinare tutti i conti correnti e che quindi hanno trovato applicazione anche ai conti dedotti in giudizio. Copia di tali norme si rinviene nella documentazione depositata dagli attori e dalla stessa emerge che all’art. 7 è stabilito, tra l’altro, che “gli interessi dovuti dal correntista all’Azienda di Credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di Credito sulla piazza, e producono a loro volta interessi nella stessa misura”. Una simile convenzione sugli interessi non può ritenersi valida alla luce delle ‘prescrizioni contenute nell’att. 1346 c.c., mancando essa del fondamentale requisito della determinatezza o comunque di criteri prestabiliti e obiettivamente individuabili che consentano un’oggettiva determinabilità del tasso convenzionale. E’ ormai consolidato in giurisprudenza il principio per cui “In tema di contratti bancari,. nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992 n. 154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993 n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell’ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza” (si veda, da ultimo, Cass. Civ. n.4094/2005). Nella fattispecie in esame le condizioni contrattuali sui tassi, quali risultano dagli atti, non rimandano ad una disciplina esterna stabilita in maniera chiara, agevolmente ed inequivocabilmente individuabile dal correntista, ma ad usi che, potendo cambiare in funzione delle varie categorie di clienti, delle modalità di utilizzo dei conti correnti e del rischio di solvibilità valutato in concreto, non soddisfano, neppure “per relationem”, il necessario requisito della certezza. Va pertanto dichiarata la nullità della clausola del conto corrente bancario “con la quale si rinvia, per la determinazione del tasso di interesse ultralegale, alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza, non consentendo tale fonte, per la sua genericità, di stabilire a quale posizione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi, data l’esistenza di diverse tipologie di interessi(v. Cass.civ., n.12222\ 2003). La nullità delle clausole dei contratti di conto corrente odi apertura di credito in conto corrente impone, ai sensi dell’art.1419 c.c., la sostituzione degli interessi ultralegali con quelli in misura legale per tutta la durata dei rapporti contrattuali. Non può ritenersi che il semplice e successivo invio al correntista degli estratti conto contenenti l’indicazione dei tassi di interesse in concreto applicati dalla banca, ove non seguito da contestazioni sul punto, valga a sanare l’invalidità della clausola atteso che la mancanza di tempestiva contestazione degli estratti conto inviati al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profili contabile, ma non anche sotto il profilo della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (v. Cass. 10186 I rapporti di conto corrente dedotti in giudizio devono quindi essere ricostruiti, ai fini della corretta individuazione dei reciproci dare-avere tra le parti, mediante la sostituzione dei tassi legali di interesse ai tassi effettivamente applicati dalla banca. Riguardo alla commissione di massimo scoperto ed ai cosiddetti “giorni valuta” non si rinviene in atti alcuna specifica pattuizione che consenta di quantificare in maniera oggettiva e predeterminata l’obbligazione assunta dal correntista ed il correlativo diritto della banca, con la conseguenza che in base all’ art.1346 c.c. deve dichiararsi la nullità delle relative clausole contrattuali, anche ove stipulate in maniera verbale e non in forma scritta. Non essendovi in ordine a tali punti i presupposti per la sostituzione della clausola nulla con clausole di contenuto legale, nel necessario ricalcolo delle competenze dei conti correnti devono essere eliminate le voci relative alla commissione di massimo scoperto e deve essere applicata la valuta effettiva, nel senso specificato dal consulente tecnico d’ufficio, dott. S. Cavaliere, nella propria relazione e dallo stesso ulteriormente chiarito in udienza sia con riferimento alle problematiche di ordine generale, sia con riferimento alle caratteristiche del caso concreto. La relazione del c.t.u. risulta, infatti, adeguatamente approfondita e motivata, priva di vizi logici e tecnici e quindi condivisibile ed utilizzabile ai fini della decisione. Come qui di seguito si evidenzierà, le clausole del contratto di conto corrente sono inoltre nulle nella parte in cui prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori (art 7 delle “norme che regolano i conti correnti “). La menzionata norma pattizia stabilisce espressamente che gli interessi dovuti dal correntista all’azienda di credito producono a loro volta interessi nella stessa misura e