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Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2007
IXX
TRIBUNALE Dl FIRENZE
Sez. III Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Dott. Luigi MIRAGLIA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA N. 4511/07
nella causa civile inscritta al n. 4511/07 RG
TRA
A.T., A.T. ed A.T., rappresentati e difesi dagli Avv. ti Renzo VECOLI, Andrea CUCCURULLO ed Antonio TANZA;
attori
CONTRO
BANCA TOSCANA S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco CORSI;
convenuta
OGGETTO: ricalcolo competenze bancarie e ripetizione di di indebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(.. in via di registrazione)
(...) il Giudice monocratico della III Sezione Civile del Tribunale di Firenze, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da A.T., A.T. ed A.T. con citazione del 26 febbraio 2003 contro la BANCA Toscana Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, così statuisce:
A) rigetta la eccezione preliminare di nullità della citazione atrice, per come formulata dalla convenuta;
B) in parziale accoglimento delle domande attrici, dichiara la parziale nullità del rapporto di conto corrente bancario intercorso tra le parti ed oggetto del giudizio, ex art. 1283 e 1284 u.c. C.C.;
C) per l'effetto condanna la convenuta alla restituzione in favore degli attori in solido della somma di € 18.252,02 oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo;
D) rigetta le altre domande attrici;
E) compensa tra le parti un terzo delle spese legali e pone gli altri due terzi a carico della convenuta ed in favore degli attori in solido, liquidati tali due terzi in complessivi € 4.880,00 oltre rimborso delle spese generali ed accessori;
F) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Firenze, il 19 novembre 2007
Il Giudice Monocratico
Dott. Luigi Miraglia
Il Cancelliere
Loretta Eusepi
XX
SENTENZA NR 1787/07
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dr.ssa Maria Carmela Tinelli,in funzione di Giudice Unico del Tribunale di Lecce,seconda sezione civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 514/02 R.G. avente ad oggetto " accertamento nullità parziale del contratto " . promossa da:
S. V. e I. V. V. , rappresentati e difesi dall' avv. Antonio Tanza ,mandato in atti
ATTORI E CONVENUTI IN RICONVENZIONALE
Banca di Roma s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Calò , mandato in atti
CONVENUTA E ATTRICE IN RICONVENZIONALE
INTROITATA ALL'UDIENZA DEL 05/12/2007
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti , all'udienza del 05/12/2007 , precisate le conclusioni e dopo la discussione orale , la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza di cui veniva data pubblica lettura in udienza .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 25/01/02 , ritualmente notificato , i coniugi S. V. ed I. V. V. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Lecce la Banca di Roma s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni : « 1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284 , 1346 , 2697 e 1418 c.c. dell'art. 7 , comma 3 , delle condizioni generali dei contratti di apertura di credito e di conto corrente n. 65538-51 , n. 652580-99 e sui c/c accessori , di cui in narrativa , tratti da S.V. , nonché del c/c n. 32368-54 , n. 652577-93 e sui c/c accessori, di cui in narrativa , tratti da I. V. V. , oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio , relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto , DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva , ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c. , degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;2. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia , per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c. , dell'art. 7, commi 2 e 3 , delle condizioni generali dei contratti di apertura di credito e di conto corrente n. 65538-51, n. 652580-99 e sui c/c accessori , di cui in narrativa , tratti da S. V. , nonché del c/c n.32368-54, n. 652577-93 e sui c/c accessori , di cui in narrativa , tratti da Ingrosso V. V. , oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio , relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi , competenze , spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e , per l'effetto , DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame ; 3. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia , per violazione degli artt. 1325 e 1418 , degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale ; comunque prive di causa negoziale ; 4. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia , per violazione degli artt. 1284, 1346 , 2697 e 1418 c.c, degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni –banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta ; nonché per mancanza di valida giustificazione causale ; 5.ACCERTARE e DICHIARARE , per l'effetto , l'esatto dare-avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale di interesse , senza capitalizzazioni , con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni –banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta ; 6. DETERMINRE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G. ) dell'indicato rapporto bancario ; 7. ACCERTARE e DICHIARARE , previo accertamento del Tasso Effettivo Globale , la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi , spese , commissioni , e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108 , perché eccedente il c.d, tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento , con l'effetto , ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. , della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione ; 8. CONDANNARE la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse , oltre agli interessi legali creditori in favore degli odierni istanti ; 9. DICHIARARE l'inefficacia di ogni altra obbligazione connessa all'impugnato rapporto bancario , in particolar riferimento alle fideiussioni omnibus prestate dai Sigg.ri S.V. ed I. V. ; 10. in ogni caso , CONDANNARE la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli attori , in relazione agli artt. 1337 , 1338 , 1366 , 1376 c.c. da determinarsi in via equitativa; 11. CONDANNARE la banca al risarcimento dei danni subiti dagli esponenti a seguito della illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato. 12. CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari .»
