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Tribunale di Trani/ Tribunale di Bari

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2015

Tribunale di Trani, Dott.ssa Sandra MOSELLI, Sent. n. 1648/2015, pubbl. il 07/10/2015
RG n. 95023821/2010 Repert. n. 3750/2015 del 08/10/2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
Ex-SEZIONE DISTACCATA DI RUVO DI PUGLIA


nella persona del giudice, dott.ssa Sandra Moselli, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 95023821/10 R. G. dandone lettura all'udienza del 7 ottobre 2015
tra
B. V. & L. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Michele DE BENEDITTIS ed Antonio TANZA

Attore

e
BANCAPULIA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore GIAMMARIA

Convenuta

Oggetto: accertamento nullità contratto di conto corrente bancario.
Conclusioni: all'udienza di discussione le parti concludevano come da verbale in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

(...)
Del pari infondata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per omessa determinazione dell'oggetto della domanda che postula la totale omissione o l'assoluta incertezza del petitum o della causa petendi; il che non è dato ravvisare nella specie in considerazione della documentazione in atti e delle difese spiegate.
Infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la nullità della citazione non ricorre quando il petitum e la causa petendi siano comunque individuabili da un esame complessivo dell'atto introduttivo (Cass. 17180/2007) ovvero quando non sia indicata la quantificazione monetaria della pretesa ma questa risulti dai titoli dedotto a sostegno (Cass. 7074/2002).
In diritto occorre effettuare le seguenti premesse.
Interessi ultralegali ed ultraconvenzionali. Clausola "uso piazza".
Ai sensi dell'art. 117 del T.U.B. i contratti conclusi con le banche devono essere stipulati per iscritto e devono esplicitamente indicare il tasso di interesse pattuito. Nel caso di inosservanza della forma scritta il contratto è nullo come pure sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati
Discende da quanto sopra che la clausola, stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154 la quale, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9 luglio 1992.
Relativamente, invece, al periodo precedente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria la giurisprudenza di legittimità ha affermato ripetutamente (tra le altre Cass. 18 aprile 2001, n. 5675) che "la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art.1284, comma 3, c.c. (che è norma imperativa, la cui violazione determina nullità assoluta ed insanabile), quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in detta convenzione oggettivamente indicati e richiamati. Pertanto, una clausola contenente un generico riferimento alle "condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza" può ritenersi valida ed univoca solo se coordinata alla esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari, nel rispetto delle regole di concorrenza e non anche quando tali accordi contengano riferimenti a tipologie di tassi praticati su scala locale e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento".
Né l'esistenza di una pattuizione sul punto può desumersi dalle comunicazioni inviate dalla banca al correntista nel corso del rapporto, trattandosi di informazioni sulle operazioni periodicamente effettuate e non di proposte contrattuali (Cass. 14684/2003). Capitalizzazione trimestrale.
Quanto al profilo di illegittimità sollevato con riguardo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, che avrebbe determinato un incremento rispetto alle somme effettivamente dovute, con conseguente violazione del divieto di anatocismo occorre effettuare le seguenti osservazioni.
Come noto, l'art. 1283 cc relativamente alla scadenza degli interessi anatocistici fa salvi gli "usi contrari".
In ordine a tale norma, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte di una banca sui saldi conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla opinio iuris ac necessitatis (cfr. Cass. n.99/2374, n.99/3096, n.99/3845, n.99/12507, n.00/4490, nonché n.03/259303).
Pertanto, costituendo le norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI, (le quali prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori a fronte di capitalizzazione annuale di quelli creditori), usi negoziali e non usi normativi, non possono porsi in contrasto con norme imperative quali l'art. 1283 c.c., posto che l'uso negoziale per sua natura può derogare esclusivamente norme dispositive.
Nelle norme bancarie uniformi difetterebbero, infatti, i requisiti fondamentali della consuetudine: la generalità, trattandosi di prassi aventi carattere settoriale, l'elemento oggettivo della c.d. diuturnitas (intesa come ripetizione costante ed uniforme nel tempo di un dato comportamento), essendo una prassi che ha iniziato a diffondersi solo nel 1952, epoca di istituzione dell'ABI. Difetterebbe, inoltre, l'elemento soggettivo della opinio iuris (inteso come convinzione che si tratti di un comportamento giuridicamente dovuto ovvero come osservanza di obblighi imposti da una norma giuridica), posto che in realtà le clausole di cui è causa verrebbero imposte autoritativamente dalla banca ed accettate dal cliente non per la consapevolezza del loro carattere vincolante sotto il profilo giuridico, quanto piuttosto per la maggior forza contrattuale della banca che le impone.
La Suprema Corte ha affermato che in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 9.10.2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost. la norma contenuta nell'art. 25, comma 3 del D.lgs 4.8.1999 n. 342 di salvezza sulla validità degli effetti (fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al 2° comma del medesimo art. 25) delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette clausole restano disciplinate secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore alla stregua delle quali esse, basate su un uso negoziale, e non su norma consuetudinaria, sono da considerare nulle, perché stipulate in violazione della norma imperativa di cui all'art. 1823 cc (cfr Cass. n.02/4490).
