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Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2009
XV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce Sezione di Maglie in composizione monocratica, in persona dell' Avv. Angelo Rizzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 542/2006 del Ruolo Generale promossa
DA
S. & C. s.a.s. con l'avv. A. Tanza
R. L. con l'avv. A. Tanza
CONTRO
UNICREDIT Banca spa con l'avv. L.Erroi
Oggetto: restituzione somme.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 27.7.2006 S. & C. s.a.s. in persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché R. Luigi Giuseppe traevano a giudizio innanzi al Tribunale di Lecce Sezione dí Maglie in composizione monocratica Unicredit Banca spa in persona del legale rappresentante pro tempore.
Esponevano:
S. & C. s.a.s. intrattiene con Unicredit Banca spa un rapporto bancario consistente in apertura di credito con affidamento mediante scopertura su c/c ordinario n. 3/01/01812 rinumerato con il n. 1812 ed infine con il n. 971891 oltre i secondari affluenti finalizzata a soddisfare le temporanee esigenze di elasticità di cassa. Detto rapporto ha avuto inizio negli anni '80. La Banca ha preteso il rilascio di fideiussione omnibus da parte di R. Luigi Giuseppe il quale ha sempre contestato l'eccessivo lievitarsi delle pretese dell'Istituto il quale, facendo leva sulla sua posizione dominante, imponeva rientri a breve scadenza, sottoscrizione di documenti prestampati ecc. Dal canto suo, R. Luigi Giuseppe intrattiene con Unicredit Banca spa un rapporto di apertura di credito con affidamento mediante scopertura su c/c ordinario n. 3/01/01959 oltre i secondari affluenti finalizzato a soddisfare le temporanee esigenze di elasticità di cassa. Detto rapporto ha avuto inizio negli anni '80, ha sempre contestato l'eccessivo lievitarsi delle pretese della Banca la quale facendo leva sulla sua posizione dominante imponeva rientri a breve scadenza, sottoscrizione di documenti prestampati ecc. Rilevavano la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante rinvio al c.d. " uso piazza" per violazione del disposto di cui agli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c. nonché per violazione dell'art. 8 della legge n. 64 del 1986. Rilevavano altresì la illegittimità della pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto. Essa era certamente nulla ed improduttiva di ogni effetto per violazione del disposto di cui agli artt. 1283 e 1418 c.c. Rilevavano ancora la inammissibilità della provvigione di massimo scoperto in quanto nulla era stato convenuto a tale titolo nonché la determinazione della valuta e del pagamento di spese e l'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia. Concludevano, previo accertamento, dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e1418 c.c. nonché dell'art. 8 legge n. 64/86, dell'art. 7 comma 3 delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di c/c: a) ordinario n. 3701/01812 rinumerato con il n. 1812 ed infine con il n. 971891 e secondari collegati tratto da S. & C. s.a.s.; b) ordinario n. 3/01/01959 rinumerato con il n.1959 ed infine con il n. 1002970 oltre secondari confluenti tratto da R. Luigi Giuseppe; dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c. degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente; dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame; dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale; comunque prive di clausola negoziale; dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazioni delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta nonché per mancanza di valida giustificazione causale; dichiarare per l'effetto l'esatto dare-avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassíficazione contabile del medesimo in regime di saggio legale d'interesse senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; determinare il tasso effettivo globale; dichiarare previo accertamento del T.E.G. la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta Banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà alla legge n.108/96 perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento con applicazione del tasso legale senza capitalizzazione; condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria in favore degli odierni istanti ed ognuno per il suo titolo; dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale ed in particolar modo della fideiussione omnibus; condannare la banca a rettificare la illegittima segnalazione alla Centrale Rischi preso la Banca d'Italia e con vittoria di spese, .e compensi del giudizio e con distrazione. Si costituiva Unicredit Banca spa in persona del legale rappresentante pro tempore con atto depositato il 19.4.2007 con il quale contestava ed impugnava il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio. Eccepiva l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza dall'impugnazione degli estratti conto e per intervenuta prescrizione parziale del diritto di ripetizione. Rilevava che la domanda s'appalesava del tutto inammissibile per irripetibilità degli interessi e degli accessori asseritamente versati in eccesso ai sensi dell'art. 2034 c.c.