che i conti che risultano anche saltuariamente debitori vengono chiusi contabilmente, in via normale, con periodicità trimestrale, mentre gli interessi dovuti dall’azienda di credito al correntista vengono accreditati solo a fine d’anno. L’art.1283 c.c. dispone che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi. Di regola, quindi, l’anatocismo presuppone una domanda giudiziale o un accordo negoziale successivo alla scadenza degli interessi, a meno che non esistano usi contrari, tali dovendosi intendere, pacificamente, gli usi normativi. L’orientamento giurisprudenziale che aveva in passato riconosciuto nelle pattuizioni tra banca e cliente un uso normativo avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, già da diversi anni è stato sottoposto ad una rigorosa rivisitazione critica da parte della Corte di Cassazione, la quale, a partire dalla sentenza n. 2374 ha affermato e la capitalizzazione trimestrale non risponde ai requisiti dell’uso normativo, ma può solo rientrare nella categoria dell’uso negoziale, con la conseguenza che la pattuizione è inidonea ad evitare là dichiarazione di nullità derivante dalla violazione dell’art. 1283 c.c. Il Supremo Collegio ha chiarito che anche nel settore dei contratti bancari l’uso normativo postula l’esistenza di un elemento oggettivo (l’usus , ossia la ripetizione costante, generalizzata ed uniforme di un determinato comportamento) e di un elemento soggettivo (l’opinio juris ac necessitatis , ossia la convinzione della giuridicità del comportamento).
Più specificamente, tale ultimo requisito consiste nella consapevolezza di osservare, attraverso la condotta generalizzata, una norma giuridica, caratterizzata dagli aspetti della generalità e dell’astrattezza. Nel caso di specie, il creditore, sulla quale gravava il relativo onere, non ha dimostrato la ricorrenza in concreto dell’elemento soggettivo, né ha provato che la capitalizzazione trimestrale, prevista dalle norme bancarie uniformi, sia stata accertata dalla Camera di Commercio della Provincia di Brindisi nel periodo di svolgimento dei rapporti in esame (che specificamente interessa i rapporti medesimi), oppure che sia stata accertata dal competente Ministero e sia stata quindi registrata tra gli usi normativi generali. L’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi risponde, in sostanza, ad una prassi prodotta dagli schemi contrattuali imposti dalle banche al pubblico in accordo alle direttive dell’associazione di categoria, e rappresenta una modalità operativa del contraente forte che è di fatto insuscettibile di discussione e negoziazione alla stessa clausola; infatti, il cliente della banca non può sottrarsi ove intenda instaurare un rapporto di conto corrente, data la sua posizione di contraente debole. Ciò induce ad escludere che l’osservanza di tale prassi sia accompagnata dalla
convinzione, comune ai contraenti del settore, di attuare una regola giuridica generale, rispondente ad una valutazione comparativa esterna e superiore degli interessi delle parti contrattuali contrapposte, e porta invece a ritenere che il fatto stesso che le banche abbiano avvertito e continuino ad avvertire, dopo lunghi anni di prassi in tal senso, la necessità di inserire nei contratti la clausola anatocistica stia ad indicare proprio l’assenza di una simile norma giuridica. Infatti, laddove tale regola esistesse, per essere applicata non avrebbe aver bisogno di essere ribadita e riportata per esteso in ogni singolo contratto. La violazione dell’art.1283 c.c., che costituisce norma imperativa, comporta quindi la nullità della clausola dei contratti di conto corrente impugnati. Una volta eliminata la capitalizzazione trimestrale, si pone il problema di stabilire in che modo debbano essere applicati gli interessi sulle poste iscritte a debito del correntista. Giovai osservare che. per gli interessi dovuti dalla banca al correntista il menzionato testo delle “norme che regolano i conti correnti” prevede che essi siano accreditati a fine anno, ossia con la periodicità stabilita per la chiusura contabile normale (“ a fine dicembre di ogni anno, portando in conto, oltre agli interessi ed alle commissioni, anche le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto, ed ogni eventuale altra, con valuta data di regolamento”). Tale clausola negoziale, sulla cui legittimità o liceità non sono stati espressi dubbi, assume rilevanza in quanto induce a riflettere sull’esistenza di punti di convergenza o compatibilità tra la disciplina del contratto di conto corrente “generico” contenuta negli artt. 1823 e segg. c.c. e quella delle “operazioni bancarie in conto corrente”, contenuta negli artt. 1852 e segg. c.c.. In particolare, il