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Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2007
XIII
TRIBUNALE Dl SIRACUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Dott. Salvo BARBARA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA N. 802/07
nella causa civile inscritta al n. 365/04 RG
TRA
A. SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, A.A. e G.I., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio TANZA ed Avv. Antonio RANDAZZO;
attrici
CONTRO
INTESA SANPAOLO S.p.A. (già INTESA SPA) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico DI LUCIANO, Avv. Enrico BUGNATELLI ed Avv. Laura CATTANEO;
Oggetto: nullità parziale apercredito con scoperto di conto corrente e mutuo;
( in via di registrazione)
PQM
non definitivamente decidendo:
- dichiara dovuti sul rapporto di c/c in oggetto, per tutta la sua durata, solo gli interessi nella misura prevista dall'ultimo comma dell'art. 1284, del cod. Civ. e non dobuti gli interessi anatocistici e le commissioni di massimo scoperto;
- rigetta la domanda degli attori con riferimento alle modalità di computo delle valute e di ogni altro costo della tenuta del conto;
- dichiara dovuti sul rapporto di mutuop intercorso tra le parti di cui dichiara la validità gli interessi nella misura contrattuale convenuta e con esclusione di gni forma di capitalizzazione.
- dispone con separata ordinanza CTU tecnico contabile.
Siracusa 29 giugno 2007
IL GIUDICE
Dott. Salvo BARBARA
Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2007
XIV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Consiglia INVITTO, nella causa N. 2606/00
TRA
N. TESSUTI S.n.c-P. CARLO, C. GIUSEPPE, CE. ANNARITA e L. CECILIA, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Tanza
CONTRO
MPS GESTIONE CREDITI -BANCA 121 SpA, rappresentato e difeso dall'avv.Luisa Baldassarre
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'udienza del 20-2-2007 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 20-11-2000 la N. Tessuti s.n.c. in persona del l.r. e di sigg. P. Carlo, C. Giuseppe, Ce. Annarita e L. Cecilia esponevano di aver intrattenuto con la Banca del Salento s.p.a. Filiale di Lecce dal 1981 un contratto di apertura di credito regolato su conto corrente n° 629400-15. Hanno dedotto la nullità della clausola relativa all'applicazione del cd. "uso di piazza" come affermato dalla giurisprudenza, nonchè della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, non ricorrendo alcun uso normativo, come affermato dalla Cassazione. Hanno censurato infine l'applicazione della capitalizzazione sulla commissione di massimo scoperto, nonchè su tutte le altre voci a maturazione periodica (commissioni di conto, spese) e 1'applicazione dei giorni di valuta. Hanno chiesto quindi dichiararsi la nullità parziale del contratto di apertura di credito e conseguentemente accertarsi l'importo eventualmente dovuto all'istituto di credito, ovvero le somme delle quali l'attore risulti essere creditore nei confronti della banca. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Banca del Salento s.p.a (poi divenuta Banca 121 s.p.a. ed infine MPS Gestione Crediti s.p.a.), che, preliminarmente, eccepiva la nullitàdell'atto introduttivo per genericità della domanda, nonchè il difetto di legittimazione passiva degli attori P. Carlo, C. Giuseppe, Ce. Annarita e L. Cecilia ed infine la prescrizione delle pretese avanzate ex art. 2948n.4 c.c.. Nel merito, invece, rilevavano che mai la N. Tessuti avesse contestato gli estratti conto periodicamente invitati, e che, comunque, gli interessi applicati, peraltro in linea con quelli usualmente praticati sulla piazza, erano stati pattuiti concordemente e per iscritto tra le parti, cosi come anche la clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi. Tale determinazione convenzionale in entrambi i casi era perfettamente legittima. E comunque la banca convenuta ha evidenziato come il pagamento di interessi ad un tasso superiore a quello legale eventualmente non convenuti per iscritto costituirebbe obbligazione naturale non ripetibile. Ha concluso quindi per il rigetto della domanda.Nel corso del giudizio veniva ed ammessa ed espletata CTU; quindi, precisate le conclusioni e concessi i termini di cui all'art. 190 cpc, la causa era riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(…) Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della domanda contenuta nell'atto di citazione, atteso che alla stessa non solo appare conforme al dettato degli art. 163 e ss cpc, ma la costituzione del convenuto, che ha svolto compiutamente le sue difese smentisce altresì che l'atto introduttivo non fosse idoneo allo scopo cui era preordinato. Sempre preliminarmente va dichiarata infondata leccezione di prescrizione dedotta, tenuto conto che il conto non era ancora chiuso, quando la presente azione èiniziata il 20-11-2000, quindi ben entro il termine ordinario di prescrizione. Sul punto va invero osservato. