Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Costituzione Parte Offesa Fitch

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TRIBUNALE PENALE DI TRANI
Atto di Costituzione di parte civile della parte offesa,
NEL PROCEDIMENTO PENALE NR. 3189.12 R.G.N.R.

Io sottoscritto _________________________, nato a ________________ il __ / ___ / _____ e residente a ____________________ in via/p.zza ___________________, telefono ___________ Posta elettronica ________________, CITTADINO ITALIANO, iscritto all' ADUSBEF e, dunque, persona offesa nel procedimento PENALE NR. 3189.12 R.G.N.R.

PREMESSO

Che il Sen. Dott. Elio LANNUTTI, presidente dell'ADUSBEF, ed il Dott. Rosario TREFILETTI, nell'estate del 2010, hanno presentato una prima denuncia, a cui ne seguivano altre sempre a firma Lannutti - Trefiletti, dalla quale hanno preso le mosse le inchieste sulle agenzie di rating, coordinata dal pm Dott. Michele RUGGIERO con il procuratore capo Dott. Carlo Maria CAPRISTO della Procura di Trani;
Che nell'atto di conclusione di indagine, i magistrati accusano, tra l'altro, i vertici delle agenzie di "manipolazione del mercato, continuata e pluriaggravata": aggravata anche dalla "rilevante offensività" dei comportamenti "perché commessi in danno dello Stato sovrano italiano";
Che il procuratore generale della Corte dei Conti, Dott. Angelo Raffaele DE DOMINICI, ha aperto un'istruttoria sui rapporti diffusi da Moody's e Fitch tra maggio e novembre 2011 sul debito pubblico italiano, quantificando il possibile danno erariale provocato dai report nella somma delle manovre finanziarie dello scorso anno: 120 miliardi di euro;
Che, a maggior ragione, ogni Cittadino Italiano, sulle cui spalle è concretamente gravato il peso di dette manovre tradottesi in un aggravio fiscale e delle future ripercussioni economiche derivati da detti illegittimi comportamenti, è legittimato a richiedere i danni morali e materiali subiti ad opera dei fatti accertati con il presente atto,
Che ogni investitore in titoli italiani ha subito un considerevole danno da detto turbamento dei mercati, turbamento operato in località transfrontaliera, ma i cui danni ricadono direttamente nel territorio italiano,

DICHIARA DI COSTITUIRSI

a norma degli artt. 74 e ss. c.p.p., come in effetti, con il presente atto si costituisce, come effettivamente con questo atto si costituisce,

PARTE OFFESA

nel processo penale n. 3189.12 R.G.N.R. R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di TRANI, rubricato a carico di:
1) WILLMOTH-RILEY David Michael - capo rating sovrano dipendente della Agenzia di Rating FITCH - n. Luton (Inghilterra) 31/7/1965 res. 15 Mavelstone Close Bickley, Kent BR12PJ ed elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Prof. Francesco Mucciarelli del foro di Milano con studio in Milano via Manin 3
2) SETTEPANI Alessandro - senior director dipendente della Agenzia di FITCH RATINGS Italia - n. Roma 20/2/1968, res. Milano via Monti 21 - domiciliato presso la Società Fitch vicolo S. Maria La Porta 1 - difeso dall'avv. Andrea Rossetti via Manin n. 3 - Milano;
3) TREVOR PITMAN - legale rappresentante di Fitch Italia - Società Italiana per il rating s.p.a., vicolo S. Maria alla Porta 1 - Milano - n. 4/2/1958 Londra - difeso di fiducia da avv. Marco Calleri dello studio legale Mucciarelli sito in Milano via Manin n. 3;
in relazione ai reati contestati dalla Procura di Trani e precisamente:

WILLMOTH-RILEY David Michael e SETTEPANI Alessandro:

A) in relazione al delitto di manipolazione del mercato pluriaggravata previsto e punito dagli artt. 185 co. 1 e 2 D. Lgs. 24/2/1998 n. 58 - 61 nn. 7, 9 e 11 c.p. (art. 185: Manipolazione del mercato: "Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti.finanziari, è punito con la reclusione da uno ci sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.) perché, a far data dal 10/1/2012 (comunque da data a quest'ultima antecedente e prossima) fino al 18/1/2012, nelle rispettive qualità di analisti economico finanziari dei debiti sovrani e dipendenti con funzioni apicali dell'Agenzia FITCH (rispettivamente delle sedi di Londra e Milano) esercente attività di rating (attività con cui l'Agenzia formula e rilascia valutazioni sul merito creditizio/affidabilità creditizia di un'entità emittente titoli di debito fungendo, cosi, da intermediaria di informazioni tra gli investitori e coloro -come Banche e Stati sovrani - che emettono titoli di debito). rilasciavano nei termini di seguito partitamente descritti indebiti annunci preventivi di imminente declassamento della Repubblica Italiana (declassamento non ufficialmente decretato dall'Agenzia Fitch fino al 27/1/2012), così divulgando a mercati aperti informazioni che dovevano restare riservate concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.
Più segnatamente WILLMOTH-RILEY David Michael :
a) In data 10/1/2012, mentre si trovava in Londra, annunciava pubblicamente - come riportato da numerose agenzie di stampa (prima fra le altre Bloomberg) - una - "significativa possibilità" che Fitch tagliasse il rating della Repubblica Italiana (attualmente per la predetta Agenzia di "A+ con out look negativo") senza che, a quella data detto declassamento (downgrade) fosse stato effettivamente decretato (o comunque previamente comunicato al Governo italiano);
b) in data 17/1/2012 operava un indebito annuncio di tenore analogo a quello sub a) nel corso della trasmissione "Ballarò" in diretta televisiva. In entrambi i casi - a) e b) egli esternava le menzionate previsioni nella piena consapevolezza della concreta idoneità di siffatti annunci preventivi a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, segnatamente dei titoli di Stato italiani;
SETTEPANI Alessandro, per parte propria:
a) in data 17 e 18/1/2012 a margine dell'European Credit Outlook annunziava pubblicamente - come riportato da numerose agenzie di stampa - un "probabile declassamento dell'Italia di due livelli di downgrading" aggiungendo che FITCH avrebbe assunto la decisione sul rating italiano "a fine gennaio 2012": annunci, anche in questi casi, effettuati pubblicamente senza che alcun declassamento (downgrade) fosse stato a quelle date effettivamente decretato (o, comunque, previamente comunicato al Governo italiano) dall'Agenzia Fitch e nella piena consapevolezza della concreta idoneità di siffatti annunci preventivi a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari segnatamente dei titoli di Stato italiani.
Così facendo, gli analisti apicali Riley e Settepani - con condotte autonome e distinte le une dalle altre - attraverso "l'artificio informativo" (illecito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 T.U.F.) di estemporanee, tendenziose e ripetute anticipazioni pubbliche dell'imminente declassamento dell'Italia (non ancora ufficialmente decretato né previamente comunicato alle Autorità Italiane cui, peraltro, l'Agenzia Fitch era legata da vincolo contrattuale) - anticipazioni, peraltro, reiteratamente effettuate in violazione palese e consapevole (stante il livello apicale di essi analisti) delle norme del Regolamento europeo 1060/2009 sull'attività di rating (segnatamente di quelle norme che fanno assoluto divieto agli analisti di divulgare informazioni in merito ai rating emessi o a possibili rating futuri dell'Agenzia, salvo che all'Entità valutata o a terzi collegati; nonché di quelle che impongono - trasparenza, correttezza, completezza e qualità adeguata- delle informazioni da rendere ai Mercati, prevedendo che le notizie "rilevanti" - come quella della revisione del giudizio - debbano essere preventivamente comunicate agli emittenti) - compivano atti concretamente idonei a generare un deprezzamento dei titoli azionari e obbligazionari italiani a causa delle informazioni tendenziose, distorte e falsate fornite ai Mercati finanziari.
In conseguenza della diffusione degli indebiti "preavvisi di declassamento"-, e della percezione (ad opera di mercati ed investitori) degli stessi (e del corrispondente contenuto informativo) in termini negativi con riguardo al sistema bancario e a quello del debito sovrano italiano nel suo complesso, si determinavano sui Mercati effetti di turbolenza, volatilità e negatività con riguardo ai titoli italiani: effetti amplificati per essere quelle indebite anticipazioni degli analisti di Fitch intervenute a ridosso del doppio downgrade del debito sovrano italiano decretato dall'altra Agenzia di rating Standard & Poor's in data 13/1/2012 (doppio downgrade noto agli analisti di Fitch).
Fatti da ritenere aggravati sia ai sensi dell'art. 185 cpv. T.U.F. perché di "rilevante offensività" (giacché commessi in danno dello Stato sovrano Italiano), sia ai sensi dell'art. 61 n. 7, 9 e 11 c.p., perché cagionavano allo Stato un danno patrimoniale di rilevante gravità ed erano commessi con abuso dei doveri inerenti un pubblico servizio, o comunque con abuso di "prestazione d'opera" essendo Fitch legata al Ministero dell'Economia e Finanze in forza di contratto di fornitura del servizio (pubblico) di rating in relazione alle emissioni di titoli di debito della Repubblica Italiana.
Fatti-reato commessi all'estero (Londra) ed in Italia (accertati in Trani) in epoca antecedente e prossima al 10 - 18 gennaio 2012, con competenza del Tribunale di Trani ex artt. 7 co. 1 n. 5) c.p., 182 T.U.F. e 10 co. 2 c.p.p.

