Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Annullata Sanzione Consob

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ANNULLATA SANZIONE CONSOB AL SENATORE ELIO LANNUTTI (PRESIDENTE ADUSBEF) SUI DERIVATI AVARIATI UNICREDIT

ERA UNA RAPPRESAGLIA ED E' STATA ANNULLATA DALLA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA.
ORA IL SIGNOR CARDIA E LA CONSOB SARANNO CHIAMATI A PAGARE I DANNI IN SEDE CIVILE

La multa da 100.000 euro, che la Consob del signor Cardia aveva inflitto ad Elio Lannutti, presidente Adusbef e senatore dell'Italia dei Valori per presunta manipolazione dei mercati, era una rappresaglia su diretto mandato di Unicredit, per questo è stata annullata oggi dalla Corte di Appello di Perugia (presidente dr. Sergio Matteini Chiari) giudice estensore dr. Massimo Zanetti. Elio Lannutti, difeso dagli avv. Antonio Tanza, Lucio Golino e Marisa Costelli, aveva contestato davanti la Corte di Appello di Perugia, competente per territorio data la sua residenza in Umbria, la manipolazione di mercato, un vero e proprio falso per colpire l'Adusbef ed il suo presidente che negli ultimi 10 anni avevano denunciato i comportamenti fraudolenti dei banchieri sui derivati appioppati a piene mani ad enti locali e piccole e medie imprese,con l'unica finalità di finanziare gli alti profitti,i bonus e le stock option di banche e banchieri. La Consob, invece di punire i comportamenti fraudolenti dei banchieri che spacciando montagne di derivati avariati commisurati alle stock option hanno determinato il crollo dell'economia, del Pil e dei mercati, la distruzione di milioni di posti di lavoro disseminando povertà e miseria, ricevendo mandato dal signor Profumo di Unicredit (e questo si evince dalle carte processuali) aveva sanzionato uno dei pochi rappresentanti dei risparmiatori che denuncia da anni condotte di vera e propria criminalità economica, per screditarne il prestigio e fiaccarne la credibilità. Il provvedimento sanzionatorio che aveva comminato la Consob per manipolazione del mercato, oltre a costituire una vera e propria manipolazione, rappresentava un falso, perché nel momento in cui (all'indomani della trasmissione di Milena Gabanelli Report sui derivati dal titolo: IL BANCO VINCE SEMPRE ) - Adusbef aveva denunciato Unicredit a dieci Procure della Repubblica, il valore del titolo Unicredit il giorno 16 ottobre 2007, non aveva registrato una flessione, ma un aumento dello 0,33% passando da 5.43 euro a 5.96. Nè si poteva assolutamente affermare che ci sarebbe stata manipolazione del mercato per la pubblicazione di poche righe su un giornale minore, per questo Cardia ed altri dirigenti della Consob,assieme ad alcuni dirigenti di Unicredit che avevano inoltrato denuncia,sono stati iscritti sul registro degli indagati nel procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Roma,e risponderanno delle loro incaute affermazioni. Ora il signor Cardia, la Consob ed il signor Profumo di Unicredit,saranno citati in sede civile per un congruo risarcimento dei danni per una evidente lesione dell'immagine di Adusbef e del senatore Lannutti. I mass media che hanno riportato la notizia di sanzione notificata il 30 novembre 2009,hanno il dovere di riportare,con la stessa evidenza grafica e tipografica, la notizia e la decisione della Corte di Appello di Perugia. Roma, 10 giugno 2010 (AGI)

