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Tribunale Ferrara / Lecce

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA - Sez. Civile

in persona della dottoressa Sonia PORRECA, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 338 del 12 marzo 2012

nella causa di primo grado iscritta al n. 3212 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2006, posta in decisione all'udienza del 5 ottobre 2011

PROMOSSA DA

P S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonio Tanza e Giorgio Rambaldi, con domicilio eletto nel suo studio in Ferrara, Via Boccaleone n. 12, come da mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

BANCA ANTONVENETA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Marcello Sacerdoti, con domicilio eletto nel suo studio in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 70/C, come da procura generale notarile a rogito Notaio Martini di Padova del 19/7/1996 rep. n. 45898 in atti

CONVENUTO

OGGETTO: rapporti bancari.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Parte Attrice (P S.R.L.): come in verbale di udienza del 5/10/2011, da intendersi qui integralmente richiamate.
Parte Convenuta (BANCA ANTONVENETA S.P.A.): come in verbale di udienza del 5/10/2011, da intendersi qui integralmente richiamate.

FATTO E DIRITTO

Con citazione ritualmente notificata in data 14/6/2006 P s.r.l. conveniva in giudizio la Banca Antonveneta s.p.a. (all'epoca denominata Banca Antoniana Popolare Veneta) esponendo quanto segue.
L'attrice, titolare del conto corrente con affidamento n. 12264 presso l'Istituto di Credito convenuto, contestava l'andamento del rapporto bancario in oggetto, operativo dal 1/6/1992, poiché nell'ambito di esso risultavano applicati interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati e non dovuti.
In particolare, la difesa attorea lamentava la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante rinvio al c.d. uso piazza (art. 7, comma 3, del contratto originario di conto corrente), per violazione del disposto di cui agli artt. 1284, 3° comma, 1346 e 1418, 2° comma, c.c., nonché per violazione dell'art. 8 della L. n. 64/1986; l'illegittimità della pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto (art. 7, comma 3, cit.) per violazione delle norme sull'anatocismo; l'inammissibilità della applicazione della commissione di massimo scoperto, anche per assenza di una valida giustificazione causale della stessa; l'illegittima prassi di tenuta del conto sotto il profilo dei c.d. giorni valuta; l'illegittimo addebito di spese e altri oneri, in quanto non concordati contrattualmente; una possibile violazione della L. n. 108/1996 in tema di interessi c.d. usurari, nonché la illegittima segnalazione della posizione della società attrice alla Centrale dei Rischi per importi superiori a quanto realmente dovuto.
Sulla base dei predetti presupposti, dunque, la parte attrice concludeva chiedendo la rideterminazione del saldo contabile finale del conto corrente in questione con condanna della Banca alla restituzione del dovuto, il tutto previa applicazione di interessi nella misura legale, senza capitalizzazione periodica e senza addebito di tutto quanto preteso dalla Banca a titolo di oneri non oggetto di specifica pattuizione e comunque in violazione di norme imperative; chiedeva, altresì, dichiararsi la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale, con condanna della Banca al risarcimento dei danni, ritenuti in re ipsa, derivanti dalla illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
Con comparsa depositata il 15/11/2006 (ovvero il giorno precedente alla data fissata dalla parte attrice in citazione per la trattazione della vertenza) si costituiva in giudizio (tardivamente) la convenuta Banca Antonveneta s.p.a. contestando tutto quanto ex adverso dedotto e preteso ed evidenziando, in particolare che: le domande attoree di restituzione di non precisati importi (asseritamente) indebitamente trattenuti dalla Banca erano indeterminate e comunque prescritte quantomeno in riferimento alle somme addebitate in epoca antecedente al 14/6/1996 (10 anni prima della notifica della citazione); la pattuizione degli interessi ultralegali era valida, in quanto conforme ai criteri di determinabilità (per relationem) dell'oggetto; tutti le spese e gli oneri addebitati sul conto in corso di svolgimento del rapporto erano sempre stati documentati e comunicati alla società attrice attraverso l'invio periodico degli estratti conto, mai contestati dalla cliente nel termine previsto di 60 giorni dal ricevimento; la capitalizzazione trimestrale degli interessi composti era valida in quanto uso normativo e comunque la Banca a far data dall'estratto conto datato 30/6/2000 si era uniformata a quanto previsto dalla Delibera CICR del 2000, prevedendo uguale periodicizzazione della capitalizzazione degli interessi anatocistici attivi e passivi; l'addebito di commissioni di massimo scoperto era legittima, in quanto corrispettivo di una funzione specifica svolta dalla Banca, costituita dalla messa a disposizione di fondi sul conto corrente del cliente; nessuna censura, infine, poteva essere fondatamente addebitata alla Banca per la segnalazione alla Centrale Rischi dell'attrice, in quanto obbligatoria.
Sulla base dei predetti presupposti dunque, la difesa della convenuta concludeva chiedendo dichiararsi la nullità della citazione, la prescrizione dell'azione attorea e, comunque, il rigetto nel merito della stessa, per infondatezza.
La causa era istruita mediante C I U contabile.
All'udienza del 5/10/2011 le parti precisavano le conclusioni; la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e repliche.
La domanda attorea è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
1. La preliminare censura mossa dalla difesa della convenuta di nullità della citazione ex art. 164, 4° comma, c.p.c. non può trovare accoglimento. Esaminando l'atto introduttivo del giudizio risultano, infatti, oltremodo chiare le allegazioni della società attrice in riferimento alla gestione del conto corrente n. 12264 intercorso a far data dal lontano giugno del 1992 con la Banca convenuta, alla quale viene imputata l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, di interessi anatocistici, di commissioni, spese e altri oneri non contrattualmente concordati.
Parimenti chiara è la conseguente domanda attorea di condanna della controparte al pagamento di tutto quanto indebitamente incassato nel corso del rapporto bancario impugnato.
In merito è necessario dare immediatamente atto del fatto che l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione attorea è inammissibile nel presente giudizio, essendo essa stata tardivamente formulata dalla difesa della Banca Antonveneta, la quale, pur sollevando l'eccezione in esame in sede di comparsa di costituzione, si è costituita in giudizio mediante deposito della predetta comparsa solo in data 15/11/2006 ovvero il giorno prima dell'udienza fissata dall'attrice in citazione (16/11/2006) e, dunque, ben oltre il termine concesso ex art. 166 c.p.c. al convenuto per proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio (quale è, appunto, quella di prescrizione).
Si rammenta, sul punto, che il presente giudizio, instaurato con citazione notificata il 14/6/2006, è soggetto alla riforma processuale di cui alla L. n. 80 del 14/5/2005 (in vigore dal 1/3/2006), che, modificando l'art. 167 c.p.c., ha imposto al convenuto, a pena di decadenza, l'onere di proporre all'atto della tempestiva costituzione in giudizio (venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione) non solo le domande riconvenzionali ma anche "le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio".
Venendo, dunque, all'esame del merito della vertenza, si osserva quanto segue.
2. La prima questione sollevata dalla difesa attorea in merito alla gestione da parte della Banca convenuta del rapporto di conto corrente n. 12264 riguarda specificamente il profilo dell'applicazione degli interessi ultralegali che, in base all'art. 7, comma 3, del contratto originario di apertura del conto corrente in oggetto, erano determinati mediante rinvio alle "condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza".
In tema di obbligazioni pecuniarie è pacifico che il requisito della necessaria determinazione scritta degli interessi ultralegali, prescritto dall'art. 1284 cod. civ., può essere soddisfatto anche per relationem, ovvero attraverso il richiamo ad elementi prestabiliti ed estrinseci rispetto al rapporto negoziale in senso stretto.
È altrettanto pacifico e noto, tuttavia, che il suddetto rinvio deve essere tale da consentire di individuare con sufficiente certezza a quali parametri, obiettivamente individuabili, le parti abbiano inteso riferirsi: soltanto in tal modo, infatti, il tasso di interesse può dirsi oggettivamente determinato in sede negoziale, rimanendo controllabile da entrambi i contraenti pur nella sua variabilità nel tempo.
