Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Tribunale Cassino / App. LECCE

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2012

TRIBUNALE DI CASSINO

N° 378/04 RGAC
Fallimento P. s.r.l., in persona del curatore,
P. G. P. G., P. G., in proprio e nella qualità di eredi del sig. P. A.,
P. G.. P. G., P. G., quali eredi del sig. P. A., già titolare della Magazzini AP di A. P.,
tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avvocati Antonio TANZA ed A. TURRIZIANI elett.te dom.ti in Cassino presso l' avv.to Antonio COLELLA, Piazza De Gasperi, 16
Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. (oggi MPS Gestione Crediti s.p.a.) (convenuta) - rapp.ta e difesa dall' avv. Paola CARELLO

Il Giudice

Letti gli atti, sciogliendo la riserva,
premesso che
l' istruttoria è stata dichiarata conclusa,
l'eccezione di prescrizione è stata sollevata dalla Banca in termini generici nella sua comparsa di costituzione e risposta, all' epoca potendo essere riferita giusto a ciascuna trimestrale annotazione in conto degli interessi a debito con calcolo anatocistico per la quale parti avevano invocato la ripetizione (essi riferendosi all' esito del complessivo ricalcolo dell' intero rapporto), eccezione affatto specificata, invece, con riferimento ad eventuali versamenti operati dagli stessi correntisti a carattere "solutorio" (importi con i quali essi siano rientrati nel limite di affido) sol per i quali può ritenersi la sussistenza di un fatto dal quale, già nel corso del rapporto, sia sorto il diritto del correntista di invocare la ripetizione (v. Cass. SS.UU. n. 24418/10); pertanto, detta eccezione oggi non può esser ritenuta efficacemente sollevata (v. Cass. Sez. Lav. N. 16326/09; 4668/04 per le quali, appunto; "l' eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati alla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice. Ne consegue che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l' esercizio del diritto, determina l' inizio della decorrenza del termine ai sensi dell' art. 2035 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri da diversa parte in causa"… "in caso di pluralità di rediti azionati, è necessario che l' elemento costitutivo sia specificato, dovendo il contenuto precisare il momento iniziale dell' inerzia in relazione a ciascuno di essi".
Gli attori hanno convenuto in giudizio la Banca chiedendo che fosse ricalcolato il saldo dei c.c. n. 11084/H (già n. 545759, già n. 5457/0 e già n. 5457) intestato slla P. s.r.l. (poi fallita), dei c/c n. 10968/E, 11881/D e 11417/B intestati al sig. A. P., del c/c 11256/Z intestato al sig. G. P. e del c/c n. 11406/R intestato al sig. G. P. previa depurazione dell' illegittima applicazione degli interessi ultralegali in difetto di valida pattuizione scritta e della illecita capitalizzazione anatocistica degli interessi debitori,

