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USURA su contratti bancari
di apertura di credito con scoperto in conto corrente.
ADUSBEF, con il suo vicepresidente nazionale l'Avv. Antonio TANZA del foro di Lecce, è scesa al fianco del famoso gruppo industriale calabrese DE MASI sfidando sei istituti bancari, di rilevanza nazionale, accusati dalla Procura di Palmi di aver praticato USURA nella gestione di vari contratti di apertura di credito con scoperto di conto corrente.
La piana di Gioia Tauro, famosa per l'importante porto commerciale, è la culla della geniale nascita e sviluppo del gruppo DE MASI, industria leader nella progettazione e commercializzazione italiana ed europea di macchine agricole ed attrezzature. Molti brevetti, tanti operai, ma anche tante minacce da parte della potentissima ndrangheta.
Bombe ed attentati non hanno però scalfito, anche se hanno messo a dura prova, il coraggio della famiglia DE MASI. Ma il sistema bancario locale, con il suo iter comportamentale, ha messo in grave pericolo la solidità imprenditoriale e gli equilibri delle persone che a Rosarno (città dove hanno lede le società facenti capo al gruppo DE MASI) lottano per dimostrare che la Calabria è sana e lo Stato è presente.
In questa battaglia il gruppo DE MASI prende le mosse da un esposto/denuncia che il Gruppo imprenditoriale "DE MASI" ha depositato presso la Procura della Repubblica di Palmi, dopo aver preso coscienza dell'altissimo costo del denaro ed alle continue pressioni a cui era continuamente sottoposto.
Delle perizie econometriche (clicca qui per un approfondimento) effettuate secondo le modalità di calcolo imposte dal codice penale e troppo spesso aggirate hanno evidenziato uno stato oggettivo che normalmente sfugge all'occhio dell'utente dei servizi bancari, ma che la Vicepresidenza ADUSBEF da anni ha saputo evidenziare in una serie di vittorie, raccolte negli ultimi anni nel sito www.studiotanza.it
Il gruppo DE MASI ha preso coscienza dell'esosità del costo del credito bancario iniziando una serie di cause civili per il recupero degli interessi anatocistici e di altre indebite competenze bancarie (clicca qui per un approfondimento), accorgendosi che detti costi, sommati, sfondavano abbondantemente i limiti della tollerabilità e della legalità.
Quella dei DE MASI è, dunque, una doppia vittoria: sia in campo civile che in campo penale. Ma si è orgogliosi, specialmente, per i risultati penali, essendo il presente, il primo provvedimento in tal senso emesso da una Procura ed un Tribunale italiano contro tanti istituti di credito.
E' un precedente che non resterà certo isolato: il modello di legalità sorto nella piana di Gioia Tauro sarà di sprone e scuola per quanti hanno preferito ignorare il vilipendio, sinora perpetrato, dell'art. 644 del cp.
E' chiaro, una volta per tutte, che fanno parte del costo del denaro e delle competenze bancarie ogni commissione e remunerazione a qualsiasi titolo percepita dalla banca, ad esclusione delle imposte e delle tasse. Tutto il resto rientra nel costo del denaro e va computato nel calcolo dell'usura: questa è la norma e tutto il resto è raggiro e violazione.
39 avvisi di garanzia a vari funzionari e presidenti di sei banche: BANCA ANTONVEVETA, BNL, BANCA DI ROMA, CARIME (ex CARICAL) e BANCA REGIONALE CALABRESE
La Procura della Repubblica di Palmi, nel procedimento penale nr 4534/04 r.g.n.r., per le violazioni previste e punite dalla legge 7 Marzo 1996 n. 108, di cui il Dott. Alberto CIANFARINI è Pubblico Ministero, ha notificato n° 41 avvisi di Garanzia, per il reato di "USURA" , nei confronti di altrettante persone responsabili a vario titolo (dal preposto al vertice della banca) di sei Istituti di Credito (Richiesta di rinvio a Giudizio della Procura di Palmi, in formato word - clicca qui): Banca Antonveneta - BNL - MPS - Banca di Roma - Carical e/o Carime - Banca regionale calabrese.
