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Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2008
XVII
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
Sezione Commerciale
Nella persona del G.U. dott. Stefano M. Sales ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 1756/08
nella causa promossa
DA
R. A. A.
D. M. G. rappresentati e difesi dall'avv. A. Tanza, domiciliati presso lo studio del primo
NEI CONFRONTI DI
Intesa Gestione Crediti, rappresentata e difesa dall'avv. W. Liaci domiciliata presso lo studio del medesimo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, R. A. A. e D. M. G. si opponevano al precetto con il quale la LG.C, intimava loro il pagamento della somma di C 23.365,92.
Allegavano di avere stipulato in data 29\12\1994 un contatto di mutuo con il B.A.V., per la somma di £ 80.000.000, e che la relativa provvista era stata riversata su C\C intestato agli stessi debitori, a deconto di una esposizione debitoria in realtà inesistente; di non avere quindi mai ricevuto, in realtà, tale somma. con conseguente mancata conclusione del contratto di mutuo.
Eccepivano, altresì, che gli interessi erano stati convenuti con riferimento all’"uso piazza" , con conseguente nullità della clausola d'interessi; la violazione del divieto di anatocismo, applicato invece trimestralmente. ma non corrispondente ad alcun uso normativo; l'applicazione di C.M.S. benché non concordata; l'errata applicazione di "giorni valuta"; la non corrispondenza del TAEG nominale al TAEG applicato.
Si allegava inoltre la circostanza che la segnalazione alla "centrale rischi" aveva danneggiato l'esponente, chiedendosi per tale motivo il risarcimento del danno.
Costituendosi per chiedere il rigetto delle opposizioni, la I.G.C. chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per litispendenza; la non legittimazione della D. M., debitrice per fideiussione; la effettiva conclusione del contratto, avutasi con la c.d. traditio; la circostanza che la provvista-derivante dal mutuo non era stata destinata al ripianamento di alcuna scopertura; la circostanza che il tasso di interesse era stato concordato specificamente fra le parti, grazie al rinvio ad una formula matematica; la inapplicabilità ai contratti conclusi prima del 1996 della normativa antiusura; la non configurabilità dell'anatocismo, in base alla considerazione che la quota di interesse facente parte della singola rata si incorpora nella medesima, divenendone parte integrante; la prescrizione dell'azione restitutoria; la legittimità dell'applicazione della CMS, concordata fra le parti; la legittimità dell'applicazione dei cosiddetti giorni valuta; la non imputabilità a se del danno causato da segnalazione alla centrale rischi.
Disposta CTU, la causa era trattenuta per la decisione in data 4\4\2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta.
L'eccezione di inammissibilità per litispendenza è infondata, poiché dalla documentazione si desume chiaramente che l'azione spiegata in quella sede non ha quale oggetto l'accertamento della legittimità dell'esecuzione intrapresa. E' infondata anche l'eccezione di non legittimazione sostanziale, infatti l'azione spiegata dalla fideiubente è ammissibile, trattandosi di azione evidentemente ad adiuvandum, spiegata per un interesse anche proprio.
(...)
E' invece certamente da accogliersi l'eccezione inerente la convenzione – contenuta nel conto corrente - di interessi "uso piazza ; per giurisprudenza ormai costante, la convenzione stipulata in questi termini, è nulla per indeterminatezza radicale dell'oggetto.
Del pari deve accogliersi l'eccezione di violazione del divieto di anatocismo, ormai pacificamente non riconducibile ad alcun uso normativo. con l'effetto minimale di doversi ricondure il rapporto nei termini, paritari, della capitalizzazione annuale. Quanto alla applicazione dei giorni valuta, deve rilevarsi che agli atti non risulta prova della circostanza che la disponibilità delle somme da parte della banca sia riferibile ad una data diversa da quella del compimento dell'operazione contabile; pertanto il rapporto di dare avere fra le parti deve essere ricalcolato facendo riferimento appunto alla data di ogni singola operazione.
Quanto alla Commissione di Massimo Scoperto, questa risulta essere stata oggetto di valida pattuizione fra le parti, a decorrere dal 6.4.1993, e pertanto, da tale data se ne deve tenere conto: al proposito deve solo rilevarsi l'errata valutazione del CTU che, nella seconda delle ipotesi formulate (quella che qui si accoglie), ha addizionato la CMS al saldo contabile invece di sottrarla da esso: il saldo a credito del cliente deve quindi rideterminarsi in (E 13.524.336, ovvero) € 6.979.84, che dovranno pertanto essere restituite all'attore.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni da illecita segnalazione alta centrale rischi, nessuna prova di tale danno è stata fornita (nemmeno nel suo verificarsi, oltre che nell'indicazione degli elementi di fatto lesivi) sicché la domanda deve essere rigettata.
Quanto alle spese, esse devono seguire la soccombenza.
P. Q. M.
Accoglie l'opposizione e dichiara nullo il precetto.
In accoglimento della riconvenzionale condanna I.G.C. S.p.a. al pagamento, nei confronti di R. A. A., della somma di E 6.979,84, oltre interessi sino al pagamento.
Condanna I.G.C. al rimborso. nei confronti dell'opponente. delle spese legali, che liquida in € 1.700 per onorari, € 2.551 per diritti, € 319 per spese, oltre al 12,50 forfettario, IVA e CP, nonché al pagamento, ovvero al rimborso se anticipate dall’opponente, delle spese già liquidate di CTU.
Lecce, 11/7/2008
Il G.I.
Dott. Stefano SALES
Il funzionario di Cancelleria
Dott. Petrelli
Depositata il 19 agosto 2008
XVIII
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