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Tribunale di Cagliari /

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Tribunale Civile di Cagliari, Dott. Ignazio Tamponi, Sent. n. 3581 del 27 novembre 2015

Tribunale Civile di Cagliari

Verbale dell'udienza del 27 novembre 2015 causa iscritta al n. 30002882686 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2001.
Sono comparsi il procuratore di parte attrice, oggi sostituito dalla avv. E Piras, e quello di parte convenuta, oggi sostituito dall'avv. S. Roggeri i quali concludono in conformità e si riportano alle difese in atti ed altresì discutono la causa.
Il giudice, visto l'art.281 sexies c.p.c., pronunzia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come qui di seguito riportate.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CAGLIARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 3581/2015

nella causa iscritta al n. 3000-288 ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2001 della Sezione distaccata di Sanluri, promossa da:
G. di C. ANNA P. & C. s.n.c., C. G., C. ANNA P., C. E. e B. M., con sede in G. la prima, residenti in G. i restanti e tutti elettivamente domiciliati in Oristano presso lo studio dei procuratori avvocati Cesare Sonis e Antonio Tanza, che li rappresentano, in forza di procura speciale alle liti apposta a margine dell'atto di citazione, e li difendono.

ATTORI

CONTRO

BANCO DI SARDEGNA S.p.a., con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio della procuratrice avvocato Loredana Boi, che la rappresenta, in forza di procura generale alle liti autenticata in data 13.07.2000 a rogito del notaio dott. Manlio Pitzorno, e la difende.