- In via gradata rilevava che la contestazione sulla validità della clausola dei c.d. "interessi uso piazza" non aveva pregio giuridico e andava pertanto disattesa in quanto ritenuta dalla giurisprudenza perfettamente valida e vincolante per i rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore della novella legislativa Legge n. 154/92; in via subordinata ed in ogni caso doveva applicarsi ai sensi dell'art. 5 legge n. 154/92 e art. 117 comma 7 D.Lgs 385/93 il tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la stipulazione del contratto. La contestazione sollevata in ordine all'anatocismo trimestrale non aveva pregio ed andava respinta in quanto la giurisprudenza aveva affermato la piena validità dell'anatocismo non già sulla base del contrastato art. 1283 c.c. sugli usi c.d. normativi, bensì sulla differente disciplina degli arti. 1831, 1832 c.c. in tema di c/c ordinario con conseguente irrilevanza dell'esistenza o meno di un uso normativo. La contestazione poi sulla presunta illegittimità delle commissioni di massimo scoperto delle spese e delle valute non aveva pregio in quanto la clausola trovava la sua funzione nella corrispettività delle prestazioni e finalizzata a contenere le operazioni di addebito in c/c. Infine sul T.A.E.G e sulla presunta violazione della legge 7.3.1996 in materia di usura i rilievi erano inconferenti e destituiti di. fondamento in quanto tale disciplina veniva limitata nella sua applicazione esclusivamente a contratti e operazioni di credito ai consumo a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale svolta. In ordine poi alla presunta segnalazione alla centrale rischi presso la Banca d'Italia non v'era prova del fatto contestato. In via gradata in caso di accoglimento della domanda sui crediti riconosciuti andavano applicati gli interessi nella misura legale dal di della domanda . Concludeva in via principale rigettare integralmente la domanda perché inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto e con vittoria di spese e compensi del giudizio. Veniva ammessa ed espletata Ctu contabile e all' udienza del 19.3.2009 precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento. La preliminare eccezione di decadenza dall'impugnazione degli estratti conto regolarmente inviati in costanza di rapporto non ha pregevolezza giuridica e va pertanto disattesa. L'indirizzo giurisprudenziale prevalente, condiviso dal Tribunale, ritiene che l'approvazione anche tacita dell'estratto conto rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti soltanto sotto il profilo contabile il che non impedisce o vieta al correntista di contestare la validità del rapporto relativo alle singole operazioni. Si vuoi sostanzialmente dire che una cosa è il profilo della legittimità sostanziale delle operazioni contabili ed una cosa è la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori che danno vita e vigore a quelle operazioni, sicché solo per quanto riguarda il primo profilo, cioè della legittimità sostanziale intesa come conformità e congruità delle operazioni contabili, la mancata impugnazione entro il termine di sei mesi comporta la sanzione della decadenza, mentre sotto il profilo della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti non sussiste termine decadenziale di tal che, essi, ben possono essere riesaminati con gli ordinari strumenti di tutela giuridica ( Corte di Appello di Lecce del 22.10.2001; Corte di Appello di Lecce sent. n. 568 del 22.7-18.9.2008; Cass. 8.5.2008 n. 11466, Cass. 10.5.2007 n. 10692). Né miglior sorte va riservata all'eccezione di prescrizione: osserva il Tribunale che al momento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio i due rapporti di c/c erano ancora in corso ma ove mai ciò non fosse la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Territoriale, condivisa dal Tribunale, ritiene che nel contratto di c/c il dies a quo dal quale far decorrere il termine prescrizionale va con certezza individuato nel momento in cui avviene la chiusura del rapporto in quanto, essendo quello di c/c un contratto unitario per effetto del quale sorge un unico rapporto giuridico, anche se articolato in pluralità di accreditamenti e prelevamenti o per tratti successivi, è solo al momento della chiusura di detto rapporto che possono e vengono in maniera definitiva accertate le reciproche partite di debito e credito, di tal che il reclamo del correntista in riferimento a somme indebitamente trattenute dalla Banca è soggetto a prescrizione decennale che inizia decorrere dalla chiusura del rapporto ( in tal senso Corte di Appello di Lecce sent. n. 568 del 22.7-18.9.2008; Corte di Appello di Lecce sent. n. 97 del 19.2.2009). E' d'uopo ribadire l'infondatezza dell'assunto della convenuta Unicredit Banca spa relativamente alla irripetibilità delle somme corrisposte a titolo di interessi superiori al tasso legale e quelli derivanti dalla capitalizzazione in quanto dette somme ai sensi dell'art. 2034 c.c. sarebbero state versate dal correntista in adempimento di una obbligazione naturale: la migliore giurisprudenza al contrario ritiene che l'addebito in c/c da parte della Banca di interessi ultralegali o da capitalizzazione non pattuiti dal correntista e senza autorizzazione nemmeno verbale di quest'ultimo non costituisce spontaneo pagamento ai fini della " solutio retentio" ex art. 2034 c.c. reclamata dalla convenuta azienda di credito ( in tal senso Trib. Lecce G.U. dr. De Bartolomeis sent. n. 2065 del 29.11.2005; Corte di Appello di Lecce 17.12.2004) in quanto, come acutamente è stato osservato " manca la volontà di pagamento, la spontaneità nonché il dovere morale e sociale richiesti dall'art. 2034 c.c.". In ordine agli interessi ultralegali " uso piazza" rileva il Tribunale che i contratti base originari sono stati pattuiti prima dell'entrata in vigore della c.d. legge sulla trasparenza. Il contratto prevedeva la modifica delle condizioni economiche prendendo come parametro le condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza. Per più