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Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2010
Trib. di Lucca, Dott. Antonio MONDINI, Sent. n. 1104 del 21 settembre 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca
in persona del G.I. dott. Antonio Mondini in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 1104/10
nella causa civile in primo grado di giurisdizione, iscritta al n.3016/2006,
promossa da
C. R., elettivamente domiciliato in Lucca, presso e nello studio dell'avv. Antonietta Marinucci, dalla quale è rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all'avv. Antonio Tanza del Foro di Lecce come da delega a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
contro
BIPIELLE Società di Gestione del Credito Spa non in proprio ma in nome e per conto e quale mandataria con rappresentanza della CASSA DI RISPARMIO di Lucca Pisa Livorno Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lucca, presso e nello studio dell'avv. Gianni Baldini, dal quale è rappresentata e difesa come da delega in calce alla Comparsa di costituzione
CONVENUTA
Conclusioni attore (…)
Conclusioni convenuta (…)
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA (A) e RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE (B)
(A) I fatti rilevanti della causa proposta da C. R. nei confronti della CASSA di RISPARMIO di LUCCA, PISA e Livorno spa per sentire accogliere le domande trascritte in epigrafe sono i seguenti:
(Al) il C. ha intrattenuto con la CASSA di RISPARMIO di LUCCA spa dal novembre 1977 il rapporto di conto corrente n. 1446 sul quale sono stati gestiti anche tre contratti di apertura di credito stipulati il 10.5.1994 il 2.11.2000 e il 5.6.2005;
(A2) il contratto di conto corrente prevede l'applicazione di tassi uso piazza (art. 7 modulo contrattuale prodotto dall'attore);
(A3) nei contratti gestiti sul predetto conto corrente (stipulati dopo l'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria n. L.154/92) sono richiamate quanto a tassi di interesse, decorrenza della valuta, commissioni, spese, le previsioni di altri documenti - "norme che regolano i conti in lire e valuta e principali servizi consessi" e i Fogli Informativi Analitici- che il C. dichiara di conoscere e approvare;
(A4) sul conto 1446 è stata è stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (circostanza incontroversa e sulla quale v. estratti del conto corrente);
(A5) sul conto sono state applicate e capitalizzate trimestralmente, commissioni di massimo scoperto e spese e le annotazioni a credito e a debito presentano scarti tra data versamenti e prelevamenti e data di decorrenza della valuta;
(A6) il C., ricevuti gli estratti periodici del conto, ha lasciato trascorrere il termine di cui all' art. 1832 c.c. senza contestare le contabilizzazioni indicate negli estratti;
(A7) la Cassa ha eccepito la prescrizione del credito restitutorio fatto valere dall' attore, per la parte relativa al periodo antecedente il decimo anno dalla data di notificazione della domanda (30 giugno 1996 essendo la data della notificazione della domanda il 30 giugno 2006);
(A8) la Cassa ha eccepito la non ripetibilità ex art. 2034 c.c. delle somme che il C. avrebbe spontaneamente pagato a fronte degli addebiti per capitalizzazione di interessi;
(A9) l' espletata CTU (v. CTU F. Della Santa, relazione depositata il 14.8.2008) ha evidenziato che il saldo del conto, al 31.10.2005 negativo e pari a € 5.439,21, ricalcolato a quella data, sostituendo il tasso di interesse passivo legale a quello (ultralegale) applicato dalla banca, eliminando gli addebiti per commissione massimo scoperto e spese e gli effetti dei "giorni valuta" e della capitalizzazione, è positivo e pari a 16.462,63; (…)
(B) Le ragioni giuridiche della decisione (delle questioni sollevate dalle parti) sono queste: (
B1) la prassi, ricorrente fino all' avvento della cd. normativa sulla trasparenza bancaria (L. 154/92 e d.lgs. 1.9.1993, n. 385), fondata sull' utilizzo della clausola n. 7 delle condizioni generali di contratto di conto corrente, e seguita nella fattispecie, per la quale il saggio dell' interesse ultralegale debitorio e le altre condizioni regolative del contratto sono determinati facendo rinvio alle "condizioni usualmente praticate sulla piazza", contrasta con l' articolo 1284, c.3, c.c. (in tema di determinazione scritta del tasso ultralegale) e con l' art. 1346 c.c. (in tema di determinatezza dell' oggetto del contratto). Sul punto, quanto agli interessi, basta (art. 118 disp. att. c.p.c.) il richiamano a Cass. 28 marzo 2002, 4490;
(B2) per i contratti (come quello che occupa) stipulati prima dell' entrata in vigore della normativa sulla trasparenza bancaria, il tasso di interesse da applicarsi in sostituzione del tasso "normalmente praticato sulla piazza" è il tasso di interesse legale di cui all' art. 1284 c.c. (per tutto il corso del rapporto);
(B3) la clausola contrattuale determinativa della prassi bancaria (realizzata mediante chiusura trimestrale del conto passivo,) di capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente -con periodicità (trimestrale) più breve rispetto a quella (annuale) applicata a favore del cliente sui saldi sempre attivi- è clausola invalida rispetto all' art. 1283 c.c. e in sé, la prassi in questione, basata su un uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria, contrasta con detto articolo (ai sensi del quale in mancanza di usi normativi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi) (v. Cass. SS.UU. 4.11.2004, n. 21095);
