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Sent. 2006: Lucera / Lecce

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2006

VII

TRIBUNALE di LUCERA
Sezione distaccata di Apricena

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Lucera - Sezione distaccata di Apricena, nella persona del G. I. Dott. Stefano CELENTANO, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente


SENTENZA n. 30/06

nella causa civile iscritta al n° 273/00 R.G.C., avente ad oggetto: "Rapporto bancario" vertente:

TRA

MASCIOPINTO Giuseppe e NESTA Wilma, presso e nello studio dell'Avv. Fernando ANTONUCCI e dell'Avv. Antonio Tanza del foro di Lecce, che li rappresentano e difendono in virtu di mandato a margine all'originale dell'atto introduttivo

attore
CONTRO

BANCA POPOLARE DI BARI

in punto a: risarcimento danni
.

Conclusioni di parte attrice:

“ Accettare e di dichiarare l’invalidità a titolo di nullità parziale del contratto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sul c/c 048.01001232, oggetto del rapporto tra parte attrice e la banca, particolarmente in relazione alla clausola di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, della determinazione ed applicazione dell’interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all’applicazione della provvigione di massimo scoperto, alla applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo preteso;accertare e dichiarare per l’effetto, l’esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcalo che potrà essere effettuato dal CTU tecnico-contabile e sulla base dell’intera documentazione relativa al rapporto bancario; accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l’inefficacia di qualsiasi pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L.108/96 , perché eccedente il c.d. tasso-soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l’effetto, ai sensi dell’art.1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale in regime di contabilizzazione semplice annuale; condannare la convenuta banca alla restituzione della somma illegittimamente addebitata e/o riscossa, oltre agli interessi legali creditori in favore dell’odierno istante; dichiarare l’invalidità di ogni altra obbligazione connessa all’impugnato rapporto bancario; in ogni caso, condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall’attore in relazione agli artt. 1337,1338, 1366 e 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa; condannare la banca al risarcimento dei danni subiti dall’opponente a seguito della illegittima segnalazione alla centrale rischi presso la Banca d’Italia a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato, condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore dei sottoscritti procuratori”.

Conclusioni di parte convenuta:

“Accertare e dichiarare la validità del contratto di c/c n.048.01001232 e della pretesa creditoria vantata dalla banca Popolare di Bari; condannare i sigg.ri Masciopinto Giuseppe e Nesta Wilma al pagamento della somma di £. 51.306.632; condannare i sigg.ri Masciopinto e Nesta al pagamento di spese, competenze, ed onorati del presente giudizio.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, Giuseppe Masciopinto e Wilma Nesta convenivano in giudizio la Banca Popolare di Bari, esponendo: 1) che il Masciopinto intratteneva con la suddetta banca un rapporto di apertura di credito con affidamento mediante scopertura sul proprio conto corrente, garantito la fideiussione omnibus rilasciata da Wilma Nesta; 2) che tale rapporto bancario, per un originario importo di £ 50.000.000 aveva avuto inizio l’8.3.84 ed era ancora in corso, e che la banca aveva calcolato che al 1.4.00 il saldo debitore fosse di £ 47.187.873; 3) che essi avevano sempre contestato l’eccessivo lievitare delle pretese della Banca; 4) che in particolare il contratto base originario che regolava il rapporto di apertura di credito mediante scoperto sul c/c 04801001232, non statuiva un tasso ultralegale determinato, ma faceva riferimento alle condizioni
praticate usualmente dalla azienda di credito sulla piazza; 5) che la convenzione di tasso, sottoscritta contestualmente alla apertura di credito non veniva affatto rispettata dalla banca, che nel corso del rapporto aveva unilateralmente ed arbitrariamente variato il tasso seguendo l’uso piazza, e che tale esercizio di