versi illegittima è la pretesa della Banca di fissare e variare i tassi senza osservare le prescrizioni di cui all'art. 1284 c.c. il quale dispone che "gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto altrimenti sono dovuti nella misura legale" La previsione evidenzia che lo scritto è richiesto ad substantiam" e cioè è costitutivo della relativa obbligazione ( Trib. Lecce sent. n. 595 del 20.2.2007). In definitiva la determinazione dell' interesse ultralegale con riferimento ad inesistente uso piazza va ritenuto illegittimo così come sono da ritenersi nulle le clausole di un contratto bancario, che prevedano la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente in quanto basate su di uso negoziale e non su un uso normativo, come esige l'art. 1283 c.c. Sul punto ha definitivamente statuito la Cass. SS.UU. con sent. n. 21095 del 4.9.2004 che oltre a dettare la definitiva cancellazione dell'uso della capitalizzazione trimestrale ha dettato ai giuristi la retta strada da seguire nell'interpretazione dei contratti bancari. Quanto alla commissione di massimo scoperto la Corte di Appello di Lecce con sentenza del 6.2.2001 ha stabilito che detta commissione di massimo scoperto trova causale giustificazione nella specialità del rapporto di finanziamento ed è dovuta soltanto se espressamente convenuta e nella misura pattuita: tale voce di addebito sul conto del cliente è nulla per mancanza di causa atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito aggravio di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito. Per quanto riguarda poi l'addebito delle c.d. valute fittizie la giurisprudenza ha unanimemente ha ritenuto la nullità della clausola dei c.d. giorni valuta per gli addebiti e per gli accrediti, in quanto gli stessi, non risultano computati in relazione al giorno in cui è stata effettuata l'operazione bancaria: in buona sostanza l'Istituto di credito fittiziamente allunga i giorni solari del prestito, al contrario decurtando i giorni del deposito di denaro da parte del cliente. In ordine alle spese forfetarie la clausola relativa è affetta da nullità per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ( Cass. 8.5 2008 n. 11466) mentre per quanto concerne la segnalazione alla centrale rischi è di tutta evidenza che essa si risolve in un indubitabile discredito patrimoniale idonea a provocare un danno anche alla reputazione imprenditoriale del segnalato sicché l'accertamento di una lesione della onorabilità della persona, come nel caso de quo, determina in re ipsa anche l'accertamento di un danno risarcibile, da liquidarsi equitativamente indipendentemente dalla prova di un concreto nocumento agli interessi commerciali e patrimoniali del soggetto leso. Sul punto il Tribunale osserva che sia S.sas che R. Luigi Giuseppe all'esito della Ctu risultano e risultavano creditori della Unicredit Banca spa e non debitori. Il Ctu le cui conclusioni si condividono perché immuni da vizi logici e procedimentali ha accertato che il contratto di c/c dì corrispondenza intrattenuto da S.. sas presso la filiale di Poggiardo convenuta Unicredit Banca spa a far data dal 1.10.1990 a tutto il 30.9.2006 era stato pattuito per iscritto con espressa indicazione del tasso creditore ma senza indicazione alcuna del tasso debitore e delle CMS: solo a far data dal 12.5.1997 vengono pattuiti fra le parti il tasso debitore e la CMS; che la Banca non ha dimostrato di aver regolarmente adempiuto, nel corso del rapporto intrattenuto, al disposto di cui al D.Lgs n. 385/93 art. 116; ha statuito la " data operazione" alla " valuta operazione" in tutti ì casi in cui non era espressamente pattuita. La rielaborazione, quindi, del rapporto di c/c intrattenuto esprime un saldo finale a favore di S. sas di e 82.757,25 a fronte di un saldo di estratto conto al 30.9.2006 di 28.732,24 a debito del cliente e quindi a credito dell'Istituto. Per quanto riguarda il rapporto di c/c intrattenuto con R. Luigi Giuseppe va osservato che il contratto era stato pattuito per iscritto senza espressa indicazione del tasso creditore, tasso debitore e CMS; a far data dal 12.5.1997 vengono pattuiti fra le partì il tasso debitore e CMS; l'azienda di credito non ha dimostrato nel corso del rapporto intrattenuto di aver ottemperato al disposto di cui all'art. 116 D.Lgs n. 385/93; con riferimento ai giorni valuta il Ctu ha statuito la " data operazione" alla " valuta operazione" in tutti i casi di difetto di pattuizione; la rielaborazione del rapporto di c/c intrattenuto esprime un saldo finale di E 3.910,76 a credito del R. Luigi Giuseppe a fronte di un saldo da estratto conto al 30.9.2006 di E 55.772,89 a debito del cliente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce Sezione di Maglie in composizione monocratica disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa così provvede:
previa declaratoria di nullità parziale dei moduli contrattuali regolanti gli impugnati rapporti di apercredito nelle clausole relative alla determinazione dell'interesse ultralegale, delle CMS, delle valute fittizie, delle spese e anatocismo trimestrale; a) accoglie la domanda proposta dal S. & C. s.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore R. Luigi Giuseppe titolare del c/c ordinario n. 3/01/01812 rinumerato con il n. 1812 ed infine con il n. 971891 tratto dalla società attrice sulla filiale di Poggiardo della UNICREDIT Banca spa e per l'effetto condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di detta S..& C s.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore 82.757,25 oltre interessi dal di della domanda all'integrale soddisfo.