la Banca si è opposta dichiarando la piena legittimità delle poste annotate ed ha invocato la condanna degli attori ed eccependo la prescrizione, è stata espletata c.t.u. a mezzo dr. Consales, che pure ha fornito esaurienti chiarimenti, gli attori hanno invocato ordinanza di condanna della banca al pagamento delle somme risultate loro dovute dalla depositata relazione del c.t.u. con il favore delle spese per i procuratori dichiaratisi antistatali,
rilevato che
è da ritenersi affetta da nullità per assoluta indeterminatezza la clausola di rinvio all' uso piazza per la determinazione del tasso ultralegale del saggio di interessi da applicarsi nel rapporto (v. Cass. N. 2103/96, 10657/96, 11042/97, 6247/98, 9465/00) conformemente all' indirizzo da tempo costantemente assunto dalla Suprema Corte, è da ritenersi e dichiararsi illegittimo il calcolo della capitalizzazione trimestrale sugli interessi debitori operato dalla banca nel rapporto di conto corrente bancario, per sua violazione dell' art. 1283 c.c., non sussistendo usi contrari in tal senso né l' art. 1831 c.c. essendo richiamato dall' art. 1857 c.c. (v. fra le altre, Cass. N.2374/99, n. 3096/99, 12507/99, 1281/02, 4498/02, SS.UU n. 21095/04); premesso, infatti, che l' art. 1283 cc ammette l' anatocismo laddove esistano in tal senso veri e propri usi normativi (art. 1 ed 8 disp. Legge in generale) e non solo usi negoziali (art. 1340 c.c.) o interpretativi (art. 1368 c.c.) è stato correttamente osservato che:
- possa esser lecitamente ritenuta la sussistenza di detto uso normativo solo ove preesistente all' entrata in vigore, nell' anno 1942, della norma codicistica che ha fissato, per il fututo, l' inderogabilità del divieto;
- a testimoniare la presistenza dell' uso normativo circa la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori non vale la Circolare della Confederazione Generale Bancaria Fascista del 07/01/1929 che, nel predisporre un nuovo testo normativo sui rapporti in c/c bancari previde la loro chiusura in via normale secondo detta cadenza: tale deliberato non affermò affatto l' esistenza di un uso, al contrario, dato atto della diversità dei vari istituti di credito al riguardo auspicò la razionalizzazione del servizio offerto ai clienti con il rendere uniformi tali condizioni, e, nel farlo, propose un accordo a detti istituti che vi aderirono poi in diverse date successive. Pertanto, se fu solo nel corso degli anni '30 che le banche si diedero progressivamente tale univoco indirizzo ciò attesa non la preesistenza al codice del 1942 di un uso normativo, quanto il formarsi di un uso al più negoziale, per adesione degli istituti ad un comportamento ritenuto utile nel loro esclusivo interesse e certo non percepito dalla generalità dei cittadini, dunque anche dei contraenti, come doveroso in termini giuridici, secondo il principio dell' opinio iuris ac necessitatis;
- nemmeno può giovare alla tesi contraria il sol fatto che l' art. 8 della legge n. 154/92 sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari abbia previsto, nell' elenco degli obblighi di informazione della banca verso i clienti anche la comunicazione sulla capitalizzazione degli interessi; ciò perché la norma, che neppure fornisce alcuna indicazione circa la frequenza della capitalizzazione, ben può essere intesa come norma posta a garanzia del cliente che, in tal modo, avrà piena contezza e possibilità di reagire ad imposizioni, anche nel merito, che riterrà di denunciare illegali;
- infine non può ritenersi che la capitalizzazione trimestrale sia la conseguenza della pattuizione negoziale che, prevedendo la chiusura trimestrale del conto, consentirebbe di calcolare il saldo passivo, comprensivo degli interessi, quale prima posta del successivo periodo; tale tesi che vorrebbe così applicata al rapporto di c/c bancario la norma dettata dall' art. 1831 c.c. per il contratto di conto corrente è smentita dal mancato richiamo di detto articolo nel successivo 1857 c.c. che elenca appositamente tutti quelli da ritenersi applicabili in ambito bancario, e contrasta con la diversa natura del c/c bancario ove, al contrario del generale istituto, le partite attive e passive si compensano di continuo ed immediatamente sempre ponendo in condizioni l' uno o l' altro dei contraenti di reclamare la disponibilità o il rientro, dunque senza che si abbia necessità di fissare scadenze per chiudere il conto e verificare detta differenza;
