Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Acque minerali

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LA PRIMA STORICA SENTENZA PENALE CONTRO ALCUNE FAMOSE AZIENDE PRODUTTRICI DI ACQUA MINERALE: UNA CAMPAGNA INIZIATA E SOSTENUTA DA ADUSBEF con il Vicepresidente Avv. ANTONIO TANZA, difensore della parte civile PASQUALE MERLINO.

Sul n. 3 del 16 gennaio 2005, del settimanale "Famiglia Cristiana" è uscito un articolo, a firma di Giuseppe Altamore, dal seguente contenuto: "Il Ministero della Salute ha, da tempo, sospeso l'autorizzazione di 126 acque minerali poichè potrebbero contenere antinomio, arsenico e manganese oltre i limiti di legge. Il clamoroso provvedimento e l'elenco completo delle marchè è contenuto sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004, consultabile anche su internet ( www.gazzettaufficiale.it ). Le aziende imbottigliatrici avrebbero dovuto produrre entro il 31 ottobre 2004 i certificati con le analisi conformi alla Nuova Direttiva europea 2003/2004. In particolare avrebbero dovuto fornire i dati relativi ai nuovi parametri fissati per antimonio, arsenico e manganese. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione, il Ministero ha provveduto a sospendere l'autorizzazione a partire dal 1° gennaio del 2005. Il Decreto è comunque un atto dovuto, a seguito del recepimento della Direttiva Europea che impone parametri più severi per alcune sostanze indesiderabili che potrebbero essere presenti nella Minerale, in linea con quanto previsto da tempo per la più economica e controllata acqua potabile. Nell'elenco non figurano le più blasonate marche in commercio di proprietà di due multinazionali, anche se non è escluso che alcune etichette locali rientrano nell'orbita delle grandi società. Intanto, a conclusione di una lunga indagine, Domenico Seccia, Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Bari, ha disposto il rinvio a giudizio, per sette persone, tra amministratori e responsabili dei laboratori delle aziende che imbottigliano acqua minerale, soprattutto in Basilicata. Tra le ipotesi di reato: commercio di sostanze alimentari nocive. "Finalmente siamo riusciti a smuovere le acque", dichiara Antonio TANZA, l'avvocato dell'ADUSBEF che con la sua denuncia ha dato il via all'inchesta. A pochi mesi da quell'articolo giunge la prima sentenza di condanna, che di seguito si pubblica. Ma i processi non sono finiti e vi sono numerose inchieste in corso. Una cosa è certa: si sono accesi i riflettori su un problema troppe volte affogato da troppi silenzi, connivenze e disinformazione.



TRIBUNALE di BARI
Sezione Distaccata di Modugno
Sentenza n. 127/05
Procedimento Penale n. 9124/02 RGNR e n. 116/05 RG Trib.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Bari - Sez. distaccata di Modugno, dr.ssa Giovanna CAMPANILE, nell'udienza del 16.11.2005 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della motivazione la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:
1.
TRAFICANTE Matteo, n. Bari il 06.07.44, residente in Rionero in Vulture (PZ) via Estramurale Mazzini, 12; elett. dom.to presso Azienda S.I.A.M. Monticchio S.p.A., di Rionero in Vulture (PZ) Loc. Monticchio Bagni; LIBERO CONTUMACE
2.
LOTITO Anna Vincenza, n. a Sala Consilina il 15.11.58, residente in Melfi, via Ferrara n. 3, elett. dom.ta presso la sede dell'Azienda Sorgente Traficante Srl di Rionero in Vulture (PZ) località C.da La Francesca; LIBERA CONTUMACE
3.
TRAFICANTE Aurelia, nata a Bari il 23 marzo 1942, residente in Rionero in Vulture (PZ) via Roma n. 212, elett. Dom.to presso Azienda Sorgente Traficante S.r.l. di Rionero in Vulture (PZ) Loc. C.da La Francesca; LIBERA CONTUMACE