b) Accoglie la domanda proposta da R. Luigi Giuseppe quale titolare del c/c ordinario n. 3/01/01959 rinumerato con il n. 1959 ed infine con il n. 1002970 tratto sulla filiale di Poggiardo della UNICREDIT Banca spa e per l'effetto condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di esso R. Luigi G. di € 3.910,76 oltre interessi dal dì della domanda all'integrale soddisfo.Condanna Unicredi banca in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, a titolo di danno non patrimoniale euro 1.500,00 in favore di S. sas il persona del legale rappresentante pro tempore oltre interessi dal di della domanda all'integrale soddisfo, nonché euro 1.500,00 in favore di R. Luigi Giuseppe oltre interessi dal di della domanda all'integrale soddisfo, così equitativamente determinati.
Condanna UNICREDIT Banca spa in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di CTU nonché 348,00 per spese borsuali, € 3.716,00 per diritti ed € 12.000,00 per onorari oltre IVA, Cap e forfettario e con distrazione in favore del Difensore che ha reso la dichiarazione di rito.
Sentenza esecutiva ex lege.
Maglie 11.6.2009 Avv. Angelo RIZZO
XVI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice Maria Antonia Maiolino ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 1701
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4011/2002 RG (n. 4011/2002 RG, cui è stata riunita la causa n. 5131/2004 R.G.), promossa con atto di citazione
DA
DIFFUSIONE B S.RL., Francesco B, Antonietta D, con gli avv.ti Antonio Tanza ed Alessandro Bozzone
- ATTORI -
CONTRO
BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A., con l'avv. Alvise Bragadin
- CONVENUTA -
cui è stata riunita la causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 5131/2004 R.G. promossa
DA
DIFFUSIONE B S.R.L., Francesco B, Antonietta D, con gli avv.ti Antonio Tanza ed Alessandro Bozzone
- OPPONENTI -
CONTRO
BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A., con l'avv. Alvise Bragadin
- OPPOSTA -
- oggetto: diritto bancario
CONCLUSIONI
come precisate all'udienza dell'8.10.2008 e riportate dal relativo verbale di causa.
Per gli attori opponenti: si fanno proprie le conclusioni cui è pervenuto il ctu e si richiamano le conclusioni di cui all'atto introduttivo, ovvero:
1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 14182 c.c., dell'art. 7, comma 3, delle condizioni generali dei contratti di apertura di credito e di conto corrente nn. 12506/N e 12515E (Diffusione B Srl già Diffusione B S.a.s. di Francesco B & C), oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio con la Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A., relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
2. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 14182 c.c., dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali dei contratti di apertura di credito e di conto corrente nn. 12506/N e 12515E (Diffusione B Srl già Diffusione B S.a.s. di Francesco B & C), oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio con la Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A., relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;
3. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale; comunque prive di causa negoziale;
4. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 14182 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
5. ACCERTARE e DICHIARARE, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione' delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
6. DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario;
7. ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 14192 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
8. CONDANNARE la convenuta banca alla restituzione della somme illegittimamente addebitate /o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore degli odierni istanti;
9. DICHIARARE l'inefficacia di ogni altra obbligazione connessa all'impugnato rapporto bancario, in particolar riferimento alle fideiussioni omnibus prestate dai Sigg.ri Francesco B e Antonietta D 'OTTAVIO;
10. ín ogni caso, CONDANNARE la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli attori, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa;
11. CONDANNARE la banca al risarcimento dei danni subiti dagli esponenti a seguito della illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato.
12. CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari".
Per parte convenuta opposta: come in comparsa di costituzione e risposta, non accettando il contraddittorio su domande nuove
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Diffusione B s.r.1. ed i fideiussori Francesco B ed Antonietta D convenivano in giudizio Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. (d'ora in avanti per brevità "Antonveneta") con citazione ritualmente notificata il 10.7.2002, riferendo che la società aveva acceso con l'istituto di credito un rapporto dì apertura di credito con scoperto mediante affidamento a far data dal 22.11.1988 (n. 12515 E) e che la D, dal canto suo, aveva aperto analogo rapporto nella stessa data (n. 12506 N): il primo era stato revocato il 9.5.2002, mentre il secondo era stato chiuso dalla correntista nel febbraio 2002.
