Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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sentenze 2

Multa Rca

CASSAZIONE RESPINGE IL RICORSO DELLE COMPAGNIE:
MIGLIAIA DI CONSUMATORI IN BATTAGLIA
(dell’Avv. Antonio Tanza)


Più di ventimila lettere ed altrettante e-mail hanno accolto la “campagna sulla maxi multa alle assicurazioni” promossa da ADUSBEF Onlus su tutto il territorio nazionale. Il caso relativo alla RC Auto ha suscitato notevole interesse tanto che vi sono migliaia di richieste d’informazioni giornaliere su alcuni aspetti della vicenda e sulle modalità della richiesta da avanzare alle varie compagnie di assicurazioni. Cercheremo, come di consueto, di rispondere a tutte le richieste nei tempi tecnici necessari per accontentare migliaia di richieste. Già sui siti www.adusbef.it e www.studiotanza.it sono state pubblicate le istruzioni e formulario degli atti necessari per ottenere i rimborsi da parte dei cittadini (che, nei limiti indicati negli articoli, possono ricorrere direttamente al giudice senza avvalersi degli avvocati). In ogni caso, al fine di agevolare gli utenti riportiamo qui di seguito una serie di risposte ai quesiti più frequenti che ci hanno inoltrato:

A) le Compagnie di assicurazioni interessate dal provvedimento sanzionatorio dell’Autorità Garante sono le seguenti (nella colonna accanto è riportato l’ammontare della sanzione in lire):

Allianz Subalpina
15.563.969.006

Assimoco
1.160.332.075

Assitalia
52.985.054.147

Augusta
2.094.039.401

AXA
32.668.659.589

Azuritalia
878.383

Bayerische
3.053.583.613

BNC
3.187.271.766

Commercial Union
1.248.196.618

Duomo
2.097.354.376

Fata
3.105.818.162

Fondiaria
32.926.045.327

Gan
8.469.660.868

Generali
59.137.453.396

Helvetia
4.078.666.185

Italiana
3.791.566.344

ITAS
1.245.183.198

Lloyd Adriatico
50.897.996.960

Lloyd Italico
7.301.075.421

Maeci
1.962.203.294

Mediolanum
1.206.406.969

Meie
12.124.835.089

Milano
39.814.482.037

Nationale
2.014.707.844

Nuova MAA
7.452.978.416

Nuova Tirrena
15.762.140.611

Piemontese
1.645.447.122

RAS
94.769.616.966

Reale Mutua
22.995.966.031

Royal Insurance
673.930.143

Royal & SunAlliance
2.305.758.961

Sai
70.328.409.529

Sara
14.029.013.318

Toro
31.234.699.457

Unipol
33.050.995.425

Vittoria
3.860.317.679

Winterthur
41.230.512.384

Zurigo
18.369.282.494


B) Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sui ricorsi presentati dalle Compagnie di assicurazioni, contro la pronuncia del TAR Lazio, che aveva confermato la sanzione, ha accolto il ricorso di alcune delle Compagnie multate, annullando solo la sanzione avendo ritenuto non grave l’infrazione commessa, lasciando inalterato l’accertamento dell’illecito comportamento realizzato da tutte le Compagnie inizialmente multate (riportiamo qui di seguito la parte della sentenza del Consiglio di Stato interessata: “2) Accoglie in parte il ricorso in appello proposto da Assimoco s.p.a., Bayerische Assicurazioni s.p.a., HDI Assicurazioni s.p.a. (già BNC Assicurazioni s.p.a.), Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., Vittoria Assicurazioni s.p.a., Maeci Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., Meieaurora Assicurazioni s.p.a. (già Meie Assicurazioni s.p.a.), Nuova Tirrena s.p.a., Mediolanum Assicurazioni s.p.a., Nuova Maa Assicurazioni s.p.a., Lloyd Italico Assicurazioni s.p.a., Sara Assicurazioni s.p.a., Commercial Union Insurance s.p.a., ITAS Istituto Trentino Alto Adige per l’assicurazione, Italiana Assicurazioni s.p.a., Augusta Assicurazioni s.p.a., Fata Fondo assicurativo agricoltori s.p.a., La Nationale Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni, La Piemontese assicurazioni s.p.a., Royal International Insurance Holdings Ltd – Royal Insurance e Royal & Sun Alliance Assicurazioni Sun Insurance Office e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla la sanzione irrogata alle sopra indicate imprese con il punto e) dell’impugnato provvedimento, ritenuta la non gravità dell’infrazione relativa all’accertata intesa orizzontale consistente nello scambio di informazioni tramite i soli osservatori RCA e ARD e fermi restando i capi b) e d) dello stesso provvedimento impugnato”). Pertanto, ad avviso degli scriventi, restano coinvolte tutte le Compagnie in quanto il Consiglio di Stato, accogliendo alcuni ricorsi, ha annullato la sanzione nei confronti di alcune assicurazioni ritenendo non grave l'infrazione. Tuttavia, l’infrazione in ogni caso c'è stata: lo stesso Consiglio di Stato conferma il resto di quanto indicato nei punti b) ed e) del provvedimento dell'autorità garante che parla dell'infrazione e dell'intimazione di uscire dagli accordi entro 60 giorni.

C) La somma da richiedere è pari al 20% di quanto corrisposto alla Compagnia di assicurazioni per la sola RC Auto, obbligatoria per legge.

D) La richiesta dovrà essere inoltrata alla sede legale (l’indirizzo lo troverete sulle quietanze oppure sul sito www.isvap.it)

E) La prescrizione è quinquennale e decorre dalla data di pagamento dell’ultimo premio.

Alla luce dei principi contenuti nella legge 281/98, il consumatore finale ha tutto il diritto di intraprendere azioni individuali per il risarcimento dei danni conseguenti ad atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti e, nel caso di specie, a contestare la violazione della normativa a tutela della concorrenza e mercato, con i danni conseguenti. Sempre di più il modello italiano di tutela del contraente debole e del consumatore cerca di emulare il garantismo di quello statunitense: ma la strada è ancora lunga e grandi lotte devono intraprendersi. L’art. 1, punto e), della legge 281/98, riconosce e garantisce ai consumatori la correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi (ove la controversia verta in tema di responsabilità contrattuale) e l’art. 3, comma 7, della stessa legge, riconosce il diritto ad azioni individuali per il risarcimento dei danni conseguenti ad atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti (ove la controversia sia da inquadrare nel fatto illecito). Queste sono le chiavi per aprire la porta per una completa tutela dell’utente finale e del consumatore: solo sviluppando questi principi la Giurisprudenza italiana e quella europea potranno garantire una tutela sostanziale dell’utente finale e del contraente debole.

Corte di Cassazione, con questa importante pronuncia ha recepito alcuni fondamentali principi sottolineando l’importanza della tutela e dell’azione individuale per il ristoro dei danni derivanti da comportamenti lesivi posti in essere dai poteri forti contro gli interessi dei consumatori e degli utenti. Il cammino è appena iniziato ed è irto: tuttavia, questo è un buon inizio. Andrà sviluppata una maggiore consapevolezza dell’importanza del “consumatore finale” che si pone come presupposto primario (e non finale) nella catena del mercato: se non si tutela adeguatamente chi consuma, la diffidenza dell’utente (spesso truffato ed oppresso) soffocherà sempre di più i consumi, l’economia ed il mercato.

Pubblichiamo integralmente il testo della sentenza n. 17475/02 della S.C. nella quale si conferma la competenza del Giudice di Pace (e non della Corte d’Appello) a trattare i giudizi per il rimborso di quota dei premi assicurativi:



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati:

Dott. Rosario DE MUSIS Presidente

Dott. Francesco FELICETTI Consigliere

Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere

Dott. Sergio DI AMATO Consigliere

Dott. Onofrio FITTIPALDI Rel. Consigliere

Ha pronunciato la seguente

sentenza

Sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

AXA Ass. ni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma in Largo teatro della Valle 6 presso l’avv. Domenico BONACCORSI di Patti, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo FALETTI giusta mandato in calce del ricorso; e dagli avv. ti Aldo FRIGNANI e Natalino IRTI giusta procura speciale per Notaio Marcello CELLINA di Milano rep. 42676 dell’11 giugno 2002;

ricorrente

contro

ISVAP – Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, elettivamente domiciliato in Roma alla via dei portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lom rappresenta e difende ope legis;

controricorrente e ricorrente incidentale

e

L. C.;

intimato

avverso la sentenza n. 508/00 del Giudice di Pace acquaviva delle Fonti, depositata il 12/12/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2002 del Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;

uditi per il ricorrente gli avvocati FALETTI, FRIGNANI e IRTI che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il PM, in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. Umberto APICE, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e assorbimento degli altri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 19 settembre 2000, il sig. L. C. conveniva in giudizio l’AXA Comp. Ass. ni S.p.A. e l’ISVAP per sentire: a) dichiarare illecito l’aumento del costo da lui sostenuto in relazione alla polizza assicurativa n. 00446859, contratta con l’AXA Ass. ni S.p.A., e per l’effetto condannare tanto la società assicuratrice quanto l’ISVAP a corrispondere e a stornare, in suo favore, a titolo di risarcimento danno, una somma pari al 20% del premio di polizza pagato e comunque da liquidarsi in via equitativa nella stessa misura; b) ordinare alla compagnia d’assicurazioni il rinnovo del contratto in corso con l’attore, alle condizioni di prezzo giusto e conforme alla legge. Il tutto con clausola di contenimento della domanda nelle competenze per valore dell’adito giudice di Pace.