ius variandi rendeva il contratto nullo ai sensi degli artt. 1284 e 1346 c.c., e per effetto della giurisprudenza della Corte di Cassazione che aveva infatti sancito che “ una clausola, la quale si limiti a far riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, non è sufficiente univoca e non può quindi giustificare la pretesa al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale, in quanto, data l’esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi (cfr. Cass. 11042/97 e 348/99); 6) che pertanto, stante la nullità del riferimento della clausola ai tassi uso piazza, sui saldi attivi e passivi del rapporto dovendo applicarsi i tassi legali; 7) che pertanto, il pagamento effettuato in virtù di tale clausola doveva essere considerato quale indebito, con conseguente diritto alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto, nel limite prescrizionale decennale; 8) che il rapporto medesimo era inoltre caratterizzato dalla previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, pacificante contrastata dalla giurisprudenza di legittimità; 9) che la banca aveva costantemente addebitato la cosiddetta commissione di massimo scoperto, ma che tale circostanza non era stata oggetto di preventiva negoziazione tra le parti, e pertanto gli addebiti dovevano considerarsi illegittimi ed inefficaci per violazione degli artt. 1284, 1325 e 1418; 10) che nel contratto nulla era previsto in relazione ai c.d. “giorni valuta”; 11) che il tasso effettivo globale (TEG) – cioè la determinazione espressa in percentuale annua del costo effettivo globale che il cliente sostiene per l’utilizzo di una somma concessagli dalla banca – proprio per effetto della non trasparente manipolazione dei numeri effettuata dalla banca, era caratterizzato dal comportamento della banca, soggetto forte del rapporto, ed era assolutamente eccessivo; 12) che occorreva una consulenza tecnica d’ufficio per accertare e determinare l’entità delle violazioni denunciate, e l’effettivo rendiconto della gestione bancaria; 13) che inoltre, occorreva accertare la conformità del rapporto a quanto stabilito dalla L.108/96, anche in relazione a quanto stabilito dalla recente giurisprudenza di legittimità; 14) che infine, la banca aveva illegittimamente segnalato alla centrale rischi presso la Banca d’Italia la posizione dell’attore definita “ a sofferenza”, e maturata proprio a seguito delle illegittime pretese creditorie della banca stessa; 15) che pertanto il contratto andava dichiarato parzialmente nullo, ed andava effettuata una rideterminazione della posizione dare-avere, a fronte di tutti gli elementi patologici evidenziati.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31.10.00, si costituiva in giudizio la Banca Popolare di Bari, esponendo: 1) che il rapporto di causa non era mai stata applicata la clausola “uso piazza” nella determinazione dei tassi, bensì quello convenzionalmente pattuito tra le parti, così come risultante dagli estratti conti inviati; 2) che la censura relativa alla violazione della normativa anti-usura era assolutamente generica e priva di riscontri;3) che il regolare e costante invio degli estratti conto nel corso del rapporto, senza alcuna contestazione da parte dell’attore, aveva fatto si che lo stesso avesse accettato quanto in essi riportato; 4) che il calcolo trimestrale degli interessi passivi, e la conseguente capitalizzazione, erano perfettamente in linea con quanto convenuto tra le parti; 5) che nessuna segnalazione alla centrale rischi della banca d’Italia era mai stata effettuata; 6) che nella nota 21.4.00, gli attori si erano comunque riconosciuti debitori della somma di £. 33.184.086; 7) che la domanda principale andava rigettata, e che si spiegava domanda riconvenzionale al pagamento della somma di £.51.306.632, quale ammontare effettivo della loro debitoria.
La causa veniva istruita a mezzo di CTU tecnico-contabile.
Alla udienza del 19.10.05, il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo termine alle parti per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

