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Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2008
XXIX
Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Casarano, Sentenza n. 146 del 4 dicembre 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sez. Distaccata di Casarano, sez. unica civile, unica civile, G.O. avv. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
Sentenza n. 146/08
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 277 del Ruolo Generale dell'anno 2001, passata in decisione all'udienza del 30/11/2006, tra
E. S. s.r.l. in persona del legale rappresentante G. C., G. C. in proprio, A. S. tutti elettivamente domiciliati in Galatina presso lo studio dell'avv. A. Tanza, il quale li rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti a margine dell'atto di citazione
contro
Banca Intesa s.p.a. - già Banco Ambrosiano Veneto, elettivamente domiciliata in Lecce presso lo studio dell' avv. V. Albione, rappresentata e difesa dall' avv. Prof. G. Costantino del Foro di Bari in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale.
All' udienza del 30.11.06 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva introitata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione datata il 29.5.2001 la E. S. s.r.l, in persona del legale rapp. p.t. G. C., G. C. in proprio ed A. S. esponevano di avere intrattenuto con Banca Intesa s.p.a. - già Banco Ambrosiano Veneto s.p.a., un rapporto bancario di apertura di credito con affidamento con scopertura su conto corrente n. 19290-23 stipulato il 17.03.95, a garanzia del quale la banca emetteva due certificati di deposito emessi in favore del C., successivamente rinnovati, ed una fideiussione omnibus emessa dalla E. S. s.r.l.
Che a questa apercredito. ne veniva affiancata, in data 22.11.95, un'altra di pari importo con affidamento con scopertura sullo stesso conto corrente a garanzia del quale la banca emetteva due certificati di deposito emessi in favore dello S. Che, con lettera del 23.02.2000, avevano contestato l'operato della banca ed in particolare gli interessi e le commissioni addebitate sul primo c/c. Che la banca, per tutta risposta, revocava i1 conto e comunicava di avere imputato le somme rinvenienti dai titoli scaduti per ridurre il maggior credito. Che aveva contestato, a ministero dell'Adusbef l'operato della Banca sia nella gestione dei titoli che nell' apercredito, l'illegittimità dei tassi; che aveva chiedendo altresì inutilmente copia dei documenti ai sensi dell'art 119 TUB. Che la Banca continuava a reclamare un saldo debitore sul c/c di cui sopra nonché un saldo di minore importo su un altro c/c, arbitrariamente aperto. Che, all'esito del ricalcolo del rapporto, emergeva un debito di poche lire alla data del 30.09.2000, nonché il superamento del TEG del tasso soglia. Deducevano l'illegittimità dell' esercizio dello ius variandi nella determinazione delle condizioni economiche del rapporto, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, non ricorrendo alcun uso normativo, 1' indebita applicazione della capitalizzazione sulla commissione di massimo scoperto, l'erronea determinazione, a svantaggio dell'attore, dei giorni di valuta, l'inesattezza del tasso effettivo globale applicato. Deducevano altresì la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del rapporto, la sussistenza della responsabilità per dolo contrattuale della banca, l'illegittimità della segnalazione alla centrale rischi.