La sopra esposta impostazione in merito alla disciplina anatocistica ed alla natura di uso negoziale della clausola contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca ha trovato autorevole conferma nella pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite del 4.11.2004 n. 21095.
Alla luce di tali considerazioni deve essere dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi, con conseguente nullità parziale del contratto ex art. 1419 c.c. e senza possibilità di inserzione della diversa clausola di capitalizzazione annuale.
La commissione di massimo scoperto.
La commissione di massimo scoperto rappresenta un elemento retributivo per la banca, aggiuntivo agli interessi praticati, che non ha fonte legale e quindi richiede la necessità di specifica pattuizione. Infatti la C.M.S. è un costo, legittimamente concordabile nell'ambito della autonomia privata delle parti, connesso all'elargizione da parte della Banca ed alla disponibilità da parte del correntista del credito bancario oggetto del fido, essendo oggetto di discussione soltanto se tale commissione sia un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi che deve essere conteggiato sulle somme effettivamente versate a credito dalla banca e con capitalizzazione trimestrale ovvero se essa abbia una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determina somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo - ed è questa la tesi da ritenere preferibile anche alla luce della circolare della Banca d'Italia del primo ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso di soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve esser computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108, ed allora deve essere conteggiata alla chiusura definitiva del conto, sempre che sia determinata specificamente e per iscritto (cfr. in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11772 del 06/08/2002).
Prescrizione
Con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici, è soggetta al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. a decorrere dalla chiusura del conto, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista (Cass. ss.uu. 24418 del 2010).
Occorre allora distinguere tra rimesse meramente ripristinatorie e rimesse solutorie: quindi se, nel corso del rapporto di apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione.
Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.
Non così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. E' onere della banca che eccepisca la prescrizione precisare quale versamento abbia natura ripristinatoria e quale natura solutoria, indicando il momento iniziale dell'inerzia del correntista (Corte di Appello di Milano, sentenza 20 febbraio 2013), in ossequio al principio generale per cui l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, per cui è onere del debitore allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa (Cass. n. 16326 del 13/07/2009).
Disamina del merito.
Ciò posto, può passarsi all'accertamento del saldo del conto corrente intercorso tra le parti, tenuto conto della documentazione in atti (in particolare contratto del 24 gennaio 1997, copia degli estratti conto dal 31.1.1997 al 31.1.1997, doc. 1 e 2 del fascicolo di parte attrice) nonché dei risultati della CTU (cfr. relazione dott.ssa Civita depositata il 3 dicembre 2012).
Il consulente d'ufficio, adottando una metodologia di analisi condivisibile, ha esaminato la documentazione contenuta nei fascicolo di ufficio ed ha calcolato il tasso convenzionalmente pattuito (tabulato all.7 della relazione), che non è risultato superiore al tasso soglia ( tabulato all.10 della relazione). Dopo aver verificato che la Banca, a seguito dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9/02/2000, ha utilizzato nel rapporto di conto corrente la stessa periodicità di conteggio sia per gli interessi debitori che per quelli creditori, ha applicato nei suoi calcoli la capitalizzazione trimestrale degli interessi; ha effettuato un calcolo, che deve essere considerato più corretto, escludendo la c.m.s. in quanto la Banca ha calcolato tale commissione non sulla somma complessivamente affidata bensì sul picco dell'utilizzo verificatosi in ciascun trimestre; rilevata la mancanza di specifica pattuizione di spesa di tenuta conto, annuale e/o periodica e di valuta da applicarsi nel calcolo degli interessi sulle operazioni bancarie di dare-avere, salvo quanto indicato dall'articolo n. 7 del contratto; non ha calcolato alcuna spesa ed ha considerato come valuta la data di emissione. Ha infine tenuto conto delle competenze solo per le operazioni annotate sul conto corrente nel decennio antecedente l'istanza di ripetizione dell'indebito.
Il saldo creditore previsto a favore del correntista applicando tali parametri risulta di euro 24.241,11.
Quindi la banca deve essere condannata alla restituzione in favore di B. V. & L. s.n.c. della somma di euro 24.241,11, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda, ossia dalla notifica dell'atto di citazione avvenuta il 16.7.2010, ciò in applicazione del disposto di cui all'art. 2033 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico della banca convenuta, in applicazione del medesimo principio di soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. condanna la Bancapulia s.p.a al pagamento in favore di B. V. & L. s.n.c. della somma di euro 24.241,11 , oltre interessi legali a decorrere dal 16.7.2010;
2. condanna la Bancapulia s.p.a. alla refusione delle spese di lite in favore degli avv.ti De Benedittis e Tanza, dichiaratisi antistatari, spese che si liquidano in complessivi 3.148,68 euro di cui euro 348,68 per spese ed euro 2.800,00 per compensi, oltre Iva e Cpa e spese forfettarie, come per legge;
3. pone definitivamente a carico della Banca convenuta le già liquidate spese di CTU. Allegato al verbale del 7 ottobre 2015.

