Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


Vai ai contenuti

Menu principale:


Pagina 2007 Martina Franca/BARI

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2007

XV

TRIBUNALE Dl TARANTO
Sezione distaccata di MARTINA FRANCA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la DOTT.SSA Claudia CALABRESE, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente


SENTENZA N. 118/2007

nella causa civile inscritta al n. 177/00 RG

TRA

SEMERARO Giuseppe, rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Grazia PALAZZO ed Avv. Antonio TANZA;

attrici


CONTRO

CREDITO EMILIANO S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. G.M. RAINO' ed Avv. G. ASTOLFI
convenuta
Oggetto: nullità parziale apercredito con scoperto di conto corrente;

(...)
E', invece, fondata la questione circa la nullità della clausola con cui le parti hanno previsto che
“gli interessi dovuti dal correntista all'azienda ... producono a loro volta interessi ...” (art.7, c.3°, seconda parte, del contratto di apertura di conto corrente).
Cass. sez. 1 sent. 02374 del 16/03/1999, modificando il precedente orientamento della Suprema Corte, ha statuito che
“la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria e nulla, in guanto anteriore alla scadenza degli interessi”. In detta sentenza s'è anzitutto chiarito che gli “usi contrari”, ai quali fa riferimento 1'art. 1283 c.c. “sono i veri e propri usi normativi, di cui agli articoli 1, 4 e 8 delle disp. prel. al c.c. che, secondo la consolidata nozione, consistono nella ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratti di comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, e cioè conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento (opinio juris ac necessitatis)”. Ha poi continuato asserendo che l'indagine “non può essere limitata a rilevare se nei rapporti tra banca e cliente esista un generico uso favorevole all'applicazione dell'anatocismo, essendo evidente che la specifca e puntuale disciplina limitativa legale può essere sostituita, per volontà del legislatore, solo da una normativa consuetudinaria altrettanto specifica e puntuale e non da una generica prassi derogatoria, che, proprio a causa della sua genericità, non potrebbe mai costituire fonte di diritto obbiettivo. D'altra parte, se l'unico contenuto di una regola consuetudinaria fosse quello di ammettere 1'anatocismo nei rapporti tra banca e cliente, si tratterebbe di una regola inutile, in quanta puramente ripetitiva della norma di legge, che ... non contiene un divieto assoluto, ma, all'opposto, afferma l'ammissibilità dell'anatocismo, sia pure nei limiti dalla stessa norma indicati”. E nell'indagare circa “l'esistenza o non di una consuetudine in base alla quale nei rapporti tra banca e cliente, gli interessi a carico del cliente possano essere capitalizzati (e quindi possano produrre ulteriori interessi) ogni trimestre”, la Suprema Corte, con l'anzidetta sentenza, ha espresso parere negativo. Ha infatti sul punto asserito: 1) che neppure in precedenza la giurisprudenza aveva “affermato l'esistenza di una norma consuetudinaria di questa precisa portata, essendosi limitata ad affermare, sulla base di un dato di comune esperienza, che l'anatocismo trova generale applicazione nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti”; 2) che nel vigore del codice del 1865 la dottrina ha ritenuto che “gli usi normativi in materia commerciale, fatti salvi dall'art. 1232 del c.c. del 1865, erano nel senso che i conti correnti venivano chiusi ad ogni semestre e che al momento della chiusura potevano essere capitalizzati gli interessi scaduti”, mentre “tra i primi e più autorevoli commentatori dell'art.1283 del codice vigente, si affermava che l'uso contrario richiamato da detta disposizione prevedeva che divenisse produttivo di interessi solo il saldo annuale o semestrale del conto corrente”; 3) che “la capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti a debito del cliente è stata prevista in realtà per la prima volta dalle c.d. norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi predisposte dall'ABI con effetto dal 1° gennaio 1952”; 4) che “non è stata mai accertata, invece, dalla Commissione speciale permanente presso il Ministero dell'Industria, ai sensi del D.Lg.vo del C.p.S. 27 gennaio 1947, n. 152 (modificato con la legge 13 marzo 1950, n.115) l'esistenza di un uso normativo generale di contenuto corrispondente alla clausola di cui si è detto”, essendo tale uso stato “oggetto di accertamento e pubblicazioni in raccolte di natura meramente privata”; 5) che, quanto agli accertamenti di tale uso da parte di alcune Camere di Commercio provinciali, ai sensi del combinato disposto degli artt.34, 39-40 del r.d. 20 settembre 1934, n. 2011 e dell'art. 2, del D. Lg.vo Luogoten. 