- affermata, per tali ragioni, l' illegittimità dell' applicazione del rapporto di c.c della capitalizzazione degli interessi debitori, nemmeno può ritenersi lecito recuperare il medesimo meccanismo su base annuale; ed infatti, alcun argomento giuridico consente tale artificio. Come già posto bene in evidenza da pronunce di merito estremamente argomentate sul punto ( C. App. Torino SEZ. II Civile n. 64 del 21.01.02 pronunciata a seguito del rinvio a seguito della Sent. Della Cass. 30.396 n. 3096, una parte delle prime ad aver segnato il nuovo indirizzo della S.C., nonché Tribunale di Brindisi del 13.05.02, Tribunale di Pescara del 06.05.05), premesso che l' inadempimento dell' obbligazione da parte del correntista rimane comunque sanzionata dalla progressiva crescita della somma dovuta a titolo di interessi, la capitalizzazione su base annua degli interessi non può certo desumersi dall' art. 1284 c.c. che si limita a stabilire l' arco di tempo da considerare al fine del computo degli interessi, in alcun modo autorizzando l'applicazione dell' anatocismo ad ipotesi e condizioni ulteriori e diversi rispetto a quelle tassativamente stabilite dall' art. 1283 c.c.; norma, quest'ultima, che fa divieto di prevedere con clausola anteriore la capitalizzazione anatocistica per qualsiasi scadenza temporale, con ciò escludendo qualsiasi possibilità di conversione del contratto che sia, per tale profilo, affetto da nullità. Né la capitalizzazione degli interessi debitori impostata sulla diversa base temporale può esser ritenuta presumendo essersi attestato in tal senso uso normativo sulla scorta dell' art. 1232 c.c. del 1865 ceh la prevedeva, appunto, su base annuale e ciò;
- sia perché, stante la sproporzione dei saggi applicati a debito rispetto a quelli enormemente riconosciuti a credito è fuori di logica ritenere che il correntista avesse mai inteso aderire a detta antica previsione con il dovuto atteggiamento dell' opinio iuris ac necessitatis;
- sia perché quella previsione del vecchio codice subordinava comunque l' anatocismo, oltre che alla scadenza degli interessi da almeno un anno, all' ulteriore di condizione della domanda giudiziale o della convenzione posteriore; non v'è, dunque, davvero argomento alcuno per sostenere che, al contrario di quanto concerne la capitalizzazione trimestrale, sia esistita spontanea adesione, tale da integrare l'opinio iuris, da parte dei correntisti, in epoca precodicistica, al medesimo istituto impostato su diversa base; i relativi usi, per altro, dovendo ritenersi certo caduti in desuetudine a partire dall' anno 1952 quando dette diverse cadenze cessarono di esistere;
- per quanto concerne poi, le contestazione della Banca alla c.t.u. in ordine a ritenuti mancati suoi conteggi per ulteriori rapporti pur intrattenuti con i clienti odierni attori, è risultato dal medesimo chiarito che; il finanziamento chirografario alla ditta P. A. è risultato estinto (v. contabile depositata il 09.04.2010, finanziamento n. 065/04022598), il finanziamento chirografario intestato alla P. srl presenta un residuo dare inferiore a quello richiesto dalla Banca (€ 52.996,63) pari ad € 46..440,60; i mutui ipotecari non sono oggetto del presente giudizio perché per essi nulla invocato la Banca in riconvenzionale;
- per tali ragioni, l' azione degli attori merita accoglimento ed il credito effettivamente da riconoscersi a ciascuno di esso nei confronti della Banca è dunque, quello risultante dal calcolo analiticamente illustrato dal ctu dr. Consales da condividersi in pieno, come riportato nel dispositivo;
- il presente provvedimento è come per legge corredato dalla condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di lite anticipate dagli attori, che viene liquidato in dispositivo nel rispetto della t.p. con assegnazione ai procuratori Avv. Tanza e Turriziani dichiaratisi antistatari,
p.q.m.
il Giudice, visto l' art. 186 quater
in accoglimento delle relative istanze, condanna la banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. (oggi MPS Gestione Crediti s.p.a.) a corrispondere;
- al Fallimento P. srl la somma di € 222.846,22 (pari al saldo creditore sul c/c n. 11084/H di € 269.286,81 - € 46.440,60 di cui al mutuo chirografario);
- a favore degli eredi del sig. P. A. la somma di € 130.048,46 quale saldo creditore sul c/c n. 10968/E (€ 176.845,46 - € 38.797,00 quale debito del c/c n° 11417/B);
con riferimento, poi, alle posizioni debitorie dei sigg. P. G. e P. G., le stesse sono compensate dovendo sottrarsi dal credito degli eredi del sig.. P. A. gli importi di € 4.294,00 (c/c n. 11256/Z) e di € 7.889,00 (c/c n° 11406/R);
la Banca è condannata a rimborsare agli Avv.ti Tanza e Turriziani dichiaratisi antistatali le spese anticipate per la lite che liquida in € 500,00 per esborsi, € 4.800,00 per i diritti ed € 6.500,00 per onorari, oltre sp. Gen. al 12,50%, IVA e CNA come per legge; a carico della stessa banca il costo della ctu;
stante il vecchio testo dell' u.c. dell' art. 186 quater c.p.c qui da applicarsi per esser stato introdotto il presente giudizio prima del 1.3.06, la presente ordinanza è titolo esecutivo ed è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio. La parte intimata può dichiarare di rinunciare alla pronuncia della sentenza con atto notificato all'altra parte e depositato in cancelleria.
È fissata l' udienza del 14/01/2013 ore 9.30 per la precisazione delle conclusioni
Si comunichi
Cassino li, 19/06/2012