IMPUTATI


TRAFICANTE Matteo e LOTITO Anna Vincenza
A) del reato ex artt. 110 c.p., 444 c.p. (commercio di sostanze alimentari nocive), 516 c.p.; art. 5 lett. b) legge 30 aprile 1962 n. 283 (vendita, detenzione e distribuzione di bevande in cattivo stato di conservazione); 81 c.p. (continuazione);
per avere TRAFICANTE Matteo e LOTITO Anna Vincenza in concorso tra loro, in qualità di Amministratore delegato il primo e responsabile del laboratorio di analisi interno all'azienda nonchè della produzione e commercializzazione la seconda, prodotto ed immesso nel circuito commerciale per il consumo umano, acqua minerale effervescente naturale "TOKA" pericolosa per la salute pubblica, non genuina ed in cattivo stato di conservazione, per la presenza di valori di nitriti (0,07 mg/l) superiore al limite fissato (0,03 mg/l) dal D.M. 12.11.1992, n.542.
Il tutto con riferimento al campione di acqua minerale "TOKA" lotto L 23 348B prelevato in Monopoli (BA) il 28.11.2002 presso il Supermercato "CISETTE", viale Aldo Moro n. 32.
Fatti commessi in Monopoli (BA) ed altri luoghi a partire dal 28.11.2002.

TRAFICANTE Aurelia e LOTITO Anna Vincenza
B) del reato ex artt. 110 c.p., 444 c.p. (commercio di sostanze alimentari nocive), 515 e 516 c.p.; art. 5 lett. b) legge 30 aprile 1962 n. 283 (vendita, detenzione e distribuzione di bevande in cattivo stato di conservazione); 81 c.p. (continuazione)
per avere TRAFICANTE Aurelia e LOTITO Anna Vincenza, in concorso tra loro, in qualità di amministratore delegato la prima e responsabile del laboratorio di analisi interno all'azienda nonchè della produzione e commercializzazione la seconda, prodotto ed immesso nel circuito commerciale per il consumo umano, acqua minerale naturale "Lilia" contenente valori di VANADIO ed ARSENICO superiori al limite previsto dalle acque destinate al consumo umano (D.M. 10.11.1999 e D. Lgs 31/2001), nonchè valori difformi in quanto inferiori al dichiarato in eticchetta, dei componenti RAME, ZINCO e SELENIO, indicati come principali oligoelementi antiossidanti che possano prevenire o curare patologie umane, così rendendo un prodotto destinato al consumo alimentare non genuino.
Il tutto con riferimento al campione di acqua minerale "LILIA" lotto L 2 247B prelevato in Giovinazzo (BA) il 10.10.2002 presso "Centro Distribuzione Martino" di Turturro Francesco, sito in via Bitonto n. 64/65.
Fatti commessi in Giovinazzo (BA) ed altri luoghi a partire dal 10.10.2002.

TRAFICANTE Aurelia e LOTITO Anna Vincenza
C) del reato ex artt. del reato ex artt. 110 c.p., 515 e 516 c.p.; 81 c.p. (continuazione)
per avere, TRAFICANTE Aurelia e LOTITO Anna Vincenza, in concorso tra loro, in qualità di amministratore delegato la prima e responsabile del laboratorio di analisi interno all'azienda nonchè della produzione e commercializzazione la seconda, prodotto ed immesso nel circuito commerciale per il consumo umano, acqua minerale naturale "Lilia" contenente valori difformi, in quandto inferiori al dichiarato in etichetta, dei componenti RAME, ZINCO e SELENIO, incicati come principali oligoelementi antiossidanti che possano prevenire o curare patologie umane.
Il tutto con riferimento al campione di acqua minerale "LILIA" lotto L2 169 prelevato in Modugno (BA) il 10.07.2002 presso Supermercato "DI MEGLIO", sito in via Roma n. 72-74.
Fatti commessi in Modugno (BA) ed altri luoghi a partire dal 10.07.2002.