A sostegno della domanda, l’attore deduceva: 1) che l’autorità antitrust aveva comminato una multa pari a 700 miliardi di lire alle società partecipanti ad un accordo di cartello risultato e riconosciuto per ciò stesso vietato dalla legge; 2) che la AXA era una delle 39 compagnie assicuratrici sanzionate dall’antitrust; 3) che tale accordo aveva avuto come effetto immediato e consequenziale l’aumento del costo della polizza; 4) che l’aumento risultato illecito ammontava presuntivamente al 20% del costo totale del premio versato, tenuto conto che l’attività in violazione della legge sulla concorrenza aveva determinato in costo polizza superiore alla media europea e comunque illegalmente gonfiato a causa dei comportamenti anticoncorrenziali accertati dall’antitrust; 5) che era diritto di esso attore ottenere il rinnovo del contratto in corso alle condizioni di giusto prezzo e conforme alla legge e, in ogni caso, ottenere un risarcimento del danno in misura pari al 20% del premio pagato e comunque da liquidarsi in via equitativa nella stessa misura; 6) che l’ente di controllo ISVAP non aveva effettuato i controlli nel modo e nell’intensità dovuta, per il che doveva ritenersi corresponsabile del danno realizzato a carico del di esso attore.

L’AXA, costituitasi, chiedeva in via preliminare: 1) dichiararsi l’incompetenza funzionale e territoriale dell’adito giudicante in favore della corte d’Appello di Torino o di Bari ex art. 33, comma 2, della L. 287/90; 2) affermarsi la nullità della citazione per indeterminatezza dei fatti di causa; 3) disporsi la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa dell’esito della proposta impugnazione innanzi al TAR Lazio, del provvedimento Antitrust 28/07/2000; 4) disporsi l’integrazione del contraddittorio mercé la chiamata in causa di tutte le società assicuratrici sanzionate dall’antitrust; 5) nel merito, il rigetto della domanda giacché non provata, con vittoria di spese di lite.

Si costituiva in giudizio anche la ISVAP, chiedendo in via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione dell’ago ai sensi dell’art. 37 c.p.c. in favore di quella del giudice amministrativo ex art. 7 della l. 21/07/2000 n. 205, o, in ogni caso disporsi la sospensione del processo per consentire la proposizione dell’istanza di regolamento di giurisdizione; in subordine, dichiararsi la nullità della citazione ex art. 164, co. 3, c.p.c.; in ulteriore subordine, disporre l’estromissione dal giudizio dell’ISVAP per difetto di legittimazione passiva ex art. 20, 4 co., della l. 10/10/90, e, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata.

Il giudice di pace, all’esito dell’acquisizione di tutta la documentazione prodotta dalle parti, si riservava la causa in decisione sulle sole eccezioni preliminari.

All’esito, il giudice di pace: a) disponeva l’estromissione dell’ISVAP, in quanto ritenuto estraneo al rapporto intercorso fra l’attore e l’AXA, ed in ogni caso di ingiustificata presenza nel giudizio, ricorrendo evidente difetto di giurisdizione sull’operato (dedottamene omissivo) dell’ISVAP; b) rigettava l’eccezione d’incompetenza funzionale e territoriale, ritenendo che l’art. 33, 2 c., della l. 287/90 riguardi le azioni di nullità, di risarcimento dei danni e i provvedimenti d’urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal primo al quarto della suddetta legge n. 287/90, e non riguardasse, invece, l’azione di risarcimento danni derivante dal contratto intercorso tra l’attore e l’AXA in Acquaviva delle Fonti; c) riteneva, pertanto, la competenza ordinaria di esso giudice, anche “ratione territorii”; d) rigettava, altresì, l’eccezione di nullità della citazione sollevata dai convenuti, ritenendo non ricorrere, nella specie, alcuna indeterminatezza dei fatti posti a base della domanda; e) rigettava la domanda di chiamata in causa delle altre società assicuratrici, ritenendole estranee al giudizio; f) rigettava la domanda di sospensione del provvedimento, non ritenendo sussistere alcun profilo di dipendenza della decisione da quella da assumersi in sede di TAR; g) compensava interamente le spese fra l’attore e l’ISVAP, mentre rimetteva la prosieguo del giudizio innanzi a sé ogni decisione in ordine alle spese quanto al rapporto processuale tra l’attore e l’AXA.

Proponeva ricorso per regolamento di competenza l’AXA con atto notificato al solo L., chiedendo che, nell’eventualità che lo strumento di gravame venisse ritenuto inammissibile, per la ritenuta, perdurante operatività della disposizione di cui all’art. 46 c.p.c., lo stesso venisse, in ogni caso, trattato quale ricorso ordinario, trattandosi di pronuncia – quella del Giudice di Pace – intervenuta in controversia di valore inferiore ai due milioni di lire.

Non si costituiva il L., mentre il P.G., in sede di requisitoria scritta, chiedeva che, ritenuto il ricorso inammissibile sub specie dell’art. 42 c.p.c. siccome indirizzato avverso una pronuncia del giudice di pace, lo stesso venisse, peraltro, ritenuto convertibile in ricorso ordinario.

All’udienza del 7 dicembre 2001, il procedimento veniva trattato in camera di consiglio e questa Corte rinviava a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’isvap.

avendo la axa provveduto all’incombente, la causa perveniva all’odierna udienza, per la sua trattazione pubblica.

Costituitasi, l’ISVAP, rilevata l’inammissibilità – in sé – del regolamento di competenza, e d’altronde la sua terzietà ormai rispetto al presente giudizio ove il gravame venga trattato come ricorso ordinario per Cassazione (e ciò in forza del non impugnato capo dell’impugnata sentenza relativo alla sua estromissione dal giudizio), formula – ad ogni buon conto – in riferimento all’ipotesi di una ritenuta riviviscenza della sua posizione di parte, ricorso incidentale teso a far valere e a far dichiarare la nullità dell’atto di citazione introduttivo siccome formulato nei suoi confronti, per assoluta indeterminatezza e vaghezza del titolo di avvenuta evocazione in giudizio.

Ha depositato memoria illustrativa la AXA.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., il ricorso principale proposto dall’AXA e quello incidentale subordinato proposto dall’ISVAP.

Premesso come il ricorso principale, nella sua originaria formulazione di regolamento di competenza, vada dichiarato inammissibile, stante, in tema di pronunce del giudice di pace, la preclusione posta, dall’art. 46 c.p.c., nondimeno – giusta, del resto, esplicita richiesta contenuta nel ricorso medesimo – esso si rende suscettibile di essere trattato come ricorso ordinario per cassazione, concorrendo – nella fattispecie – in esso, i requisiti sia di forma che di sostanza previsti dall’art. 360 c.p.c.

Riguardato sotto un tal punto di vista, il ricorso risulta articolato sulla base di tre motivi:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA PREVISIONE DI CUI ALL’ART. 33 CPV L. 287/90, DEGLI ARTT. 5, 7 e 38 C.P.C. in relazione all’art. 360, n. 2, c.p.c.;

2) VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 316, 318 C.P.C IN RELAZIONE AGLI ART.. 163, 164 C.P.C. PER INDETERMINATEZZA DELLA DOMANDA, in riferimento all’art. 360 n. 3 e 5 C.P.C.

3) VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 295 C.P.C,, in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 C.P.C.

A sostegno del I motivo 1’AXA deduce che, essendo nella prospettazione del L. il comportamento ille­cito di essa AXA da individuare immediatamente nell’aumento illecito del premio, ma mediatamente nell’essersi esso così determinato per l’effetto della partecipazione all’ illecito accordo anticoncorrenziale, il risarcimento del danno troverebbe la sua effettiva ragion d’essere nella violazione dell’art. 2 della legge 287/90 vietante gli accordi anticoncorrenziali e sanzionante gli effetti dei medesimi. Conseguentemente opererebbe la previsione di cui all’art. 33 cpv. della legge suddetta individuante il giudice competente nella Corte di Appello ( di Torino o di Bari a seconda che si privilegi il foro del convenuto o quello de]. luogo in cui è stata sottoscritta la polizza ), e si delineerebbe l’incompetenza funzionale e per territorio del giudice di pace di Acquaviva delle Fonti.



A sostegno del II motivo l’AXA deduce invece la (già rappresentata in sede di originaria comparsa di risposta) nullità dell’atto di citazione in relazione alla incomprensibilità a suo dire — del preteso “aumento del costo della polizza”, stimato dall’attore “presuntivamente” pari “al 20% del costo totale del premio versato”, sia in relazione alla indeterminatezza del riferimento alla polizza il cui premio sarebbe stato aumentato illegittimamente, sia per l’assoluta genericità del preteso aumento illecito, del quale non veniva fornita la minima giustificazione sia fattuale che quantitativa.

Rileva l’AXA come la risposta offerta dal giudice di pace sul punto, sarebbe del tutto tautologica, tanto più alla luce del profilo per cui due erano le polizze coinvolte temporalmente ( una, vigente — con effetto dal 2/9/99 - al momento della pubblicazione della decisione dell’ANTITRUST; ed un’altra, vigente — con effet­to dal 2/9/2000 — al momento della notificazione dell’atto di citazione).

Rileva altresì l’AXA, come l’attore ( ed il Giudice, con lui) non si farebbe carico affatto di giustificare perché mai l’aumento illecito dovesse essere determinato presuntivamente nel 20%, a fronte dell’eccezione di corretta applicazione della tariffa vigente ( e bloccata, per il rinnovo del 2/9/2000, in relazione al D.L. n. 70/2000 convertito in legge n. 137/2000 ).

A sostegno del III motivo ( non pi ripreso però poi in sede di memoria illustrativa finale ) la parte ricorrente lamenta infine, il mancato accoglimento della istanza rivolta a conseguire la sospensione del giudizio nell’attesa della definizione del giudizio introdotto innanzi al TAR ed avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento dell’Autorità Antitrust, irrogativo della sanzione.

