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Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2006
XV
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
Causa Civile n. 415/2002
Ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.
Giudice Dott. Stefano MARZO
ECOTERM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Luciano MARTUCCI, nonché in proprio Avv. Luciano MARTUCCI, rappresentanti e difesi dagli avv. Antonio TANZA e Angelo MONOPOLI
Attori
Banco di Napoli S.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Sandro STEFANELLI
Convenuto
Il Giudice
sciogliendo la riserva che precede; ritenuto che stata raggiunta la prova documentale dei crediti dedotti dagli attori; ritenuto che, limitatamente al credito della Ecoterm S.r.l. sussiste anche il “periculum in mora” correlato alla necessità della creditrice di disporre di risorse finanziarie per l’esercizio dell’attività d’impresa; ritenuto che, relativamente al credito dell’Avv. Martucci, non sussiste alcuna ragione di “periculum in mora”
P.Q.M.
visti gli articoli 186 ter e 642 c.p.c.
INGIUNGE
al Banco di Napoli S.p.a. di corrispondere immediatamente ad ECOTERM S.r.l. la somma di €uro 61.389,37 oltre interessi legali dall’avviso fino al soddisfo, nonché di corrispondere entro 40 giorni a Martucci Luciano la somma di €uro 9.742,48 oltre interessi legali dall’avviso fino al soddisfo. Dichiara provvisoriamente esecutiva la sola ingiunzione di pagamento in favore della Ecoterm S.r.l., avvis al’ingiunto che ha termine di giorni 40 per opposizione.
Rinvia per precisazione delle conclusioni al 18 dicembre 2006 ore 9.30. Si comunichi.
Brindisi, 16 giugno 2006
Il Giudice
Dott. Stefano MARZO
XVI
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Patrizia Evangelista, ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva ex art. 281-sexies cpc ( n. 1252/2006)
Nella causa civile iscritta al n. 920/1998 del ruolo generale
Tra
G. F., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio TANZA, come da mandato in atti,
attore
Contro
BANCA POPOLARE PUGLIESE S.P.A., rin persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Dell'Anna e Giuseppe Dell'Anna Misurale, come da procura generale notarile in atti;
convenuta
All’udienza del 29/05/2006 all’esito della discussione orale è stata emessa sentenza non definitiva letta in udienza ex art. 281-sexies c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. G. F., premesso di avere avviato con la banca convenuta due rapporti di conto corrente bancario assistiti da affidamenti mediante scopertura, rispettivamente concessi il 17.11.1976 (quanto a quello sul conto corrente n. 1007) e il 14 maggio 1992 (quanto a quello sul conto corrente n° 4234 aperto in sostituzione del primo), allegando che, dopo la sua richiesta di consegna dei contratti disciplinanti le dette aperture di credito, la banca convenuta, consegnatagli copia dei soli contratti-base di conto corrente, con comunicazione 26 marzo 1998, gli aveva revocato, con effetto immediato, tutte le accordate facilitazioni richiedendogli l’immediato rientro dalla esposizione debitoria per £. 33.689.375 oltre competenze dal l’’ gennaio 1998; deducendo: 1) la nullità della clausola “interessi uso piazza” inserita nei contratti base originari del 1976 e del 1992; 2) l’illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori fra l’altro anche dopo la revoca dell’affidamento fino alla data di estinzione del debito; 3) l’illegittima applicazione della cd. commissione di massimo scoperto non prevista contrattualmente; 4) l’illegittima determinazione della valuta delle operazioni con riferimento non alla valuta effettiva bensì alla valuta fittizia (con aggiunta o sottrazione dei cd. “giorni-banca” alla valuta effettiva); 5) applicazione di un tasso effettivo globale, non comunicato al cliente, da determinarsi a mezzo C.T.U., dipendente dall’applicazione di clausole contrattuali illegittime o da voci di costo non previste contrattualmente; 6) invalidità del modello n.u.b. (Norme bancarie uniformi) predisposto dall’A.B.I. ed adottato dalla banca convenuta in quanto incompatibile con gli artt. 85 e 86 del trattato CEE; ha citato in giudizio la Banca Popolare Pugliese,chiedendo in via pregiudiziale la sospensione del giudizio ex art. 187 Trattato CEE; nel merito la dichiarazione dell’invalidità e della nullità parziale dei singoli contratti di apertura di credito e di conto corrente disciplinanti il rapporto fra le parti ed il conseguente ricalcolo delle somme a credito e a debito sulla base dell’intera documentazione afferente il rapporto con condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e