TRAFICANTE Aurelia e LOTITO Anna Vincenza
D) del reato ex artt. del reato ex artt. 110 c.p., 444 c.p. (commercio di sostanze alimentari nocive), 515 e 516 c.p.; art. 5 lett. b) legge 30 aprile 1962 n. 283 (vendita, detenzione e distribuzione di bevande in cattivo stato di conservazione); 81 c.p. (continuazione)
per avere, TRAFICANTE Aurelia e LOTITO Anna Vincenza, in concorso tra loro, in qualità di amministratore delegato la prima e responsabile del laboratorio di analisi interno all'azienda nonchè della produzione e commercializzazione la seconda, prodotto ed immesso nel circuito commerciale per il consumo umano, acqua minerale naturale "Lilia" contenente valore dell'ARSENICO superiore al limite previsto alle acque destinate al consumo umano (D.L.vo 31/2001), nonché valori difformi in quanto inferiori al dichiarato in etichetta, dei componenti RAME, ZINCO e SELENIO, indicati come principali oligoelementi antiossidanti che possano prevenire o curare patologie umane, così rendendo un prodotto destinato al consumo alimentare non genuino.
Il tutto con riferimento al campione di acqua minerale "LILIA" lotto 12 186 prelevato in Modugno (BA) il 10.07.2002 presso Supermercato "SIGMA X marzo s.r.l.", sito in via x marzo 108.
Fatti commessi in Modugno (BA) ed altri luoghi a partire dal 10.07.2002.

°°°

Con l'intervento del P.M. Avv. Raffaele Landinetti V.P.O., giusta delega del 15.11.05 che ha concluso;

della parte civile:
dott. Merlino Pasquale rappresentato e difeso da Avv. Antonio Tanza;

del difensore dell'imputato: avv. Francesco Rotunno, difensore di fiducia per tutti gli imputati, anche in sostituzione dell'Avv. Giancarlo Andreis, difensore di fiducia-assente, che ha concluso: preliminarmente il difensore chiedeva applicarsi la pena finale in mesi 3 e giorni 10 di reclusione; sostituita la pena detentiva ex art. 53 e ss. L.689/81 con la pena pecuniaria di Euro 3.800,00 ed Euro 100,00 di multa, pena finale Euro 3.900,00;

il P.M. prestava il proprio consenso

MOTIVAZIONE

a seguito di indagini di P.G. Traficante Matteo, Lotto Anna Vincenza e Traficante Aurelia venivano tratte a giudizio per rispondere dei reati in epigrafe come rispettivamente ascritti.
All'odierna udienza veniva ammessa la costituzione come parte civile di Merlino Pasquale;
quindi, preliminarmente, il difensore degli imputati depositava richiesta scritta di applicazione della pena presentata dai propri assistiti al P.M. titolare delle indagini, il quale prestava consenso scritto.
P.M. e difensore davano atto che la imputazione di cui all'art. 444 c.p. (commercio di sostanze alimentari nocive) doveva riqualificarsi nella corrispondente ipotesi colposa di cui all'art. 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica).
La pena per ciascun imputato risulta conteggiata come segue: p.b. per il reato di cui all'art. 452 c.p.: 6 mesi di reclusione ed Euro 180,00 di multa; ridotta per le attenuanti generiche = mesi quattro di reclusione ed Euro 120,00 di multa ridotta per il rito = tre mesi e 10 giorni di reclusione ed Euro 100,00 di multa; convertita la pena detentiva con la pena pecuniaria di Euro 3.800,00 di multa, per la pena complessiva di Euro 3.900,00 di multa.
Vista la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p;
osservato che il comma secondo dell'art. 444 c.p.p. dispone che se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, applica la pena richiesta;
Visto il consenso del P.M.;
- Osservato che
nella specie non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento in quanto non sussistono ragioni per riconoscere che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità;
- ritenuta la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, concordando con la riqualificazione in colposa della
condotta di mezza in commercio di sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica, non emergendo dagli atti elementi per asserire la sussistenza di una volontà dolosamente diretta a realizzare il predetto commercio;
- ritenuta corretta la concessione delle attenuanti generiche, attesa la incensuratezza;
- ritenuta la congruità della pena, tenuto conto dei criteri direttivi di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e, in particolare, del
grado di gravità del fatto e della capacità a delinquere del prevenuto desunta, in mancanza di altri elementi dal certificato penale;
- ritenuto, in concreto, che la pena può determinarsi nella misura indicata dalle parti;
- rilevato che in favore della parte civile si deve unicamente provvedere alla liquidazione delle spese di costituzione,