Nella materia in esame la Cassazione ha più volte avuto modo di pronunciarsi, dando luogo ad un orientamento, ormai decisamente consolidato, secondo cui è "insufficiente la clausola che si limiti ad un mero riferimento <alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza>, o espressioni analoghe, poiché, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi; essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi' (così Cass. n. 14648/2003; in senso conforme, tra tante, Cass. n. 13823/2002; Cass. n. 9465/2000; Cass. n. 6247/1998).
Nella pronuncia del 2003 riportata in massima la Corte ha, peraltro, opportunamente aggiunto e precisato che "la conoscenza successiva del saggio applicato non vale a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l'art. 1346 cod. civ. esige "a priori'', al punto che non può essere individuato successivamente, tanto più quando saggio non sia determinato da entrambe le parti ma da una di esse, che l'abbia portato a conoscenza dell'altra, attraverso documenti [come estratti conto o altri simili] che abbiano il fine esclusivo di fornire l'informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso".
Quanto, poi, al fatto che il contratto di conto corrente in esame si è instaurato tra le parti in epoca anteriore al T.U. n. 385 del 1/9/1993 sulla disciplina bancaria - contenente, in tema di trasparenza bancaria, il divieto espresso del rinvio agli usi di piazza - la circostanza, di per sé, non esclude comunque che la convenzione relativa agli interessi possa e debba ritenersi validamente pattuita solo se il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri che siano oggettivamente indicati e richiamati nella convenzione stessa, e ciò in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma 3°, c.c., norma pacificamente imperativa, la cui violazione determina nullità assoluta ed insanabile (in questo preciso senso, cfr. Cass. n. 5675/2001; conf. Cass. n. 22898/2005 e altre).
Nel caso qui in decisione, pertanto, il mero apodittico richiamo contenuto nell'art. 73 del contratto originario di conto corrente n. 12264 "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza" è criterio talmente generico, in assenza di ulteriori specificazioni (di cui l'Istituto di Credito convenuto non fa menzione neanche a fini chiarificatori in corso di causa), da non consentire, in alcun modo, di stabilire con certezza a quale valore le parti abbiano concretamente inteso fare riferimento per la determinazione effettiva del tasso di interesse applicabile al conto.
Di nessun pregio, peraltro, il rilievo secondo cui la concreta misura degli interessi ultralegali applicati dalla Banca è stata materialmente indicata nelle comunicazioni scritte periodicamente inviate al cliente.
Gli estratti conto inviati dall'Istituto di Credito sono, infatti, documenti che hanno il mero fine di fornire l'informazione delle operazioni contabilizzate ma certamente non contengono proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso da parte del correntista.
In giurisprudenza è da tempo ormai consolidato il principio secondo cui la mancata tempestiva contestazione dell'estratto di conto corrente da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 c.c. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino (cfr., tra tante, Cass. n. 6514/2007; Cass. n. 11749/2006; Cass. n. 10376/2006; Cass. n. 10186/2001).
Da ciò consegue che l'approvazione, espressa o tacita, di estratti-conto nei quali siano calcolati interessi in misura ultralegale o altri oneri economici applicati dalla Banca al rapporto di conto corrente non può supplire alla mancanza della pattuizione proprio perché l'estratto conto di per sé non è espressione diretta dell'accordo tra le parti (sulla misura ultralegale degli interessi così come sugli altri oneri economici passivi di fatto applicati al rapporto) e non documenta, quindi, la stipulazione dello stesso (in questo senso, Cass. n. 9791/1994; Cass. n, 11020/1993; Cass. n. 2690/1987; Cass. n. 439/1975).
In accoglimento della doglianza attorea, pertanto, gli interessi da conteggiare nel contesto dei rapporto bancario qui in discussione sono, pertanto, solo ed esclusivamente quelli legali, in diretta applicazione di quanto disposto dall'art. 1284, ultimo comma, c.c.
3. In merito alla ulteriore doglianza prospettata dalla società attrice in riferimento alla dedotta illegittimità della capitalizzazione periodica trimestrale degli interessi passivi composti applicata dalla Banca convenuta sin dall'inizio del rapporto, si osserva quanto segue.
Com'è noto, il disposto dell'art. 1283 c.c. prevede che gli interessi anatocistici (o composti) sono dovuti solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi semplici dovuti da almeno sei mesi; la norma citata fa, tuttavia, salva la sussistenza di usi (normativi) di senso contrario.
Sul punto si rammenta che a partire dal 1999 si è decisamente ed univocamente consolidato in giurisprudenza l'orientamento che nega natura normativa all'uso bancario concernente, appunto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dai correntisti, essendo stata rilevata, negli usi invocati dagli Istituti di Credito, la mancanza del requisito soggettivo della c.d. opino iuris ac necessitatis, requisito che consiste nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto sia giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico.
Chiaro il principio enunciato nella sentenza della Cass. n. 12507/1999: " la clausola di un contratto bancario, che preveda capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 cod. civ.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al cod. civ.), come esige l'art. 1283 cod. civ., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi "in mancanza di usi contrari". L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi normativi" (conf. Cass. n. 3845/1999; Cass. n. 3096/1999; Cass. n. 2374/1999; Cass. n. 6263/2001; Cass. n. 8442/2002; Cass. n. 4498/2002; Cass. n. 11772/2002 e altre).
Il suddetto indirizzo interpretativo ha, poi, trovato una definitiva e compiuta consacrazione anche nella pronuncia a Sezioni Unite del 2004 n. 21095, nella quale la Corte ha espressamente ribadito la nullità ex tunc della clausola negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari passivi anche in relazione ai periodi anteriori al revirement giurisprudenziale.
Il Supremo Collegio ha, infatti, escluso che il requisito soggettivo della c.d. opino iuris ac necessitatis "sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di Cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame; perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata".
Nessun dubbio, quindi, può residuare in merito al fatto che nel caso che qui interessa la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata dalla Banca configura una pratica anatocistica vietata dalla legge, con conseguente nullità della relativa clausola negoziale.
Quanto alla ricaduta operativa della suddetta dichiarazione di nullità, è noto che in dottrina e giurisprudenza sono state prospettate varie soluzioni, alcune delle quali si sono tradotte nell'esclusione di ogni forma di capitalizzazione (in questo senso: Trib. Brindisi 31 maggio 2002, Trib. Patti 27 novembre 2003, Trib. Milano 23 marzo 2004) ed altre, invece, che hanno comportato, attraverso il meccanismo di integrazione ex lege delle clausole nulle di cui all'art. 1374 c.c. ("il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità"), l'applicabilità di una diversa modalità temporale di capitalizzazione in luogo di quella (illegittima) prevista in contratto.
La questione è stata, invero, recentemente affrontata dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 24418 del 2010, nella quale è stato definitivamente chiarito che, alla declaratoria di nullità della clausola negoziale con la quale è stata pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori a fronte della capitalizzazione su base diversa degli interessi creditori, consegue la necessità di ricalcolare le poste a debito del correntista senza alcuna capitalizzazione ("È conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, in particolare all'interpretazione sistematica delle clausole, l'interpretazione data dal giudice di merito ad una clausola di un contratto di conto corrente bancario, stipulato tra le parti in data anteriore al 22 aprile 2000, e secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi, pattuita nel primo comma di tale clausola, si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione degli interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione") .
Nella vicenda qui in esame la difesa della convenuta ha comunque evidenziato che, a far data dalla Delibera CICR del 2000, la Banca Antonveneta si è adeguata alla normativa vigente ed ha riconosciuto la medesima capitalizzazione (trimestrale) degli interessi dare e avere, intendendo da ciò far derivare, quantomeno dal momento dell'avvenuta parificazione delle periodicizzazioni, la legittimità degli interessi compositi applicati alla società correntista.