primo criterio per la determinazione della periodicità di chiusura del conto corrente “generico”, fissato dall’art. 1831 c.c. nella volontà dei contraenti, può ritenersi operante, con le relative conseguenze giuridiche, anche per la chiusura periodica delle“operazioni bancarie in conto corrente”, non essendo dalla legge previsti o imposti tempi diversi. In senso contrario all’applicazione analogica di tale criterio normativo è stato argomentato che il contratto di conto corrente “generico” e quello di conto corrente bancario hanno funzioni e strutture diverse. Se, da un lato, è vero che sussistono differenze tra i due contratti (ad esempio, nel primo vi è l’inesigibilità del credito prima della chiusura del conto, mentre nel secondo vi è la disponibilità delle somme in ogni momento) e che sugli aspetti in ordine ai quali sono ravvisabili tali differenze, le norme di legge dettate per il primo tipo di conto corrente non sono analogicamente applicabili al secondo, da altro lato, tuttavia, è pur vero che l’applicazione analogica non può in assoluto escludersi su quei profili contrattuali che, invece, per la loro disciplina o la loro funzione, risultano simili tra loro. Tale situazione si verifica in ordine alle modalità ed alle operazioni di chiusura contabile del conto. Nel contratto di conto corrente “generico” ad ogni chiusura del conto si determina il saldo, che include tutte le poste attive e passive e gli interessi maturati a debito ed a credito. Se al momento di chiusura del conto uno dei due contraenti non richieda il pagamento del proprio credito, il saldo costituisce la prima rimessa del conto del periodo successivo. Questa specifica disposizione, dettata per il conto corrente “generico” non si pone in conflitto con le regole codicistiche stabilite per il conto corrente bancario, né con la loro “ratio”, né con la prassi applicativa, che anzi risulta costantemente ispirata alla disposizione medesima (v. art.7 Cit.). Da ciò consegue che, come nel conto corrente “generico”, anche in quello bancario gli interessi si liquidano ad ogni chiusura contabile del conto e con la liquidazione essi vengono a costituire una delle partite del conto, sì da concorrere con le altre partite a determinare il saldo finale. Una volta che gli interessi sono inclusi nel saldo, essi perdono la loro natura ed entrano a far parte del capitale, il quale costituisce così la prima annotazione del successivo periodo contabile, nonché la base per il computo degli ulteriori interessi a maturare. In sostanza, in considerazione della struttura e della funzione del conto corrente bancario, alla fine di ogni anno vanno calcolati e liquidati non solo gli interessi attivi (come espressamente già stabilito dall’art.7 del contratto), ma anche gli interessi passivi. Tale impostazione del problema rispetta, altresì, il principio generale diretto evitare irragionevoli squilibri tra prestazioni (dello stesso genere) gravanti sulle parti contrattuali, ed infine si pone in linea con l’orientamento normativo espresso nel d.lgs. n.342 laddove all’art.25 si è stabilito che nei confronti della clientela degli istituti bancari debba essere prevista la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Occorre infine rilevare che l’art.25, comma 3, d. lgs. n.342 999, richiamato dall’Unicredito al fine di sostenere la tesi dell’applicabilità dell’anatocismo trimestrale nei rapporti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore della deliberazione prevista al comma 2 dello stesso articolo e fino a tale data, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n.42520/00. Dalla relazione di consulenza tecnica d’ufficio, redatta dal Dott. Cavaliere sulla base di quesiti e criteri conformi agli argomenti giuridici fin qui esposti, e specificamente dalla risposta al quesito indicato nell’ordinanza 9.6.2003 con la lettera b), emergono i nuovi saldi finali dei conti correnti dedotti in giudizio (così come singolarmente descritti dal c.t.u. nelle loro regole e modalità operative), ricalcolati sulla base movimentazione avvenuta nel decennio utile (in considerazione dei normali tempi di conservazione degli estratti conto da parte della banca), con i tassi legali di interesse, senza commissione di massimo scoperto, con valuta effettiva nel senso precisato dallo stesso consulente, con capitalizzazione annuale degli interessi e con le imposte di bollo e le spese postali (escluse le altre, in quanto non vi è prova della relativa pattuizione). Risulta, quindi, che due dei conti esaminati si chiudono a favore (ossia a credito) del correntista rispettivamente per gli importi di lire 48.648.359 e di lire 1.248.270; non emergono dalla predetta relazione altre situazioni di credito