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza in data 4.11.2004 n. 21095 hanno risolto il contrasto esistente sul punto aderendo all'orientamento espresso più di recente dalle sezioni semplici, confermando che la clausola contenuta nei contratti bancari di conto corrente in forza della quale prima del 22 aprile 2000 sono stati addebitati ai clienti interessi anatocistici su base trimestrale non è nulla, e per l'effetto, i clienti hanno diritto a ripetere le somme loro addebitate a tale titolo. Quanto alla prescrizione del diritto alla ripetizione di dette somme va ricordato come alla giurisprudenza di merito è concorde ormai nell'affermare che l'azione diretta a far dichiarare la nullità delle clausole contrattuali è imprescrittibile ex art. 1422 c.c. laddove quella volta alla ripetizione di quanto indebitamente versato è soggetta agli ordinari termini decennali di prescrizione ex art. 2946 c.c. non trovando applicazione al rapporto il diverso termine quinquennale sancito dall'art. 2948 cc. Ad ogni buon conto che ove volesse farsi applicazione di tale differente termine prescrizionale l’azione sarebbe stata validamente proposta atteso che al momento della citazione il rapporto era ancora in atto. Il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, va, invero, in ogni caso individuato pacificamente in quello di chiusura definitiva del conto, atteso che il contratto di conto corrente è un contratto unitario che da luogo ad un unico rapporto giuridico articolato in una serie di atti esecutivi, laddove i singoli addebitamenti ed accreditamenti non danno luogo a distinti rapporti, a variazioni quantitative dell'unico rapporto, sicchè è solo con il saldo finale che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti fra le parti (App. Lecce 22-10-2201; Cass. 9-4-1984 n.2262; Cass. 23-3-2004 n. 5720 ex plurimis).La mancata chiusura del conto rende in ogni caso tempestiva la presente azione. (…) Venendo al merito, preliminarmente va detto, in generale, che sulla valenza della mancata contestazione dell'estratto conto la giurisprudenza, in passato, ha sostenuto un orientamento estremamente rigoroso che limitava l'impugnazione del conto corrente (saldaconto) approvato ex art. 1832 c.c. alle sole ipotesi previste dal secondo comma di tale norma, non consentendo nessuna valutazione dei profili sostanziali, relativi alla legittimità dell'inclusione di partite contabili. L'opinione più recente consente un riesame di profili di invalidità relativi alle poste inserite nell'estratto, imponendo, però, specifiche condizioni. Si distingue il profilo della legittimità sostanziale delle singole e concrete operazioni contabili, da intendersi quale conformità di tali operazioni ai rapporti obbligatori da cui derivano, per il quale l'approvazione tacita costituisce uno sbarramento processuale, dalla validità ed efficacia delle obbligazioni e del contralto che ha dato luogo a quelle operazioni, che può essere impugnato oltre i limiti di cui all'articolo 1832 c.c. - Restano sempre salve le specifiche ipotesi di cui al secondo comma della norma citata. Orbene, la non contestabilità del profilo relativo alla conformità delle singole operazioni riportate nell'estratto-conto periodico, preclude ogni problema di rideterminazione dei calcoli operati sulla base di clausole valide ed efficaci. Il supporto giuridico che ha consentito la modificazione del precedente orientamento è costituito dall'assimilazione dell'approvazione espressa o tacita dell'estratto conto, ad una dichiarazione confessoria, non novativa. E' prevalsa, infatti, l'idea che la confessione, non avendo efficacia novativa dell'obbligazione, non estingue le eccezioni e non impedisce di far valere linvalidità dei fatti costitutivi del debito. In tal modo le obbligazioni originarie possono essere riesaminate con gli ordinari strumenti di tutela giuridica, al fine di far valere l’invalidità di fatti costitutivi di quella posizione debitoria. In particolare, si ritiene che la mancata opposizione scritta comporti 1'approvazione delle annotazioni effettuate dalla banca, solo per ciò che attiene alla loro consistenza patrimoniale e ragione giuridica, mentre, come detto, l'effetto preclusivo non si estende alla validità del titolo che ha dato luogo a quell'annotazione. Va affermata quindi, l'inidoneità dell'accettazione tacita dell'estratto conto a sanare eventuali ipotesi di nullità parziale (art. 1419 c.c.) del contratto di conto corrente. Sarebbe sempre possibile, pertanto, lamentare vizi che determinino la nullità, l'annullabilità, la risoluzione o la rescissione del contratto o di parti di esso. Sgombrato il campo da tali questioni preliminari, vanno affrontate le questioni di merito poste dall'attrice.