Con comparsa di costituzione e risposta del 28/03/02 depositata in pari data , si costituiva in giudizio, la Banca di Roma s.p.a. , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, chiedendo il rigetto delle domande attoree e la condanna dell'attore al pagamento delle spese , diritti ed onorari del giudizio . La convenuta chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni : « a) in via preliminare ed in rito, dichiarare , per i motivi di cui in premessa , la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio , ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 n. 3-4 e 164 comma 4 cpc , per assoluta indeterminatezza ed indeterminabilità della causa pretendi e del petitum ; b) in subordine e nel merito : - rigettare tutte le domande , conclusioni e richieste proposte dagli attori in quanto nulle e/o inammissibili e/o improponibili e, comunque , infondate in fatto ed in diritto e non provate ; - rigettare tutte le richieste istruttorie proposte ex adverso ; c) dichiarare ; in ogni caso , intervenuta la prescrizione decennale di cui in narrativa ; d) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale , condannare in solido S. V. , debitore principale , ed I. V.V. , fideiussore , al pagamento , in favore della Banca di Roma Spa , delle somme di Euro 80.778,85 , per esposizione debitoria riveniente dal c/c 65538/38 , e di Euro 76.952, 08 per esposizione debitoria riveniente dal c/ anticipi 652580/99, o di quelle che risulteranno dovute , il tutto oltre interessi successivi al 31/12/2001 e sino al saldo al tasso convenzionalmente stabilito o , in subordine , al prime rate ABI , o a quello spettante , nel rispetto della L. 108/96 ; e) sempre in accoglimento della spiegata riconvenzionale , condannare in solido I.V.V. , debitore principale ,e S. V. , fideiussore , delle somme di Euro 50.886,97 , per esposizione debitoria riveniente dal c/c 32368/54 , e di euro 32.891,28 per esposizione debitoria riveniente dal c/ anticipi 652577/93 , o di quelle che risulteranno dovute , il tutto oltre interessi successivi al 31/12/2001 e sino al saldo al tasso convenzionalmente stabilito o, in subordine , al prime rate ABI , o a quello spettante , nel rispetto della L. 108/96 ; f) con vittoria di spese , diritti ed onorari di causa».La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e CTU le cui risultanze sono in atti All'udienza del 19/01/07 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa all'udienza del 05/12/07 per la discussione orale , con l'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica .All'udienza del 05/12/2007 , in seguito alla discussione orale , la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza di cui veniva data pubblica lettura in udienza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va reietta l'eccezione di prescrizione del diritto sollevata dalla banca convenuta poiché infondata. Difatti il dies a quo della prescrizione decennale inizia a decorre dalla data di chiusura del rapporto e non dal compimento di questa o quell'altra operazione . Considerato che nel caso al vaglio l'atto di citazione è stato notificato durante lo svolgersi del rapporto di apercredito con scoperto di conto corrente , la contestazione sollevata non ha ragione alcuna d'essere.
Ed invero la Suprema Corte di Legittimità ha a tal proposito così statuito : « II momento iniziale del termine prescrizionale decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi decorre dalla chiusura definitiva del rapporto , come già ha ritenuto questa Corte sia con riferimento al deposito bancario regolato in conto corrente sia con riguardo al mandato (Cass. civ. 06/07/1976 n. 2505 ) — ove siano previste più prestazioni del mandatario e qualora le parti come nella specie , non abbiano pattuito diversamente - , alla cui disciplina è soggetto prevalentemente il contratto di operazioni bancarie ( Cass. civ. 21/12/71 n. 3701 ; Cass. civ. 06/12/1974 n. 4043 ) , qui ricorrente . Difatti i contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di più prestazioni , sono contratti unitari , che danno luogo ad un unico rapporto giuridico , anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi ; perciò la serie successiva di versamenti ; prelievi ed accreditamenti non dà luogo a singoli rapporti ( costitutivi od estintivi ) , ma determina solo variazioni quantitative dell'unico originario rapporto costituito tra banca e cliente (Cass.30/04/1969 n. 1392 ; Cass. civ. 25/07/1972 n. 2545 ),»
Tali principi sono stati costantemente affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione : Cass. civ. 14/07/1936 n. 2488 ; Cass. civ. 2488 del 1956 ; Cass. civ. 09/04/84 n. 2262 ; Cass. civ. 14/04/98 n. 3783 ; Cass. 03/05/99 n. 4389 ;Cass. civ. 23/03/04 n. 5720 .
