Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Divania

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IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI
SEZIONE GIP

Il Giudice dr. Sergio Di Paola
sciogliendo la riserva che precede;

rilevato che occorre esaminare le richieste di costituzione di parte civile procedendo prima a verificare i requisiti di ammissibilità per le richieste formulate nell'interesse delle persone offese e delle società SEDILIA s.r.l. e PARCO DONVITO s.r.I., e poi esaminando le posizioni delle associazioni e degli enti che assumono di essere stati danneggiati dai reati commessi dagli imputati;
PARISI Francesco, legale rappresentante della persona offesa dei reati di cui ai capi A) e B) (la società DIVANIA s.r.l.) e persona offesa del reato di cui al capo C), è legittimato alla costituzione di parte civile; egli deduce di avere subito danni morali dai reati contestati, oltre a danni patrimoniali e danni non patrimoniali, quest'ultimi riconducibili all'insorgenza di patologie insorte per effetto delle condotte illecite poste ìn essere dagli imputati; nella qualità di persona offesa del delitto di cui al capo C), è evidente la legittimazione a costituirsi per esercitare l'azione civile diretta a conseguire il risarcimento dei danni che , all'esito del giudizio, dovessero risultare dimostrati; il fatto lesivo del diritto all'integrità psico-fisica del Parisi è rappresentato dalla condotta delittuosa e il nesso causale con i lamentati danni è sufficientemente rappresentato nell'atto di costituzione; identiche considerazioni vanno svolte in relazione agli altri fatti di reato, in quanto taluni perché caratterizzati da elementi di violenza in danno della persona (capo 8), gli altri per la gravità delle conseguenze patrimoniali subite dal Parisi (capo A), nella qualità di legale rappresentante della Divania, sono potenzialmente idonei a rappresentare causa efficiente dei danni che il Parisi lamenta di avere subito;
per quanto attiene le conseguenze patrimoniali pregiudizievoli, anch'esse devono ritenersi in diretto collegamento con le condotte delittuose contestate agli imputati, quantomeno in relazione al capo B); infatti, indipendentemente dall'oggetto della fideiussione che il Parisi ebbe ad assumere nell'ambito delle obbligazioni indicate nella convenzione in data 7/6/2005 (se, cioè, la fideiussione fu prestata per garantire l'adempimento di obbligazioni assunte dalla DIVANIA s.r.l. nei confronti delle banche in relazione a debiti che avevano fonte diversa da quelli relativi alla conclusione dei contratti che costituiscono l'oggetto delle condotte di reato del capo A) , ovvero se la fideiussione fu prestata anche in relazione ai debiti collegati alle prestazioni dei contratti sui prodotti derivati), il collegamento tra l'obbligo fideiussorio e la convenzione che si assume essere stata imposta con la minaccia dell'imminente fallimento della soc. DIVANIA, costituisce elemento sufficiente per ipotizzare (salva la verifica all'esito del giudizio della sussistenza di effettive voci di danno patrimoniale) il collegamento causale tra la condotta di reato e la lesione patrimoniale subita (l'assunzione di un'obbligazione fideiussoria che non doveva esser assunta, cui si ricollegano ulteriori effetti pregiudizievoli connessi alla segnalazione presso la centrale Rischi della Banca d'Italia);
la soc. SEDILIA s.r.l. in persona dell'amministratore unico PARIS! Francesco è legittimata a costituirsi parte civile nei confronti degli imputati chiamati a rispondere del delitto di cui al capo B), per le medesime ragioni su esposte in relazione alla posizione di PARISI Francesco, relativamente agli obblighi fideiussori assunti nell'ambito della stipula della convenzione del 7/6/2005; l'identità delle posizioni assunte dalla SEDILIA e dal Patisi in proprio, quali fideiussori della DIVANIA s.r.l.' legittima l'esercizio dell'azione civile in questa sede, risultando direttamente collegati a tale assunzione di obbligazioni (non dovuta perché frutto della condotta illecita descritta nel capo B), le conseguenze pregiudizievoli indicate dalla parte nell'atto di costituzione (segnalazione alla centrale Rischi della Banca d'Italia, blocco alle possibilità di accesso al eredito, aggravio dell'esposizione debitoria, danni all'immagine della società in ambito commerciale);
