Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Costituzione Parte Offesa Moody's

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TRIBUNALE PENALE DI TRANI
Atto di Costituzione di parte civile della parte offesa,
NEL PROCEDIMENTO PENALE NR. 3131.10 R.G.N.R. (Moody's)


Io sottoscritto _________________________, nato a ________________ il __ / ___ / _____ e residente a ____________________ in via/p.zza ___________________, telefono ___________ Posta elettronica ________________, CITTADINO ITALIANO, iscritto all' ADUSBEF e, dunque, persona offesa nel procedimento PENALE NR. 3131.10 R.G.N.R.

PREMESSO

Che il Sen. Dott. Elio LANNUTTI, presidente dell'ADUSBEF, ed il Dott. Rosario TREFILETTI, nell'estate del 2010, hanno presentato una prima denuncia, a cui ne seguivano altre sempre a firma Lannutti - Trefiletti, dalla quale hanno preso le mosse le inchieste sulle agenzie di rating, coordinata dal pm Dott. Michele RUGGIERO con il procuratore capo Dott. Carlo Maria CAPRISTO della Procura di Trani;
Che nell'atto di conclusione di indagine, i magistrati accusano, tra l'altro, i vertici delle agenzie di "manipolazione del mercato, continuata e pluriaggravata": aggravata anche dalla "rilevante offensività" dei comportamenti "perché commessi in danno dello Stato sovrano italiano";
Che
il procuratore generale della Corte dei Conti, Dott. Angelo Raffaele DE DOMINICI, ha aperto un'istruttoria sui rapporti diffusi da Moody's e Fitch tra maggio e novembre 2011 sul debito pubblico italiano, quantificando il possibile danno erariale provocato dai report nella somma delle manovre finanziarie dello scorso anno: 120 miliardi di euro;
Che,
a maggior ragione, ogni Cittadino Italiano, sulle cui spalle è concretamente gravato il peso di dette manovre tradottesi in un aggravio fiscale e delle future ripercussioni economiche derivati da detti illegittimi comportamenti, è legittimato a richiedere i danni morali e materiali subiti ad opera dei fatti accertati con il presente atto,
Che ogni investitore in titoli italiani ha subito un considerevole danno da detto turbamento dei mercati,

DICHIARA DI COSTITUIRSI

a norma degli artt. 74 e ss. c.p.p., come in effetti, con il presente atto si costituisce, come effettivamente con questo atto si costituisce,