Per quel che concerne la presunta decadenza derivante dal presunto invio degli estratti conto , invio per vero contestato dagli attori e non confutato dalla convenuta , si osserva come giurisprudenza costante ritenga che l'eventuale approvazione , ancorché ripetuta , di estratti conto ex art. 1832 c.c. ( applicabile al conto corrente bancario in forza del richiamo operato dall'art. 1857 c.c. ) renda incontestabili le annotazioni in conto , derivanti dalla mancata impugnazione , nella loro realtà effettuale , ma non comporti la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui dette annotazioni derivano ( cfr. Cass. 10/04/80 n. 2095 ; Cass. 19/08/83 n. 5409 ; Cass. 19/01/84 n. 452 ; Cass. 14/02/84 n. 1112 ; Cass. 07/09/84 n. 4788 ; Cass. 24/07/86 n. 4735 ; Cass. 13/01/88 n. 178 ; Cass. 24/05/91 n.5876 ; Cass. 15/06/95 n. 6736 ; Cass. 11/03/96 n. 1978 ; Cass. 10/10/96 n. 8851 ; Cass. 11/09/97 n. 8989 ; Cass. 16/01/97 n. 404 ; Cass. 11/05/98 n. 4735 ; Cass. 14/05/98 n. 4846 ; Cass. 10/09/02 n. 13143 ; Cass. 23/09/02 n. 13823 ; Cass. 08/08/03 n. 11961).
Va parimenti reietta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza formulata dalla convenuta. Ed invero la banca sostiene in comparsa di risposta che l'atto introduttivo risulterebbe redatto in termini del tutto astratti e generici , non conterrebbe quindi le indicazioni minime necessarie al fine di poter esercitare il proprio diritto di difesa . Per potersi sincerare del contrario è sufficiente l'attenta lettura di tale atto . Val la pena ricordare a tal riguardo che , la Corte di Legittimità ha statuito che , per aversi nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda è necessario che il petitum sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto ; ipotesi , questa , che non ricorre quando l'individuazione del petitum stesso sia comunque possibile attraverso l'esame complessivo dell'atto introduttivo, esteso non soltanto alle conclusioni ma anchè alla parte espositiva e potendo a tal fine farsi utile riferimento anche al contenuto dei mezzi istruttori dedotti (nel caso di specie richiesta di acquisizione in giudizio ex ad. 210 c.p.c. dell'intero rapporto contrattuale , come pure della certificazione della Centrale Rischi presso la Banca d'Italia , relativa alla posizione degli odierni attori , nonché domanda di CTU al fine di accertare tutti gli elementi che hanno caratterizzato la vicenda contrattuale e per poter determinare l'effettivo dare – avere tra le parti ). Sotto altro aspetto si osserva che l'art. 164 c.p.c. nel suo testo letterale , commina la nullità della citazione se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4 del precedente ad. 163 c.p.c. Orbene , a differenza di quella che consegue all'inosservanza del art. 163 III comma n. 3 , la nullità di cui al punto 4 ha luogo soltanto se l'indicazione dei fatti è omessa o secondo la dottrina assolutamente incerta . Diverso è il caso della semplice insufficienza dei fatti storici oggetto della pretesa , che comunque non ricorre nel caso di specie , ove questa situazione non si risolva in incertezza assoluta sulla individuazione dei fatti predetti .Nel caso de quo non si può certamente affermare che vi sia stata omissione nella esposizione dei fatti concernenti la vicenda processuale e pertanto questa eccezione è destituita di fondamento. In ordine alla presunta carenza di legittimazione degli attori nella veste di fideiussori, eccezione per vero non riproposta dalla convenuta né in sede di precisazione delle conclusioni né in comparsa conclusionale , va precisato che , il fideiussore è legittimato a far valere la nullità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale , atteso il suo interesse a far risultare l'invalidità di tale obbligazione , che determina l'invalidità anche dell'obbligazione fideiussoria , in ragione del suo carattere accessorio ( cfr. Cass.08/07/83n. 4605) . Ciò posto l'eccezione è infondata e gli odierni attori risultano legittimati alla contestazione della sussistenza e, subordinatamente , nei limiti dell'impegno fideiussorio assunto , ivi postulando l'accertamento dell'effettivo dare- avere tra le parti del rapporto principale onde conseguire l'effettiva operatività della garanzia prestata . Passando alla disamina del caso al vaglio , va analizzata la questione relativa all'onere probatorio della banca, specie in ipotesi di domanda riconvenzionale ( come nel caso in esame), di provare il saldo debitorio dal quale si intende partire .Orbene , la Suprema Corte di Legittimità con la pronuncia del 16 giugno 2005 n. 12963 si è così espressa : «Qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo di un diritto del convenuto e questo ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria , ma formuli , a sua volta , domanda riconvenzionale per conseguire