Gli attori muovevano molteplici doglianze inerenti le modalità con cui l'istituto aveva conteggiato il proprio credito; nella specie:
- eccepivano la nullità della clausola con cui erano stati pattuiti gli interessi debitori ultralegali con riferimento alle "condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza", configurando le somme a tale titolo versate dai correntisti quale indebito oggettivo e chiedendo la ripetizione di quanto versato nel limite prescrizionale di dieci anni a decorrere dalla chiusura di ciascun rapporto;
- eccepivano la nullità della clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale (così come annuale) degli interessi passivi, anche nella forma dell'interesse di mora, con conseguente inammissibilità di qualsiasi capitalizzazione dei frutti;
- eccepivano l'inammissibilità di qualsiasi pretesa a titolo di commissione di massima scoperto, atteso che alcunché avevano pattuito le parti al riguardo;
- rilevavano che nulla i contratti prevedevano neppure con riferimento ai "giorni di valuta";
- contestavano che il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), corrispondente al costo effettivo del denaro versato alla banca per il credito e comprendente ogni spesa, salvo imposte e tasse, sostenuta dal cliente (commissioni, spese, competenze, interessi, ecc.), rischiava di superare il tasso soglia antiusura, con ogni necessità di accertamento in giudizio a mezzo ctu;
- contestavano l'illegittimità della condotta della banca, che aveva segnalato la posizione a sofferenza degli attori presso la Centrale Rischi, nonostante la solvibilità dei clienti e nonostante l'illegittimità della pretesa.
Gli attori chiedevano quindi il ricalcolo delle somme effettivamente dovute all'istituto di credito convenuto, tenendo conto delle censure esposte, con condanna dell'istituto di credito alla restituzione degli importi versati e non dovuti; la condanna della convenuta al risarcimento dei danni cagionati agli attori in particolare per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi; con specifico riguardo alle garanzie prestate dai signori D e B, si chiedeva l'accertamento di inefficacia di ogni obbligazione connessa all'impugnato rapporto bancario.
Antonveneta si costituiva in giudizio, sostenendo nel merito che l'iniziativa attorea era preclusa per non avere le parti istanti mai contestato gli estratti conto inviati dall'istituto di credito; rilevando che il tasso di interesse applicato era sempre stato indicato negli estratti conto regolarmente trasmessi ai clienti; negando la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; sottolineando l'obbligatorietà della segnalazione della posizione a sofferenza degli attori alla Centrale Rischi. Chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree.
Veniva così radicata la lite n. 4011/2002 r.g.
Con successivo atto di citazione i medesimi attori proponevano opposizione avverso il provvedimento monitorio notificato il 17.4.2004-5.5.2004, con cui Antonveneta aveva ingiunto il pagamento a Diffusione B s.r.l. ed ai fideiussori B e D di € 29.770,59 (valuta 30.9.2003), oltre interessi e spese, svolgendo nel merito le medesime contestazioni già riportate in ordine alla legittimità delle pretese dell'istituto di credito. Si dolevano altresì gli opponenti dell'iniziativa monitoria della banca, nonostante nella causa n. 4011/2002 r.g. si stesse valutando la possibilità di un accordo sulla base di una perizia che gli attori avevano commissionato, che peraltro aveva concluso per un credito dei correntisti nei confronti della banca pari ad oltre € 66.000,00: da qui la domanda ex art. 96 c.p.c. Veniva quindi chiesta la declaratoria di nullità e la revoca del provvedimento monitorio, oltre a tutte le istanze già formulate nella precedente causa.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta, ripercorrendo le difese già esposte nel primo giudizio ed affermando la legittimità delle proprie scelte processuali, chiedendo il rigetto di ogni domanda degli opponenti.
Così radicata la lite n. 5131/2004 r.g., con ordinanza 3.11.2004 veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dall'ingiungente opposta e veniva disposta la riunione della causa al giudizio n. 4011/2000 r,g. Le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 7.6.2006 e la causa, trattenuta per la decisione, veniva decisa con sentenza non definitiva n. 684/2007, depositata il 30.3.2007: il dispositivo così recitava:
"il Tribunale di Venezia... ogni diversa eccezione e domanda rigettate, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara la nullità della clausola di determinazione degli interessi debitori con riferimento "alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza";
- dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- dichiara che nulla è dovuto alla banca opposta e convenuta a titolo di. commissione di massimo scoperto".
La causa veniva quindi rimessa sul ruolo per lo svolgimento di una consulenza tecnica di natura contabile: l'incarico peritale veniva affidato alla dott.ssa Federica Candiotto in data 23.4.2007 e la relazione veniva depositata 1'11.10.2007.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni all'udienza dell'8.10.2008 e la causa, previa nuova concessione di termini ex art. 190 c.p.c., è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle difese svolte dalla banca convenuta ed opposta negli scritti conclusivi, preme sin d'ora chiarire quali sono i binari che la presente decisione deve necessariamente seguire: si impone infatti il rispetto del principio di esaurimento della potestas decidendi.