Non si è ancora spenta la eco della sentenza della Suprema Corte a sezioni unite sull'anatocismo, che un altro macigno si abbatte sul sistema bancario italiano. Non si può più parlare di un caso isolato essendo coinvolti 4 tra i maggiori istituti di credito nazionali e due banche locali di grande diffusione.
Al di là del fatto gravissimo , sintomo di un sistema creditizio malato, fatto assolutamente nuovo e raro, è l'iniziativa della Procura della Repubblica di Palmi per l'importanza intrinseca e per l'innovatività, in quanto individua profili di rilevanza penale in un illecito e reiterato comportamento degli Istituti di credito, finora oggetto solo di contenziosi civili.
Il provvedimento della Procura di Palmi finalmente consacra alcuni assunti che l'Adusbef dal 1996 va affermando, ovvero che interessi ultralegali, provvigioni di massimo scoperto, giorni di valuta, capitalizzazione trimestrale, spese e commissioni costituiscono un insieme di elementi di costo che determinano ed incidono sul costo del denaro.
Pertanto, in generale, se le competenze della banca determinano un costo del denaro superiore alla tollerabilità, ne deriva l'invalidità delle clausole contrattuali che hanno determinato questo risultato contrario a norme di ordine pubblico. La Procura di Palmi ha senz'altro compreso che la non trasparente manipolazione dei numeri effettuata dalla banca, che capitalizza così i suoi illegittimi lucri, contribuisce in misura decisiva nella determinazione di una somma, che non costituisce affatto un semplice capitale da restituire, ma il prezzo da pagare per il mantenimento in vita del rapporto, alterato a proprio libito dalla banca che ne rappresenta il soggetto forte; il costo del denaro, quindi, nel senso proprio ed autentico del termine."
Va ribadito che: interessi ultralegali, C.M.S., spese per operazione, spese fisse di chiusura, spese assicurative, spese revisione fido, giorni di perdita di valuta sulle operazioni di prelevamento e di versamento, interessi anatocistici calcolati su detti oneri e riferiti a singoli trimestri (peraltro illegali), costituiscono il costo effettivo sopportato dal cliente per il credito, costo che viene espresso in una percentuale annua media, riferita all'intera durata del rapporto.
Soffermandoci brevemente sulla ratio delle C.M.S., cui il Pubblico Ministero di Palmi fa riferimento, va detto che essa non può essere individuata in alcuna fonte normativa, dal momento che il nostro ordinamento non fa mai riferimento alla C.M.S., termine che, di fatto, è considerato una vera e propria integrazione del tasso nominale di interesse, priva di una specifica giustificazione economico - tecnica.
Con il provvedimento del Dott. CIANFARINI si ammette che il calcolo sul costo del rapporto, utilizzabile in sede civilistica, può essere combinato con le metodologie di calcolo necessarie per il riscontro in sede penale del tasso bancario con quello perseguito dall'art. 644 del codice penale.
Ratio della normativa sull'usura e delle modifiche apportate all'art. 644 c.p. è stata quella di cercare di impedire che surrettiziamente si possa realizzare una "usura lecita" attraverso una maliziosa disciplina contrattuale e che perciò bisogna includere nel TEG le spese legali e assimilate, gli interessi di mora ed oneri assimilabili, gli addebiti per tenuta conto e per il servizio incassi e per i servizi accessori, le spese per assicurazioni, la commissione di massimo scoperto, ad eccezione delle imposte e tasse.
IL PROCESSO DINANZI AL GIP (Dott. Carlo Alberto INDELLICATI)
La prima udienza dinanzi al Gip Dott. Carlo Alberto Indelicati, si è tenuta il 22 giugno 2005 a PALMI e per un difetto di notifica la prima udienza è stata differita, dopo l'estate, al 19 ottobre 2005.
All'udienza del 19 ottobre 2005 si costituiva in giudizio per le parti offese l'avv. Antonio TANZA, vicepresidente nazionale di ADUSBEF (www.studiotanza.it), oltre al Comune di Rosarno. La difesa dei bancari chiedeva termine per esaminare detti atti.