In merito si osserva, tuttavia, che l'affermazione secondo cui la Banca si sarebbe fatto tempestivamente adeguata alle disposizioni della circolare CICR del 2000 è, ai fini che qui interessano, priva di rilievo, posto che la Banca convenuta non ha mai dedotto di aver formalmente concordato nel contratto di conto corrente in questione la specifica clausola in base alla quale, da un certo momento in poi, sarebbe stata applicata al cliente identica periodicità di capitalizzazione sia per gli interessi attivi che per gli interessi passivi.
Né può assumere rilievo, sul punto, l'assunto secondo cui la successiva applicazione degli interessi anatocistici passivi con periodicità trimestrale uguale a quella prevista per gli interessi attivi costituirebbe una (mera) variazione in senso favorevole al cliente rispetto alle condizioni negoziali originarie: va osservato, infatti, che queste ultime, stante la nullità della clausola anatocistica iniziale (per la diversa periodicizzazione che essa comportava), non implicavano (e non implicano) alcuna capitalizzazione degli interessi passivi, sicchè la successiva capitalizzazione trimestrale degli stessi, ancorchè parificata a quella degli interessi attivi, è venuta a costituire, di fatto, un peggioramento delle condizioni economiche del rapporto, che la Banca, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della stessa Delibera CICR del 2000 cit., aveva l'obbligo di concordare espressamente con il cliente attraverso la stipula di una valida clausola anatocistica debitamente sottoscritta ed approvata.
Per ragioni già illustrate, poi, del tutto irrilevante ai fini della configurazione del relativo (necessario) patto negoziale è, anche in questo caso, il richiamo all'invio periodico al cliente degli estratti conto, considerata - come detto - la valenza meramente informativa della predetta documentazione bancaria.
In accoglimento della relativa domanda attorea, pertanto, la capitalizzazione degli interessi applicata dalla Banca in danno del cliente sia prima che dopo l'anno 2000 va dichiarata illegittima, con conseguente obbligo della convenuta di restituire all'attrice le somme incassate a tale titolo, non essendo dovuta alcuna capitalizzazione.
4. Passando, dunque, alla quantificazione concreta del credito spettante alla società attrice, tenuto conto delle valutazioni sin qui espresse in merito alla nullità degli interessi ultralegali applicati e alla illegittimità della pratica anatocistica posta in essere dalla Banca convenuta per l'intera durata del rapporto in esame, si osserva quanto segue.
Il consulente tecnico nominato d'ufficio, dott. Gadda, nella propria relazione depositata in atti il 6/5/2009 ha dato atto del fatto che il "contratto di apertura conto corrente non risulta tra i documenti i causa", tra i quali sono stati rilevati solo "la richiesta di affidamento dell'agosto 1992 (doc. n. 1 parte convenuta) e il successivo allargamento del fido concesso (doc. n. 2 parte convenuta)" (cfr. pag. 3 della relazione cit.).
Tanto premesso, si osserva che del tutto irrilevanti ai fini della prova degli accordi negoziali raggiunti tra le parti sono anche gli ulteriori documenti diffusamente richiamati in atti dalla difesa della Banca convenuta, ovvero i documenti sub nn. 3 e 4 fasc. Avv. Sacerdoti, e ciò per l'ovvia ragione che si tratta di documentazione del tutto priva di qualsivoglia sottoscrizione riferibile alla società odierna attrice.
Nonostante la assoluta mancanza di un valido testo negoziale comprovante gli accordi economici di regolamentazione del rapporto bancario in esame, il CTU ha provveduto alla ricostruzione del saldo contabile finale applicando tassi, commissioni e altri oneri "desunti dagli estratti conto, dagli scalari e dalle altre comunicazioni obbligatorie apprese ai fascicoli di causa" (cfr. pag. 4 della relazione in esame).
Il metodo seguito dal CTU nominato, sopra richiamato, va disatteso, in quanto errato nel suo presupposto fondamentale, costituito, appunto, dal riferimento non già a quanto concordato tra le parti ma bensì a quanto meramente "comunicato" periodicamente dalla Banca al cliente.
L'inutilizzabilità della CTU non preclude, tuttavia, la possibilità di pervenire comunque alla esatta quantificazione del credito attoreo.
A tal fine, infatti, risultano utili le risultanze dei prospetti di calcolo effettuati dal consulente di parte della stessa società attrice nel contesto delle operazioni peritali svoltesi in sede istruttoria.
Nella relazione a firma del CTP, dott. rag. Massimo Maiarelli, datata 5/5/2009 il consulente di parte attrice, che ha confermato che "agli atti non risulta alcun contratto disciplinante l'applicazione di condizioni negoziali" (cfr. pag. 2 della relazione in esame), ha elaborato un prospetto, identificato specificamente con il n. 10, in base al quale, secondo i criteri esplicitati al punto H della relazione (calcolo del numero di giorni tra una data valuta e la successiva, inserimento del tasso di interesse legale vigente utilizzato per il calcolo degli interessi, calcolo degli interessi sia a debito del correntista e sia a suo credito in corrispondenza di ogni singolo saldo e per i relativi scopertura considerando i giorni dell'anno civile e/o bisestile), è stato ricostruito l'andamento del rapporto bancario intercorso tra la P s.r.l. e la Banca Antonveneta con applicazione del tasso legale di interessi e senza capitalizzazione periodica degli interessi compositi, con l'aggiunta delle commissioni di massimo scoperto (calcolate secondo i criteri di cui al precedente punto I, ovvero con conteggio dell'aliquota prevista contrattualmente sul massimo saldo trimestrale calcolato), anch'esse non capitalizzate ma addebitate sul saldo finale, e calcolando su di esse gli interessi semplici.
Tale prospetto, in base al quale risulta un saldo a credito del cliente ed a debito della Banca al 31/1/2007 pari a € 158.574,05, appare metodologicamente corretto perché non fa riferimento a oneri non concordati tra le parti, anche se ricomprende, ricalcolandole, le CMS (che, contrariamente a quanto pare sostenere sul punto la difesa attorea, non possono essere ritenute pattuizioni prive di causa, costituendo esse il controvalore economico della possibilità garantita al cliente di poter disporre di una linea di credito, anche se non utilizzata) e tiene debitamente conto della nullità della clausola negoziale relativa agli interessi ultralegali (con conseguente applicazione di interessi al tasso legale vigente tempo per tempo) così come della illegittimità della clausola negoziale anatocistica (con conseguente esclusione di qualsivoglia capitalizzazione periodica).
Così ricostruito l'andamento del rapporto bancario in esame può dirsi superata ogni eventuale questione di violazione di norme imperative in tema di usura, da considerarsi, pertanto, definitivamente assorbita.
In accoglimento della domanda attorea, in conclusione, la Banca Antonveneta convenuta è condannata a restituire alla società attrice P s.r.l. l'importo capitale di € 158.574,05, oltre interessi legali dal 14/6/2006 sino al saldo effettivo.
5. La difesa attorea nelle conclusioni assunte all'udienza del 5/10/2011 ha chiesto, altresì, dichiararsi la nullità di ogni obbligazione accessoria ai rapporto principale.
La predetta domanda, che in corso di causa è rimasta del tutto sfornita di adeguate allegazioni e prove (e sulla quale, peraltro, nulla ha dedotto la difesa attorea nelle memorie conclusive agli atti), non può che essere respinta,in quanto infondata.
6. Quanto, poi, alla pretesa risarcitoria connessa alla asserita indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia operata dall'Istituto di Credito convenuto, si osserva che si tratta di domanda che non può trovare accoglimento in questa sede, e ciò non solo in quanto non è stato chiarito dalla difesa attorea neanche quando sarebbero state operate le illegittime segnalazioni in questione ma anche in quanto sono rimasti privi di qualsivoglia riscontro probatorio profili (essenziali) inerenti il danno lamentato e la sua reale entità.
7. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della controversia, della natura delle questioni affrontate e dell'attività svolta, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono, pertanto, poste integralmente a carico di parte convenuta, con distrazione in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari.
Compenso liquidato al CTU, dott. Gadda, di cui ai decreti del 7/5/2009 e del 17/1/2011 in atti, definitivamente a carico di parte convenuta.
Da ultimo, va dato qui conto del fatto che il ritardo con cui è depositata la presente sentenza è dovuto al prolungato impedimento, per motivi di salute, del Giudice estensore.

