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Appello Roma 14122014

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2014

Corte d'Appello di Roma, Sez. I. Cons. dott. Roberto CIMORELLI-BELFIORE, Sent. n. SENTENZA n. 7666 del 15 dicembre 2014


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
-Sezione prima civile-

così composta:
dott. Corrado MAFFEI Presidente
dott. Roberto CIMORELLI-BELFIORE Cons. rei.
dott. Luigi Fabrizio Augusto MANCUSO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA n. 7666/2014

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4169 del R.G. per gli affari contenziosi dell'anno 2010, riservata per la decisione all'udienza del 12 giugno 2013 e vertente
TRA
INTESA SANPAOLO S.p.A.

appellante

elett.te dom.ta in Roma, Via Leonida Bissolati 76, presso lo studio del procuratore avv.to Benedetto Gargani che la rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di appello.
E
T. A. C. ; T. C.; S.M; TURISMO T.; AUTOSERVIZI T. di T. Anna Concetta & C. S.a.s.

appellati

rappresentati e difesi, per deleghe a margine della comparsa di costituzione, dai procuratori Avv.ti Angelo Turriziani e Antonio Tanza, ed elett.te dom.ti in Roma, Via Carlo Poma 2, presso lo studio legale Silvestri e Associati.
OGGETTO: ripetizione di indebito.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 giugno 2013, i procuratori delle parti concludevano come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 437, depositata il 14 giugno 2010, il Tribunale Civile di Cassino, accogliendo la domanda proposta dagli attori Autoservizi T. di T. Antonio S.a.s., T. Antonio, T. Anna e S. Maria, condannava la convenuta Sanpaolo !mi S.p.A. a restituire a T. Antonio (in proprio) la somma di € 48.808,74; alla Turismo T. antonio S.a.s., la somma di € 361.975,00, alla Autoservizi T. di T. Antonio S.a.s., la somma di € 475.899,17, oltre interessi legali sui suddetti importi dalla domanda al saldo.
Con atto notificato in data 30 giugno 2010, Intesa Sanpaolo S.p.A. conveniva, davanti a questa Corte, Autoservizi T. di T. Anna Concetta & C. S.a.s., Turismo T. di T. Anna Concetta & C. S.a.s., T. Antonio, T. Anna e S. Maria proponendo appello avverso detta sentenza, in riforma della quale chiedeva accogliersi le rassegnate conclusioni.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio gli appellati T. Anna Concetta, T. Carmine, S. Maria, la prima in proprio e tutti quali eredi di T. Antonio nelle more deceduto, nonché Turismo T. di T. Anna Concetta & C. S.a.s. e Autoservizi T. di T. Anna Concetta & C. S.a.s. concludendo per il rigetto del gravame.
Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza formulata dalla appellante Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Sanpaolo Imi S.p.A.), la causa era posta in decisione all'udienza collegiale del 12 giugno 2013 sulle conclusioni formulate dalle parti e richiamate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori convenivano In giudizio Sanpaolo Imi S.p.A. e, premettendo che la Autoservizi T. S.a.s., la Turismo T. S.a.s. e T. Antonio avevano intrattenuto rapporti di conto corrente con la filiale di Pontecorvo dell'allora Banco di Napoli S.p.A. viziati da nullità, a causa: dell'apposizione della clausola di determinazione del saggio ultralegale di interesse mediante rinvio al c.d. "uso piazza"; dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi; della previsione della commissione di massimo scoperto; della determinazione dei giorni di valuta; chiedevano la rideterminazione dei conti previa depurazione degli effetti di simili pattuizioni e la condanna dell'istituto alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate. La convenuta si costituiva eccependo la prescrizione quinquennale da ogni singola apposizione sui conti degli addebiti per gli interessi contestati
Il Tribunale accoglieva la domanda nei termini di cui si è detto sopra ritenendo accertata l'insussistenza di valide pattuizioni degli interessi ultralegali, illegittimo il calcolo della capitalizzazione sia trimestrale che annuale sugli interessi debitori operato dalla banca nel rapporto di conto corrente bancario, infondata l'eccezione di prescrizione avendo gli attori agito nel termine di dieci anni dalla chiusura dei rapporti, e quantificando, sulla base delle risultanze della disposta ed espletata c.t.u. contabile, nella somma predetta gli importi da restituire in favore degli attori Autoservizi T. di T. Antonio S.a.s., Turismo T. di T. Antonio S.a.s. e T. Antonio, avendo T. Anna e Santopietro Maria agito solamente in qualità di fideiussori.