o debito tra le parti in relazione a conti correnti. In, sostanza, sebbene gli estratti conto elaborati e prodotti dall’Unicredito evidenziassero dei saldi debitori a carico del correntista, in concreto, all’esito del ricalcolo dal ctu sulla base delle sole norme contrattuali valide ed efficaci, è invece la stessa a risultare debitrice. Da ciò consegue la revoca dell’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. (non esecutiva) emessa in corso di giudizio per gli importi rilevabili dagli estratti conto depositati dalla banca Unicredito Italiano s.p.a., nonchè il rigetto della domanda riconvenzionale da quest’ultima proposta per gli stessi importi. Non potendosi configurare alcuna obbligazione naturale (rispondente a doveri morali o sociali e perciò non suscettibile di ripetizione) nel pagamento interessi non dovuti da parte del correntista, come è stato sostenuto dalla banca, quest’ultima va condannata al pagamento dell’importo complessivo di lire 49.896.629, ora pari ad Euro 25.769,46, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Il fatto che l’Ecoterm fosse creditrice, piuttosto che debitrice, dell’Unicredito rende altresì evidente che la segnalazione da quest’ultima effettuata alla Centrale Rischi presso la Banca d’Italia della ritenuta posizione di “sofferenza” della stessa Ecoterm è illegittima. Tuttavia la domanda risarcitoria proposta dagli attori in conseguenza di tale illegittima segnalazione non può trovare accoglimento, non essendo stata fornita la prova dei relativi danni (solo genericamente dedotti). Per quanto riguarda la questione dell’asserito carattere usurario del tasso di interessi applicato nel contratto di mutuo ipotecario stipulato dall’Ecoterm s.r.l. con il Credito Italiano n data 8.8.1996 deve rilevarsi che, come chiarito dall’interpretazione autentica della L. n.108 riportata nell’arti di. n.394 (poi convertito, con modificazioni, in L.n.24 ai fini dell’applicazione dell’art.1815 c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. In base a tale norma perchè l’interesse pattuito nel contratto di mutuo possa qualificarsi come usurario il relativo tasso deve essere superiore al limite stabilito dalla legge. Nella fattispecie in esame il tasso di interesse è stato concordato dalle parti contrattuali anteriormente alla precisa fissazione del limite legale (ossia del cosiddetto “tasso soglia”), che è stato infatti determinato per la prima volta con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22.3.1997. Tale situazione è quindi, sul piano pratico, assimilabile all’ipotesi del contratto stipulato anteriormente all’entrata in vigore della legge in materia di usura, non avendo le parti, al momento della conclusione del contratto, un preciso parametro di riferimento e di quantificazione per verificare se il tasso di interesse fosse lecito o meno. Restano quindi irrilevanti le determinazioni periodiche dei “tassi soglia” effettuate dal competente Ministero successivamente alla conclusione del contratto in esame e alla pattuizione degli interessi. A ciò si aggiunga che gli stessi attori, pur giungendo ad una conclusione diversa (ossia quella sopravvenuta), hanno ammesso che nella fase della pattuizione il tasso di interesse convenuto con la banca era lecito e valido. Né sono stati dimostrati i presupposti previsti dall’art.1448 c.c. per la rescissione del contratto per lesione (sproporzione tra le prestazioni, stato di bisogno di una parte, approfittamento dell’altra), invocato in via subordinata dagli attori. Anche la doglianza di vessatorietà delle condizioni del contratto, peraltro esposta in maniera del tutto generica, trova riscontro negli atti di causa in base alle norme degli artt.1469 bis e segg. c.c. Va ancora osservato che l’art.9 Ln.192 pure richiamato dagli attori, è irrilevante in quanto entrato in vigore successivamente alla stipulazione del contratto in esame. Del tutto generica, infine, è rimasta la doglianza degli attori riguardo all’asserito difetto di buona fede da parte della banca nella conclusione ed esecuzione del contratto. Non può quindi dichiararsi l’invalidità del contratto di mutuo, né può procedersi al ricalcolo delle somme dovute dal mutuatario in base al medesimo. In conclusione, la domanda degli attori può e deve essere accolta nei limiti fin qui precisati. Tenuto conto del complessivo esito del giudizio e della posizione di soccombenza della banca convenuta, grava su quest’ultima l’obbligo di rifondere le spese processuali, ivi incluse quelle per la consulenza tecnica d’ufficio che quindi vengono poste definitivamente a suo esclusivo carico. Tali spese vanno distratte in favore dei procuratori degli attori che ne hanno fatto rituale richiesta.

