Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Sent. 2006: Francavilla / Ostuni

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2006

III

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Francavilla Fontana, in composizione monocratica, in persona del Giudice designato, Dott. Roberto Michele PALMIERI, ha emesso la seguente

SENTENZA (n. 9/2006)

nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 6189 del R.G. 1999,

TRA

2 MD Utensili SRL, MASI Renato e DONNO Lucio, rappresentati e difesi dagli Avvocati Antonio TANZA e Sandro COCCIOLI

ATTORI

CONTRO

SAN PAOLO BANCO di NAPOLI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M. DE CARLO

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, 2 MD Utensili s.r.l, Renato Masi a Lucia Donne hanno convenuto in giudizio il Banco di Napoli s.p,a, esponendo che: essi erano titolari del rapporto di c!c descritti in atti; il saldo di tale rapporto doveva dirsi errato, in quanto frutto di una non corretta applicazione degli interessi e degli altri oneri convenzionali. Hanno chiesto pertanto, previo accertamento del saldo reale, condannarsi il convenuto sia al pagamento delle somme di cui all'eventuale saldo creditorio, sia al risarcimento dei danni per eventuale segnalazione alla Centrale Rischi. II tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
Costituitosi in giudizio, it Banco di Napoli s.p_a. (successivamente divenuto S. Paolo Banco di Napoli s.p.a,), in persona del legate rappresentante p.t, ha chiesto il rigetto della domanda, e con la spiegata domanda riconvenzionale ha chiesto la condanna degli attori at rimborso delta somma di E. 6,532.031, oltre interessi successivi at 25.5.1999. II tutto con vittoria delle spese di lite.
La cause, acquisiti i documenti agli atti, disposta CTU cantabile, d stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.1.2006. A tale udienza, precisate le rispettive conclusioni, le parti hanno discusso oralmente la causa a Ia stessa, all'esito, a state decisa come da dispositivo e contestuale motivazione, entrambi letti in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda principale degli attori a fondata, per quanta di ragione, e deve pertanto essere accolta, nei termini di cui appresso.
Eccepiscono anzitutto gli attori l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori operata dalla banca convenuta sul contratto di c/c in esame.
La censura a fondata.
Questo decidente ha gia da tempo preso posizione sull'illegittimità della pratica anatocistica. Si segnala, sul punto, la sent. 13.5.2002, alla quale, per comodità espositiva, integralmente si rinvia.
Non va trascurato, d'altro canto, che l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale a stata di recente stigmatizzata da Cass. SS.UU, n. 21095104, sicchè tale punto può senz'altro ritenersi acquisito. Ciò chiarito, va ora esaminata la questione relative all'ammissibilità della capitalizzazione annuale degli interessi a debito. Questione sulla quale questo decidente si a gia espresso (cfr. sent. citata) in senso negativo, sulla base della motivazione secondo cui unica a la ratio del divieto (ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio), vale a dire l'assenza di un preesistente usa normative.
Tale questione va ora ulteriormente esaminata a seguito di C. App. Lecce 28.4.2005, che ha riformato la predetta sentenza di questo giudice, effettuando una scelta ermeneutica di favore verso l'anatocismo annuale.
Senonché, reputa il decidente the le motivazioni poste a base di C. App. cit. non appaiono convincenti. Invero, non appare condivisibile la prima motivazione della Corte salentina, fondata sul riferimento alla previsione di cui d'art. 1232 c.c. 1865. Ciò in quanto, come gia rilevato da questo giudice con sent. cit, "il codice civile del 1865 non prevedeva affatto la capitalizzazione degli interessi sulla sola base che <<trattasi interessi dovuti per un'annata intera>>. Piuttosto, l'art. 1232 cod. civ. 1865 -- e prima di questo l'art. 1154 della versione italiana del codice napoleonico, rasa vigente nel Regno delle Due Sicilia sin dal 1808 — subordinava 1'anatocismo, oltre che alla scadenza degli interessi da almeno un anno, alla ulteriore compresenza delta domanda giudiziale ovvero delta convenzione posteriore. Situazione, questa, in tutto analoga, se non per il riferimento al termine annuale, a quella prevista dal!'art. 1283 codice attuale. Non si vede allora quale elemento utile possa fondatamente ricavarsi dal riferimento a! previgente codice civile, posto che esso subordinava la capitalizzazione annuale a! concorso di condizioni non rispettate nei singoli contralti conclusi dalla banca con la propria clientela, atteso che la capitalizzazione annuale degli interessi a debito prescinde qui totalmente dalla domanda giudiziale ovvero de/la convenzione posteriore (art. 1232 cod. civ. 1865 cit.), essendo subordinate unicamente al persistere ultrannuale dell'inadempimento. Si conferma in tal modo che I'anatocismo, compreso quello annuale, e fenomeno imposto al correntista, e non gia da egli liberamente accettato. Situazione, questa, contrastante — per le ragioni più volte espresse - con la previsione normative di cui all'art. 1283 c.c.". Non appaiono del pari condivisibili la seconda e terza motivazione pasta a base della sentenza salentina. Invero, il riferimento at codice di commercio, piuttosto che at codice civile, e a parere dell'odierno decidente la prova dell'inesistenza di un uso normativo, e viceversa delta vigenza di una mera prassi negoziale. Ciò in quanto, se l'anatocismo annuale fosse consistito in un uso normativo, esso avrebbe avuto cittadinanza non gia nei codice di commercio - che codificava per l'appunto le prassi commerciali (e pertanto di matrice prettamente negoziale) vigenti in un determinate settore produttivo - sebbene nel codice civile, codificante gli usi normativi.