"Nel caso di pronuncia non definitiva ai sensi dell'art. 279, secondo e quarto comma, cod. proc. civ., e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento dei poteri decisori per la parte della controversia definita con la sentenza interlocutoria, con la conseguenza che la prosecuzione del giudizio non può riguardare altro che le questioni non coperte dalla prima pronuncia. Ciò significa che il giudice che ha emesso la sentenza non definitiva - anche se non passata in giudicato - resta da questa vincolato agli effetti della prosecuzione del giudizio davanti a sé in ordine sia alle questione definite sia a, quelle da queste dipendenti che debbono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia" (a conferma di un consolidato orientamento giurisprudenziale si legga - testualmente - Cass. n. 10889/2006).
Cosicché, non può più discutersi in ordine alla nullità della clausola che determinava gli interessi debitori con riferimento "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza": i rapporti di conto corrente sono stati quindi ricostruiti in sede peritale, applicando l'interesse legale dal momento dell'apertura fino al 9.7.1992 ed il tasso debitorio come previsto dall'art. 117/VI lett. a) t.u. bancario, con riferimento ai dodici mesi anteriori alla data indicata, dal 9.7.1992 e fino alla chiusura dei rapporti.
Ancora, non può più discutersi in ordine al fatto che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sia nulla per l'intero periodo in cui è durato ciascun rapporto contrattuale: è stata infatti ritenuta nulla anche la capitalizzazione trimestrale reciproca che Antonveneta, dopo la delibera CICR del 9.2.2000 (efficace dal 22.4.2000), ha spontaneamente riconosciuto ai correntisti.
Per quanto attiene poi alle modalità di calcolo degli interessi passivi, ovvero alla questione della periodicità con cui sostituire la capitalizzazione trimestrale dichiarata nulla, la sentenza non definitiva dava già conto dell'orientamento di questo Giudice, per cui non spetta alla banca alcuna capitalizzazione degli interessi debitori maturati in corso di rapporto.
Non può inoltre più discutersi in ordine all'inesigibilità di qualsiasi somma da parte dell'istituto di credito quale commissione di massimo scoperto: la relativa clausola è stata dichiarata nulla.
Quanto infine ai giorni valuta è stato disposto che si verificasse se per le operazioni di addebito di assegno emesso dal correntista fosse rispettata la previsione di cui all'art. 7 sesto paragrafo del contratto (valuta alla data di emissione o alla data di pagamento in caso di assegni postdatati) e che per le operazioni di versamento i rapporti fossero ricostruiti applicando alle operazioni attive una valuta corrispondente al giorno dell'operazione.
Venendo quindi alle puntuali contestazioni mosse dalla banca negli scritti difensivi finali, non è vero che gli attori hanno formulato conclusioni solo con riferimento al conto intestato alla società ed alcuna domanda hanno formulato con riferimento alla posizione della D: anche se nelle conclusioni riportate in citazione è citata quale correntista solo la società e non la D, in quella sede sono espressamente menzionati entrambi i numeri di conto ed in ogni caso la parte narrativa della citazione fa espresso riferimento ad entrambi i conti correnti.
Ancora, il problema della mutatio libelli in cui sarebbero incorsi gli attori nella propria memoria ex art. 183 V° c.p.c. (nella formulazione vigente ratione temporis) è superato nel momento in cui gli stessi istanti abbiano formulato le proprie conclusioni con riferimento all'atto introduttivo del giudizio.
Le contestazioni mosse dalla banca alla consulenza contabile hanno poi ad oggetto due questioni (le conseguenze della nullità della clausola "uso piazza" e la nullità della commissione di massimo scoperto) che - come si è anticipato - trovavano decisione nella pronuncia non definitiva, cosicché il quesito - prima - e l'attività peritale svolta dal consulente - poi - non se ne potevano discostare.
Volendo quindi all'esame della consulenza tecnica, la stessa ha perfettamente rispettato i criteri assegnati e risulta scevra da vizi, cosicché se ne possono condividere le conclusioni. Attraverso un percorso contabile di cui è stata data ampia descrizione nella perizia ed al quale per ragioni di brevità va fatto in questasede integrale richiamo, la ctu giunge a quantificare ín € 26.846,01 invece che in € 74.299,74 gli interessi passivi spettanti all'istituto di credito (pag, 13 ctu): la somma è inferiore rispetto alla precedente ipotesi di pagina IO giacché il perito ha correttamente scorporato dalla voce "spese e competenze" le spese di tenuta del conto, che non sono state oggetto di ricalcolo, dovendosi epurare il conto solo dagli effetti della capitalizzazione degli interessi.