I) La clausola di determinazione degli interessi con riferimento ai c.d."uso di piazza".In merito al problema dell'efficacia della clausola relativa all'applicazione convenzionale degli interessi nella misura del tasso ultralegale, determinati secondo il cd. "uso piazza", occorre fare puntuale riferimento all'orientamento recente della giurisprudenza di legittimità che, modificando una precedente opinione tradizionale (fatta propria anche dal Tribunale di Lecce) ha ritenuto che una siffatta pattuizione, deve ritenersi nulla ex art 1419 c.c. La novella legislativa con l’art. 4 della legge n. 154 del 1992 prima, e l’art. 116 del T.U. in materia bancaria dopo, ha reso nulle le clausole di determinazione per relationem del tasso di interesse. Tale disciplina non è applicabile, secondo opinione consolidata, ai contratti conclusi anteriormente a tali date. La posizione delle giurisprudenza di legittimità, formatasi prima della novella, ha ritenuto che il documento negoziale non deve contenere necessariamente il tasso di interesse convenzionale ed ultralegale in cifre, ben potendo essere, tale oggetto, anche solo determinabile ex art. 1346 c.c. bastando l’individuazione di uncriterio oggettivo e certo che consenta, in concreto, una determinazione del tasso di riferimento. Tale parametro poteva essere riferito, per relationem, alla futura decisione di un terzo attraverso il rinvio alle "condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza". In tal caso, infatti, le condizioni sono indicate da un soggetto estraneo, non influenzabile dalle parti del contratto, sono fissate su scala nazionale con accordi interbancari, agevolmente riscontrabili dalla clientela attraverso le comunicazioni dell'A.B.I. e le variazioni vengono generalmente notiziate dalla stampa, anche non specializzata. E' noto che, su tali premesse, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato taluni aspetti della vicenda contrattale che vincola il cliente (in genere un correntista) all'istituto di credito nella fase patologica del procedimento monitorio e del successivo giudizio di opposizione.La Cassazione ha così evidenziato il profilo della necessaria pattuizione scritta degli interessi ultralegali (precisando, comunque, che la clausola relativa alla determinazione convenzionale degli interessi non rientra tra quelle che necessitano di ulteriore approvazione ex art. 1341 c.c.), la legittimità della determinazione per relationem del tasso effettivo, la non influenzabilità delle "condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza" da parte del singolo istituto di credito, la conoscibilità e verificabilità effettiva delle variazioni dei tassi di interesse. Tutti i profili menzionati sono stati ritenuti sufficientemente garantiti dalla pattuizione di interessi generalmente prevista nei contratti di conto corrente in uso (art. 7 di regola), che rinvia al cd. uso piazza. Va osservato che al contratto di conto corrente in esame sia stato applicato usualmente applicato il tasso in uso su piazza e tale tasso praticato sia stato comunicato negli estratti conto regolarmente inviati al debitore. Da ciò si deduce che il tasso di interesse applicato nel rapporto bancario dedotto in giudizio non è quello legale, ma quello usualmente applicato in piazza e che tale convenzione è stata pattuita per iscritto. La clausola di detenninazione dell'interesse ultralegale mediante riferimento al c.d. "uso piazza" è nulla per violazione degli artt. 1284, 1346 e 1418 cc. Siffatta clausola, invero, la quale (con riferimento al tasodi interessi) si limita a far riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, non è sufficientemente univoca e non puo quindi giustificare la pretesa al pagamento di interessi in misura superiore al tasso legale, in quanto, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi; in particolare, l'obbligo della forma scritta a pena di nullità per le pattuizioni di interessi ultralegali (art. 1284 cc), pur non richiedendo necessariamente l’indicazione in cifre del tasso di interesse convenuto e potendo essere adempiuto anche "per relationem", impone tuttavia il richiamo per iscritto a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, tali da consentire la concreta determinazione del tasso convenzionale (cont. Cass.). .In