Se pertanto il codice civile non ha previsto il riferimento all'anatocismo annuale - o meglio lo ha previsto soltanto in presenza di determinate condizioni - ciò vuol dire che al di fuori di dette condizioni esso non poteva dirsi ammesso.
Di conseguenza, pretendere di ricavare la prova della sussistenza dell'anatocismo annuale dal codice di commercio costituisce, a parere del decidente, una contraddictio in terminis, codificando il codice di commercio unicamente le prassi negoziale, e non, invece, quelle normative, disciplinate dal codice civile dell'epoca.
Non appaiono infine condivisibili le ulteriori due motivazioni della Corte salentina ha posto a base delta sua decisione, fondate sul riferimento alle determinazioni delta Confederazione generale bancaria fascista (CGBF). CO in quanta, come questo giudice ha avuto mode di precisare nella predetta sentenza. “Già sotto un primo profilo può rilevarsi che le norme delta CGBF del '29 - in quanto condizioni generali di contralto, e pertanto clausole predisposte unilateralmente da tin soggetto (c.d. contraente forte) per regolare in maniera costante ad uniforme tutta una serve indefinita di rapporti negoziale - appaiono ontologicamente incompatibili con la nozione di uso normativo. Ciò in quanto quest'ultimo, come si è più volte precisato, postula la necessaria sussistenza dell'opinio, intesa quale <<comportamento (non dipendente da mere arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, e cioè conforme ad una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento>> (cfr. Cass. N. 2374/99 cit). Tanto premesso, può ulteriormente precisarsi che la missiva del 7.1.1929 di accompagnamento dell'invio di dette norme dalla CGBF alle banche consociate testualmente recita: “Spett.le Banca la Commissione…ha concretato il “testo delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza”,… e ne propone l’adozione da parte delle banche affinchè il servizio in parola abbia a svolgersi nei rapporti con la clientela secondo norme uniformi”. Ebbene, l'esame di tale missiva consente senz'altro di escludere la sussistenza di un uso normativo. Ed invero, espressioni quali <<ha concretato>>, <<ne propone l'adozione>>, <del servizio abbia a svolgersi secondo norme uniformi>>, costituiscono, a parere del decidente, l’esatta antitesi di quelle regole spontaneamente create ed applicate da tutti i contraenti, in cui si sostanzia l'elemento psicologico dell’uso normativo, A ben vedere, anzi, proprio il richiamo a detta missiva prova l'assenza di un preesistente uso normativo autorizzante l’anatocismo nei rapporti bancari, atteso che, se detto uso avesse potuto già dirsi sussistente, la CGBF non avrebbe avuto bisogno di cercare di imporlo alle sue banche consociate. Se in tal senso la CGBF si è attivata, allora, ciò è perché, con ogni probabilità, non vi era uniformità di comportamento al riguardo. Il che esclude decisamente la preesistenza di un uso normativo”.
Ciò chiarito, non può essere accolta I'ulteriore motivazione indicata da C. App. cit, la quale fa leva su una pronuncia del Trib. Brindisi, Sez. dist. Fasano (n. 13105), tendente ad ammettere la capitalizzazione annuale sulla base del riferimento ad analoga prassi operata dalla banca sui conti creditori. Invero, come già precisato da questo giudice, "il concreto operare delta capitalizzazione annuale - che fa si che, anche nel caso in esame, il tasso di interesse sui conti debitori sia notevolmente superiore al tasso riconosciuto dalla banca sui conti creditori – appare, a parere dell'odierno decidente, in insanabile contraddizione con !'elemento psicologico dell’uso normativo. Se il correntista accetta di vedersi imputati a capitale le somme dovute alla banca, nell'anno, a titolo di interesse, ciò non è perché in tal modo egli conta di giovarsi di analoga situazione con riferimento ai conti creditori, atteso che, come si è detto, vi è notevole sproporzione tra l'entità dei due tassi. Tale sproporzione viene piuttosto accettata dal correntista - non diversamente da quanto accade in terra di capitalizzazione trimestrale – per l'ovvio rilievo che trattasi dell'unica possibilità che egli ha di accedere al credito, essendogli preclusa, per la maggiore forza contrattuale delta banca, ogni possibilità di diversa negoziazione del rapporto contrattuale. Atteggiamento psicologico ben lontano anche in tal caso - da quella spontanea adesione ad un precetto giuridico in cui si sostanzia “l'opinio iuris ac necessitatis". Va poi escluso, a parere dell'odierno decidente, il riferimento alla previsione di cui all'art. 1284 c.c, operata da Trib. Roma 3.6.2004 e fatto proprio dalla Corte salentina. Invero, questo giudice ha già avuto modo di notare che "tale norma si limita unicamente a stabilire il lasso di tempo da considerare al fine del computo di interessi, cristallizzandolo all'anno. In tal modo, data la somma di cui taluno è debitore è possibile conoscere in anticipo quanto egli dovrà pagare a titolo di interessi, per l'ipotesi in cui egli decida di trattenere detta comma tre mesi, sei mesi, un anno, ovvero un periodo maggiore. Null’altro l’art. 1284 c.c. dice, sicché pretendere di far rientrare in tale norma una pratica – l’anatocismo, quale che sia il termine di capitalizzazione ammessa invece dal diverso art. 1283 c.c. soltanto a determinate condizioni, significa, a parere dell’odierno decidente, ampliare lo spettro di applicazione dell'anatocismo ad ipotesi legalmente non previste, con un'inammissibile attività creatrice del diritto". Da ultimo, va esclusa l'ultima motivazione posta a base della C. App. cit, e fondata sul riferimento all'art. 120 TUB, come modificato dall'art. 25 d. lgs. n. 342/99. Ciò in quanto, a tacer d'altro, tale normativa si applica, in virtù del generale principio di successione delle leggi nel tempo (art. 11 preleggi), unicamente ai contratti stipulati in data successiva alla sua entrata in vigore, e non anche invece, ai contratti stipulati - al pari di quello in esame - in epoca ad essa precedente. Per tali considerazioni, reputa il decidente di mantenere fermo il proprio orientamento tendente ad escludere l'ammissibilità anche dell'anatocismo annuale, anche a seguito di C. App. 28.4.2005 cit, non apparendo condivisibili le motivazioni poste dalla Corte distrettuale a base della tesi contraria. Ciò chiarito quanto all'operare dell'anatocismo, per quel che attiene invece alle CMS addebitate dall'istituto di credito al correntista, osserva il decidente che esse costituiscono la remunerazione dell'istituto di credito per il costo sostenuto per la messa a disposizione di una certa somma in favore del correntista. Per tale ragione, sarebbe del tutto ragionevole una previsione negoziale che - ferma restando l'esclusione della relativa capitalizzazione -- preveda l'obbligo del correntista di corrispondere periodicamente, in favore dell'istituto di credito, le spese per le suddette CMS. Senonché, poiché il contratto in esame non prevede la debenza di dette commissioni, esse non possono ritenersi contrattualmente dovute. Alla stessa stregua, va esclusa la debenza sia delle somme corrispondenti ai giorni valuta computati dalla banca, sia delle ulteriori somme addebitate da quest'ultima a titolo di spese per tenuta conto, trattandosi di voci estremamente generiche, non previste in maniera specifica a puntuale dal rapporto negoziale in esame. Non può essere condivisa, infine, la tesi di parte convenuta volta a riconoscere le spese di tenuta conto sulla base degli obblighi di trasparenza gravanti su di essa ex l. n. 154/92. Ciò in quanto, sotto un ultimo profilo, il contratto in esame è stato stipulato in data antecedente l'emanazione della legge sulla c.d. trasparenza bancaria. In secondo luogo, la mera sussistenza di un obbligo non a condizione sufficiente per affermare che lo stesso sia state correttamente adempiuto. Per tale ragione, la banca convenuta avrebbe dovuto concretamente provare l'osservanza di detta normativa, es. a mezzo di interrogatori formali, di prove per testi, ecc. In tal senso, tuttavia, essa non si a attivata, sicché non può essa che soggiacere alla conseguenze di tale sua inerzia probatoria. Venendo ora alla quantificazione delle somme dovute, sono da accogliersi i conteggi di cui all'integrazione CTU, costituendo gli stessi lo sviluppo matematico delle direttive giuridiche suindicate. In particolare, sono da accogliersi i risultati emersi alla Luce del riferimento agli interessi convenzionali, essendo questi ultimi espressamente previsti in contratto. E poiché tali risultanze evidenziano un saldo a credito degli attori pari ad € 35.962,97, tale somma la banca convenuta deve essere condannata a versare in favore degli attori, avendola essa indebitamente trattenuta. Trattandosi di obbligazione di valuta, tale somma dove essere maggiorata di interessi legali dall'11.6.1999 — data di notifica dell'atto di citazione e conseguente dies a quo di decorrenza della mora — al soddisfo. Vanno invece rigettate le ulteriori domande risarcitorie degli attori, stante l'assenza di prova di un pregiudizio da loro subito in conseguenza della condotta di controparte, ed ulteriore rispetto a quello odiernamente risarcito. Naturalmente, l'accoglimento della domanda principale degli attori implica, per ovvie ragioni di assorbimento, il rigetto della domanda riconvenzionale del convenuto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari degli Attori.
Spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.