Il 9 novembre 2005 sono state discusse le eccezioni preliminari alla costituzione delle Parti Civili ed il Gip si è riservato di decidere.
Con provvedimento del 16 novembre 2005 (clicca qui per scaricare il provvedimento in formato word) il GIP ammetteva le costituzioni di parte civile e proseguiva con lo svolgimento del processo. Venivano proposte da parte delle banche una serie di altre eccezioni preliminari. Il GIP con altro provvedimento letto in aula rigettava tutte le eccezioni proposte dal ceto bancario (clicca qui per scaricare il secondo provvedimento in formato word), accogliendo le osservazioni del PM e le difese delle parti civili. Il processo proseguiva con l'ascolto di tre degli imputati.
Il 17 novembre 2005 rassegnava le conclusioni il pubblico ministero e le parti civili, tra cui l'Avv. Antonio TANZA, vicepresidente di ADUSBEF.
Il 18, 21 e 22 novembre 2005 sono sfilate le difese delle banche e sono state sentite le repliche del PM.
Il 13 dicembre 2005 si sentiranno le controrepliche delle banche.
Il 16 dicembre 2005 il GIP ha disposto il rinvio all'udienza del 31 gennaio 2006, poichè ha:
" ritenuto necessario ai sensi dell'art. 422 del cpp assumere le seguentiprove:
1) audizione del CTP dott. Nicodemo DE PINO, affinchè riferisca in ordine alle modalità da questi seguite per la determinazione dei tassi ed ai calcoli specificatamente effettuati relativamente ai conti bancari oggi in esame;
2) audizione dell'ispettore capo della Banca d'Italia, affinchè riferisca in ordine alle indicazioni date da Banca d'Italia ai singoli Istituti sulle singole voci da considerare per la determinazione del TEG; affinchè specifichi i margini di discrezionalità del direttore o preposto della singola filiale o agenzia territoriale nella gestione - ossia determinazione delle singole voci (commissioni, oneri e spese varie) - del singolo conto corrente; al fine, inoltre, di spiegare i poteri dei singoli capi area o capi zona;
3) acquisizione di attestazioni da parte delle direzioni generali della Banca Antoniana Popolare Veneta e della BNL in ordine agli specifici settori ed alle specifiche competenze e poteri dei Responsabili area (o settore) Calabria interessati dal presente procedimento".
All’udienza del 31 Gennaio è stato sentito l’ispettore della Banca d’Italia, Dott. Luca CRISCUOLO, che ha confermato che nel contratto di apercredito con scoperto di conto corrente la CMS deve rientrare nel TEG, come confermato dalla circolare n. 1166966 del 2 dicembre 2005 della Banca d'Italia. E' stato, altresì, sentito il CTP del PM, Dott. Commercialista Nicodemo DE PINO. Il Gip ha pertanto predisposto una nuova perizia che riconteggi le competenze bancarie ed il suo peso nel rapporto di apercredito. La perizia sarà svolta presso la Banca d’Italia a decorrere dal giorno 14 Febbraio e verrà depositata il 12 maggio 2005. L’udienza è stata quindirinviata al 31 maggio per il proseguimento del giudizio.
Il 12 maggio è stata depositata la CTU del GIP che, pur essendo redatta dal un funzionario della Banca d'Italia (ente di fatto terzo ma sostanzialmente definibile come "la mamma delle banche"), ha rilevato ben 15 esuberi del tasso di soglia puro e 73 superi relativi alla CMS operati da tutte le banche imputate. Nonostante la ricerca di trovare giustificazione all'usura operata dalle banche al gruppo DE MASI (giustificazione peraltro non richiesta dal GIP), il Dott. Criscuolo della Banca d'Italia, pur nell'interpretazione più favorevole alle banche, non ha potuto non rilevare l'usura oggettiva. Circa poi la volontarietà del sistema bancario, professionista del credito, a soffocare l'utenza, specialmente nel mezzogiorno, non vogliamo offendere l'intelligenza di nessuno sottolineando che la banca è ben conscia con i suoi sofisticati programmi contabili dei costi che pratica alla clientela.
