Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Anatocismo e mutui

Anatocismo e Usura

CASSAZIONE: vi è ANATOCISMO nell’interesse di mora dei MUTUI, ma è solo l’inizio di un cammino.

(dell’Avv. Antonio TANZA)


Finalmente qualcuno si è accorto che anche nei contratti di mutuo vi è l’applicazione della capitalizzazione composta: il vero problema è che vi è anatocismo non solo negli interessi di mora, ma anche in quelli corrispettivi. Cassazione Civile con la sentenza n. 2593 del 20 febbraio 2003 ha applicato la norma imperativa prevista dall’art. 1283 c.c. anche ai contratti di mutuo (non vi era alcun motivo per non applicarla). Il principio dell’art. 1283 c.c., applicato al mutuo, è chiaro: gli interessi scaduti per il mancato pagamento di una rata, non essendovi usi normativi contrari ante 1942, possono produrre ulteriori interessi solo se la banca fa causa al cliente (domanda giudiziale) o sulla base di una convenzione stipulata successivamente alla scadenza del contratto e non, come avviene sempre, nello stesso contratto di mutuo. L’anatocismo sui mutui viene accertato dagli usi delle camere di commercio solo nel 1976, cioè 34 anni dopo l’emanazione del codice civile ed infatti negli “Accertamenti camerali delle consuetudini ed usi locali al 30 giugno 1961”, rilevati dalla Direzione Generale del Commercio presso il Ministero dell’Industria e del Commercio non vi è traccia di anatocismo trimestrale né sui conti correnti (presenti solo in due province), né sui mutui. La Suprema Corte osserva che quando ci si trova di fronte ad un mutuo, con rate costanti (e non) che comprendono parte del capitale e gli interessi, questi ultimi “non si trasformano in capitale da restituire a chi l’ha concesso”. Tale evoluzione giurisprudenziale (che peraltro prende le mosse dalla precedente sentenza n. 5286/2000 della Corte di Cassazione (in www.studiotanza.it), con cui in tema di interessi moratori per scoperto di conto corrente, ma con argomenti di carattere generale, è stato asserito che la pattuizione degli interessi a tasso divenuto usurario a seguito della legge 108/96 è nulla, anche se compiuta prima dell'entrata in vigore della detta legge) consente all'interessato, previa verifica delle condizioni di pagamento di un tasso superiore a quello di usura, anche per un periodo di un semplice trimestre, di chiedere il rimborso delle somme eventualmente versate in eccesso, o di opporsi ai decreti ingiuntivi od alle esecuzioni fondate su titoli aventi ad oggetto richieste di somme costituite anche dagli interessi anatocistici.

Ecco il testo della sentenza che è, in assoluto, la più completa sul tema dell’anatocismo: potremmo chiamarla quasi il testo morale sull’illecito anatocismo.

La logica seguita dalla Cassazione è ferrea e stringente: sarà un arduo lavoro per quella solita parte della dottrina, venduta al soldo delle banche, scalfire gli schemi di un lavoro di alto spessore storico-giuridico.

Purtroppo ci toccherà leggere, solo per scrupolo di informazione, i soliti demenziali commenti di alcune riviste dell’area milanese tese ad arricchire il loro stupidario filobancario.