(B4) dichiarato incostituzionale (sentenza 17 ottobre 2000, n. 425) il terzo comma dell' art. 120 T.U. 385/93 (comma introdotto dall' art. 25 del D.LGS. 342/1999 ai sensi del quale: "Le clausole relative alla produzione di interessi su interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2 sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera [Cicr] che stabilirà altresì le modalità ed i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento le clausole divengono inefficaci e l' inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente") e venuto conseguentemente meno (perché privato della propria base legislativa) l' art. 7 della delibera (regolamentare) CICR ("Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 10 luglio. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela"), le clausole di capitalizzazione trimestrale contenute in contratti bancari in conto corrente stipulati prima dell' entrata in vigore della delibera, essendo (come detto sopra) contrarie all'art. 1283 c.c., non possono mantenere effetto né assumerne (rispettivamente fino all'adeguamento e previo adeguamento);
(B5) va esclusa ogni possibilità di una capitalizzazione con termine diverso e più lungo, sostitutivo del termine contrattuale trimestrale, in quanto forme di capitalizzazione diversa da quella trimestrale sono, al pari di questa, carenti di base normativa e in contrasto con l'art. 1283 c.c. talché ammettere una di tali forme di capitalizzazione si risolerebbe nel sostituire un uso negoziale nullo con altro uso negoziale altrettanto illegittimo (v. Corte di Appello di Firenze, 11.07.07);
(B6) il pagamento di interessi bancari in misura ultralegale e il pagamento di interessi anatocistici, non validamente pattuiti, non costituisce adempimento di obbligazione naturale ai sensi e per gli effetti dell' art. 2034 c.c. in quanto nel rapporto tra cliente e banca non vi è spazio per parlare di spontaneità della prestazione (il cliente non si attiva per adempiere ma si trova addebitati ali interessi ultralegali, ad opera esclusiva ed unilaterale della banca), il pagamento degli interessi passivi ultralegali e anatocistici alla banca è avvertito dalla coscienza sociale come conseguenza di una posizione di forza insuperabile dell'istituto di credito e non come condotta imposta dell'esigenza di evitare la riprovazione sociale;
(B7) le ulteriori condizioni contrattuali in discussione, relative alla commissione di massimo scoperto capitalizzata trimestralmente e alle spese di chiusura periodica del conto in passivo anch'esse capitalizzate trimestralmente e alla decorrenza della valuta, sono nulle, la prima per difetto di causa (sul punto si richiama - art. 118 disp. att.- la condivisa giurisprudenza citata dall' attore a p.21 della comparsa conclusionale 21.5.2010), la seconda per difetto di valida causa trattandosi di clausola impositiva di spese correlate ad attività (chiusura trimestrale del conto passivo) finalizzata solo alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi (v. sopra), la terza per difetto di valida causa trattandosi di clausola in forza della quale la banca sposta nel tempo, senza che ve ne sia ragione fattuale (atteso che l'impiego generalizzato di sistemi tecnologici permette ogni operazione senza dilazione) o giuridica, rispetto alla data dell' operazione, la data del relativo riconoscimento in conto e così, influendo sulla maturazione degli interessi, si avvantaggia a danno del cliente;
(B8) la non contestazione degli estratti conto periodici, in cui sono specificati il tasso di interesse ultralegale applicato e indicati altri addebiti non pattuiti ai sensi di legge, non preclude la contestazione della validità della clausola da cui le contabilizzazioni derivano (e la conseguente ripetibilità degli addebiti) né ha obiettivamente significato di accettazione tacita di quanto risulta dagli estratti (a loro volta non qualificabili come proposta contrattuali) (Cass. 1.2.2002, n. 1287); (…)
Dati i fatti di cui alla lettera (A) - incontrovertibili-, date le ragioni di cui alla lettera (B), recepite le esaustive risultanze della rigorosa consulenza tecnico-contabile (relazione CTU F. Della Santa agli atti) rispetto alle quali i consulenti delle parti non hanno mosso osservazioni, va dichiarato che il C. non è debitore nei confronti della Cassa di € 5439,21 ma è creditore nei confronti della Cassa della somma di € 16.462,63 e la convenuta va condannata al pagamento in favore dell' attore di quest' ultima somma con interessi legali dalla domanda al saldo. (…)
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza e domanda respinta, dichiara che C. R. non è debitore nei confronti della CASSA di RISPARMIO di LUCCA, PISA e Livorno spa di C 5439,21 ma è creditore nei confronti della CASSA di RISPARMIO di LUCCA, PISA e Livorno spa della somma di € 16.462,63 e condanna la CASSA di RISPARMIO di LUCCA, PISA e Livorno spa a pagare a C. R. la somma di € 16.462,63 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna la CASSA di RISPARMIO di LUCCA, PISA e Livorno spa a rifondere a C. R. il 90% delle spese di causa che liquida, in totale, in € 2.997,00 per diritti, € 6.000,00 per onorari, € 20,00 per spese, oltre spese forfetarie IVA e CAP di legge e compensa il residuo;
dispone la distrazione degli onorari e delle a favore dei procuratori.