Autodifesa del presidente dell'Adusbef all'indomani della sanzione da 100 mila Euro.
Lannutti si ribella e contrattacca In una lettera a MF-Milano Finanza il senatore Idv accusa la Consob di commistione con Abi e Unicredit Dopo la sanzione amministrativa inflitta a Elio Lannutti dalla Consob per una violazione risalente al 2007, il presidente dell'Adusbef ha inviato a MF-Milano Finanza la lettera che segue a tutela del suo buon nome e della sua onorabilità. Naturalmente il senatore Lannutti si assume per intero la responsabilità dei contenuti della missiva, sia nei confronti della Consob sia di Unicredit.La Consob di Lamberto Cardia ha sanzionato uno dei pochi rappresentanti dei risparmiatori che denuncia da anni condotte di vera e propria criminalità economica, per screditarne il prestigio e svilirne la costante azione a tutela dei cittadini, invece di punire i comportamenti fraudolenti dei banchieri che spacciando montagne di derivati avariati commisurati alle stock option, hanno determinato il crollo delle economie, dei pil e dei mercati, oltre alla distruzione di milioni di posti di lavoro disseminando povertà e miseria. Ma nella foga di irrogare una sanzione commissionata da Unicredit, la Consob ha travalicato il codice penale, configurando condotte criminali atte a far ritenere che sia stata la mia dichiarazione pubblicata su un giornale minore a determinare il crollo del titolo Unicredit, passato in breve da oltre 7 euro fino a un minimo di 0,594 euro, e non i comportamenti fraudolenti dei banchieri che hanno generato la crisi per avidità smisurata e sete di guadagno.Nella sanzione inflitta per manipolazione dei mercati, l'unica manipolazione è infatti quella della Consob che, mediante un falso grossolano, ha affermato che le mie dichiarazioni su Unicredit avrebbero affossato il titolo che al contrario aumentò dello 0,33% passando da 5,93 euro a 5,95 euro il 16 ottobre 2007, giorno in cui venne pubblicata la mia dichiarazione quale presidente Adusbef.Il falso grossolano, volutamente ignorato da una Consob accecata da un teorema sanzionatorio, riguarda le date. Adusbef e Federconsumatori denunciano infatti Unicredit a dieci Procure della Repubblica il 15 ottobre 2007, giorno successivo alla puntata di Report incentrata sul tema dei derivati. Adusbef rilascia una dichiarazione che viene pubblicata il 16 ottobre 2007. Il titolo Unicredit, lo stesso 16 ottobre, guadagna lo 0,33% attestandosi a 5,95 euro, mentre è il giorno dopo, il 17 ottobre, che perde il 2,40%. Non esiste quindi alcuna correlazione tra l'articolo e la caduta del titolo che avrebbe configurato l'eventuale manipolazione. Questo non «trascurabile» dettaglio, che Consob ha volutamente ignorato se non addirittura manipolato per perseguire un teorema, ha portato a sanzionare le limpide attività di Adusbef e del suo presidente a tutela dei diritti dei risparmiatori.Oltre al ricorso alla Corte d'appello, che metterà in luce con più evidenza il perseguimento di un teorema volto a infangare il prestigio, l'onore e la rettitudine morale di un'associazione e del suo presidente che non hanno mai chinato la testa verso i banchieri e altri potentati economici, cercheremo di smontare un atto intimidatorio, una rappresaglia della Consob commissionata da Unicredit a conferma di una commistione, veri e propri rapporti incestuosi, di alcuni commissari e dirigenti Consob con l'Abi e le banche: una contiguità con le imprese vigilate da recidere al più presto. Adusbef citerà quindi Consob e Unicredit anche in sede civile, per congrui risarcimenti da devolvere alla costituzione di un fondo di tutela per le vittime dei crack finanziari e industriali.Elio Lannutti ( Milano Finanza (MF) del 03/12/2009 )


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE

Composta dai Magistrati:
Dott. Sergio Matteini Chiari Presidente.
Dott. Salvatore Ligori Consigliere
Dott. Massimo Zanetti Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 4/10

Nella causa civile iscritta al n. 112 anno 2010 V.G.
TRA
LANNUTTI senator dottor ELIO
elettivamente domiciliato in Perugia, Via Cesarei 4, presso 1' avv. Cecilia Confidati, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Tanza del foro di Lecce, Marisa Franca Costelli del foro di Milano, Lucio Golino del foro di Roma giusta delega in calce all'atto di opposizione

