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Anatocismo e Usura
LE PERIZIE ECONOMETRICHE dei COMMERCIALISTI ADUSBEF
Il Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Rutigliano – in persona del dr. Pietro MASTRONARDI, ha pronunziato, il 26 ottobre 2008, una sentenza epocale in tema di mutui, poiché applicabile alla massima parte dei mutui in essere in Italia. Nel caso in esame era coinvolta una famiglia Pugliese, soffocata dalle banche, a cui era stata appena venduta la casa: la sentenza arriva tardi, ma arriva. I consumatori si erano rivolti al Presidente di Adusbef, il Senatore Elio Lannutti, e sono stati difesi dal vicepresidente, Antonio Tanza. Adusbef Puglia ha anche redatto la perizia econometrica che ha portato alla vittoria.
Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo non si può assolutamente maggiorare nel piano di ammortamento, né si può mascherare tale artificioso incremento nel piano di ammortamento, poichè il calcolo dell’interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo regole matematiche dell’interesse semplice. La banca, che utilizza nel contratto di mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione, viola non solo il dettato dell’art. 1283 c.c. ma anche quello dell’art. 1284 c.c., che in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l’applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto. La sanzione dell’interesse legale è prevista e disposta dalla norma imperativa dell’art. 1284 c.c. I contratti di mutuo per cui è causa sono mutui con rimborso frazionato, in cui alla banca, durante il rapporto, si restituisce ratealmente il capitale, originariamente prestato, prima della scadenza finale del mutuo stesso: i mutui de quibus vengono estinti con una serie di pagamenti (rate), effettuati dal debitore. La rata del mutuo con rimborso frazionato si è calcolata, però, nel caso in esame, con la formula del c.d. interesse composto, non prevista nella parte letterale del medesimo contratto, che comporta la crescita progressiva del costo, comprendendo di fatto degli interessi anatocistici. La CTU ha evidenziato un aumento del costo effettivo del rapporto, conseguente alla divaricazione fra il tasso nominale e quello effettivo: cresce quest’ultimo con il crescere del frazionamento del pagamento, poiché più sono le rate, più costa il mutuo. Gli attori al momento della sottoscrizione dei contratti, non sono resi conto dell’alto tasso effettivo, che avrebbero dovuto corrispondere alla banca, in quanto il tasso nominale annuo era davvero quello apparente e determinato nella parte letterale del contratto, mentre lìaltro era occultato nel piano di ammortamento. Bisogna accogliere le doglianze attoree, secondo cui per tutta la durata dei mutui si è verificata un’accentuata discrasia tra quanto indicato dal tasso di riferimento e quanto espresso e determinato dai piani di ammortamento: la parte mutuataria era convinta di pattuire un contratto di mutuo con la banca convenuta, stabilendo di remunerare il prestito con il pagamento di interessi in misura non superiore al tasso nominale, ad esempio del 13% semestrale; invece, le risultanze della espletata CTU hanno evidenziato che, per il mutuo da 350.000.000, di lire gli attori dovuto sopportare un tasso effettivo annuale del 14,276%.
Cosa cambia nello scenario delle famiglie Italiane?
Si avrà un ridimensionamento della rata del mutuo: il capitale sarà quello convenuto in contratto, ma sarà maggiorato del solo interesse legale di tempo in tempo vigente.
A tal punto è necessario inviare alla banca, prima di prendere ogni ulteriore iniziativa una perizia econometrica ADUSBEF per il calcolo dell'esatto dare. La perizia ADUSBEF è effettuata ESCLUSIVAMENTE da DOTTORI COMMERCIALISTI ADUSBEF (regolarmente iscritti all'Ordine) ed è composta da breve premessa realizzata dal Vicepresidente Avv. Antonio TANZA, dalla relazione e perizia econometrica. Nelle numerose truffe tramate ai danni degli utenti dalle fantomatiche e sconosciute associazioni antibanca e da presunti professionisti specializzati, ADUSBEF, associazione nazionale riconosciuta e facente parte del CNCU, offre un prodotto di assoluta qualità, producibile nei vari procedimenti giudiziari.
A tal fine, per verificare il tutto, abbiamo bisogno dei seguenti documenti IN FOTOCOPIA (che, in buona parte, verranno allegati alla perizia):
- contratto di mutuo originario con allegati e piano di ammortamento;
- atto di erogazione e quietanza
- rate pagate o in mancanza un lista riepilogativa delle stesse;
- atto di precetto (nell'ipotesi di esecuzione in corso);
- versamento comprovante l'iscrizione ad ADUSBEF Puglia ( www.studiotanza.it )
Può inviare il tutto a: Vicepresidenza Adusbef - Corso Porta Luce 20 - 73013 Galatina (Le).
