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Anatocismo e Usura > Cosa puoi fare subito!
REQUIEM della Cassazione ai contratti di conto corrente ante 92:
trionfo degli utenti dei servizi bancari.
Alle banche non resta che piangere, ma…
(dell’Avv. Antonio TANZA)
Dies irae (coro).
Dopo anni di soprusi ed angherie la Cassazione ha finalmente restituito ai consumatori dei servizi bancari e finanziari un diritto sostanziale, o meglio, naturale. Gli artt. 1283, 1284 e 1370 del c.c. hanno finalmente trovato la naturale lettura: per anni, interpretazioni aberranti hanno costretto migliaia di cittadini a rivolgersi agli usurai, migliaia di famiglie a vivere di stenti ed a rubare per saldare iperbolici debiti inesistenti. Ma il risultato di anni di lotte è la creazione di una Giurisprudenza che tuteli il debole, troppo spesso, viene cancellata da leggi che in maniera, più o meno evidente (si pensi al Decreto Amato “salva banche” sui mutui), nascondono giochi di potere. Che senso ha chiamare una legge che legittima lo ius variandi in favore dell’arrogante potere bancario “legge sulla trasparenza”? Per i cittadini italiani si è aggiunto al danno (di cancellare una Giurisprudenza GIUSTA) la beffa di un nome assolutamente ingannevole! Un nome adeguato sarebbe stato "legge a consolidamento dell'arbitrio bancario". E’ noto, poi, come le banche, dal 9 luglio del 1992, abbiano cambiato arbitrariamente il tasso di interesse al singolo rapporto bancario di apercredito secondo il loro unilaterale volere: l’utente, che non vuole sottostare all’imposizione, non ha avuto altra possibilità che rientrare nei successivi 15 giorni. Ma se un’azienda ha ottenuto un’apercredito per investire i denari ed ha pattuito un prezzo iniziale del finanziamento, facendo affidamento su un contratto bilateralmente concordato, perché il trimestre successivo deve vedersi mutare le condizioni contrattuali? Inoltre, l’indicazione della “forbice” del costo dei finanziamenti affisso nei locali della banca è talmente ampia che il soggetto non può certo regolare su tale generica indicazione il costo relativo al suo personale rapporto. L’invio dell’estratto conto e la facoltà di rientrare nei 15 giorni si traduce in una imposizione. Spesso l’utente avendo fatto affidamento sul contratto sottoscritto ha impiegato il denaro e non è in grado di rientrare in quel lasso di tempo: conseguenza necessaria è quella di sottostare allo ius variandi della banca. Che differenza vi è, dunque, tra l’illegittimo uso piazza e lo ius variandi? NESSUNA. Con la legge sulla trasparenza si è voluta legittimare l’arrogante imposizione dei costi da parte dell’ABI: le raccomandazioni onerose dell’ABI sono prontamente colte dagli istituti di credito. Tutti stanno a guardare lo scempio, ma nessuno ha interesse a battersi per l’utenza. I garanti, Bankitalia non si attivano: il cittadino ha perso fiducia in un sistema che da un lato, quando ha prestato il denaro, ha distrutto aziende, patrimoni ed economia; mentre, dall’altro, quando ha raccolto il risparmio per investirlo in fondi, spesso in pieno conflitto di interessi, ha bruciato l'avvenire delle famiglie italiane. Il sistema ha toccato il fondo e va modificato.
Rex tramendae (coro)
Dinanzi a detto scempio del diritto, la Giurisprudenza della Corte di Cassazione ha deciso, dalla seconda metà degli anni novanta, di tutelare la parte debole del rapporto bancario e, dopo rare sentenze a favore dell’utenza, ha restituito Giustizia alle vittime del sistema bancario. Purtroppo questa giurisprudenza solo in parte può applicarsi ai contratti in corso: tuttavia sono molti i contratti ante 92 che sono ancora attivi.
Dopo le sentenze emesse dalla Cass. Civ. Sez. I, 1 febbraio 2002, n. 1287, Cass. Civ. Sez. I, 28 marzo 2002, n. 4490 e Cass. Civ. Sez. I, 21 giugno 2002, n. 9080 sulla nullità dell’uso piazza per i contratti bancari che vanno dal 1942 all’ 8 luglio 1992; nonché dopo le sentenze della Cass. Civ. Sez. I, 1 febbraio 2002, n. 1281 e Cass. Civ. Sez. I, 28 marzo 2002, n. 4498, ribadiscono la nullità dell’anatocismo in genere (trimestrale, ma anche semestrale, annuale o giornaliero…) dal 1942 ad oggi, la Cassazione è nuovamente intervenuta a censurare quei rarissimi giudici di merito di qualche Tribunale ancora affezionati a teorie filobancarie frutto di un periodo buio del nostro diritto. Tali Giudici non conoscono gli “Accertamenti camerali delle consuetudini ed usi locali al 30 giugno 1961”, rilevati dalla Direzione Generale del Commercio presso il Ministero dell’Industria e del Commercio, con i quali è possibile evincere l’inesistenza al 1961 di un uso normativo che legittimi l’anatocismo. Nascono così delle sentenze, totalmente contrarie alla storia ed al diritto, enfatizzate dalle banche e dai loro lustrascarpe. Le Corti d’Appello e la Cassazione non lasciano spazio a quelle tesi oramai infondate e le riformano. Ora, se è pacifico che la Magistratura deve essere autonoma ed indipendente, ci chiediamo: perché non si introduce per i magistrati che collezionano un certo numero di sentenze riformate, una verifica?