Motivi della decisione

La domanda è fondata nei limiti in cui si dirà.
Preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione relativa alla dedotta
prescrizione dell’azione per il ricalcolo e la ripetizione delle somme, in quanto il termine iniziale di decorso della prescrizione decennale decorre dalla data di chiusura del rapporto negoziale sul punto, va ricordato che la Suprema Corte, con la nota pronuncia n.10127 del 14.5.05, ha del tutto confermato l’orientamento precedente secondo cui “ il momento iniziale del termine prescrizionale decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi decorre dalla chiusura definitiva del rapporto” (cfrr. Cass.268/84), e tanto sulla scorta della considerazione per cui i contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di più prestazioni sono contratti “unitari”, dai quali scaturisce un unico rapporto giuridico, seppur articolato da una pluralità di atti esecutivi.
L’eccezione è pertanto infondata, essendo stato proposto il giudizio in data anteriore alla chiusura del rapporto; l’accertamento delle presunte violazioni normative e contrattuali dovrà investire pertanto l’intero rapporto, sin dalla sua genesi, in quanto al momento della proposizione dell’azione, il termine prescrizionale non aveva ancora iniziato il suo decorso.
Analogamente, l’eccezione sollevata dalla parte convenuta, e relativa alla presunta
decadenza dall’azione derivante dall’invio degli estratti conto, è infondata.
Sul punto, deve rilevarsi che, a prescindere dalla prova dell’effettivo invio e ricezione della documentazione contabile in favore del cliente, la Suprema Corte ha evidenziato come l’eventuale approvazione dei c.d. “estratti-conto” rende incensurabili le annotazioni contabili nella loro accezione esclusiva di “entità numeriche”, ma non preclude al correntista la possibilità di sollevare eccezioni e contestazioni in merito alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le medesime annotazioni trovano origine (cfr. Cass. 13823/03, 11961/03, 13143/02, 1978/96). Alla luce di quanto espresso, considerata la
causa pretendi del giudizio, è di tutta evidenza che la circostanza per cui a seguito dell’invio dei singoli estratti conto non siano state mosse contestazioni dal correntista, irrilevante; il giudizio ha infatti ad oggetto la dedotta nullità parziale del contratto in contestazione per violazioni normative, e dunque le contestazioni mosse e le argomentazioni a sostegno della banca in riferimento a tutto il suo evolversi e in relazione a tutte le operazioni effettuate, e non alle mere risultanze contabili conseguenza dell’applicazione di detti criteri.
Anche tale eccezione è dunque infondata, e ciò a prescindere dalla prova dell’effettivo invio degli estratti conto, tematica il cui approfondimento risulta pertanto superfluo – con esclusivo riferimento alle censure mosse dall’attore – in quanto inefficace rispetto ai termini dell’azione.
Ciò detto, occorre esaminare la fondatezza della domanda, con riferimento ai singoli motivi di censura indicati in atto di citazione, e relativi alla dinamica del rapporto contrattuale.