Cosicché, considerato il passivo registrato dal rapporto n. 12515 intestato a Diffusione B s.r.l. pari ad € 29.770,59, si deve trarre la conclusione che non solo la banca non ha alcun credito nei confronti della correntista, ma ha piuttosto maturato un debito restitutorio nei suoi confronti pari ad € 17.683,14. Con la declaratoria di nullità delle clausole, che avevano regolamentato lo sviluppo del rapporto di conto -corrente, é venuta meno ogni giustificazione a molteplici prelievi e contabilizzazioni passive effettuate dalla banca, che quindi deve restituire quanto indebitamente incassato.
Per quanto attiene invece al rapporto n. 12506 intestato alla D, a fronte di addebito di interessi passivi per € 158,95, ha ricostruito il ctu un credito della correntista (già detratte le voci passive) per € 934,53: la banca convenuta ha quindi un debito nei suoi confronti pari ad 775,58.
Ha chiesto parte attrice negli scritti conclusivi che í rapporti di conto corrente fossero considerati privi di passivo ovvero con saldo zero, atteso che la banca convenuta non aveva depositato tutti gli estratti conto, ma solo quelli a decorrere dal 1993, cosicché non sarebbe stato possibile verificare come, si erano formate le voci passive addebitate prima del 1993. Secondo porte attrice non dovrebbe quindi decurtarsi dal credito ricostruito dal ctu la somma di € 29.000 00 in quanto si tratterebbe di un credito non dimostrato.
Ebbene, a parte il fatto che la contestazione sarebbe semmai valsa a far partire il conto con saldo "zero" nel 1993 e non al momento in cui sono stati effettuati gli odierni conteggi, in cui gli estratti conto hanno consentito la verifica di tutte le poste addebitate ai correntisti, deve comunque rilevarsi come la doglianza attorea sia venuta tardivamente, dopo che le contestazioni mosse alla banca in tutto il corso del giudizio erano state imperniate sulle regole seguite nei conteggi e sulle clausole contrattuali pattuite, ma non sulla prova delle singole poste registrate nell'estratto conto.
Deve invero tenersi conto del fatto che "l'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono - essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione" (Cass. n. 27596/2008): ne consegue che, se l'onere di prova del vantato credito gravava senz'altro sulla banca, non può denunciarsi il mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine ad una circostanza che è rimasta incontestata per tutto il corso del giudizio. La richiesta attorea va quindi rigettata.
La banca convenuta va quindi condannata a versare alla società la somma di € 17,683,14 ed alla D la somma di € 775,58: ai sensi dell'art. 2033 c.c., o interessi vanno riconosciuti dal giorno della domanda (la buona fede può riconoscersi in ragione del fatto che gli interessi capitalizzati sono stati percepiti in gran parte in un periodo in cui la questione giuridica sottostante era risolta dalla Giurisprudenza in senso opposto alla soluzione adottata oggi ed ormai consolidata).
L'esclusione della sussistenza di un debito nei confronti della banca convenuta evidentemente esclude che possa configurarsi qualsiasi obbligo fidejussorio in capo ai signori B e D: non si tratta quindi di risultare inefficace la fideiussione, ma di essere inesistente un debito cui far fronte come garanti.
Per quanto attiene alla domanda attorea risarcitoria connessa alla segnalazione dei correntisti presso la Centrale Rischi (la circostanza non è stata contestata durante il corso del giudizio ma solo negli scritti conclusivi: valgono quindi le considerazioni già esposte in merito all'onere di specifica contestazione), deve segnalarsi che, per quanto possa condividersi la tesi difensiva della banca in ordine alla sussistenza di un obbligo di segnalazione delle posizioni "a sofferenza" presso la Centrale, per evitare che chi non appare in grado di tener fede ai propri obblighi economici possa continuare a ricorrere al credito senza che la banca contattata sia resa edotta delle condizioni patrimoniali effettive, non può sottacersi come detto obbligo imponga all'istituto, di credito una particolare cautela. Invero, se il soggetto Viene segnalato affinché le altre banche stiano attente nell'erogargli il credito 90 stanzialmente ben difficilmente costui troverà ancora un istituto di credito disponibile), è essenziale svolgere tale dovere con particolare attenzione al fine di non escludere dal sistema del credito un soggetto che risulti invece del tutto meritevole. Ebbene, nel caso di specie la segnalazione alla Centrale Rischi è avvenuta ?IIa base di un erroneo presupposto di fatto: è stato appurato che la banca, lungi dall'avere un credito, aveva un debito nei confronti degli attori. La banca si difende al riguardo, sottolineando come le contestazioni alla conduzione del conto fossero state mosse dagli attori solo in giudizio ed anzi, prima del contenzioso, fosse stato raggiunto un accordo per un rientro rateale dall'esposizione, poi non rispettato. La tesi non convince. Le questioni che hanno condotto alla ricostruzione della sussistenza di un credito in capo agli attori traggono origine da un dibattito dottrinale e giurisprudenziale risalente negli anni. Nell'esaminare