Leggi la sentenza Cass. III Sez Civile, 20 febbraio 2003

Ma quando si accorgeranno i giudici ed i dotti che vi è anatocismo anche nel tasso corrispettivo dei contratti di mutuo? Quando la Magistratura rileverà che il c.d. ammortamento alla francese utilizzato attualmente dalla massima parte delle banche italiane contiene una formula di matematica attuariale contenente l’interesse composto e non quello semplice previsto dal nostro codice civile all’art. 821, comma 3 ? Se da un lato il creditore può scegliere di imputare il rimborso prima agli interessi che al capitale o proporzionalmente ad entrambi o, ancora, al solo capitale, dall’altro lato lo stesso creditore, nel momento in cui viene convenuto il tasso contrattuale, è obbligato a tenere conto dell’incidenza che la modalità prescelta per l’imputazione del rimborso ha sui costi e, in definitiva, sul tasso che deve restare sempre pari a quello contrattualmente convenuto. In definitiva, possiamo affermare che il diritto stabilito per il creditore dall’art. 1194 c.c. rispetto all’imputazione del rimborso del credito, non può mutarsi nel diritto ad usare artifizi per incrementare surrettiziamente il tasso pattuito ai sensi dell’art. 1284 c.c. e, con ciò, gli interessi, ovvero la remunerazione del capitale prestato. Se nel mutuo si conviene un tasso nominale di interesse non si può assolutamente maggiorare detto tasso occultando tale incremento nel piano di ammortamento: anche il calcolo dell’interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito con le regole matematiche dell’interesse semplice. Per approfondimenti consultare i siti www.studiotanza.it e www.adusbef.it. La banca al contrario utilizzando la capitalizzazione composta da un lato viola la norma di cui all’art. 1283 c.c., dall’altro viola anche la norma dell’art. 1284 c.c. che prevede l’applicazione di un solo tasso ultralegale semplice e, quindi, nell’ipotesi di incertezza (tra un tasso nominale contrattuale e tasso effettivo di ammortamento) dovrà applicarsi il tasso legale semplice e non quello ultralegale (nominale o effettivo) indeterminato ed incerto.

Pubblichiamo ora il ricorso salva casa che va proposto al Giudice delle esecuzioni immobiliari per bloccare la vendita dell’immobile pignorato.

PORTABILITA' dei MUTUI: un affare per Banche e Notai.....

La procedura di portabilità dei mutui frutto dell’accordo tra l’Abi e i notai limita l’autonomia delle banche e danneggia i consumatori: lo sostiene l'Antitrust. DANNO AI CONSUMATORI - Per l’autorità l’accordo siglato tra Abi e notai «rischia di non migliorare la concorrenza e di frenare la portabilità con grave danno per i consumatori» poiché limita l’autonomia degli istituti di credito «nell’attuare la portabilità attraverso soluzioni alternative che potrebbero essere migliori rispetto a quelle concordate». Occorre, al contrario, sostiene l’Antitrust, garantire «la piena libertà da parte delle banche nel competere anche in termini di semplificazione della procedura e assunzione dei costi per garantire la surrogazione gratuita per il consumatore». Insomma, troppa attenzione a procedure rigide e formali (e anche per questo) più costose. Per l'Antitrust, invece, «il mercato deve dimostrare quella vitalità che a oggi è ancora mancata, instaurando pressioni competitive effettive volte a favorire una naturale riduzione dei prezzi, sia attraverso la surrogazione che con la rinegoziazione dei mutui». In conclusione, come per Patti Chiari, la portabilità gratuita è un ennesima operazione di facciata a beneficio delle povere banche e dei poverissimi Notai, nonchè una chimera per i consumatori. TAVOLI con l'ABI? Grazie, meglio di no... ci è passato l'appetito. Peccato che sia rimasto agli altri....


RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE IMMOBILIARE


Tribunale di ________

RICORSO EX ART. 615 CPC

PER

la Srl. ________, corrente in , in persona del legale rappresentante p.t, Sig. _________, elettivamente domiciliata in , presso lo studio dell'Avv. Adusbef Onlus, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del presente atto.

CONTRO

la Banca _______, in persona del legale rappresentante p.t, corrente in _________, ed ivi elettivamente domiciliata in , presso lo studio dell'Avv. __________

AVVERSO

l'atto di pignoramento immobiliare, notificato il __/___/______, per la somma di L./Euro ____.___, oltre accessori.

_______ ____ _______

Con atto di precetto notificato il __/___/______, la Banca intimava alla ricorrente il pagamento della somma di L./Euro __________ oltre accessori, a suo dire dovuta in relazione al contratto di mutuo n. _________, stipulato con atto del __/___/______, rep. n. ____, a rogito notaio Dott. ____ per la somma di L./Euro __________ ammortizzabile entro anni mediante semestralità pagabili il __/___/______ed il __/___/______di ogni anno.

