Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


Vai ai contenuti

Menu principale:


Di banca non si muore

Anatocismo e Usura > Come non fallire per banca...

Fallimenti: di banca non si muore

Sempre maggiori i successi ottenuti da utenti bancari nei giudizi per dichiarazione di fallimento introdotti da banche: decisiva la preventiva contestazione del debito


NUOVO TRIONFO DI ADUSBEF

IN CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, SEZIONE FALLIMENTARE.

(dell’Avv. Antonio TANZA)


Mentre Corte di Cassazione con la Sentenza 28 marzo 2002 n. 4498 ha ribadito la nullità dell’anatocismo trimestrale e dell’uso piazza, Corte d’Appello di Napoli, Sezione fallimentare, con decreto del 2 aprile 2002, rigetta il ricorso proposto dal Banco di Napoli S.p.A. avverso il decreto di rigetto pronunciato dal Tribunale di S. M. Capua V., decreto del 20 novembre 2001 (cfr. www.studiotanza.it e www.adusbef.it). Sono centinaia e centinaia le notizie che ci pervengono dai lettori del nostro sito di vittorie ottenute grazie alle nostre pubblicazioni on line. Ringraziamo anche quella parte della Dottrina che attinge dal Ns. sito per illustrare, in forma realistica ed obbiettiva, l’attuale stato della Giurisprudenza e le conquiste dei consumatori. Si segnala in particolare il coscienzioso lavoro di Riccio su “l’anatocismo” edizioni CEDAM, 2002, ma anche Palmieri su Foro Italiano del 2001. Non è, infatti, un mistero che altra e preponderante parte della Dottrina al soldo delle banche e dei vari potentati esalti delle insignificanti sentenze, ignorando delle altre ed importantissime vittorie degli utenti bancari. In questa nostra logica di diffusione delle sentenze che consolidano i risultati già raggiunti dai consumatori, pubblichiamo la recente vittoria, in grado di Appello, di un nostro associato che siamo riusciti a strappare da un ingiusto fallimento richiesto dal Banco di Napoli.

Vedi la sentenza della Corte di Appello di Napoli


E, dunque, la lista delle vittorie fallimentari si allunga:

1. Tribunale di Cremona, decreto del 18 maggio 2000;

2. Tribunale di Bari, decreto del 26 giugno 2000;

3. Corte d’Appello di Brescia, 27 settembre 2000;

4. Corte d’Appello di Lecce, decreto del 15 gennaio 2001;

5. Tribunale di S. M. Capua V., 16 gennaio 2001;

6. Tribunale di Matera, decreto del 22 marzo 2001;

7. Tribunale di Matera, decreto del 2 maggio 2001;

8. Corte d’Appello di Napoli, decreto del 25 maggio 2001;

9. Tribunale di Matera, decreto del 5 luglio 2001;

10. Tribunale di S. M. Capua V., 20 novembre 2001;

11. Tribunale di Napoli, decreto 22 novembre 2001;

12. Tribunale di Napoli, decreto 18 dicembre 2001.

13. Tribunale di Cremona, decreto del 21 gennaio 2002;

14. Corte d’Appello di Napoli, decreto del 2 aprile 2002.

Particolarmente significative sono queste sentenze anche alla luce dell’imminente avvento del nuovo codice fallimentare: sempre più difficile sarà per le banche ottenere una ingiustizia sommaria con lo strumento fallimentare e sarà facilitato il salvataggio delle aziende messe in difficoltà dai noti prepotenti banchieri.

Lecce – Roma, 09 giugno 2002 Il Vicepresidente ADUSBEF



E ’ l’ennesima dimostrazione che “La legge non soccorre i dormienti”: non è consentito all’utente di aver timore delle banche!

Le banche vanno aggredite secondo DIRITTO: non bisogna aver paura di far valere le proprie ragioni davanti ai Tribunali.

L’unica cosa da evitare è quella di “fare patti” con le banche: moltissime volte, situazioni favorevolissime per l’utente sono stravolte da accordi vessatori ottenuti con pressioni più o meno lecite.

L’utente deve ribellarsi al sistema e ricorrere ai Giudici che, pur vessati da una normativa salva banche, riescono a ristabilire la giustizia sostanziale.