Premessa l‘inammissibilità

del III motivo (con il. quale la ricorrente lamenta la mancata sospensione del giudizio nell’attesa della definizione di quello pendente innanzi al TAR del Lazio in ordine alla impugnativa del provvedimento dell’Antitrust), non rendendosi suscettibile di ricorso per regolamento di competenza (e perciò neppure di una sua eventuale conversione in ricorso ordinario per cassazione) il provvedimento del giudice di merito che neghi la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., va sottolineato come, anche ove riguardato sotto il punto di vista dei primi due motivi, il ricorso proposto dalla AXA non possa trovare alcun accoglimento.

Ed infatti, quanto al primo dei due motivi, va premesso innanzitutto come, al di là dei termini ancora fluidi che caratterizzano l’ ( ancora recente ed acerbo ) dibattito relativo alla portata effettiva ( anche ne gli aspetti relativi ai limiti soggettivi di legittimazione al loro esercizio ) delle azioni contemplate dal secondo comma dell’art. 33 della legge n. 287190 ( caratterizzate dalla conseguente cognizione esclusiva -in un unico grado di merito - della Corte d’Appello territorialmente competente in ragione dei criteri di cui agli artt. 19 e ss. c.p.c. ), con particolare riguardo all’azione risarcitoria, esso dibattito parallelamente alle conclusioni emerse, del resto, sia nella pionieristica esperienza statunitense che, già nel. 1890, conosceva lo “SHERMAN ACT”, sia nell’ordinamento “comunitario”, sia nelle singole esperienze ordinamentali nazionali proprie di quel più generale contesto storico del mondo occidentale che ha conosciuto le forme più avanzate di espressione dell’economia di mercato — consente intanto di fissare delle prime conclusioni di massima proprio in relazione al profilo della capacità e legittimazione del consumatore finale ad avvalersi dello strumento risarcitorio nei riguardi dell’avvenuta violazione dei divieti posti, nelle singole legislazioni speciali nazionali, a tutela della concorrenza e del mercato; conclusioni che si rivelano di segno sostanzialmente negativo.

Rispetto a tali conclusioni si impone intanto una premessa: non vengono — ovviamente — in alcun modo in discorso opzioni angustamente e miopamente inquadrative dei fenomeni del mercato e della concorrenza, che finiscano in qualche modo per ignorare come, ovviamente, il consumatore finale rappresenti egli stesso un termine imprescindibile di riferimento del più generale fenomeno del mercato, il quale ultimo acquisisce esso stesso finale senso proprio in funzione dello sbocco dei beni e dei servizi prodotti, presso i consumatori finali.

Gli interrogativi sono, invece e piuttosto, di carattere più generale e si conducono a penetrare -al di là degli auspici ricorrentemente formulati, in molteplici sedi in ordine ad un certo tipo di conclusioni -i contenuti più propri dei singoli ordinamenti nazionali e degli strumenti normativi concretamente elaborati a tutela della “concorrenza” e del mercato”, per indagarne gli istituti al fine di ricostruirne le reali articolazioni ed i conseguenti riflessi operativi.

Su questo piano, ciò che parrebbe senz’altro cogliersi nello stesso impianto della legge n. 287/90, fin dalla illuminante premessa ‘inquadrativa” contenuta nell’ art. 1 (“Le disposizioni delta presente legge. in attuazione dell’art 41 delta a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applico alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese che non ricadono…) è una caratterizzazione della stessa che, assumendo pur sempre nella stessa delineazione concreta degli strumenti operativi (vedi, ad esempio tanto per venire al tema dei cd. “cartelli”, evocato nella presente controversia — la stessa scelta normativa, consacrata nell’ultimo comma dell’art. 2 e nel secondo comma dell’art. 33 di privilegiare una tecnica di incidenza “repressiva” affidata, quanto al piano più propriamente “civilistico”, allo strumento della “nullità” delle “intese” ) la prospettiva privilegiata dell’”impresa” quale termine comunque principale del dinamismo del “mercato”, tende ad assicurare le condizioni per il più pieno e libero esprimersi della “concorrenza”, considerata in un modello che faccia conto, comunque, dei principi del “liberiamo” -come il fattore imprescindibile per l’esprimersi delle potenzialità e delle capacità del “mercato”.

E’ in questa luce che si iscrivono - altresì - gli stessi divieti di cui all’art. 2, i quali assumono essi stessi la prospettiva privilegiata del modello dell’“impresa”, e della concorrenza quali fattori - appunto - da preservare rispetto a tutta una serie di eventi perturbativi quali le possibili intese ed i possibili accordi fra singole imprese, aventi la capacità di alterare il gioco delle condizioni per il formarsi della domanda e dell’offerta, e per il permanere o per l’ingresso delle singole imprese nel mercato: divieti rispetto ai quali poi la stessa legge n.. 287/90 delinea, in sede di art. 33, gli strumenti sanzionatori, i quali non possono conseguentemente non corrispondere essi stessi, strutturalmente, a tale prospettiva ispiratrice; il che si rende più che mai palese - ad esempio - in relazione alla, espressamente evocata - nel secondo comma dell’art. 33 - conseguente azione volta a conseguire sul piano civilistico una dichiarazione giudiziale di nullità delle “intese” in questione; dichiarazione rispetto alla quale - non a caso - si renderebbe difficilmente configurabile, ad esempio, già sul piano fattuale, per l’intrinseca impossibilità di conseguirne un qualsiasi diretto riflesso (data la strutturazione di per sé stessa naturalmente meramente “obbligatoria” delle “intese”), una qualsivoglia soglia di interesse in testa a soggetti che non siano essi stessi partecipi di quello stesso livello operativo, e rivestano invece la mera veste di consumatori finali, non potendo in alcun modo reagire su di essi l’esistenza in sé delle “intese”, le quali - come strumento tecnico operativo - risultano concepite, in quanto tali, solo in funzione di chi appunto( le imprese ) le possa concludere, e le abbia nel concreto concluse, ed apparendo, invece, al riguardo, il possibile ruolo del consumatore finale, chiamato piuttosto ad esaurirsi nella sollecitazione dell’esercizio dei loro poteri da parte degli organi individuati dalla stessa legge n. 287/90 in quella che si rivela la sua componente più propriamente “pubblicistica”.

Così ricostruiti i termini, le caratterizzazioni strutturali e le finalità ispiratrici della disciplina di cui alla legge n. 287/90, non si vede come mai rispetto ad essi potrebbe rendersi stravagante il solo strumento risarcitorio previsto in stretta connessione con le azioni di nullità e di “inibitoria” - dal medesimo secondo comma dell’art. 33; strumento il quale non può di conseguenza - non lasciare presupporre esso stesso una tipologia di danni strettamente connessa alle tematiche dell’impresa e della sua presenza nel mercato.

Ciò finisce - del resto - per porsi in una linea di più generale continuità con le caratteristiche strutturali della disciplina codicistica della concorrenza ( art. 2595 e sa. c.c. ) così come riletta, nel tempo, alla luce della Costituzione; disciplina la quale non contempla la legittimazione attiva dei singoli consumatori finali.

Né ciò equivale a postulare - di fatto - l’irrisarcibilità assoluta dì ogni e qualsiasi delle eventuali ricadute estreme di quelle intese vietate dal legislatore in sede di 1. n. 287/90, sul “consumatore finale” ( ricadute realizzantisi nel momento in cui quest’ultimo realizza la forma tipica di accesso al mercato che gli è propria entrando in contatto con la singola impresa “professionista), ma solo che: a) da un lato - tale risarcibilità non si configurerà per il solo fatto - in sé - che, a monte della singola operazione conclusa dal consumatore finale si ponga, dal lato dell’impresa, l’intesa vietata, rendendosi invece necessario che, nel concreto, il rapporto instauratosi fra il consumatore finale e l’impresa si connoti, in tutto o in parte, nello specifico, per i caratteri della ( naturalmente, specificamente da comprovare) antigiuridicità, per l’avvenuta violazione di uno specifico diritto soggettivo vantato da quest’ultimo; diritto soggettivo il quale, a sua volta e naturalmente, per tutte le considerazioni sopra svolte, non potrà però di certo farsi discendere dal solo fatto in sé della pregressamente intervenuta “intesa vietata”; b) da un altro lato, l’azione risarcitoria eventualmente spettante, rivestirà, per ciò stesso, i caratteri ordinari di un’ordinaria azione di responsabilità soggetta agli ordinari criteri di competenza, e non quelli dell’azione ex art. 33, secondo comma della L. n. 287/90, rimessa, in quanto tale, alla cognizione esclusiva della Corte di Appello in unico grado di merito.

Ciò premesso in linea generale ed astratta, va sottolineato come, nel concreto della specifica fattispecie portata all’esame di questa Corte ( e di ciò costituisce riscontro diretto - del resto - la stessa concreta articolazione della domanda formulata dal L., come derivabile dallo stesso contenuto sostanziale dell’atto introduttivo ( che questa Corte è chiamata a conoscere direttamente siccome - per i profili della dettata violazione delle norme processuali sulla competenza -può prendere visione diretta degli atti), vada escluso che l’attore stesso abbia inteso, di fatto, davvero attivare il tipo di domanda risarcitoria delineata - appunto - nel secondo comma dell’art. 33 della legge n. 287/90, rendendosi essenziali - come già - visto - ai fini della configurabilità delle azioni in oggetto: a) una domanda la quale transitando per la valutazione della nullità della singola “intesa vietata” dall’art. 2 della stessa legge, o dell’avvenuto abuso di posizione dominante previsto dall’art. 3, tenda a conseguire correlatamene il risarcimento dei danni direttamente derivatine secondo quelli che sono i correnti criteri di individuazione del nesso di causalità; b) la deduzione di un profilo di diretta ed imme diata incidenza causale della intesa ritenuta vietata o dell’abuso, nella produzione del danno lamentato, il quale si deve rendere effetto immediato e diretto della intesa medesima, e non di fenomeni che, pur attenendo alla vita del mercato, si pongano solo a valle, in quanto mediati dal concreto comportamento tenuto dalle singole imprese nella gestione di singoli e specifici rapporti intessuti direttamente con i singoli consumatori; rapporti già presidiati in quanto tali dalla loro logica giuridica interna.