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Modugno, visti gli artt. 444 e ss. C.p.p., applica nei confronti di Traficante Matteo, Lotto Anna Vincenza e Traficante Aurelia, la pena di Euro 3.900,00 di multa.
Liquida in favore della parte civile costituita le spese di costituzione nella misura di Euro 1.000,00.
Modugno, 16 novembre 2005
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Campanile
Il Cancelliere
Isabella Pappagallo

Qualcuno vuol darcela a bere
di Giuseppe Altamore

Fratelli Frilli Editori (€14,00)

Acqua minerale, uno scandalo sommerso


Qualcuno vuol darcela a bere racconta come una potentissima lobby ha potuto condizionare le scelte politiche di vari governi fino ad ottenere una legislazione troppo attenta alle esigenze commerciali dei produttori di acque minerali e poco rispettosa della salute dei consumatori.

Con un paradosso incredibile: spulciando la legge si scopre che l’acqua di rubinetto può essere più sicura della minerale.

Esistono infatti controlli e limiti più severi relativi alla presenza di sostanze tossiche nell’acqua potabile.

Il libro spiega quali interessi hanno spinto l’industria dell’acqua minerale a usare ogni mezzo per condizionare le scelte del Parlamento, fino a bloccare almeno due tentativi di riforma della normativa che regola il settore.

Si racconta come un perito chimico italiano (Pasquale MERLINO) sia riuscito a far avviare una procedura d’infrazione dell’Unione europea nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto delle direttive europee in materia di tutela della salute dei consumatori e come ancora una volta l’abbiano spuntata le multinazionali dell’acqua, che sono riuscite ad aggirare le raccomandazioni dell’OMS e le norme del Codex alimentarius che regolano il commercio internazionale.

Ma che cosa hanno da nascondere i produttori di acqua minerale?

Che cosa rischiano i consumatori che non sanno che cosa si nasconde nella bottiglia?

Intervista all’avv. Antonio TANZA, Vicepresidente di ADUSBEF

Intanto, ben due procure della Repubblica (Torino e Bari) stanno indagando sull’affaire della minerale.

___________________________________________________________________________________

A proposito di acque minerali: in Gazzetta Ufficiale N. 229 del 2 ottobre 2003 DECRETO 9 settembre 2003.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale S. Maria alle Capannelle, in Roma.

TRIBUNALE DI ROMA, Sentenza n. 29566/04: prima condanna CIVILE di una azienda produttrice di ACQUA MINERALE!


Visitate il sito di Giuseppe Altamore "L'IDROINQUISITORE" www.giuseppealtamore.it
Tutto quello che avreste voluto sapere sull'acqua che bevete e che mai nessuno Vi ha detto.



Repubblica Italiana

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE PRIMA


in persona del giudice unico dott.ssa Marta Ienzi ha emesso la seguente

SENTENZA


nella causa civile di primo grado iscritta al n. 37512/2001 del R.G.A.C.C. vertente

TRA


FONTE CAPANNELLE ACQUE MINERALI SRL

Rappresentata e difesa dagli avv.ti Ignazio Abrignani e Tiberio Sarago con studio in Roma, P.le Belle Arti, 8

ATTRICE

E

RAI- RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., RUFFINI PAOLO

Rappresentati e difesi dal prof. Avv. Alessandro Pace con studio in Roma, Piazza delle Muse n. 8

MERLINO PASQUALE

Rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Tanza (Adusbef) con studio in Roma, via S. Grandis n. 1

CONVENUTI

BEHA OLIVIERO

CONVENUTO - CONTUMACE

OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificato la Fonte Capannelle Acque Minerali srl , premesso che:

· in data 12/2/2001 veniva trasmesso da Radio uno, in replica di puntata del mese di novembre 2000, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, il programma radiofonico "RADIO A COLORI", condotto da Oliviero Beha;

