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Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2006
XXIII
TRIBUNALE DI MARSALA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Marsala, sezione civile, decidendo in composizione monocratica, nella persona del Dott. Pier Luigi TOMAIUOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 742/2006
nella causa iscritta al n° 1170/02 del ruolo generale A.C. promossa
DA
R. A., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Tanza e dall'Avv. Andrea Pellegrino Linares, come da mandato in atti;
ATTORE
CONTRO
BANCA INTESA SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaspare SPANO', come da procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: ripetizione di indebito; usura; anatocismo; clausola uso piazza; commissioni massimo scoperto; data valuta; risarcimento del danno.
CONCLUSIONI per le parti come da rispettivi atti introduttivi.
PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 2.9.2002 R. A., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Marsala la Banca Intesa S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo di accertare l’illegittimità della determinazione degli interessi debitori ultralegali applicati dalla convenuta sul contatto di conto corrente acceso dal R.; nonché l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto, degli interessi calcolati sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle operazioni e la data di valuta; nonché l’usurarietà dei tassi praticati; con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite a tali titoli ed al risarcimento dei danni anche per la indebita segnalazione alla Centrale del Rischi; con vittoria di spese.
Allegava a sostegno della propria domanda di avere intrattenuto con Banca Intesa - Banca Commerciale Italiana s.p.a., filiale di Marsala, un rapporto bancario di apertura di credito con affidamento mediante scoperto su conto corrente; che tale rapporto dl affidamento per un importo di £ 10.000.000 aveva avuto inizio il 15.11.1985 ed era stato chiuso nel 1995, in seguito a formale invito al “rientro” imposto dalla banca; che la convenuta aveva applicato interessi ultralegali determinati facendo riferimento al c.d. “uso piazza”, nulli per indeterminatezza dell’oggetto; che la convenuta aveva effettuato sugli interessi debitori una illegittima capitalizzazione trirnestrale; che aveva altresì calcolato delle somme a titolo di commissioni massimo scoperto, mai pattuite e prive di giustificazione causale; che la banca aveva altresì illegittimamente antergato o postergato la valuta delle singole operazioni rispetto alla data della loro contabilizzazione, con applicazione di interessi ultralegali sulla differenza in giorni-banca, e tanto sulla base di un illegittimo rinvia a condizioni d’uso; che tutte le superiori condizioni rendevano necessario appurare l’usurarietà del t.e.g. praticato dalla banca; che da tali illegittime operazioni il correntista aveva subito un danno patrimoniale per mancato accesso al credito ed alla reputazione commerciale.
Si costituiva la Banca Intesa s.p.a., eccependo la decadenza del correntista dalle contestazioni relative agli estratti conto; la legittimità della capitalizzazione trimestrale in quanto rispondente ad un uso normativo; la non ripetibilità delle dette somme perché versate in esecuzione di doveri morali o sociali; la prescrizione quinquennale delle somme dovute a titolo di interessi; tutto quanto sopra eccepito, concludeva per il rigetto della domanda avversaria; con vittoria di spese. All’udienza del 31.5.2006 la causa, istruita a mezzo di documenti ed esperimento di consulenza tecnica d’ufficio, veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI
Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla banca convenuta. In ipotesi di rapporto bancario regolato in conto corrente, infatti, il termine di prescrizione per la ripetizione di somme (anche a titolo di interessi) indebitamente versate durante il medesimo è quello ordinario decennale e decorre dalla sua chiusura (Cass. Civ., Sez. I, 14.5.2005, n. 101V; Cass. Civ., Sez. I, 23.32004, n. 5720; Cass. Civ., Sez. I, 14.4.1998, n. 3783; Cass. Civ., Sez. I, 9.4.1984, n. 2262) Infondata è la domanda di ripetizione degli interessi debitori ultralegali sotto il profilo della loro nullità per violazione dei tassi soglia previsti dalla normativa antiusura. E’ noto che - a seguito del d.l. 2 dicembre 2000 n. 394, conv. in L. 28 febbraio 2001 n. 24, recante l’interpretazione autentica (per ciò solo con efficacia retroattiva) degli artt 644 c.p. e 1815, Il comma, c.c., legge che ha superato il vaglio di costituzionalità della Consulta - l’usurarietà dei tassi d’interesse non può che essere riguardata al momento della pattuizione. Nei caso di specie, vertendosi in ipotesi di contratti stipulati anteriormente all’introduzione della normativa antiusura di cui alla legge 108/1996, l’integrazione della fattispecie usuraria si avrebbe con il verificarsi dei presupposti di cui all’art. 644 c.p. ante riforma, ovverosia lo stato di bisogno del debitore e l’approfittamento da parte dei creditore. Tali presupposti, tuttavia, non sono stati nemmeno allegati. L’attrice ha poi lamentato tutta una serie di illegittimità nella gestione del rapporto ad opera della banca convenuta, da cui discenderebbe il suo diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate nel corso dello stesso. Al riguardo, deve essere preliminarmente precisato che tali doglianze hanno trovato riscontro esclusivamente con riferimento al periodo successivo al 30.3.1990, poiché per il quinquennio precedente, l’attore non ha provveduto a depositare gli estratti conto e parimenti ha fatto l’istituto bancario, deducendo di non esserne più in possesso. Poiché attore nei presente procedimento è il correntista e su di esso grava l’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata e poiché non può ex art. 2220 c.c. esigersi dalla banca convenuta una conservazione ultradecennale della documentazione contabile, di guisa che non possono trarsi argomenti di prova dalla mancata esibizione della detta documentazione, la domanda deve essere rigettata con riferimento al periodo per il quale mancano ,gli estratti conto. Quanto al periodo successivo, invece, deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione della convenuta di inattaccabilità delle risultanze degli estratti conto per mancata contestazione degli stessi ad opera del correntista nel termine di legge, poiché è noto che tale contestazione attiene alla sussistenza o meno delle operazioni annotate e non certo alla loro legittimità o validità. Nel merito, fondata la domanda di accertamento della nullità degli interessi ultralegali pattuiti in contratto, siccome parametrati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza. Siffatta clausola, infatti, poiché non presenta alcun margine concreto di prevedibilità ed ancorabilità del tasso a alteri determinati o determinabili ex ante, deve ritenersi nulla per indeterminatezza dell’oggetto, con conseguente sua sostituzione con il tasso legale. Del pari fondata è la domanda di accertamento dell’illegittimità del calcolo degli interessi sugli interessi secondo il noto meccanismo della capitalizzazione trimestrale. Non mette conto riepilogare in questa sede la lunga e nota evoluzione della giurisprudenza in subiecta materia, se non per rammentante l’approdo, condiviso dal Tribunale, cui è pervenuta la Cassazione sin dal 1999 con la nota pronuncia n. 2374 del 16 marzo, con motivazione fatta propria anche dalle recenti Sezioni Unite n. 4.11.2004, n. 21095, secondo cui il patto di capitalizzazione trimestrale degli interessi, sistematicamente inserito dagli istituti di credito nei contatti conclusi mediante formulari, non ha mai costituito un uso normativo e pertanto la relativa clausola è insanabilmente nulla. Ne consegue che le somme indebitamente calcolate a tale titolo non possono essere richieste dagli istituti bancari e, se percepite, devono essere restituite. Nessun pregio ha poi l’eccezione, sollevata dalla convenuta, di irripetibilità delle dette somme perché versate spontaneamente in esecuzione di doveri morali e/o sociali ex art. 2034 c.c., difettando, a tacere d’altro, il requisito della spontaneità, non ravvisabile nei prelievi unilaterali effettuati dagli istituti bancari in forza di assenti ed inesistenti usi normativi. Del pari illegittima deve ritenersi l’applicazione delle cosiddette “commissioni massimo scoperto”, poiché esse non risultano in alcun modo pattuite (oltre che per assoluta mancanza di giustificazione causale delle medesime). Parimenti non consentita deve ritenersi la prassi