In linea generale, va premesso che la domanda è sottesa alla restituzione di quanto indebitamente pagato dal Masciopinto in favore della banca, in quanto- a suo dire- nonostante rimesse sul proprio conto per £ 446.321.700, in tutto il corso del rapporto, a fronte di prelievi per £.388.530.337, la banca reclami ancora credito pari a £. 51.306.632 (oggetto di specifica domanda riconvenzionale). Secondo la prospettazione attorea, l’arbitrarietà e l’illegittimità dei criteri di calcolo utilizzati dall’ istituto di credito per monitorare periodicamente le posizioni dare-avere nel corso del rapporto di apertura di credito avrebbero determinato una situazione caratterizzata dalla sussistenza di una costante ed illegittima debitoria a suo carico, nonostante gli ingenti versamenti effettuati a copertura del proprio conto.

La causa di tale anomalia andrebbe ricercata – secondo la tesi del Masciopinto – nell’applicazione di interessi passivi (indeterminati in quanto riferiti all’uso-piazza) oltre il tasso soglia usura, nell’applicazione del c.d. anatocismo con riferimento agli interessi passivi, nella indebita capitalizzazione della commissione di massimo scoperto, nella indebita determinazione di interessi per giorni-valuta, ed infine nell’ingiustificato addebito di costi, competenze e remunerazioni varie.
La controversia va esaminata con riferimento ai singoli motivi di censura, e sulla scorta dell’elaborato tecnico predisposto dal CTU in corso di causa.
Il contratto base originario del conto corrente n. 1232/48 risale all’8.3.84, e presenta una serie di anomalie in alcune delle previsioni negoziali.
Ed infatti,
quanto al tasso di interesse - come correttamente evidenziato dal CTU – la previsione di esso nella misura di “ 22,50% + 4 punti fuori fido”, tra l’altro mai riscontrata nel corso del rapporto, rappresenta la quantificazione del cosiddetto “tasso uso piazza” alla data di sottoscrizione del rapporto; tale considerazione può legittimamente formularsi proprio sulla scorta delle indagini effettuate dal consulente, alla luce della previsione di cui agli artt. 7 e 16 del contratto del modulo contrattuale predisposto dalla Banca Popolare di Bari, secondo i quali – in mancanza di valida pattuizione- “ si farà riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”.
Il CTU ha infatti accertato che il tasso fissato nella misura percentuale del 22,50% + 4 punti fuori fido, non è mai stato in concreto utilizzato dalla banca, la quale ha invece nel tempo unilateralmente ed arbitrariamente applicato tassi differenti seguendo l’”uso- piazza”, e non quello contrattualmente indicato.
Da tale circostanza, discende un giudizio di natura patologica sullo svolgimento dell’intero rapporto contrattuale.
La più recente giurisprudenza infatti, confermando un orientamento già consolidato nel tempo, ha statuito la nullità del riferimento agli usi-piazza, in virtù della previsione di cui all’art.1284 c.c. ed alla conseguente necessità di determinare per iscritto la tassazione applicabile al rapporto, quanto meno indicandone elementi oggettivamente e sicuramente individuabili (cfr. Cass. 4095/05).
Dunque, il rapporto principale è stato gestito e regolato in modo arbitrario ed illegittimo dalla banca, con conseguente nullità parziale delle disposizioni esaminate.
Passando all’esame del motivo di censura relativo alla applicazione dei
tassi superiori alla soglia-usura condeterminata dalla L.108/96, va evidenziato che il CTU ha accertato che- limitatamente al periodo successivo alla entrata in vigore della suddetta normativa, e dunque alla prime rilevazione semestrale dei tassi usurai, coincidente con la data del 30.6.97- la soglia usuraria è stata costantemente superata dalla banca. Sulle conseguenze di tale accertamento, occorre però dare conto di una oscillante giurisprudenza di merito, in quanto da parte si registrano pronunce a favore della cosiddetta “nullità sopravvenuta” degli interessi usurari, le quali nel qualificare un interesse quale usurario o meno, lo parametrano non al tempo della genesi del rapporto, bensì al momento delle singole dazioni nel corso dello stesso (cfr. ex pluris Trib. Reggio Calabria 18.2.03) ; tuttavia, non mancano pronunce in senso contrario che determina l’usurarietà o meno del tasso di interesse applicato in relazione soltanto al momento in cui gli stessi sono promessi o convenuti indipendentemente dal momento del loro pagamento, e ciò in ossequio al tenore letterale dell’art. 1 DL 394/00. Orbene, pur dandosi atto di tali oscillazioni giurisprudenziali, nel caso di specie ciò non ha rilevanza quoad effectuum; si rileva infatti come, l’accertamento della nullità parziale del contratto per la previsione del riferimento all’uso-piazza dei tassi di interesse applicabili in concreto, comporterà in ogni caso – ai fini dell’accoglimento della domanda- un ricalcalo della posizione dare-avere sulla scorta degli interessi legali (automaticamente sostituiti quelli illegittimi), operazione analoga a quella che risarebbe dovuta compiere come conseguenza dell’accertamento del tasso-usura; dunque, può ritenere superato il problema interpretativo relativo all’accertamento superamento del tasso soglia usuraio.
Proseguendo nell’esame della domanda, occorre ora soffermarsi sulla problematica relativa all’
anatocismo, e cioè alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Sul punto, data per pacifica l’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi da parte della banca convenuta – circostanza accertata dal CTU e mai contestata dalla stessa banca – il relativo motivo di censura sollevato dagli attori è fondato. La difesa di parte attrice ha puntualmente ricostruito, in comparsa conclusionale, il percorso interpretativo della giurisprudenza di legittimità in tale materia, sfociata nella nota pronuncia n. 21095/2004, in sintesi a seguito dell’entrata in vigore della L. 342/99 e della parziale modifica dell’art.120 T.U. Bancario, si è introdotto il principio della “sincronia” della capitalizzazione degli interessi, per cui gli interessi passivi ed attivi maturati sul rapporto di conto corrente devono essere capitalizzati con le medesime scadenze sulla scorta di tanto, la giurisprudenza di legittimità ha poi definitivamente chiarito, nonostante numerose oscillazioni interpretative, che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è nulla in quanto non può ritenersi frutto di un “uso normativo” (difettando il requisito