il riconoscimento del diritto negato da controparte , ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive e contrapposte pretese , restando soccombente chi non assolva tale onere ( cfr. art. 2697 c.c. ) » . Nella fattispecie esaminata , la banca , dunque , per vantare un credito iniziale di lire 55.708.861 del vecchio conio nei confronti di S. V. e di lire 88.263.462 nei confronti di I. V. V. avrebbe dovuto provarlo , esibendo in giudizio tutti gli estratti conto che giustificherebbero quel saldo , diversamente il saldo , deve essere pari a « o ». La giurisprudenza di merito è concorde su questo principio : nell'ipotesi che la banca non produca il primo c/c del rapporto , me ne produce uno successivo , il saldo contabile da cui partire per l'analisi contabile deve essere pari a « o » , essendo venuta la banca meno all'onere di esibizione e di prova del saldo iniziale differente dallo « o ». In tal senso si leggano : a) Corte di Appello di Lecce – Presidente Dott. Lamorgese- Ordinanza 19 aprile 2004 – C.L.+ 1cl Banco di Napoli S.p.A. « ... che in mancanza della richiamata documentazione , questi ultimi vanno rielaborati considerando al 30 settembre 1984 un saldo " 0 " ; b) Tribunale di Lecce – ordinanza emessa dalla sottoscritta il 19 aprile 2005 – M.G. V. +1 cl Banca di Roma « determinare l'effettivo dare- avere , che in difetto di documentazione relativa agli anni 1989-1991 , sia calcolato a far data dal primo estratto esibito : 31 dicembre 1991 con un saldo pari a zero » ; c) Tribunale di Pescara – dott. Falco – sentenza 3 giugno 2005 « correttamente il nominato CTU ...rilevata l'assenza di qualsivoglia giustificazione del saldo iniziale al 31 dicembre 1999 del primo estratto conto prodotto e relativo al I trimestre del 2000 , ha provveduto a riportare detto saldo a zero » ; d) Tribunale di Lecce – dott. Tommasi – sentenza del 3 marzo 2006 n. 422- Aprile c/ MPS « ... il c.t.u. , nominato nel corso del giudizio , sulla scorta dei quesiti formulatigli con ordinanza del 5/04/2004 , resa fuori dall'udienza , ...ha redatto due ipotesi di calcolo , partendo , nella prima , dal saldo iniziale risultante dagli estratti conto prodotti dalla banca e , nella seconda , da un saldo iniziale pari a zero. Ritiene questo giudice che , nel caso di specie , debba ritenersi legittima e condivisibile la seconda ipotesi di calcolo . Invero , come si evince dal verbale di operazioni peritali del 10/11/2004 , la banca convenuta , sebbene espressamente all'uopo invitata , come si legge nel precedente verbale del 4/10/2004 , non ha provveduto a depositare la documentazione relativa al rapporto intercorso con l’A. sin dal suo inizio . Sulla scorta di tale mancata produzione , ed in conformità all'orientamento della Corte di Appello di Lecce ( CFR. ordinanza del 26/03/2004 resa nella causa civile n. 46/1999 , allegata alla CTU ) , il calcolo del rapporto dare-avere deve essere necessariamente effettuato partendo da un saldo pari a zero »Nel caso in esame , la banca non ha provato la bontà del suo saldo iniziale , pertanto lo stesso non può che essere pari a zero .Vanno ora analizzati i risultati dell'elaborato peritale redatto dal consulente d'ufficio dr Cavallo . Ritiene il decidente che il perito officiato ha correttamente computato le competenze sugli e/c prodotti dagli attori: dal 1985 sino alle convenzioni di tasso, applicando il tasso legale e non quello dei BOT previsto dalla c.d. legge sulla trasparenza (legge non applicabile automaticamente , ma previa rinegoziazione con sottoscrizione del modulo da parte dell'utente) e successivamente alle convenzioni di tasso il perito designato ha tenuto conto della c.d. legge sulla trasparenza e degli interessi convenzionali .In ordine alla normativa applicabile , si osserva che , nel caso in esame i contratti originari sono degli anni 80, mentre le rinegoziazioni sono state effettuate nel 1994 e nel 1997 : per il periodo anteriore a dette rinegoziazioni può soltanto applicarsi la normativa di cui all'art. 1284 c.c. e non la normativa di cui alla legge c.d. sulla trasparenza e successivo TUE. L'art. 1284 c.c., difatti, dispone che «gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale» La previsione evidenzia che lo scritto è richiesto «ad substantiam» e cioè è costitutivo della relativa obbligazione.Resta pertanto privo di rilevanza giuridica l'eventuale riconoscimento che il debitore faccia «ex post» nella misura ultralegale degli interessi. In particolare, quindi, l'approvazione, espressa o tacita, di estratti-conto nei quali siano calcolati interessi in misura ultralegale non può supplire alla mancanza dell'atto scritto perché non è espressione diretta dell'accordo sulla misura degli interessi e non documentata la stipulazione dello stesso (Cass. 6.11.1993 n. 11020; 16.3.1987 n. 2690; 