della banca di postergazione ed antergazione della valuta rispetto al dì dell’operazione, con conseguente guadagno nell’applicazione degli interessi debitori e creditori, non risultando neanche essa in alcun modo pattuita, in spregio all’art. 1284,III comma, c.c. (da intendersi riferito anche alla decorrenza degli interessi). Ciò premesso, all’attore devono essere restituite le somme indebitamente versate a titolo di interessi ultralegali, di capitalizzazione trimestrale, di commissioni massimo scoperto e di interessi per “giorno valuta” per come sopra riferito. La consulenza tecnica d’ufficio esperita ha consentito di appurare che il saldo attivo del conto dell’attore, eliminate le poste calcolate ai titoli suddetti, arnmonta ad € 10.461,19. Su tale somma spettante all’attore devono essere riconosciuti altresì gli interessi legali dalla data della chiusura del rapporto al saldo. Deve essere rigettata, per contro, la domanda risarcitoria degli asseriti danni patrimoniali per mancato accesso al credito e per lesione della reputazione commerciale, non avendo la parte attrice fornito alcuna prova degli stessi. All’uopo è utile rammentare, quanto ai secondo profilo, che la indebita segnalazione alla centrale dei rischi non è di per sé lesiva della reputazione commerciale, essendo necessaria la prova del discredito ingenerato presso gli operatori del settore, oltre che dei conseguenti danni economici che ne sono derivati (Cass. Civ., Sez. III,10.5.2001, n. 6507). L’attore, poi, sembrerebbe spiegare in sede di comparsa conclusionale anche domanda risarcitoria per un’asserita lesione della reputazione personale, ma essa è all’evidenza tardiva. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo. Anche le spese di CTU- sono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda e deccezione disattese, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda attrice di ripetizione dell'indebito e, per l'effetto, condanna Banca Intesa Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a R. A. la somma di euro 10.461,19 oltre interessi come in motivazione;
2) rigetta la domanda attrice di risarcimento;
3) condanna la Banca Intesa Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore di R. A. delle spese di lite, che liquida in Euro 3.900,00 di cui Euro 1.300,00 per competenze ed euro 350,00 per spese, oltre iva, cap e spese generali come per legge;
4) pone definitivamente a carico della Banca Intesa Spa le spese della consulenza tecniva d'Ufficio.
Così deciso in Marsala, il 31 ottobre 2006
Il Giudice
Pier Luigi TOMAIUOLI
Depositata in cancelleria il 4 novembre 2006
Il Cancelliere
Giuseppe BUFFA
XXIV
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Lecce, sezione civile, decidendo in composizione monocratica, nella persona del Dott. Grazia ERREDE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 1946/2006
nella causa iscritta al n° 2581/1997 del ruolo generale A.C. promossa
DA
CARROZZO L., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Tanza, come da mandato in atti;
ATTORE
CONTRO
BANCA del SALENTO SPA, oggi BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in personaa del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. R. FATANO, come da procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: ripetizione somme; anatocismo; clausola uso piazza; commissioni massimo scoperto; data valuta; spese.
CONCLUSIONI per le parti come da rispettivi atti introduttivi.
PROCESSO
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Carrozzo L. contro Banca Monte dei Paschi di Siena (ex Banca del Salento Spa) la accoglie e per l'effetto dichiara la nullià parziale del contratto stipulato l'1.2.1988 con riferimento alla determinazione degli interessi.
Dichiara la Banca convenuta a corrispondere in favore di Carrozzo L. la somma di euro 20.279,82, oltre interessi legali dal 23.7.97 al soddisfo.
Rigetta ogni altra domanda.
Condanna l'istituto di credito a pagare in favore dell'attore le spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che si liquidano in euro 7.500, di cui euro 4.439,00 per diritti, oltre spese forfettarie, iva e cap e spese di consulenza per intero.
Lecce, 1° ottobre 2006
Il Giudice
Dott.ssa Grazia ERREDE
Depositata in cancelleria il 17 novembre 2006
Il Cancelliere
Fabrizio PETRELLI
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