PQM

il Tribunale di BRINDISI, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 14.12.1999 dalla Ecoterm SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Ostuni, da MARTUCCI Luciano ed ANGLANI Giulia nei confronti dell'Unicredito Italiano Spa, Con sede in Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè sulla domanda riconvenzionale da quest'ultima spiegata, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda principale e, per l'effetto, dichiara la nullità parziale dei contratti di conto corrente dedotti in giudizio e condanna l'Unicredito Italiano Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore dell'Ecoterm srl la somma di Euro 25.769,46 oltre interessi legali dal 14 dicembre 1999 al Saldo;
- rigetta la domanda riconvenzionale e revoca l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186 ter cpc in data 30.06.2000;
- Condanna l'Unicredito Italiano Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore degli attori Ecoterm srl, Martucci Luciano e Anglani Giulia, delle spese processuali, pari ad euro 832,00 per esborsi, euro 5.850,00 per compensi, oltre IVA e CAP come per legge e oltre le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in corso di causa.
Ordina la distrazione delle spese e competenze di lite in favore degli Avv.ti Angelo MONOPOLI ed Antonio TANZA.
Brindisi, 8,8,2006
Il Giudice
Dott. Maria Grazia Corbascio


XX
TRIBUNALE DI Lecce
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
SENTENZA N.1256/2006 N° CRONOL. 2686
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, 2” sezione civile, decidendo in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Patrizia Evangelista
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON
DEFINITIVA cx art. 281-sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n° 920/98 del ruolo generale A.C. promossa
DA

G. F., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Tanza, come da mandato in atti;


ATTORE


CONTRO


“BANCA POPOLARE PUGLIESE s.p.a.” in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Dell’Anna e Giuseppe Dell’Anna Misurale, come da procura generale notarile in atti;


CONVENUTA


cui è stata riunita la causa iscritta al n° 1616/00 del ruolo generale A.C. promossa


DA


G. F., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Tanza, come da mandato in atti;


DEBITORE-OPPONENTE


CONTRO


“BANCA POPOLARE PUGLIESE s.p.a.” in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Dell’Anna e Francesca Dell’Anna Misurale, come da procura generale notarile in atti;