· nel corso della trasmissione interveniva il sig. Pasquale Merlino, impegnato ed interessato nell'attività di commercializzazione di congegni ed apparati per la potabilizzazione dell'acqua corrente ed il trattamento delle acque ad uso alimentare;

· nel dibattere delle problematiche attinenti alla salubrità e purezza delle acque minerali attualmente in commercio, e della loro rispondenza o meno alle vigenti normative e direttive comunitarie, i predetti sostenevano che le acque minerali, a differenza dell'acqua potabile corrente, non erano soggette a controlli di qualità e contenevano una percentuale di nitrati del tutto inaccettabile e contraria al disposto delle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene delle acque minerali;

· nel prosieguo della trasmissione il discorso era incentrato unicamente sull'acqua minerale "Capannelle", prodotta dalla società attrice su concessione regionale, presso la cui sede era stato inviato un corrispondente, cui veniva fatto più volte espresso e specifico riferimento negativo; in particolare il prodotto veniva rappresentato come nocivo e sconsigliabile, ingenerando confusione e provocando allarme nel pubblico degli ascoltatori consumatori, con ragionamenti tendenti a dissuaderlo dal farne uso;

· la tempistica degli interventi, i toni adoperati ed il clima complessivo della trasmissione, palesemente ostile, impediva al dott. Fernando Maurizi, Presidente dell'Ordine dei Chimici di Roma, presente in trasmissione , di illustrare ampiamente e tutelare le buone ragioni della Società;

· tutto ciò veniva affermato senza alcuna previa verifica delle effettive qualità dell'acqua minerale;

chiedeva pertanto, accertato e dichiarato l'illecito comportamento dei convenuti Oliviero Beha e Pasquale Merlino, concretante gli estremi del reato d diffamazione a mezzo stampa e, per quanto riguarda quest'ultimo, della concorrenza sleale ex artt. 2598 nn. 2 e 3 e 2600 c.c., la condanna dei convenuti in solido anche con il Direttore responsabile del programma e con l'Editore al risarcimento dei danni in suo favore.

Si costituivano ritualmente i convenuti, ad eccezione di Oliviero Beha che rimaneva contumace, chiedendo il rigetto della domanda e il Merlino, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni esistenziale e patrimoniale in suo favore. Rigettate le richieste di prova avanzate, la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva trattenuta in decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta non può essere accolta.

Invero dall'ascolto della registrazione del programma si evince come la trasmissione abbia avuto come unico scopo quello di informare, senza alcuna attitudine lesiva nei confronti dell'acqua "Fonti Capannelle".

Nella trasmissione per cui è causa viene infatti affrontato il tema della legislazione nazionale in materia di acque minerali, in rapporto alla salute dei consumatori. A questo proposito la legislazione italiana in materia di acque prevede per le acque minerali dei limiti di tollerabilità di alcune sostanze, nocive per la salute, meno rigorosi rispetto ai limiti fissati per l'acqua del rubinetto .

La normativa italiana in materia di acque pubbliche era stata già al centro di polemiche e contestazioni da parte del mondo politico e scientifico, con la conseguenza che era stata oggetto di particolare attenzione dei mass media, come documentato dai convenuti.

Il programma mandato in onda dalla RAI dunque, collocato in tale contesto informativo, costituisce libero esercizio del diritto di cronaca e di critica costituzionalmente garantito dall'art. 21 Cost., nonché dall'art. 32 Cost. che tutela il diritto alla salute dei cittadini.

E' noto che le indagini comparative relative a prodotti o servizi offerti sul mercato e resi disponibili al pubblico trovano la loro principale legittimazione nella libertà di manifestazione del pensiero e precisamente nella libertà di informazione sancita dall'art. 21 della Costituzione. Poiché però tale diritto può entrare in conflitto con altre situazioni giuridiche, esso presenta sicuramente dei limiti interni, il rispetto dei quali è condizione necessaria perché abbia prevalenza su altre posizioni giuridiche, anch'esse tutelate. Al riguardo, viene all'attenzione tra l'altro il iritto dell'imprenditore a svolgere liberamente e senza turbative la propria attività economica, che trova fondamento dell'art. 41, primo comma, della Costituzione.