PQM
Il Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Francavilla Fontana, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da 2 MD Utensili srl, Renato MASI e Lucio DONNO con atto di citazione ritualmente notificato a SAN PAOLO BANCO di NAPOLI Spa, nel contraddittorio delle parti costituite, così provvede:
1) accoglie la domanda principale degli attori, per quanto di ragione, e condanna per effetto la banca convenuta al pagamento, in favore degli attori, per la causale a processo, della somma di 35.962,97, oltre agli interessi legali su tale somma, dall'11 giugno 1999 al soddisfo;
2) rigetta le ulteriori domande degli attori;
3) rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto;
4) condanna la Banca Convevuta al rimborso, in favore dei procuratori anticipatari degli attori, avv.ti Antonio TANZA e Sandro COCCIOLI, delle spese di lite da loro sostenute, che si liquidano in complessivi euro 4.450,00 di cui euro 150 per spese, euro 2.000,00 per diritti ed euro 2.300,00 per onorari, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
5) pone le spese di CTU definitivamente a carico della banca convenuta.
Francavilla Fontana, 16 gennaio 2006 Il GIUDICE
Roberto Michele PALMIERI


IV

Il Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Ostuni, in composizione monocratica, in persona del Giudice designato, Dott. Alberto MUNNO, ha emesso il seguente provvedimento nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 112 del R.G. 2002, dell'