CREDITRICE-OPPOSTA



All’udienza del all’esito della discussione orale è stata emessa sentenza non definitiva letta in udienza ex art. 281-sexies c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All’udienza del 29/05/2006 all’esito della discussione orale è stata emessa sentenza non definitiva letta in udienza ex art. 281-sexies c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. G. F., premesso di avere avviato con la banca convenuta due rapporti di conto corrente bancario assistiti da affidamenti mediante scopertura, rispettivamente concessi il 17.11.1976 (quanto a quello sul conto corrente n. 1007) e il 14 maggio 1992 (quanto a quello sul conto corrente n° 4234 aperto in sostituzione del primo), allegando che, dopo la sua richiesta di consegna dei contratti disciplinanti le dette aperture di credito, la banca convenuta, consegnatagli copia dei soli contratti-base di conto corrente, con comunicazione 26 marzo 1998, gli aveva revocato, con effetto immediato, tutte le accordate facilitazioni richiedendogli l’immediato rientro dalla esposizione debitoria per £. 33.689.375 oltre competenze dal l’’ gennaio 1998; deducendo: 1) la nullità della clausola “interessi uso piazza” inserita nei contratti base originari del 1976 e del 1992; 2) l’illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori fra l’altro anche dopo la revoca dell’affidamento fino alla data di estinzione del debito; 3) l’illegittima applicazione della cd. commissione di massimo scoperto non prevista contrattualmente; 4) l’illegittima determinazione della valuta delle operazioni con riferimento non alla valuta effettiva bensì alla valuta fittizia (con aggiunta o sottrazione dei cd. “giorni-banca” alla valuta effettiva); 5) applicazione di un tasso effettivo globale, non comunicato al cliente, da determinarsi a mezzo C.T.U., dipendente dall’applicazione di clausole contrattuali illegittime o da voci di costo non previste contrattualmente; 6) invalidità del modello n.u.b. (Norme bancarie uniformi) predisposto dall’A.B.I. ed adottato dalla banca convenuta in quanto incompatibile con gli artt. 85 e 86 del trattato CEE; ha citato in giudizio la Banca Popolare Pugliese,chiedendo in via pregiudiziale la sospensione del giudizio ex art. 187 Trattato CEE; nel merito la dichiarazione dell’invalidità e della nullità parziale dei singoli contratti di apertura di credito e di conto corrente disciplinanti il rapporto fra le parti ed il conseguente ricalcolo delle somme a credito e a debito sulla base dell’intera documentazione afferente il rapporto con condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e riscosse; la dichiarazione dell’invalidità di ogni altra obbligazione connessa all’impugnato rapporto bancario ed in particolare delle fideiussioni eventualmente acquisite dalla banca; la condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall’attore a seguito della eventuale illegittima comunicazione e quantificazione della sofferenza alla cd. Centrale Rischi presso la Banca d’Italia, oltre che al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell’attore. All’udienza di prima comparizione si costituiva la Banca convenuta fornendo una ricostruzione più dettagliata dei rapporti fra le parti, con 1’indicazione delle successive aperture di credito accordate all’attore, tutte contenenti la previsione scritta del tasso di interesse applicabile. La Banca convenuta allegava pertanto l’assoluta infondatezza del primo motivo di nullità parziale del regolamento contrattuale allegato dall’attore (pattuizione di interessi mediante rinvio ai cd. “usi piazza”) in quanto superata in fatto dalla espressa previsione scritta di interessi e, comunque, negava di avere mai applicato, nel corso del rapporto, interessi superiori a quelli convenzionalmente stabiliti. La banca convenuta deduceva inoltre la piena legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata sia in corso di rapporto che dopo la revoca, oltre che delle modalità dì calcolo della valuta e della applicata commissione di massimo scoperto. La banca convenuta sosteneva inoltre di essersi uniformata agli obblighi di trasparenza imposti dal D.L. n.385/93 e dal D.M. 24/4/92 ed allegava l’inconsistenzanza del richiamo alla nozione di “tasso effettivo globale” in quanto inapplicabile alle aperture di credito in conto corrente ed utilizzabile solo con riferimento al credito al consumo. Sosteneva inoltre di non essere gravata da obbligo di rendiconto in relazione alla specificità del rapporto di conto corrente bancario in quanto disciplinato da norme particolari e, comunque, allegava la costante approvazione da parte del cliente di tutti gli estratti-conto inviatigli e l’insussistenza di profili di nullità del rapporto deducibili dall’ affermata incompatibilità delle Norme bancarie uniformi con gli artt. 85 e 86 del trattato CEE. All’udienza di prima comparizione il G.1. ritenuta la causa matura per la decisione sull’ “an “, fissava udienza per note e repliche. All’udienza del 22.09.1999 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica e successivamente rimessa sul ruolo istruttorio al fine di sottoporre al contraddittorio fra le parti la questione della legittimità costituzionale dell’art. 25 d.lgs. 342199. All’udienza del 14 marzo 2002 si procedeva alla riunione del presente procedimento con il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo pendente fra le stesse parti, avendo la Banca convenuta azionato monitoriamente il credito oggetto di accertamento negativo. Trattenute in decisione, le 2 cause riunite venivano rimesse sul ruolo per acquisire il fascicolo della Banca convenuta, non reperito in atti, e successivamente trattenute in decisione per essere decise il 29.05 .2006.