riferimento al concetto di determinabilità "per relationem" del tasso di interesse da applicare al contratto di conto corrente, la giurisprudenza di merito (che, in una certa misura ha ritenuto invalida la clausola di cui all'articolo 7 che determina gli interessi cd. uso piazza), recentemente si è pronunciata con estremo rigore, ritenendo non determinabile, e quindi nulla, la pattuizione di interessi riferiti a concetti meno fluttuanti, come nel caso di tasso che le banche applicano per la migliore clientela. In qualche decisione di merito si è ritenuto che anche la clausola di determinazione degli interessi ultralegali, riferita al cd. prime rate, costituisce un'ipotesi di quella cd. uso piazza e, come tale, va ritenuta nulla, con conseguente applicazione del tasso legale. Il Testo Unico modifica la precedente normativa, e in relazione alle conseguenze della mancata osservanza dell'obbligo di indicazione per iscritto del tasso degli interessi, e per le altre condizioni praticate ed i maggiori oneri in caso di mora, stabilendo all'art. 117, comma 7, del T.U. la sostituzione automatica delle clausole che risultassero nulle, perchè ad esempio contenenti un illegittimo rinvio agli usi o carenti nella loro determinazione per mancata, ad esempio, dell'indicazione del tasso di interesse, di altri prezzi o di altre condizioni.In questo caso l'integrazione o sostituzione automatica della clausola ai sensi dell'art. 1419 secondo comma c.c. non è operata con il riferimento al tasso legale degli interessi, come previsto dallart. 1284 secondo comma c.c. nel caso di mancata determinazione di interesse convenzionale o dall'art. 1284 terzo comma c.c. nel caso di una mancata osservanza della forma scritta per la determinazione ultralegale degli interessi. La sovrapposizione di un nuovo tasso legate si rinviene nel disposto dell’art. 117 settimo comma lettera a) che rinvia al tasso nominale minimo e a quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali oppure di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti alla conclusione del contralto rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive. La legge ha privilegiato un criterio in linea con le leggi di mercato individuando, per il settore dei contratti posti in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari con la clientela, un parametro relativamente oggettivo e concreto agganciato al valore dei titoli del debito pubblico, superando definitivamente il criterio del tasso legate che non potrebbe rispondere a nessuna logica di mercato e che, in concreto, nessun operatore economico del settore finanziario potrebbe ritenere congruo. La questione dell'incidenza della nuova disciplina bancaria sui contratti in corso va affrontata, come detto, ponendo 1'accento sui due aspetti che caratterizzano il contratto di conto corrente bancario: quello della durata e quello dell'esigibilità e disponibilità immediata delle poste attive. Ne viene che i contratti — come quello in esame- conclusi prima dell'entrata in vigore della legge numero 154 del 1992, sono interessati dalla nuova disciplina solo a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. Pertanto prima di tale momento, le clausole contrattuali (ad esempio, quella relativa alla detenninazione degli interessi uso piazza), potranno essere ritenute valide o meno sulla base della tesi giurisprudenziale che si ritiene di accogliere e non sulla base della nuova disciplina legislativa. Pertanto se la condizione risulta nulla (art. 1419 c.c.) trova applicazione il disposto dell'articolo 1284 c.c. (interessi al tasso di legge) con decorrenza dall'inizio del rapporto e sino alla data in cui è entrata in vigore la nuova disciplina. Successivamente a tale data le clausole nulle vanno sostituite sulla base dei criteri stabiliti dalla legge numero 145\92 prima e dal T.U. del 1993, dopo. in particolare, sebbene l’art. 117 faccia riferimento ai tassi dei buoni del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, la norma va necessariamente applicata, in riferimento ai tassi dell'anno precedente all'entrata in vigore della legge non rispondendo alla ratio della nuova disciplina il rinvio al tasso praticato al momento della stipulazione di un contratto (magari, oltremodo risalente), da applicare con decorrenza 9.7.1992.