A garanzia del capitale mutuato e degli accessori, veniva iscritta ipoteca in data __/___/______, presso la Conservatoria dei RR.II. di sul seguente immobile: ______________________________.

Successivamente, in data , la Banca notificava alla srl. il relativo atto di pignoramento immobiliare, facendo riferimento all'indicato contratto di mutuo, costituente, a suo dire, titolo valido per l'esecuzione oggi opposta.

A) Mancanza del requisito della certezza del credito in relazione all'illegittima applicazione degli interessi passivi. ……..

B) Illegittimità della capitalizzazione degli interessi maturati.

L'art. _____ dell'atto di mutuo prevede che gli interessi maturati sull'importo capitalizzato alle date di scadenza, come sopra stabilite, siano a loro volta capitalizzati nel momento in cui non vengano pagate nei termini le varie rate (interesse di mora). Tale clausola è radicalmente nulla, attesa la sentenza della Corte Costituzionale n. 425/00 che ha dichiarato l'illegittimità per eccesso di delega dell'art. 25 D.L. 342/99, concernente le clausole anatocistiche contenute, come quella in esame, nei contratti tra banche e clienti. Non è infatti più ritenuta legittima la capitalizzazione degli interessi maturati sui quali non possono calcolarsi altri interessi, come ha invece fatto la Banca , applicando pedissequamente la citata clausola contrattuale che, alla luce dell'innovativa giurisprudenza, deve considerarsi invece radicalmente nulla. Recentemente Cassazione Civile, con la sentenza n. 2593 del 20 febbraio 2003, ha correttamente applicato l’art. 1283 c.c. gli interessi scaduti per il mancato pagamento di una rata, non essendovi usi normativi contrari ante 1942, possono produrre ulteriori interessi solo se la banca fa causa al cliente (domanda giudiziale) o sulla base di una convenzione stipulata successivamente alla scadenza del contratto e non, come avviene sempre, nello stesso contratto di mutuo. L’anatocismo sui mutui viene accertato dagli usi delle camere di commercio solo nel 1976, cioè 34 anni dopo l’emanazione del codice civile ed infatti negli “Accertamenti camerali delle consuetudini ed usi locali al 30 giugno 1961”, rilevati dalla Direzione Generale del Commercio presso il Ministero dell’Industria e del Commercio non vi è traccia di anatocismo trimestrale né sui conti correnti (presenti solo in due province), né sui mutui. La Suprema Corte osserva che quando ci si trova di fronte ad un mutuo, con rate costanti (e non) che comprendono parte del capitale e gli interessi, questi ultimi “non si trasformano in capitale da restituire a chi l’ha concesso”. Anche sotto tale profilo, pertanto, viene meno la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, con conseguente inevitabile illegittimità sostanziale del processo formativo del titolo esecutivo posto a fondamento della opposta esecuzione, che non poteva, nè doveva, essere intrapresa.

C) Circa i requisiti per la sospensione dell'esecuzione.

Nel caso de quo è palese la sussitenza del requisito del fumus boni juris, attesa la recente giurisprudenza delle Supreme Corti, che hanno sostanzialmente innovato la materia dei contratti bancari di mutuo e dell'anatocismo. Altrettanto indubbia è la sussistenza del periculum in mora, che è in re ipsa, ossia sussiste per il semplice fatto che nei confronti della srl si è iniziata una procedura esecutiva immobiliare, fondata su titoli esecutivi illegittimi.

Tanto premesso, l'istante, sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 624 cpc, che legittimano la sospensione dell'esecuzione,

RICORRE

al giudice adito, quale giudice dell'esecuzione, affinchè, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, con termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto, dichiari l'inefficacia, previa sospensione (senza deposito di cauzione, stante la proprietà della srl del bene immobile su cui grava peraltro l'ipoteca della Banca), dell'esecuzione promossa dalla Banca.

Con vittoria di onorari, competenze spese del giudizio.

Salvis juribus. Avv. Adusbef Onlus



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