Con il primo motivo di gravame, la appellante deduce l'omessa pronuncia del Tribunale sulla eccezione di parte convenuta secondo cui gli attori non avevano prodotto il contratto, asseritamente contenente le clausole nulle, onde fornire la prova "del fatto negativo (quale, appunto, la inesistenza della causa debendi) che concorre ad integrare... la fattispecie costitutiva dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo".
La censura è infondata.
Invero, diversamente da quanto dedotto da parte appellante, il Tribunale aveva espressamente motivato sull'eccezione affermando che la soc. Sanpaolo Imi non aveva allegato, né entro il termine di cui all'art. 184 c.p.c. né nel corso dell'istruttoria alcun diverso documento che attestasse, al contrario, l'intervenuta previa pattuizione per iscritto del saggio di detti interessi ultralegali di fatto poi applicati ai c.c. Piuttosto, aveva sostenuto l'irripetibilità dei relativi importi per averi clienti aderito spontaneamente alle corrispondenti annotazioni, nonché la legittimità di quella determinazione per rinvio agli usi su piazza su simili contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della L n. 154/92.
In effetti, atteso che la norma dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ. stabilisce che "Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale", appare del tutto evidente che la prova di una siffatta pattuizione gravi sulla parte che chiede il pagamento del tasso ultralegale essendo gli interessi una componente del credito vantato (v. Cass. 23974/010).
Cosicchè, non avendo la Banca assolto all'onere probatorio a lei incombente, gli interessi andavano applicati sulla base della misura legale come stabilito dalla legge; come statuito dal Tribunale il quale, del tutto correttamente, ha ritenuto che andava riscontrata e dichiarata l'insussistenza di valide pattuizioni degli interessi ultralegali, il richiama all'uso piazza nei contratti anteriori alla normativa sulla trasparenza bancaria essendo nulla per sua assoluta indeterminatezza, stante la diversa tipologia di tassi ricorrenti sul mercato (Cass. n. 4490/02; 9465/00; 7871/98).
Con il secondo motivo, la Banca appellante lamenta l'erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione. A suo dire, diversamente da quanto sostenuto in sentenza, ai fini della individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, non assumeva alcuna rilevanza l'eventuale chiusura o meno del conto ovvero la esigibilità del saldo, dal momento che il mantenimento del rapporto di conto corrente non escludeva che il diritto del correntista alla restituzione degli interessi indebitamente corrisposti potesse essere legalmente esercitato, ex ad. 2935 cod. civ., in relazione a ciascun addebito di interessi.
Osserva il Collegio che è solido principio giurisprudenziale quello secondo cui "il rapporto di conto corrente bancario assistito da apertura di credito si configura... come unitario, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicchè è solo con la chiusura del conto che sí stabiliscono definitivamente i crediti ed i debiti reciproci delle parti e diviene esigibile l'eventuale credito della banca per il rimborso delle somme risultanti dal saldo passivo del conto. Ne consegue che da quel medesimo momento inizia a decorrere il relativo ed unitario termine di prescrizione": termine che "in difetto di diversa e più specifica disposizione, non può che essere quello decennale previsto in via generale dall'ad. 2946 c.c." (v. ex multis, Cass. 17024/03).
Da tale orientamento giurisprudenziale si trae che l'obbligazione del correntista, quantificata nel saldo passivo del conto corrente, in considerazione della speciale regolamentazione del relativo contratto, sorge soltanto con la chiusura del conto stesso, contrariamente alla tesi della appellante che ipotizza il decorso delta prescrizione nel corso del rapporto richiamando il principio, qui inconferente, enunciato dalla Cassazione in tema di prescrizione del diritto del cliente a ripetere nei confronti della banca le somme depositate in un libretto di risparmio.
La statuizione del Tribunale, secondo cui "il dies a quo della decorrenza della prescrizione deve esser individuato nella data di chiusura del rapporto", essendo conforme ai principi fissati dai giudici di legittimità dai quali non vi sono ragioni per doversi discostare, merita piena conferma con la conseguenza che il motivo di censura debba essere dunque disatteso.