la soc. PARCO DONVITO s.r.l., in persona del legale rappresentante PARISI Francesco, è legittimata a costituirsi parte civile nei confronti degli imputati chiamati a rispondere dei delitti di cui ai capi B) e C); quanto al delitto di cui al capo B), anche la società PARCO DONVITO, ha assunto una serie di obbligazioni (acquisto di un'immobile di proprietà della DIVANIA, stipula di un mutuo fondiario, per l'acquisto del detto immobile, costituzione in pegno delle proprie quote ad una delle banche creditrici, versamento dell'importo del mutuo erogato a parziale pagamento dell'immobile, assunzione del debito ulteriore per l'acquisto dell'immobile con pagamento dilazionato), esclusivamente in forza e necessità della stipula della convezione del 7/6/2005, frutto della condotta di reato ascritta agli imputati; per ciò che riguarda le condotte di reato cli cui al capo C), esse hanno cagionato un evidente aggavamento della situazione debitoria della società, non avendo trovato l'iniziale destinazione le somme depositate dal Parisi al fine di provvedere al pagamento di alcune delle rate del mutuo che la società PARCO DONVITO si era accollata in sede di acquisto dell'immobile dalla soc. DIVANIA;
Ziino Rocco e Ziino Donata hanno chiesto di costituirsi parti civili, in ragione della qualità per entrambi di soci e fideiussori della soc. Tre Zeta Plast s.r.l., e Ziino Rocco quale Presidente del consiglio di amministrazione della stessa società e Ziino Donata quale amministratore unico della medesima società;
essi sono legittimati alla richiesta costituzione di parte civile, in primo luogo nella veste la Ziino Donata di legale rappresentante della società indicata (mentre nessuna legittimazione va riconosciuta a Ziino Rocco quale Presidente del Consiglio di amministrazione, proprio in ragione dell'amministrazione affidata in via esclusiva a Ziino Donata), rivestendo la società il ruolo di persona offesa dei reati contestati al capo D), rispetto ai quali è assolutamente evidente il danno patrimoniale sofferto dalla società per effetto delle condotte fraudolente che vengono contestate agli imputati e che legittimano la proposizione delle azioni risarcitorie e restitutorie ex art. 185 c.p.; nessun rilievo ha la circostanza che nel periodo intercorso tra la commissione dei reati e la proposizione della costituzione di parte civile, la società sia stata dichiarata fallita (sicché, come contestato dalla difesa degli imputati, la legittimazione a formulare la richiesta di costituzione di parte civile sarebbe sottratta al legale rappresentante della società), atteso che per giurisprudenza pacifica "La costituzione di parte civile del fallito, anche senza la chiamata in causa del curatore fallimentare, è valida ed efficace, in quanto, quale danneggiato dal reato, egli può sempre proporre l'azione civile per il risarcimento dei danni materiali e morali" (cosi Cass. Sez. 6, 14/03/2012 n. 12816, Caltarossa e altri, Ced Cass. Rv. 252564);
inoltre, i predetti sono legittimati in quanto tideiussori che hanno dovuto garantire le obbligazioni della soc. Tre Zeta Plast s.r.l. (scaturite dalla conclusione ed esecuzione dei contratti che formano oggetto delle contestazioni di reato di cui al capo D), contratti dal contenuto fraudolento per le modalità di esecuzione poste in essere dagli imputati attuati da quella contestazione) per evitare più dannose conseguenze per la società gravemente esposta con l'istituto di credito che aveva concluso i contratti su indicati; da quella condizione hanno subito le conseguenze negative connesse all'assunzione della qualità di fideiussori, come la segnalazione alla centrale Rischi della Banca d'Italia, con l'effetto ulteriore del discredito commerciale e delle gravissime difficoltà nel reperire possibilità di conseguire finanziamenti; quali soci, sono stati certamente danneggiati dallo svilimento del valore patrimoniale delle quote di partecipazione alla società conseguente alle condotte di reato poste in essere e, come tali, sono legittimati a costituirsi parte civile (come più volte statuito dalla S.C.: cfr. Cass. sez. Il 10/1 I/2009, n. 45089, Oggioni, Ced Cass. Rv. 245694); si tratta di evento dannoso divenuto ilTeversibile per effetto della procedura fallimentare avviata, a causa dell'impossibilità per la società di adempiere alle obbligazioni insorte a causa delle condotte fraudolente di reato contestate agli imputati;