Chiedevano pertanto dichiararsi la nullità parziale del contratto di apertura di credito e rideterminarsi l'esatto dare e avere tra le parti contrattuali, condannando, nell'ipotesi di indebito pagamento di somme da parte attrice, la Banca alla restituzione delle somme eventualmente riscosse oltre interessi, legali dalla data della riscossione, nonché al risarcimento del danno per la mancata comunicazione delle variazioni delle condizioni e dei costi applicati al rapporto ex art. 118 TUB; in via subordinata, chiedevano accertarsi e dichiarasi la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del rapporto; in via ancora più subordinata la condanna dell'istituto di credito convenuto al risarcimento dei danni ex art. 1440 c.c. nonché per l'illegittima segnalazione alla centrale rischi, con vittoria di spese e distrazione a favore del procuratore antistatario.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la Banca convenuta contestava integralmente le avverse richieste ed argomentazioni, nonché la ricostruzione dei fatti, deduceva l'infondatezza della contestazione della illegittimità dell' esercizio dello ius variandi nella determinazione delle condizioni economiche del rapporto, avendo invece la banca puntualmente comunicato dette variazioni, ed in ogni caso stante l'esistenza della pattuizione di validità delle comunicazione mediante affissione, che la banca assumeva avere fatto. Assumeva altresì la legittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi sul rilievo che, nella pratica bancaria, ricorresse l'uso contrario" che, giusto il disposto dell'art 1283 cc., consentiva il ricorso all'anatocismo, come pure asseriva la insussistente necessità di accertare la misura del TEG, l'infondatezza della richiesta risarcitoria per responsabilità consistente nella condotta contraria a buona fede nella formazione del contratto e nella sua esecuzione; l'infondatezza della domanda di risoluzione contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, essendo già il contratto stato caducato in virtù del recesso della banca, e delle richieste risarcitorie per dolo contrattuale e l'illegittimità della segnalazione alla centrale rischi. Concludeva per il rigetto di tutte le domande attrici e spiegava domanda riconvenzionale per il riconoscimento del credito, con vittoria di spese.
Istituito il giudizio con la produzione documentale delle parti e consulenza tecnica contabile d'ufficio, all'udienza del 30.11.06 la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge per deposito e scambio di conclusionali e repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, nei limiti e con le precisazioni che seguono.
(…)
In ordine all'illegittima capitalizzazione dell'interesse trimestrale, giova premettere, in diritto, che sia ormai in receptum la nullità delle clausole di un contratto bancario, che prevedano la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basate su un uso negoziale e non su un uso normativo ,come esige l'art. 1283 cc. A tal fine non può non citarsi la nota sentenza del 04/11/04 n. 21095 della Suprema Corte di Legittimità a Sezioni Unite, che oltre a dettare la definitiva cancellazione dell'uso della capitalizzazione trimestrale (ante regolamentazione delibera Cicr del 09/02/2000), ha chiarito ai giuristi la strada da seguire nell'interpretazione dei contratti bancari: "L'evoluzione del quadro normativo -impressa dalla giurisprudenza e dalla legislazione degli anni '90, in direzione della valorizzazione della buona fede come clausola di protezione del contraente più debole, della tutela specifica del consumatore, della garanzia della trasparenza bancaria, della disciplina dell'usura ha innegabilmente avuto il suo peso nel determinare la ribellione dei cliente (che ha dato, a sua volta, occasione al renvirement giurisprudenziale) relativamente a prassi negoziali, come quella di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alle banche, risolventesi in una non più tollerabile sperequazione di trattamento imposta dal contraente forte in danno della controparte più debole Ma ciò non vuole dire (e il dirlo sconterebbe un evidente salto logico) che, in precedenza, prassi siffatte fossero percepite come conformi a ius e che, sulla base di una tale convinzione (opinio iuris), venissero accettate dai clienti Più semplicemente, di tatto, le pattuizioni anatocistiche , come clausole non negoziate e non negoziabili, perché predisposte dagli istituti di credito, in conformità a direttive delle associazioni di categoria, venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruite del credito bancario e non aveva, quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare.
Dal che la riconducibilità, ab initio , della prassi di inserimento, nei contratti bancari della clausole in questione, ad un uso negoziale e non già normativo (per tal profilo in contrasto dunque con il precetto dell'art 1283 cc) come correttamente ritenuto dalle sentenze del 1999 e successive"
Ciò posto, per effetto di detta nullità non sanata retroattivamente nasce in capo ai clienti, nella specie in capo agli attori, il diritto alla restituzione di quanto addebitato dalla banca a titolo di interessi anatocistici sulle somme risultanti a loro debito sul c/c.