Con il terzo motivo, la appellante si duole della omessa pronuncia sulla eccezione di irripetibilità delle somme richieste dagli attori in virtù della saluti retentio di cui all'art. 2034 cod. civ. Secondo la prospettazione della banca, l'estinzione del conto, previa pagamento dell'esposizione da esso riveniente anche a titolo di interessi e spese, doveva intendersi come pagamento spontaneo costituente adempimento di una obbligazione naturale comportante l'irripetibilità della prestazione.
Sebbene il Tribunale non si sia espressamente pronunciato sul punto, la tesi della Banca non può essere condivisa dal Collegio.
Si nota in proposito che la spontaneità del pagamento effettuato in adempimento di una obbligazione naturale necessita di un'adeguata ed inequivoca dimostrazione della volontà di assolvere ad uno dei doveri morali o sociali presi in considerazione dall'art. 2034 cod. civ.
Ora, in linea generale la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che il pagamento spontaneo di interessi ultralegali pattuito invalidamente non può formare oggetto di ripetizione dovendo essere qualificato come adempimento di un'obbligazione naturale, mentre manca il presupposto della spontaneità qualora la banca "abbia proceduto all'addebito degli interessi ultralegali sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione alcuna da parte del cliente medesimo" (Cass. 2262/1984). Nel caso in esame, poiché è pacifico che gli interessi ultralegali sono stati addebitati sul conto dei clienti senza alcuna autorizzazione da parte di costoro, ma per autonoma determinazione della banca sulla sola base delle condizioni da essa praticate sulla piazza, deve ritenersi che il pagamento degli interessi ultralegali da parte degli attori fosse avvertito non come obbligo morale o sociale e, comunque, come adempimento di una obbligazione naturale, ma come necessità scaturente da una precisa richiesta della banca.
Con il quarto motivo la appellante deduce che il Tribunale, affermando che sui conti correnti non avrebbe dovuto essere applicata alcuna periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori, neanche annuale, si sarebbe discostato dalla prevalente giurisprudenza, ivi compreso quella di questa Corte d'Appello, secondo cui la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori andava sostituita, fino al 30 giugno 2000, da quella annuale.
Il giudice di primo grado ha al riguardo motivato che, affermata, per tali ragioni, l'illegittimità dell'applicazione al rapporto di c.c. della capitalizzazione degli interessi debitori, nemmeno può ritenersi lecito recuperare il medesimo meccanismo su base annuale. Ed infatti, alcun argomento giuridico consente tale artificio. ll Tribunale ha proseguito affermando che la capitalizzazione su base annua degli interessi non può certo desumersi dall'art. 1284 c.c. che si limita a stabilire l'arco di tempo da considerare al fine del computo degli interessi, in alcun modo autorizzando l'applicazione dell'anatocismo ad Ipotesi e condizioni ulteriori e diverse rispetto a quelle tassativamente stabilite dall'art. 1283 c.c.; norma, quest'ultima, che fa divieto di prevedere con clausola anteriore la capitalizzazione anatocistica per qualsiasi scadenza temporale, con ciò escludendo qualsiasi possibilità di conversione del contratto che sia, per tale profilo, affetto da nullità.
L'argomentazione è giuridicamente corretta in quanto, in difetto di qualunque convenzione posteriore nei termini stabiliti dall'art. 1283 cod. civ., non è consentita alcuna capitalizzazione degli interessi sulla base di una diversa periodicità essendo dovuti solamente gli interessi nella misura del tasso legale, così come stabilito dalla legge. Del resto, non risulta in alcun modo chiarito in base a quale criterio legale fosse consentito al giudice, dopo aver accertato l'insussistenza delle condizioni per procedersi al calcolo dell'anatocismo trimestrale, l'inserimento di una clausola di capitalizzazione annuale in assenza di prova dell'esistenza di usì normativi.
La statuizione impugnata merita conferma.
Con il quinto motivo, la appellante, censurando la pronuncia del giudice di primo grado che aveva ritenuto tardiva la produzione documentale (contratti di apertura di credito a valere sui conti n. 8/38, 8/39 e 8/41) allegata alla comparsa conclusionale della banca, ne chiede l'ammissione in questo grado sul presupposto che la stessa sarebbe indispensabile ai fini della decisione della causa.
La censura non può ritenersi meritevole di accoglimento.
A proposito di dette produzioni, il Tribunale ha rilevato che le allegazioni documentali alla comparsa conclusionale erano tardive ed irrituali.
