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Lecco / Lecce

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2009

XXIX


Tribunale di Lecco, Dott. Massimiliano Noccelli, Sent. 3247 del 02 settembre 2009
(...)

Sul regolamento delle spese processuali e di consulenza tecnica
Attesa la parziale soccombenza della società attrice in ordine a talune delle domande proposte, le spese tra di essa e la banca convenuta sono compensate nella misura di un terzo.
I restanti due terzi, liquidati ín dispositivo come da notula, vengono posti a carico della banca convenuta.
Analogamente le spese dì consulenza tecnica, come liquidate con decreto del 31.10.2007, vengono ripartite definitivamente nella misura di 1/3 a carico degli attori e nella misura di 2/3 a carico della convenuta.
Sussistono giusti motivi per dichiarare altresì interamente compensate tra C. A. e C. B. e la banca convenuta le spese di lite, atteso il difetto di legittimazione passiva rilevato d'ufficio da questo giudice in ordine alla quasi totalità delle domande da questi proposte e considerando che il rigetto dell'unica domanda alla quale essi sono legittimati, relativa alla nullità delle fideiussioni, non ha comportato, per la convenuta, l'impiego di alcuna rilevante attività difensiva diversa da quella già profusa nei confronti della società attrice.
È peraltro errato in diritto l'argomento sostenuto dalla difesa della convenuta, secondo cui la mancata precisazione delle conclusioni in ordine ad una domanda formulata in citazione implichi, ex se, rinuncia a tale domanda, dovendo al contrario ricordarsi che
"affinché una domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio possa ritenersi abbandonata non è sufficiente che essa non risulti riproposta al momento della precisazione delle conclusioni, ma è necessario che dalla rivalutazione complessiva della condotta processuale della parte possa desumersi l'inequivoca volontà di rinunciarvi" (Cass., sez. II, 28.5.2008, n. 14104).

P. Q. M.

Il Tribunale di Lecco, in persona del giudice unico, Massimiliano Noccelli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da C. C. s.r.l., C. A. e C. B., con atto di citazione notificato il 30.9.2005 nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a., nel contraddittorio tra le parti, ogni altra e diversa questione, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

DICHIARA

il difetto di legittimazione attiva in capo a C. A. e C. B. con riferimento a tutte le domande concernenti il c/c n. 4438/1 e il c/c n. 18092/01 intestati a C. C. s.r.l.

ACCERTA

la nullità dei contratti di conto corrente n. 4438/1 e n, 18092/01, intestati a C. C. s.r.l., nella parte in cui prevedono la corresponsione di interessi passivi ultralegali, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la commissione di massimo scoperto,

CONDANNA

Intesa Sanpaolo s.pa. a pagare, in favore di C. C. s.r.l., l'importo di € 25.927,50, oltre interessi legali dal 30.9.2005 al. saldo,

RIGETTA

la domanda relativa alla nullità delle fideiussioni proposta da C. A. e C.. B..

RIGETTA

le domande proposte da C. C. s.r.l. s.r.l. relativamente alla al superamento del tasso effettivo globale,

DICHIARA

compensate interamente tra C. A. e C.. B.. e Intesa Sanpaolo s.p.a. le spese di lite,

DICHIARA

compensate per un terzo tra C. C. s.r.l. s.r.l e Intesa Sanpaolo s.p.a. le spese di lite.

CONDANNA

Intesa Sanpaolo s.p.a. a rifondere, in favore di C. C. s.r.l. s.r.l, i restanti due terzi delle spese del giudizio, che liquida in 6.812,00, di cui € 5.000,00 per onorari, € 1.800,00 per diritti, € 12,00 per spese imponibili, oltre spese generali al 12,5%, IVA e CPA come per legge, il tutto da distrarsi in favore dei procuratori della società attrice, dichiaratisi antistatari,

PONE

le spese della consulenza tecnica, come liquidate con decreto del 31.10.2007, definitivamente a carico di C. C. s.r.l. s.r.l, nella misura di un terzo, e di Intesa Sanpaolo s.p,a,, nella misura dei restanti due terzi.
Così deciso in Lecco il 1.8.2009
Il Giudice
Dott. Massimiliano NOCCELLI

XXX
Tribunale di Lecce, Dott. Lucia De Matteis, Sent. 1963 del 30 settembre 2009


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