Va altresì chiarito come non sia possibile sostituire l'anatocisrno trimestrale con quello annuale, così come stabilito dalla giurisprudenza costante che di seguito si riporta
Una volta accertata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, deve per conseguenza ritenersi integralmente applicabile l'art 1283 cc, con negazione di ogni forma di capitalizzazione, negandosi validità anche ad un eventuale capitalizzazione annuale degli interessi, cosa che, in sè comporterebbe di fatto la sostituzione di un uso negoziale illegittimo con un altro uso altrettanto illegittimo e nullo. Infatti, in mancanza di prova dell'esistenza di un uso normativo di capitalizzazione degli interessi (non essendovi prova dell'esistenza di usi normativi annuali sul punto) non resta che ritenere del tutto applicabile qualsiasi forma di anatocismo al contratto in controversia Le superiori deduzioni sull'esclusione di qualsiasi meccanismo moltiplicativo basato sull'anatocismo ex art 1283 cc valgono anche per la commissione sul massimo scoperto, che al pari degli interessi propriamente detti concorre - come detto alla remunerazione dell'apertura di credito in conto corrente. ("La commissione di massimo scoperto, enunciata quale corrispettivo per il mantenimento dell'apertura di credito e indipendentemente dall'utilizzazione dell'apertura di credito stessa, é nulla per mancanza di causa, atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito", Tribunale Milano, 4luglio 2002)
Uniformandosi l'odierno decidente al suindicato orientamento giurisprudenziale , ne deriva che in mancanza, come nel caso al vaglio, di una valida pattuizione anatocistica, nessuna capitalizzazione né annuale, né semestrale, né di altra periodicità degli interessi e delle altre remunerazioni del conto può essere riconosciuta, né alla banca, né al cliente.
All'esito dell' analisi dei risultati dell'elaborato peritale redatto dal consulente d'ufficio d.ssa Polignano, è risultato che:
1) quanto alla gestione dei certificati di deposito, "la rielaborazione dell'estratto conto, tenendo conto delle giuste valute e degli esatti importi, ha portato ad un saldo finale pari a L. 98.187.780, con una differenza in favore dell'attore di L 184.571.407…pertanto il danno derivante all' attore dal ritardo dell'accreditamento dei titoli e dell'imputazione di minore somme rispetto a quelle dovute ammonta a L 56.090.115";
2) quanto alla rideterminazione del rapporto tenendo conto dello storno di tutti gli illegittimi addebiti, il saldo finale in favore del cliente ammonta a L 42086,713;
3) In ordina alla CMS, che il consulente d'ufficio calcola per un importo pari a L 2144,401, esso deve essere in toto espunto dal calcolo finale, per i motivi già ampiamente illustrati.
Ciò posto, il rapporto bancario oggetto di causa dalla somma applicata a titolo di interessi ultralegali, di interessi anatocistici debitori, di c.m.s., spese e c.d. giorni valuta, gli attori hanno diritto alla restituzione della somma di L 100.332.181 (pari ad euro 51.817,24), a titolo di saldo del rapporto inter partes alla data del 17 aprile 2000, oltre interessi legali da tale data e sino al soddisfo.
In ordine alla domanda di accertamento del TEG, questo giudice ritiene di essersi, anche se implicitamente avendo disatteso l'istanza del relativo accertamento non demandando il quesito al CTU. E' appena il caso di rilevare, sul punto che, come argomentato dalla banca convenuta, 1' art 1. del DL 348/00 ha sancito l'irretroattività della legge antiusura, stabilendo che devono intendersi gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, indipendentemente del loro pagamento.
(...)
