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Sentenza Tribunale di Velletri n. 2624 del 2007

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Sentenza n. 2624 emessa il 26 ottobre 2007

TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOSEZIONE PRIMA


II Collegio come appresso formato dai sigg.ri magistrati:
dott. B. Ferraro Presidente
dott. M Cataldi Giudice

d.ssa R. Calvanese Giudice delegato nella causa iscritta al n. 3174/06 RG

pendente tra
GREGORI LUIGI, elettivamente domiciliato in Albano Laziale Corso Matteotti 149 presso l'avv. Domenico Drogheo che lo rappresenta e lo difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Antonio Tanza in virtù di procura in atti

Attore

Nei confronti di
Banca Popolare del Lazio soc. coop. a. r.l. in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Aratari e con lui elettivamente domiciliata in Velletri via Ulderico Mattoccia 54 presso lo studio dell'avv. P. Lungarini come da procura in atti

Convenuta

nonché diFrancesca, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Aratari e con lui elettivamente domiciliata in Velletri via Ulderico Mattoccia 54 presso lo studio dell' avv. Lungarini come da procura in atti
Avente ad oggetto: intermediazione finanziaria
ha emesso la seguente

SENTENZA

Conclusioni: come in atti

Fatto e diritto

Va premesso che la presente sentenza viene redatta in formaabbreviata ai sensi dell'art. 16, comma 5, D.Lgs. 5/03, facendosi rinvio per la parte narrativa agli elementi di fatto dedotti dalle parti negli atti in causa.via principale l'attore ha chiesto dichiararsi la nullità del contratto di acquisto delle obbligazioni “La Veggia Fin. 7,125%” per impossibilità dell'oggetto ed elusione della normativa di cui agli artt. 94-97 D Lgs 58/98 (TUF); la nullità dei contratti di negoziazione e deposito titoli e dell'ordine di acquisto delle obbligazioni per difetto di forma scritta; infine la nullità del contratto di acquisto per violazione delle norme di cui agli artt. 1 e ss. TUF e 26, 28 e 29 Reg. Consob 11522 e art. 8 Reg. Consob 11768/98 e art. 1418 c.c.via subordinata, ha chiesto accertarsi e pronunciarsi la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale della banca convenuta.proposto inoltre azione risarcitoria nei confronti del funzionario di banca Mancini Francesca per il fatto illecito extracontrattuale proprio e per inadempimento in solido con la banca.ha chiesto la condanna solidale dei convenuti, ciascuno per la responsabilità propria, alla restituzione a titolo risarcitorio della somma investita di euro 15.081,52 oltre interessi e rivalutazione.
Entrambi i convenuti si sono costituiti chiedendo il rigetto della domanda perché infondata.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sul rilievo che la causa petendi è stata indicata in citazione in modo esauriente.
Nel merito va ritenuta infondata e va disattesa la domanda proposta nei confronti di Mancini Francesca.sono rimasti totalmente sforniti di prova le menzogne e i raggiri di cui il funzionario si sarebbe reso autore per indurre il cliente all'investimento. Non sussiste dunque la responsabilità extracontrattuale di Mancini Francesca.
Tanto meno è configurabile la responsabilità della convenuta per inadempimento, atteso che il rapporto contrattuale posto in essere dal funzionario nell'ambito delle sue mansioni ha prodotto effetto direttamente in capo alla banca.rigetto della domanda consegue la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite come appresso liquidate.quanto riguarda la posizione della banca, va anzitutto confermata l'inammissibilità della prova articolata, stante l’incapacità a deporre del teste indicato Mancini Francesca che riveste la qualità di parte processuale.
In rito va rilevato che l'operazione di vendita dei titoli recentemente avvenuta in pendenza di giudizio in data 26/9/07 è inquadrabile nell'ipotesi della successione a titolo particolare nel diritto controverso regolata dall'art. 111 c.p.c. (applicabile nel rito societario ai sensi dell'art. 1, comma 4, D.Lgs. 5/03).
Ne deriva che la vicenda non incide sulla legittimazione dell'attore né implica rinuncia all'azione.
Sul punto le argomentazioni difensive della banca appaiono infondate e vanno disattese.
Nel merito va in primo luogo disattesa l'eccezione di nullità della negoziazione per impossibilità dell'oggetto, essendo regolata e quindi meritevole di tutela nell'ordinamento la prestazione di cosa futura.
Sotto questo profilo deve ritenersi lecita, anche nella fase del cd.
grey market, sia la sottoscrizione dei titoli da parte degli investitori professionali che li acquistano dalle banche collocatrici, sia la negoziazione degli stessi titoli con la clientela che ne faccia richiesta.
Nella fattispecie non c'è stata sollecitazione al pubblico investimento in quanto la negoziazione è avvenuta nella fase del mercato secondario o
retail, ovvero quando il titolo, già in possesso degli investitori istituzionali cui era originariamente destinato, è stato ceduto ad altro investitore su base individuale.