la questione della nullità della clausola di determinazione degli interessi come da "uso su piazza" sono state citate pronunce risalenti alla fine degli anni novanta ed allo stesso periodo risale anche il noto revirement in tema di capitalizzazione degli interessi passivi. È vero che le questioni non registravano ancora soluzioni consolidate, ma il forte interesse che le novità giurisprudenziali avevano provocato imponevano alla banca ben superiore cautela a quella dimostrata. D'altro canto, non v'è dubbio che l'istituto di eredito fosse ben al corrente della problematica inerente la capitalizzazione degli:interessi passivi: dagli estratti conto è infatti emerso che l'istituto a lire dall'anno 2000 aveva dato esecuzione alla menzionata delibera CICR, disponendo la reciproca capitalizzazione degli interessi sia passivi che attivi (le questioni esposte e í precedenti giurisprudenziali accennati sono più disattente trattati nella sentenza non definitiva). Cosicchè deve concludersi nel senso che l'imprudente segnalazione degli attori alla Centrale Rischi è stata non solo illegittima ma anche colposa. Per quanto attiene alle conseguenze pregiudizievoli di cui gli attori chiedono il risarcimento, non v'è dubbio che l'illegittima segnalazione sia idonea a cagionare un danno ai segnalati (Cass. n. 21428/2007); detto danno può presentarsi sotto diversi profili: "poiché anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca" (Cass. n. 12929/2007). Ebbene, nel caso di specie se non v'è prova del danno patrimoniale, ma non è necessaria una particolare prova del danno non patrimoniale, che deriva alla persona fisica per il solo fatto di ricevere una pubblica segnalazione di debito e di incapacità di farvi fronte, situazione aggravata dal fatto che, essendo i coniugi B attivi nell'attività commerciale, ne risulta pregiudicata anche la loro onorabilità non solo personale ma anche professionale specifica. È intuitivo che non risulta possibile quantificare con esattezza detto pregiudizio: il "danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. In riferimento ad indebita segnalazione da parte di istituto bancario di una società alla Centrale Rischi della Banca d'Italia quale soggetto in posizione di c.d. sofferenza, deve riconoscersi, pertanto, la risarcibilità a tale società di un danno non patrimoniale per lesione del diritto all'immagine sotto i due profili indicati, da liquidarsi in via equitativa secondo le circostanze concrete del caso" (Cass. n. 12929/2007). Nella quantificazione della somma spettante agli attori a titolo risarcitorio può individuarsi quale criterio di partenza l'ammontare della somma illegittimamente pretesa dalla banca: ovvero l'importo di € 29.770,59, perché è quell'importo che ha condotto all'illegittima segnalazione. In via equitativa può essere riconosciuto a ciascuna delle parti un terzo della somma indicata, pari ad € 9.923,53: la banca convenuta va condannata a versare alla società Diffusione B s.r.l., al B ed alla D la somma indicata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data della domanda al saldo (come richiesto).
La domanda ex art. 96 c.p.c, formulata dalla banca convenuta non appare invece fondata: le questioni giuridiche sollevate dagli attori-opponenti sono dibattute da tempo, sono complesse e nel momento in cui è sorto il contenzioso le problematiche erano senz'altro note - come già evidenziato - ma senz'altro non erano consolidate le soluzioni.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.
P. Q. M.
Tribunale di Venezia, I sezione civile, in persona del Giudice Monocratico Maria Antonia Maiolino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (n. 4011/2002 r.g., cui è stata riunita la causa n. 5131/2004 r.g.), ogni diversa eccezione e domanda rigettate, così provvede:
- previa compensazione, condanna la banca convenuta a versare alla società Diffusione B s.r.l. la somma di 17.683,14 oltre interessi legali dal 10.7.2002 al saldo;
- condanna la banca convenuta a restituire alla signora D la somma di € 775,58 oltre interessi legali dal 10.7.2002 al saldo;
- accerta e dichiara che i garanti B e D non hanno nei confronti della banca alcun debito che tragga origine dalla obbligazione fidejussoria assunta;
- condanna la banca convenuta a risarcire agli attori il danno cagionato per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, liquidato in € 9.923,53 per ciascuna parte, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma di anno in armo rivalutata dal 10.7.2002 al saldo;
- rigetta La domanda attorea ex art. 96 c.p.c.;
- condanna la banca convenuta alla rifusione delle spese sostenute dagli attori, liquidate per l'integrale difesa in complessivi € 14.500,00, di cui € 4.500,00 per diritti, € 10.000,00 per onorari, oltre 12,5% su diritti ed onorari, IVA e CPA come per legge; le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico della banca convenuta ed opposta, con condanna al rimborso di quanto gli attori documenti di avere anticipato alla consulente.
Venezia, 22.12009
Il Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Maiolino
Pubblicata il 17 giugno 2009
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