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Tribunale Brescia / Sassari

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile

II Tribunale, in persona del giudice istruttore Dott. Gianni Sabbadini,
nella causa n. 6634 Ruolo Generale dell'anno 2006, all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell' art. 281sexies cpc la seguente

sentenza n. 2431/12

" viste le conclusioni delle parti come da verbale 3.2.2011;
" visti ed esaminati gli atti;
" rilevato che la Corte Costituzionale con sentenza n.78 del 2/5 aprile 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 61 dell' art .2 della legge n.10/2011 (unitamente al secondo periodo della norma del medesimo articolo) che con norma di interpretazione autentica aveva stabilito che in ordine alle operazioni in conto corrente l'art.2395 cc andava interpretato "nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa";
" ritenuto perciò che, come indicato anche nella citata sentenza della Corte Costituzionale, in mancanza di deduzioni o prove contrarie, va individuato nella data di chiusura del rapporto contrattuale il momento di decorrenza del termine di prescrizione ex art.2395 cc;
" ritenuto in ordine alla dedotta decadenza di parte attrice dal diritto di impugnare tardivamente le risultanze degli estratti conto periodici trasmessi al correntista, che per giurisprudenza costante la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art.3832 cc "rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile e non preclude pertanto la contestazione della validità e della efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivino" (cfr. Cass.n.6514/07, Cass.n.1978/96);
" Vista la relazione del CTU dr. F. C. (cfr. relazione in atti dep. 18.1.2009) e ritenutala condivisibile sia nel metodo utilizzato che nelle relative conclusioni;
" rilevato in particolare che appare corretto l'iter logico-giuridico seguito dal CTU e le risultanze cui è pervenuto;
" rilevato in particolare che il CTU ha escluso che siano stati applicati dalla banca al correntista interessi usurari ed ha comunque ricalcolato gli interessi passivi ed attivi al tasso legale non essendovi prova della necessaria determinazione scritta ex art. 1284 cc per interessi superiori alla misura legale (il contratto di c/c contiene infatti solo un richiamo generica al tasso di interesse "come concordato" senza ulteriori specificazioni);
" rilevato che trattandosi di contratto anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154/1992 sulla c.d. trasparenza bancaria, appare corretto il riferimento al tasso codicistico e non a quello dei buoni ordinari del Tesoro introdotto appunto per la prima volta con la legge citata;
" rilevato che anche in tema di anatocismo appare corretta la rideterminazione degli interessi passivi e/o attivi secondo il metodo della capitalizzazione semplice per la durata del rapporto così come per la commissione di massimo scoperto (facendo applicazione dei principi ricavabili da Cass. sezione unite n. 24418/10);
" rilevato che, attesa la genericità delle condizioni previste dal contratto di c/c e la mancanza di riscontri, appare corretto utilizzare come termine di riferimento per versamenti e prelievi quello preciso ed oggettivo della "data operazione" anziché quello non verificabile della "data valuta";
" rilevato che tenendo conto di questi criteri e riconoscendo alla banca le spese bancarie relative al servizio come indicate, risulta un saldo attivo a favore del cliente alla data del 28 settembre 2005 di euro 68.841,56 (cfr. relazione CTU cit. pag.15);
" ritenuto perciò che la banca convenuta va condannata a pagare a parte attrice la somma sopra indicata, di euro 68.841,56, con gli interessi legali dalla data della domanda (28 aprile 2006) e sino ai saldo effettivo, oltre alle spese legali che si liquidano come in dispositivo con distrazione a favore del procuratore antistatario;
" ritenuto che non vi è per il resto prova di altri o diversi danni;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
rigettata ogni altra contraria domanda ed eccezione, così giudica:
a) condanna la banca Cassa Padana soc.coop. a r.l. a pagare alla società P. A. srl la somma di auto 68.941,56, con gli interessi legali dal 28 aprile 2006 e sino al saldo effettivo;
b) condanna la banca Cassa Padana soc. coop. a r.l. a rimborsare alla società P. A. srl le spese legali che si liquidano in euro 400,00 per spese, euro 2.500,00 per diritti ed euro 8.000,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Brescia il 02 agosto 2012

Dott. Gianni Sabbadini

Tribunale di Sassari, Dott.ssa Ada Gambardella, Sent. 1267 del 16 luglio 2012-09-10


(…) Quanto agli altri motivi di opposizione, si rileva come a seguito dell'oramai consolidato orientamento della Suprema Corte (per tutte Sez. Un. 24418 del 2.12.2010), il credito vantato dalla banca debba essere epurato da ogni forma di capitalizzazione degli interessi sino alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 2000 del 9.2.2000 (22.4.2000) vista la assoluta prevalenza della previsione codicistica di cui all'art. 1283 c.c. che limita a condizioni ben precise la legittimità degli interessi su interessi. (…)
Quanto, invece, al tasso applicato, si rileva come il consulente (attenendosi al quesito formulato) abbia proceduto al conteggio impiegando il tasso di interesse contrattualmente previsto o comunque indicato negli estratti-conto. In merito, tuttavia, deve rilevarsi come parte opponente abbia sostenuto l'illegittimo esercizio da parte della banca dello ius variandi, osservando come siano stati applicati di volta in volta tassi ultralegali differenti, senza darne preventiva comunicazione nel corso del rapporto secondo le modalità di cui al T.U. bancario o alte alternative, atte a garantire la loro conoscenza o conoscibilità, ed invocando la sanzione di cui all'art. 118 II co. Sul punto la banca si è difesa, sostenendo che il contratto preveda lo ius variandi e che delle variazioni di tasso sia stata data sempre regolare comunicazione mediante l'invio degli estratti-conto. Si rileva, anzitutto, come il contratto che occupa (ma solo quello del 18.12.2000, con cui il rapporto è stato rinegoziato, visto che dell'originario non vi è traccia) abbia implicitamente previsto la facoltà della banca di variare il tasso di interesse, prevedendo anche la non comunicazione al cliente anche in caso di variazione sfavorevole. Tale previsione (che comunque varrebbe solo per il periodo dal 18.12.2000) contrasta con le condizioni di esercizio dello ius varlandi di cui agli artt. 117 e 118 T.U. bancario. In particolare, la comunicazione della variazione del tasso applicato non può ritenersi assolta con il mero invio degli estratti conto, atteso che solo una complessa ricostruzione contabile degli addebiti e dei saldi periodici può consentire di comprendere il tasso effettivamente applicato, con la conseguenza di dover escludere che il contraente sia stato ben messo in condizioni di comprendere il tasso applicato e fare le sue conseguenti valutazioni in ordine alla prosecuzione stessa del rapporto. Per il periodo antecedente (per cui, si ribadisce, non vi è la produzione del contratto) si sarebbe comunque in presenza di una determinazione unilaterale e non pattizia del tasso applicato, in violazione della previsione di cui all'art. 1284 c.c., stante la non determinazione e non determinabilità dello stesso. Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che il credito a favore della banca vada ricalcolato mediante supplemento istruttorio che rende necessaria la rimessione della causa in trattazione. Le argomentazioni sopra enunciate sono, tuttavia, sufficienti per revocare il decreto opposto.


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