P . Q . M.

definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 3212/2006, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. CONDANNA la convenuta Banca Antonveneta s,p.a. a restituire all'attrice P s.r.l. la somma capitale di € 158.574,05, oltre interessi dal 14/6/2006 sino al saldo effettivo, per le ragioni di cui in motivazione;
2. RIGETTA ogni altra domanda attorea, in quanto infondata;
3. CONDANNA la convenuta Banca Antonveneta s.p.a. a rifondere all'attrice P s.r.l. le spese del presente giudizio, che liquida in complessive 10.000,00, oltre accessori di legge;
4. PONE definitivamente a carico di parte convenuta il compenso liquidato al CTU, dott. Gadda, di cui ai decreti del 7/5/2009 e del 17/1/2011 in atti.
Ferrara, 24 febbraio 2012.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE

in persona del Giudice Onorario dr.ssa Maria Carmela Tinelli,in funzione di Giudice Unico del Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, ha pronunziato la seguente

SENTENZA n. 1588 del 22 giugno 2012

nella causa civile iscritta al n. 7256/06 R.G. avente ad oggetto "apertura di credito"

promossa da

S. S. di M. Antonio, rappresentata e difeso dall' avv. Antonio Tanza, mandato in atti.

ATTORE

contro

Banca Popolare Pugliese "capogruppo Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese", in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Dell'Anna e Francesca Dell'Anna Misurale, mandato in atti.