Quanto, infine, al danno da c.d. illegittima segnalazione alla centrale rischi, in proposito va osservato che il servizio per la centralizzazione dei rischi bancari, istituito con delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 16.5.1962 ed affidato alla Banca d'Italia, è oggi disciplinato dalla delibera del (CICR) del 29.3.1994 n. 429300 adottata ai sensi degli artt. 53, comma 1, lett. B, 67 co. I, lett. B e 107 co. II del d.lgs 1 settembre 1993 n. 385 nonchè dalle istruzioni emanate dalla stessa Banca d'Italia consistenti nelle istruzioni di vigilanza per le banche, trasmesse alle aziende di credito e concernenti la "Centrale dei Rischi" e nelle specifiche istruzioni per gli intermediari partecipanti trasfuse nella circolare n. 139 dell'11.2.1991. Va poi rammentato che le segnalazioni sono articolate per tipi di operazioni bancarie, prevedendosi una distinzione di queste in nove categorie di censimento, caratterizzate da una presunta diversità di rischio connessa con le caratteristiche tecniche delle operazioni medesime, tra le quali rientra quella delle "sofferenze" e, nell'ambito di tale categoria, devono essere segnalati tutti i crediti per cassa in essere nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili. Va aggiunto che l'appostazione a sofferenza non può essere conseguenza automatica di un mero ritardo nel pagamento del debito e che tale tipo di annotazione non implica una previsione di perdita, ovvero di irrecuperabilità del credito, giacché, ove la previsione di irrecuperabilità divenisse attuale, il credito, già segnalato a sofferenza, dovrebbe essere i tutto o in parte spostato nella categoria di censimento crediti passati a perdita, con il relativo venir meno della sua iscrizione nella categoria delle sofferenze (cfr Cass. 12-10-2007 n. 21428): in sostanza per insolvenza, ai sensi della richiamata disciplina, si intende una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come grave difficoltà economica. Alla stregua delle precisazioni sopra riportare ne deriva che l'inserimento della posizione degli attori nella categoria dei crediti in sofferenza era illegittima, non risultando dagli atti che essi versasse in condizioni di difficoltà economica, essendosi egli limitato a rifiutarsi di pagare spontaneamente quanto richiesto in via stragiudiziale dalla banca. Giova aggiungere che, al rifiuto, è seguito il presente giudizio, all'esito del quale, come poteva essere previsto dalla banca, anche facendo eseguire dei conteggi dai propri consulenti, non solo il credito è risultato inesistente, ma è stato accettato un debito della stessa nei confronti degli attori. Occorre precisare che la lesione arrecata per effetto della illegittima segnalazione è di notevole gravità, comportando l'esclusione del segnalato dal credito bancario o comunque la difficoltà, se non l' impossibilità di accedervi e che la banca incorre, in tal caso, nella c.d. responsabilità da inesatte informazioni che si connota sia come responsabilità extracontgrattuale da fatto illecito ex art 2043 cc, sia come responsabilità contrattuale per violazione delle norme di comportamento esistenti tra banca e cliente ai sensi degli artt. 1175, 1374 e 1375 cc, determinandosi un danno che si ritiene sussistere in re ipsa e che legittima pertanto il diritto al risarcimento senza che incomba sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del danno (Cass. 30-8-2007 n. 18316; Cass. 28-6-2006 n. 14977; Cass. 19-1-2001 n. 4881; Cass. 5-11.1998 n. 1103). Va rammentato che la lesione del diritto all'immagine ed all'onore comporta il risarcimento oltre che del danno patrimoniale se verificatosi, anche del danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di specifiche categorie di essi con le quali il soggetto opera, danno quest'ultimo da liquidarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cc e che si verifica a seguito dell'inserimento della notizia lesiva per un tempo sufficiente a consentirne la percepibilità da parte di coloro di coloro
che hanno accesso alla Centrale Rischi (v. Cass. 4-6-2007 n. 12929): tenuto conto della lunga durata della segnalazione della circostanza che l'inesistenza (ex post) della somma iscritta a sofferenza ha avuto una maggiore efficacia lesiva della reputazione, essendo indice di uno stato di decozione pur di fronte ad un debito insussistente, appare equo riconoscere agli attori la somma di euro 10.000,00, per ognuno, oltre a rivalutazione ed interessi legali, dal momento della segnalazione al soddisfo.
Da ultimo va aggiunto che gli istanti non ha invece provato di avere subito un danno patrimoniale, sicché nessuna somma può essere loro attribuita a tale titolo.
Le spese di giudizio, che si liquidano per intero in dispositivo, in virtù della parziale soccombenza, vanno poste solo per la metà a carico della banca, rimanendo compensate tra le parte per la residua metà.
P.QM
I1 Tribunale di Lecce - Sez Distaccata di Casarano, sez. unica civile, G.O. avv. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando, su ogni richiesta ed eccezione rigetta cosiprovvedc
1) In parziale accoglimento delle domande attrici, dichiara cosi come accertato, che il credito degli attori, nei confronti della banca convenuta ammonta ad euro 51.817,24.