Udienza del 31 maggio 2006: dopo l'ascolto del CTU del GUP, il funzionario di Banca d'Italia (scelta più infelice non si poteva avere, se non altro per l'evidente e noto conflitto di interessi tra Banca d'Italia ed il sistema bancario), il CTP Dott. Marcello POLLIO, tutte le parti hanno discusso e rassegnato le conclusioni. Per ADUSBEF ha discusso il Vicepresidente Avv. Antonio Tanza. La sententenza sarà letta mercoledì 7 giugno alle ore 12. Ci auguriamo di non dover sentire che 88 superamenti del tasso soglia (peraltro calcolati alla maniera della Banca d'Italkia, in perfetta violazione dell'art. 644, comma 4, del c.p.) su 159 trimestri non siano da considerare una svista trascurabile da parte di 5 cinque povere banche costrette a lavorare in Calabria. Trionferà l'assoluzione perchè così fan tutte? Dopo l'intempestiva e precoce estromissione del MPS, seguiranno altre archiviazioni a premiare un sistema vessatorio di far banca? Oppure si assisterà ad un "sacrosanto" rinvio a giudizio? Staremo a sentire....
Udienza del 7 giugno 2006: dopo una breve replica del PM, dott. CIANFARINI, il GIP del Tribunale di Palmi, dott. INDELLICATI ha disposto per i vertici di tre banche, BANCA di ROMA Spa, BANCA NAZIONALE del LAVORO Spa e BANCA ANTONIANA VENETA Spa, il rinvio a giudizio per il reato di usura, subito dal Gruppo DE MASI. Il processo si terrà il prossimo 5 ottobre 2006 presso il TRIBUNALE di PALMI. Il provvedimento vede, nonostante una serie di interpretazioni favorevoli alle tesi bancarie ed oltremodo discutibili, trionfare le tesi dell'accusa e delle parti civili.
Superato anche questo durissimo scoglio (si pensi che il CTU del GIP era un funzionario della Banca d'Italia e che la posizione di alcune banche è stata estromessa nonostante lo sforamento del tasso soglia di cui all'art. 644, comma 3, del c.p.) il processo a tre grosse banche Nazionali si farà!
Per avere il rinvio a Giudizio in formato PDF richiedilo gratuitamente a: adusbef@studiotanza.it
Le prime reazioni....
MilanoFinanza - Denaro & Politica Numero 112, pag. 2 del 8/6/2006 di Rosaria Talarico
Usura, una mina per le banche Un tribunale contesta la prassi.
Nel calcolo del tasso di usura vanno considerati tutti i balzelli applicati dalla banca. La novità, che potrebbe mettere in seria difficoltà gli istituti di credito, è stata sancita in un provvedimento di rinvio a giudizio di alcune banche che ha concluso un'istruttoria a Palmi. Secondo il tribunale, i tassi pattuiti tra istituti e aziende risultavano sempre 'legali all'atto di apertura del rapporto (tan, tasso annuo nominale)', ma poi venivano 'superati, in concreto, i tassi soglia fissati dai decreti ministeriali attraverso l'applicazione di commissioni, remunerazioni e spese'. In pratica, secondo i giudici, queste 'debbono essere ricomprese nel calcolo del taeg (tasso effettivo globale) di riferimento'. Peccato che così le banche superino facilmente le soglie di usura e rischino grosso, come è capitato ai vertici di tre grandi banche: il presidente di Capitalia, Cesare Geronzi, il presidente della Bnl, Luigi Abete e l'ex presidente della Banca Antonveneta, Dino Marchiorello, tutti rinviati a giudizio dal gip Carlo Alberto Indellicati su richiesta del pm Alberto Cianfarini. Stessa sorte per altri otto impiegati e dirigenti dei tre istituti di credito. Tutto era iniziato con l'esposto della De Masi, un'azienda calabrese stremata dai tassi sempre più elevati richiesti dalle banche per la gestione di vari contratti di apertura di credito con scoperto di conto corrente. L'elevato costo del denaro era causato, si legge nell'ordinanza, 'applicando in maniera abnorme la commissione di massimo scoperto, interpretando in maniera distorta la circolare della Banca d'Italia, secondo la quale la cms non entra nel calcolo del taeg'. Soddisfatto uno dei legali del gruppo De Masi, l'avvocato Antonio Tanza 'è il primo provvedimento emesso da un tribunale italiano contro tanti e importanti istituti di credito. Nel codice penale si legge chiaramente che fa parte del costo del denaro ogni remunerazione, a eccezione di imposte e tasse'. Pronta la replica del legale di Geronzi che giudica 'insopportabili i provvedimenti giudiziari che, violando principi di legalità e responsabilità personale, fanno ricadere sul presidente imputazioni estranee alla sua funzione'.
