Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Sentenza Napoli

Anatocismo e Usura > Come non fallire per banca...


LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

- I^ Sezione Civile -

riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Domenico NARDI Presidente

dr. Clemente MINISCI Consigliere

dr. Lucio DI NOSSE Consigliere rel.

Nel procedimento iscritto al n. 565/2002 R.C. V.G., avente ad oggetto: reclamo fallimentare

ha emesso il seguente

d e c r e t o

letto il reclamo proposto in data 20.12.2001 dal Banco di Napoli spa, rapp.to e difeso dall’Avv. Pasquale GAROFANO, ai sensi dell’art. 22 L.F., avverso il decreto del Tribunale di S. Maria C.V., in data 20.11.2001 con il quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla reclamante banca per la declaratoria di fallimento della srl C.E.E.A., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Antonio TANZA e Giulia GUIDO;

disposta la comparizione delle parti per l’udienza in c.c. del 27.3.2002;

ritenuto che l’impugnato provvedimento, ampiamente motivato, non merita censura alcuna, atteso che:

- allo stato risulta non adempiuto il solo credito vantato dal Banco di Napoli, non essendo pendenti altri ricorsi di fallimento;

- è pur vero che l’insolvenza può essere desunta anche dal mancato adempimento di una sola obbligazione, ma questa è l’eccezione e non la regola; nella specie non si può affermare che la società non sia in grado di adempiere con regolarità alle molteplici obbligazioni assunte nell’esercizio della propria attività, mancando al riguardo qualunque prova, poiché non risulta che vi siano creditori insoddifsfatti;

- soprattutto va evidenziato che il credito in questione è ancora “sub iudice”, essendo stato seriamente contestato con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;

- l’accertamento ancora in corso dell’entità del credito e soprattutto degli interessi nei confronti della banca reclamante è sintomatico di una volontà di non adempiere, piuttosto che di un’incapacità patrimoniale ad adempiere, come giustamente ha ritenuto il Tribunale; infatti la contestazione di un credito assume rilevanza ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza quando sia effettuata in maniera seria; tale è senza dubbio la contestazione in via giudiziale, attraverso la quale l’obbligato manifesta la volontà di non adempiere, piuttosto che l’impossibilità economica a far fronte alle obbligazioni assunte;

- l’insolvenza non è affatto avvalorata dall’esecutorietà provvisoria del titolo suddetto; tale circostanza non è significativa ne è determinante, essendo pacifico che anche i creditori non muniti di titolo esecutivo possono instare per la dichiarazione di fallimento;

- soprattutto, la procedura concorsuale non costituisce uno strumento di esecuzione individuale per ottenere l’adempimento di una qualsiasi ragione creditoria;

- alla luce di tali considerazioni, deve quindi essere condivisa la motivazione del tribunale in merito alla insussistenza dello stato di decozione, che non può ritenersi sufficientemente provato dal mancato adempimento del solo credito non ancora definitivamente accertato, azionato dalla reclamante, ancorché di rilevante entità.

P.Q.M.

rigetta il reclamo.

Così deciso in Napoli, il 2 aprile 2002.

Il presidente Il Consigliere Relatore

dr. Domenico NARDI dr. Lucio DI NOSSE

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2002.


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