Ed intanto si allunga la lista dei provvedimenti fallimentari di rigetto di istanze di fallimento presentate dalle banche (cfr. www.adusbef.it ):



1. Tribunale di Cremona, decreto del 18 maggio 2000;

2. Tribunale di Bari, decreto del 26 giugno 2000;

3. Corte d’Appello di Brescia, decreto del 27 settembre 2000;

4. Corte d’Appello di Lecce, decreto del 15 gennaio 2001;

5. Tribunale di S. M. Capua V., decreto del 16 gennaio 2001;

6. Tribunale di Matera, decreto del 22 marzo 2001;

7. Tribunale di Matera, decreto del 2 maggio 2001;

8. Corte d’Appello di Napoli, decreto del 25 maggio 2001;

9. Tribunale di Matera, decreto del 5 luglio 2001;

10. Tribunale di S. M. Capua V., decreto del 20 novembre 2001;

11. Tribunale di Napoli, decreto 22 novembre 2001;

12. Tribunale di Napoli, decreto 18 dicembre 2001.

13. Tribunale di Cremona, decreto del 21 gennaio 2002.




Galatina – Roma, 1 febbraio 2002.

Il Vicepresidente



--------------------------------------------------------------------------------

[1] Va peraltro evidenziato come la società abbia comunque comunicato alla Banca Popolare di Cremona, con lettera con data 30 marzo 2001 (dunque, anteriormente alle istanze di fallimento), di aver rilevato “situazioni anomale” nello svolgimento del rapporto.







FALLIMENTI: COME DIFENDERSI DALLE BANCHE

LA MIGLIOR DIFESA CONTRO LE ISTANZE DI FALLIMENTO, SEMPRE PIU' SPESSO PRESENTATE DALLE BANCHE CONTRO GLI UTENTI, E’ L’ATTACCO.





FALLIMENTI:

PRIME CONDANNE DELLE BANCHE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI

CORTE D’APPELLO DI LECCE RIGETTA IL RECLAMO DELLA BANCA, conferma il Decreto del TRIBUNALE FALLIMENTARE DI LECCE con cui si rESPINGEVA IL ricorsO fallimentarE presentatO da UNA bancA contro una famiglia di commercianti, CONDANNA L’ISTITUTO DI CREDITO AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI

ADUSBEF ottiene, ancora una volta, Giustizia

(dell’Avv. Antonio TANZA)

L’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Lecce, nel confermare il trend giurisprudenziale già esaminato ed approfondito in questo sito, aggiunge qualcosa di nuovo: la condanna dell’istituto al pagamento delle spese processuali.

Detta condanna, che è una conseguenza dovuta in base al principio della soccombenza, è spesso dimenticata da numerosi giudici che considerano già fortunato l’utente che ha evitato il fallimento.

La condanna della banca soccombente al pagamento delle spese nella procedura fallimentare è dovuta per legge e costituisce un monito per coloro che vedono nell’istanza di fallimento una agevole e quasi gratuita soluzione per il recupero del loro presunto credito.

Infatti è innegabile che il destinatario di detta istanza debba risolvere un problema di difficile e tormentata soluzione: pagare per evitare l’eventuale dichiarazione di fallimento o resistere in giudizio affidandosi alla Giustizia?

La posta in gioco è la vita di quel soggetto: la morte civile del fallimento cancellerebbe la sua esistenza.

Chi resiste ad un’istanza di fallimento è una persona coraggiosa che crede in se stesso e nella Giustizia. Molti, però, preferiscono pagare non perché sono convinti di essere debitori, ma soltanto perché non vogliono correre il rischio e/o subire quello stress personale e familiare che segue nelle lunghe e grigie giornate successive al momento in cui il giudice si riserva per decidere sulla vita di quella famiglia, di quell’azienda, di quelle esistenze.

Il Tribunale di Chieti (26 maggio 1992, in Dir. Fall., 1993, II, 545), infatti, in una storica motivazione stigmatizza “ … l’intento di chi strumentalizza le procedure concorsuali, pur essendo unico creditore, allo scopo di far pressione sul debitore e costringerlo a pagare”.

La sommarietà della procedura fallimentare appare spesso per gli istituti di credito un facile, comodo e poco costoso sistema per eliminare un insidioso cliente e per ottenere il riconoscimento di indebite pretese.

La condanna alle spese processuali è un minimo, ma necessario, riconoscimento dei diritti dell’utente costretto a resistere dinanzi all’illegittimo ricorso ed un monito al sistema bancario nell’utilizzo di detti strumenti fuori dai casi consentiti.

