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Sent. Trib. Orvieto

Anatocismo e Usura > Anatocismo: alcune vecchie sentenze...

IL TRIBUNALE di Orvieto si pronuncia a favore dei consumatori in tema di anatocismo, uso piazza, prescrizione e tacita approvazione degli estratti conto bancari





ORDINANZA 28 MARZO 2001


TRIBUNALE DI ORVIETO



G.I. DR. CARLO MARIA ZAMPI



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In ordine al rapporto di conto corrente, il Tribunale ritiene di dover segnalare i seguenti punti chiave….

1 - APPROVAZIONE TACITA DELL'ESTRATTO CONTO DEL CORRENTISTI CHE NON ABBIA FORMALMENTE CONTESTATE LE RISULTANZE : l'art. 119, terzo comma della legge 154/92, analogamente a quanto previsto dall'art. 1832 c.c., stabilisce che il conto si intende approvato in difetto di opposizione scritta da parte del cliente entro sessanta giorni dal ricevimento.

In primo luogo deve essere segnalato che tale approvazione non riguarda l'intero contenuto del documento contabile, ma soltanto il profilo meramente contabile degli accrediti e degli addebiti, rimanendo invece impregiudicata ogni questione sulla validità e sull'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano (Cass. 7.12.1984 n. 4788; Cass. 11.03.1996 n.1978): ciò perchè, spiega il Dr. Zampi, il conto corrente ordinario, non dà vita ad autonomi rapporti di credito e debito reciproci tra le parti, ma rappresenta l'esecuzione di un unico negozio dal quale deriva il credito o il debito della banca verso il cliente ( Cass. 07.09.1984 n. 4788, Cass. 24.05.1991 n. 587, Cass. 29.11.1994 n. 10185, Cass. 10.04.1995 n. 4110).

In secondo luogo, e la notazione appare assorbente nel caso di specie, la sostanziale innovazione dell'art. 119 della legge 154/92, ha spostato l'attenzione dal momento del mero invio dell'estratto-conto quale termine iniziale per la decorrenza del termine per la opposizione al momento della sua ricezione da parte del cliente, con la conseguenza di porre a carico dell'istituto bancario che intende avvalersi della regola del silenzio-assenso l'onere di dimostrare l'avvenuta ricezione dell'estratto conto.

Nel caso in questione la Banca non solo non ha provato in alcun modo che il cliente abbia ricevuto gli estratti-conto, ma non ha neppure provato di averli regolarmente inviati alla controparte per il periodo antreriore all'entrata in vigore della legge 154/92, con la conseguenza di rendere comunque inopponibili all'attore qualsiasi risultanza dei documenti contabili......

2 - ADDEBITO DEGLI INTERESSI PASSIVI CON SCADENZA TRIMESTRALE: dopo che la Corte Suprema ha definitivamente escluso che la previsione contrattuale della capitalizzazione ha definitivamente escluso che la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi fosse ascrivibile ad un uso normativo, riconducendola piuttosto ad un uso negoziale nullo perchè pattuito anteriormente alla scadenza degli interessi ( Cass. 16.03.1999 n. 2374, Cass. 30.03.1999 n. 3096, Cass. 11.11.1999 n. 12507), il legislatore è intervenuto con il D.Lgs. 342/1999, con il quale ha stabilito per l'epoca pregressa una sostanziale sanatoria mediante l'introduzione del terzo comma dell'art. 120 del T.U.L.B.

La Corte Costituzionale, tuttavia , con la nota sentenza 17 ottobre 2000 n. 425 ha dichiarato illegittima la nuova disposizione - ed a nulla rileva la motivazione della declaratoria di incostituzionalità, venendo comunque definitivamente espunta dall'area del diritto vigente la norma - ripristinando la lettura degli artt. 1283 e 1284 c.c. ormai definitivamente consolidata nel nuovo orientamento della cassazione.