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Come da verbale in atti, all'udienza del 28/10/2011, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali repliche.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 24/11/06 ritualmente notificato il 04/12/06, S. S. di M. Antonio citava dinanzi al Tribunale di Lecce la Banca Popolare Pugliese "capogruppo Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese" al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., nonché dell'art. 8 della legge n. 64 del 1986, dell'art. 7 comma 3, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente n. 80/0861007953-0, successivamente rinumerato al n. 7953 ed infine con il n. 080 330 7953, intestato a M. Antonio ed acceso presso la Banca Popolare Sud Puglia, poi Banca Popolare Pugliese, oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c. degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente; 2. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c. c., dell'art. 7, commi 2 e 3 delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente n. 80/086/007953-0, successivamente rinumerato al n. 7953 ed infine con il n. 080 330 7953, intestato a M. Antonio e poi a S. S. di M. Antonio ed acceso presso la Banca Popolare Sud Puglia, poi Banca Popolare Pugliese, oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame; 3. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale; comunque prive di causa negoziale; 4. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti ed interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; nonché per mancanza di valida giustificazione causale; 5. ACCERTARE e DICHIARARE, per l'effetto, l'esatto dare- avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; 6.DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (TE.G.) dell'indicato rapporto bancario; 7. ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli ad 1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione; 8. CONDANNARE la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria in favore dell'odierno istante: 9. DICHIARARE la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale ed in particolar modo della fideiussione omnibus; 10. CONDANNARE la banca a rettificare la illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio falsamente qualificato e quantificato, con domanda per il risarcimento dei danni "in re ipsa" da liquidarsi secondo Giustizia ed Equit; 11. CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario".
Con comparsa di costituzione e risposta del 05/03/07 depositata in data 06/05/07 si costituiva in giudizio la convenuta, concludendo a che l'adito tribunale volesse "emessa ogni più opportuna pronuncia, condanna e declaratoria del caso, rigettare ogni domanda dell'attore, condannandolo al pagamento di tutte le spese di giudizio e di difesa".
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e C.T.U. tecnico-contabile le cui risultanze sono in atti
All'udienza del 28/10/2011 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quel che concerne la presunta decadenza derivante dall'invio degli estratti conto, si osserva come giurisprudenza costante ritenga che l'eventuale approvazione, ancorché ripetuta, di estratti conto ex art 1832 c.c. (applicabile al conto corrente bancario in forza del richiamo operato dall'art. 1857 c.c.) renda incontestabili le annotazioni in conto, derivanti dalla mancata impugnazione, nella loro realtà effettuate, non comporti la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui dette annotazioni derivano (cfr. Cass. 10/04/80 n. 2095; Cass. 19/08/83 n. 5409; Cass. 19/01/84 n. 452; Cass. 14/02/84 n. 111; Cass. 07/09/84 n. 4788; Cass. 24/07/86 n. 4735; Cass. 13/01/88 n. 178; Cass. 24/05/91 n. 5876; Cass. 15/06/95 n. 6736; Cass. 11/03/96 n. 1978; Cass. 10/10/96 n. 8851; Cass. 11/09/97 n. 8989; Cass. 16/01/97 n. 404; Cass. 11/05/98 n. 4735; Cass. 14/05/98 n. 4846; Cass. 10/09/02 n. 13143; Cass. 23/09/02 n. 13823; Cass.08/08/03 n. 11961)
Ciò posto va reietta l'eccepita decadenza dal diritto di contestare le risultanze degli estratti conto poiché infondata.
Per quanto riguardo l'onere della banca di formulare un'eccezione specifica e puntuale della prescrizione delle operazioni "extrafido" effettuate da più di un decennio la stessa è infondata poiché tardiva ed inammissibile. Ed invero nella comparsa di costituzione e risposta del 05/03/07 la banca non eccepisce la prescrizione dei pagamenti operati sugli extrafido, non indica quali sono detti pagamenti, non produce alcun documento che comprovi detti pagamenti.
Val la pena ribadire, in proposito, come la Corte di Cassazione nella nota sentenza n. 2262 del 09/04/84, abbia statuito che: "Il momento iniziale del termine prescrizionale decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi decorre dalla chiusura definitiva del rapporto come già ha ritenuto questa Corte sia con riferimento al deposito bancario regolato in conto corrente (Sent. 21/03/1963) sia con riguardo al mandato (Sent. 06/07/1976 n. 2505) - ove siano previste più prestazioni del mandatario e qualora le parti, come nella specie, non abbiano pattuito diversamente, alla cui disciplina è soggetto prevalentemente il contratto di operazioni bancarie (Sent. 21/12/1971 n. 3701; sent. 06/12/1974 n. 4043) qui ricorrente. Difatti, i contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di più prestazioni, sono contratti unitari, che danno luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi; perciò la serie successiva di versamenti, prelievi ed accreditamenti non dà luogo a singoli rapporti (costitutivi od estintivi), ma determina solo variazioni quantitative dell'unico originario rapporto costituito tra banca e cliente (Cass. 30/04/1969 n. 1392; Cass. 25/07/1972 n. 2545)", alle medesime conclusioni è pervenuta la Corte di Appello di Lecce con sentenza del 22/10/2001: "Il reclamo, da parte del correntista di somme indebitamente trattenute dalla banca su un'apertura di credito in conto corrente, a titolo di interessi, è soggetto a prescrizione decennale, che inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto".
Ma v'è di più; la suprema Corte di Cassazione con sent. del 14/05/2005 n. 10127 ha altresì stabilito che "la decorrenza del termine di prescrizione decennale per la ripetizione da parte del correntista delle somme indebitamente trattenute dalla banca sulla base di interessi calcolati in forza di una clausola pattizia nulla, non decorre dalla data del singolo pagamento, ma dalla data dell'ultimo, dal momento che gli stessi possono essere considerati quali atti esecutivi di un unitario rapporto giuridico".
Ora non v'è chi non veda come nessun apporto alle avverse ragioni possa trarsi dall'art. 2 comma 61 della legge n. 10/2011 che testualmente recita: "In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge".
Detto articolo, peraltro fortemente contestato dalle categorie dei consumatori per i tempi e le modalità di approvazione (il disegno di legge n. 2518, ovvero il c.d. maxiemendamento al decreto milleproroghe - D.L. 29/12/2010 n. 225 -, che conteneva, l'art. 2 quinquies, comma 9, divenuta ora l'art. 2, comma 61, della legge n. 10/2011 è stato approvato al senato, con il ricorso alla "fiducia 2, in data 16/02/2011, approvato dalla Camera sempre con il ricorso alla "fiducia", il 25/02/2011, e nuovamente dal Senato, sempre con "fiducia", in data 26/02/2011) tanto da essere da più parti appellato come "salva banche" ha tuttavia un risvolto applicativo ben più limitato in quanto l'interpretazione sulla portata della prescrizione che detta norma pretende di introdurre - relativamente ai diritti nascenti dall'annotazione in conto -, può solo completare la normativa già esistente e non certo sovvertirla o snaturarla. Partendo dal dettato dell'art. 2 comma 61 lex 10 del 2011, a mente del quale la prescrizione inizierebbe a decorrere dal giorno in cui il diritto può farsi valere (art. 2935 c.c.) e, in particolar modo, nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente la prescrizione dei diritti nascenti dall'annotazione in conto inizierebbe a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In proposito occorre allora considerare come da un lato l'azione promossa dal cliente verso la banca, per far valere la nullità della clausola che prevede, ad esempio, l'anatocismo è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c. (per cui la prescrizione dei diritti derivanti dall'annotazione non potrà mai intaccare il diritto dell'utente ad un'azione giudiziaria volta a far dichiarare la nullità di tali clausole contrattuali originariamente nulle); da un altro come l'azione del cliente nei confronti della banca, ai fini di conseguire la ripetizione delle somme che assume di aver versato a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi, se è soggetta ai medesimi principi che regolano la domanda di ripetizione di indebito (indebito in quanto derivante da un negozio nullo) ha un presupposto imprescindibile: il pagamento. Se non si ha un pagamento non si potrà certo ripetere ciò che non si è mai pagato. Pertanto, punto di partenza del diritto di ripetizione dell'indebito è l'individuazione del momento in cui, nelle operazioni regolate in conto corrente bancario, si verifica il pagamento, ovvero vengono pagati indebiti interessi anatocistici ed ultralegali, indebite commissioni di massimo scoperto trimestrale, indebite valute fittizie e spese forfettarie
Sono così intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con la pronuncia del 02/12/2010 n. 24418 si sono così espresse, se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Pertanto le S.U. hanno ineccepibilmente individuato nell'estinzione del saldo di chiusura il momento in cui si verifica il pagamento dell'indebito e dal quale nasce il diritto di ripetizione e, dunque, il momento dal quale decorre il termine prescrizionale, così come previsto dall'art. 2935 del c.c., anche con l'interpretazione imposta dall'art. 2, comma 61, della legge 26/02/2011 n. 10, per la ripetizione d'indebito.