Segue il testo integrale della Comunicazione di ordinanza notificataci:




"CORTE D’APPELLO DI LECCE

COMUNICAZIONE DI ORDINANZA

nella causa civile N. 24/99 ESP.

tra

BANCA POPOLARE PUGLIESE (Avv.ti Raffaele Dell’Anna e Giuseppe Dell’Anna)

contro

VINCIONI LORETTA e LICCI ROMANO (Avv. Antonio Tanza)

In esecuzione al disposto dell’art. 134 C.P.C. si comunica che

La Corte di Appello - prima sezione civile - in data 20.10.2000 - 15.1.2001 nella causa sopra indicata ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

1) rigetta il reclamo come proposto da BANCA POPOLARE PUGLIESE ai sensi dell’art. 22 L. Fall., con ricorso del 1/4/1999 contro la società di fatto Vincioni Loretta e Licci Romano e, in subordine, contro la ditta individuale <Lory di Vincioni Loretta>;

2) condanna la reclamante al pagamento in favore dell’avv. Antonio Tanza, procuratore antistatario di Vincioni Loretta e Licci Romano, delle spese per il presente grado, che si liquidano in complessive L. 2.910.000 di cui L. 120.000 per spese e L. 1.800.000 per onorario.

Lecce, 15.1.2001"



Questi positivi segnali, che giungono dalle aule di giustizia, a differenza di quello che succede nelle aule parlamentari di questa pessima fine legislatura, donano speranza e fiducia agli utenti bancari che sempre più trovano il coraggio di ribellarsi e di non sottostare alle vessazioni del sistema bancario.



Lecce – Roma, 20 gennaio 2001 Il Vicepresidente


____________________________________________________________________________________________



CORTE D’APPELLO DI BRESCIA conferma il Decreto del TRIBUNALE DI CREMONA con cui si rigettavano dei ricorsi fallimentari presentati da due banche contro una famiglia di commercianti

ADUSBEF ottiene Giustizia

(dell’Avv. Antonio TANZA)



Due istituti bancari avevano deciso la morte (il fallimento è definito come la morte civile) di un’impresa: è un atto che, purtroppo, è accaduto già milioni di volte nel nostro paese ed il cimitero dei falliti è oramai illimitato.

Ultimamente, però, qualcosa è cambiato nella coscienza di molti giudici, politici, professori, autorità e cittadini: è entrato nel cuore di tutti il vento del diritto dei contraenti deboli, dei consumatori, di tutti coloro che non hanno i miliardi per ottenere sempre tutto quello che vogliono.

Si è finalmente capito che non si può prendere per oro colato tutto quello che le banche dicono: i loro estratti conto, la loro contabilità, rispecchiano solo quello che le banche hanno voluto contabilizzare.

Il diritto bancario non deve essere il diritto delle banche: il diritto, in uno stato democratico, è sempre del popolo.

Molti utenti, purtroppo, non possono ribellarsi poiché temono la revoca immediata dell’affidamento, altri non capiscono gli intrigati conti e contratti bancari, molti non hanno i soldi per fare le cause, altri ed altri ancora non possono ribellarsi per mille e mille ragioni obiettive e soggettive.

Troppe volte, però, è bastato un semplice saldaconto (la legge, ora, richiede un estratto conto dal quale si evidenzino gli interessi, le commissioni, le spese del rapporto ma, in verità, nella gran parte dei casi si assiste alla produzione di un documento con un totale non meglio identificato) per far fallire una ditta, per affamare una famiglia, per cancellare un’idea.

Altre volte una specie di concordato stragiudiziale sottoscritto da un utente disperato è stato lo strumento usato dalla banca per far fallire quello che era stato un proprio cliente: un cliente d’oro, perché anche da “morto” produce reddito in favore di chi ha voluto la sua fine.

La banca, infatti, può scaricarsi fiscalmente (sino al 42%) la sofferenza ma, a questo punto, verrebbe proprio da chiedersi chi, in effetti, abbia sofferto, la banca (che non perde quasi mai una lira) o il povero tartassato.



Il Tribunale Fallimentare di Cremona (cfr. in questa sezione il testo integrale del Decreto 18 maggio 2000) già aveva recisamente invertito una tendenza che, negli scorsi anni, nel campo fallimentare, aveva cancellato e distrutto numerose aziende italiane: quella di dichiarare il fallimento delle imprese sulla base della semplice contabilità bancaria e di proposte di pagamento a stralcio.

Corte d’Appello di Brescia ha oggi confermato e rafforzato le motivazioni del Tribunale: il potere bancario esce nuovamente e doppiamente sconfitto.

Nel caso in esame i due istituti bancari avevano fondato le loro presunte pretese creditorie (quando si parla di crediti bancari il presunte è, oramai, d’obbligo) su vecchi (ante 9 luglio 1992) contratti, stipulati ante-trasparenza, contenenti numerose clausole (regolanti la parte economica del rapporto) falcidiate dalla recente, ma oramai consolidata, Giurisprudenza.