per quanto attiene il profilo della verifica in ordine alla sussistenza di interessi giuridicamente rilevanti che possano giustificare la proposizione dell'azione civile nel processo penale, da parte di associazioni o enti non riconosciuti, va osservato:
in primo luogo occorre accertare se l'interesse preso in considerazione dall'atto costitutivo dell'ente e da questo perseguito, risulti leso come conseguenza diretta delle condotte di reato ascritte agli imputati;
inoltre, dovrà risultare - a conferma della corrispondenza tra la posizione giuridica tutelata in sede penale e il diritto che si assume leso dalle condotte degli imputati - lo svolgimento di attività e condotte da parte dell'ente significative della volontà di tutelare quello specifico interesse ; da ultimo, secondo canoni di logica, l'ente dovrà evidentemente avere intrapreso le proprie attività in epoca anteriore alla realizzazione delle condotte di reato, mancando in difetto di tale condizione la possibilità di ipotizzare che la lesione subita sia effetto della condotta di reato ascritta agli imputati;
nella specie, la natura dei reati contestati e le peculiarità delle condotte con cui i medesimi reati sono stati consumati, così come prospettato nelle contestazioni formulate dall'Ufficio del P.M., mettono in evidenza l'avvenuta aggressione del patrimonio individuale di due distinte società, con riflessi negativi a contenuto patrimoniale per singoli individui e per altre società coinvolti nelle vicende contrattuali in virtù di prestazioni di garanzia a favore delle società-persone offese; in particolare, si contesta la stipulazione di talune tipologie contrattuali aventi ad oggetto prodotti finanziari c.d. derivati, con condotte fraudolente (caratterizzate da deliberate omissioni nella rappresentazione del particolare livello di rischio insito in quei contratti), la sostanziale appropriazione di somme di denaro in corso di esecuzione dei contratti indicati (per effetto di false rappresentazioni in ordine a poste finanziarie non riconosciute al contraente e indebitamente trattenute dagli istituti bancari); la successiva estorsione realizzata attraverso l'imposizione di una convenzione con cui una delle società, divenuta debitrice di rilevantissime somme dovute agli istituti bancari, anche per effetto della conclusione ed esecuzione dei contratti sui prodotti c.d. derivati, si impegnava alla restituzione del debito a condizioni particolarmente svantaggiose, anche mediante l'assunzione di garanzie attraverso società riconducibili al soggetto debitore;
occorre allora verificare se dall'aggressione patrimoniale subita da tali soggetti (persona giuridica o persona tisica), realizzata con modalità che potrebbero avere una diffusione anche in altri contesti mediante analoghi comportamenti contrattuali tenuti in rapporti instaurati dagli istituti bancari, scaturisca una lesione degli interessi che le associazioni perseguono e che sono stati posti a base delle richieste di costituzione di parte civile;
l'atto di costituzione dell'associazione CODICI Onlus e dell'associazione CODICI Lazio - Onlus non risulta sottoscritto dal difensore nominato e, come tale, è inammissibile;
l'associazione APA risulta costituita, come emerge dalla data del relativo statuto, in epoca certamente successiva ( 29.11.2010) alla commissione del fatto di reato per cui è stata formulata la richiesta di costituzione di parte civile; la richiesta è pertanto inammissibile; anche la richiesta avanzata dal "FORUM Associazioni anti usura" è inammissibile; pur rientrando negli obiettivi dell'associazione la tutela e l'assistenza delle vittime di attività estorsive (art. 3 dello statuto) e pur comparendo tra i fatti contestati quello descritto al capo B), da qualificarsi come episodio estorsivo, d'un lato la finalità dell'associazione è strettamente connessa al carattere principale delle attività svolte dall'associazione, che hanno riguardo in primo luogo al contrasto del fenomeno dell'usura, cui accede in diretta correlazione la tutela dei danneggiati da richieste estorsive, che quindi sono direttamente connesse alla diffusa e sistematica progressione criminosa che si realizza in gran parte degli episodi di usura (mentre nel presente procedimento l'addebito di estorsione è assolutamente indipendente da qualsivoglia ipotesi di condotta a carattere usurario); in ogni caso, poi, la richiesta di costituzione di parte civile è assolutamente generica nell'individuazione del diritto leso che l'associazione intende far valere "iure proprio" quale causa petendi della domanda risarcitoria, non essendo in alcun modo indicato quale sia il pregiudizio che deriva all'associazione dalla realizzazione del fatto delittuoso contestato;