PARTE CIVILE

nel processo penale n. 3131.10 R.G.N.R. R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di TRANI, rubricato a carico di:
ABERCROMBY Ross, Vice President - Senior Analyst Financial Institutions Group Moody's Investors Service Ltd, n.
WASSEMBERG Johannes, Managing Director Financial Institutions Group Moody's Investors Service Ltd, n.
e/o di ogni altro soggetto che sarà ritenuto responsabile dei reati ascrittigli, in relazione ai delitti di aggiotaggio e manipolazione del mercato pluriaggravati previsti e puniti dagli artt. 110 - 81 c.p. - 2637 cod. civ. (Aggiotaggio: chiunque diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei…ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni) 185 co. 1 e 2 D. Lgs. 24/2/1998 n. 58 - 61 n. 7 c.p. (art. 185: Manipolazione del mercato: "Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni), nonché di eventuali ed ulteriori ipotesi criminose, perché, dirigenti nonchè analisti apicali dell'Agenzia Moody's esercente attività di rating (attività con cui l'Agenzia formula e rilascia valutazioni sul merito creditizio/affidabilità creditizia di un'entità emittente titoli di debito fungendo, così, da intermediaria di informazioni tra gli investitori e coloro - come Banche e Stati sovrani - che emettono titoli di debito), in concorso fra loro anticipando e lanciando con un "annuncio" ("announcement") divulgato in piena mattinata a "mercati aperti" (verso le ore 10.04 del 6/5/2010) un "report" (uno special comment) preparato dallo stesso Abercromby sulla "Valutazione di Moody's del rischio di contagio sovrano a specifici sistemi bancari", intenzionalmente suggerivano ai Mercati ed agli Investitori - con un ambiguo e tendenzioso artificio argomentativo (costituito dalla seguente premessa introduttiva: "Come dimostrato dal recente declassamento di banche greche come risultato della debolezza del debito sovrano greco, il potenziale contagio dei rischi sovrani ai sistemi bancari, potrebbe diffondersi ad altri Paesi come il Portogallo, la Spagna, l'Italia, l'Irlanda e l'Inghilterra" ) - una relazione tra il "rischio Grecia" e la "rischiosità" delle Banche italiane, paventando altresì un rischio di contagio della crisi del debito sovrano della Grecia alle Banche italiane: relazione e rischiosità in realtà a quella data inesistenti (come noto all'Agenzia di rating ed ai suoi analisti alla stregua dei dati ufficiali a tenore dei quali l'esposizione delle Banche italiane nei confronti della Grecia era bassa e pari - sul totale delle attività nei confronti di soggetti esteri - all'1.2%, a fronte del 6% delle Banche portoghesi, del 2,9% delle Banche francesi, e dell'1,4% di quelle tedesche) e tuttavia - proprio in diretta conseguenza di quell'annuncio - percepite come realmente esistenti (come dimostrato - subito dopo la divulgazione della notizia/annuncio - dagli immediati commenti diffusi dai principali strumenti di informazione, dal coro di reazioni critiche espresse dalle supreme pubbliche autorità italiane, infine dai rendimenti negativi dei titoli bancari italiani sui Mercati).
Attraverso, quindi, la violazione delle norme del Regolamento europeo sull'attività di rating che impongono "trasparenza, correttezza, completezza e qualità adeguata" delle informazioni da rendere ai Mercati ed attraverso "artifici informativi" (costituenti condotte solo in apparenza lecite, ma effettivamente illecite ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2637 c.c. e 185 T.U.F. per come combinate fra loro) - artifici consistiti sia in una scelta mirata dei tempi della comunicazione (operata a mercati aperti ed a contrattazioni in pieno svolgimento: condizioni in cui gli "annunci", specie quando provenienti da una nota Agenzia di rating, sortiscono - se non corretti, chiari e trasparenti - effetti di turbolenza e volatilità sui mercati), sia nell'utilizzo di uno strumento informativo scarno ed eccessivamente sintetico (l'Annuncio/Announcement), sia nell'impiego di tecniche argomentative suggestive, ambigue e foriere di allarme (una "premessa" che induceva una prevedibile associazione di idee capace di disorientare e negativizzare gli attori del mercato) - gli analisti Abercromby e Wassemberg fornivano intenzionalmente ai Mercati finanziari (quindi agli Investitori) INFORMAZIONI TENDENZIOSE, DISTORTE (e, come tali, anche "falsate") in merito all'affidabilità creditizia del sistema bancario italiano, idonee a disincentivare l'acquisto di titoli bancari italiani e deprezzarne, così, il valore.
In conseguenza della diffusione del Comunicato e della percezione (ad opera di mercati ed investitori) del suo contenuto informativo in termini negativi con riguardo al sistema bancario italiano nel suo complesso, si determinava - per un verso - un minore affidamento del pubblico degli investitori nella stabilità patrimoniale dei gruppi bancari italiani (art. 2637 c.c.) e - per l'altro - un sensibile deprezzamento dei titoli bancari italiani quotati; ed infatti, mentre prima del 6/5/2010 (segnatamente tra il 26 aprile e il 5/5/2010) il rendimento anormale medio cumulato dalle banche italiane era pari a - 1,82% (nettamente migliore di quello delle banche di Grecia, Irlanda, Spagna e Portogallo pari a - 4,91% ed addirittura migliore di quello delle banche dei Paesi UE non in crisi, pari a - 2,32%), in conseguenza del Comunicato di Moody's e dopo di esso (segnatamente dal 6/5 al 14/5/2010) il rendimento anormale medio per le banche dei Paesi UE non in crisi era leggermente positivo (+0,18%), mentre restava negativo per le Banche italiane toccando un valore (- 1,79%) addirittura lievemente peggiore di quello delle Banche dei GIPS Grecia, Irlanda, Spagna e Portogallo.
Con le descritte condotte, gli indagati "ponevano in essere " artifici" a carattere informativo "concretamente idonei: 1) ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico (degli investitori nazionali ed internazionali) ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari italiani (art. 2637 c.c.); 2) a provocare un sensibile deprezzamento dei titoli bancari italiani (art. 185 TUF).
Fatti da ritenere aggravati sia ai sensi dell'art. 185 cpv. T.U.F. perché di "rilevante offensività" (giacchè commessi in danno del "sistema ITALIA" nel suo complesso), sia ai sensi dell' art. 61 n. 7 c.p. per avere cagionato al "sistema ITALIA" ed in particolar modo dei suoi cittadini, investitore e non, un danno patrimoniale e non patrimoniale di rilevantissima gravità.
Riservo la quantificazione del danno nel corso del procedimento ed entro i termini di legge.

DICHIARO

di nominare mio procuratore speciale l'Avv. Antonio TANZA, Vicepresidente di ADUSBEF (ASSOCIAZIONE DEGLI UTENTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI) Onlus, nato a Lecce il 04 giugno 1961, con studio in BARI alla via Principe Amedeo n. 164 (Studio LAUDADIO- fax 0836.631656 - pec antoniotanza@pec.it) e di ivi eleggere il proprio domicilio processuale, affinchè detto procuratore mi assista e difenda costituendomi (redazione atto, sottoscrizione e deposito, arringhe ed oltre ogni ulteriore attività processuale occorrenda) parte civile nel procedimento penale n. 3131.10 pendente presso il Tribunale Penale di Trani, tanto nella fase dinanzi al Giudice delle Indagini Preliminari, che in primo che in secondo grado ed altresì davanti alla Suprema Corte, nei confronti di uno o più degli imputati, come indicati nell' "Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari e informazione di garanzia".
Conferisco all'uopo al nominato procuratore ogni e più ampia facoltà di legge, niuna esclusa o eccettuata, con facoltà altresì di nominare altri avvocati e procuratori e di farsi sostituire da altri avvocati e procuratori con pari poteri, compresa la facoltà di farsi sostituire da altro professionista per tutte le attività relative al deposito dell'atto di costituzione di parte civile e le successive formalità.
Ratifico, fin da ora il Suo operato e quello dei Suoi sostituti e degli altri eventuali da Lui nominati.
Il procuratore come sopra nominato è altresì autorizzato, ai sensi della L. 196/03, a utilizzare i dati personali riferiti per la difesa dei diritti dalla comparente e a organizzarli in modo che gli stessi risultino correlati all'incarico conferito ed al perseguimento delle finalità di cui al mandato ed a comunicare ai colleghi i dati con l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli esclusivamente, nei limiti strettamente pertinenti all'incarico conferito.
Il sottoscritto è informato di poter esercitare, relativamente a tali dati personali, i diritti di cui all'art. 7 del Dlgs 196/2003 (Codice sulla Privacy) ed esprime il proprio consenso al trattamento dei predetti dati esonerando anche ADUSBEF, con sede in Roma alla via Farini n. 62, da qualsiasi responsabilità.

Si allega alla presente fotocopia della Carta d'Identità e dell'iscrizione all'ADUSBEF.
______________, ___/ _____/ 2012
firma

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