Se ne deduce che, mancando la sollecitazione rivolta ad un pubblico indiscriminato, l'operazione era legittima anche in assenza del prospetto informativo ai sensi dell'art. 94 D.Lgs. 58/98 (cd. T.U.F.).ossequio alle disposizioni vigenti la banca era tenuta soltanto alla consegna del documento sui rischi generali degli investimenti, che invero dai documenti allegati risulta regolarmente consegnato al cliente al momento della sottoscrizione del contratto quadro di negoziazione degli strumenti finanziari.
Sotto altro profilo va rilevato che l'operazione, seppure eseguita al di fuori dei mercati regolamentati (FMR), è stata regolarmente autorizzata dall'investitore con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto, sicché sul punto deve ritenersi osservato dalla banca il disposto di cui all'art. 8 Reg. Consob 11768/98.contro, alla luce delle risultanze acquisite non possono ritenersi adempiuti gli obblighi comportamentali di cui agli artt. 21 T.U.F e 28 Reg. Consob 11522/98, che impongono all’intermediario di prestare i servizi di investimento con diligenza e di operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati.
Infatti la propensione elevata al rischio e la notevole esperienza in materia di strumenti finanziari dichiarate dall'investitore con il prospetto informativo sottoscritto in data 16/3/00, non esimevano la banca dall’obbligo di informarsi e informare adeguatamente il cliente sulla portata ed i rischi connessi all'operazione.
Va considerato che il suddetto obbligo informativo si connota in termini più rigorosi quando, come in questo caso, l'operazione avviene nel periodo che intercorre tra il lancio e l'effettiva emissione dei titoli, quando sono ancora molto scarse le informazioni acquisibili dall'investitore non professionale.particolare la banca - operatore esperto del settore - nel proporre l'investimento si sarebbe dovuta fare carico di conoscere, e quindi di rendere note al cliente, non solo le caratteristiche del prodotto finanziario negoziato, tra cui l’originaria destinazione dello stesso ad operatori qualificati, ma anche tutte le notizie indispensabili alla cognizione dell’operazione con riferimento alla società emittente e al gruppo di appartenenza, quanto meno sulla scorta dei dati desumibili dall’offering circular.sensi dell’art. 23 TUF grava sull'intermediario la prova di avere agito con la specifica diligenza richiesta nello svolgimento del servizio di negoziazione.caso concreto nulla la banca ha dimostrato circa le informazioni concretamente rese sull'operazione.
Si tratta pertanto di individuare le conseguenze giuridiche della condotta illegittima della banca.
Poiché la violazione non attiene ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale e non è espressamente sanzionata di nullità dalle norme del settore, appare da escludere la nullità (cd. virtuale) del contratto ai sensi della norma di chiusura di cui all’art. 1418 c.c., e ciò indipendentemente dalla natura, imperativa o meno, delle norme violate.
La domanda di nullità va pertanto respinta.
A parere di questo Collegio i doveri di informazione dell’intermediario si pongono come obbligazioni collaterali il cui adempimento si riflette sull'esattezza della prestazione contrattuale resa in esecuzione del contratto di investimento.
Ne consegue che l'illecito va qualificato in termini di inadempimento contrattuale.
Deve pertanto ritenersi fondata la domanda subordinata di risoluzione contrattuale, non pregiudicata dalla vendita dei titoli avvenuta nel corso del giudizio.titolo risarcitorio l'attore ha chiesto la restituzione della somma di euro 15.081,52 investita nell'acquisto dei titoli.atti risulta tuttavia che con la vendita del 26/9/01 egli ha incassato la somma di euro 1.783,84.ne deduce che il danno subito dall'attore ammonta alla somma di euro 13.797,68 oltre la rivalutazione dall'epoca dell’operazione e fino alla presente decisione e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata e fino al saldo.
In tali sensi va dunque resa pronuncia di condanna a carico della banca.
Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Velletri in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Gregori Luigi nei confronti della Banca Popolare del Lazio, cosi provvede:
Dichiara la risoluzione del contratto intercorso tra le parti e condanna la banca al pagamento in favore di Gregori Luigi di Euro 13.297,68 oltre la rivalutazione fino alla presente decisione e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata e fino al soddisfo, con decorrenza dal 26/10/01;
Respinge la domanda nei confronti di Mancini Francesca;
Condanna la banca alla rifusione delle spese di lite in favore dell’attore, che, in mancanza di notula, liquida d'ufficio in euro 3.600,00 per diritti e onorari, oltre accessori, e euro 200,00 per esborsi;Gregori Luigi alla rifusione delle spese di lite in favore di Mancini Francesca, liquidandole in euro 3.600,00 per diritti e onorari oltre accessori.
Così deciso in Velletri, in Camera di Consiglio, il 1/10/07.
ESTENSORE
d.ssa R. Calvanese




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