Si dà il caso, infatti, che, nella fattispecie, al di là del tenore testuale di taluni riferimenti contenuti anche nella prima sezione della verbalizzazione di udienza dell’attore del 21 novembre 2000, la deduzione stessa del supposto “accordo di cartello” si riveli, nella sua sostanza, vaga e generica nei contenuti, così conte sostanzialmente vaga si riveli la esplicitazione dei termini di diretto riverbero dell’accordo in questione, nella determinazione del concreto livello tariffario conosciuto, nella sua vicenda, dal L.; tanto da collocare, nei fatti, l’accordo in questione sul mero sfondo dell’accaduto, e da concentrare piuttosto il nucleo problematico dei termini giuridici della vicenda sul problema della legittimità, o meno - nell’ambito del rapporto contrattuale relativo ad una po lizza che (fra l’altro) la stessa AXA precisa essere stata oggetto di “rinnovo” e non di stipula ex novo (e perciò già di per sé presidiata dalle specifiche pattuizioni regolanti le condizioni di rinnovo alla scadenza) - dell’ aumento del premio di polizza praticatogli.

La collocazione dell’aumento di premio, nell’ambito di uno specifico rapporto contrattuale già in atto e fatto oggetto di nero rinnovo fra le parti, toglie, fra l’altro, ulteriore incidenza alla tesi (sviluppata peraltro dalla ricorrente solo in sede di memoria, e Comunque di per sé non decisiva), relativa alla configurabilità - nello specifico - della avvenuta e dedotta violazione, non già di un’obbligazione contrattuale, ma di una sorta dì più generale ( ma non ulteriormente esplicato, ed in ogni. caso di portata ben più generale rispetto a quella che si pretendesse di collegare puramente e semplicemente alla posizione del consumatore finale rispetto ai divieti di cui agli artt. 2 e 3 della L. n. 287/90) diritto assoluto alla libera determinazione dei contenuti del contratto.

Ed infatti risultano da tempo superate ( sia in dottrina che in giurisprudenza) quelle prospettive tese a vedere, in termini alternativi ed inconciliabili fra loro, l’esistenza di uno specifico rapporto obbligato rio ed il caratterizzarsi, in relazione ad esso, anche di forme di responsabilità c.d. extracontrattuale”.

Né va trascurato - sempre in tema di interpretazione della domanda formulata in concreto dal L. - come lo stesso attore, se da un lato ha evocato in giudizio I’ISVAP (manifestamente estranea ad ogni - per le sue stesse competenze istituzionali - possibile ingerenza in dedotti accordi di cartello), non abbia poi evocato in giudizio le altre società assicuratrici partecipi del dedotto accordo di cartello e formuli - anzi - specifica domanda finale volta a conseguire ( nei confronti - ovviamente - della sola AXA) il “rinnovo del contratto in corso”, alle condizioni di prezzo giusto.

Nessuna delle indicate violazioni degli artt. 33 L.287/90, 5 e 38 c.p.c. si rende pertanto configurabile nella fattispecie.

Del pari inaccoglibile si rivela il motivo del ricorso, posto che esso, al di là della sua formulazione apparente, genericamente tesa a denunciare un vizio di violazione di legge, si rivela in realtà teso, del tutto inamissibilmente, a provocare, in questa sede di legittimità, null’altro che un sindacato di puro merito circa la valutazione compiuta dal giudice di pace allorché ha ritenuto esauriti, nel la fattispecie, gli estremi che identificano i requisiti di compiutezza della domanda; valutazione rimessa al giudice di merito e che si rende del tutto insindacabile in sede di legittimità, ove motivata con percorso logico giuridico immune da vizi logico giuridici. Va, al riguardo, ancora una volta ribadito - tanto più in relazione al giudizio chiamato a svolgersi davanti al giudice di pace, il quale si caratterizza per la riduzione al minimo dei termini di formalizzazione dell’atto introduttivo - come aspetto del tutto distinto rispetto al profilo della compiutezza della domanda si riveli quello della davvero compiuta articolazione di tutti i profili che, in via di mera ipotesi possano condurre, nel concreto, al suo effettivo accoglimento.

Quanto poi al profilo per cui il giudice di pace, nell’ambito della sua pronuncia avrebbe omesso di giustificare perché mai la misura dell’aumento illecito debba intendersi determinabile presuntivamente nel 20%, va da sé che nessuna pronuncia decisiva del merito della controversia il giudice di pace avendo adottato, la doglianza sì riveli del tutto inammissibile siccome del tutto esulante dai termini concreti della pronuncia impugnata la quale ha assunto a suo oggetto il mero vaglio delle eccezioni preliminari, lasciando - natural mente - del tutto impregiudicato l’esito finale della controversia vista nel suo merito.

Il rigetto del ricorso principale rende del tutto assorbito il motivo di ricorso incidentale formulato solo in via gradata e subordinata dall’ISVAP; ISVAP — del resto - la cui presenza nella presente fase del giudizio è stata provocata (attraverso l’ordine di integrazione del contraddittorio) in ragione di profili di litisconsorzio meramente processuale inerenti al solo profilo della dedotta violazione delle norme sulla Competenza, non essendo invece stata fatta oggetto di impugnazione in sè il capo della sentenza relativa all’estromissione dell’ISVAP dal giudizio.

Ricorrono giusti motivi per un’integrale compensazione delle spese processuali relative a questa fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Compensa le spese dì questa fase del giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Suprema Corte di Cassazione Il 27 giugno 2002.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Depositata il 9 dicembre 2002


Ringrazio per la stesura di detto articolo l’Avv. Salvatore Zaccaria (da Brolo) e l’avv. Salvatore De Gaetanis, nonché i dott. Alessandra Musardo, Giuseppe Cuppone e tutti quanti mi stanno aiutando in questa campagna, nonché tutti gli utenti che ci inviano documenti, sentenze e provvedimenti utili ad affrontare al meglio le varie problematiche. Un ringraziamento va anche alle altre associazioni dell'intesa che in tutto il territorio nazionale stanno diffondendo i nostri modelli ed i materiali (editi su www.adusbef.it e www.studiotanza.it) mettendoli a disposizione dei cittadini.



Allo stato, gli utenti del mercato assicurativo, fugato ogni problema circa la competenza del Giudice di Pace, possono tranquillamente proseguire i giudizi secondo le istruzioni già fornite. Centinaia sono le sentenze emesse in favore dell’utenza ed alcuni Giudici di Pace (ad es. quello di Mirandola) stanno vagliando l’opportunità (vista l’entità della domanda) di dedicare una mattina a settimana per raccogliere le denunce (verbali) direttamente dai cittadini, in conformità a quanto previsto dall’art. 316, comma 2, del c.p.c., e/o tentare la conciliazione con le modalità previste dall’art. 322 c.p.c.-

Lecce - Roma, 15 gennaio 2003 Vicepresidenza Adusbef onlus



MAXI MULTA ASSICURAZIONI
VIA AL CONTENZIOSO: LE SENTENZE CON I PRIMI RIMBORSI
Campagna di promozione delle azioni giudiziarie per ottenere il rimborso
delle quote dei premi illegittimamente pagati.

(dell’Avv. Antonio TANZA)


L’accusa dell’Antitrust lanciata dal presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato non lascia molto spazio ai dubbi: «Esistono accordi tra imprese volti alla fissazione dei prezzi di vendita. Questi accordi danno luogo ad aumenti dei prezzi e a riduzioni della quantità offerta e determinano, pertanto, una diminuzione complessiva del benessere sociale».

Gli esempi concreti non mancano e non sono mancati: il più clamoroso è quello delle compagnie di assicurazioni che si sono messe d’accordo per aumentare i prezzi delle Rc auto.

Un settore dove, dal 1996 al 2001, secondo l’Istat, l’incremento delle tariffe è stato dell’80,2 % e continua a crescere di anno in anno.

Il cartello delle compagnie assicuratrici che ha alleggerito le tasche degli utenti automobilisti è stato specificatamente illustrato dall’Antitrust che ha comminato una multa di 700 miliardi di vecchie lire alle numerose imprese di assicurazioni (n.39).

Una condanna che è stata confermata anche dal Consiglio di Stato: l'Antitrust aveva, dunque, visto giusto. La società di servizi (Rc Log) con cui le compagnie hanno condizionato il mercato è una delle, purtroppo non rare, espressioni del retaggio monopolista che soffoca la concorrenza.

Il sistema di controllo del mercato, messo in piedi da numerose compagnie, era talmente sofisticato che, come ha scoperto l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, circolavano tra le assicurazioni scambi di informazioni sui contratti e i prezzi addirittura con messaggi criptati per non essere intercettati dall’Antitrust: il povero utente – consumatore, obbligato ad assicurare il suo veicolo, vagava invano tra le varie agenzie senza scoprire sostanziali variazioni di costo che rendessero conveniente una polizza rispetto ad un'altra. Le compagnie hanno fatto il cartello grazie proprio all'esistenza di questo obbligo, e una volta scoperte hanno agito sulla leva dei prezzi

L'anomalia e la contraddizione di un mercato assicurativo che deve offrire i suoi prodotti a chi è obbligato ad acquistarli, è messo in maggiore evidenza dalla conferma della validità della sentenza dell'Antitrust: le compagnie hanno creato il cartello grazie proprio all'esistenza di questo obbligo ed hanno agito sulla leva dei prezzi.



