Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Sentenze contro i promotori e SIM

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BANCA SAN PAOLO INVEST SPA deve risarcire utente bidonato da suo promotore:
il TRIBUNALE DI LECCE, con sentenza n. 1692 del 28 giugno/ 6 settembre 2004, dichiara la responsabilità solidale della SIM per i danni causati da comportamento illecito del promotore finanziario.

(breve nota giurisprudenziale redatta dall'Avv. Antonio TANZA, Vicepresidente Adusbef Onlus)

La sentenza si pone in linea ed a completamento di quella Giurisprudenza, non filobancaria, che correttamente afferma come la società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario anche quando sussista un rapporto di "necessaria occasionalità" tra incombenze affidate e fatto del promotore, rapporto ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze di cui è investito (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 19 luglio 2002, n. 10580). Infatti l'attività del promotore finanziario nell'espletamento degli incarichi affidatigli configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr. Tribunale di Milano, 11 febbraio 2002) e non è esclusa neppure dal fatto doloso del promotore, ma ricorre ogni qualvolta sia dimostrato che la condotta dello stesso non sia stata improntata al rispetto degli interessi del risparmiatore bensì a quelli di arricchimento personale o di terzi (cfr. Tribunale di Sanremo, 13 gennaio 2003). La responsabilità solidale della società di intermediazione mobiliare per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari è da ricondurre alla categoria del rischio d'impresa e sorge anche nel caso in cui l'attività del promotore sia stata posta in essere in violazione dell'incarico affidatogli (cfr. Tribunale di Milano, 17 maggio 2003). Secondo altra Giurisprudenza, più clemente nei confronti del ceto bancario, i presupposti necessari per la configurazione di detta responsabilità solidale sono: 1) il rapporto di preposizione, 2) il fatto illecito del preposto, 3) la connessione tra l'esercizio delle incombenze ed il danno, con la conseguenza che la Sim è esonerata da tale responsabilità soltanto qualora fornisca la prova rigorosa e puntuale della mancanza di una propria "culpa in vigilando" sull'attività del promotore (cfr. Tribunale di Milano, 23 gennaio 2003). Il Tribunale di Lecce con la sentenza n. 1692 del 28 giugno - 6 settembre 2004 sottolinea questa responsabilità oggettiva che non è esclusa neanche dal comportamento doloso del promotore, che ha perfino continuato a fare gli interessi della banca anche in sede processuale. Detta responsabilità deriva anche dall'applicazione dell'art. 2049 c.c. sulla responsabilità dei padroni e dei committenti. Il Tribunale ha liquidato agli utenti il capitale, il rendimento sui titoli medesimi accertato con CTU, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo, trattandosi di debito di valore (Avv. Antonio Tanza del foro di Lecce - adusbef@studiotanza.it).
Segue il testo della sentenza:

SENTENZA NR 1692/2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Carmela Tinelli, in funzione di Giudice Unico del Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1305/99 R.G. avente ad oggetto "risarcimento danni "

proposta da

Minerba Addolorata rappresentata e difesa dall'avv. to Antonio Tanza , mandato in atti

ATTRICE

contro

1. Calabrese Alfio , contumace
2. Banca San Paolo Invest SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Diego Corapi e Nicola Stefanizzo , mandato in atti