2) Per l'effetto condanna la Banca Intesa S.pA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore degli attori della somma di euro 51.817,24, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
3) condanna la Banca Intesa S.p.A, in persona del legale rappresentante protempore, al pagamento in favore degli attori agli attori C. e S. della somma di euro 10.000,00, per ognuno, oltre a rivalutazione ed interessi legali, dal momento della segnalazione al soddisfo;
4) condanna la Banca Intesa Sp-A, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli attori, al pagamento in favore degli attori delle spese e competenze di lite che già compensate nella misura del 50%, si liquidano in complessivi euro 13.000,00 di cui euro 400,0 per spese, euro 3.000,00 per diritti, euro 9.600,00 per onorari, oltre 12,5% quale maggiorazione spese legali, Iva e Cap come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Tanza dichiaratosi antistatario.
Casarano (LE), 17/10/08
Il Giudice Onorario
Cosimo Calvi
XXX
TRIBUNALE DI LECCE
Seconda sezione civile
SENTENZA n. 11/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona del G.U. Dr.ssa Grazia Errede ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.4704/03 R.G. promossa da
A.SA.TAB. Associazione Salentina Tabacchicultori, corrente in Monteroni di Lecce, in persona del legale rappresentante pt., elettivamente domiciliata in Lecce presso lo studio dell'Avv. Antonio Tanza che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Attrice
Contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, con sede in Siena, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lecce presso lo studio dell'Avv. Rita Capaldo Pellegrino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuta
All'udienza all'uopo fissata i procuratori di entrambe le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedendo l'integrale accoglimento delle richieste in essi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 19.7.2003 l'Associazione attrice esponeva di intrattenere con la Banca MPS, fin dal 31.12.1992, un rapporto bancario di apertura di credito con affidamento mediante scopertura su conto corrente ordinario n.602195.61. Precisava che il rapporto alla data indicata era stato solo rinegoziato, in quanto verosimilmente sorto nel 1986 con il CPS confluito, per effetto delle varie incorporazioni degli istituti bancari, nella Banca convenuta. Adducendo che al 31.12.2002 l'estratto di c/c indicava un saldo negativo di curo 19.742,16 l'attrice contestava quindi la misura del credito della banca deducendo: 1) nullità della clausola relativa all'applicazione degli interessi "uso piazza" per indeterminatezza e indeterminabilità; 2) nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi non ricorrendo alcun uso normativo; 3) indebita applicazione della capitalizzazione sulla commissione di massimo scoperto per inesistenza di accordo contrattuale a riguardo; 4) erronea determinazione, a svantaggio dell'attore, dei giorni di valuta; 5) inesattezza del tasso effettivo globale applicato. Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità parziale del contratto di apertura di credito e rideterminarsi l'esatto dare avere tra le parti contrattuali, condannando, nell'ipotesi di indebito pagamento dì somme da parte attrice, la banca alla restituzione delle somme eventualmente riscosse oltre interessi legali dalla data della riscossione, con vittoria di spese e distrazione a favore del procuratore antistatario.
Costituendosi in giudizio la Banca convenuta contestava integralmente le avverse richieste ed argomentazioni, deducendo l'esistenza di un accordo scritto sugli interessi che rinviava per la rispettiva determinazione a quelli usualmente praticati dalle aziende di credito, e tale accordo doveva ritenersi valido e legittimo anche in considerazione della mancata contestazione nei termini degli estratti conto portanti - tra l'altro - gli interessi computati dalla Banca . Assumeva altresì essere parimenti legittima la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi sul rilievo che, nella pratica bancaria, ricorresse quell' "uso contrario" che, giusto il disposto dell'art. 1283 c.c., consentiva il ricorso all'anatocismo, come pure asseriva la legittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto e l'infondatezza delle questioni riguardanti la valuta. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice, con vittoria di spese.