CONVENUTA

Ragioni in fatto ed in diritto della decisione

1. Con atto di citazione notificato in data 27.07.2001 la G. di C. Anna P. & C. s.n.c., con sede in G., C. G., C. Anna P., C. E. e B. M. hanno convenuto in giudizio davanti alla Sezione Distaccata di Sanluri di questo Tribunale il Banco di Sardegna s.p.a., con sede in Cagliari, assumendo che la società attrice intrattenesse sin dal 1987 con l'istituto di credito convenuto un rapporto bancario consistente in una apertura di credito, per la somma di originarie lire 100.000.000, con affidamento mediante scopertura sul c/c n. 267 15790-2, e che dall'ultimo estratto conto predisposto dalla Banca emergeva un saldo passivo al 31.12.2000 di lire 50.511.761.
Hanno esposto gli attori che il suddetto rapporto di affidamento era stato, altresì, garantito mediante fideiussione omnibus prestata dai soci della correntista.
Gli esponenti hanno chiesto che il tribunale accertasse la nullità di diverse clausole contrattuali, nonché l'addebito di interessi usurari e rideterminasse di conseguenza l'esatto dare avere tra le parti, con condanna della Banca alla restituzione in favore degli istanti delle somme illegittimamente addebitate o riscosse nonché al risarcimento dei danni patiti, ivi compresi quelli subiti dagli esponenti a seguito dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia.
1.1. Ritualmente costituitosi in giudizio, il Banco di Sardegna S.p.a., con sede in Cagliari, si è opposto nel merito all'accoglimento delle avverse domande contestandone la fondatezza.
1.2. La causa, istruita con produzioni documentali e con consulenza tecnica d'ufficio, è stata tenuta a decisione una prima volta all'udienza del 29.3.2011 e dopo essere stata rimessa in istruttoria è stata tenuta una seconda volta a decisione a decisione all'udienza del 11.7.2014.
1.3. Con sentenza non definitiva n.3651/14 pubblicata il 13.12.2014 il Tribunale ha così disposto:
" 1. Dichiara la nullità della clausola del contratto di conto corrente bancario e del contratto di apertura di credito in conto corrente per cui è causa che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi e l'addebito di interessi in misura pari alle condizioni praticate usualmente dalle banche sulla piazza e, per l'effetto, dichiara che l'accertamento del saldo contabile deve essere effettuato senza capitalizzazione alcuna e con l'addebito di interessi conteggiati secondo la misura legale sino all'entrata in vigore del Tub e per il periodo successivo all'entrata in vigore del Tub, al tasso previsto dall'art. 117 Tub nel corso del rapporto contrattuale;
2. Dichiara la nullità delle clausole dei contratti di conto corrente bancario e di apertura di credito in conto corrente per cui è causa che prevedono l'addebito della commissione di massimo scoperto e, per l'effetto, dichiara che l'accertamento del saldo contabile deve essere effettuato espungendo quanto addebitato a titolo di commissione di massimo scoperto nonché della capitalizzazione applicata sui medesimi addebiti e sulle competenze di chiusura;
3. Respinge le domande di parte attrice con le quali è stato chiesto di accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2687 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
4. Respinge le domande di parte attrice con cui è stata richiesta la condanna della convenuta al risarcimento del danno;
5. Respinge le domande degli attori C. G., C. Anna P., C. E. e B. M. con le quali è stato chiesto di dichiarare l'inefficacia di ogni altra obbligazione connessa all'impugnato rapporto bancario con particolare riferimento alle fideiussioni omnibus prestate;
6. Provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza.
7. Rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva. >>
1.4. Con ordinanza in pari data il Tribunale nel rimettere la causa in istruttoria ha altresì disposto che << ritenuto che per effetto della pronunziata declaratoria di nullità delle clausole contrattuali sopra richiamate l'accertamento dell'esatto dare e avere tra le parti nei rapporti di conto corrente ordinario e di apertura di credito in conto corrente alla data del 27.7.2001 deve essere effettuato sulla base della loro riclassificazione contabile:
a) con addebito degli interessi passivi relativi al conto corrente nella misura legale nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del Tub al tasso previsto dall'art.117 T.U.B. nel corso del rapporto contrattuale;
b) senza capitalizzazione alcuna;
c) con l'eliminazione degli addebiti effettuati a titolo di commissione di massimo scoperto nonché della capitalizzazione applicata sui medesimi addebiti e sulle competenze di chiusura;
ritenuto che a tal fine sia necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio affinché - alla stregua della documentazione prodotta in causa dalle parti e salva la sua eventuale integrazione nei soli limiti previsti dall'art.198, secondo comma, cpc - l'Ausiliario - che si nomina nella persona della dott. G. M., commercialista con studio in S. - determini sulla base delle risultanze contabili dalla data del 11.6.1991 di inizio del rapporto alla data del 27.7.2001 l'esatto ammontare del saldo relativo al conto corrente bancario ordinario sul quale è confluita l'operazione di apertura di credito sopra richiamata, previa sua ricostruzione secondo le indicazioni nel dettaglio previste nel capoverso che precede; ritenuto che il consulente tecnico d'ufficio opererà tale ricostruzione contabile utilizzando e riassumendo i dati (se effettivamente completi) già utilizzati per predisporre le tre precedenti relazioni in atti;
ritenuto inoltre che sia necessario sottoporre all'Ausiliario un nuovo quesito volto ad accertare se nel periodo ricompreso tra le data del 11.6.1991 e del 27.7.2001 la Banca abbia addebitato alla correntista interessi usurari;