FAC ITALIA S.n.c. non aveva intenzione di pagare somme non dovute ai due istituti di credito ed ha coraggiosamente respinto ogni accordo proposto dalle banche: ha creduto nella Giustizia ed ha accettato il rischio del fallimento pur di non far patti (assurdi) con gli istituti di credito.

Non vi erano pignoramenti, immobiliari o mobiliari, altre istanze di fallimento, non vi era alcun protesto a carico della società o dei singoli soci e non vi erano altre pretese creditorie: solo due banche avevano deciso che l’azienda doveva fallire.

La “rabbia” dei due istituti bancari nei confronti degli utenti ADUSBEF stava proprio in questo: l’impresa aveva definito le altre situazioni debitorie con i fornitori ma non le pretese delle due banche.

La sommarietà della procedura fallimentare appare, spesso, per gli istituti di credito un facile, comodo e poco costoso sistema per eliminare un insidioso cliente e per ottenere il riconoscimento di indebite pretese (cfr. in tal senso Trib. Chieti, 26 maggio 1992, in Dir. Fall., 1993, II, 545 che acutamente osserva: “non può essere dichiarato il fallimento quando lo stato di insolvenza consiste in un accorgimento atto a sventare un pagamento che l’esecutato ritiene di essere oggetto di cognizione ordinaria e non di procedura monitoria e che comunque pareggerebbe il conto con l’intento di chi strumentalizza le procedure concorsuali, pur essendo unico creditore, allo scopo di far pressione sul debitore e costringerlo a pagare”).

La manovra, fin troppo chiara, delle due banche già non sfuggì al Tribunale di Cremona che, ben conoscendo la consolidata Giurisprudenza contraria ai contratti bancari stipulati ante-trasparenza (cioè prima del 9 luglio 1992), ha rigettato i ricorsi di fallimento fondati su un credito praticamente inesistente (come evidenziato nelle memorie e perizie econometriche redatte da ADUSBEF).

L’inesistenza di altre azioni creditorie contro FAC ITALIA S.n.c. era la prova oggettiva dell’inesistenza di uno stato di difficoltà dell’azienda, mentre i giudizi di cognizione intentati da FAC ITALIA S.n.c. avrebbero accertato l’inesistenza di un credito fondato sulla moltiplicazione infrannuale ed esponenziale di interessi ultralegali non validamente pattuiti e di competenze mai convenute.

FAC ITALIA S.n.c., come chiaramente osservato nel decreto di rigetto del Tribunale di Cremona, ha inizialmente valutato più conveniente il pagamento parziale in luogo di un’azione giudiziaria (cfr. proposte transattive) e poi, anche a fronte della mutata giurisprudenza, ha optato per la contestazione radicale del credito (le sentenze della S.C. sulla nullità dell’uso piazza, delle valute d’uso, delle c.m.s. e dell’anatocismo, eliminano la maggior parte delle competenze autoliquidate nel corso del rapporto dallo stesso istituto bancario: FAC ITALIA S.n.c., in sede di ricalcolo, è risultata a credito e non a debito).

La contestazione giudiziale del presunto credito delle due banche, peraltro privo di titolo esecutivo, non è dunque idonea a dimostrare lo stato di insolvenza.

Recentemente anche il Tribunale Bari, con decreto del 26 giugno 2000, ha rigettato il ricorso fallimentare di un istituto di credito sprovvisto di titolo esecutivo, presentato contro altri utenti ADUSBEF: “ritenuto che il credito, così come provato, appare seriamente contestato alla luce dell’argomentata memoria difensiva prodotta dalla debitrice, della giurisprudenza dalla medesima richiamata e dalla relazione tecnica di parte esibita; considerato, in particolare che appaiono seriamente contestate sia la quantificazione degli interessi pretesi dalla creditrice sulla base di tassi determinati per relationem << alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di Credito sulla piazza >>, sia la determinazione degli stessi secondo il sistema della capitalizzazione trimestrale; rilevato, altresì, che, in relazione alla obiettiva incertezza in ordine all’esistenza ed all’entità del credito vantato dal creditore istante ed in relazione all’entità del patrimonio della società debitrice, quale si evince dai bilanci depositati, non si delinea con chiarezza un quadro che integri gli estremi dello stato d’insolvenza anche perché tutte le altre istanze di fallimento proposte risultano essere state desistite”.