Istruito il giudizio con la produzione documentale delle parti e consulenza tecnica contabile d'ufficio, all'udienza del 13.2.2008 la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge per deposito e scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è contestato in atti l'esistenza del rapporto bancario tra le parti del tipo legale indicato in citazione. La mancata produzione da parte della Banca del contratto consente di fare riferimento in questa sede (non essendovi sul punto contestazione formale) al fac-simile di formulario al cui art. 7 co. 3 non veniva prevista né la indicazione in cifre del tasso d'interesse né la indicazione della commissione di massimo scoperto, rinviandosi sul punto alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza. Del pari, nello stesso articolo (co. 2) si prevedeva la produzione degli interessi sugli interessi in via trimestrale con la capitalizzazione degli stessi e delle competenze.
Ed allora, quanto alla validità della clausola relativa agli interessi cd. "uso piazza" di cui all'art. 7 del regolamento contrattuale, val la pena di ricordare il noto ed oramai consolidato orientamento nomofilattico - da cui non si ha motivo di discostarsi - secondo il quale "La convenzione relativa alla determinazione degli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto di cui all'art.1284 co. 3 c.c., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati. Una clausola contenente un generico riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza può pertanto ritenersi univoca se coordinata alla esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi di cartello, ma non anche quando tali accordi contengano riferimenti a diverse tipologie di tassi e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento. Nel caso di rinvii agli lisi di piazza, pertanto, è necessario accertare, con riferimento al singolo rapporto dedotto, secondo la disciplina del tempo, se l'elemento estrinseco di riferimento permetta una sicura determinabilità della prestazione di interessi, pur nella variabilità dei tassi nel tempo, senza successive valutazioni discrezionali da parte della banca" (Cass. sent. 4696 dell' 8.5.98; conf. Cass. sent. 6247 del 23.6.98). Tale essendo il paradigma ermeneutico di riferimento, nel caso di specie si osserva che la banca convenuta non ha fornito prova a riguardo della certezza della misura del tasso, non preoccupandosi di offrire una reale spiegazione in ordine alla loro modalità di formazione e rilevamento; per di più, dall'indagine peritale in atti (cfr. relativo elaborato) emerge come la stessa Banca d'Italia, elaborando le rilevazioni effettuate sul mercato con riferimento ad operazioni analoghe a quella in esame e limitandosi a registrare una media individuata all'interno di una fascia di tassi nel cui ambito gli istituti creditizi si muovono con assoluta discrezionalità, concludeva per l'assenza di una prassi univoca e l'inesistenza di un tasso d'uso. Ne consegue che uno degli elementi fondamentali (il tasso convenzionale di interesse sui conti debitori) nella determinazione del saldo finale indicato dalla banca viene sostanzialmente a mancare per indeterminatezza dell'oggetto e conseguente nullità della clausola contrattuale (artt. 1418 - 1346 c.c.). Inoltre, premesso che i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 - quale quello dedotto in giudizio - sono interessati dalla nuova disciplina solo a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, con riferimento alla clausola contrattuale in esame (quella relativa alla determinazione degli interessi "uso piazza") troverà applicazione il disposto dell'art. 1284 co. 3 c.c. con decorrenza dall'inizio del rapporto e sino alla data in cui è entrata in vigore la nuova disciplina. Successivamente a tale data le clausole nulle vanno sostituite sulla base dei criteri stabiliti dalla legge n. 145/92 prima e dal T.U. 385 del 1993 dopo. In particolare, sebbene l'art. 117 T.U. faccia riferimento ai tassi dei buoni del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, la norma va necessariamente applicata in riferimento ai tassi dell'anno precedente l' entrata in vigore della legge, non rispondendo alla ratio della nuova disciplina il rinvio al tasso praticato al momento della stipula di un contratto, poiché verosimilmente risalente nel tempo.
Con riferimento all'anatocismo, devesi rilevare anche d'ufficio la nullità della relativa clausola di previsione inserita all'art.7 del contratto bancario in atti, risultando ormai pacifico il principio di diritto secondo il quale "La clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente deve reputarsi nulla in quanto basata su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 e 8 delle preleggi al c.c.) come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo non possa ammettersi (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) in mancanza di usi contrari" . L'inserimento della clausola nel contratto. in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali, non quello di usi normativi (Cass. sent.12507 dell' 11.11.99).