OPPONENTE

E
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA -
CONSOB
elettivamente domiciliata in Perugia, Via Mentova 6 presso l'avv. Stefano Bagianti, rappresentata e difensa dagli avv.ti Fabio Bigianti, Maria Letizia Ermetes, Paolo Palmisano, giusta delega a margine della memoria di costituzione e difesa

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione a delibera della CONSOB di applicazione di sanzioni amministrative
Causa decisa all'udienza collegiale del 10.6.2010

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per opponente:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita
1) In via preliminare e cautelare: disporre la sospensione del provvedimento impugnato essendo manifesta la sua infondatezza e la sussistenza del pericolo di gravi danni ed irreparabile a carico della parte ingiustamente sanzionata;
2) Per i motivi esposti e per ogni altro motivo che risultasse anche meglio d'ufficio
da quanto dedotto e deducibile, dichiarare la nullità /l'inefficacia ovvero la illegittimità della Delibera CONSOB n. 17071 del 19 novembre 2009 per carenza dei presupposti di legge, oggettivi e soggettivi, e parimenti di tutti gli atti presupposti ed eventualmente esecutivi e consequenziali della stessa Delibera;
3) Dichiarare in ogni caso la violazione di legge e la illegittimità della Delibera impugnata con ogni consequenziale pronuncia;
4) condannare la resistente alle spese (ivi incluse quelle generali) competenze ed onorari oltre IVA e CPA come per legge."