Corte d’Appello di Brescia ha ampliato le motivazioni del Tribunale di Cremona, sottolineando l’infondatezza dei ricorsi per dichiarazione di fallimento: osserva, infatti, la Corte che : “le ragioni di credito poste dalle banche reclamanti a fondamento delle rispettive istanze sono fatte segno dalla società FAC ad una molteplicità di contestazioni che appaiono indubbiamente dotate, ad un approccio forzatamente delibativo, di un grado di serietà atto ad escluderne il carattere meramente pretestuoso, contrariamente a quanto sostenuto dalle reclamanti. Dette contestazioni attengono, infatti: 1) alta eccepita nullità della clausola contrattuale volta a commisurate il tasso degli interessi al cosiddetto “uso di piazza”; 2) alla inesistenza di un supporto contrattuale per l’addebito delle commissioni di massimo scoperto; 3) alla dedotta applicazione di valuta fittizia alle operazioni svolte; 4) alla contrarietà a legge della attuata capitalizzazione trimestrale degli interessi. E, secondo il conteggio proposto dalla società FAC, l’eventuale fondatezza delle su esposte eccezioni varrebbe ad azzerare il valore dei crediti vantati dagli istituti di credito.”

In merito al presunto riconoscimento di debito la Corte ha osservato: “Neppure può affermarsi allo stato che sia intercorsa una transazione tra la società FAC e gli istituti bancari istanti, donde possa essere derivato il consolidarsi delle obbligazioni a carico della correntista; mentre fin da ora è da escludersi, in assonanza col primo giudice che alla proposta di concordato stragiudiziale sia da assegnare il valore di una promessa di pagamento o di una ricognizione di debito. Ad abundantiam mette conto di evidenziare come la natura non manifestamente pretestuosa delle difese opposte alla società FAC lasci intendere che l’omesso pagamento deriva non già da incapacità di adempiere, bensì dalla precisa volontà di resistere alle pretese avanzate dalle istanti: onde non se ne può desumere l’esistenza di uno stato di decozione, nella attuale mancanza di altre esposizioni debitorie (essendosi ormai sanata, per quanto consta, la situazione di difficoltà a suo tempo sfociata nella proposta di concordato stragiudiziale) e di qualsiasi diverso sintomo dello stato d’insolvenza, quali protesti, pendenza di esecuzioni forzate od altro”.



Pubblichiamo, di seguito, il Decreto della Corte d’Appello di Brescia:



La Corte di Appello di Brescia, Sezione prima civile,

riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri:

LUSSANA Dott. Giulio Presidente

OLDI Dott. Paolo Consigliere relatore

CAROSELLA Dott. Paola Consigliere

nei procedimenti riuniti di reclamo promossi con ricorsi depositati rispettivamente il 1° giugno 2000 e il 9 giugno 2000 dalla Banca Nazionale del Lavoro (rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Ferroni ed Enrico Codignola) e dalla Banca Popolare di Cremona (rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Gamba ed Adriano Scapaticci) in contraddittorio con la società “FAC Italia di Sciannocca Francesco & C. s.n.c.” e con Sciannocca Francesco, Sidoli Giuliana e Sciannocca Gianluca (tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Tanza e Massimiliano Cortellazzi), avverso il provvedimento del Tribunale di Cremona in data 18 maggio 2000, ha emesso il seguente

DECRETO
Visto il decreto in data 18 maggio 2000, col quale il Tribunale di Cremona ha respinto le istanze di fallimento presentate dalla Banca Popolare di Cremona. dalla Banca Nazionale del Lavoro nei confronti della società “FAC Italia di Sciannocca Francesco s.n.c.”,esercente attività commerciale in Cremona;

visti i reclami presentati dagli istituti di credito istanti;

lette le difese della società debitrice e dei soci;

riuniti i procedimenti;

sentito il relatore;

osserva:

Il Tribunale di Cremona ha rigettato le istanze di fallimento presentate dalle odierne reclamanti sul presupposto che, non constatando l’esistenza di altri debiti all’infuori di quelli fatti valere dalle banche istanti, ed essendo l’esistenza di questi recisamente contestata, con la presentazione di conteggi alternativi volti a dimostrare l’insussistenza, in mancanza di altri elementi utili non potesse darsi provato lo stato d’insolvenza della società FAC.