riscosse; la dichiarazione dell’invalidità di ogni altra obbligazione connessa all’impugnato rapporto bancario ed in particolare delle fideiussioni eventualmente acquisite dalla banca; la condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall’attore a seguito della eventuale illegittima comunicazione e quantificazione della sofferenza alla cd. Centrale Rischi presso la Banca d’Italia, oltre che al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell’attore. All’udienza di prima comparizione si costituiva la Banca convenuta fornendo una ricostruzione più dettagliata dei rapporti fra le parti, con 1’indicazione delle successive aperture di credito accordate all’attore, tutte contenenti la previsione scritta del tasso di interesse applicabile. La Banca convenuta allegava pertanto l’assoluta infondatezza del primo motivo di nullità parziale del regolamento contrattuale allegato dall’attore (pattuizione di interessi mediante rinvio ai cd. “usi piazza”) in quanto superata in fatto dalla espressa previsione scritta di interessi e, comunque, negava di avere mai applicato, nel corso del rapporto, interessi superiori a quelli convenzionalmente stabiliti. La banca convenuta deduceva inoltre la piena legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata sia in corso di rapporto che dopo la revoca, oltre che delle modalità dì calcolo della valuta e della applicata commissione di massimo scoperto. La banca convenuta sosteneva inoltre di essersi uniformata agli obblighi di trasparenza imposti dal D.L. n.385/93 e dal D.M. 24/4/92 ed allegava l’inconsistenzanza del richiamo alla nozione di “tasso effettivo globale” in quanto inapplicabile alle aperture di credito in conto corrente ed utilizzabile solo con riferimento al credito al consumo. Sosteneva inoltre di non essere gravata da obbligo di rendiconto in relazione alla specificità del rapporto di conto corrente bancario in quanto disciplinato da norme particolari e, comunque, allegava la costante approvazione da parte del cliente di tutti gli estratti-conto inviatigli e l’insussistenza di profili di nullità del rapporto deducibili dall’ affermata incompatibilità delle Norme bancarie uniformi con gli artt. 85 e 86 del trattato CEE. All’udienza di prima comparizione il G.1. ritenuta la causa matura per la decisione sull’ “an “, fissava udienza per note e repliche. All’udienza del 22.09.1999 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica e successivamente rimessa sul ruolo istruttorio al fine di sottoporre al contraddittorio fra le parti la questione della legittimità costituzionale dell’art. 25 d.lgs. 342199. All’udienza del 14 marzo 2002 si procedeva alla riunione del presente procedimento con il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo pendente fra le stesse parti, avendo la Banca convenuta azionato monitoriamente il credito oggetto di accertamento negativo. Trattenute in decisione, le 2 cause riunite venivano rimesse sul ruolo per acquisire il fascicolo della Banca convenuta, non reperito in atti, e successivamente trattenute in decisione per essere decise il 29.05 .2006.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva, d’ufficio, con riferimento alla causa riunita n° 1616/00 che la tardiva costituzione in cancelleria dell’opponente (oltre i 10 gg. dalla notifica al creditore-ingiungente dell’atto di citazione in opposizione) non ha determinato il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto ex art. 647 c.p.c. in quanto il debitore ingiunto, ancora prima di avere assunto l’iniziativa in opposizione, aveva già esercitato l’azione di accertamento negativo del credito azionato monitoriamente dalla Banca ingiungente. Si rileva poi che la richiesta di sospensione del processo ex art. 187 del. Trattato CEE per la decisione in via pregiudiziale sui quesiti formulati nelle conclusioni dell’atto di citazione non appare finalizzata alla decisione su alcuno dei capi della domanda formulati dall’attore, sicchè ne sarebbe superflua la delibazione e, comunque, detta richiesta attiene ad una tematica che è già stata affrontata dalla giurisprudenza comunitaria in senso difforme da quello auspicato dall’attore. Ora, procedendo nell’esame delle questioni sottoposte all’attenzione del giudicante secondo il loro ordine logico-giuridico, deve, intanto, escludersi che la mancata contestazione degli estratti conto inviati periodicamente dalla banca al sig. G. abbia spiegato un’ efficacia preclusiva rispetto alla possibilità per quest’ultimo di contestare l’entità della posizione debitoria a lui attribuita. Richiamando principi consolidati in materia, va, infatti, distinto il profilo