La sentenza del Consiglio di Stato ha sostanzialmente confermato l’esistenza del cartello delle compagnie assicurative sulla Rc-auto ed ha evidenziato come il regime di finto mercato, che ha interessato l'assicurazione obbligatoria per i mezzi di trasporto, ha avuto un suo naturale sbocco nei cartelli monopolisti a danno dei consumatori.

La sentenza, oramai passata in giudicato, ha confermato l’illegittima attività delle maggiori compagnie di assicurazione operanti in Italia (SAI, GENERALI, HELVETIA, LLOYD ADRIATICO, AZZURRITALIA, MILANO, RAS, REALE MUTUA, ZURIGO, ALLIANZ SUBALPINA, ASSITALIA, TORO, UNIPOL, WINTHERTUR, AXA, FONDIARIA, GAN, ecc..) le quali, sin dal ’95-‘97, attraverso la creazione di un accordo di cartello operavano contro la libera concorrenza del mercato ed ai danni dei consumatori, con una maggiorazione dei premi rc auto intorno al 20% .

Dopo che è stata accertata giudizialmente la condotta sanzionabile, molti consumatori ed utenti, conservando le vecchie polizze e premi erogati, si sono rivolti alla Magistratura, ottenendo così il rimborso del maltolto.

Ecco le prime sentenze che hanno condannato le compagnie assicurative a rendere il maltolto, aprendo la via a migliaia di azioni per ottenere il rimborso delle quote dei premi illegittimamente pagate dal ’95 al 2000:

N. 52/01 Sentenza 56/01

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di LAVIANO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Giudice di Pace Dott. Vincenzo Rufolo ha pronunciato la seguente:

sentenza

D.G. R. rappresentato e difeso dall’avv. P. C. come da mandato a margine dell’atto di citazione, ATTORE

CONTRO

Allianz Subalpina Ass. ni Spa, in persona del legale rappresentante con sede in Torino alla via Alfieri n. 22

CONVENUTA

OGGETTO: Risarcimento danni.

CONCLUSIONI:

l’avv. P. C. chiede la condanna della convenuta Compagnia al pagamento della somma, indebitamente percepita, nonché interessi come per legge. L’avv. L. A. chiede che venga dichiarata l’incompetenza funzionale e territoriale del Giudice di Pace a conoscere della presente causa, per essere la medesima funzionalmente devoluta alla Corte d’Appello di Torino.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con Atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. R. D.G. conveniva in giudiziosa società Assicurazioni Allianz Subalpina in persona come sopra per sentirli condannare al pagamento della somma a titolo di risarcimento per le somme indebitamente percepite dalla compagnia. L’attore assumeva che avendo sottoscritto il contratto di assicurazione con l’Allianz Subalpina Spa con polizza n. 70420724 dell’autovettura tipo Fiat Uno tg. __ ______ e che successivamente ha dovuto sopportare un aumento che ha determinato un conto polizza superiore alla media europea e comunque illegalmente accresciuto a causa dei comportamenti anticoncorrenziali accertati dall’Antitrust. L’attore nelle conclusioni precisava che con l’atto di citazione non ha inteso proporre una domanda risarcitoria collegata alla normativa antitrust (legge 287/90) bensì una domanda cumulata relativa sia alla richiesta di restituzione dell’indebito, con interessi, e sia al relativo risarcimento danni. L’attore espressamente rinuncia ala domanda relativa alla richiesta di risarcimento danni e chiede che la pronuncia di questo giudice verta sulla proposta domanda di restituzione della differenza delle somme indebitamente percepite dalla convenuta Compagnia, con interessi, relativamente all’intercorso contratto assicurativo. Il giudice all’udienza del 18.09.01 assegna la causa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

in via preliminare, il giudice di pace, rigetta la eccezione di incompetenza perché non fondata per i seguenti motivi. La domanda proposta, restituzione dell’indebito non può essere considerato quale domanda intesa ad ottenere il risarcimento dei danni per la violazione delle disposizioni di cui alla legge 287/90. la Cassazione ha più volte affermato la natura restitutoria e non risarcitorie dell’azione di ripetizione dell’indebito “La ripetizione dell’indebito oggettivo, di cui all’art. 2033 c.c., rappresenta un’azione restitutoria, non risarcitorie a carattere personale” (Cass. Civ. sez. III, 27 maggio 1995, n. 5926). La domanda principale non rientra tra quelle indicate nell’art. 33 della legge n. 287 del 1990, di cui la competenza è della Corte d’Appello. Va, in ogni caso, chiarito che, ove mai l’attore avesse proposto una domanda di tipo risarcitorie, la competenza a conoscere della stessa resta del Giudice di Pace, ratione valoris, e non della Corte d’Appello. L’art. 33 della legge 10.10.1990 n. 287, infatti, ha previsto una duplice tutela giurisdizionale nel caso di violazione della normativa sull’abuso di posizione dominante e sul divieto di concentrazione (cd. Antitrust). Il primo comma dell’art. 33 prevede la possibilità di ricorrere al TAR del Lazio avverso i provvedimenti amministrativi di cui ai titoli da I a IV della stessa legge, e vale a dire avverso i provvedimenti che dispongono sulla libertà di concorrenza, sull’abuso di posizione dominante, sulle operazioni di concentrazione, sulla sospensione delle operazioni di concentrazione, sulle sanzioni relative alle presunte violazioni etc. etc.

Il secondo comma attribuisce alle Corti di Appello, territorialmente competenti, la competenza a conoscere della nullità e del risarcimento del danno esclusivamente con riferimento alle ipotesi suindicate. Ne consegue che restano fuori, dall’ambito previsto dalla norma, le azioni di risarcimento danni che scaturissero dalla patologia contrattuale, tra assicurato e singola Compagnia di Assicurazioni. Per tali motivi dichiara la sua competenza territoriale e per materia essendo stato stipulato il contratto di assicurazione in santomenna presso il subagente della Compagnia di Ass.ni.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Laviano, dott. Vincenzo RUFOLO, definitivamente pronunciando dulla domanda posta da D.G. R. contro la Compagnia di Ass.ni Allianz Subalpina S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., così decide:

1) accoglie la domanda e condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma indebitamente percepita dalla Assicurazione nella misura del 20% del costo totale del premio proposto relativo alla polizza n. 70420724 dell’autovettura Fiat Uno tg ________;

2) compensa le spese processuali tra le parti.

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Così deciso in laviano 27.09.02.

Il Giudice di Pace

Dott. Vincenzo RUFOLO

Ed ancora segue altra sentenza in cui la Compagnia assicurativa viene condannata anche al pagamento delle spese del giudizio, oltre al riconoscimento del danno.

N. 603/01 R.G.

Sentenza n. 252/01

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

SALA CONSILINA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL

POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Dott. Giacinto PETRIZZO

ha pronunziato la seguente , ex art. 113 (2° comma) c.p.c.,

SENTENZA

Nella causa civile promossa da:M. R., .elettivamente domiciliato in Sala Consilina in P.zza Urmberto I, 3, presso lo studio dell’avv. E. C. che lo rappresenta e difende, come da mandato agli atti;

ATTORE
CONTRO
Nuova Tirrena Ass.ni S.p.A., in persona del legale rappr.te p.t.,con sede in Roma alla via Massimi,158 ed elettivamente domiciliata in sala Consilina al C.so Vittorio Emanuele, 16 presso lo studi dell’avv. M.R. il quale,unitamente all’avv. E. G. del Foro di Roma, la rappresentano e difendono, come da mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione;
CONVENUTA
- Oggetto: restituzione premi assicurativi R.C.A.

- Conclusioni:all’udienza di discussione del 08.10.2001 il-procuratore di parte attrice concludeva come da relativo verbale di causa, che, qui si abbia per integralmente richiamato e trascritto.

Svolgimento del Processo:con atto di citazione notificato il 24.05.2001, M. R. conveniva in giudizio, dinanzi a questa A.G., la Nuova Tirrena Ass.ni S.p.A., in persona del legale rappr.te p.t., per sentirla condannare alla restituzione, in suo favore, delle somme, indebitamente pagate, nella misura del 20 % del premio R.C.A. pagato o, comunque in quella ritenuta equa, in relazione ai contratti pagati nel corso dell’anno 1998. Assumeva l’istante di aver sottoscritto contratto di assicurazione per la .R.C.A. obbligatoria, ai sensi della L. 990/69 e successive modifiche ed integrazioni, presso la Compagnia di Assicurazioni Nuova Tirrena S.p.a., relativa all’autovettura , tg. AN 272 XY; - che, per la polizza n° 321/93/32.749, emessa dall’Agenzia di Sala Consilina della Nuova Tirrena S.p.a., è stata pagata, il 31/12/1998, la somma di £.584.600, relativa alla sola garanzia R.C.A.; - che l’Autorità antitrust ha comminato una multa pari a £. 700 miliardi alle Società di Assicurazione che hanno partecipato all’accordo di cartello, risultato e riconosciuto per ciò stesso vietato dalla –legge; - che la Compagnia con cui l’istante ha stipulato la polizza è una delle 39 sanzionate dall’antitrust; - che tale accordo, così come accertato dall’antitrust nonchè dall’Autorità Giudiziaria Amministrativa, ha avuto come effetto immediato e consequenziale l’aumento del costo della polizza di cui alla premessa; - che detto , aumento illecito ammonta, presuntivamente, al 20 % della parte di premio versato e riferito alla garanzia R.C.A., tenuto conto che l’attività in violazione della legge sulla concorrenza, ha determinato un costo di polizza superiore alla media europea e, comunque, illegalmente accresciuto a causa dei comportamenti anti-concorrenziali accertati dall’antitrust, l’istante conclude con la richiesta che venga accolta la sua domanda, e per l’effetto, la Società Convenuta venga condannata alla restituzione delle somme indebitamente percette, così come indicate in premessa. Con vittorie di spese e competenze di 1ite.