Il giudice
dott.ssa Sandra Moselli


Sentenza n. 3847/2015 pubbl. il 16/09/2015 RG n. 2378/2013

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari Quarta CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Giuseppe Rana ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2378/2013 R.G. promossa da:

C.A. con ii patrocinio degli avv. LAUDADIO Vincenzo e TANZA Antonio, con elezione di domicilio in Via P.Amedeo, 164 BARI presso l'avv. LAUDADIO VINCENZO; Attore
contro:
BANCA CARIME SPA, con ii patrocinio degli avv. C.E.......; Convenuta
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

CONCLUSIONI:

Le parti hanno concluso come verbale d'udienza del 16/09/2015, che qui si intendono richiamate.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 28 febbraio 2013, l'odierna attrice conveniva in giudizio BANCA CARIME S.p.a., per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
"Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:
1. ACCERTARE e DICHIARARE...
2. ACCERTARE e DICHIARARE...... e, per l'effetto, DICHIARARE.................
3. ACCERTARE e DICHIARARE .........
4. ACCERTARE e DICHIARARE.....
5. ACCERTARE e DICHIARARE...................................
6. DETERMINARE...............
7. ACCERTARE e DICHIARARE...............
8. DETERMINARE,.....; mentre DETERMINARE e CONDANNARE.....
9. DICHIARARE...................
10. CONDANNARE...........................
Si costituiva la Banca Carime S.p.a. con la quale rassegnava le seguenti conclusioni:
1)dichiarare inammissibile, improcedibile a comunque infondata la domanda avversa, pertutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto e per l'effetto integralmente rigettarla
2) Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio;
3) con condanna di controparte al pagamento delle spese e dei danni ex art. 96 c.p.c. limitatamente alla domanda di cui al punto 9 dell'atto di citazione.
Disposta ed espletata CTU, la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.9.2015.