La singola annotazione in conto, in sé e per sé considerata, influisce sul rapporto solo a livello quantitativo, ma non fa sorgere alcun diritto di ripetizione in capo all'utente, in quanto non potrà mai costituire un pagamento; inoltre ad esempio, l'annotazione in conto di una posta di interessi capitalizzati (in violazione dell'art. 1283 c.c.) non potrà mai valere come sanatoria di un negozio originariamente nullo (ai sensi dell'art. 1422 c.c.). Solo il saldo finale, coincidente con la chiusura del conto e con il pagamento, assume valore di annotazione in conto. (V. tra le altre Tribunale di Taranto dr.ssa Enrica di Tursi 03/03/2011 n. 445; Tribunale di Palmi dr. Dioniso Pantano 04/03/2011 n. 110; Corte di appello di Ancona, Ordinanza del 03/03/2011; Tribunale di Treviso, Sezione di Conegliano Veneto 01/03/2011; Tribunale di Torino, ordinanza del 18/03/2011; Tribunale di Viterbo, 09/03/2011 n. 308; Corte di Appello Milano Ordinanza 21/03/2011; Tribunale di Brescia 16/03/2011 n. 1010; Tribunale di Sala Consilina Sez. Sapri 18/03/2011 n. 20; Tribunale di Ivrea, marzo 2011; Tribunale di Marsala marzo 2011; Tribunale di Napoli, Sez. Frattamaggiore 31/03/2011; Tribunale di Bari 15/03/2011 n. 991; Tribunale di Francavilla Fontana, dr.ssa (aura Liguori, ordinanza del 24/03/2011; Tribunale di Roma, ordinanza 13/04/2011; Tribunale di Modena, Sezione Carpi, 28/04/2011 n. 4046; Tribunale di Taranto, Sez. Grottaglie 02/03/2011 n. 38; Tribunale di Teramo 20/04/2011 n. 474; Tribunale di Palermo, sez. Bagheria; dott. M. Ruvolo, ord. 19/05/2011; Tribunale di Lucera sez. Apricena sent. 422/2011; Tribunale di Busto Arsizio, dr. Passafiume 08/04/2011; Tribunale di Forlì, Sez. distaccata di Cesena, dr. Vicini Ord. 12/05/2011; Tribunale di Arezzo, dr. Cosimo Crolla, ordinanza 09/06/2011; Tribunale di Foggia, dr Paolo Rizzi, ord. 24/05/2011; Tribunale di Castrovillari, dr.ssa Maria Francesca di Maio 03/06/2011 n. 252; Tribunale di Padova, dr. Zambotto 10/06/2011 n. 1363; appello Bologna, Pres. Pilati, Ord. 28/06/2011; Tribunale di Catanzaro 06/06/2011; Corte di Appello di Venezia, cons. Daniela Bruni, ord. 25/07/2011; Tribunale di Latina dr. Nocella 05/07/2011 n. 2019; Tribunale di Tempio Pausania, dr. Di Carlo 04/08/2011 n. 225; Tribunale di Fabriano 07/09/2011 n. 228).
Passando al merito della vicenda va dichiarata la nullità della clausola contrattuale che determina l'interesse ultralegale secondo gli usi di piazza sulla scorta del contratto in atti, poiché non consente in alcun modo di prevedere quale sarà il tasso d'interesse applicato in costanza del rapporto di durata, offrendo, quale unico criterio di determinabilità, la esclusiva volontà unilaterale della banca creditrice.... nulla in base al disposto dell'art. 1284 c.c., nonché degli artt. 1346 e 1418 c.c., risultando in realtà, elusa la prescrizione dell'onere formale ad substantiam, a causa dell'indeterminabilità del contenuto della previsione negoziale posta in essere dalle parti al momento della conclusione del contratto (V. tra le altre Trib. Catania Sez IV 05/04/2005)
Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione è unanime: "Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1418, 1284, 1346 e 2697 c.c. in relazione alla ritenuta validità della clausola del contratto di conto corrente bancario intrattenuto fra le parti relativa alla determinazione degli interessi ultralegali con riferimento "alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza". Si deduce che erroneamente il Tribunale ha affermato la validità di detta clausola. Si citano al riguardo i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte secondo i quali, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della L 154/1992 e del d.lgs. 385/1993, la convenzione relativa agl'interessi ultralegali è validamente stipulata solo ove il relativo tasso risulti determinato in base a criteri oggettivi indicati nella convenzione. Cosicché una clausola di generico riferimento "alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza" può ritenersi valida solo se coordinata all'esistenza di discipline vincolanti fissate su scala nazionale con accordi interbancari e non anche quando tali accordi contengano riferimenti a tipologia di tassi praticati su scala locale e non consentano per la loro genericità di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare riferimento. Inoltre la determinazione di interessi differenziati per piazza, secondo la società ricorrente, sarebbe stata vietata dall'art. 8 della L. 64/1986. Infine, dovendo gl'interessi extralegali essere stabiliti per iscritto, anche il rinvio per la loro determinazione ad un dato esterno, secondo la società ricorrente, doveva riguardare un dato certo e dotato della stessa forma. II motivo fondato. La l. 64/1986 stabilì, all'art. 8 (poi abrogato dall'art. 4 della L 488/1992, con decorrenza dall'1 maggio 1993) che "le aziende e gl'istituti di credito, salve le disposizioni della presente legge, debbono praticare, in tutte le proprie sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, principale o accessorie, tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti della stessa azienda o istituto, a parità di condizioni soggettive dei clienti, ma esclusa, in ogni caso, la rilevanza della loro località di insediamento o della loro operatività territoriale". Tale norma, inserita in un testo legislativo riguardante l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ebbe quindi a vietare, con una prescrizione non derogabile in quanto volta alla tutela dell'interesse pubblico alla parità di trattamento degli utenti del credito bancario su tutto il territorio nazionale, la differenziazione dei tassi d'interesse in relazione alle singole zone del territorio stesso, con salvezza solo dei tassi più favorevoli espressamente previsti dalla stessa legge per le zone svantaggiate. Successivamente, già prima dell'abrogazione della l. 488/1986, entrò in vigore la l. 154/1992 la quale, all'art. 3, rese obbligatoria la forma scritta per i contratti bancari, statuendo espressamente all'art. 4 che "le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte" (norma trasfusa poi nel più ampio tasto dell'art. 117 del d.lqs. 385/1993, contenente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Considerato che, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, il contratto di conto corrente in relazione al quale si controverte è stato aperto il 25 giugno 1991, ne deriva che erroneamente il Tribunale non ha tenuto conto, in relazione alla clausola di rinvio agli usi su piazza per la determinazione degl'interessi, della normativa sopra indicata e delle relative previsioni di nullità con riferimento al rinvio agli usi su piazza." cfr. tra le altre Cass. civ. sez. I 25/02/09 n. 4095)
Nel caso al vaglio non sono dovuti alla banca interessi ultralegali poiché ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 c.c. vanno specificatamente pattuiti per iscritto nel contratto.
Né è possibile applicare ad un contratto sorto ante 08/07/1992 lo ius variandi e le forme di pubblicità dello stesso, così come introdotte dal 09/07/1992 alla c.d. legge sulla trasparenza e dal nuovo TUB. La Corte di Cassazione, più volte espressasi sull'argomento, esclude l'applicazione di detta recente normativa (1992) ai rapporti sorti in un periodo anteriore, salvo che l'utente non abbia rinegoziato il contratto sottoscrivendo un modello ad hoc.
Sulla capitalizzazione dell'interesse, deve dirsi che le Sezioni Unite nella già citata sentenza n. 24418 del 02/12/2010 hanno testualmente affermato: "La capitalizzazione annuale è stata dunque esclusa per difetto di qualsiasi base negoziale che l'abbia prevista, e non perché sia stata dichiarata nulla la clausola che la prevedeva."
Non è dunque possibile sostituire legalmente o mediante inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazione di diversa periodicità, in quanto l'anatocismo non è previsto ma è permesso dalla legge solo a determinate condizioni e, in mancanza di valida pattuizione tra le parti, esso rimane non pattuito tra le stesse.
Ne deriva che nessuna capitalizzazione, né annuale, né semestrale, né giornaliera può essere riconosciuta alla banca, con la conseguenza che gli interessi dovuti su tutti gli importi di capitali a debito di tempo in tempo maturati dall'inizio del rapporto producono interessi legali solo a far tempo dalla domanda.
Sulla mancata previsione ed invalidità delle commissioni di massimo scoperto trimestrali deve dirsi che anche su tale voce, ove trattasi di un costo non pattuito per l'utente, si è già più volte espresso il Tribunale di Lecce, comminando la pena della nullità alla commissione di massimo scoperto. In particolare "Quanto alla commissione di massimo scoperto e alle valute, cui hanno riguardo specifiche censure degli appellanti, va rilevato quanto segue. La commissione di massimo scoperto, che trova causale giustificazione nella specialità del rapporto di finanziamento, è dovuta soltanto se espressamente convenuta e nella misura pattuita" (cfr. Corte di Appello di Lecce 06/02/2001, nello stesso senso V. Corte di Appello di Lecce 17/12/2004; Tribunale di Lecce 25/09/97; Tribunale di Lecce 14/04/2003 n. 310/03; Tribunale di Lecce 11/02/2004 n. 352; Tribunale di Lecce 05/04/2004 n. 1674; Tribunale di Lecce sez. Nardò 11/02/2005; Tribunale di Lecce 05/04/2005; Tribunale di Lecce n. 1245/05; Tribunale di Lecce 11/03/2005).
Non di meno va evidenziato come la legge 10 ottobre 1990 n. 287 (tutela concorrenza) e la legge 17 febbraio 1992 n. 154 (trasparenza) sanciscono l'obbligo per le imprese di indicare nei contratti oltre il tasso di interesse, "ogni altro prezzo o condizioni particolari, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso dimora".
La "commissione di massimo scoperto" non è un prezzo né una condizione ma un onere aggiuntivo che è nullo in virtù dell'art. 117 n. 4 del D.Lgs. n. 385 del 10 settembre 1993 (cfr. Giudice di Pace di Palermo 10 dicembre 1997 Est Cannata - Ric. Unione Cannizzaro c. Banca Popolare S. Angelo)
Sulla invalidità dell'addebito delle valute nel contratto per cui è causa, non sussiste alcun dubbio visto che, - "... detti addebiti infatti, debbono essere convenzionalmente sottoscritti dalle. parti così come impone l'art. 1284 co 3 c.c. atteso che dette pattuizioni si risolvono in una modifica del saggio di interesse applicato sui saldi attivi e passivi, ovvero un espediente usato dalle banche per allungare fittiziamente i giorni solari di prestito al cliente", così come fu per la prima volta accertato e dichiarato dal Tribunale di Milano con la nota sentenza del 22 marzo 1993 (Vidusso - Credito Lombardo) e recentemente dalla Cassazione Civ. sez I n. 10127 del 14.05.05 ..." (cfr. Tribunale di Lecce sentenza n. 1245/05 Piemme c/ Unicredit già Rolo Banca). La mancata previsione nel contratto per cui è lite, della determinazione della valuta, fa sì che anche detta voce debba essere esclusa dal calcolo per l'esatta quantificazione del rapporto dare avere corrente tra l'attore e la banca convenuta