Partendo, quindi dal dato obiettivo della nullità della capitalizzazione trimestrale trimestrale degli interessi passivi, rilevabile anche d'ufficio, si impone di rivisitare l'intero rapporto di conto corrente depurando i calcoli della citata capitalizzazione trimestrale: infatti l'intero rapporto si è interamente svolto anteriormente alla entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 9.2.2000(richiamata dal D.Lgs. 342/1999),mentre la data di stipulazione del contratto di conto corrente, non anteriore di dieci anni al momento della introduzione del giudizio, priva di rilievo qualsiasi obiezione di prescrizione (peraltro neppure sollevata dalla banca convenuta.

La capitalizzazione degli interessi passivi dovra' invece avere riguardo al periodo annuale, ricavabile dal testo dell'art. 1283 c.c., come suggerito dalla piu' attenta dottrina in casi analoghi.

3 - DETERMINAZIONE DEL TASSO DI RIFERIMENTO : Il rapporto di conto corrente risulta regolato dal rinvio agli interessi "determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza” art. 7 contratto ).

Orbene, la Cassazione per i contratti stipulati prima dell'entra in vigore della legge 154/92, ha precisato che il rinvio agli interessi cc.dd. "uso-piazza" può ritenersi legittimo, a patto che nel singolo rapporto sussistano elementi di qualificazione del cliente idonei a determinare senza successiva valutazione discrezionale della banca, l'oggettiva determinazione del tasso di interesse oggetto di variazione nel corso del rapporto (Cass. 16.03.1996 n. 2103).

Nel caso in esame la banca non ha dimostrato alcunchè in proposito, non avendo prodotto le delibere con le quali il consiglio di amministrazione ha di volta in volta determinato i tassi applicabili, non avendo di avere portato mai a conoscenza della clientela i tassi di interesse via via variati e addirittura conferendo ai direttori delle singole filiali poteri modificativi che, oltre a violare il criterio della univocità del parametro di riferimento, hanno reso del tutto impossibile per il cliente conoscere il tasso di riferimento......

Ne deriva, quale conseguenza, che per il periodo anteriore alla legge 154/1992 la nullità della clausola di rinvio agli interessi "uso-piazza" per indeterminatezza dell'oggetto comporta la riduzione degli interessi al tasso legale vigente all'epoca, argomentabile ex art. 1284, terzo comma c.c., mentre per il periodo successivo alla clausola nulla deve essere automaticamente sostituita ec art. 1339 e 1424 c.c., con la previsione di cui all'art. 117 comma 7 lett.a D.L.gs. 385/1993, riproduttivo dell'art. 5 lett. a) della legge 154/92 (Trib. Roma 19.02.1998; Trib. Catania 29.07.1998; Trib. Busto Arsizio 15.06.1998) ovvero con il tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti ogni chiusura annuale del conto ( Trib. Monza 04.02.1999) se più favorevole all'attore.

IN ORDINE AL CONTRATTO DI MUTUO DEL 23 MAGGIO 1989, deve anzitutto essere precisato che il D.L. 29.12.2000 n. 394, convertito in legge 20.02.2001 n. 24 ha stabilito con norma interpretativa autentica la non retroattività dei decreti di determinazione dei tassi usurari, circoscrivendone l'applicazione ai soli rapporti instaurati posteriormente alla loro determinazione, La disposizione è stata oggetto di ricorso alla Core Costituzionale, ma sino ad oggi la Corte non si è pronunciata, obbligando quindi il Tribunale ad applicarla non ritenendo necessario sollevare la questione di legittimità costituzionale richiesta dall'attore.

Il contratto, inoltre, non risulta interessato alla regola dettata dal secondo comma dell'atrt. 1 della citata legge, applicabile soltanto ai mutui a tasso fisso e non ai mutui a tasso variabile quale quello in esame, regolato dal rinvio al tasso c. prime-rate.

A questo proposito va segnalato che, nonostante alcuni tentativi della giurisprudenza di merito di equiparare il tasso prime-rate al tasso uso-piazza ( Trib. Verona 24.01.19997) La Cassazione ritiene il prime - rate un tasso di riferimento adeguatamente conoscibile dal cliente in quanto pubblicizzato sulla stampa e determinato con criteri obiettivi costituiti dalla media dei tassi applicati dalle banche e rilevati dall'ABI ( Cass. 14.08.1997 n. 7627, Cass 01.09.1995 n. 9227), così sfuggendo alle censure di nullità.



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