Motivi della decisione


La domanda è fondata, per quanto di ragione.
In primo luogo, si osserva che, quand'anche la scrittura del ....potesse valere come negozio di accertamento a ricognizione di debito, i suoi effetti non varrebbero a travolgere eventuali nullità contrattuali nel frattempo maturate, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti. D'altra parte, come spiega il CTU, non ha pratica rilevanza la pattuizione di interessi ivi prevista, considerando l'andamento concreto del rapporto.
Alla stessa conclusione si giunge considerando il mancato reclamo avverso gli estratti conto periodici.
E' fuori di dubbio, inoltre, che essendo il rapporto ancora in corso di esecuzione non è lecito parlare di ripetizione di indebito in senso proprio e formulare domande in tal senso, atteso che ciò presupporrebbe la formulazione di un saldo finale negativo ed il pagamento della relativa somma alla banca. Cadrebbe cosi ogni questione di eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione, salvo che per i versamenti solutori. Sennonchè espressamente parte attrice ha limitato, in sede di memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la propria pretesa restitutoria al caso di revoca dell'apertura di credito, che non si è verificato.
La banca eccepisce poi la prescrizione del diritto al riconteggio delle poste di dare ed avere richiesto in funzione di eventuali addebiti contra legem.
Si deve premettere che secondo la giurisprudenza si considerano solutorie soltanto le rimesse compiute su un conto scoperto, e, cioè passivo non affidato, ovvero su un conto passivo oltre l'affidamento concesso dalla banca, sicché, laddove il conto sia affidato, solo la rimessa operata entro i limiti di tale affidamento ha natura ripristinatoria della provvista, mentre quella operata oltre tale limite ha evidentemente natura solutoria.
Ebbene, l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione massimo scoperto) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (Cass. n. 798 del 2013). Secondo Cassazione civile sez. un., 02/12/2010, n.24418, l'azione di "ripetizione di indebito", proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell' "accipiens".
Ebbene, nel caso specifico l'eccezione risulta formulata in termini generici, senza alcun riferimento a specifiche operazioni solutorie o ripristinatorie, ed è anzi palesemente limitata al solo diritto all'accertamento della nullità, partendo dal presupposto della persistente inerzia del correntista: non si parla invece di diritto alla ripetizione.
In realtà, nella specie l'inerzia dell'attore non è rilevante, atteso che l'art. 1422 c. c. dispone che l'azione di nullità contrattuale è imprescrittibile, salvi gli effetti della prescrizione dell'azione di indebito: azione che in questo caso, come si è visto, non è stata proposta.
Tutto ciò premesso, è pacifica la nullità della clausola uso su piazza, secondo giurisprudenza ormai costante: a ciò consegue l'applicazione del tasso legale e poi del "tasso bot", secondo i noti criteri ratione temporis.
Quanto alla capitalizzazione degli interessi, è da tempo ius receptum (Cass. 30 marzo 1999, n. 3096 e Cass. 16 marzo 1999, n. 2374, in Foro it., 1999, I, 1153; nonché Cass. 11 novembre 1999, n. 12507, inForo it., 2000, I, 451 e definitivamente Cass., sez. Un., 4 novembre 2004 n. 21095) la nullità della clausola di capitalizzazione differenziata (a SUO tempo di applicazione generalizzata in tutti i contratti) per inesistenza del relativo uso normativo. Si aggiunga che la S.C. ha ritenuto che, "dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in una apertura di credito in conto corrente, per contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art. 1283 osterebbe anche a una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale e perché nemmeno potrebbe essere ipotizzato come esistente, un uso, anche non normativo, di capitalizzazione con quella cadenza (Cass., SS.UU. n. 24418 del 2010).
In seguito l'art. 120 T.U.b. ha introdotto il principio della pari periodicità del calcolo degli interessi, demandando al CICR la determinazione del criteri.
Il CICR ha provveduto, con la delibera del 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000, ad eseguire le direttive di cui all'art. 25 comma 2 d.lgs. n. 342 del 1999, stabilendo che: 1) in tutti I rapporti deve essere indicata la periodicità di capitalizzazione degli interessi; 2) le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c.; 3) nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 425/2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 comma 3 del suddetto D. Lgs. per contrasto con gli art. 3, 24, 76, 77, 101, 102, 104 Cost. nella parte in cui aveva fatto salva la validità e l'efficacia delle clausole riguardanti la produzione di interessi sugli interessi maturati contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera CICR.
