Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Trib. Fallim. Napoli 1

Anatocismo e Usura > Come non fallire per banca...

FALLIMENTI: nuovo smacco per le banche!

La tempestiva contestazione dei rapporti bancari salva altre due aziende dalla richiesta di fallimento avanzate da una banca dinanzi al Tribunale partenopeo

(dell’Avv. Antonio TANZA)




Anche il Tribunale fallimentare di Napoli con due recentissimi provvedimenti consolida quella giurisprudenza che rigetta i ricorsi per dichiarazione di fallimento presentati da banche che vantano presunti crediti miliardari contro aziende sempre più soffocate dal potere bancario, molte volte affiancato da quello politico.

Il Tribunale di Napoli, particolarmente scrupoloso nell’analisi dei bilanci e della situazione patrimoniale dell’azienda, ha rigettato dei ricorsi in cui la banca si dichiarava creditrice per svariate centinaia di milioni.

Nella difesa impostata dalla Vicepresidenza ADUSBEF in favore degli associati si è analizzata nei minimi particolari la “buona salute” delle aziende e le loro concrete possibilità di sviluppo, non nascondendo il danno provocato dal sistema bancario.

Il Tribunale, non tenendo conto delle solite lettere di riconoscimento di debito e rientro (che le banche sono solite imporre all’utenza), ha constatato la produttività ed attività dell’azienda, espungendo il presunto credito bancario, impugnato dalle aziende, anche se successivamente alla notifica dei ricorsi per dichiarazione di fallimento.

ADUSBEF ha introdotto una nuova linea di difesa attiva dell’impresa aggredita dal sistema bancario, coronata da una lunga serie di successi, segno di una presa di coscienza da parte della Magistratura, contro i poteri forti:

1. Tribunale di Cremona, decreto del 18 maggio 2000;

2. Tribunale di Bari, decreto del 26 giugno 2000;

3. Corte d’Appello di Brescia, decreto del 27 settembre 2000;

4. Corte d’Appello di Lecce, decreto del 15 gennaio 2001;

5. Tribunale di S. M. Capua V., decreto del 16 gennaio 2001;

6. Tribunale di Matera, decreto del 22 marzo 2001;

7. Tribunale di Matera, decreto del 2 maggio 2001;

8. Corte d’Appello di Napoli, decreto del 25 maggio 2001;

9. Tribunale di Matera, decreto del 5 luglio 2001;

10. Tribunale di S. M. Capua V., decreto del 20 novembre 2001;

11. Tribunale di Napoli, decreto 22 novembre 2001;

12. Tribunale di Napoli, decreto 18 dicembre 2001.

Tutti i provvedimenti, ovviamente ignorati dalle riviste e dalla dottrina filobancaria, sono pubblicati integralmente nel sito www.studiotanza.it al fine di una corretta divulgazione ed utilizzazione.



TRIBUNALE di NAPOLI

Sezione Fallimentare

Sez. 7^

Cron. 2701/2001

VERBALE DI COMPARIZIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO

L’anno 2001 il 20 del mese di novembre davanti al Tribunale di Napoli 7^ Sezione Civile, composta dai Signori:

Dott. Cristiano MAGOI Presidente

Dott. Francesca SPENA Giudice

Dott. Michelangelo PETRUZZIELLO Giudice

Sono comparsi …………….

Il difensore del resistente produce documenti, come da elenco che si allega a verbale e chiede il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese.

Il difensore del ricorrente (Banca Commerciale Italiana S.p.A.) insiste nella istanza di fallimento.



IL TRIBUNALE

si riserva.

IL PRESIDENTE










IL TRIBUNALE

- Come sopra composto;

- Sciogliendo la riserva che precede;

- Rilevato che il credito del ricorrente è oggetto di contestazione e i motivi del giudizio al riguardo introdotto non appaiono pretestuosi;

- Considerato che dal bilancio depositato, avuto riguardo alla composizione delle voci del passivo (delle quali circa nove miliardi riguardano acconti sui lavori in corso e circa quattro miliardi debiti verso soci) non emerge una condizione di incapacità finanziaria dell’impresa;

- Rilevato che per tali considerazioni il ricorso di fallimento deve essere rigettato;

- Ritenuto, tuttavia, che non sussistono le condizioni per la affermazione della responsabilità del ricorrente, che poteva fondatamente fare affidamento sulla volontà, precedentemente manifestata, di rientro dalla esposizione debitoria, (così implicitamente riconosciuta) anche perché il giudizio di accertamento è stato introdotto soltanto dopo la proposizione dell’istanza di fallimento

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

IL PRESIDENTE

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2001


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