II) la clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi. L'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione ( vedi da ultimo SSUU 4-11-2004 n.21095) sul punto è nel senso di ritenere nulla siffatta clausola perchè fondata su un uso negoziale e non su un uso normativo; come tale non dà luogo al fenomeno dell'inserzione automatica nel contratto e non è suscettibile di derogare alle revisioni di cui all'art. 1283 c.c. Osserva la Corte che"dell'insuperabile valenza retroattiva dellaccertamento di nullità delle clausole anatocistiche, contenuto nelle pronunzie del 1999, si è mostrato subito, del resto, ben consapevole anche il legislatore. Il quale - nell'intento di evitare un prevedibile diffuso contenzioso nei confronti degli istituti di credito - ha dettato, nel comma 3 dell'articolo 25 del già citato d.lgs 342/99, una norma ad hoc, volta appunto ad assicurare validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulate anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, paritetica, della materia, di cui ai precedenti commi primo e secondo del medesimo articolo 25.". Quella norma di sanatoria, tuttavia, è stata come noto, dichiarata incostituzionale, per eccesso di delega e conseguente violazione dell'articolo 77 Costituzione, dal Giudice delle leggi, con sentenza della Corte Costituzionale n° 425 del 9.10.2000. L'eliminazione ex tunc della disposizione (cd legge salva banche) ha consentito alle clausole di capitalizzazione trimestrale di essere nuovamente disciplinate dalle norme anteriormente in vigore, in ossequio ai principi che regolano la successione delle leggi nel tempo. Alla stregua di tali disposizioni va escluso che possa ritenersi vigente nel nostro ordinamento un uso normativo che autorizzi gli istituti di credito a procedere alla capitalizzazione trimestrale, giacchè gli usi bancari difettano, in ogni caso, del presupposto psicologico della spontanea adesione da parte di entrambi i contraenti, che caratterizza l'uso normativo. E' stato rilevato come un uso normativo, anteriore allentrata in vigore del Codice Civile, il cui contenuto autorizzi la pattuizione preventiva della capitalizzazione trimestrale, non esiste in concreto; inoltre, dopo l'entrata in vigore del Codice Civile, non potrebbero mai formarsi validamente altri usi normative rispetto a quelli già esistenti prima del 1942, in quanto gli stessi dovrebbero necessariamente considerarsi contra legem (art 1283 c.c.). Si tratterebbe, al più, di un uso negoziale contrario alla legge ricorrendo al più 1'elemento della "ripetizione uniforme e costante di un dato comportamento" ma non quello della "generale opinione di osservare una norma giuridica, c.d. opinio juris ac necessitatis" in quanto il contraente debole è vincolato alla sottoscrizione di contratti predisposti dall'istituto di credito e contenenti una serie di clausole più o meno vessatorie predisposte da un'associazione di categoria finalizzata alla tutela degli interessi esclusivi delle banche (A.B.I.). Conseguenza di ciò è che il saggio degli interessi anatocistici, in mancanza di usi contrari che non contrastino con l’art. 1283 c.c. non può trovare applicazione per la nullità ex art. 1419 c.c. (nullità delta clausola, ma non dell'intero contratto) con la conseguente determinazione degli interessi nella misura legate. Ulteriore conseguenza della nullità della clausola contrattuale di capitalizzazione si producono anche nella fase contrattuale che segue la cessazione del rapporto, ad esempio, dopo la revoca operata da una delle parti, e sino alla data di estinzione del debito. La questione, come è evidente, superato il profilo della nullità delle clausole, si sposta su quello, non meno spinoso, dell'integrazione del contratto ex art. 1419 c.c..L'esclusione dell'uso normativo comporta la declaratoria di nullità della clausola, che in quanto impone una capitalizzazione trimestrale anteriore alla scadenza degli interessi si pone in contrasto con la norma inderogabile dell'art. 1283 c.c.Una volta ritenuta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale ex art. 1419 c.c. nella sostituzione di tale clausola si pone il problema della concreta rideterminazione in corso di causa del rapporto bancario sulla base delle norme ritenute inderogabili. In pratica, nel momento in cui si afferma che la previsione di una capitalizzazione degli interessi non può essere anteriore alla scadenza degli stessi interessi, si pone il problema di verificare che la capitalizzazione, comunque inserita in tutti i contratti bancari, sia inoperante in quanto tale ( perchè prevede un termine di tre mesi, inferiore a quello di sei mesi indicato dall'art. 1283 c.c. ) determinando in sede di ricostruzione del rapporto in favore della banca il mero computo degli interessi semplici o possa consentire un diverso meccanismo di capitalizzazione semestrale o annuale.Deve concludersi, pertanto, che mentre la capitalizzazione trimestrale non è un uso normativo secondo la nozione da ultimo scolpita dalle Sezioni Unite, l'uso della capitalizzazione annuale ha tutti i presupposti per ritenersi legittimo ai sensi dell'art. 1283 c.c., anche alla luce della simmetria nel conteggio degli interessi in favore del cliente, con un parallelismo fra capitalizzazione attiva e passiva.