Quanto alla c.m.s., essa viene comunemente definita la remunerazione accordata dalla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del cliente. Infatti, quando la banca concede un "fido" deve predisporre una disponibilità finanziaria, indipendentemente dall'effettivo prelevamento.
La c.m.s. viene di norma applicata nelle aperture di credito in conto corrente, ma è anche utilizzata nei cc.dd. affidamenti occasionali, quali scoperti e sconfinamento senza fido.
In sostanza, anche dal punto di vista economico, la commissione di massimo scoperto andrebbe a remunerare non il finanziamento (e quindi l'erogazione di credito), bensì il servizio di "pronta disponibilità" della somma per provvedere alle mutevoli necessità finanziarie del cliente nell'ambito del fido concesso.
Accadeva tuttavia, nella pratica operativa, che le banche commisurassero la c.m.s. non all'importo affidato, ma allo scoperto massimo di conto corrente verificatosi nel periodo di riferimento.
Tali modalità di calcolo della c.m.s., pertanto, portano ad assimilarla ad un costo sopportato per l'erogazione del credito, e quindi agli interessi passivi, anche se potrebbe ritenersi che tale modalità di calcolo abbia rilievo solamente ai fini contabili, ma non anche sotto il profilo giuridico-causale, che permane quello della remunerazione per la messa a disposizione dei fondi.
Una parte della giurisprudenza ritiene tale commissione compatibile con l'esercizio dell'autonomina contrattuale delle parti, <<a condizione che le stesse abbiano previsto espressamente modalità obiettive per assicurarne la conoscibilità e determinabilità>> (Trib. Novara 16 luglio 2010), e che la commissione di massimo scoperto, in ragione della sua natura e della sua funzione, <<non può, a differenza dell'anatocismo, in alcun modo essere considerata una componente del tasso di interesse o una modalità di calcolo dello stesso>> (Trib. Salerno 10 giugno 2009) ; peraltro, in alcuni casi si è ritenuto che le clausole in questione sono valide <<solo se costituenti l'utilizzo, da parte del cliente, di importi superiori al credito a sua disposizione>> (Trib. Terano 18 gennaio 2010), potendosi la commissione ritenersi sorretta da una causa lecita solo in relazione allo scoperto del conto, di talché <<non sussistendo, entro il limite del fido, per definizione uno "scoperto" e potendo riconoscersi validità alle clausole contrattuali che prevedano "commissione di massimo scoperto" solo se costituenti corrispettivo per l'utilizzo, da parte del cliente, di importi superiori al credito a sua disposizione>>, dovrebbe ritenersi illegittima la clausola che ponga a carico del cliente il pagamento di una somma, a tale titolo, da calcolarsi anche su importi entro il limite del fido (Trib. Mondovì 17 febbraio 2009, in Giur. Merito, 2009, 4, 973)
Ritiene tuttavia il giudicante che sia decisamente preferibile quell 'orientamento che ha affermato la nullità tout court della clausola prevedente la commissione di massimo scoperto, <<non trovando essa alcuna giustificazione causale, né quale corrispettivo per un servizio prestato al cliente, né quale remunerazione per il denaro prestato, essendo tale funzione già assolta dalla corresponsione degli interessi>> (Trib. Salerno 12 giugno 2009; v. anche Trib. Monza 7 aprile 2006; Trib. Lecce 11 marzo 2005)
La commissione di massimo scoperto, dunque, nella sua forma "classica" di onere aggiuntivo da pagarsi in percentuale sul picco massimo dello scoperto nel periodo di riferimento, si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito, e come tale la relativa clausola deve considerarsi priva di causa, ed è quindi nulla.
Di questi criteri il CTU ha fatto opportuno e buon governo, così come del calcolo del TEG e delle conseguenze in tema di usura, non essendovi stata determinazione per iscritto degli interessi.
Inoltre, il CTU opportunamente ha ritenuto di non dover applicare sulle eventuali giacenze attive del conto il tasso dello 0,50 (pattuito) preferendo il tasso legale sulla base della condivisibile considerazione che la scrittura del …….. prevedesse quel tasso solo sulle giacenze fino a lire 500.000 e che quindi non vi fosse la previsione di un tasso per giacenze superiori.
In conclusione, quindi, il rapporto complessivo presenta al …… un saldo di …….: in questi termini va accolta la domanda di parte attrice.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Le spese di CTU restano in solido a carico della banca.
…………………….
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, cosl provvede:
1) accoglie la domanda, per quanto di ragione e, ritenuta la nullità parziale del contratto, dichiara che il saldo attivo …… del conto c/c e dei contratti collegati è pari ad € …….;
2) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €..per esborsi ed € …. per compensi, oltre RSG 15%, IVA e CAP; pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in data 16/09/2015.

Il Giudice
Dott. Giuseppe Rana



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