Parimenti nel contratto impugnato non erano state pattuite le spese c.d. forfettarie, anche queste ultime vanno espunte dal calcolo.
Pertanto accertata e dichiarata la nullità parziale del modulo contrattuale regolante l'impugnato rapporto di apercredito nelle clausole relative alla determinazione dell'interesse ultralegale, delle c.m.s., delle valute fittizie e spese, condanna la banca alla correzione del saldo contabile con un credito in favore dell'utente pari ad € 75.511,17 ed al pagamento degli stessi, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
In ordine alla illegittima segnalazione alla centrale rischi si osserva che negli ultimi decenni si è registrato un incremento dei contrasti tra le banche ed i propri clienti a causa della necessità per questi ultimi di ricorrere al credito per finanziare le proprie attività e per poter, in molte circostanze, adempiere ai propri obblighi fiscali. Le imprese, quali particolari utenti bancari, si scontrano costantemente con la rigidità di un sistema, quale quello del controllo attuato attraverso il meccanismo delle banche - dati centrali, che non di rado ingenera dei pericolosi "effetti domino", che le conducono inesorabilmente a veri e propri dissesti finanziari. A destare le problematiche più rilevanti, per il tema che qui interessa, sono banche-dati direttamente gestite e controllate da Bankitalia, ovvero la Centrale dei rischi (CR) e il Centro Allarme Interbancario (CAI), che contengono informazioni sul rischio di credito di ogni soggetto segnalato.
La Centrale Rischi, in particolare, è un sistema informativo all'interno del quale sono contenuti tutti i dati relativi ai singoli affidamenti concessi da ogni intermediario a ciascun cliente, ed in particolare vengono portate a conoscenza le posizioni segnalate come "a rischio".
Il sistema approntato dalla Banca d'Italia è finalizzato a fornire agli intermediari bancari tutte le informazioni utili per una completa valutazione del merito creditizio del soggetto richiedente e, in linea generale, per una più concreta gestione del rischio di credito.
La corretta segnalazione di una posizione creditizia a rischio dovrebbe consentire una corretta distinzione tra "cattivo pagatore" e "buon pagatore", permettendo in ultima istanza una corretta allocazione del credito verso i soggetti più meritevoli, ossia quelli che forniscono garanzie patrimoniali ed economiche di rientro del prestito concesso.
Il singolo istituto di credito, infatti, è tenuto a fornire una serie di informazioni relativamente all'affidamento concesso ed in particolare:
valore e tipologia affidamento;
sconfini/insoluti e loro eventuale grado di importanza;
relazione banca/cliente;
garanzie poste a presidio della linea di credito concessa;
presenza di eventuali garanzie prestate da soggetti terzi;
ulteriori informazioni relative al rapporto creditizio.
Attraverso questo sistema di informativa, il singolo cliente, sia esso privato o soggetto commerciale, viene di fatto "profilato", ovvero viene evidenziato il suo grado di solvibilità nei confronti delle banche.
Una sana e corretta gestione di tale forma di informazione, quindi, è presupposto fondamentale non solo per garantire un rapporto corretto tra i soggetti aderenti, ma anche per creare un rapporto virtuoso volto a penalizzare i creditori inaffidabili fino al punto di escluderli dal sistema creditizio.
L'istituto bancario deve mensilmente provvedere a segnalare alla Banca d'Italia gli affidamenti concessi ai propri clienti e le potenziali posizioni critiche (le c.d. sofferenze bancarie), al fine di rendere noto al sistema bancario l'esistenza di un futuro cattivo pagatore.
Gli intermediari sono tenuti a segnalare le esposizioni dei propri clienti in sofferenza, indipendentemente dal loro importo.
La Banca d'Italia ha, sotto questo aspetto, indicato delle linee guida che ogni istituto di credito deve seguire nella segnalazione delle sofferenze bancarie.
L'art. 1.5 della sez. II del cap. II definisce il concetto di "sofferenza": Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.
L'apposizione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito"
Sul punto, occorre osservare che in giurisprudenza si sono sviluppati due orientamenti in merito alla definizione del concetto "stato di insolvenza".
Un orientamento, molto restrittivo, equipara lo "stato di insolvenza" richiesto dalla Banca d'Italia al presupposto previsto dall'art. 5 l. fallimentare.
La giurisprudenza maggioritaria, tuttavia, afferma che lo stato di insolvenza, richiesto per la segnalazione a sofferenza, consiste in "una persistente instabilità patrimoniale e finanziaria idonea ad intralciare il recupero del credito da parte dell'intermediario".
Ne discende, pertanto l'obbligo della banca di eseguire una valutazione concreta della complessiva situazione finanziaria in cui versa il cliente, non essendo sufficiente per segnalazione a sofferenza il mero inadempimento del cliente ad un solo rapporto, così come a maggior ragione il tardivo adempimento.
La giurisprudenza di merito sviluppatasi in materia ha chiarito - riprendendo le "istruzioni per gli intermediari creditizi"- che il solo ritardo nel pagamento del debito non è condizione sufficiente per la segnalazione della posizione a sofferenza.
In realtà, ai fini dell'apposizione di un credito come sofferente, è necessario tenere in considerazione l'intera situazione patrimoniale del debitore, o, come chiarito dal Tribunale di Roma, l'intera gamma dei rapporti di credito/debito esistenti tra questi e l'istituto bancario.
Sul punto è meritevole di citazione l'ordinanza promulgata dal Tribunale di Parma, la quale chiarisce il concetto appena esposto: "ai fini della (legittimità della) segnalazione a sofferenza, non possa, sic et simpliciter, farsi riferimento allo stato di insolvenza, sì come concepito e ricostruito nell'interpretazione dell'art. 5 L.F., là dove l'insolvenza equivale ad uno stato di impotenza economico-finanziaria irreversibile, tale da non consentire l'adempimento regolare delle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento, debitamente considerando che l'art. 2, sezione I, capitolo I della circolare del 1991 specifica che attraverso il servizio centralizzato dei rischi la Banca nella fornisce agli intermediari partecipanti un'informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito della clientela, e in generale, per la gestione del rischio di credito;
che in tanto ha senso (e una funzionalità effettiva) il sistema di segnalazione dei rischi in quanto l'interpretazione della norma sia tale da consentire al sistema economico di premunirsi, senza attendere un irreversibile stato di decozione, fondando la propria valutazione su una situazione di crisi finanziaria; che, peraltro, la segnalazione in tanto può ritenersi legittima in quanto la difficoltà del cliente, senza assumere toni della cronica ed irreversibile situazione di inadempienza o insolvenza, si riveli connotata da caratteristiche di oggettività tali da incidere sulle possibilità di recupero del credito da parte della banca, dovendosi distinguere tra la posizione che legittima la appostazione della relativa posizione fra quelle a cd incaglio (che si risolve in un temporaneo disagio superabile senza necessità di ricorrere allo strumento giudiziario) e la posizione che giustifica la voltura della posizione a sofferenza, idonea a legittimare la segnalazione perché si concreta in un inadempimento protratto nel tempo, ingiustificato, che rende verosimile, ma non necessariamente attuale e coattivo, il recupero coattivo (pur senza escludersi in astratto la possibilità di rientro o di ristrutturazione del debito, cfr. Trib. Catania, 02.04.03); che, pertanto, la banca non può fondare il proprio convincimento sulla base del mero ritardo nell'adempimento, ma deve valutare la complessiva situazione finanziaria del cliente, effettuando, all'uopo, prognosi sulla capacità del cliente di generare quelle risorse di cassa necessarie per il rientro nello scoperto che si è generato" (Trib. Parma - 6 dicembre 2006).
Dagli insegnamenti dei giudici, sia di merito che di legittimità, si traggono i seguenti principi:
" la segnalazione a sofferenza nella centrale rischi implica una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente;
" essa non può scaturire automaticamente da un mero ritardo nel pagamento del debito;
" nessun rilievo assume la manifestazione dell'intenzione di non adempiere da parte del cliente, se giustificata da una seria contestazione del titolo del credito vantato dalla banca;
" è necessario che sussista una situazione oggettiva di incapacità finanziaria, anche se non accertata giudizialmente, e non transitoria di inadempimento delle obbligazioni assunte.
Per quel che concerne i profili di illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi deve dirsi che la segnalazione del cattivo pagatore alla Centrale Rischi è determinate quindi, in generale, dai criteri stabiliti dalla Banca d'Italia; l'intermediario gode, però, di un certo ambito di discrezionalità, che può essere individuato nell'esistenza dei presupposti di segnalazione, nella classificazione della sofferenza e nell'aggiornamento della stessa.
Ne consegue che la segnalazione risulta illegittima laddove l'intermediario non si sia attenuto ai limiti sopra richiamati, provvedendo ad inoltrare alla CR un c.d. warning laddove non vi siano tutti i presupposti previsti. La segnalazione è inoltre illegittima anche nel caso in cui vi sia un errore nell'indicazione dei dati del debito, ossia quando le informazioni riportate non corrispondono alla realtà fattuale: in tali casi l'illegittimità è ab orgine ovvero sussiste sin dal momento in cui l'istituto di credito provvede a segnalare il credito sofferente. La segnalazione può altresì risultare illegittima anche in un momento successivo, ovvero quando la posizione oggetto di warning non è più corrispondente al reale valore, quantitativo e qualitativo, del credito concesso (si pensi alla ipotesi in cui il cliente abbia provveduto ad adempiere al proprio debito e la banca non provveda a richiedere la cancellazione dell'importo iscritto a Bankitalia).