Viene peraltro anche in rilievo l'utilità sociale della notizia, che è preminente, rispetto all'interesse economico dell'impresa. Non vi è dubbio infatti che sussiste un interesse dei consociati a conoscere le informazioni sulla funzionalità ed operatività, dei servizi che sono forniti alla collettività e detto interesse prevale su quello dell'impresa al libero svolgimento della propria attività commerciale o produttiva.

E' poi necessario che i dati che sono stati diffusi siano veri ed esatti. Su tale requisito appaiono peraltro opportune alcune precisazioni. La necessità che la notizia che è stata divulgata sia vera o che il giornalista la ritenga tale in buona fede e dopo diligente verifica, si attaglia ai limiti a cui è sottoposto il diritto di cronaca, per escludere l'antigiuridicità di notizie, di per sé lesive della reputazione altrui. Per il resto, l'esigenza di prudenza e diligenza, richiede solo che - in caso di contestazione - sia eventualmente verificata la competenza di coloro che hanno sottoposto i beni ad esame e la serietà degli esami effettuati. Ma si ritiene comunque che non possa pretendersi, dalla diligenza del giornalista, lo svolgimento di ulteriori accertamenti successivi, volti alla finale verifica dei risultati cui gli esperti siano già pervenuti.

Tale essendo il contesto di riferimento, va brevemente rilevato in relazione al caso di specie che: sussiste indubbiamente l'utilità sociale della notizia essendo interesse della collettività essere informata sulla salubrità delle acque minerali e, certamente, tale interesse prevale su quello dell'impresa alla vendita dei prodotti.

I toni utilizzati sono stati pacati, senza il ricorso ad affermazioni screditanti nei confronti della società attrice.

La veridicità di quanto affermato non è stata mai contestata ed in particolare che:

a) l'acqua minerale Fonti Capannelle contenga una percentuale pari a 36 mg di nitrati per litro; b) che a norma dell'art. 6 del D.M. 542/1992 il contenuto massimo di nitrati per le acque destinate all'infanzia, non può superare i 10 mg per litro; c) le bottiglie di acqua minerale "Fonte Capannelle" non contenevano alcuna indicazione circa la loro non destinabilità all'infanzia.

Tra l'altro l'informazione è stata fornita in modo equilibrato ed imparziale, realizzando un contraddittorio tra le diverse posizioni, con l'intervento nella trasmissione, oltre che degli ascoltatori, anche del dott. Fernando Maurizi, responsabile chimico dell'azienda "Fonte Capannelle"e di personaggi appartenenti al mondo della scienza e del consumerismo.

Quanto alla domanda spiegata nei confronti del Merlino per atti di concorrenza sleale la stessa appare infondata, non ricorrendo nel caso di specie i presupposti dell'art. 2598 n. 2 e 3 del cod. cív. Il Merlino infatti non è un imprenditore, non è titolare di una ditta iscritta presso alcun registro di imprese. Viene pertanto meno il presupposto principale della nozione di rapporto di concorrenza rilevante agli effetti della disciplina degli artt. 2598 ss. c.c..

Ugualmente non può essere accolta la domanda riconvenzionale avanzata dal Merlino diretta ad ottenere il risarcimento del danno esistenziale, non essendo stata fornita alcuna prova in proposito.

Al rigetto della domanda consegue la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.


P.Q.M.


definitivamente pronunciando, così provvede:

a)- rigetta la domanda avanzata dalla Società Fonte Cannelle A.M. s.r.l. e quella riconvenzionale avanzata da Merlino Pasquale;

b)- condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna parte convenuta costituita in complessivi 2500,00 € di cui 1500,00 € per onorari, oltre IVA e CPA.

Roma, 22/10/2004 Il Giudice

Marta Ienzi

depositata in cancelleria il 2.11.2004

n. sent. 29566/04

n. cron. 38670/04

n. rep. 22683/04



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