La pronuncia deve ritenersi del tutto conforme alle disposizioni del codice di rito, il quale stabilisce la perentorietà del termine concesso dal giudice per le richieste istruttorie e per le produzioni.
Quanto alla richiesta di ammissione dei documenti in questo grado, perché indispensabili aí fini del decidere, giova notare come il divieto di nuova produzione documentale in appello, ora testualmente espresso nell'art. 345 c.p.c. per effetto dell'art. 46 della legge n. 69/2009, fosse desumibile anche dal testo previgente della norma, applicabile nel caso in esame in considerazione dell'epoca di svolgimento del processo di primo grado. Prima di tale riforma, infatti, la giurisprudenza aveva già chiarito che l'art. 345, comma 3, c.p.c., fissa sul piano generale il principio dell'inammissibilità di mezzi dí prova nuovi e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, debbono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame. I requisiti consistono nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione (v. Cass. 9274/08). In altri termini, il limite dell'ammissibilità in appello di nuove prove era applicabile anche ai documenti, sicchè nel giudizio di appello era inammissibile la produzione di nuovi documenti, salvo che la parte fosse stata nell'impossibilità incolpevole di produrli, ovvero il giudice non li reputasse indispensabili per la decisione. Il carattere delta indispensabilità, peraltro, non poteva servire a superare la preclusione nella quale fosse incorsa la parte in primo grado, in quanto il potere del collegio di ammettere nuove prove in appello non poteva essere esercitato per sanare preclusioni o decadenze già verificatesi (v. Cass. 22014/07). Come nel caso in esame, in cui non è stato dimostrato (e neppure allegato) che la convenuta, odierna appellata, fosse incorsa nell'impossibilità di produrre tempestivamente i predetti documenti entro il termine all'uopo assegnato per deduzioni istruttorie e produzioni documentali. Né, peraltro, potrebbe affermarsi che essi rivestano quella particolare incisività caratterizzante le prove indispensabili, cioè quelle dotate dell'attitudine a dissipare un perdurante stato di incertezza sui fatti controversi (v. Cass. Sez. lav., 14133/06) perché dotate di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella che normalmente le prove, definite come rilevanti, hanno sulla decisione finale della controversia (v. Cass. 9120/06).
Non si ravvisano perciò le condizioni per l'ammissione dei documenti irritualmente depositati in primo grado.
Con il sesto motivo, la appellante lamenta l'omessa pronuncia del Tribunale sulla istanza formulata in comparsa conclusionale dalla convenuta al fine di ottenere la riconvocazione del C.T.U. per ovviare agli errori ed alle incongruenze da cui era viziato l'accertamento tecnico.
Premesso che la riconvocazione del C.T.U. è stata chiesta solamente in sede di precisazione delle conclusioni, pur essendo stata fissata una udienza per l'esame della relazione, è da notare come l'Ausiliare avesse puntualmente risposto ai quesiti postigli dal giudice, e come nessun rilievo fosse stato svolto dai consulenti di parte durante lo svolgimento delle operazioni peritati. Risulta infatti dall'elaborato che, a conclusione delle operazioni, il Consulente aveva fornito ai c.t.p. le tabelle riepilogative già illustrate nel corso dell'ultima riunione, relative agli esiti degli accertamenti svolti, concedendo agli stessi un termine per eventuali osservazioni o note tecniche alle risultanze peritati, e che, entro il termine assegnato, non era stato formulato alcun rilievo. In guisa che le odierne critiche alla consulenza tecnica siano da considerare tardive ed irrituali.
L'appello va dunque rigettato.
In applicazione del principio della soccombenza, la appellante intesa Sanpaolo S.p.A. va condannata alla rifusione delle ulteriori spese del presente grado di giudizio che si liquidano (d'ufficio) come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Roma, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando, cosi provvede:
Rigetta l'appello proposto dalla appellante Intesa Sanpaolo S.p.A. avverso la sentenza n. 437/010 del Tribunale Civile di Cassino, nei confronti degli appellati T. Anna Concetta, T. Carmine, Santopietro Maria, Turismo T. di T. Anna Concetta & C. S.a.s. e Autoservizi T. di T. Anna Concetta & C. S.a.s.;
Condanna la appellante al rimborso, in favore degli appellati cumulativamente, delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 15.000,00 per compensi da distrarsi, con accessori di legge, ai procuratori costituiti che si sono dichiarati antistatari.
Così deciso in Roma, nella camera dì consiglio del 5 febbraio 2014.