CONVENUTI

INTROITATA ALL'UDIENZA DEL 12/02/2004

CONCLUSIONI

Come da verbale in atti , all'udienza del 12/02/2004, precisate le conclusioni per 1' attrice e per la Banca San Paolo Invest essendo il sig. Calabrese contumace, la causa veniva introitata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e per repliche.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 20 luglio 1997 il promotore finanziario Calabrese Alfio induceva la sig.ra Minerba a stipulare un contratto di partecipazione in due fondi della San Paolo : " Andromeda " ( per £ 30.000.000) e " Junior " ( per £ 25.000.000 ). L'attrice versava al sig. Calabrese brevi manu n. 5 assegni per l'ammontare complessivo di £ 50.000.000 , la restante somma di £ 5.000.000 era corrisposta per contanti , il tutto per un totale di £ 55.000.000 che sarebbero dovuti essere versati sul proprio libretto di risparmio e in seguito prelevati per l'acquisto di fondi. In realtà sosteneva l'attrice ciò non è mai accaduto ed i soldi sono spariti . Con atto di citazione, notificato in data 10/05/1999, Minerba Addolorata citava a comparire in giudizio , la Banca San Paolo Invest SPA ed il sig. Calabrese Alfio , per sentire accogliere le seguenti conclusioni : 1) accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria del promotore finanziario Calabrese Alfio in ordine alle lamentate irregolarità ed alla lesione dei diritti patrimoniali di Minerba Addolorata nonché la responsabilità solidale della San Paolo Invest SPA ; 2) conseguentemente , condannare Calabrese Alfio e la San Paolo Invest SPA al risarcimento dei danni patiti dall'attrice mediante pagamento in solido della somma di £ 55.000.000 , in suo favore; oltre al mancato rendimento delle operazioni finanziarie di cui sopra, da determinarsi a mezzo di consulenza tecnica oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva la Banca San Paolo Invest SPA con comparsa del 23/06/1999 chiedendo il rigetto della domanda attorea ed in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa che fosse condannato il Calabrese Alfio al rimborso delle somme che la banca fosse condannata a rifondere all'attrice . Il sig. Calabrese Alfio rimaneva contumace .
Le parti comparivano alla prima udienza del 14/10/'99 ed il G.I. dott.ssa Evangelista , si riservava di decidere sull'istanza della San Paolo Invest di notificare atto di costituzione e risposta al sig. Calabrese Alfio.
Il. G.I. scioglieva la riserva dichiarando la contumacia di quest'ultimo e rinviando la causa all'udienza del 13/01/2000 , concedendo i termini richiesti dalla San Paolo Invest per la suddetta ;notifica.
All'udienza del 13/01/2000 si chiedevano termini di rito ex art. 183 V comma , che venivano "concessi , con rinvio della causa all'udienza del 26/1012000, nella quale si chiedevano termini per il deposito di note istruttorie, che venivano ammesse con alcune limitazioni con ordinanza pronunciata fuori udienza il 3/12/' 02 a seguito di riserva dell'udienza del 5/03/2002. Tale provvedimento oltre alla prova per testi , ammetteva CTU affinché fossero determinati i rendimenti medi delle operazioni finanziarie prospettate all'attrice dal sig. Calabrese , con l'ingresso nei fondi " San Paolo Andromeda " e " San Paolo Junior ", fino alla data di notificazione dell'atto di citazione .
Dopo la fase istruttoria all'udienza del 12/02/2004 le parti precisavano le proprie conclusioni innanzi al G.O.T. dott.ssa Maria Carmela Tinelli e la causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell' attrice è fondata e va accolta.
Nel caso de quo , la, banca San Paolo eccepisce la mancata produzione di assegni in base ai quali l'attrice avrebbe spiegato domanda, tale eccezione è superata oltre che per ammissione della stessa banca laddove rileva che sono stati incassati oltre che dal Calabrese anche da terzi ma soprattutto dall'elaborato del C.T.U. dott. Giuseppe Carcagnì , il quale in merito alla richiesta di documentazione originale presentata dal convenuto Istituto San Paolo Invest S.I.M. poiché i titoli di cui trattasi sono assegni circolari di proprietà dell'istituto di credito emittente "Banca Popolare Pugliese " filiale di Aradeo Spa e poiché la richiesta poteva essere soddisfatta solo in casi eccezionali su espressa domanda del Giudice ha prodotto copia fronte-retro conforme agli originali degli assegni in oggetto rilasciata dall'Istituto "Banca Popolare Pugliese " filiale di Aradeo. L'eccezione, va dunque reietta.
Né tantomeno meritevole di accoglimento è la richiesta di riduzione del risarcimento avanzata dalla banca ex art. 1227 c.c. sulla base di una valutazione della rilevanza e delle conseguenze che i comportamenti della sig.ra Addolorata Minerba hanno avuto nella determinazione del danno.Ed invero quanto eccepito circa le modalità di pagamento indicate dall'attrice vale a dire con assegni circolari a lei intestati e girati e con denaro in contanti che risulterebbero irregolari in quanto difformi da quelle previste per legge è del tutto irrilevante al fine di accertare responsabilità in ordine all'oggetto per cui è causa. L'interrogatorio del Calabrese consente pacificamente e senza ombra di dubbio di superare ogni eccezione proposta dalla Banca in tal senso , nonché di ravvisare ogni responsabilità in capo allo stesso ed alla Banca . Lo stesso promotore infatti all'udienza del 15/0412003 asseriva: " La sig.ra Minerba seguì tutte le mie indicazioni senza sollevare problemi confidando nel buon esito delle operazioni stesse anche perché avevo pregressi analoghi rapporti con altri membri della famiglia e riscuotevo della fiducia della signora "
Dalle dichiarazioni del Calabrese Alfio emergono evidenti le responsabilità dello stesso e della San Paolo Invest SPA.
Ed infatti il Calabrese Alfio ammette in toto quanto da parte attrice lamentato : è vero che lo stesso ha ricevuto le somme indicate in citazione è vero che gli investimenti non sono mai stati effettuati È' vero che le somme consegnateli sono dallo stesso state intascate per motivi personali , è vero,anche, che consegnò alla sig.ra Minerba un libretto di risparmio nominativo contraffatto con l'annotazione dell'importo versato . Le testimonianze dei sigg.ri Giustizieri Tommaso e Tundo Maria Antonia escussi nella medesima udienza rafforzano ulteriormente quanto, in realtà, già, palese e confessato dal Calabrese .
E' di tutta evidenza come la responsabilità dell'accaduto sia da addebitare in solido sia alla Banca F San Paolo Invest Spa che al sig. Calabrese Alfio. E' innegabile la responsabilità di cui all'art. 31 del D.lgs 58/98 che fa seguito alla disciplina dettata dalla L. 1/91 e D.Lgs 415/96, pertanto " Deve essere attribuita alla Sim la responsabilità per i danni cagionati nello svolgimento dell'attività di raccolta del risparmio dal promotore ad essa legato con rapporto di agenzia" (Trib. Verona 06/0312001) e ciò anche in considerazione dell'età della stessa Minerba che nel 1997 aveva 71 anni ed andava maggiormente tutelata proprio dalla Banca.
Nulla rilevando nel caso di specie che l'interrogando Calabrese Alfio abbia tentato di tenere indenne la Banca per quanto da egli trattenuto , poiché la Banca era ben consapevole che il Calabrese intratteneva rapporti di investimento con la sig.ra Minerba Addolorata.
Lo attesta inconfutabilmente la missiva (all. 9 al fascicolo di parte attrice) del 24/11/1997 della San Paolo Invest SPA ed indirizzata alla stessa, nella quale testualmente viene scritto: " Gentile cliente, desideriamo informarla che il sig. Calabrese Alfio Giuseppe attraverso il quale lei intrattiene rapporti con il San Paolo Invest, ha cessato......". E ad onor del vero la consegna dei danari al Calabrese da parte della sig.ra Minerba è avvenuta nel luglio 1997 , quindi ben 5 mesi prima della nota informativa della Banca. Al momento dell'illecito il sig. Calabrese era promotore della San Paolo Invest SPA e ciò non è mai stato contestato. Al di là della suddetta nota del 24111/'97 non è dato capire a far tempo da quale data il Calabrese non fosse più promotore di San Paolo Invest , certo è invece che al momento dell'illecito il Calabrese era ancora al servizio della banca. Esaminati gli atti di causa visto l'art. 31 del D.Lgs 58/98 e letti altresì gli artt. 5 comma IV lex n. 1/1991 e 23 comma III d.gsl. n. 415/1996 sussiste responsabilità solidale del soggetto abilitato all'offerta fuori sede che ha conferito l'incarico e cioè della San Paolo Invest SIM S.P.A. , per i danni arrecati a terzi da fatto illecito del promotore finanziario Calabrese Alfio, "tale responsabilità sussiste anche nel caso in cui il promotore abbia agito illecitamente ed anche quando il comportamento del promotore possa integrare gli estremi dell'illecito penale. E' configurabile peraltro in ipotesi di fatto illecito del promotore finanziario ai danni della clientela della SIM , la responsabilità della stessa anche ai sensi dell'art. 2049 c.c. Qualora il danno ingiusto che il promotore finanziario abbia causato abusando dei poteri a lui attribuiti dalla SIM e dalla fiducia dei clienti di quest'ultima , consista nell'espletamento di operazioni non autorizzate e nella mancata esecuzione di quelle autorizzate dai clienti , il " quantum risarcibile , previo accertamento in concreto va determinato in ragione dei risultati che il danneggiato avrebbe conseguito dalla puntuale negoziazione dei titoli" (Trib. Milano 02/05/1996).
Accertata e dichiarata la responsabilità solidale di banca e promotore va ora individuato il quantum da essi dovuto all'attrice.
L'elaborato del CTU è servito a definire la perdita patrimoniale subita dalla Minerba individuandola nella sommatoria tra sorte capitale investita pari a £ 55.000.000-(€ 28.405,13 ) e rendimento dei due investimenti prospettati alla stessa e che sono risultati essere: 15.469.000 ( € 2.824,50) per il titolo " San Paolo Andromeda" e £ 13.067.500 (€ 6.748,80 ) per il titolo "San Paolo Junior". Quindi, nel complesso all'attrice spettano £ 73.536.500 pari ad € 37.978,43 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla domanda al soddisfo poiché trattasi di debito di valore (cfr. Cass. 30/1/87 n. 907; Cass. 21/5/94 n. 5002 ; Cass. 6/11/98 n. 11190). Le spese di lite seguendo la soccombenza sono poste in solido a carico dei convenuti e vanno liquidate come in dispositivo.