ORDINANZA n. 1/06 (ex art. 186 ter cpc)
TRA

S.A.C.O.L. Srl e POMES Eugenio, rappresentati e difesi dagli Avvocati Antonio TANZA e Angelo OROFALO

ATTORI

CONTRO

MONTE dei PASCHI di SIENA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso MARRAZZA

CONVENUTO

Sciogliendo la riserva che precede pronunciando fuori udienza; visti gli articoli ed i verbali di causa;

RILEVATO

che in materia di contratti bancari la CTU costituisce normalmente fonte oggettiva di prova in quanto destinata ad analizzare, mediante l'ausilio di particolari cognizioni tecniche, matematiche e ragionieristiche, documenti contabili, quali estratti - conto, conti sclare, scritturazioni e registri, ai sensi dell'art. 198 cpc, dando luogo alla c.d. consulenza percipiente, che non dispensa le parti dall'onere probatorio su esse incombente ex art. 2697 c.c., atteso che è necessario che la parte quanto meno dedica il fatto che pone a fondamento del proprio diritto, e ne fornisca la prova documentare, salva la facoltà concessa al CTU dall'art. 198 cpc;
che in materia di contratti bancari tutte le sentenze definitive del giudizio di merito si fondano sistematicamente e notoriamente sugli accertamenti effettuati dal consulente tecnico;
che la efficacia probatoria della relazione di CTU è ancor più valida per le ordinanze anticipatorie di condanna, costituendo esse un mibus rispetto alla sentenza di cui tendono ad anticipare gli effetti;
che la relazione di ctu depositata in data 23 settembre 2005 ha evidenziato in favore dell'attore un credito pari almeno ad euro 120.440.83 salva ogni altra diversa valutazione all'esito del giudizio di merito;
che sussiste il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo dui cui all'art. 642 cpc, identificabile nel nocumento potenzialmente derivante al creditore dalla mancata disponibilità della somma, attesa la sua qualità di imprenditore commerciale ed i conseguenziali rischi connessi alla crisi di liquidità così derivante nei rapporti commerciali intrattenuti dall'imprenditore con altri creditori e fornitori, a sua volta potenzialmente foriera di inadempimenti ed insolvenza.
Visti i documenti allegati;
ritenuto che il credito è fondato su idonea prova scritta;
visto ed applicato l'art. 186 ter del cpc

INGIUNGE

Al Monte dei Paschi di Siena Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare immediatamente e senza dilazione in favore della Srl Sacol, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Ostuni al piazzale della Stazione n. 3, la complessiva somma di euro 120.440,83 oltre ad interessi computati al saggio legale dalla data del presente atto e sino al dì dell'effettivo pagamento, oltre a spese e competenze legali, che liquida in euro 240,00 per borsuali, euro 1.600,00 per diritti, euro 5.000,00 per onorari, oltre al riborso forfettario del 12,50% su diritti ed onorari, oltre a CNA ed IVA come per legge, oltre a spese della CTU come liquidate, oltre a spese di registrazione e notifica della presente ordinanza.
Visto ed applicato l'art. 642 del c.p.c. dichiara immediatamente esecutiva la presente ingiunzione, autorizzandone altresì la provvisoria esecuzione;
Fissa la udienza del 30 marzo 2007 per il prosieguo del giudizio innanzi al giudice Dr. De Giorgi, per la revoca, modifica o conferma della presente ordinanza, e per gli ulteriori provvedimenti richiesti dalle parti;
Si comunichi alle parti a cura della cancelleria;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Brindisi, Sez. Dist. di Ostuni in data 19 gennaio 2006.
Il Giudice Coordinatore
Dott. Alberto MUNNO
Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2006
Il Cancelliere
Paola D'Angelo-Valente



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