Il consigliere estensore - dott. Roberto CIMORELLI-BELFIORE
Il presidente - dott. Corrado MAFFEI
Depositata il 15 dicembre 2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce - Sezione 1^ Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Marcello DELL'ANNA - Presidente est.
2) Dott. Anna Rita PASCA - Consigliere
3) Dott. Antonio ESPOSITO - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA Nr. 767/2014

nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 885 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2010 trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 14 maggio 2014

TRA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (c.f. 00884060526), con sede in Siena alla Piazza Salimbeni n. 3, in persona del dott. Antonio De Feo, quale Direttore Sostituto Titolare p.t. dell'Area Territoriale Sud - Est e come tale legale rappresentante della Banca, elettivamente domiciliato in Lecce alla Via Imbriani n. 30, presso lo studio dell'avv. Paolo Federico Fedele, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di appello.

- APPELLANTE -

E
PERFETTO Giovanni Luigi (c.f. PRF GNN 60R10 E053K), PERFETTO S.r.l. (c.f. 02530330758), corrente in Giuggianello, elettivamente domiciliati in Lecce alla Via Martiri d'Otranto n. 4, presso e nello studio dell'avv. Antonio TANZA, che li rappresenta e difende in virtù di mandato apposto a margine dell'originale della comparsa di costituzione e risposta, nonché per lo stesso Antonio Tanza (c.f. TNZ NTN 61H04 E5061), legale antistatario, in proprio.

- APPELLATI -

All'udienza di p.c. i procuratori delle parti hanno così concluso:
IL PROCURATORE DELL'APPELLANTE
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Lecce riformare l'impugnata sentenza rigettando le domande ex adverso proposte e condannare, per l'effetto:
? Perfetto Giovanni Luigi alla restituzione di C 1.638,88;
Perfetto S.r.l. alla restituzione di complessivi 300.049,72;
? Avv. Antonio Tanza alla restituzione di C 23.660,25,
con condanna al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. In via istruttoria chiede ammissione di nuova C.T.U..