della legittimità delle singole e concrete operazioni contabili, da intendersi quale conformità di tali operazioni ai rapporti obbligatori da cui derivano, ed in relazione al quale l’approvazione tacita costituisce uno sbarramento processuale, dal profilo della validità ed efficacia delle obbligazioni e del contratto che hanno dato luogo a quelle operazioni, che può essere dedotto ad oggetto di opportuna iniziativa giudiziale oltre i limiti di cui all’art. 1832 c.c. Ciò posto, procedendo nell’esame delle questioni sottoposte all’esame del giudice, si rileva la sussistenza della dedotta nullità della clausola di determinazione degli interessi “uso piazza” contenuta nel contratto 17.11.1976 il quale costituisce il regolamento contrattuale-base su cui si è innestata la rete di rapporti che ha generato la posizione debitoria attribuita al sig. G.. Infatti, sulla base degli esiti del travagliato dibattito circa la legittimità della nota clausola n° 7 predisposta in sede di elaborazione delle cd. norme bancarie uniformi (N.U.B.) ed inserita nei singoli contratti di conto corrente stipulati dalle banche, deve ritenersi che la determinazione di interessi ultralegali mediante rinvio al cosiddetto “uso piazza”, operata dall’anzidetta clausola, non soddisfi adeguatamente il requisito di forma scritta imposto dall’art. 1284 co. 3 c.c. Del resto, con l’art. 4 co.3 della 1. n° 154/1992, prima, e con l’art.117 co.6 del T.U. in materia bancaria del 1993, dopo, è stata sancita espressamente la nullità delle clausole di determinazione del tasso di interesse per relationem. Dovendosi affermare la nullità ex art. 1419 c.c. della clausola di rinvio agli usi-piazza prevista all’art. 7 delle NBU ed inserita nel contratto-base di conto corrente stipulato dalle parti si pone, per un verso, il problema dell’integrazione normativa di tale ultimo contratto in quanto affetto da nullità parziale e, per altro verso, quello della applicabilità della 1. n° 154/1992 ai rapporti contrattuali stipulati precedentemente alla sua entrata in vigore, ma ancora in corso a tale ultima data. Ebbene, in linea generale, si ritiene di dover aderire all’orientamento secondo cui i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della anzidetta legge sono interessati dalla nuova disciplina solo a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. Con la conseguenza che, prima di tale momento, la ritenuta nullità della clausola in oggetto, determinerà ex art. 1284 Co. 3 c.c., l’applicazione degli interessi al tasso di legge a decorrere dall’inizio del rapporto con capitalizzazione annuale e sino all’entrata in vigore della nuova disciplina. Mentre, per il periodo successivo, dovranno applicarsi i criteri stabiliti dall’art. 5 1. n° 154/1992 prima e dall’art. 117 lett.A) del D.lgs. 385/1993 T.U del 1993, poi. E ciò anche sulla scorta della sentenza della Corte Cost. 27 giugno1997 n° 204 in materia di contratto di fideiussione stipulato prima dell’entrata in vigore della legge sulla trasparenza. Con la precisazione che, sebbene l’art. 117 del T.U. del 1993 faccia riferimento, ai fini della determinazione dell’interesse applicabile in caso di nullità della clausola, ai tassi dei Buoni del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, nel caso in esame la norma dovrà essere applicata facendo riferimento ai tassi dell’anno precedente all’entrata in vigore della legge. Nel caso di specie, va però rilevato che dai documenti contrattuali prodotti dalla banca ed afferenti le successive richieste di concessione di fido del 12.06.1986, del 30.11.1989, dell’1.07.1991 e del 22.09.1992 nonché le richieste di credito straordinario dell’8.01.1997 e del 26.06.1997 (stipulate alle condizioni di cui alla richiesta di fido 22.09.1992) emergono pattuizioni scritte di interessi convenzionali. Ebbene, a tale riguardo, si rileva che, mentre la Banca sostiene di avere applicato i tassi di interesse previsti contrattualmente, negando di averli successivamente modificati unilateralmente, l’attore invece sostiene che la Banca avrebbe modificato quei tassi facendo riferimento di volta in volta agli “usi di piazza” nell’esercizio di un illegittimo “ius variandi”. “. Pertanto, nella ricostruzione dei rapporti di dare-avere fra le parti da operarsi a mezzo C.T.U., dovrà verificarsi se tali previsioni contrattuali, nel periodo della loro efficacia, abbiano o meno trovato attuazione. Infatti, un eventuale esercizio dello ius variandi dei tassi pattuiti per determinazione unilaterale della Banca convenuta ove effettivamente riscontrato in fatto dovrebbe essere considerato ìllegittimo perché non previsto in