P.T.M.

Il Giudice Onorario di Tribunale, dott.ssa Maria Carmela Tinelli in -funzione di Giudice Unico del Tribunale di Lecce, seconda sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Minerba Addolorata nei confronti di Calabrese Alfio contumace nonché Banca San Paolo Invest SPA , con atto di citazione notificato il 10/05/'99 , così provvede
1. Dichiara la responsabilità risarcitoria del promotore finanziario Calabrese Alfio in ordine alla lesione dei diritti patrimoniali patita da Minerba Addolorata nonché la responsabilità solidale della Banca San Paolo Invest Spa e per l'effetto condanna in solido i convenuti al pagamento in favore dell'attrice della somma di £ 73.536.500 pari ad € 37.978,43 di cui £ 55.000.000 pari ad € 28.405,13 quale sorte capitale investita ed € 9.573,30 quale rendimento accertato dal C.T.U. sugli investimenti medesimi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
2. Condanna Calabrese Alfio e Banca San Paolo Invest Spa a rifondere in solido a Minerba Addolorata le spese di lite che si liquidano in complessivi € 7.318,86 di cui E 269,93 per spese esenti, E 2.739,11' per diritti, € 3.669,00 per onorari di causa, € 640,82 per 10% quale rimborso spese generali , IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Lecce il 28/06/2004 Il G.O.T.

dott.ssa Maria Carmela Tinelli




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