6.2.1975 n. 439).La normativa sulla trasparenza invece , attese le limitazioni all'autonomia dei privati in essa prevista, per essere applicata , ha bisogno della sottoscrizione dell'utente ( ipotesi questa non ricorrente nel caso di specie), non potendosi applicare automaticamente. Ciò considerato la clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante riferimento al c.d. « uso di piazza » è nulla e improduttiva di ogni effetto per violazione del disposto di cui agli artt. 1284 c.c. , 1346 , 2697 e 1418 c.c. ( cfr. tra le altre Cass. 25/07/01 n. 10129 ; Cass.18/04/01 n. 5675 ; Cass. 21/11/00 n. 15024 ; Cass, 14/01/99 n. 348 ). In ordine all'illegittima capitalizzazione dell'interesse trimestrale , si rileva come sia ius receptum la nullità « delle clausole di un contratto bancario , che prevedano la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente , in quanto basate su un uso negoziale e non su un uso normativo , come esige l'art. 1283 c.c.» A tal fine non può non citarsi la nota sentenza del 04/11/04 n. 21095 della Suprema Corte di Legittimità a Sezioni Unite , che oltre a dettare la definitiva cancellazione dell'uso della capitalizzazione trimestrale (ante regolamentazione delibera Cicr del 09/02/2000 ) ha chiarito ai giuristi la retta strada da seguire nell'interpretazione dei contratti bancari . « L'evoluzione del quadro normativo – impressa dalla giurisprudenza e dalla legislazione degli anni 90 , in direzione della valorizzazione della buona fede come clausola di protezione del contraente più debole , della tutela specifica del consumatore , della garanzia della trasparenza bancaria , della disciplina dell'usura ha innegabilmente avuto il suo peso nel determinare la ribellione del cliente ( che ha dato , a sua volta , occasione al revirement giurisprudenziale ) relativamente a prassi negoziali, come quella di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alle banche , risolventesi in una non più tollerabile sperequazione di trattamento imposta dal contraente forte in danno della controparte più debole. Ma ciò non vuole dire ( e il dirlo sconterebbe un evidente salto logico ) che, in precedenza , prassi siffatte fossero percepite come conformi a ius e che , sulla base di una tale convinzione ( opinio iuris ) , venissero accettate dai clienti Più semplicemente , di fatto , le pattuizioni anatocistiche , come clausole non negoziate e non negoziabili , perché già predisposte dagli istituti di credito , in conformità a direttive delle associazioni di categoria , venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva , quindi , altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare . Dal che la riconducibilità , ab initio , della prassi di inserimento , nei contratti bancari , della clausole in questione , ad un uso negoziale e non già normativo ( per tal profilo in contrasto dunque con il precetto dell'art. 1283 c.c. ) come correttamente ritenuto dalle sentenze del 1999 e successive » . Ciò posto , per effetto di detta nullità non sanata retroattivamente nasce in capo ai clienti il diritto alla restituzione di quanto addebitato dalla banca a titolo di interessi anatocistici sulle somme risultanti a loro debito sul c/c . Va altresì chiarito come non sia possibile sostituire l'anatocismo trimestrale con quello annuale , così come stabilito da giurisprudenza costante che si condivide e che di seguito si riporta. Ed invero « In mancanza di usi contrari e delle condizioni imperative alla cui effettiva sussistenza la norma di cui all'art. 1283 c.c. consente l'anatocismo , la clausola anatocistica pattuita ( non per effetto di una " convenzione fra le parti successiva alla scadenza degli interessi " ex art. 1283 c.c. ) ma in via anticipata e non in relazione a " interessi dovuti per almeno un semestre ex ad. 1283 c.c. ") ma prima della scadenza di qualsivoglia interesse ,va dichiarata nulla per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. ( cfr. negli stessi termini Corte d'appello Milano , sent. del 28/01/2003 citata ; cfr. Trib. Mantova sentenza 16/01/2004 ; cfr. App. Torino 21/01/2002). Atteso che la contrarietà alla norma imperativa di cui all'ad. 1283 c.c. involge- ovviamente – l'intero contenuto della clausola (e non solo , quindi , la parte di essa relativa alla periodicità della capitalizzazione) , è la pattuizione in contratto dell'anatocismo ad essere nulla , onde secondo i principi generali , trattasi di contratto ab origine privo di qualsivoglia pattuizione di capitalizzazione , trimestrale come annuale come di diversa periodicità . Non vi è possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità , in quanto l'anatocismo è consentito dal sistema – con norma eccezionale e derogatoria ( cfr. le citate Sezioni Unite della Cassazione )- soltanto in presenza di determinate condizioni ( quelle di cui all'art. 1283 c.c. ) , in mancanza delle quali esso rimane rimane giuridicamente non pattuito tra le stesse .Ricavare dal sistema – pur in presenza di pattuizione di anatocismo violativa delle condizioni imperative di cui all'art. 1283 c.c.