Per resistente:
"Chiede che codesta Ecc.ma Corte d'appello voglia:
-disporre, ex art. 89 c.pc., la cancellazione delle espressioni contenute alle pagg. 4, 8, 18, 25, 36, 43, 44 e 45 dell'atto di opposizione e testualmente citate nella premessa del presente atto di costituzione, in quanto sconvenienti ed offensive;
-previa reiezione dell'istanza di sospensione cautelare della delibera Consob n. 17071 del 19 novembre 2009, respingere il ricorso per l'assoluta inammissibilità e/o infondatezza delle motivazioni addotte, Con vittoria di spese, competenze ed onorari."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Per quanto qui interessa, il fatto che ha datti origine al presente giudizio e lo svolgimento del processo possono essere riassunti come segue.
Come è noto nell'autunno 2007, in seguito ad allarmanti variazioni del mercato finanziario, si era aperto un vivace dibattito intorno all'operatività in strumenti finanziari derivati posta in essere da società del gruppo Unicredit nei confronti di imprese ed enti locali.
In particolare nel corso della trasmissione televisiva Report andata in onda domenica 14 ottobre 2007 su Rai Tre, il dott. Gianni Coriani, direttore generale della società Unicredit Banca d'Impresa dichiarava che "la perdita clienti" (per tali intendendosi, come ha precisato in quella sede il medesimo dott. Coriani, "imprese" ed "enti" sottoscrittori di contratti finanziari derivati) dell'Unicredit potrebbe essere intorno .a (...) 1 miliardo".
Il successivo 16 ottobre, il quotidiano Finanza & Mercati pubblicava un articolo, a firma del giornalista Marco Frojo, dal titolo "Profumo esce allo scoperto sui derivati", nel quale venivano riportate le seguenti dichiarazioni rese dal senatore Lannutti, nella sua qualità di Presidente dell'ADUSBEF (Associazione per la Difesa degli Utenti dei Servizi Bancari, Finanziari, Postali ed Assicurativi) "... secondo i nostri calcoli (...) il "mark to market di Unicredit" - cioè la somma delle perdite della clientela di Unicredit sulle posizioni in strumenti finanziari derivati, quantificate dal direttore generale di UBI in 1 miliardo di euro - "è negativo per 4 -5 miliardi. Si tratta di uno scandalo grosso dieci volte quello di Italease". Il medesimo 16 ottobre 2007, alle ore 18:55, Unicredit diffondeva un comunicato nel quale specificava: "Il Consiglio di Amministrazione di Unicredit, tenutosi oggi a Roma, ha esaminato le notizie apparse recentemente sui mass-media in tema di operazioni in derivati concluse con la clientela di Unicredit Banca d'impresa e in particolare relative all'ammontare mark to market' di tali strumenti finanziari. A tale riguardo il Consiglio, al fine di dissipare le incertezze createsi sull'ammontare della posizione creditoria nei confronti dei propri clienti, informa che quest'ultima risulta pari a circa un miliardo di Euro alla data del 30 giugno 2007".
Il 18 ottobre 2007 Unicredit inoltrava alla Consob un esposto in merito alle dichiarazioni del senatore Lannutti riportate nell'articolo di Finanza & Mercati sopra citato.
Da tale esposto e dalle successive indagini espletate dalla Consob traeva origine un procedimento penale in ordine al reato previsto dall'art. 185 decreto legislativo n. 58/98, che però veniva definito con decreto di archiviazione del 22.4.2010, ed un procedimento di contestazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 187 ter, comma 1, del medesimo decreto, che si concludeva con delibera della Consob n. 17071 con la quale veniva irrogata al senatore Lannutti, ed in solido anche all'associazione dal medesimo rappresentata, la sanzione di euro centomila ed altre sanzioni accessorie.
La Consob riteneva, infatti, che le dichiarazioni effettuate dal senatore Lannutti e riportate nell'articolo sopra citato fossero sostanzialmente false e fuorvianti, tali da influenzare negativamente l'andamento delle quotazioni del titolo Unicredit.
Avverso la deliberazione con la quale erano state irrogate suddette sanzioni ha proposto opposizione il senatore Lannutti chiedendo l'annullamento della stessa così come risulta dalle conclusioni trascritte in epigrafe.
A fondamento della opposizione ha posto i motivi che saranno appresso esaminati.
La Consob si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione dell'opposizione.
All'udienza del 10.6.2010 la causa, discussa oralmente ed illustrata da memorie scritte, è stata decisa come in dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l'opponente eccepisce la nullità della deliberazione impugnata per la tardività della contestazione della violazione: a suo dire infatti, in mancanza di una normativa specifica, deve essere osservato il termine previsto all'epoca del fatto dall'art. 14 della legge n. 689/1981; vale a dire contestazione immediata o al' massimo (in caso di impossibilità della contestazione immediata) entro 90 giorni; termine non rispettato in quanto la contestazione dell'illecito è stata effettuata soltanto con note pervenuta al senatore Lannutti ed alla associazione da esso rappresentata il 10.11.2008, quando era decorso più di un anno dalla data dell'esposto (18.10.2007).
Il motivo non è fondato perché, a prescindere da ogni questione circa l'applicabilità dell'art. 14 della legge n. 689/1981, va osservato che comunque è noto che il termine inizia a decorrere soltanto dal momento in cui sono stati effettuiate tutte le indagini necessarie ad identificare con precisione il destinatario della contestazione e gli elementi di fatto che integrano l'illecito, cosa che nel caso in esame non è certo avvenuta prima del 29.8.2008, data in cui il giornalista Marco Frojo ha risposto alla richiesta di informazioni sulla vicenda rivoltagli dalla Consob.