contratto, con la conseguenza che il C.T.U. dovrà disapplicarlo. Quanto alla previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, dopo la sentenza n° 21095 emessa da Cass. s.u. il 4.11.2004 che ha affermato il principio secondo cui clausole di questo tipo devono considerarsi nulle per violazione del disposto dell’art. 1283 c.c. anche se stipulate prima del nuovo orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n° 2374/99 che ha escluso che tali pattuizioni possano considerarsi espressione di un uso normativo, non rimane, in applicazione di tale principio, che procedere alla ricognizione della posizione debitoria attribuita all’attore eliminando le poste derivanti dalla illegittima applicazione di interessi di tale tipo (ovviamente anche per il periodo successivo alla risoluzione del rapporto fra le parti). Deve poi affermarsi la nullità della cd. commissione di massimo scoperto applicata dalla banca quale corrispettivo per il mantenimento dell’apertura di credito indipendentemente dalla sua utilizzazione, atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l’apertura di credito. Deve pertanto ritenersi che nulla sia dovuto alla banca per tale titolo, in mancanza di una espressa previsione al riguardo inserita nel regolamento contrattuale, sicché il C.T.U. dovrà depurare l’esposizione debitoria dell’attore da tale voce negativa. Si ritiene poi, che siano fondate le deduzioni dell’attore circa 1’illegittimità delle modalità di determinazione della valuta da parte della banca, con il computo dei cd. giorni di valuta (differenza tra valuta effettiva e valuta fittizia) in termini differenti a seconda della natura delle operazioni (se a debito o a credito) ed in modo da privilegiare l’interesse della banca rispetto a quello del correntista, in mancanza di espresse previsioni contrattuali al riguardo sia nei contratti-base di conto corrente sia nelle successive aperture di credito. Illegittima del resto va dichiarata qualunque ulteriore voce di costo addebitata dalla Banca al cliente e non espressamente prevista dalle parti. Il C.T.U. pertanto nella ricostruzione del rapporto fra le parti dovrà eliminare ogni eventuale voce di costo applicata dalla banca che non trovi riscontro nella documentazione contrattuale in atti, anche al fine di verificare l’eventuale superamento del cd. “tasso-soglia” nel periodo di vigenza delle disposizioni “anti-usura” che, com’è noto, vanno considerate applicabili anche in relazione ai rapporti ad esse soggette (fra i quali le aperture di credito) sorti prima della loro entrata in vigore e non ancora definiti. Dalle motivazioni esposte discende l’affermazione della nullità parziale del regolamento contrattuale operante fra le parti nonché dell’illegittimità delle operazioni bancarie che hanno determinato la posizione debitoria del sig. G. nei termini di cui al dispositivo. La causa va rimessa sul ruolo per il conferimento dell’incarico ad un nominando C.T.U. che dovrà rideterminare i rapporti di dare-avere fra le parti sulla base delle statuizioni di cui al dispositivo, rendendosi opportuno, fino alla pronuncia della sentenza definitiva, l’accoglimento dell’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto avanzata dal sig. G. stante la fondatezza delle sue allegazioni circa la parziale insussistenza del credito vantato d4la banca convenuta.
PQM
non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, sulla domanda proposta da GUERRIERI Francesco nei confronti di BANCA POPOLARE PUGLIESE SPA, nonchè sull'opposizione a decreto Ingiuntivo n. 1282/00 emesso il 18.04.2000 su ricorso della Banca convenuta nei confronti dell'attore,
così provvede:
1) dichiara la nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali "uso piazza" e di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista contenute nei contratti di apertura di conto corrente sottoscritti dalle parti e, pertanto, dicchiara non dovute le somme, da determinarsi a mezzo CTU, di cui è stato ingiunto il pagamento al Sig. Guerrieri in applicazione di dette clausole;
2) dichiara illegittima l'applicazione da parte della Banca convenuta di interessi superiori a quelli pattuiti per iscritto nella documentazione contrattuale versata in atti, l'applicazione della commissione massimo scoperto, il computo dei c.d. giorni valuta e l'addebito di voci di costo non previste contrattualmente;
3) rimette la causa sul proprio ruolo per il prosieguo come da separata ordinanza;
4) spese con la pronuncia definitiva.
Così deciso il 27 giugno 2006
Il Giudice Monocratico
Patrizia Evangelista
Il Cancelliere
Roberta Megha
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