IL PROCURATORE DEGLI APPELLATI

Voglia la Ecc.ma Corte ritenere infondati i motivi esposti nell'atto di appello e per l'effetto, rigettarlo, con la condanna della banca alla refusione delle spese del secondo grado.
In ogni caso chiede che venga dichiarata l'incostituzionalità della norma relativa alla presunta interpretazione dell'art. 2935 c.c. contenuta nel disegno di legge, n. 2518, convertito in legg, n. 10 del 26.2.2011 in G.U. n. 47 del 26.2.2011 supp. ord. 53 entrato in vigore il 27.2.2011.
In via istruttoria, nell'ipotesi di rinnovazione della C.T.U. espungere dal calcolo l'anatocismo annuale.
Salvezze illimitate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 19 gennaio 2007, la Perfetto S.r.l., premesso di intrattenere con la Banca Monte dei Paschi di Siena (M.P.S.) il rapporto di c.c. con apertura di credito n. 90062.74, acceso il 27 giugno 1991 presso la Banca del Salento S.p.A. (poi Banca 121 S.p.A.), cui erano allegati altri conto-correnti (specificatamente indicati) nonché Giovanni Luigi Perfetto (legale rappresentante della società) quale fideiussore, esposero che la Banca nel corso del rapporto aveva operato addebiti illegittimi, scaturenti da clausole nulle, ovvero arbitrarie perché non oggetto di convenzione.
In particolare dedussero, per quanto qui ancora interessa: 1) la nullità della clausola relativa agli interessi al tasso "uso piazza", con conseguente applicabilità di quello legale; 2) la nullità della clausola, concernente la capitalizzazione trimestrale, non integrante un uso normativo e, non sostituibile con quella annuale o semestrale; 3) la non spettanza alla banca della commissione di massimo scoperto (C.M.S.), perché non pattuita e perché priva di giustificazione causale; 4) la illegittima gestione delle valute in danno della cliente; 5) la non spettanza Alla banca delle spese perché non previste in contratto; 6) la illegittimità della segnalazione della posizione "a sofferenza" alla Centrale Rischi, incidente negativamente sulla possibilità di ricorso al credito.
Convenne, pertanto, innanzi al Tribunale di Lecce (sez. dist. di Maglie) il M.P.S. per sentirlo, previa declaratoria di nullità-inefficacia delle clausole e degli addebiti sopra elencati ai numeri da 1 a 5 e previa ricostruzione del rapporto, condannare alla restituzione delle somme indebitamente riscosse nella misura accertata, oltre rivalutazione ed interessi nonché al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa per la segnalazione sub 6.
Costituitosi all'udienza 28 marzo 2007 di prima comparizione, la Banca dedusse: A) la prescrizione quinquennale dell'azione con riguardo alle operazioni anteriori al 19 gennaio 2002; B) la validità della clausola, relativa al tasso "uso piazza", come risultante dagli estratti conto inviati alla correntista e della capitalizzazione trimestrale, eventualmente da sostituire con quella semestrale o annuale.
La causa, istruita con produzione documentale e con C.T.U., fu decisa con sentenza 11 - 12 luglio, con la quale il giudice adito, in accoglimento della domanda, condannò M.P.S. al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 273.122,67 oltre interessi dalla domanda - in ordine al rapporto di c/c - e di € 15,00 in favore dí ciascuno degli attori per la illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, ordinò alla Banca di procedere alla rettifica di detta segnalazione e regolò secondo soccombenza le spese processuali.
Disattesa l'eccezione di prescrizione sul rilievo che il termine iniziale decorreva dalla conclusione del rapporto di c/c, ritenne, in sintesi, il Tribunale: AA) l'illegittimità della clausola concernenti gli interessi "uso piazza" e la capitalizzazione trimestrale, non sostituibile con quella annuale; BB) la nullità della C.M.S. per mancanza di causa e per indeterminatezza; CC) la scorretta gestione della valuta; DD) la "nullità" per indeterminatezza delle spese; EE) la illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi.
Rilevato di poi che andava escluso, in relazione alle operazioni successive all'entrata in vigore della L. 108/1996 il superamento del tasso - soglia, fissò, sulla base delle risultanze della C.T.U., il credito dell'attrice e liquidò il danno, subito dagli attori, nella misura sopra rispettivamente indicata.
Avverso la pronuncia M.P.S. con atto 18 novembre 2010 propose appello, resistito dalla soc. Perfetto e dal Perfetto.
Con ordinanza 1 - 20 luglio 2011, la Corte segnalò alle parti la questione relativa alla eventuale tardività dell'eccezione di prescrizione, sollevata dalla banca in primo grado e riproposta in questo.
Precisate le conclusioni la causa all'udienza collegiale del 14 maggio 2014 fu riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ribadisce - nei medesimi testuali termini della comparsa di risposta di primo grado - l'eccezione di prescrizione, risegnalando che essa - quinquennale (verosimilmente ex art. 2948 c.c.) - decorre dal compimento di ciascuna operazione anteriore al 19 gennaio 2002 (stante la notifica dell'atto di citazione in data 19 gennaio 2007) ovvero (in subordine) al 19 gennaio 1997.