L'opponente poi deduce: la illegittimità della deliberazione di irrogazione della sanzione per non avere la Consob effettuato alcuna indagine diretta ad accertare la effettiva entità a tale data della situazione della clientela Unicredit per quanto concerneva gli strumenti finanziari derivati essendosi - a dire dell'opponente. - limitata a fare proprie le informazioni fornite dalla stessa Unicredit, venendo dunque meno alla propria funzione di controllo, non potendosi - argomenta l'opponente - il controllore limitare a basarsi sulle informazioni rese dallo stesso soggetto controllato; la inidoneità delle dichiarazioni rese ad incidere negativamente sulla quotazione del titolo Unicredit in borsa; la inidoneità delle proprie dichiarazioni, in considerazione del contesto nel quale vennero rese e delle modalità, ad integrare la violazione contesta.
Sotto il profilo materiale l'opponente non contesta, dunque, di avere reso le dichiarazioni nelle quali la Consob ha ravvisato la violazione contestata ma nega, per più ragioni, che esse possano davvero integrarla.
S'impone dunque una analisi di tali dichiarazioni e del contesto nel quale sono state rese per valutare la loro effettiva rilevanza.
L'art. 187-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Manipolazione del mercato) recita testualmente:
"1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari".
L'analisi del testo evidenzia che non basta dare delle informazioni false o riferire voci e notizie false o fuorvianti ad integrare l'illecito essendo invero richiesto: che le informazioni non vengano soltanto rese ma "diffuse", vale a dire portate a conoscenza di una generalità indeterminata di persone, e soprattutto che rappresentino elementi, che possano assumere rilevanza nelle valutazioni concernenti le operazioni finanziarie, non conformi al vero e tali da indurre gli interessati a porre in essere comportamenti (azioni o omissioni) che non avrebbero posto in essere qualora avessero avuto consapevolezza della falsità degli elementi suddetti.
Poiché l'esigenza sottesa alla norma è quella di garantire la libertà di autodeterminazione degli utenti del mercato finanziario, la congiunzione "ovvero" collocata tra l'aggettivo "false" e l'aggettivo "fuorviatiti" va intesa in realtà come congiunzione con valore esplicativo diretta a prevedere la compresenza dei due aggettivi (come dire "ossia", "cioè") e non la loro alternatività: una notizia falsa ma non fuorviante non potrebbe dunque assumere alcuna rilevanza ai fini della integrazione dell'illecito, non essendovi ragione di tutelare gli investitori da falsità del tutto irrilevanti e dunque non fuorvianti, come pure non potrebbe assumerla una notizia fuorviante ma vera, dal momento che la libertà di autodeterminazione circa le operazioni finanziarie è tale solo se basata su quanti più elementi di valutazione possibili, cosicché non si può affermare che una notizia vera sia idonea a "fuorviare" gli investitori dal momento che essi non devono essere fuorviati da quella che sarebbe la loro consapevole decisione ma non da quella che sarebbe stata la loro decisione in assenza della ulteriore notizia vera circa gli strumenti finanziari.
Ciò posto, si deve escludere che le dichiarazioni rese dal senatore Lannutti possano essere definite "false" e "fuorvianti" nel senso sopra chiarito.
Infatti
il problema della grave perdita subita dai clienti Unicredít che avevano effettuato operazioni in strumenti finanziari derivati era reale e già noto, essendo emerso da tempo ed essendo stato rappresentato espressamente dallo stesso direttore generale della Unicredit Banca d'Impresa, dott. Coriani, nel corso della trasmissione televisiva Report andata in onda domenica 14 ottobre 2007 su Rai Tre, prima dunque della intervista rilasciata dal senatore Lannutti al giornalista Frojo. E' vero che il dott. Gianni Coriani, aveva indicato la perdita clienti in circa 1 miliardo ma, considerate la notevole entità della perdita e la sua indeterminatezza in termini numerici (l'indicazione data dal dott. Coriani era chiaramente approssimativa) la rilevanza della notizia, quella idonea a influire sulle valutazioni degli investitori, era costituita non dal valore numerico della perdita ma dalla gravità del problema: al singolo interessato che la perdita fosse di un miliardo o di più poco interessava, essendo invece rilevante l'emergere del problema in tutta la sua gravità, il trend del medesimo.