Tale modo di argomentare è contestato dalle reclamanti quali pongono l’accento sull’infondatezza e pretestuosità delle contestazioni mosse dalla società debitrice, ciascuna sottolineando che, secondo la migliore dottrina, l’insolvenza può esse anche sulla base di un unico inadempimento; inoltre, osservano, nel caso di specie la FAC ha riconosciuto l’esistenza delle obbligazioni e, nel contempo, la propria incapacità di soddisfarle, nel momento stesso in cui, tentando di concludere un concordato stragiudiziale, ha avanzato ai suoi molteplici creditori una proposta di pagamento dilazionato e parziale. La Banca Popolare di Cremona, in particolare, sostiene che le trattative intercorse non soltanto si sono caratterizzate per il pieno riconoscimento, da parte della FAC, della posizione debitoria ad essa facente capo, ma si sono in definitiva tradotte nella stipulazione di una vera e propria transazione, fonte di per se di un’obbligazione - rimasta poi inadempiuta - indipendentemente dalle vicende del precedente contratto di conto corrente.

Ambedue le società ricorrenti, poi, prendono dettagliatamente in esame le contestazioni mosse dalla FAC in ordine ai crediti da esse vantati, al fine di dimostrarne l’infondatezza nel merito.

Ritiene la Corte che i due reclami riuniti, ammissibili in rito, siano infondati nel merito.

Corre l’obbligo, innanzi tutto, di prendere in esame la posizione del socio Gianluca Sciannocca, nei confronti del quale la sola Banca Nazionale del Lavoro insiste per la dichiarazione di fallimento, conseguenzialmente all’analogo provvedimento invocato nei confronti della società. In argomento può senz’altro affermarsi, in via preliminare e indipendentemente dal giudizio riguardante la FAC che la possibilità di aprire la procedura concorsuale nei confronti dello Sciannocca rimane esclusa a motivo del di lui recesso dalla società, verificatosi in data 13 gennaio 1995. Sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo, e ripetutamente, affermato il principio a tenore del quale il recesso del socio illimitatamente responsabile non vale a preservarlo dalla dichiarazione di fallimento, ove lo stato d’insolvenza si sia manifestato in epoca anteriore al recesso medesimo, nondimeno il menzionato indirizzo interpretativo deve intendersi superato alla stregua della pronuncia della Corte Costituzionale n. 319 in data 21 luglio 2000, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 147 comma 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui prevede che il fallimento dei soci a responsabilità illimitata di società fallita possa essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano perso, per qualsiasi causa, la responsabilità illimitata. Poiché dunque, nel caso che qui ne occupa, il recesso del socio risale ad epoca di gran lunga anteriore al limite annuale che necessariamente deve intendersi stabilito dalla normativa di risulta, l’ineludibile conclusione che se ne trae consiste nel negare ogni possibilità di un suo fallimento in riferimento alla situazione debitoria attribuita alla società.

Venendo, ora, alla posizione di questa, mette conto di osservare che la contestazione dei crediti fatti valere dagli istituti di credito istanti si riflette non soltanto sull’accertamento dello stato d’insolvenza, ma, prima ancora, sulla stessa legittimazione a promuovere l’apertura della procedura concorsuale. L’art. 6 R.D. 16 marzo 1942 n. n267, invero, abilita all’iniziativa per la dichiarazione di fallimento soltanto chi dimostri la propria qualità di creditore: sicché, ove l’esistenza dell’obbligazione non sia asseverata da un titolo giudiziale, la parte istante ha l’onere di documentare il proprio credito in modo certo ed inconfutabile, atto a resistere allo contestazioni mosse al riguardo dal - preteso – debitore. Ne deriva che, ogni qualvolta le eccezioni di merito sollevate in sede prefallimentare non si rivelino prima facie destituite di fondamento, l’incertezza sull’esistenza del credito è impeditiva all’accertamento stesso del concorso delle condizioni soggettive ed oggettive (qualità d’imprenditore, stato d’insolvenza ) per l’emissione del provvedimento invocato.

Tale è, per l’appunto, la situazione che è dato riscontrare nel caso di specie, in cui le ragioni di credito poste dalle banche reclamanti a fondamento delle rispettive istanze sono fatte segno dalla società FAC ad una molteplicità di contestazioni che appaiono indubbiamente dotate, ad un approccio forzatamente delibativo, di un grado di serietà atto ad escluderne il carattere meramente pretestuoso, contrariamente a quanto sostenuto dalle reclamanti. Dette contestazioni attengono, infatti: 1) alta eccepita nullità della clausola contrattuale volta a commisurate il tasso degli interessi al cosiddetto “uso di piazza”; 2) alla inesistenza di un supporto contrattuale per l’addebito delle commissioni di massimo scoperto; 3) alla dedotta applicazione di valuta fittizia alle operazioni svolte; 4) alla contrarietà a legge della attuata capitalizzazione trimestrale degli interessi. E, secondo il conteggio proposto dalla società FAC, l’eventuale fondatezza delle su esposte eccezioni varrebbe ad azzerare il valore dei crediti vantati dagli istituti di credito.