dell’opinio iuris ac necessitatis, in quanto cristallizzatosi in capo alla sola banca e non anche al cliente), bensì di una pratica negoziale, e come tale inidonea a superare il disposto di cui all’art. 1283 c.c.. La ricaduta pratica di tale accertamento è rappresentata dal ricalcalo delle posizione di dare-avere, con riferimento agli interessi sulla scorta di una capitalizzazione semplice sull’intero rapporto, ipotesi che prevede la ricostruzione semplice dei saldi senza aggiungere gli interessi maturati alla fine di ogni anno (così come indicato dal CTU nella terza ipotesi predisposta). Infine, occorre ora esaminare la tematica relativa agli “interessi per giorni valuta”, ed all’applicazione della commissione di massimo scoperto.
Quanto ai primi, va evidenziato che la giurisprudenza ha stabilito che “
la banca non è libera di effettuare la registrazione degli accrediti senza limiti di tempo, ma vi deve provvedere con la massima rapidità” (cfr.Cass. 3507/89), e ciò poiché la diacronia tra il momento concreto del versamento e la sua registrazione contabile con una data successiva ad essa, comporta una illegittima situazione transitoria caratterizzata dalla “scopertura” del conto rispetto alla somma già nella disponibilità della banca stessa. In altri termini, la condotta della banca- ove dia luogo a tale meccanismo- produce una illegittima violazione del disposto di cui all’art. 1710 c.c. (cfr Cass. 1764/88). Sul punto di vista pratico, tale meccanismo comporta una maggiorazione degli interessi ultralegali già pattuiti, e pertanto impone l’assorbimento degli stessi nel calcolo di tutti gli interessi ultralegali non specificatamente convenuti nel tasso legale che si andrà ad applicare all’intero rapporto. Dunque , la questione resta superata dal generale ricalcolo dei rapporti dare-avere, così come determinato dal consulente nella terza ipotesi formulata. Quanto poi alla commissione di massimo scoperto, va evidenziato che dalla lettura del contratto in atti, non vi è traccia di una sua autonoma e specifica previsione negoziale, e per tali motivi, i rapporti dare – avere devono essere epurati dalla stessa in favore degli attori. Per tutte le considerazioni espresse, la domanda principale va dunque accolta e i complessivi rapporti di dare avere tra le parti, cristallizzati alla data dell’accertamento peritale, vanno ridefiniti secondo quanto indicato dal CTU nella terza ipotesi proposta nell’elaborato peritale.
La Banca dunque, alla data del 30.9.00 risulta debitrice degli attori della somma di £. 77.895.527, somma ottenuta secondo una ricostruzione dei saldi con capitalizzazione semplice degli interessi legali sull’intero rapporto, così come dai prospetti contabili allegati alla consulenza, a cui si fa concreto rinvio.
Conseguentemente, la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta, deve essere rigettata poiché infondata.
Infine, quanto alla
domanda di risarcimento dei danni proposta dagli attori per la illegittima segnalazione del proprio nominativo alla Centrale rischi, valgono le considerazioni che seguono.E’ indubbio che la segnalazione alla Centrale rischi presso la banca d’Italia sia stata effettuata sulla scorta di una situazione di rischio di fatto inesistente, non potendosi imputare agli attori alcuna posizione debitoria nei confronti della banca segnalante, e ciò alla luce dell’esame del rapporto
negoziale fin qui condotto.
Pertanto, gli attori richiedono un risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, argomentando su un precedente giurisprudenziale, secondo il quale, fermo restando l’onere di provare la sussistenza del danno concreto nel caso di “danno all’attività imprenditoriale” patito da un imprenditore commerciale per effetto della segnalazione illegittima, per tutti gli altri soggetti può comunque individuarsi una lesione alla reputazione personale considerata in
re ipsa, e quindi non abbisognevole di prova concreta.
Tale orientamento risulta condivisibile, in quanto la segnalazione alla Centrale rischi della banca d’Italia integra in ogni caso la rappresentazione da parte della banca di un’”anomalia” a carico negoziale, “anomalia”del cliente nella gestione del rapporto negoziale, “anomalia “ che –seppur non possa essere automaticamente equiparata ad una indicazione di insolvenza o decozione del segnalato – comporta, in ambito creditizio, una palese rappresentazione sintomatica di una situazione di difficoltà economica, circostanza che –ove esportata con forme di pubblicità generalizzate, e qualora basata su una falsa ed illegittimità rappresentazione della realtà-produce sicuramente ed in via automatica un danno all’immagine ed alla reputazione del singolo, a prescindere da ulteriori conseguenze relative all’attività commerciale ove concretamente svolta.
Per tali motivi, la domanda deve essere accolta, potendosi ritenere congrua una liquidazione del danno nella misura di complessivi Euro 1.500,00, in favore di entrambi gli attori con vincolo solidale, somma già valutata all’attualità.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Lucera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda, e per effetto condanna la Banca Popolare di Bari, al pagamento in favore degli attori della somma di euro 40.229,682, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
- Condanna la Banca Popolare di Bari al pagamento in favore degli attori della somma di euro 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno.
- Rigetta ogni altra domanda.
- Condanna la Banca Popolare di Bari al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice che liquida in euro 1.500,00 per diritti, ed euro 3.000, per onorari, oltre al 12,50% T.F., IVA e CPA come per Legge.
Apricena, 28 febbraio 2006 Il Giudice
Dott. Stefano CELENTANO
Depositata il 3 marzo 2006
Il Dir. di Cancelleria
Dott. Vito LOZUPONE