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Siamo molto ottimisti sulle sorti di questo processo per i risultati collaterali che abbiamo già ottenuto.
Infatti, accanto a questa vicenda ve ne è un'altra coeva che ha già incassato il successo processuale del GRUPPO DE MASI contro una delle Banche oggi processate: la BNL - Banca Nazionale del Lavoro.
Infatti la difesa del DE MASI presentava contro la banca una richiesta di sequestro al PM, dott. CIANFARINI, che prontamente provvedeva ad emettere, il 21 luglio 2005, una richiesta di sequestro preventivo di conti e denaro (clicca qui per scaricare il provvedimento in formato word) indirizzata al GIP, Dott. INDELICATI, che, il 26 luglio 2005, concedeva (clicca qui per scaricare il provvedimento in formato word).
Contro detto sequestro la BNL si opponeva, ma il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria, il 20 ottobre 2005, rigettava la richiesta di dissequestro avanzata dai legali della banca e confermava il sequestro con una motivazione eccezionale (clicca qui per scaricare il provvedimento in formato word).
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L'Associazione Degli Utenti dei Servizi Bancari E Finanziari (ADUSBEF), membro del Comitato Nazionale Consumatori Utenti (CNCU, istituito con la legge 281 del 1998), specializzata in diritto Bancario e Finanziario, che lotta dal 1987 contro i poteri forti e le banche ha ottenuto centinaia e centinaia di vittorie (basta consultare il sito www.studiotanza.it ), è profondamente soddisfatta della vittoria ottenuta dal proprio vicepresidente Avv. Antonio TANZA adusbef@studiotanza.it, anche in campo penale, oltre che civile.
L'impegno di ADUSBEF è quello di promuovere in tutta l'italia la cultura della tutela del consumatore e dell'utente debole armandolo contro le ingiustizie ed i poteri forti.
Sul sito www.studiotanza.it sarete sempre informati di ogni sviluppo in materia bancaria e finanziaria e scrivendo ad adusbef@studiotanza.it potrete usufruire della competenza ADUSBEF nell'analisi economico-legale dei rapporti con il ceto bancario.
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IL PROCESSO DINANZI AL TRIBUNALE PENALE di PALMI
(Pres. Dott. GIGLIO )
Il 05 ottobre 2006, come da programma, è iniziato il Processo contro i vertici delle tre banche interessate : BANCA di ROMA Spa, BANCA NAZIONALE del LAVORO Spa e BANCA ANTONIANA VENETA Spa.
La difesa del Gruppo DE MASI (Avv.ti Tanza, Gobbi, Saccomanno, Amato e D'Inzillo) ha registrato subito una vittoria: è stata rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale e di inammissiblità delle costituzioni di parte civile dell'intero gruppo e dei componenti della famiglia De Masi.
Il processo è stato rinviato per il prosieguo, dal Presidente Giglio, alle udienze del 18 ottobre, 8 e 22 novembre.
La sentenza si prevede nel 2007.
Il 18 ottobre 2006, inizia l'ascolto dei testi del PM.
Il 28 novembre 2006, prosegue l'ascolto dei testi del PM.