Non è certo compito del giudice fallimentare, chiamato ad un accertamento sommario, addentrarsi in modo approfondito nella disamina delle complesse problematiche giuridiche sottese dai temi testé enumerati; in questa sede basti rimarcare che l’esistenza di un motivato contenzioso fra l’altro già portato nella sede, sua propria, di piena cognizione davanti al Tribunale Civile di Cremona - priva di ogni certezza l’esistenza dei crediti sui quali le banche reclamanti aspirano a fondare le istanze di fallimento.

Neppure può affermarsi allo stato - nell’essenza di una pronuncia giudiziale in tal senso e nell’incompatibilità di un approfondita istruttoria con la natura sommaria del presente procedimento - che sia intercorsa una transazione tra la società FAC e gli istituti bancari istanti, donde possa essere derivato il consolidarsi delle obbligazioni a carico della correntista; mentre fin da ora è da escludersi, in assonanza col primo giudice che alla proposta di concordato stragiudiziale sia da assegnare il valore di una promessa di pagamento o di una ricognizione di debito.

Ad abundantiam mette conto di evidenziare come la natura non manifestamente pretestuosa delle difese opposte alla società FAC lasci intendere che l’omesso pagamento deriva non già da incapacità di adempiere, bensì dalla precisa volontà di resistere alle pretese avanzate dalle istanti: onde non se ne può desumere l’esistenza di uno stato di decozione, nella attuale mancanza di altre esposizioni debitorie (essendosi ormai sanata, per quanto consta, la situazione di difficoltà a suo tempo sfociata nella proposta di concordato stragiudiziale) e di qualsiasi diverso sintomo dello stato d’insolvenza, quali protesti, pendenza di esecuzioni forzate od altro.

Conclusivamente, non merita censura la decisione del Tribunale di rigettare le istanze di fallimento proposte nei confronti della socieà FAC Italia.

P.Q.M.

La Corte rigetta i reclami riuniti, proposti dalla banca Nazionale del Lavoro e dalla Banca Popolare di Cremona avverso il decreto del Tribunale di Cremona in data 18 maggio 2000.

Il Presidente
Dott. Giulio LUSSANA

Così deciso in Brescia, il 27 settembre 2000.

Depositato in Cancelleria il 02 dicembre 2000



Speriamo che anche questa ennesima vittoria ADUSBEF sia di sprone e speranza a tanti utenti vessati e stritolati dal sistema bancario e, soprattutto, serva a chiarire le idee a chi le ha ancora confuse …



Lecce – Roma, 9 dicembre 2000 Il Vicepresidente ADUSBEF



_____________________________________________



(della Delegazione ADUSBEF PUGLIA)



Sempre più spesso le banche avvalendosi di certificati di estratto conto (cfr. art. 50 d.lgs 1 settembre 1993 n. 385) chiedono il fallimento di aziende ed imprenditori che contestano il presunto debito bancario.

Il Tribunale di Cremona con una recentissima sentenza (18 maggio 2000) ha rigettato le istanze di fallimento presentate da due istituti bancari contro un utente ADUSBEF:

TRIBUNALE DI CREMONA

Sezione Fallimentare

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati,

Dott. Ercole Ciaburri Presidente

Dott.ssa Antonella Nuovo Giudice rel.

Dott. Tito Preioni Giudice

Lette le istanze per la declaratoria di fallimento della FAC ITALIA s.n.c., con gli Avv.ti Antonio Tanza e Massimiliano Cortellazzi, presentate in data 28.9.1999 dalla Banca Popolare di Cremona e dalla Banca Nazionale del Lavoro:

Letti gli atti dell’istruttoria prefallimentare e le memorie depositate dalle parti

Rilevato che la FAC ITALIA non è piccolo imprenditore avendo l’attività tutti i requisiti organizzativi tali da farla ritenere indirizzata al conseguimento del profitto e non del semplice guadagno, e ancor di più avendo i molteplici e rilevati rapporti bancari la caratteristica di un movimento di denaro complessivamente non compatibile con la nozione elaborata dalla giurisprudenza;

Considerato peraltro che il credito vantato dagli istituti di credito - fondato sugli estratti conto dei rapporti intercorsi – è contestato giudizialmente dalla società che ha presentato conteggi alternativi sulla base dei quali non sussisterebbe neppure il debito;