Confutatis (coro)
Ulteriore confutazione di queste sentenze, emanate da sparuti giudici di merito, probabilmente possessori di vecchie raccolte di massime, si è avuta con una recentissima serie di sentenze.
Cassazione Civile, Sez. I, 1 ottobre 2002, n. 14091 – Presidente Saggio, Relatore Celentano, P.M. Golia (conf.) Intesa Gestione Crediti Spa c/ Guarini, ha statuito che “La clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente di una banca è nulla in quanto essa non risponde ad un uso negoziale (e non normativo), ancorché la clausola stessa sia nello specifico contratto, dichiarata conforme alle “norme bancarie uniformi” (giacché anche queste costituiscono usi negoziali).”
Con la stessa sentenza distrugge definitivamente la c.d. “tesi Romana” di cui già ci siamo a suo tempo occupati in questo sito (www.studiotanza.it), infatti: “ Al conto corrente bancario è applicabile la disciplina generale dell’art. 1283 del c.c, - mentre non lo è in quanto non richiamata dall’art. 1857 del c.c. – la disciplina del conto corrente ordinario (in particolare gli articoli 1825 e 1831 c.c., secondo cui gli interessi sono liquidati ad ogni chiusura del conto e la relativa capitalizzazione è inserita nella liquidazione del saldo)”.
L’opulento sistema bancario con la sua flaccida corte di “studiosi” ed i suoi convegni altamente remunerativi (per i relatori) non scalfiscono l’onestà della Magistratura, che ha scelto la via del Diritto.
Cassazione Civile, Sez. I, 23 settembre 2002, n. 13823 – Presidente Saggio, Relatore Celentano, Casella c/ Banca Nazionale del Lavoro Spa, ha statuito che “Ai fini dell’assolvimento (imposto dall’art. 1284 c.c.) dell’obbligo di determinazione del tasso convenzionale, il riferimento per relationem può considerarsi sufficiente soltanto se esistano vincolanti discipline del saggio, restando esclusa la validità di un richiamo generico al tasso praticato su piazza, a nulla rilevando né la mancata contestazione degli estratti conto periodici, né la circostanza che i tassi applicati dalla banca fossero stabiliti uniformemente su tutto il territorio nazionale.”
Va aggiunto che la legislazione Antitrust da tempo vieta l’esistenza vincolanti discipline del saggio poiché si eliminerebbe la concorrenza e che non esistono tassi applicati da una banca uniformemente su tutto il territorio nazionale: ogni contratto ha il suo tasso.
Infine la stessa Cassazione ha statuito che “Nel contratto di sconto bancario è nulla la clausola in forza della quale, anche prima della scadenza degli effetti e documenti di cui all’operazione, è in facoltà della banca di recedere in ogni tempo dal contratto e di esigere immediatamente il rimborso delle somme anticipate, non soltanto per violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, ma anche dell’art. 1859 del c.c., atteso che tale clausola, legittimando un recesso unilaterale ad nutum della banca, vanifica in radice la causa del contratto di sconto”.
Lacrimosa (coro)
Alle banche, almeno su questo fronte, non resta che piangere sulle spalle dell’ABI: infatti è la loro associazione ad aver consigliato l’uso di contratti con clausole nulle e tutte le banche si sono uniformate. Ecco perché sono stati colpiti quasi tutti i contratti bancari. Dico quasi tutti poiché qualcuno si è accorto che la prima sentenza che dichiarava la nullità dell’uso piazza era del 1984 (cfr. www.studiotanza.it) e vedeva soccombente la BNL. Altre banche si sono adeguate: la BNL, no. Ha aperto la serie di sentenze contro l’uso piazza ed attualmente è l’ultima di una serie che non avrà mai fine.
Certo le Banche sono ricche, alcuni politici sono affamati e…..
Lecce, Roma 24 novembre 2002 Vicepresidenza ADUSBEF Onlus
Dalle news di “Milano Finanza” mensile per la gestione del patrimonio - agosto 2002, pag. 17.
Malagestione / 1: Banche alla corda
L’ultima, in ordine di tempo, è la sentenza del Tribunale civile di Napoli, datata giugno 2002, con la quale la quarta sezione impone al Banco di Napoli il pagamento di 75mila euro ad un cliente E. C., titolare dell’azienda S. Sas. A E. C. aveva fatto causa per 373 milioni di lire di crediti non pagati. Accade sempre più di frequente che il cliente chiamato in causa dalla banca per il pagamento del debito derivante da uno scoperto di conto corrente risulti creditore, una volta riclassificato e liquidato il conto. “Ciò è possibile per i clienti che hanno stipulato un affidamento bancario con scoperto di conto corrente prima dell’8 luglio 1992, data di entrata in vigore della legge di entrata in vigore sulla trasparenza”, spiega Antonio TANZA, vice presidente ADUSBEF (associazione no profit specializzata in diritto bancario), che sta seguendo in tutt’ Italia 600 casi simili a questo. “La Cassazione ha ritenuto nulla la clausola per la quale la misura dell’interesse debitore era determinata secondo il cosiddetto uso di piazza, la decisione unilaterale della banca di stabilire un proprio tasso di interesse”.
Lecce – Roma, 30 agosto 2002
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