M
OTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva, d’ufficio, con riferimento alla causa riunita n° 1616/00 che la tardiva costituzione in cancelleria dell’opponente (oltre i 10 gg. dalla notifica al creditore-ingiungente dell’atto di citazione in opposizione) non ha determinato il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto ex art. 647 c.p.c. in quanto il debitore ingiunto, ancora prima di avere assunto l’iniziativa in opposizione, aveva già esercitato l’azione di accertamento negativo del credito azionato monitoriamente dalla Banca ingiungente. Si rileva poi che la richiesta di sospensione del processo ex art. 187 del. Trattato CEE per la decisione in via pregiudiziale sui quesiti formulati nelle conclusioni dell’atto di citazione non appare finalizzata alla decisione su alcuno dei capi della domanda formulati dall’attore, sicchè ne sarebbe superflua la delibazione e, comunque, detta richiesta attiene ad una tematica che è già stata affrontata dalla giurisprudenza comunitaria in senso difforme da quello auspicato dall’attore. Ora, procedendo nell’esame delle questioni sottoposte all’attenzione del giudicante secondo il loro ordine logico-giuridico, deve, intanto, escludersi che la mancata contestazione degli estratti conto inviati periodicamente dalla banca al sig. Guerrieri abbia spiegato un’ efficacia preclusiva rispetto alla possibilità per quest’ultimo di contestare l’entità della posizione debitoria a lui attribuita. Richiamando principi consolidati in materia, va, infatti, distinto il profilo della legittimità delle singole e concrete operazioni contabili, da intendersi quale conformità di tali operazioni ai rapporti obbligatori da cui derivano, ed in relazione al quale l’approvazione tacita costituisce uno sbarramento processuale, dal profilo della validità ed efficacia delle obbligazioni e del contratto che hanno dato luogo a quelle operazioni, che può essere dedotto ad oggetto di opportuna iniziativa giudiziale oltre i limiti di cui all’art. 1832 c.c. Ciò posto, procedendo nell’esame delle questioni sottoposte all’esame del giudice, si rileva la sussistenza della dedotta nullità della clausola di determinazione degli interessi “uso piazza” contenuta nel contratto 17.11.1976 il quale costituisce il regolamento contrattuale-base su cui si è innestata la rete di rapporti che ha generato la posizione debitoria attribuita al sig. G.- Infatti, sulla base degli esiti del travagliato dibattito circa la legittimità della nota clausola n° 7 predisposta in sede di elaborazione delle cd. norme bancarie uniformi (N.U.B.) ed inserita nei singoli contratti di conto corrente stipulati dalle banche, deve ritenersi che la determinazione di interessi ultralegali mediante rinvio al cosiddetto “uso piazza”, operata dall’anzidetta clausola, non soddisfi adeguatamente il requisito di forma scritta imposto dall’art. 1284 co. 3 c.c. Del resto, con l’art. 4 co.3 della 1. n° 154/1992, prima, e con l’art.117 co.6 del T.U. in materia bancaria del 1993, dopo, è stata sancita espressamente la nullità delle clausole di determinazione del tasso di interesse per relationem. Dovendosi affermare la nullità ex art. 1419 c.c. della clausola di rinvio agli usi-piazza prevista all’art. 7 delle NBU ed inserita nel contratto-base di conto corrente stipulato dalle parti si pone, per un verso, il problema dell’integrazione normativa di tale ultimo contratto in quanto affetto da nullità parziale e, per altro verso, quello della applicabilità della 1. n° 154/1992 ai rapporti contrattuali stipulati precedentemente alla sua entrata in vigore, ma ancora in corso a tale ultima data. Ebbene, in linea generale, si ritiene di dover aderire all’orientamento secondo cui i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della anzidetta legge sono interessati dalla nuova disciplina solo a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. Con la conseguenza che, prima di tale momento, la ritenuta nullità della clausola in oggetto, determinerà ex art. 1284 Co. 3 c.c., l’applicazione degli interessi al tasso di legge a decorrere dall’inizio del rapporto con capitalizzazione annuale e sino all’entrata in vigore della nuova disciplina. Mentre, per il periodo successivo, dovranno applicarsi i criteri stabiliti dall’art. 5 1. n° 154/1992 prima e dall’art. 117 lett.A) del D.lgs. 385/1993 T.U del 1993, poi. E ciò anche sulla scorta della sentenza della Corte Cost. 27 giugno1997 n° 204 in materia di contratto di fideiussione stipulato prima dell’entrata in vigore della legge sulla trasparenza. Con la precisazione che, sebbene l’art. 117 del T.U. del 1993 faccia riferimento, ai fini della determinazione dell’interesse applicabile in caso di nullità della clausola, ai tassi dei Buoni del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, nel caso in esame la norma dovrà essere applicata facendo riferimento ai tassi dell’anno precedente all’entrata in vigore della legge. Nel caso di specie, va però rilevato che dai documenti contrattuali prodotti dalla banca ed afferenti le successive richieste di concessione di fido del 12.06.1986, del 30.11.1989, dell’1.07.1991 e del 22.09.1992 nonché le richieste di credito straordinario dell’8.01.1997 e del 26.06.1997 (stipulate alle condizioni di cui alla richiesta