La censura è inammissibile per tre concorrenti ragioni: A) perché il motivo non contiene un solo rigo di critica al ragionamento, svolto sul punto dal Tribunale (v. pag. 3 - 4 - 5 - 6), che - a prescindere alla condivisibilità o meno - ha spiegato ampiamente perché, a suo avviso, l'eccezione non meritava accoglimento: in estrema sintesi, in quanto stante la "continuità e unitarietà" del rapporto la decorrenza della prescrizione coincide con la chiusura di esso, affermazione questa che - per inciso - non è smentita dalla sentenza a S.U. n. 24418 del 2010, secondo cui, in presenza di rimesse ripristinatorie della provvista nel caso di conto corrente affidato - come è pacifico e/o incontestato nella specie - il termine di prescrizione decennale (e non quinquennale) decorre "dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto"; B) per genericità dell'assunto: premesso che l'esistenza dell'apertura di credito - allegata dalla Perfetto S.r.l. sin dall'atto introduttivo del giudizio - non è stata mai contestata dalla banca né in primo grado né in questo (nel quale, come accennato, l'atto d'appello è in tutto identico alla comparsa di risposta) va rilevato che l'appellante non ha mai precisato quali fossero, a suo avviso, le rimesse solutorie, per le quali potrebbe operare la prescrizione per il periodo anteriore al 19 gennaio 1997, e quali le rimesse ripristinatorie, rispetto alle quali la prescrizione è preclusa, ancorché il C.T.U. - pur dando atto dell'assenza dei relativi
contratti - avesse appurato che la Perfetto fosse "beneficiaria di affidamenti da utilizzare sotto forma di apertura di credito per elasticità di cassa collegata al c/c n. 90062 e sotto forma di anticipi ... su fatture"; C) perché, come segnalato dalla società appellata - costituitasi tempestivamente - la banca si era costituita in primo grado tardivamente (all'udienza di prima comparizione del 28 marzo 2007, come sottolineato in narrativa) sicché ai sensi dell'art. 167 c.p.c., come innovato dalla L. 80/2005, entrata in vigore 1'1 marzo 2006, la proponibilità dell'eccezione di prescrizione - rientrati tra quelle in senso stretto, non rilevabili d'ufficio - le era preclusa.
Con il secondo motivo dí gravame, l'appellante deduce la legittimità della clausola relativa agli interessi al tasso "uso piazza", mentre con il quarto la legittimità di quella concernente la capitalizzazione trimestrale, eventualmente sostituibile con quella annuale.
Entrambi i motivi sono inammissibili per la stessa ragione rilevata nella lettera A) di esame del primo motivo.
Premesso che il Tribunale ha ampiamente argomentato sulla illegittimità di entrambe le clausole (v. motivazione pag. 6 - 7 - 8 - 9 quanto alla prima clausola e pag. 9 - 10 quanto alla seconda), richiamando cospicua giurisprudenza (Cass. 11566/2008, Cass. 12222/2003, Cass. S.U. 21095/2004), va osservato che - come per il primo motivo - non vi è alcuna critica ai ragionamenti svolti dal primo giudice, essendosi l'appellante limitato a riportare pedissequamente 14, tesi sostenute nella comparsa di risposta di primo grado e già disattesi, senza specificare in cosa il giudice
avrebbe errato: onere questo, che l'appellante è tenuto ad assolvere ai sensi dell'art. 341 c.p.c..
Con il terzo motivo, l'appellante assume che, avendo la società ricevuto gli estratti - conto, nei quali era riportata per iscritto "la quantificazione del tasso da applicare al rapporto" ne conseguiva trattandosi dì imprenditore commerciale, che aveva provveduto alla registrazione di quegli estratti e delle poste passive, con le conseguenti annotazioni nelle scritture contabili, tanto valeva a "costituire prova del credito della banca ai sensi degli artt.2709 e 2710".
La censura non coglie nel segno.
A parte la novità della tesi, è appena il caso di osservare che una volta appurata la illegittimità - nullità delle clausole (qui interessi e capitalizzazione) le eventuali annotazioni effettuate nella contabilità restano automaticamente superate dalla ricostruzione del rapporto, susseguente alla eliminazione, sul versante del cliente, degli addebiti correlati all'applicazione delle clausole in discorso.
Peraltro, occorre disporre supplemento di C.T.U., come da separata ordinanza.

P. T. M.
LA CORTE

Non definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla banca Monte dei Paschi dì Siena in contraddittorio con Perfetto S.r.l., Giovanni Luigi Perfetto e l'avv. Antonio Tanza, dichiara inammissibili il primo, il secondo ed il quarto motivo e rigetta il terzo.Spese al definitivo.
Lecce, 29 settembre 2014

Presidente estensore Dott. Marcello DELL'ANNA

depositata il 06 novembre 2014


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