VIII

TRIBUNALE di LECCE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Lecce, nella persona del G. I. Dott. Giovanni TOMMASI, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente


SENTENZA n. 422/06

resa ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. 24/01 del ruolo civile contenzioso, promossa

da

APRILE Ernesto, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Tanza in virtu di mandato a margine all'originale dell'atto di citazione,

attore
CONTRO

MPS Gestione Crediti Banca Spa, già Banca 121 Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luisa BALDASSARRE, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta,

convenuta

OGGETTO: apertura di credito bancario,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29 dicembre 2000, APRILE Ernesto deduceva di intrattenere sin dal 1986 un'apertura di credito con affidamento mediante scopertura su conto corrente n. 32700-52 con la Banca 121. Avendo rilevato numerosi addebiti di competenze effettuati dalla banca in relazione al predetto rapporto, non concordati e non dovuti, (interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto trimestrali, antergazione e postergazione delle valute, capitalizzazione composta trimestrale), e risultati vani i tentativi di comporre bonariamente la vicenda, adiva questo Tribunale perché in accoglimento della domanda 1) accertasse e dichiarasse l'invalidità a titolo di nullità parziale del contratto di apertura di credito n. 01/32700 in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, della applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, alla applicazione della provvigione di massimo scoperto, alla applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze a qualsiasi titolo pretese; 2) accertasse e dichiarasse l'esatto dare-avere tra le parti; 3) determinasse il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto; 4) condannasse 'la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, oltre ad interessi legali; 5) condannasse la convenuta al risarcimento dei danni subiti da. liquidarsi in via equitativa, 6) con la rifusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario che rendeva la dichiarazione di rito. Deduceva la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante rinvio ad "uso piazza", l'illegittimità della pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale, non esistendo alcun uso normativo che giustificasse tale prassi, nonchè l'illegittimità della provvigione di massimo scoperto e della determinazione della valuta secondo il criterio dei "giorni", perché non espressamente pattuite. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'attore depositando fascicolo di parte.
Si costituiva, altresì, la Banca 121, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la quale eccepiva la totale infondatezza della domanda attorea della quale chiedeva il rigetto.
Deduceva, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione non contenente né la determinazione della cosa oggetto della domanda, né una sufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
Sosteneva, poi, che il rapporto era sorto nel 1981; legittima, pertanto, doveva ritenersi la capitalizzazione trimestrale, trattandosi di uso normativo, nonché la provvigione di massimo scoperto e la determinazione delle valute. Eccepiva, comunque, la prescrizione del preteso diritto alla restituzione degli interessi pagati prima di cinque anni o, al più, entro l'ordinario termine decennale.
All'udienza del 10/07/03, sulla scorta della incorporazione della Banca 121 nel MPS, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, poi, riassunto con ricorso depositato in cancelleria il 18/09/2003, con la conseguente costituzione della MPS Gestione Crediti Banca s.p.a.
Espletata l'istruzione probatoria, nel corso della quale veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio, alla pubblica del 06/03/06, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, a seguito di discussione orale, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo e deposito della motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da Aprile Ernesto, stante la sua fondatezza, può trovare accoglimento nei termini che seguono.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dalla convenuta.
Invero, nell'atto di citazione, in conformità al disposto di cui all'art. 163 c. 2 n. 3) e 4), è chiaramente contenuta la determinazione della cosa oggetto della domanda ed una esaustiva l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, tenuto conto del fatto che la domanda attorea è finalizzata alla declaratoria di nullità parziale del contratto di apertura di credito n. 01/32700 in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, della applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, alla applicazione della provvigione di massimo scoperto, alla applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze a qualsiasi titolo pretese, con la conseguente richiesta di accertamento dell'esatto dareavere tra le parti e condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate.
Nel merito, poi, va rilevata la fondatezza della dedotta nullità della clausola riportata all'art. 7 c. 3 del contratto di conto corrente n. 3270/0-52 acceso dall'attore presso la banca convenuta.
Tale clausola prevede che
"gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni pratiche usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura ".
Trattasi, invero, di clausola di determinazione dell'interesse mediante rinvio al cosiddetto "uso piazza", in assenza di alcuna pattuizione scritta del tasso di interesse.
Va condiviso, a riguardo, il principio secondo cui