- una capitalizzazione con periodicità più lente quale quella annuale " rinvenuta " nel " sistema di cui agli artt. 1282/1284/1224 c.c. vorrebbe dire sia derogare alla natura imperativa ed inderogabile di cui all'art. 1283 c.c. , norma dettata " ad hoc " per prevedere a quali condizioni l'interesse semplice può diventare interesse composto , sia " frustrare " la citata ratio di tutela del debitore pecuniario ad essa sottesa ( per la quale l'ad. 1283 c.c. ha dettato le precise condizioni della capitalizzazione ) , sia " immaginare " un anatocismo generale e " di sistema " ulteriore e " di riserva " residuale) rispetto all'anatocismo " di cui all'art. 1283 c.c. ( così degradato da anatocismo " esclusivo " ossia il solo previsto dal sistema , ad anatocismo speciale rispetto a quello " generale " annuale ), sia privare di senso e di funzioni la stessa previsione della disciplina di cui all'art. 1283 c.c. , sia ed in definitiva assimilare in toto l'obbligazione di interessi alla " remuneratività " delle comuni obbligazioni pecuniarie pur nella riferita differenza ontologica delle stesse . Solo in mancanza della previsione legislativa della norma speciale di cui all'art. 1283 c.c. , gli interessi scaduti , in quanto costituenti a loro volta un credito liquido ed esigibile di una somma di denaro avrebbero potuto ritenersi in ogni caso produttivi automaticamente di interessi legali di pieno diritto ai sensi dell'art. 1282 ( così Cass. n. 9311/1990 in motivazione , la quale ha affrontato per la prima volta la questione del saggio degli interessi anatocistici ). D'altronde , la stessa citata ratio legis esclude una interpretazione diversa ove si consideri che , essendo stato l'art. 1283 c.c. previsto a tutela del debitore pecuniario contro il pericolo dell'usura e che in mancanza della norma speciale , gli interessi scaduti avrebbero prodotto automaticamente gli interessi legali ex art. 1282 c.c. , " la norma non può. quindi essere interpretata in maniera più gravosa per il debitore di quanto non si sarebbe verificato in mancanza della sua espressa formulazione " ( così testualmente Cass. n. 931171990 in motivazione ) . La disciplina dell'art. 1283 c.c. ha inciso sulla stessa natura degli interessi anatocistici : essi non solo sono previsti dalla legge per ogni specie di interessi e quindi anche per gli interessi moratori ( così Cass. sez. III , sentenza n. 2593 del 2003 ; Cass. n. 3500/86 ) , ma a loro volta , proprio perché la norma esplica una funzione sostanzialmente protettiva della sfera giuridica del debitore essi non sono ammessi in ogni caso , ma soltanto alle due condizioni di cui alla norma citata ( così ancora Cass. N. 9311/1990 citata ) . L'unica forma di legittimo collegamento e coordinamento tra l'art. 1283 c.c. ed il successivo ad. 1284 c.c. è quella per cui sugli interessi scaduti almeno per un semestre ( art. 1283 c.c.) sono dovuti dalla domanda giudiziale gli interessi anatocistici al tasso legale ( art. 1284 comma 1 c.c.) , a meno che le parti abbiano convenuto per iscritto un saggio di interessi extralegali posteriormente alla loro scadenza (artt. 1224/1284 c.c.) ( cfr. Cass. N. 9311/1990) : in altri termini , dall'art. 1284 (e dall'art. 1224 c.c. ) c.c, si può ricavare soltanto il saggio degli interessi anatocistici , qualora questi siano dovuti ex ad. 1283 c.c. , non anche una debenza degli stessi pur in mancanza delle condizioni di cui all'art. 1283 c.c. Che questo , e questo soltanto , sia il coordinamento tra le due norme trova piena conferma dal raffronto tra l'ad. 1283 c.c. ed il corrispondente art. 1232 del codice abrogato . l'art. 1232 comma 1 c.c. 1865 così statuiva Gli interessi scaduti possono produrre altri interessi o nella misura che verrà pattuita in forza di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi ". L'art. 1283 c.c. vigente è così concepito : In mancanza di usi contrari , gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza , e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi ". La Cassazione al riguardo ha già osservato ( cfr. Cass. N. 9311/1990 citata) come la ragione per la quale il codice vigente non ha riprodotto letteralmente la locuzione " interessi al tasso legale " del codice abrogato non risiede in una esigenza di innovazione della disciplina anteriore , ma nella circostanza che mentre l'art. 1232 aveva distinto gli interessi anatocistici in interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale o nella misura pattuita con convenzione posteriore alla loro scadenza , il nuovo testo , nel riprodurre