TREVOR PITMAN

B) quale legale rappresentante di Fitch Italia Società Italiana per il rating s.p.a. in relazione all'illecito amministrativo dipendente dal reato di cui all'art. 185 co. I e 2 D. Lgs. 24/2/1998 n. 58 (aggravato ex art 61 nn. 9 e I l c.p.) come contestato nel capo che precede (e previsto dall'art. 25 sexies D. Lg.vo 8/6/2001 n. 231), commesso nell'interesse e a vantaggio della predetta società Fitch Italia dai dirigenti analisti senior (art. 5 co. 1 D. Lg.vo cit) Riley e Settepani.
Fatti-reato commessi all'estero (Londra) ed in Italia (accertati in Trani) in epoca antecedente e prossima al 10 - 18 gennaio 2012, con competenza del Tribunale di Trani ex artt. 7 co. I n. 5) c.p., 182 T.U.F. e 10 co. 2 c.p.p.
Fatti da ritenere aggravati sia ai sensi dell'art. 185 cpv. T.U.F. perché di "rilevante offensività" (giacché commessi in danno dello Stato sovrano italiano), sia ai sensi dell' art. 61 n. 7 c.p. per avere cagionato alla Repubblica Italiana un danno patrimoniale di rilevantissima gravità ed in particolar modo dei suoi cittadini, investitore e non, un danno patrimoniale e non patrimoniale di rilevantissima gravità.
Riservo la quantificazione del danno nel corso del procedimento ed entro i termini di legge.

DICHIARO

di nominare mio procuratore speciale l'Avv. Antonio TANZA, Vicepresidente di ADUSBEF (ASSOCIAZIONE DEGLI UTENTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI) Onlus, nato a Lecce il 04 giugno 1961, con studio in BARI alla via Principe Amedeo n. 164 (Studio LAUDADIO- fax 0836.631656 - pec antoniotanza@pec.it o adusbef@studiotanza.it) e di ivi eleggere il proprio domicilio processuale, affinchè detto procuratore mi assista e difenda costituendomi (redazione atto, sottoscrizione e deposito, arringhe ed oltre ogni ulteriore attività processuale occorrenda) parte civile nel procedimento penale n. 3189.12 pendente presso il Tribunale Penale di Trani, tanto nella fase dinanzi al Giudice delle Indagini Preliminari, che in primo che in secondo grado ed altresì davanti alla Suprema Corte, nei confronti di uno o più degli imputati, come indicati nell' "Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari e informazione di garanzia".
Conferisco all'uopo al nominato procuratore ogni e più ampia facoltà di legge, niuna esclusa o eccettuata, con facoltà altresì di nominare altri avvocati e procuratori e di farsi sostituire da altri avvocati e procuratori con pari poteri, compresa la facoltà di farsi sostituire da altro professionista per tutte le attività relative al deposito dell'atto di costituzione di parte civile e le successive formalità.
Ratifico, fin da ora il Suo operato e quello dei Suoi sostituti e degli altri eventuali da Lui nominati.
Il procuratore come sopra nominato è altresì autorizzato, ai sensi della L. 196/03, a utilizzare i dati personali riferiti per la difesa dei diritti dalla comparente e a organizzarli in modo che gli stessi risultino correlati all'incarico conferito ed al perseguimento delle finalità di cui al mandato ed a comunicare ai colleghi i dati con l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli esclusivamente, nei limiti strettamente pertinenti all'incarico conferito.
Il sottoscritto è informato di poter esercitare, relativamente a tali dati personali, i diritti di cui all'art. 7 del Dlgs 196/2003 (Codice sulla Privacy) ed esprime il proprio consenso al trattamento dei predetti dati esonerando anche ADUSBEF, con sede in Roma alla via Farini n. 62, da qualsiasi responsabilità.
Si allega alla presente fotocopia della Carta d'Identità.

______________, ___/ _____/ 2012
firma

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