In entrambe le circostanze, l'inerzia o l'errore nella segnalazione rendono la stessa illegittima, con grave danno nei confronti del singolo debitore e derivante dalla colposa condotta posta in essere dal l'intermediario bancario.
In ordine al nesso di causalità e al danno da illegittima segnalazione va detto che la condotta inadempiente posta in essere dall'intermediario bancario attraverso l'errata informazione fornita al sistema bancario relativamente alla posizione creditizia, è causalmente idonea a determinare il danno patito da quest'ultimo.
Un problema sviluppatosi in giurisprudenza è relativo al grado di collegamento che deve esistere tra condotta negligente del professionista e pregiudizio sofferto dal cliente.
La Suprema Corte di Cassazione ha oramai definitivamente affermato il principio secondo il quale il danno da errata segnalazione deve essere considerato in re ipsa ovvero sussiste per il solo fatto che l'intermediario abbia erroneamente segnalato il cliente senza che il danneggiato debba fornire prova del danno (Cass. Civ. sez. III 4881/2001; nello stesso senso il Tribunale di Milano 2001).
Ne discende che il cliente che ritenga di aver sofferto un danno dall'illegittima segnalazione operata da parte della propria banca, si dovrà limitare ad allegare il danno patito senza dover dimostrare l'esistenza di un collegamento tra la condotta inadempiente posta in essere dal professionista e il pregiudizio sofferto. In ipotesi di segnalazione errata alla Centrale rischi, il danno derivante al cliente consiste, in primo luogo, nella sua impossibilità dello stesso di poter usufruire del credito bancario.
Tale danno emerge sia nell'ipotesi di errore nella segnalazione (ad esempio, viene indicato il mio nominativo, ma io non sono il soggetto destinatario), sia in ipotesi del c.d. "errore di categoria" (ossia viene indicata la sofferenza ma siamo in ipotesi di finanziamento rielaborato) o ancora in ipotesi di c.d. errore da quantificazione (viene indicato un importo errato - l'importo non è aggiornato etc.).
Più gravi sono le prime ipotesi in quanto viene preclusa al cliente, in ultima istanza, l'opportunità di poter accedere al sistema creditizio; altresì grave è la seconda ipotesi in quanto si configura la situazione del c.d. saturazione del credito, la quale impedisce in buona sostanza al cliente di ottenere altro credito dal sistema bancario.
L'erronea segnalazione di un credito configura, secondo il Tribunale di Brindisi, "una lesione del diritto di impresa, potendo creare difficoltà insormontabili all'imprenditore che voglia accedere al credito bancario o potendo determinare la revoca di quello già concesso".
A medesime conclusioni giunge il Tribunale di Bari il quale considera tali ipotesi come danno da informazione inesatta fornita dal professionista e dalla quale può emergere una lesione della reputazione personale e commerciale dell'imprenditore.
Esiste, peraltro, una giurisprudenza che configura, in ipotesi di segnalazione errata, una lesione del diritto di immagine ed alla reputazione della società, laddove la stessa goda di alto merito all'interno del proprio settore merceologico e nell'ambito bancario.
Si ritiene, in particolare, meritevole di segnalazione la recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di ritornare sull'argomento proponendo una analogia tra la fattispecie in oggetto e il danno sofferto da colui il quale è stato oggetto di illegittima segnalazione da protesto o cambiale "Ha ripetutamente affermato questa Corte, nell'ipotesi del tutto analoga di illegittimo protesto di una cambiale, sussiste il danno da lesione dell'immagine sociale della persona che si vede ingiustamente inserita nel cartello dei cittadini insolventi ed è quindi contraddittorio ed erroneo, dopo aver affermato la responsabilità per il protesto, negare la liquidazione equitativa del danno da lesione dell'immagine sociale e professionale, la quale di per sé costituisce danno reale che deve essere risarcito - senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza - sia a titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento che di responsabilità extracontrattuale, in modo satisfattivo ed equitativo se la peculiare figura del danno lo richiede (Cass. nn. 9233/2007; 14977/2006; 11103/1998)
Pertanto è corretto anche il ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., ammissibile secondo la giurisprudenza di legittimità qualora l'attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l'esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa durata del pregiudizio economico subito (Cass. nn. 19883/2005; 8271/2004; 188/1996); e come si è verificato nel caso in concreto in cui anche la prova testimoniale offerta dai ricorrenti ribadiva la sussistenza di danni materiali ed immateriali derivanti dall'illegittima segnalazione, ivi compresi in particolare quelli all'immagine ed al buon nome imprenditoriale e commerciale della società, ma non offriva, per la sua genericità, elementi ulteriori validi a documentarne l'entità, tanto meno in misura superiore a quella liquidata dalla sentenza impugnata. E ciò pure con riguardo all'ultimo capitolato di prova relativo al mancato finanziamento di lire 5 miliardi da parte del Banco Delta per la realizzazione di un porto turistico, non autosufficiente a far conoscere sia pure in modo sommario la relativa vicenda ed il suo esito, nonché l'utile e/o le perdite che ne sarebbero conseguiti per la società Alfa ove non fosse sopravvenuta la segnalazione alla centrale rischi."(Cass. Sez. I Civ. Sent. n. 12626 del 2 marzo 2010 maggio 2010) Pres. Adamo, Rel. Salvago - Giudici: Bernabai, Schirò, Cultrera).
Il Giudice di Legittimità ha ribadito il principio oramai consolidato del ricorso al criterio equitativo per la liquadazione del danno, nonché alla possibilità di determinazione di un danno, di natura extracontrattuale, che contempli il danno di immagine sofferto dal cliente.
Effettivamente, la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia è uno strumento estremamente pericoloso lasciato purtroppo nelle mani degli intermediari che, il più delle volte, lo utilizzano in modo altamente superficiale.
Assistiamo spesso a segnalazioni effettuate su crediti c.d. litigiosi, vale a dire per crediti contestati dal cliente, ad esempio a causa della richiesta di interessi anatocistici, oppure con riferimento all'applicazione di commissioni di massimo scoperto, al superamento del tasso d'usura, o semplicemente al calcolo delle somme dovute e già incassate.
A fronte dell'inadempimento del cliente dell'obbligo di restituzione delle somme ricevute a titolo di mutuo, o di mancato rientro da un saldo negativo di una apertura di credito, la banca normalmente procede all'iscrizione alla Centrale Rischi.
Numerose sono, inoltre, le segnalazioni di sofferenze effettuate in assenza di una adeguata istruttoria.
Si consideri che le conseguenze di segnalazioni a sofferenza provocano effetti nefasti per molti clienti, ai quali sono revocati immediatamente i fidi concessi e precluse tutte le aperture di credito, a causa di un pericoloso "effetto domino".
A parere del decidente, data la incisività del meccanismo di controllo di cui si tratta, sarebbe auspicabile un intervento normativo, diretto a consentire quantomeno una maggior partecipazione del cliente alle segnalazioni.
Attualmente non è previsto alcun contraddittorio con il cliente: le Istruzioni di Bankitalia, infatti, non fanno alcun riferimento all'obbligo di preventiva partecipazione del cliente all'istruttoria finalizzata all'accertamento dei presupposti per l'iscrizione.
In assenza di una normativa ad hoc, parte della giurisprudenza ha comunque affermato che la banca, al fine di verificare la sussistenza dello stato di insolvenza che comporta la segnalazione a sofferenza, debba attivare un canale di diretta interlocuzione con il cliente, in modo da consentire a quest'ultimo di spiegare le ragioni dell'esposizione (canale costantemente disatteso).
Un tale obbligo dovrebbe discendere dal dovere di diligenza professionale, che deve governare l'azione della banca anche in fase istruttoria, nonché dall'obbligo di correttezza e buona fede, dal quale discenderebbe l'obbligo di informare il cliente.
Oltre al contraddittorio con il cliente, a parere di chi scrive dovrebbero essere previste a carico degli intermediari che abbiano effettuato segnalazioni illegittime dei meccanismi sanzionatori, quali il pagamento di pesanti multe.
Inoltre, sarebbe auspicabile l'introduzione di un meccanismo di "riabilitazione"del cliente colpito da segnalazione, a spese della banca segnalante, sui giornali piuttosto che attraverso la rete informatica. Per l'effetto, nella specie, questo giudice liquida all'attore in via d'equità euro 5.000,00 per l'illegittima segnalazione alla centrale dei rischi.
Alla soccombenza segue la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite, spese che si liquidano - secondo notula e tariffa vigente - come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario di Tribunale, dr.ssa Maria Carmela Tinelli in funzione di Giudice Unico del Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da S. S. di M. Antonio, nei confronti della Banca Popolare Pugliese capogruppo Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con atto di citazione del 24/11/06 ritualmente notificato il 04/12/06, ogni altra istanza, difesa od eccezione rigettata, così provvede:
1. Accertata e dichiarata la nullità parziale del modulo contrattuale regolante l'impugnato rapporto di apercredito nelle clausole relative alla determinazione dell'interesse ultralegale, delle c.m.s., delle valute fittizie e spese, condanna la banca alla correzione del saldo contabile con un credito in favore dell'utente pari ad € 75.511,17 ed al pagamento degli stessi, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
2.Condanna la banca convenuta a corrispondere all'attore la somma di euro 5.000,00 in via d'equità a titolo di risarcimento per illegittima segnalazione alla centrale dei rischi.
3.Condanna pertanto la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese e competenze di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 5.700,00 di cui euro 150,00 per spese, euro 2.350,00 per diritti, euro 3.200,00 per onorari, oltre 12,5% quale maggiorazione spese legali, Iva e Cap come per legge con distrazione in favore dell'avv. Tanza dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Lecce il 28/03/2012 Il G.U. dr.ssa Maria Carmela Tinelli


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