sostanzialmente la precedente disciplina ( con la sola riduzione da un anno , di cui al 3 comma dell'art. 1232 a sei mesi degli interessi scaduti ) , non ha fatto più riferimento al tasso degli interessi , ritenendo che questi trovassero la loro disciplina nel successivo art. 1284 . L'art. 1283 , in realtà , nella nuova formulazione , sintetizzando il concetto già espresso dal corrispondente art. 1232 , lungi dal voler modificare il tasso degli interessi anatocistici , l'ha del tutto confermato secondo la disciplina anteriore . La norma , con la nuova formulazione non poteva più fare riferimento agli interessi anatocistici come interessi al tasso legale sugli interessi scaduti perché nel contesto dello stesso periodo ha fatto anche riferimento agli interessi anatocistici come interessi al tasso legale sugli interessi scaduti perché nel contesto dello stesso periodo ha fatto anche riferimento agli interessi anatocistici convenzionali per i quali non è estensibile il tasso degli interessi legali che può valere soltanto per gli interessi anatocistici legali ( cfr. Cass.N. 9311/1990 citata ) ( cfr. Tribunale di Pescara 03/06/2005- G.U. dr. G. falco in www. Adusbef.it). Orbene , risulta inoltre : come non sia stato previsto ed esplicato nell'originario contratto il metodo di calcolo delle commissioni di massimo scoperto e come invece sia stato pattuito nelle convenzioni del 1994 e del 1997. « Quanto alla commissione di massimo scoperto e alle valute , cui hanno riguardo specifiche censure degli appellanti , va rilevato quanto segue. La commissione di massimo scoperto , che trova causale giustificazione nella specialità del rapporto di finanziamento , è dovuta soltanto se espressamente convenuta e nella misura pattuita » ( cfr, Code di Appello di Lecce 06/02/2001 , nello stesso senso V. Tribunale di Lecce 25/09/97; Tribunale di Lecce 11/03/2005 ). Nel caso in esame il dr. Cavallo correttamente ha tenuto conto della c.m.s. solo ove espressamente pattuita per iscritto . Sulla invalidità dell'addebito delle valute nel contratto originario , non sussiste alcun dubbio visto che «... detti addebiti infatti , debbono essere convenzionalmente sottoscritti dalle parti così come impone l'art. 1284 co 3 c.c. atteso che dette pattuizioni si risolvono in una modifica del saggio di interesse applicato sui saldi attivi e passivi , ovvero un espediente usato dalle banche per allungare fittiziamente i giorni solari di prestito al cliente, così come fu per la prima volta accertato e dichiarato dal Tribunale di Milano con la nota sentenza del 22 marzo 1993 ( Vidusso- Credito Lombardo ) e recentemente dalla Cassazione Civ. sez I n. 10127 del 14.05.05» (cfr. Tribunale di Lecce sentenza n. 1245/05 Piemme ci Unicredit già Rolo Banca) La mancata previsione nel contratto originario , della determinazione della valuta, fa sì che anche detta voce debba essere esclusa dal calcolo per l'esatta quantificazione del rapporto dare- avere tra le parti. Parimenti nel contratto originario non erano state pattuite le spese c.d. forfettarie, anche queste ultime vanno espunte dal calcolo .Nel primo conteggio (V. pag 28 della CTU) viene individuato l'esatto dare- avere tra l'attore S. ( garantito dalla sig.ra I.) e la banca , sulla base della riclassificazione contabile, in regime di interessi semplici, cioè con esclusione di qualsiasi capitalizzazione degli interessi, effettuando la rielaborazione dal 1985 con saldo pari a zero , con l'applicazione dapprima del tasso legale e successivamente con tassi convenzionali si ottiene un saldo a debito a favore della banca corrispondente ad euro 36.394,82 . Ebbene il consulente d'ufficio , sempre nella prima ipotesi (V. pag 35 della CTU) ricostruendo il rapporto dare-avere tra l'attrice I. V. V. ( garantito da S.V.) e la banca convenuta, con capitalizzazione semplice , con decorrenza dal 1985 e con saldo iniziale pari a zero , effettuando il computo dapprima al tasso legale e poi ai tassi convenzionali afferma che il saldo a credito dell'attrice ammonta ad euro 54.833,26 . Ritenuto che l'anatocismo sia invalido al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 1283 c.c. conformandosi l'odierno decidente in punto di fatto e di diritto alla citata giurisprudenza di merito e di legittimità si appalesa, come sia questa ipotesi di calcolo da considerarsi, attesa la sua corrispondenza alla condivisa posizione giurisprudenziale. Ciò posto va dichiarata la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale determinato secondo gli usi di piazza , la nullità dell'anatocismo , la nullità dell'applicazione delle c.m.s. ove non convenute contrattualmente di cui all'art. 7 delle condizioni generali sia del contratto di apercredito n. 65538-51 tratto da S.V. ed acceso in data 15/04/1980, sia del c/c n. 3236854 , tratto da