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Tribunale Siracusa /tribunale Lecce

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2015

TRIBUNALE DI SIRACUSA
- II Sezione Civile -

Il Giudice, dott. Alessandro Rizzo, nel procedimento sub 424/2004 RE., letti gli atti osserva:
deve disporsi la rimessione in istruttoria del procedimento:
A fronte della domande di accertamento del credito asseritamente vantato dal correntista con conseguente domanda di condanna della banca al pagamento del nuovo saldo così risultante, in considerazione della prospettata invalidità di diverse clausole del contratto di conto coerente e degli effetti che discendono da tali statuizioni - quali l'applicazione per tutto il periodo del tasso di interesse legale, la disapplicazione di ogni forma di interesse anatocistico; lo sconto delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra "competenza" a favore della Banca non pattuita, tra le altre si rende necessario procedere a ricalcolare il saldo di conto corrente mediante C.T.U. contabile già disposta da questo Ufficio, in persona diversa dallo scrivente in corso di causa, ma non esperita dal nominato perito poiché "mancanti gli estratti conto dal 1988 (inizio del rapporto) al 9.1.1994 e dal 1.8.2002 sino alla data dell'atto di citazione", del che lo stesso ha rimesso gli atti al Tribunale per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, come da nota del 29 giugno 2009.
Dal verbale di inizio delle operazioni peritali del 4 maggio 2009 emerge, tuttavia, come fossero già in atti, al tempo (e, più precisamente, a preclusioni istruttorie già maturate), quanto meno: a) gli estratti conto inerenti il rapporto per cui è causa e relativi al periodo temporale 10 gennaio 1994 - 29 dicembre 2000; b) i riassunti scalari dalli gennaio 2001 al 30 giugno 2002; e) il riepilogo dei movimenti su detto conto dal 16 marzo 2000 all'11 marzo 2002.
Anche nel tentativo di colmare tale lacuna, parte attrice ha sin dall'introduzione del presente giudizio domandato emanarsi, all'indirizzo della banca, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. "di tutti gli estratti conto […] e di quant'altro inerente ai contratti di apertura di credito impugnati"- come si vedrà, poi emesso dal Tribunale; nelle more, la banca convenuta ha depositato gli estratti contabili allegati alla memoria ex art. 184 c.p.c. in atti.
Da una generale angolazione, la giurisprudenza di legittimità insegna che fermo restando quell'orientamento condiviso per cui, quando agisca in giudizio la banca, la carenza di produzione degli estratti conto periodici giustifica l'applicazione del c.d. "saldo zero' a suo carico per effetto del mancato rispetto dell'onere della prova su di questa gravante - deve ritenersi che tale strumento sia parimenti applicabile quando agisca il correntista, facendo riferimento al principio di vicina della prova: la regola generale dell'art. 2697 c.c., infatti, deve essere adeguatamente temperata avendo riguardo proprio a detto principio, che Cass., Sez. Un. 13533/2001 hanno elevato a criterio dirimente nella ripartizione dell'onus probandi.
Ora, quando l'azione esperita sia un'azione di accertamento negativo del debito del. correntista - fondata, cioè, sulla illiceità degli addebiti operati dalla controparte in relazione al rapporto inter partes - elementi costitutivi dell'azione devono considerarsi le dedotte nullità nonché la misura in cui le stesse abbiano eventualmente inciso sulle reciproche ragioni di dare e avere; é,' così, l'inesistenza in tutto o in parte della pretesa creditoria; quindi- in conformità al principio dell'abituale scissione fra allegazione del fatto e sua prova, che costituisce logico corollario del
d'inveterata vigenza per cui negativa non sunt probanda - il debitore può limitarsi ad allegare l'inesistenza del credito, dovendo, per contro, la banca convenuta fornire la prova dell'esistenza della pretesa ereditaria vantata e eventualmente già azionata nei riguardi del primo.
Tale principio, rispondente ad un principio di razionalità logica, risulta valevole per qualunque ipotesi in cui sia dedotta in giudizio l'esistenza di un credito o di una posizione giuridica attiva (anche di carattere reale) e se ne imponga l'accertamento negativo. Peraltro, deve aggiungersi che l'assenza di un obbligo di tenuta ultradecennale della documentazione citata consente di escludere che dall'omessa conservazione si possano trarre conseguenze di tipo 'sanzionatorio' per la banca ovvero che si possano trarre elementi di prova ai fini del giudizio di fondatezza della pretesa attorea, ma non anche di ritenere sempre e comunque provata la debenza di una, determinata somma, nonché la sua liceità: ne consegue che non risponde ad un principio razionale e condivisibile provvedere all'azzeramento del saldo negativo solo quando sia la banca ad agire al fine di far valere un credito (come nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, richiesto, quest'ultimo, dalla banca, acquistando così la stessa il ruolo di attore sostanziale), ma anche nell'ipotesi - qual e quella di specie - di proposizione di domanda di accertamento del credito, proposta nell'ambito del giudizio di ripetizione del correntista (da ultimo, Trib. Ancona,18 novembre 2014; tr. Brindisi 9 agosto 2012).

2. Premesse tali considerazioni di ordine generale, deve pertanto disporsi C.T.U. (integrando, così, il quesito peritale già a suo tempo disposto dal precedente Giudice Istruttore) che accerti, previo esame:
" degli atti e documenti prodotti entro lo spirare delle preclusioni ex art. 183 e 184 c.p.c. (nella loro formulazione retione temporis vigente);
" dei documenti esibiti dalla banca in adempimento all'ordine di esibizione del 18 giugno 2007;
" di quanto statuito dal presente Ufficio nella sentenza non definitiva n. 395/2006 emessa in corso di causa;
accerti:

a) i movimenti contabili inerenti il rapporto dedotto in giudizio, muovendo, nei conseguenti conteggi, da un saldo iniziale pari a zero e, laddove riscontri incompletezza della documentazione con riguardo ad uno o più periodi temporali, applicando raccordo dei saldi utilizzando come data valuta quella media per come rilevata nei periodi suddetti;
b) il saldo finale di tale conto, con applicazione degli interessi nella misura del saggio legale pera tempo vigente, con esclusione degli interessi anatocistici e commissioni. di massimo scoperto e con addebito dei costi e della valuta (ivi inclusi i c.d. "giorni valuta" e le spese di tenuta del conto, per come periodicamente annotate é portate a conoscenza con gli estratti conto), secondo quanto risultante dai documenti contabili in atti e legittimamente acquisiti;
c) con esplicito invito al nominando C.T.U. - in sede di udienza chiamata per l'accettazione dell'incarico a formulare eventuali osservazioni integrative al presente quesito, da sottoporre allo scrivente;
d) con esplicito divieto di acquisizione di documentazione ulteriore rispetto a; quella già legittimamente acquisita in atti;
e) con esplicito mandato a formulare proposta conciliativa alle parti, a prescindere dalla volontà da queste eventualmente manifestata, di non transigere la presente vertenza.

P.Q.M

la rimessione in istruttoria del procedimento;

DISPONE

CTU come da quesito in motivazione;

NOMINA

Quale CTU il Dott. I. B.

FISSA

Per il conferimento dell'incarico ed il giuramento l'udienza del 16 febbraio 2015, ore 9

SI COMUNICHI

Alle parti ed al nominato CTU

Siracusa, 3 febbraio 2015
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo



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