Radicatosi il contraddittorio all’udienza del 16.07.01, la convenuta Nuova Tirrena Ass.ni S.p.A. non si costituiva; benché ritualmente convenuta, per cui veniva dichiarata la sua formale contumacia. La parte attrice chiedeva, sulla scorta della prodotta documentazione, fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni, udienza che il giudicante fissava per l’8.10.01, unitamente all’udienza di discussione, ex art. 320 c.p.c. Frattanto la convenuta Nuova Tirrena. S.p.a. si costituiva in cancelleria depositando in Cancelleria, in data 29.09.01, comparsa di costituzione e risposta, in cui deduceva in rito la incompetenza funzionale e per territorio dell’adito giudice, nel merito instava per il rigetto della domanda attorea in quanto destituita di fondamento in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze tutte in giudizio. Indi, omessa ogni ulteriore istruttoria, sulle precisazioni conclusive del solo procuratore di parte attrice, così come riportate in epigrafe, la causa veniva assegnata a sentenza nell’udienza del 08.10.01 con termine di trenta giorni per deposito comparse conclusionali.

Motivi della Decisione

Si premette che tale causa, dato il suo valore al di sotto dei due milioni, .viene decisa, ex art. 113 (2° comma) c.p.c., secondo equità. In tale prospettiva e sotto tale profilo, il giudicante ritiene cosa equa e .rispondente a sostanziale giustizia, nel caso di specie, accogliere la domanda attorea nei limiti e per la motivazione di seguito esposta. In ordine a quanto eccepito nel rito, questo giudicante rileva -che-le eccezioni-di incompetenza funzionale e per territorio, addotte dalla parte convenuta, siano abbastanza infondate. Infatti, in ordine alla prima eccezione, si fa notare che la prospetta inderogabilità della competenza funzionale, comportante la rilevabilità, anche d’ufficio, della incompetenza in ogni stato e grado del processo, attiene ai giudizi instaurati sotto il vigore del vecchio testo dell’art. 38 – “Incompetenza per materia e quella per territorio nei casi previsti dall’art. 28 sono rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo”, teste precedente applicabile ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, mentre il rinnovato testo dell’art. 38 (I comma) cpc. così dispone: “L’incompetenza per materia quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’art. 28 sono rilevate, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione. Nella prima udienza (16.07.01) di trattazione tale incompetenza non fu rilevata d’ufficio ma nemmeno dalla parte convenuta, stante il suo stata contumaciale, per cui deve ritenersi tardiva e fuori termine la -sua eccezione formulata solo in data 29.09.01 nella sua comparsa di costituzione e risposta in cui era già stata fissata l’udienza per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione, ex art 321 c.p.c. Parimenti infondata si -rivela la incompetenza territoriale dell’adito giudice, sia perché tardivamente eccepita e, quindi, a contraddittorio chiuso, sia perché si ritiene, senza alcun dubbio, essere stato correttamente –individuato come foro competente, nella .fattispecie il luogo di residenza del consumatore (l’istante Marrone), ex art. 1469 bis n.9) c.c. Pertanto, deve ritenersi ritualmente radicata dinanzi a questa A.G. la controversia in oggetto. Nel merito, si; osserva che:la pretesa attorea ha per oggetto l‘azione di ingiustificato arricchimènto e,quindi, indebito pagamento (competente anche sotto tale aspetto l’adito giudice), che sarebbe , derivato a talune Compagnie Assicuratrici ( n° 39), tra le quali la convenuta Nuova Tirrena S.p.a., da un illegittimo aumento(pari a circa il 20 %) •del costo dei premi assicurativi, ramo R.C.A. Infatti, con provvedimento di chiusura istruttoria, n. 8546 del 28.07.200, l’AutorItà garante della concorrenza e del mercato accertava l’esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza operata da 39 imprese di assicurazione, operanti in Italia nel settore R.C.A. Con lo stesso provvedimento 1’AGCM comminava alle imprese coinvolte nella intesa una multa progressiva rispetto alla gravità della condotta posta in essere. Sempre nella motivazione del già citato provvedimento n° 8546 si legge: “l’Autorità, considerata, la natura e l’attualità -delle informazioni, la immediata identificabilità delle Imprese, la struttura del mercato, la risultanza degli incontri sistematici delle parti, ha verificato che lo scambio :di informazioni tra le imprese di assicurazione determinava una intesa restrittiva della concorrenza. L’intesa accertata ha quale oggetto di restringere e falsare il gioco della concorrenza nel mercato nazionale dell’assicurazione auto. Il circuito informativo istituzionalizzato realizzato dalle imprese è idoneo ad incidere in modo decisivo sulle scelte di prezzo a danno dei consumatori…… Gli aumenti premi, come ben si evince dalle tabelle esaminate dall’Autorità, sono quantificabili in circa il 20 % del costo dei premi assicurativi incassati dalle imprese. Palese risulta ormai la violazione all’art. 2 L. 287/90, la quale prevede il divieto assoluto di intese volte a fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o do vendita o Altre condizioni contrattuali e la nullità delle stesse. Violato inoltre risulta il diritto che la L. 281/98, all’art 1 punto e). riconosce e garantisce ai consumatori ovvero il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi. le conseguenze del comportamento posto in essere dalle imprese ricadono direttamente sui soggetti che con esse hanno stipulato contratti nelle materie che hanno interessato le intese in questione, i quali hanno patito direttamente il danno, consistito nell’aumento dei premi relativi”. A questo punto, evidenziato il comportamento delle imprese assicuratrici, il danno causato ai soggetti lesi, i consumatori, ne consegue che il .danno è risarcibile quanto e conseguenza di un atto illecito; alla luce .dell’art. 2043 c.c.,il danno consiste nell’illegittimo aumento dei prezzi che è sicuramente derivante da atto, illecito. Il provvedimento n° 8546 del 28.07.2000 dell’AGCM è stato confermato peraltro, all’acquisita sentenza n° 6139/2001 del T.A.R del Lazio. 0rbene, l’attore ha esibito e depositato in giudizio la polizza n° 321/93/32. 749, relativa alla sola garanzia R.C.A. dell’importo di £ 584.600, pagato in data 31.12.1998, alla Nuova Tirrena Assicurazioni, Agenzia di Sala Consilina, e ne chiede la restituzione nella misura del 20% o, comunque, in quella ritenuta equa dal giudicante. Alla stregua di quanto esposto, motivato specificato e espresso, la domanda attorea appare meritevole di accoglimento in questa sede, in quanto risulta fondata nei suoi assunti presupposti giuridici e di fatto, per l’effetto si ritiene cosa equa condannare la convenuta Nuova Tirrena Ass.ni S.p.a., in persona del legale rappresentante , alla restituzione, in favore dell’attore della somma di £. 116.000 a titolo di somma indebitamente percetta dalla convenuta, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda all’effettivo saldo. Le spese e competenze tutte di giudizio come liquidate in dispositivo, si pongono a totale carico della parte convenuta, atteso il principio della soccombenza.

P.T.M.

I1 giudice di Pace dott. Giacinto Petrizzo, nella sua definitiva decisione , ex art 113 (2 comma) c.p.c., sulla domanda proposta da M. R., udito il procuratore di parte attrice ed ogni avversa e diversa istanza disattesa, così dispone:

1) accoglie la domanda attorea e per lo effetto condanna la Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a. a restituire in favore dell’attore la somma di £ 116.000, indebitamente percepita, oltre agli interessi legali decorrenti dalla domanda all’effettivo soddisfo.

2) condanna, altresì, la convenuta S.p.a. alla totale rifusione, pro parte attrice e con attribuzione al procuratore antistatario, delle spese e competenze tutte di giudizio che si liquidano in complessive £. 759.000

3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 282 cpc.

Il giudice di Pace dott. Giacinto Petrizzo

Ma vediamo ora cosa deve fare l’utente per ottenere la restituzione del maltolto.

ISTRUZIONI PER L’USO: AZIONI PER OTTENERE IL RIMBORSO DELLE QUOTE DEI PREMI ILLEGITTIMAMENTE PAGATE

FASE STRAGIUDIZIALE

Adusbef onlus Vi invita ad attivarvi personalmente, OGGI STESSO, per il recupero del maltolto e pubblica la lettera raccomandata con la quale chiedere bonariamente la restituzione del maltolto:

RACCOMANDATA A. R.



Spettabile Compagnia______________________

Agenzia di______________________

Indirizzo______________________





LETTEREA SEMPLICE

Spettabile ADUSBEF Onlus
SEDE CENTRALE

Via Farini n. 62

00185 Roma





LETTEREA SEMPLICE

Spettabile ADUSBEF Onlus

Coordinamento azioni legali

C.so Porta Luce n. 20

73013 Galatina (Le)



OGGETTO: Polizza n._____________ emessa in data __/___/_____, con scadenza _____________, premio erogato Lire _.___.___, Contraente ___________________________.

Richiesta rimborso delle quote dei premi illegittimamente pagate, giusta provvedimento dell’ Autorità Garante della concorrenza e del mercato n. 8546 del 28 luglio 2000, confermato con Sentenza del Tar Lazio e del Consiglio di Stato.