I. V. V. ed acceso in data 21/04/1983 .Si dichiara conseguentemente la nullità parziale di cui agli originari contratti del 15/04/80 e del 21 aprile 1983 .Per l'effetto essendo I. V. V. fideiubente del rapporto intestato a S.V , questa da un Iato è creditrice della banca della somma di euro 54.833,26 , mentre dall'altro è debitrice della minor somma di euro 36.394,82 , in quanto garante : compensando i saldi di segno opposto ( facoltà espressamente prevista in tutti i contratti di c/c ) avremo che la sig.ra I. V. V. è creditrice della minor somma , avendo regolato il conto a debito del marito, di euro 18.438,44 oltre interessi dalla data del ricalcolo (10/08/04) al soddisfo. Si impone pertanto la condanna della banca convenuta al pagamento della somma di euro 18.438,44 oltre interessi legali semplici dal 10/08/2004 al soddisfo, in favore dell'attrice sig.ra I. V. V. II decidente dichiara di non delibare sulle ulteriori osservazioni mosse alla CTU dagli attori in sede di comparsa conclusionale ( per eventuale rimessione della causa sul ruolo al fine del computo dell'entità degli interessi indebitamente corrisposti a titolo di valuta fittizia) giacchè è principio consolidato quello secondo cui « le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio non possono essere formulate in comparsa conclusionale — e pertanto se ivi contenute non possono essere esaminate dal giudice — perché in tal modo sono sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale » ( cfr. Cass. 01/07/02 n. 9517).(...).Per la soccombenza prevalente, la banca convenuta , è tenuta a rimborsare agli attori le spese di lite che, compensate per le suesposte motivazioni nella misura del 40% , sono liquidate così come in dispositivo. II pagamento per la dichiarazione resa dal difensore avv. Antonio Tanza, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. va effettuato direttamente a favore di questi .Vengono poste altresì definitivamente a carico degli attori per il 25% e della convenuta per il 75% le spese della CTU redatta dal dr. Cavallo.Dispone che la convenuta provveda al rimborso della differenza se eventualmente anticipata pro-quota dagli attori .
P.T.M.
II Giudice Onorario di Tribunale , dr.ssa Maria Carmela Tinelli in funzione di Giudice Unico del Tribunale di Lecce, seconda sezione civile , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai sigg.ri S. V. e I. V. V. nei confronti della Banca di Roma s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con atto di citazione del 25/01/02 ritualmente notificato , ogni altra istanza , difesa od eccezione rigettata , così provvede :
1. Dichiara la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale determinato secondo gli usi di piazza , la nullità dell'anatocismo , la nullità dell'applicazione delle c.m.s. ove non convenute contrattualmente di cui all'art. 7 delle condizioni generali sia del contratto di apercredito n. 65538-51 tratto da S. V. ed acceso in data 15/04/1980, sia del c/c n. 3236854 , tratto da I. V. V. ed acceso in data 21/04/1983 . Si dichiara conseguentemente la nullità parziale di cui agli originari contratti del 15/04/80 e del 21 aprile 1983.
2. In parziale accoglimento della domanda degli attori , dichiara così come accertato in corso di causa , che essendo I. V. V. fideiubente del rapporto intestato a S. V., questa da un lato è creditrice della banca della somma di euro 54.833,26 , mentre dall'altro è debitrice della minor somma di euro 36.394,82 , in quanto garante : compensando i saldi di segno opposto ( facoltà espressamente prevista in tutti i contratti di c/c) avremo che la sig.ra I. V. V. è creditrice della minor somma di euro 18.438,44 oltre interessi dalla data del ricalcolo ( 10/08/04) al soddisfo , avendo regolato il conto a debito del marito .
Per l'effetto condanna la banca convenuta al pagamento della somma di euro 18,438,44 oltre interessi legali semplici dal 10/08/2004 al soddisfo in favore dell'attrice sig.ra I. V. V.
3. Condanna la Banca di Roma s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore , al pagamento in favore degli attori delle spese e competenze di lite che già compensate nella misura del 40%, si liquidano in complessivi euro 4.600,00 di cui euro 350,00 per spese, euro 1.900,00 per diritti , euro 2.350,00 per onorari, oltre 12,5% quale maggiorazione spese legali , Iva e Cap come per legge , con distrazione in favore dell'avv. Antonio Tanza dichiaratosi antistatario
Pone altresì definitivamente a carico degli attori per il 25% e della convenuta per il 75% le spese della CTU redatta dal dr. Cavallo.
Dispone che la convenuta provveda al rimborso della differenza se eventualmente anticipata pro-quota dagli attori .
Così deciso in Lecce il 05/12/2007
II G.O.T.
Dr Maria Carmela Tinelli
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