Ora, il senatore Lannutti, pochi giorni dopo, nel rilasciare l'intervista indicò in 4 o 5 miliardi il valore della perdita ma indicò questo dato non come il risultato certo di una indagine fatta da un istituto specializzato ma come una valutazione dell'associazione di consumatori dallo stesso rappresentata: "secondo i nostri calcoli..." e manifestò tutta la preoccupazione dell'associazione per la gravità del problema.
Se si considera la indicazione della fonte ("secondo i nostri calcoli" cioè della associazione dal medesimo rappresentata) dei dati riferiti, la indeterminatezza degli stessi, già di per sé indice che gli importi riferiti non erano frutto di una rigorosa indagine scientifica (tra 4 o 5 miliardi la differenza sotto il profilo matematico non è marginale), il collocarsi delle dichiarazioni del senatore Lannutti in un dibattito a distanza già in atto, appare chiaro che la sostanza delle dichiarazioni rese dal senatore Lannutti era quella di manifestare la preoccupazione del medesimo, come pure dell'associazione dal medesimo rappresentata, per l'emergere di un problema oggettivamente gravissimo e in quanto tale obiettivamente vero, non certo di fornire elementi numericamente esatti della entità della perdita dei clienti Unicredit.
Essendo il problema rappresentato obiettivamente vero, non si può sostenere che le dichiarazioni rese abbiano fornito elementi di valutazioni ai fini della autodeterminazione degli utenti del mercato finanziario "falsi" e "fuorvianti": sia perché è stata richiamata l'attenzione degli eventuali interessati su un problema grave e reale si da consentire loro di effettuare scelte con maggiore consapevolezza; sia perché è evidente che non era l'espressione numerica del fenomeno (4 o 5 miliardi o anche 1 miliardo come indicato dal direttore. di Unicredit Banca di Impresa) ma la. sua esistenza ad assumere rilevanza per gli utenti del mercato.
Non vi è alcuna prova peraltro del fatto che le oscillazioni della quotazione del titolo Unicredit siano state determinate dalle dichiarazioni rese dal senatore Lannutti.
Né è dato davvero sapere quale fosse in termini di "mark to market" la perdita reale dei clienti Unicredit dal momento che la Consob non risulta avere svolto indagini autonome, essendosi limitata ad acquisire quelli forniti da Unicredit, interessata comunque, al di là della formale correttezza dei bilanci ad interpretare il fenomeno in modo da attenuarne la portata.
Si deve pertanto escludere che nelle dichiarazioni rese dal senatore Lannutti al giornalista Frojo sia ravvisabile l'illecito contestato.
Donde, in accoglimento dell'opposizione, l'annullamento della deliberazione di irrogazione della sanzione.
Va accolta, però, la richiesta formulata dalla difesa Consob di cancellazione di determinate espressioni contenute negli scritti difensivi dell'opponente in quanto obiettivamente lesive della reputazione dell'ente, non necessarie a fini difensivi e trasmodanti sotto l'aspetto del linguaggio.
La obiettiva opinabilità della soluzione accolta rende equa la totale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia

pronunciando nella causa tra
LANNUTTI ELIO
(avv.ti Antonio Tanza, Marisa Franca Costelli, Lucio Golino)

OPPONENTE

CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
(avv.ti Maria Letizia Ermetes, Fabio Bigianti, Paolo Palmisano)

RESISTENTE

respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, cosi decide:

  • annulla la deliberazione della CONSOB N. 17071 DEL 19.11.2009;
  • dispone la cancellazione, in quanto offensive e non pertinenti, delle espressioni contenute nell'atto di opposizione e nella memoria depositata dall'opponente il 14.5,2010, evidenziate nella memoria di costituzione della CONSOB e nella memoria CONSOB del 27.5.2010;
  • dichiara totalmente compensate tra le parti le spese processuali.

Perugia, 10.6.2010

Il Consigliere estensore
(dott. Massimi Zanetti)



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