Com'è noto la Cassazione, mutando il precedente indirizzo, ha escluso l'esistenza di un uso normativo in deroga al divieto di anatocismo di cui all'ari 1283 c.c. : "La previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale e non su una vera e propria nonna consuetudinaria è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi" (Cass. sent. 2374 del 16.3.99). Peraltro, poco dopo l'affermazione di tale principio lo stesso legislatore è intervenuto introducendo, con l'art. 25 del D.lgs. n. 342/99, al primo comma dell'art. 120 TU due nuove disposizioni. Con la prima (che ha introdotto il 2° comma dell'art. 120) ha attribuito al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (con delibera dei 9.2.2000 il CICR ha provveduto all'incombente riconoscendo la possibilità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori simmetrici). Con la seconda, che ha introdotto il co. 3° dell'art. 120 TU, ha stabilito che "Le clausole relative alla produzione di interessi su interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2°, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera che stabilirà altresì le modalità ed i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento le clausola divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente". Su tale ultima previsione è tuttavia intervenuta la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 425/2000, dichiarandone la incostituzionalità nella parte in cui stabiliva la validità ed efficacia delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi passivi contenute nei contratti anteriori al D.lgs. 422/99 e fino all'entrata in vigore della delibera CICR (22.4.00) che ha stabilito le modalità ed i criteri per la produzione di interessi su interessi. Di recente, le Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota pronuncia n. 21095 del 7 ottobre - 4 novembre 2004 hanno definitivamente escluso la possibilità di formazione di un uso negoziale che possa derogare al divieto di anatocismo. La clausola di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi risulta affetta da nullità siccome non supportata da usi normativi ed inidonea a derogare la disposizione imperativa di cui all'art. 1283 c.c. Non può ritenersi vigente nel nostro ordinamento un uso normativo che autorizzi gli istituti di credito a procedere alla capitalizzazione trimestrale, poiché un uso di tal portata non risulta essere stato esistente nel nostro ordinamento in epoca anteriore o coeva al 1942, ed inoltre le norme bancarie uniformi emesse dall'ABI non sono fonti di produzione del diritto ma solamente scherni contrattuali uniformi che l'associazione delle imprese di credito propone ai suoi associati. Di fronte alla pratica generalizzata degli istituti di credito di inserire nei contratti bancari (peraltro stipulati con moduli prestampati predisposti dalle banche) la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'atteggiamento mentale dei clienti non è quello di accettazione di una pattuizione ritenuta conforme ad un precetto giuridico, ma piuttosto quella di una sorta di adesione necessaria (secondo la regola del prendere o lasciare) ad una clausola imposta dal contraente più forte. Né tali condizioni possono essere contrastate dal rilievo della mancata contestazione da parte del cliente debitore degli estratti di conto corrente inviati poiché detta contestazione afferisce al profilo contabile degli addebiti e degli accrediti, ma non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano, né l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su un negozio nullo, annullabile o inefficace resti definitivamente incontestabile (cfr. Cass. sent.10186 del 26.7.2001).
Come rilevato in giurisprudenza, inoltre, l'uso normativo postula la contestuale ricorrenza di due requisiti, rispettivamente di carattere oggettivo e soggettivo consistenti nella uniforme e costante ripetizione di una determinata condotta accompagnata dalla consapevolezza di osservare una norma giuridica, sicché l'uso - come la norma - deve possedere i requisiti della generalità e dell'astrattezza. In tale contesto, poco rileva che la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca trovi generale riscontro nei loro rapporti, posto che l'applicazione della capitalizzazione stessa discende dalla previsione contenuta negli schemi contrattuali predisposti dalle banche in base a norme bancarie uniformi aventi natura patrizia: la prassi così instaurata si collega al modo di operare di uno dei soggetti del rapporto - la banca - cui il cliente non può di fatto sottrarsi. Tale ricostruzione porta ad escludere che l'osservanza della prassi sia accompagnata dalla convinzione di attuare una regola volta a disciplinare giuridicamente determinate situazioni: in sostanza, nell'ambito dei rapporti bancari il cliente stipula sulla base delle condizioni generali fissate dalla banca, ed il fatto stesso che si avverta la necessità di inserire la clausola anatocistica tra quelle condizioni ne valorizza la natura negoziale, non normativa.