di fido 22.09.1992) emergono pattuizioni scritte di interessi convenzionali. Ebbene, a tale riguardo, si rileva che, mentre la Banca sostiene di avere applicato i tassi di interesse previsti contrattualmente, negando di averli successivamente modificati unilateralmente, l’attore invece sostiene che la Banca avrebbe modificato quei tassi facendo riferimento di volta in volta agli “usi di piazza” nell’esercizio di un illegittimo “ius variandi”. “. Pertanto, nella ricostruzione dei rapporti di dare-avere fra le parti da operarsi a mezzo C.T.U., dovrà verificarsi se tali previsioni contrattuali, nel periodo della loro efficacia, abbiano o meno trovato attuazione. Infatti, un eventuale esercizio dello ius variandi dei tassi pattuiti per determinazione unilaterale della Banca convenuta ove effettivamente riscontrato in fatto dovrebbe essere considerato ìllegittimo perché non previsto in contratto, con la conseguenza che il C.T.U. dovrà disapplicarlo. Quanto alla previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, dopo la sentenza n° 21095 emessa da Cass. s.u. il 4.11.2004 che ha affermato il principio secondo cui clausole di questo tipo devono considerarsi nulle per violazione del disposto dell’art. 1283 c.c. anche se stipulate prima del nuovo orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n° 2374/99 che ha escluso che tali pattuizioni possano considerarsi espressione di un uso normativo, non rimane, in applicazione di tale principio, che procedere alla ricognizione della posizione debitoria attribuita all’attore eliminando le poste derivanti dalla illegittima applicazione di interessi di tale tipo (ovviamente anche per il periodo successivo alla risoluzione del rapporto fra le parti). Deve poi affermarsi la nullità della cd. commissione di massimo scoperto applicata dalla banca quale corrispettivo per il mantenimento dell’apertura di credito indipendentemente dalla sua utilizzazione, atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l’apertura di credito. Deve pertanto ritenersi che nulla sia dovuto alla banca per tale titolo, in mancanza di una espressa previsione al riguardo inserita nel regolamento contrattuale, sicché il C.T.U. dovrà depurare l’esposizione debitoria dell’attore da tale voce negativa. Si ritiene poi, che siano fondate le deduzioni dell’attore circa 1’illegittimità delle modalità di determinazione della valuta da parte della banca, con il computo dei cd. giorni di valuta (differenza tra valuta effettiva e valuta fittizia) in termini differenti a seconda della natura delle operazioni (se a debito o a credito) ed in modo da privilegiare l’interesse della banca rispetto a quello del correntista, in mancanza di espresse previsioni contrattuali al riguardo sia nei contratti-base di conto corrente sia nelle successive aperture di credito. Illegittima del resto va dichiarata qualunque ulteriore voce di costo addebitata dalla Banca al cliente e non espressamente prevista dalle parti. Il C.T.U. pertanto nella ricostruzione del rapporto fra le parti dovrà eliminare ogni eventuale voce di costo applicata dalla banca che non trovi riscontro nella documentazione contrattuale in atti, anche al fine di verificare l’eventuale superamento del cd. “tasso-soglia” nel periodo di vigenza delle disposizioni “anti-usura” che, com’è noto, vanno considerate applicabili anche in relazione ai rapporti ad esse soggette (fra i quali le aperture di credito) sorti prima della loro entrata in vigore e non ancora definiti. Dalle motivazioni esposte discende l’affermazione della nullità parziale del regolamento contrattuale operante fra le parti nonché dell’illegittimità delle operazioni bancarie che hanno determinato la posizione debitoria del sig. G. nei termini di cui al dispositivo. La causa va rimessa sul ruolo per il conferimento dell’incarico ad un nominando C.T.U. che dovrà rideterminare i rapporti di dare-avere fra le parti sulla base delle statuizioni di cui al dispositivo, rendendosi opportuno, fino alla pronuncia della sentenza definitiva, l’accoglimento dell’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto avanzata dal sig. G. stante la fondatezza delle sue allegazioni circa la parziale insussistenza del credito vantato dalla banca convenuta.



P.Q.M.


non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, sulla domanda proposta da G. F. nei confronti di BANCA POPOLARE PUGLIESE nonché sull’opposizione al decreto ingiuntivo n° 1282/00 emesso il 18.04.2000 su ricorso della Banca convenuta nei confronti dell’attore,
così provvede:
1) dichiara la nullità delle clausole di determinazione di interessi ultralegali “uso piazza” e di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista contenute nei contratti di apertura di conto corrente sottoscritti dalle parti e, pertanto, dichiara non dovute le somme, da determinarsi a mezzo C.T.U., di cui è stato ingiunto il pagamento al Sig.
G. in applicazione di dette clausole;
2) dichiara illegittima l’applicazione da parte della Banca convenuta di interessi superiori a quelli pattuiti per iscritto nella documentazione contrattuale versata in atti, l’applicazione della commissione massimo scoperto, il computo dei cd. giorni valuta fittizia e l’addebito di voci di costo non previste contrattualmente;
3) rimette la causa sul proprio ruolo istruttorio per il prosieguo come da separata ordinanza;
4) spese con la pronuncia definitiva.
Così deciso.
Il G. U.
Dott. Patrizia Evangelista




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