"Il requisito della forma scritta per la convenzione di interessi superiori alla misura legale é soddisfatto quando le parti, pur non indicando espressamente in cifre tale misura, si richiamino per iscritto a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci, univoci ed obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale. È pertanto nulla (nel regime anteriore alla legge sulla trasparenza ed al testo unico bancario) la clausola che si limiti a fare riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza; né l'originario vizio di nullità può esser sanato dalle successive comunicazioni delle variazioni del tasso con gli estratti di conto corrente inviati dalla banca al cliente" (Cassazione civile, sez. I, 1 febbraio 2002, n. 1287). Da tanto la nullità della clausola in oggetto, attesa, peraltro, la irrilevanza, ai fini che interessano, dell'invio degli estratti conto da parte della banca. Parimenti fondata appare la dedotta nullità della capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca sulla scorta della citata clausola, riportata all'art. 7 c. 3 del contratto di conto corrente, nella parte in cui prevede che gli interessi "producono a loro volta interessi nella stessa misura". Costituisce oramai principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui "La clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c) e non su un uso normativo (ex art. 1 ed 8 delle preleggi al c.c.), come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, "in mancanza di usi contrari" L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'A.B.I, non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi normativi" (Cfr. Cass. civ., sez. I, 11 novembre 1999, n. 12507; Cass. civ., sez. III, 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. civ., sez. I, 16 marzo 1999, n. 2374, Cass. Civ. sez. I 18 settembre 2003 n. 13739).
Sulla scorta di tale orientamento, consolidatosi negli anni, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con una recente pronuncia, hanno ribadito la nullità delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi (Cfr. Cass. Civ. Sezioni Unite, 7 ottobre-4 novembre 2004, n. 21095).
Va dichiarata, pertanto, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca sulla scorta della clausola in questione della quale va rilevata la nullità.
Deve, altresì, ritenersi illegittima la pretesa della banca relativa alla commissione di massimo scoperto ed ai giorni valuta. È stato osservato, infatti, che
"La commissione di massimo scoperto, enunciata quale corrispettivo per il mantenimento dell'apertura di credito e indipendentemente dall'utilizzazione dell'apertura di credito stessa, é nulla per mancanza di causa, atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito" (Cfr. Tribunale Milano, 4 luglio 2002). Inoltre, "L'assenza di previsione della commissione di massimo scoperto nel contratto di conto corrente, anche se stipulato "ante" 1. n. 154 del 1992, ne comporta la non debenza; non é idoneo a legittimare la pretesa di tale commissione il richiamo alle norme bancarie uniformi ed alle istruzioni della Banca d'Italia" (cfr. Corte appello Lecce, 22 ottobre 2001).
Con riguardo alla questione dei giorni-valuta, va rilevato, anche in conformità all'orientamento di questo Tribunale che
"nulla é anche la clausola dei c.d. giorni valuta per gli addebiti e gli accrediti, in quanto gli stessi, nel caso di specie, non risultano computati in relazione al giorno in cui é stata effettuata l'operazione bancaria" (Cfr. Trib.. Lecce 11/03/2005, Giudice dott.. De Pascalis).
Passando, poi, all'esame delle eccezioni sollevate dalla banca convenuta, va rilevata l'infondatezza della eccezione di prescrizione.
Invero, ritiene questo giudicante, anche in conformità all'orientamento di questo Tribunale, che
"l'azione diretta a far dichiarare la nullità di clausole contrattuali (nella specie, l'anatocismo trimestrale) é imprescrittibile ex art. 1422 c.c.. Quella volta ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente versato é soggetta alla ordinaria prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.. Per la decorrenza del termine prescrizionale, il dies a quo va individuato in quello di chiusura definitiva del rapporto atteso che il contratto per la disciplina in conto corrente di operazioni bancarie é un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico articolato in una pluralità di atti esecutivi, laddove i singoli addebitamenti o accreditamenti non danno luogo a distinti rapporti ma determinano solo variazioni quantitative dell'unico originario rapporto sicché solamente con il saldo finale si stabiliscono definitivamente i crediti ed i debiti fra le parti"' (Cfr. Trib. Lecce, Giudice dott. Positano, sentenza 17/10/05 n. 1718).
Va rigettata, poi, l'eccezione di soluti retentio, sollevata dalla convenuta tenuto conto del fatto che, nel caso di specie, gli interessi corrisposti dall'Aprile non sono stati oggetto di un pagamento spontaneo, e quindi, adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., bensì il frutto di un conteggio eseguito dalla banca di sua esclusiva iniziativa e senza alcuna autorizzazione del correntista, difettando, così, la volontà di pagamento, la spontaneità ed il dovere morale o sociale richiesti dalla citata norma.
È stato osservato, infatti, che
"L'addebito in conto, da parte della banca, di interessi non dovuti dal correntista, senza alcuna autorizzazione, nemmeno verbale, da parte di quest'ultimo, non costituisce spontaneo pagamento ai fini della "soluti retentio" ex art. 2034 c.c." (cfr. Tribunale Napoli, 24 novembre 2000, Corte d'appello di Lecce, 17/12/2004; Tribunale di Lecce, giudice De Bartolomeis 29/11/2005 n. 2065). Inoltre, "Il pagamento spontaneo di interessi in misura ultralegale, pattuita invalidamente, costituisce adempimento di obbligazione naturale e determina l'irripetibilità della somma così pagata, ma l'indicato presupposto non ricorre nel caso di una banca che abbia proceduto all'addebito degli interessi ultralegali sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione alcuna da parte del cliente medesimo" (cfr. Cassazione civile, sez. I, 9 aprile 1984, n. 2262).
Nessuna rilevanza, poi, assume ai fini della dedotta ed accertata nullità parziale del contratto di conto corrente l'invio degli estratti conto atteso che
"In tema di rapporti bancari, l'impugnativa del cliente che, non limitandosi alla sola contestazione di accrediti ed addebiti sotto il profilo contabile, contesti, invece, la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui scaturiscono le partite inserite nel conto, non é in alcun modo collegato all'impugnazione dell'estratto conto trasmesso dalla banca" (Cfr. Cassazione civile, sez. I, 14 maggio 1998, n. 4846).
Va rilevato, peraltro, che
"Nel contratto di conto corrente, la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa, implicita approvazione delle operazioni in esso annotate non esclude l'ammissibilità di censure concernenti la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali esse derivino, alle quali non é però riconducibile la contestazione avente ad oggetto la mancata annotazione di un'operazione che, ai sensi dell'art.. 1832, comma 2, c.c. deve essere proposta nel termine di sei mesi dall'approvazione del conto. (In applicazione del succitato principio di diritto, la S. C. ha cassato la sentenza di merito che aveva confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore di una banca, per il pagamento di una fattura emessa a carico del titolare del conto corrente, benché l'operazione non risultasse annotata nell'estratto conto finale, non impugnato e non contestato nel termine di decadenza di sei mesi)" (Cfr.Cassazione civile, sez. I, 5 dicembre 2003, n. 18626).