L'esclusione dell'uso normativo comporta la declaratoria di nullità della clausola, in quanto questa imponendo una capitalizzazione trimestrale anteriore alla scadenza degli interessi si pone in contrasto con la norma inderogabile dell'art. 1283 c.c.
Una volta ritenuta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, reputa questo giudice di dover aderire - condividendosene appieno le argomentazioni - a quell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale non è possibile sostituire l'anatocismo trimestrale con quello annuale, posto che, come correttamente osservato "Atteso che la contrarietà a norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. involge l'intero contenuto della clausola (e non solo quindi la parte di essa relativa alla periodicità della capitalizzazione), è la pattuizione in contratto dell'anatocismo ad essere nulla, onde secondo i principi generali trattasi di contratto nullo ab origine privo di qualsiasi pattuizione di capitalizzazione, trimestrale come annuale come di diversa periodicità. Non vi è possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto l'anatocismo è consentito dal sistema soltanto in presenza di determinate condizioni, in mancanza delle quali esso rimane giuridicamente non pattuito tra le parti" (Trib. Pescara 3.6.2005, giudice dr. Falco; Trib. Mantova 21.1.2005, giudice dr. Bernardi). Quanto alle commissioni di massimo scoperto, dall'esame del contratto non risulta prevista alcuna pattuizione a riguardo, sicché nulla è dovuto per il relativo titolo trattandosi peraltro di ulteriore voce di addebito nulla per mancanza di causa poiché sostanziantesi in un ulteriore e non pattuito aggravio di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito (sul punto cfr. Trib. Lecce, 11.5.2005, Pensa c/ MPS GCB s.p.a.). Del pari, non risulta contrattualmente convenuto il pagamento di altri oneri accessori, sicché nulla è dovuto alla banca a tale titolo.
Alla luce di quanto precede, tenuto conto della nullità della clausola "uso piazza", di quella anatocistica, escluso l'ammontare delle commissioni di massimo scoperto e delle ulteriori spese accessorie, occorre prendere in considerazione il conteggio che determina l'ammontare del debito sulla base della sorte capitale e degli interessi calcolati in regime di saggio legale tempo per tempo vigente dell'interesse debitore, sicché alla stregua dell'indagine demandata al CTU - improntata ai corretti parametri della disciplina contabile - si perviene ad un credito in favore dell'attore, sulla base del primo conteggio elaborato ed indicato in relazione (sulla base di capitalizzazione semplice), di euro 130.946,26 alla data del 29.6.2004. Peraltro, a riguardo dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, il giudicante non può che evidenziarne l'infondatezza in linea con il consolidato orientamento nomofilattico secondo il quale "il momento iniziale del termine prescrizionale decennale per il reclamo della somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una serie di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente e crediti ed i debiti delle parti tra loro" (Cass. 9.4.84 sent. 2262). Nel caso di specie, il termine prescrizionale non risulta ancora decorso. Dalla data del 29.6.2004 spettano altresì all'attore gli interessi semplici sulla somma oggetto del credito, al cui complessivo pagamento la banca deve essere condannata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da A.SA.TAB. Associazione Salentina Tabacchicultori contro Banca Monte dei Paschi di Siena la accoglie e per l'effetto dichiara la nullità parziale del contratto intercorrente tra le parti. Condanna la banca convenuta a corrispondere in favore dell'Associazione attrice la somma di euro euro 130.946,26 (centotrentamilanovecentoquarantasei/26), oltre agli interessi legali dal 29.6.2004 al soddisfo.
Condanna l'Istituto dì credito a pagare in favore dell'attore le spese di giudizio che si liquidano in euro 4.277,00 per diritti, euro 8.500,00 per onorario, oltre spese forfettarie, iva e cap come per legge, nonché spese esenti ex art. 15 dpr 633/72 come in atti e spese di consulenza per intero.
Lecce, 18.12.2008
il G.U.
Dr.ssa Grazia Errede
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