Il Giudice
Dr. Gabriele SORDI


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte
II sezione civile

Composta dai Magistrati


Dott. Giovanni BUQUICCHIO Presidente
Dott. Virginia ZUPPETTA Consigliere

Ha pronunciato la seguente


SENTENZA n. 510 del 6-17 luglio 2012
Nella causa civile promossa in grado di appello e posta in deliberazione nella camera di consiglio del 17 gennaio 2012

TRA

M. De M. rappresentata e difesa, come da delega in calce della comparsa di costituzione e risposta di secondo grado, dall'Avv. Antonio Tanza del Foro di Lecce,

CONTRO

Unicredit S.p.A. rappresentata e difesa, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta di secondo grado,
(...)
La Corte, nella già citata ordinanza del 23.02.07/07.03.07, ha nominato il consulente tecnico, disponendo che il ctu si attenesse a quanto deciso dal primo giudice. Non ha invece provveduto sull'ordine di esibizione ex art. 210 cpc. L'ulteriore ordinanza istruttoria pronunciata il 14.10.08/04.11.08 si è, a sua volta, occupata solo del saldo di partenza, disponendo che il ctu assumesse il "saldo zero", ma sempre partendo dal primo estratto conto disponibile (quello, cioè, al 01.04.94), perché il conto era stato aperto il 18.10.90. Ciò posto, la Corte osserva che gli appellanti hanno implicitamente rinunciato all'ordine di esibizione (richiesta ritualmente reiterata nell'atto di appello), perché nella comparsa conclusionale si sono espressamente richiamati alle conclusioni a cui è pervenuto il ctu nel supplemento di-perizia. Questi infatti, assumendo come dato di partenza il "saldo zero", ha applicato i criteri stabiliti dal giudice di primo grado (interessi semplici e al tasso legale, senza giorni di valuta e senza commissione di massimo scoperto) ma considerando solo gli estratti conto prodotti dagli attori e cioè gli estratti conto dal 01.04.94 al 30.06.97. In assenza dell'intera documentazione relativa a tutto il periodo in cui si è protratto il rapporto negoziale, la Corte ritiene che sia corretto assumere come dato iniziale non il saldo risultante dal primo estratto conto, ma quello pari a zero. Questa Corte già con sentenza del 20.10.06, pronunciata nella causa 113/02, ha ritenuto che è onere di entrambe le parti fornire la prova delle proprie asserzioni, quando ciascuna asserisce di essere creditrice dell'altra e, in mancanza, ha ritenuto corretto assumere come dato di partenza il saldo pari a zero. Ha infatti osservato che "il saldo sganciato dalle parti precedenti è fine a se stesso, presenta cioè un mero numero, che, non riscontrato in alcun modo, diventa privo di significato". Questo indirizzo appare del tutto coerente con i comuni canoni in tema di distribuzione dell'onere probatorio. Invero, al di là della convenienza contingente per l'una o per l'altra parte, la necessità di partire dal "saldo zero" ha una solida base contabile e conseguentemente una razionale giustificazione giuridica. Infatti, accertata l'esistenza (per il periodo coperto dagli estratti conto) di addebiti non dovuti (a vario titolo: capitalizzazione di interessi, tassi ultralegali, commissione di massimo scoperto, ecc.), è più che logico ritenere che lo stesso sia avvenuto anche per il periodo pregresso. Questa deduzione è di per sé sufficiente a ritenere inattendibile il saldo di chiusura del primo estratto conto disponibile, perché non è possibile (in assenza di documentazione) emendare le poste contabili illegittime. Da ciò deriva la necessità di annullare tutte le voci non verificabili e, quindi, partire da zero.
(...)

P.T.M.

La Corte
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
De M. M.
L. G.
con atto di citazione notificato il 16.03.04 avverso la sentenza n. 1736/03 del 14.04.03/17.06.03 del Tribunale di Lecce in contraddittorio con Unicredit Banca spa così provvede:
in riforma della sentenza impugnata
a) condanna la Unicredit Banca spa pagare a De Marco Massimo e Lonoce Giovanni, in solido, la somma di € 27.474,84
b) respinge la domanda di "condannare la banca al risarcimento dei danni derivanti dalle false notizie fornite nella narrativa del ricorso ingiuntivo al fine di ottenere la clausola della provvisoria esecuzione e dalla illegittima iscrizione ipotecaria";
c) condanna Unicredit Banca spa a rifondere all'avv. Antonio Tanza (difensore distrattario degli appellanti) le spese processuali del giudizio di primo grado, che si liquidano in::
€ 3.110,00 per onorari
€ 1.007.00 per diritti
€ 200 00 per spese
il rimborso forfettario del 12,50% ex DM 08.04.04 il c.p.a. del 4% (art. 11 legge 20.09.80 n. 576); l'i.v.a. sugli importi imponibili;
d) conferma nel resto;
e) condanna Unicredit Banca spa a rifondere all'avv. Antonio Tanza (difensore distrattario degli appellanti) le spese processuali del presente grado di appello, che si liquidano in:
€ 3.876.00 per onorali
€ 1.045.00 per diritti
€ 200.00 per spese
il rimborso forfettario del 12,50% ex DM 08.04.04 il c.p.a. del 4% (art. 11 legge 20.09.80 n. 576); l'i.v.a. sugli importi imponibili;
le somme eventualmente corrisposte al ctu dott.ssa Vari dagli appellanti.
Lecce, 06 luglio 2012




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