Lucca 11.7.2009
Il Giudice
Dott. Antonio MONDINI
XXXVIII
Tribunale di Lecce, Sez. Casarano. Dott. Cosimo CALVI, Sent. n. 123 del 9 giugno 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sez. Distaccata di Casarano, sez. unica civile, G.O. avv. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
Sentenza n. 123/2010
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5738 Ruolo Generale dell'anno 2000, passata in decisione all'udienza del 16/04/2007,
tra
P. D., P. A. P. M., P. R., elettivamente domiciliati in Galatina (LE) presso lo studio dell' avv. A. Tanza, dal quale sono rappresentati e difesa in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a d.i.
contro
Banca Arditi Calati s.p.a, in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lecce presso lo studio dell'avv. C. Stasi, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine per mandato generale alle liti per Notar Positano in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
L' opposizione è parzialmente fondata e va accolta, nei limiti e con le precisazioni che seguono.
Eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell' art. 50 d.lgs 385/93.
Al riguardo si rileva innanzitutto la validità, in relazione al conto corrente bancario, del c.d. saldoconto previsto dall'art. 50 del D. L.vo n. 385/1993 (che ha modificato l'art. 102 della c.d. " legge bancaria " di cui al R.D.L. 12/3/1942 n. 375, convertito nella legge 7/3/1938 n. 141 e modificato dal RDL,. 17/7/1937, n. 1400, convertito in legge 7/4/1938 n. 636 ), dichiarazione unilaterale di un funzionario di banca attestante la conformità dello stesso alle scritture contabili e che il credito certo, liquido ed esigibile, - quale prova della somma vantata contro un debitore in favore di un istituto di credito, ai fini della sola emissione del decreto ingiuntivo.
Eccezione di difetto di legittimazione passiva
L' eccezione è priva di pregio poiché risulta, per tabulas, che gli eredi della defunta S. P. hanno accettato tacitamente l'eredità materna. Inoltre, la proposizione della domanda riconvenzionale, implica di per sè l'accettazione, attesa l'inequivoca volontà di far valere in giudizio un diritto " ereditato".
Ricalcolo del rapporto
Le risultanze dell'espletata CTU, che - immune da vizi logici e/o procedimentali - vengono fatte proprie da questo giudice, hanno accertato che l' effettiva esposizione debitoria degli opponenti non era pari ad Euro 10.767,56 ma Pari ad Euro 3.765,30.
In ordine all' applicazione della normativa sulla trasparenza bancaria al rapporto dedotto in giudizio, si osserva che " In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25, terzo comma, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342) di salvezza della validità e degli effetti (fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al secondo comma del medesimo art. 25) delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette clausole restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse - basate su un uso negoziale, anziché su una norma consuetudinaria - sono da considerare nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 cod. civ."(Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 4490 del 28/03/2002).
In ordine all'illegittima capitalizzazione dell'interesse trimestrale, giova premettere, in diritto, che sia ormai ius receptum la nullità delle clausole di un contratto bancario, che prevedano la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basate su un uso negoziale e non su un uso normativo, come esige l'art. 1283 c.c.