Con riguardo alla domanda di accertamento della posizione di dare-avere esistente tra le parti, va rilevato che il c.t.u., nominato nel corso del giudizio, sulla scorta dei quesiti formulatigli con ordinanza del 5/04/2004, resa fuori dall'udienza, richiamata dall'ordinanza resa all'udienza del 29/06/04,
(accerti l'ammontare del credito vantato dalla banca, tenuto conto della nullità della clausola c.d "uso piazza e di quella relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, calcolando gli interessi con capitalizzazione annuale, al tasso legale sino alla data di entrata in vigore della legge 154 del 1992 e, successivamente, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 5 legge cit. e 117 lett. A) del D. Lgs 385/1993. il c.t.u. verificherà la legittimità della applicazione dei giorni-valuta - conteggiando eventuali differenze - e calcolerà la commissione di massimo scoperto solo se - e nei limiti in cui - risulti espressamente pattuita per iscritto), ha redatto due ipotesi di calcolo, partendo, nella prima, dal saldo iniziale risultante dagli estratti conto prodotti dalla banca e, nella seconda, da un saldo iniziale pari a zero.
Ritiene questo giudice che, nel caso di specie, debba ritenersi legittima e condivisibile la secondo ipotesi di calcolo.
Invero, come si evince dal verbale di operazioni peritali del 10/11/2004, la banca convenuta, sebbene espressamente all'uopo invitata, come si legge nel precedente verbale del 4/10/2004, non ha provveduto a depositare la documentazione relativa al rapporto intercorso con l'Aprile sin dal suo inizio.
Sulla scorta di tale mancata produzione, ed in conformità all'orientamento della Corte d'Appello di Lecce, (Cfr. ordinanza del 26/03/2004 resa nella causa civile n. 46/1999, allegata alla c.t.u.), il calcolo del rapporto dareavere deve essere necessariamente effettuato partendo da un saldo pari a zero.
Ciò posto, va rilevato che dai calcoli effettuati dal c.t.u., i quali appaiono del tutto condivisibili in quanto immuni da apparenti vizi logici o tecnici, alla data di chiusura del conto - 02/09/2002 - lo stesso presentava una posizione creditoria in favore dell'Aprile pari ad Euro 1.292,34.
In accoglimento della relativa domanda, va, pertanto, dichiarato che, alla data del 2/9/2002, Aprile Ernesto era creditore nei confronti della MPS della somma di Euro 1.292,34.
Non può trovare accoglimento al richiesta avanzata dall'attore di ricalcalo dell'intero rapporto sulla scorta della eliminazione della capitalizzazione annuale.
Invero, il calcolo eseguito dal c.t.u. - seconda ipotesi - é conforme al quesito postogli dal giudice, con ordinanza del 5/4/04, resa fuori dall'udienza, poi confermata all'udienza del 29/06/2004 secondo cui, tra l'altro, in luogo della capitalizzazione trimestrale illegittimità calcolata dalla banca, doveva essere applicata quella annuale. In tale udienza, come pure in quella di precisazione delle conclusioni, il procuratore dell'attore, nulla ha dedotto in ordine a tale quesito, già prospettato dal giudicante, limitandosi a sollevare la questione della illegittimità della capitalizzazione annuale solo con la comparsa conclusionale.
Da tanto può agevolmente evincersi che la domanda formulata con l'atto introduttivo, pur attenendo alla nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale, non conteneva anche la previsione della assenza di ogni qualsivoglia capitalizzazione, anche annuale, sicché la relativa questione, proposta solo con le note conclusive deve ritenersi tardiva, essendone, pertanto, precluso l'esame. Non può trovare, infine, accoglimento la richiesta di risarcimento dei danni subiti dall'attore atteso che non é stata fornita alcuna prova in ordine alla loro esistenza.
In conclusione, in accoglimento della domanda attorea, va dichiarata la nullità parziale del contratto di apertura di credito n. 01/32700 in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, dell'applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, alla applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni valuta; va inoltre accertato che Aprile Ernesto è creditore nei confronti della banca convenuta della somma di euro 1.292,34, computata alla data del 2 settembre 2002. Per l'effetto, la convenuta deve essere condannata alla restituzione di tale somma in favore dell'attore, oltre interessi legali a decorrere dal 2 novembre 2002 e fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in mancanza del deposito di nota specifica.
La presente sentenza è
ope legis provvisoriamente esecutiva.
P. Q. M.

definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione e d eccezione disattesa, così dispone:
1) in accoglimento alla domanda attorea, dichiara la nullità parziale del contratto di apertura di credito n. 01/32700 accceso da Aprile Ernesto presso l'allora banca 121, oggi MPS Gestione Crediti Banca Spa, in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, dell'applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni valuta;
2) dichiara che Aprile Ernesto è credito nei confronti della banca convenuta della somma di euro 1192,34 computata alla data del 2 settembre 2002;
3) per l'effetto condanna la banca convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituxzione di tale somma in favore dell'attore oltre interessi legali a decorrere dal 2 settembre 2002 e sino all'effettivo soddisfo.
4) rigettta la richiesta di risarcimento di danni avanzata dall'attore;
5) condanna la banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, con distrazione in favore del suo procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di rito, che liquida in complessivi euro 4.000,00 per diritti ed onorari oltre ad euro 370,00 per spese, oltre spese generali, iva e cap come per legge, oltre al rimborso per le spese per ctu eventualmente anticipate dall'attore.
Lecce, 06/03/2006 Il Giudice
Dott. Giovanni Tommasi
Il Cancelliere
Antonio CASARANO





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