Il 17 gennaio 2007, l'udienza è stata rinviata per grave malattia di un Collega;
L' 8 febbraio 2007, l'udienza è stata rinviata per grave malattia di un Collega;
Il 13 febbraio 2007 prosegue e termina l'ascolto dei testi del PM;
Il 24 aprile 2007 ascolto dei testi delle parti civili;
Il 03 maggio 2007 ascolto dei testi delle parti civili;
Il 31 maggio 2007 ascolto dei testi degli imputati;
Il 14 giugno 2007 ascolto dei testi degli imputati;
Il 25 settembre 2007 ascolto dei testi degli imputati;
Il 09 ottobre 2007 ascolto dei testi degli imputati;
l' 11 ottobre 2007 conclusioni del PM che chiede la condanna dei responsabili:
Estratto Conclusioni:
- Assoluzione Marchiorello, Geronzi e Abete, assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
- Condanna per tutti gli altri che hanno avuto un ruolo diretto, concreto nell’applicazione delle direttive e per le particolare natura della materia.
Incensuratezza, gen. equiv.,due anni e sei mesi.
A questo punto, oggi 11 ottobre 2007, sarebbe bello immaginare che, dopo più di 10 anni di disapplicazione della Legge anti-usura, finalmente a Palmi si possa registrare la prima sentenza che condanni almeno una banca per il reato di Usura.
Negli altri processi le Banche sono state assolte grazie alla forzatura fatta da Banca d'Italia con le istruzioni del 1996 al ceto bancario: istruzioni che hanno sensibilmente modificato il dettato normativo escludendo oltre che alle imposte e tasse anche numerose competenze e remunerazioni, portando il sistema bancario nell'apparente legalità (specialmente da un punto di vista soggettivo, in quanto, le Banche hanno seguito ciò che gli è stato comandato dalla Banca d'Italia: assolte... perchè così fan tutte!).
La lettura della sentenza della Cassazione Penale, Sezione II, del 18 marzo 2003 n. 20148 accende i riflettori su un corretto utilizzo della norma antiusura.
Ma a Palmi i presupposti di colpevolezza, secondo il nostro giudizio, ci sono tutti:
1) il CTU del GUP, un funzionario della Banca d'Italia (la nota SPA i cui azionisti sono le stesse banche e non lo Stato), ha OGGETTIVAMENTE riscontrato numerosi sfondamenti del tasso di soglia e delle CMS;
2) Dal punto di vista SOGGETTIVO le banche sono i professionisti del credito e non possono agire che con dolo: lucrare dal denaro dato a prestito è il loro lavoro e, di certo, non possono non curare con ogni accortezza questo dato, inserito in tutti i bilanci e, quindi, conoscito dal semplice cassiere, sino al Presidente della Banca stessa.
Attendiamo, dunque, fiduciosi una sentenza di colpevolezza.
In caso contrario è nostra abitudine rispettare le sentenze, senza commentarle.... specie quelle che meritano solo l'oblio.
Lasciamo ogni commento al Popolo Italiano ed alle Piazze che tanto sta facendo in questo momento per il rispetto delle leggi, delle istituzioni e della democrazia, troppo spesso calpestata dall'arroganza delle Caste, del Potere e del Denaro.
Il 6 novembre 2007 conclusioni Parti Civili e Imputati:
l' 8 novembre 2007 conclusioni Parti Civili e Lettura Sentenza.
Banche usuraie ... ma senza colpevoli: vi è stata usura, ma gli imputati sono assolti per non aver commesso il fatto: ovvero usura vi è stata ma i colpevoli non sono stati ancora individuati.
FINISCE COSI' ?
ASSOLUTAMENTE NO !!!!!!
L'usura vi è stata e si riparte da "0" o dalle indagini di Ascolidove la Procura ha ben individuato i responsabili.
LA STORIA CONTINUA.
Decreto di fissazione dell'udienza preliminare
PER GLI AMANTI DELL'ORIGINALE: SCARICA IL TESTO DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE E DELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO IN PDF
Attenzione: il file pesa oltre 5Mb. Si consiglia di scaricarlo solo se si possiede la connessione a larga banda: cliccando sul collegamento col tasto sinistro del mouse, selezionare la voce: "salva oggetto con nome...". In ogni caso occorrerà qualche minuto per il download completo.
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