Il sottoscritto (nome e cognome) ____________________________, nato a ___________ il __/___/____, residente in __________ alla via _____________, n. ______, nella espressa qualità di Vs. assicurato, rappresentato da ADUSBEF ONLUS, nella persona del Presidente Dott. ELIO LANNUTTI, essendo venuto a conoscenza di essere stato vittima di ingiustificati aumenti derivanti dal noto illegittimo cartello tra compagnie assicurative, tra cui la Vostra,

Vi Invita e diffida,

con riferimento alla polizza in oggetto, all’immediata restituzione della somma di Euro ___,__, pari al 20% del premio erogatoVi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

A disposizione per eventuali chiarimenti, rimango in urgente attesa di ricevere, entro e non oltre gg. 15 dalla ricezione della presente, la restituzione del maltolto.

Delega a tutelare i propri interessi l’associazione di consumatori ADUSBEF onlus, a cui è iscritto, ed alla quale invia, presso le sedi sopra indicate, copia di tutti i documenti in proprio possesso:contratti ed i contrassegni delle polizze rc auto, motocicli, ciclomotori, etc.

_______, __/___/2002

(firma) _________________

FASE GIUDIZIALE

Se la Vs. compagnia farà le orecchie da mercante non esitate a citarla immediatamente dinanzi al Giudice di Pace della Vs. Città, tenendo presente che:

Per l’art. 7 del Codice di Procedura Civile:

[I]. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 2.582,28 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Per l’art. 82 del Codice di Procedura Civile:

[I]. Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede 516,46 euro.

[II]. Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

Adusbef onlus Vi invita ad attivarvi personalmente (entro i limiti di cui ai citati artt. 7 ed 82 del c.p.c.) per il recupero del maltolto e pubblica l’atto per citare la Vs. compagnia dinanzi al Giudice di Pace per ottenere il rimborso delle quote dei premi illegittimamente pagate:

GIUDICE DI PACE DI ________

Atto di citazione

Il sottoscritto (nome e Cognome) _____________________________________________, nato a _______________, il __ ________ 19__ ( C. F. ___ ___ _____ _____ )Documento di identità n.___________________ rilasciato da _____________________il _____________;

Premesso

1. che ha sottoscritto il contratto di assicurazione di cui alla polizza RC Auto n. _____________ presso la Compagnia di assicurazione _______________________________ per il veicolo __________________ targato/telaio__________________________________;

2. che il Consiglio di Stato, con sentenza del 27.2.2002, ha confermato per 635 miliardi di vecchie lire la multa comminata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alle seguenti Compagnie di Assicurazioni: SAI, GENERALI, HELVETIA, LLOYD ADRIATICO, AZZURRITALIA, MILANO, RAS, REALE MUTUA, ZURIGO, ALLIANZ SUBALPINA, ASSITALIA, TORO, UNIPOL, WINTHERTUR, AXA, FONDIARIA, GAN, ecc..

3. che tali compagnie, tramite un'intesa orizzontale, hanno costituito un cartello vietato dalla legge per far aumentare i costi delle polizze, le cui tariffe sono raddoppiate dal 1 luglio 1994, procurando alle stesse un ingiusto profitto, con conseguente danno ai contraenti;

4. che la compagnia con cui il sottoscritto ha stipulato la Polizza fa parte delle compagnie sanzionate in via definitiva dal Consiglio di Stato;

5. che tale accordo, che risulta inconfutabilmente accertato sia dal Tar del Lazio che dal Consiglio di Stato, ha avuto come effetto immediato e consequenziale l’aumento del costo della polizza di cui alle premesse sostenuto in via diretta dal ricorrente;

6. -che l’aumento risultato illecito ammonta presuntivamente al 20% del costo totale dei premi versati dal ________________;

7. che l’attività in violazione della legge sulla concorrenza (art. 2 della Legge n. 287/90, nonché art. 1e della Legge n. 281/98) ha determinato un costo polizza superiore alla media europea e comunque illegalmente accresciuto a causa dei comportamenti anticoncorrenziali accertati dall’Antitrust;

8. -che è diritto dell’istante ottenere la restituzione dell’indebito (2033 c.c. e ss.) in misura pari al 20% del premio pagato o comunque da liquidarsi in via equitativa nella stessa misura;

9. che vani sono risultati i tentativi di bonario componimento;

tutto ciò premesso, l’esponente consumatore

Cita

la compagnia di Assicurazione, _____________________________________, in persona del legale rappresentante pro tempore, _____________________________________ con sede legale in _______________________________, alla via ________________ _n. ___; a comparire dinanzi all’Ill.mo Sig. Giudice di Pace di ____________, all’udienza del

__ ______________ 2003 (1),

ore di rito e con continuazione, con invito a costituirsi sino al giorno dell’udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 319 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre suddetto termine implica le conseguenze di cui all’art. 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per sentire accogliere le seguenti

Conclusioni

voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, dichiarare la Compagnia di Assicurazioni ________________ responsabile della violazione della normativa Antitrust e per l'effetto condannarla alla ripetizione delle somme indebitamente percepite e, precisamente, alla somma di Euro ___,__, salva differente cifra che l’Ill.mo Sig. Giudicante riterrà di Giustizia o equo liquidare, oltre al rimborso delle spese del presente procedimento.

Mezzi istruttori

Deposita:

1 polizze assicurative e ricevute dei premi pagati;

2 lettera raccomandata di messa in mora.

Chiede ammettersi interrogatorio formale della parte convenuta sui capitoli di cui in premessa ed all'esito prova per testi sugli stessi capitoli, indicado a testimoniare:

1) <...> dom.to in <...>;

2) <...> dom.to in <...>.

Ulteriori mezzi istruttori riservati e con salvezza di ogni altro diritto.

_________,__ ______ 2002

Il consumatore

_________________

Relata di notifica

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all’ufficio notifiche presso il Giudice di Pace di _________, ad istanza come sopra, ho notificato copia conforme della presente citazione, spedendola a mezzo plico raccomandato , come per legge alla compagnia di Assicurazione, _____________________________________, in persona del legale rappresentante pro tempore, _____________________________________ con sede legale in _______________________________, alla via ________________ _n. ___, in data ………….

(1) lasciare almeno 30+15 giorni liberi dalla data di deposito della citazione all’ufficio notifiche presso il Giudice di Pace (cfr. Art. 318, comma 2, del codice di procedura civile).

Per maggiori informazioni gli associati ADUSBEF onlus potranno rivolgersi alla nostra Associazione (www.adusbef.it o www.studiotanza.it ).

Le compagnie avranno così imparato la lezione?

Con il Vostro aiuto siamo sicuri di lasciare almeno un segno a tutti coloro che creando illeciti accordi di Cartello assaltano le tasche dei consumatori, portando i costi dei premi a livelli inimmaginabili rispetto all'andamento del costo della vita, trasformando alcune zone d'Italia in luoghi in cui in molte occasioni l'unica possibilità di assicurarsi è quella di fare "carte false".

Lecce – Roma, 10 novembre 2002 Vicepresidente ADUSBEF Onlus



Una Super perizia per ottenere il rimborso dei premi RCA:

Depositate due sentenze del Giudice di Pace di Lecce che si è pronunciato non più secondo equità ma in base al diritto

(dell'avv. Antonio TANZA)


Da GAZZETTA del MEZZOGIORNO del 17 ottobre 2003

Assicurazioni di nuovo condannate ai rimborsi Buone notizie per gli automobilisti che hanno versato somme in più alle compagnie di assicurazione. Il giudice di pace di Lecce Cosimo Rochira ha depositato ieri due sentenze, probabilmente le prime in Italia, che condannano gli istituti assicurativi al risarcimento delle somme percepite indebitamente, negli anni dal 1995 al 2000. E tanto - e siamo alle ragioni della novità - perché il giudice si è pronunciato non in base al principio di equità ma secondo diritto. Come si ricorderà, nel 2001 l'Autorità garante per la concorrenza aveva accertato l'esistenza di una sorta di «cartello» fra alcune compagnie di assicurazione che aveva fatto lievitare i premi a carico degli automobilisti. Non solo. Aveva condannato al pagamento di settecento miliardi di lire ben ventidue delle trentanove compagnie aderenti all'«accordo». Le associazioni di difesa dei consumatori, fra le quali l'Adusbef, il Codacons e altre, si erano subito date da fare per proporre ricorsi al giudice di pace, così da recuperare quel 20 per cento circa quantificato dall'Autorità garante. Intervenne allora il Governo che con il decreto legge n.18 dell'8 febbraio 2003 - da molti battezzato come decreto «salva compagnie» - sottrasse la materia al Giudice di pace per assegnarla ai Tribunali, che avrebbero giudicato secondo diritto. Ed è a questo punto, nel maggio successivo che il giudice leccese Cosimo Rochira accoglie la richiesta di due automobiliste salentine, ammette la Consulenza tecnica d'ufficio e l'affida a un commercialista di Gallipoli, esperto di problemi assicurativi e revisore dei conti. Il professionista lavora tutta l'estate; tagliandini assicurativi in mano, calcola tutti gli importi che anno per anno dovevano essere versati in base alla legge sul «bonus/malus» e tira fuori la differenza esatta di quanto era stato versato in più: attorno al 19 per cento. Viene così prodotto proprio ciò che il decreto «salva compagnie» richiede per scoraggiare il più callido degli assicurati. «Non ho fatto altro che applicare le norme del codice in tutta normalità - si schermisce il giudice Rochira - Quello che invece credo che debba essere evidenziato è proprio la velocità con la quale l'Ufficio ha fornito una risposta alla domanda di giustizia dei cittadini, in un periodo segnato da due mesi e mezzo di astensione degli avvocati». Anche l'Adusbef di Lecce, ha «seguito» con molta pazienza i ricorsi di alcuni suoi soci e il suo presidente, l'avvocato Antonio Tanza è stato il primo a chiedere e ottenere la consulenza tecnica d'ufficio, l'unica che apre la porta al risarcimento. «Non avevo dubbi sulla giustezza della strada da seguire - ha detto Tanza - il lavoro certosino di conteggio delle somme versate in più doveva però essere validato dall'autorità giudicante. Per fortuna nel Salento non mancano giudici illuminati e animati da grande entusiasmo. Adesso attendiamo il deposito di altre sentenze favorevoli al riconoscimento dei rimborsi». Cesare Mazzotta

Pubblichiamo di seguito una delle due Sentenze:


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI LECCE


Avv. Cosimo Rochira ha pronunciato la seguente

SENTENZA

promossa da:



NICOLI’ ANNA MARIA,

ATTRICE

CONTRO
FONDIARIA SAI Assicurazioni S.p.a.,

CONVENUTA

* * * * * * * * * * * * * *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 08.2.2003, la sig.ra Nicoli’ Anna Maria conveniva in giudizio dinanzi a questa A.G. la Fondiaria-Sai Assicurazione S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per sentirla condannare alla restituzione, in suo favore, delle somme indebitamente pagate.