A tal fine non può non citarsi la nota sentenza del 04/11/04 n. 21095 della Suprema Corte di Legittimità a Sezioni Unite, che oltre a dettare la definitiva cancellazione dell'uso della capitalizzazione trimestrale (ante regolamentazione delibera Cicr del 09/02/2000), ha chiarito ai giuristi la strada da seguire nell'interpretazione dei contatti bancari: "L'evoluzione del quadro normativo - impressa dalla giurisprudenza e dalla legislazione degli anni '90, in direzione della valorizzazione della buona fede come clausola di protezione del contraente più debole, della tutela specifica del consumatore, della garanzia della trasparenza bancaria, della disciplina dell'usura ha innegabilmente avuto il suo peso nel determinare la ribellione del cliente (che ha dato, a sua volta, occasione al revirement giurisprudenziale) relativamente a prassi negoziali , come quella di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alle banche, risolventesi in una non più tollerabile sperequazione di trattamento imposta dal contraente forte in danno della controparte più debole. Ma ciò non vuole dire (e il dirlo sconterebbe un evidente salto logico) che, in precedenza, prassi siffatte fossero percepite come conformi a ius e che, sulla base di una tale convinzione (opinio iuris), venissero accettate dai clienti. Più semplicemente, di tatto, le pattuizioni anatocistiche, come clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di credito, in conformità a direttive delle associazioni di categoria , venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva, quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare. Dal che la riconducibilità, ab initio , della prassi di inserimento , nei contratti bancari, della clausole in questione, ad un uso negoziale e non già normativo (per tal profilo in contrasto dunque con il precetto dell'art 1283 cc.) come correttamente ritenuto dalle sentenze del 1999 e successive". Ciò posto, per effetto di detta nullità non sanata retroattivamente nasce in capo ai clienti, nella specie in capo agli attori, il diritto alla restituzione di quanto addebitato dalla banca a titolo di interessi anatocistici sulle somme risultanti a loro debito sul c/c.
Va altresì chiarito come non sia possibile sostituire l'anatocismo trimestrale con quello annuale, così come stabilito da giurisprudenza costante che di seguito si riporta. Una volta accertata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, deve per conseguenza ritenersi integralmente applicabile l'art. 1283 c.c., con negazione di ogni forma di capitalizzazione, negandosi validità anche ad un eventuale capitalizzazione annuale degli interessi, cosa che, in sé, comporterebbe di fatto la sostituzione di un uso negoziale illegittimo con un altro uso altrettanto illegittimo e nullo. Infatti, in mancanza di prova dell'esistenza di un uso normativo di capitalizzazione degli interessi (non essendovi prova dell'esistenza di usi normativi annuali sul punto) non resta che ritenere del tutto applicabile qualsiasi forma di anatocismo al contratto in controversia.
Le superiori deduzioni sull'esclusione di qualsiasi meccanismo moltiplicativo basato sull'anatocismo ex art. 1283 c.c. valgono anche per la commissione sul massimo scoperto, che al pari degli interessi propriamente detti concorre, come detto alla remunerazione dell'apertura di credito in conto corrente. ("La commissione di massimo scoperto, enunciata quale corrispettivo per il mantenimento dell'apertura di credito e indipendentemente dall'utilizzazione dell'apertura di credito stessa, é nulla per mancanza di causa, atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito" , Tribunale Milano, 4 luglio 2002).
Uniformandosi l'odierno decidente al suindicato orientamento giurisprudenziale , ne deriva che in mancanza, come nel caso al vaglio, di una valida pattuizione anatocistica, nessuna capitalizzazione, né annuale, né semestrale, né di altra periodicità degli interessi e delle alte remunerazioni del conto può essere riconosciuta, nè alla banca, né al cliente.
In ordine alla domanda di accertamento del minor credito derivante dal c.d. " gioco delle valute ", si rileva che, se, in linea di principio, risulta corretto affermare che " La prassi bancaria dei c.d. giorni valuta è nulla se non approvata per iscritto ai sensi dell'art 1284 comma 3, Cod. Civ., poichè si risolve in un espediente volto a modificare il saggio di interesse applicato sui saldi attivi e passivi ( cfr, da ultimo Cass. Civ. Sentenza, 31 luglio 2009, n. 804), nel caso di specie non vi sono elementi sufficienti per procedere alla espunzione dal ricalcolo finale di dette somme, non essendoci stata una esaustiva indagine peritale sul punto e pertanto sufficienti elementi per la quantificazione. (..)
Le spese di giudizio, che si liquidano in dispositivo, in applicazione del principio di soccombenza reciproca, vengono poste per la metà a carico della Banca opposta e per la residua metà compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce - Sez. Distaccata di Casarano, sez. unica civile, G.O. avv. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione rigettata, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 160/00 e dichiara, così come accertato, che il credito della Banca Arditi Galati s.p.a, in persona del suo legale rappresentante p.t., alla data di chiusura del conto, ammonta ad euro 3.765,30.
2) condanna gli opponenti al pagamento, in favore Banca Arditi Galati s.p.a, in persona del suo legale rappresentante p.t., della somma di Euro 3.765,30, oltre agli interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.
3) condanna la Banca Arditi Galati s.p.a, in persona del suo legale rappresentante p.t., alla refusione, in favore degli opponenti, della metà delle spese e competenze di lite, si liquidano per intero in euro 100,00 per spese, euro 1.500,00 per diritti, euro 1.500,00 per onorari, oltre 12,5% forfettario, Iva e Cap come per legge.
Casarano (Le),
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