la richiesta di costituzione di parte civile avanzata dal CODACONS è inammissibile;
le finalità perseguite dall'associazione, infatti, coprono uno spettro di interessi talmente ampio e variegato (se l'esclusiva finalità è quella indicata nell'art. 2 dello statuto -"tutelare con ogni mezzo legittimo, ed in particolare con il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei consumatori ed utenti, degli immigrati e dei rifiigiati, ciò nei confronti dei soggetti pubblici e privati produttori e/o erogatoti di beni e servizi anche al ,fine di contribuire ad eliminare le distorsioni del mercato determinate dalla commissione di abusi e da altre fattispecie di reati contro la P.A." - l'elencazione degli obiettivi perseguiti dall'associazione dimostra la molteplicità degli interessi presi in considerazione - controllo e tutela del rapporto tra uso individuale delle risorse dell'ambiente e razionale sviluppo della società; vigilanza della corretta gestione del territorio da parte della P.A. in materia di servizi pubblici, ivi compreso il credito, vigilanza sulle assicurazioni, mercato mobiliare, servizio farmaceutico, trasporti, telecomunicazioni e servizi, materia urbanistica ed edilizia; tutela della salute, anche in relazione alla salvaguardia dell'ambiente; tutela degli utenti dei servizi finanziari e creditizi, intesi alla prevenzione dell'usura -) da impedire di affermare che interesse esclusivo o prevalente dell'associazione sia quello che sarebbe stato leso dalle condotte di reato (interesse collegato genericamente al settore del "credito" e dei "servizi finanziari e creditizi"); in assenza di tale dato, non é ammissibile la proposizione della domanda risarcitoria, fondata sull'ipotizzata lesione del diritto di personalità dell'associazione, mancando il collegamento tra l'interesse che si assume leso e la specificità dell'interesse, e quindi, dell'attività e della ragione d'essere dell'associazione;
le richieste di costituzione avanzate da ADUSBEF e da ADUSBEF Puglia sono ammissibili; interesse principale e prevalente tutelato dalle associazioni è quello dell'assistenza dei consumatori e degli utenti dei servizi bancari, creditizi e finanziari, nelle relazioni con gli istituti di credito e in generale con gli intermediari finanziari; la corretta informazione del pubblico dei consumatori è obiettivo perseguito dalle associazioni; i fatti di reato posti a base della richiesta di costituzione di pure civile, nella misura in cui si fondano sulla condotta fraudolenta contestata - l'aver omesso di fornire indicazioni corrette e complete sulla natura delle operazioni finanziarie che erano collegate alla stipulazione dei contratti sottoscritti dalle persone offese - incidono evidentemente sull'interesse che è perseguito dall'associazione; ciò è sufficiente a legittimare la proposizione della domanda, sulla scorta dell'indicata lesione del diritto di personalità dell'associazione (come più volte statuto dalla S.c.: "le persone giuridiche egli enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantino un diritto patrimoniale, ma più in generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo, come avviene nel caso in cui offeso sia l'interesse perseguito da un'associazione in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, con l'effetto che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione del diritto di personalità o identità del sodalizio ": così da ultimo Cass. 3.10.2007 n. 38920);

P.Q.M.

Applicati gli artt. 74 e ss. c.p.p. ammette la costituzione di parte civile di Parisi Francesco, in proprio e quale rappresentante legale della soc. DIVANIA s.r.l., quale rappresentante legale della soc. SEDILIA s.r.l. nonché quale rappresentante della soc. PARCO DONVITO s.r.l.; di Ziino Donata; di Ziino Rocco; dell'associazione ADUSBEF Onlus; dell'associazione ASDUSBEF Puglia, nei limiti indicati in motivazione;
rigetta le richieste di costituzione di parte civile avanzate dalle associazioni CODICI Onlus, CODICI Lazio Onlus, APA, Forum associazioni antiusura, CODACONS;
dispone procedersi quindi alla discussione.

Bari, 26 settembre 2012

Il Giudice Dr. Sergio Di Paola



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