L’attrice assumeva di aver concluso con la convenuta un contratto per la R.C.A. relativo all’autovettura targata LE 425285 polizza 2205-5264/04 e 216638195/07 e di aver corrisposto dall’anno 1995 al 2000 indebitamente la somma di euro 313,07 pari al 20% di illecito aumento.

Esponeva, inoltre, che l’Autorità Garante delle Comunicazioni e del Mercato, con provvedimento di chiusura istruttoria n.8546 del 28.07.00, accertava l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza posta in essere, in violazione dell’art. 2, 2° comma, legge 287/90, da 39 imprese di assicurazione operanti in Italia nel settore R.C.A., tra cui la compagnia convenuta. Le suddette compagnie, infatti, attraverso un vero e proprio “circuito informativo istituzionalizzato” incidevano in modo decisivo sulle scelte di prezzo a danno dei consumatori.

In tal modo, così come rilevava l’Autorità Garante, le compagnie aumentavano i premi di una percentuale di circa il 20% in più , tanto che

venivano condannate dal Garante ad una multa di circa 700 miliardi di vecchie lire, impugnata dalle compagnie dinanzi al TAR del Lazio, che, invece, confermava la decisione del Garante con sentenza n. 6139/01, parzialmente confermata dal Consiglio di Stato VI sez. con sentenza n. 129/02.

L’istante evidenziava la violazione dell’art. 2 L.. 287/90 da parte della compagnia convenuta, nonché la violazione dei principi della correttezza, diligenza, buona fede, ed inoltre la violazione dell’art. 1 lett. e, art. 3 punto 7 L. 281/98. Infine l’attrice chiedeva la condanna della suddetta compagnia per pagamento dell’indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c. e ss. in misura pari al 20 % del premio pagato illegittimamente.

Instauratosi il contraddittorio, all’udienza del 2.5.2003 la convenuta Fondiaria-Sai Ass.ni S.p.a. nella comparsa di costituzione eccepiva preliminarmente l’incompetenza funzionale di questo ufficio, in ordine all’azione in oggetto, ai sensi dell’art. 33, 2° comma L. n. 287, del 10.10.90, che attribuisce alla Corte d’Appello la competenza in materia di azioni di nullità e risarcimento del danno; Nel merito osservava come la domanda di restituzione dell’indebito era inammissibile per indeterminatezza del petitum e della causa pendendi anche alla luce del D.L.8.2.2003 n.18 convertito in legge 07.04.03 n.63.

Infine rilevava l’avvenuta prescrizione del relativo diritto dell’ assicurata nei loro confronti.

La causa, veniva poi inviata all’udienza del 18.6.2003, ex art. 320 c.p.c., ed, in quest’ultima udienza si ammetteva la chiesta C.T.U.; dopo l’esame della relazione peritale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione.

A quest’ultima udienza le parti precisavano le loro conclusioni, discutevano approfonditamente la questione in oggetto.

Motivi della decisione

Si premette che la presente causa, in considerazione della recente modifica legislativa che ha coinvolto il secondo comma dell’art. 113 c.p.c deve essere decisa secondo diritto e non secondo equità.

Sotto questo profilo, il giudicante ha ritenuto rilevante accogliere la richiesta di C.T.U. per determinare l’eventuale illegittimo incremento del premio alla luce del provvedimento dell’AGCM.

L’eccezione d’incompetenza funzionale del Giudice di Pace, va rigettata perché la legge n.287/90 è nata per regolare esclusivamente i rapporti di concorrenza e le controversie tra le imprese, e solo in questo caso le relative azioni di nullità e risarcimento devono essere promosse dalle imprese, lese dalla violazione di dette disposizioni, dinanzi alla competente Corte d’Appello, nei confronti delle imprese che hanno commesso l’ infrazione, ai sensi dell’art. 33 della predetta legge. Inoltre la Legge 281/98 attribuisce la competenza al Giudice ordinario per le azioni di risarcimento dei danni da fatto illecito a danno del singolo consumatore.

Infine la qualificazione della domanda attorea, non può che essere considerata di tipo risarcitorio, restitutorio, con conseguente riferimento alla competenza del Giudice ordinario civile ( Cass. 09.12.2002).

L’eccezione di prescrizione annuale del diritto va anch’essa rigettata, poiché la domanda attorea è fondata sul diritto di risarcimento da fatto illecito ex art.2043, e non si applica certamente la prescrizione breve in materia di assicurazioni ex art.2952 c.c., bensì quella quinquennale ex art. 2947 cc.

Nel merito

E’ certo che il comportamento posto in essere dalle società assicuratrici (compresa l’odierna convenuta) è stata ritenuto illecito in quanto lesivo della concorrenza. Tale intesa ha dato luogo ad una violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento nazionale – art. 41 della Costituzione -, nonché dell’ordinamento sovranazionale – artt. 85 e 86 del Trattato Istitutivo della Comunità Economica Europea -, inoltre dell’art. 1 n.2 lett. e L. 30.07.98 n. 281, infine degli artt. 1175 e seguenti c.c..

Inoltre, è stato accertato dal provvedimento dell’Autorità Garante, che l’intesa illecita tra le società assicuratrici ha determinato una lievitazione ingiustificata dei premi delle polizze R.C.A. e che tale lievitazione è stata quantificata in maniera precisa e puntuale dal C.T.U. L’attrice ha provato, producendo tutte le copie delle quietanze di pagamento, di avere effettuato pagamenti in più rispetto a quanto avrebbe dovuto, se non fosse stato attuato dalla convenuta l’accordo ritenuto illecito dall’Autorità Garante.

Il Consiglio di Stato ha accertato l’esistenza dell’ intesa fra tutte le 39 compagnie di assicurazioni, confermando l’ordine rivolto alle suddette compagnie di cessare immediatamente dall’attuazione e continuazione delle infrazioni accertate, astenendosi da ogni intesa analoga a quella accertata.

L’Autorità Garante ha accertato, quindi, che le 39 imprese, tra cui l’odierna convenuta che fin dal 1995 (anno in cui vi è stato la liberalizzazione delle tariffe) hanno commesso l’illecito de quo. Il danno agli assicurati, compreso l’attrice, si è consumato con la sottoscrizione dei singoli contratti consistente nella differenza tra la somma pagata ed il prezzo dello stesso prodotto senza l’alterazione derivate dall’accordo.

E’ evidente che la compagnia convenuta, aderendo al Cartello, alterando il gioco della concorrenza ha determinato un aumento di circa il 20% dei costi totali dei premi assicurativi incassati dall’impresa, procurando alla stessa un ingiusto profitto, e per l’effetto arrecando all’attrice un ingiusto danno, così come di seguito rideterminato, essendo la stessa stata costretta ad accedere al mercato, poiché la polizza R.C.A. è obbligatoria per legge. Ne deriva alla luce di quanto sopra il diritto dell’attrice al risarcimento del danno da atto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c..

In ordine al “quantum” l’indagine contabile svolta dal perito d’Ufficio è stata puntuale e precisa, infatti, tenendo presente la composizione tariffaria relativa ai rischi derivanti dalla circolazione stradale, attraverso il meccanismo di experience-rating si è determinata la tariffa da applicare, poi si è sviluppato il premio dovuto applicando i coefficienti di bonus/malus, quindi si è quantificato l’onere aggiuntivo erogato dall’assicurato alla compagnia di assicurazioni.

La somma complessiva che spetta,quindi, all’attrice, per il titolo dedotto in giudizio,è di € 260,72, calcolata al netto delle variazioni del premio nonché al netto di interessi perché non richiesti nell’atto di citazione.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lecce, avv. Cosimo Rochira, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Nicolì Anna Maria nei confronti della Fondiaria-Sai S.p.a. con atto di citazione del 08.2.2003, così provvede, ai sensi dell’art. 2043 c.c.:

a) Accoglie la domanda e condanna la convenuta a corrispondere all’attrice la somma di euro 260,72, al netto degli interessi legali perché non richiesti in citazione;

b) Condanna, la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore dell’attrice, che si liquidano complessivamente in euro 275,00 di cui euro 155,00 per diritti, euro 120,00 per onorario, oltre il 10% ex art. 15 T.F., IVA e CAP come per legge, pone a carico della convenuta le spese di C.T.U..

Così deciso in Lecce, il 08.10.2003

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Cosimo Rochira



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