nel verificare, in particolare, se l'istituto di credito abbia praticato tassi usurari in violazione della L. 7.3.1996, n. 108, il Consulente proceda al calcolo del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio) sia utilizzando la formula di cui alle ultime Istruzioni per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura pubblicate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009 (TEG = INTERESSI X 36.500/ NUMERI DEBITORI + ONERI SU BASE ANNUA X 100/ACCORDATO), con la precisazione che - fin dall'origine del rapporto contrattuale, e quindi anche per i periodi anteriori al 31.12.2009 - il T.E.G.M. deve intendersi comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse (come previsto dall'art. 2, comma 1, L. 7.3.1996, n. 108), e quindi comprensivo anche della commissione di massimo scoperto, da ricomprendersi nella formula sotto la voce "ONERI SU BASE ANNUA"; sia utilizzando la formula di cui alle precedenti Istruzioni della Banca d'Italia pubblicate nella G.U. n.74 del 29 marzo 206 e n.102 del 4 maggio 2006 e, quindi, non considerando la commissione di massimo scoperto tra le voci di costo che compongono il Teg da raffrontare al tasso soglia.".
1.5. Conferito l'incarico ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa torna a decisione sulle conclusioni delle parti come in atti e, quindi, a seguito dell'esame delle memorie illustrative depositate da parte convenuta e di quanto emerso nel corso della discussione, è stata data lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo.
2. Con la sentenza non definitiva n.3651 del 2014 è stata accertata e dichiarata la nullità delle clausole del contratto di conto corrente bancario e del contratto di apertura di credito in conto corrente per cui è causa che prevedono: la capitalizzazione trimestrale degli interessi; l'addebito di interessi in misura pari alle condizioni praticate usualmente dalle banche sulla piazza; l'addebito della commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione sui medesimi addebiti e sulle competenze di chiusura.
Per dare risposta alla domanda con cui parte attrice ha chiesto che venisse accertato l'esatto dare e avere tra le parti nei richiamati rapporti di conto corrente ordinario e di apertura di credito in conto corrente alla data del 27.7.2001 s'è fatto ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio che operasse la riclassificazione contabile di tali rapporti:
a) con addebito degli interessi passivi relativi al conto corrente nella misura legale nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del Tub al tasso previsto dall'art.117 T.U.B. nel corso del rapporto contrattuale;
b) senza capitalizzazione alcuna;
c) con l'eliminazione degli addebiti effettuati a titolo di commissione di massimo scoperto nonché della capitalizzazione applicata sui medesimi addebiti e sulle competenze di chiusura;
d) con esclusione degli eventuali interessi usurari addebitati dalla Banca.
All'esito del deposito della relazione predisposta dall'Ausiliario è rimasto accertato, per un verso, che il Banco di Sardegna nel corso del rapporto non ha addebitato alla correntista interessi conteggiati oltre il tasso soglia e, per altro verso, che la riclassificazione contabile delle poste attive e passive dei conti in questione effettuata secondo i criteri indicati nella sentenza non definitiva e nella ordinanza di pari data hanno evidenziato alla data del 27.7.2001 un saldo attivo a favore del Banco di Sardegna pari a £.2.111,05 (corrispondente ad euro 1.090,27).
E' opportuno precisare che gli attori, ancorchè in un passo della citazione (pag 16) dichiararono che l'oggetto del giudizio era oltre all'accertamento delle nullità contrattuali ed all'accertamento del ricalcolo delle competenze, anche la restituzione delle somme indebitamente versate, tuttavia in tutte le conclusioni formulate nel corso del processo ( e da ultimo quelle di cui al capo 8 richiamate nell'epigrafe della sentenza non definitiva) non hanno mai richiesto la condanna del Banco di Sardegna al pagamento delle somme indebitamente riscosse, né, d'altronde, essendo alla data di proposizione del giudizio ancora in corso i due rapporti bancari controversi ed essendosi, comunque, accertato alla data indicata un saldo passivo a debito per la società attrice è possibile individuare l'avvenuto indebito versamento di una qualche somme dalla Correntista alla Banca.
3. All'esito della decisione su tutte le domande formulate dagli attori emerge come solo una parte delle stesse hanno trovato accoglimento e, comunque, tra esse sicuramente quelle di maggior rilievo sotto il profilo pratico per la correntista che ha visto riconosciuto un abbattimento pressoché totale dell'esposizione riportata negli estratti conto dalla Banca.
Tali considerazioni consentono, nel regolare i costi della lite, di compensare tra le parti per la metà le spese processuali e di porre a carico della Banca convenuta la restante parte nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da G. di C. Anna P. & C. s.n.c., con sede in G., e C. G., C. Anna P., C. E. e B. M. nei confronti di Banco di Sardegna Spa, con sede in Cagliari, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara che alla data del 27.7.2001 il saldo del contratto di conto corrente bancario e del contratto di apertura di credito in conto corrente per cui è causa ricostruito contabilmente per effetto della eliminazione degli addebiti non dovuti presenta un saldo attivo a favore del Banco di Sardegna pari a £. 2.111,05 (corrispondente ad € 1.090,27);
2. Compensa tra le parti le spese processuali per la metà e condanna il Banco di Sardegna a rifondere agli attori la restante parte che liquida in complessivi € 2.909,29, di cui € 437,50 per la fase di studio, € 370,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria ed € 810,00 per la fase decisoria, oltre agli accessori come per legge e già calcolate le spese tutte pari ad € 129,17 quelle vive documentate e ad € 362,62 quelle generali ed oltre la metà degli oneri della consulenza tecnica d'ufficio ove anticipati da parte attrice.

Così deciso in Cagliari, in data 27 novembre 2015.
Il giudice
dott. Ignazio Tamponi



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