III) la contestazione relativa all’obbligo di pagare altre voci a maturazione periodica ( commissone di massimo scoperto) IV) e contestazione relativa all'obbligo di pagare interessi nel calcolo dei giorni di valuta. La mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente porta a ritenere anche tale clausola affetta da nullità per non essere stata espressamente prevista nel contratto per iscritto. Tanto ha comportato un ulteriore aggravio di interessi rispetto a quelli convenzionalmente stabiliti per l'utilizzo del conto corrente. Ulteriore aspetto e poi legato all'indeterminatezza dei criteri per 1'applicazione di tali voci di spesa periodica, che si risolve in un ulteriore profilo di invalidità della pattuizione per indeterminatezza dell'oggetto.
In conclusione, quindi, — alla luce delle considerazioni che precedono- sulla base delle valutazioni effettuate dal C.T.U. tenuto conto della nullità della clausola dei cd."usi di piazza" degli interessi, che sono stati correttamente ricalcolati al tasso legate fno all'entrata in vigore della legge n.154/92 e successivamente in base a criteri stabiliti dall'art. 5 della citata legge e poi dall'art. 117 D.Lgs n. 385/93, conteggiando nella ricostruzione del rapporto la capitalizzazione annuale degli interessi ed escludendo altre voci di spese periodiche ( c.m.s. e spese) si perviene ad un credito in favore della società attrice di £. 49.955.664 ( pari ad € 25.799,95) Tali conclusioni il Tribunale ritiene di condividere, anche alla luce delle obiezioni sollevate dalla banca convenuta in ordine alle modalità di calcolo, obiezioni the tuttavia appaiono prive di fondamento, non avendo messo in dubbio funditus le risultanze peritali. Infondata è infine l'eccezione sollevata dalla banca di soluti retentio, posto che dottrina e giurisprudenza concordano nell'escludere che nel caso di addebito di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto a norma dell'art 1284 c.c. sul conto corrente bancario si possa ipotizzare l'adempimento da parte del cliente di un'obbligazione naturale: manca invero nell'ipotesi in esame la volontà di pagamento, la spontaneità nonchè la convinzione di adempiere un dovere morale o sociale, richiesti dall'art. 2034 cc. Entro tali limiti la domanda puòessere accolta. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con citazione del 20-11-2000 da N. Tessuti s.n.c, in persona del l.r.nonchè da P. Carlo, C. Giuseppe, Ce. Annarita e L. Cecilia, nei confronti di MPS Gestione Crediti- Banca 121 SpA, in persona del 1.r. così provvede: (…) Accoglie la domanda proposta da N. Tessuti s.n.c. per quanto di ragione e per 1'effetto dichiara la nullità parziale del contratto stipulato dalla società attrice n° 629400-15 con riferimento alla determinazione degli interessi, per le ragioni di cui in motivazione;
Condanna, quindi, la MPS Gestione Crediti - Banca 121 s.p.a. al pagamento in favore di N. Tessuti s.n.c. della somma di £.49.955.664 pari ad € 25.799,95, maggiorata degli interessi legali dal 1-8-2005 al soddisfo;
condanna MPS Gestione Crediti - Banca 121 s.p.a gia "Banca del Salento” s.p.a al pagamento in favore di N. Tessuti s.n.c. delle spese e competenze del giudizio, che si liquidano in complessivi € 5200,00 (di cui € 200,00 per spese e € 2.000,00 per diritti ed € 3.000,00 per onorari), oltre al rimborso forfetario sulle competenze per spese generali di studio, IVA e CAP come per legge;
Pone definitivamente a carico della banca convenuta le spese di CTU, nella misura già liquidata. Lecce 17/05/2007 Il Giudice
Dott. Consiglia Invitto
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