Tenuto conto che il mancato adempimento di una sola obbligazione giudizialmente contestata - quantanche fosse portata da titolo provvisoriamente esecutivo - non è idonea a dimostrare la sussistenza dello stato di insolvenza del debitore specialmente quando, come nel caso di specie, la contestazione del credito è avvenuta prima della presentazione dell’istanza di fallimento;

Ritenuto inoltre che le reiterate proposte di transazione a saldo e stralcio intercorse con gli istituti medesimi non abbiano valore di ricognizione del debito, ben potendo il debitore in quella fase valutare più conveniente il pagamento parziale in luogo di una azione giudiziaria e poi, anche a fronte della mutata giurisprudenza, optare per la contestazione radicale del credito medesimo;

Ritenuto pertanto che difetta nel caso in esame il requisito oggettivo richiesto dall’art. 5 L.F. per l’assoggettamento alla dichiarazione di fallimento;

Visti gli artt. 5 e 22 L.F.;

RIGETTA

L’istanza di cui in premessa.

Cremona 18 maggio 2000 IL PRESIDENTE





La sentenza contiene delle importantissime statuizioni che riequilibrano il rapporto BANCHE – UTENZA, privando il potere bancario di quel favor che spesso purtroppo gode sia a causa di una legislazione attenta più alle esigenze dei vari potentati che a quelle dei cittadini, sia per quella frangia della magistratura che ama fiancheggiare gli istituti di credito.

Il Tribunale di Cremona ha, invece, correttamente parificato la valenza probatoria della contabilità bancaria alla alternativa elaborazione contabile effettuata dall’utente sulla base degli stessi estratti conto.

In particolare l’associato ADUSBEF che era titolare di rapporti bancari sorti ante 92’ ed ha eccepito: 1) la nullità dell’interesse ultralegale determinato, unilateralmente ed arbitrariamente, secondo gli usi piazza delle aziende di credito; 2) la inesistenza della previsione della C.M.S. trimestrale; 3) la mancata previsione della possibilità di antergare e/o postergare le valute delle operazioni a favore della banca; 4) la nullità della capitalizzazione composta trimestrale dell’interesse anatocistico su rapporti revocati ante pubblicazione del D. Lgs. 342/99; 5) la mancata pattuizione di spese e commissioni.

Sulla base di dette contestazioni, l’utente ha proceduto alla riclassificazione e, quindi, al ricalcolo delle varie appostazioni contabili rinvenute dall’esame della stessa contabilità bancaria, constatando che i versamenti operati avevano superato gli utilizzi ed il corretto costo del credito.

L’azienda era, dunque, a credito e non a debito, come asserito dalle banche.

Inoltre l’associata ADUSBEF ha provveduto a citare i due istituti di credito dinanzi al Tribunale Civile di Cremona affinché si accertasse l’esatto dare – avere tra le parti, alla luce delle eccepite nullità contrattuali.

Il Tribunale Fallimentare ha correttamente osservato come il mancato adempimento di una obbligazione giudizialmente contestata - quantanche fosse portata da titolo provvisoriamente esecutivo - non è idonea a dimostrare la sussistenza dello stato di insolvenza del debitore specialmente quando la contestazione del credito è avvenuta prima della presentazione dell’istanza di fallimento.

Ma il punto più significativo della innovativa sentenza è l’ultimo.

Spesso le banche costringono gli utenti a proporre delle sistemazioni di presunte posizioni debitorie a mezzo di proposte transattive; il Tribunale ha correttamente osservato che le reiterate proposte di transazione a saldo e stralcio intercorse con gli istituti medesimi non hanno valore di ricognizione del debito, ben potendo il debitore in quella fase valutare più conveniente il pagamento parziale in luogo di una azione giudiziaria e poi, anche a fronte della mutata giurisprudenza, optare per la contestazione radicale del credito medesimo.

L’insegnamento che si deve trarre da detta Giurisprudenza è il seguente: dinanzi al pericolo di azioni legali bancarie bisogna innanzitutto chiedersi se quanto preteso dalla banca sia legittimo (sia sotto il profilo formale che per quello contabile) e nell’ipotesi di violazioni ed ingiustizie, citare immediatamente l’istituto, evitando di essere attaccati per primi.

Recita un vecchio detto popolare: “Chi pecora si fa, il lupo se la mangia”: l’utente non deve più subire le ingiustizie, ma deve ribellarsi contro l’arroganza del potere bancario e contro coloro che lo coprono!



Lecce, 01 giugno 2000 Avv. Antonio TANZA





Questo sito è di proprietà dello Studio Legale TANZA | antonio.tanza@gmail.com

Torna ai contenuti | Torna al menu