Una volta effettuata la Perizia questa verrà inviata all'utente a spese di ADUSBEF ed è inclusa nel costo anche la messa in mora per la restituzione delle somme.
Per trasparenza comunichiamo che il costo della perizia e della lettera di mora è di euro 300, riservata ai SOLI soci sostenitori di ADUSBEF Puglia (per iscriversi il modulo è su www.studiotanza.it . Ricordiamo che ADUSBEF si basa sulle iscrizioni degli associati ed investe tutti i suoi proventi nei fini istituzionali.
Segue il modulo gratuito da inviare alla Vs. cara Banca....
MITTENTE:
_________________ _________________
Via/P.zza _____________________ n. ___
( ______ ) ___________________ - ____ -
Lettera Raccomandata
Spett.le BANCA ____________________________________
DIREZIONE GENERALE
Via / P.zza ____________________________ n. __
( ______ ) ___________________ - ____ -
Lettera semplice
Spett.le ADUSBEF Onlus
Via Farini n. 62
(00185) ROMA
Lettera semplice
Spett.le Vicepresidenza ADUSBEF Onlus (Avv. Tanza)
C.so Porta Luce 20 (73013)
(73013) Galatina (LE)
Oggetto: contratto di mutuo del ___________repertorio n°_______ e raccolta n°_____, per Notaio ______________________ erogato da Banca______________________ : - illegittimità, per violazione dell’art. 1284 c.c., delle somme corrisposte a titolo di interesse ultralegale composto derivanti dalla strutturazione del piano di ammortamento prospettato per discrasia tra il tasso di interesse indicato in contratto e quello effettivamente applicato e ripetizione delle somme superiori all’interesse legale.
Io sottoscritto ___________________________________________, nato a __________________ il ____/____/_____, residente in __________________ alla Via ______________________________ n. ____, con telefono n. ___________________, con posta elettronica ___________________, nella qualità di associato ad ADUSBEF (Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari Finanziari Postali Assicurativi), con sede in Roma alla Via Farini n. 62, nella persona del Presidente Dott. Elio LANNUTTI , espongo quanto segue:
1) tra il Vs. Spett.le istituto di credito e il sottoscritto è stato stipulato un contratto di mutuo come indicato in oggetto;
2) il Vs. Istituto ha indicato nel contratto di mutuo un tasso di interesse nominale differente a quello effettivamente praticato nell’allegato piano di ammortamento (cosiddetto “alla francese”) del medesimo contratto, incrementando di fatto ed occultamente il costo del piano di rimborso stesso e determinando l’incertezza del tasso del negozio;
3) Il Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Rutigliano – in persona del dott. Pietro Mastronardi, edita in www.adusbef.it e www.studiotanza.it ha accolto le doglianze di un cittadino rappresentato e difeso dal Vicepresidente di Adusbef, Avv. Antonio Tanza, pronunziando il giorno 29 ottobre 2008 una sentenza che sancisce l’illegittimità di tale comportamento e, in applicazione della sanzione prevista dall’art. 1284 c.c., ha disposto il ricalcalo del dare – avere al tasso di interesse legale semplice. Infatti, la banca che utilizza nel contratto di mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione, viola non solo il dettato dell’art. 1283 c.c. (anatocismo) ma anche quello dell’art. 1284 c.c., che in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l’applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto.
Tutto ciò premesso,
si invita e diffida il Vs. istituto entro giorni 15 dalla ricezione della presente a:
restituire, per le rate scadute e pagate, in caso di discrasia tra il tasso nominale indicato nel contratto ed il tasso effettivamente applicato nello sviluppo del piano di ammortamento, tutte le somme, maggiori al tasso di interesse legale di volta in volta vigente, illegittimamente trattenute a titolo di interesse ultralegale, escludendo qualsiasi forma di capitalizzazione derivante dalla strutturazione del piano ammortamento ed applicando l’interesse legale semplice;
calcolare, per il capitale residuo, il solo interesse legale semplice previsto dall’art. 1284 del Codice Civile.
In caso di silenzio o diniego ci si vedrà costretti ad intraprendere la strada del contenzioso per far valere i propri diritti, previo ricalcalo dell’effettivo dare avere a mezzo di perizia econometria realizzata dai consulenti dell’ADUSBEF.
___________, __/ ___/ 2008
In fede
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