21 settembre 1944, n. 315, gli stessi sono “avvenuti tutti in epoca successiva al 1952 e ciò esclude che, in concreto, possa essere attribuita alla indicata clausola delle c.d. norme bancarie uniformi in vigore dal 1952 una funzione probatoria di usi locali preesistenti”; 6) che comunque “la presunzione derivante dall'inserimento nelle raccolte delle camere di commercio, di cui all'art. 9 delle disp. prel. al c.c., riguarda l'esistenza dell'uso e non anche la natura, normativa o negoziale”; 7) che “il rapporto temporale che è intercorso tra la predisposizione delle c.d. norme bancarie uniformi in tema di conti correnti di corrispondenza e le deliberazioni camerali con le quali sono stati accertati usi locali di contenuto, può autorizzare la presunzione che l’accertamento dell'uso locale, sia conseguenza del rilievo di prassi negoziali conformi alle condizioni generali predisposte dall'ABI, prassi alle quali mai potrebbe riconoscersi efficacia di fonti di diritto obbiettivo, se non altro per l’evidente difetto dell'elemento soggettivo della consuetudine, potendo al massimo ritenersi che si possa trattare di clausole d'uso al sensi dell'art. 1340 c.c.”; 8) che “dalla comune esperienza ... emerge che l'inserimento di tali clausole è acconsentito da parte dei clienti non in quanto ritenute conformi a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile che fossero esistenti nell'ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituisce al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari”, con “atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio juris ac necessitatis, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente”. Ha cosi concluso come anzidetto, con l'affermare che la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente configura un uso negoziale, ed è pertanto nulla.
E’ noto, poi, che, ancora più di recente, la Cassazione (Sent.: 12507 del: 11/11/1999 sez.: 1) ha ribadito
“la nullità della clausola, contenuta in un contratto bancario, che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria”, asserendo mancare la “convinzione o consapevolezza di attuare una regola vertente su materia giuridicamente rilevante per la natura delle situazioni da disciplinare”, convinzione o consapevolezza che “non deve essere unilaterale, ma costituire opinione comune dei contraenti in un determinato settore”, ed aggiungendo, alle argomentazioni fatte proprie da Cass. sez. l sent. 02374 del 16/03/1999, che “il fatto stesso che nei contratti si avverta la necessità d'inserire l'anatocismo sotto forma di capitalizzazione trimestrale degli interessi, lungi dal dimostrare l'esistenza di un uso normativo dimostra piuttosto il contrario”, poichè “gli usi normativi, richiamati espressamente dal citato art.1283 (art.8 disp. sulla legge in generale), operano sul medesimo piano di detta norma”, e quindi, avendo la stessa natura delle regole stabilite direttamente dal legislatore, “sono, al pari delle norme di legge, soggetti al principio jura novit curia sicchè se ne può fare applicazione anche nel giudizio di legittimità ed anche indipendentemente dalle allegazioni delle parti e dalle considerazioni in proposito svolte dai giudici di merito”: per cui non sarebbe necessario fare oggetto di specifica previsione contrattuale la capitalizzazione trimestrale degli interessi se essa trovasse radice in un uso normativo”, sicché tale previsione “si comprende appunto perchè in assenza di una regola giuridica, si è reputato necessario trovare una base pattizia”, peraltro nulla perchè in contrasto con l'art. 1283 c.c.. Infine, a dette conclusioni e pervenuta anche Cass. Civ. n. 03096 del 30/03/1999, sez. III, e n. 06263 del 04/05/2001, sez. 1, nonchè tutta la giurisprudenza successiva, con interpretazione qui pienamente condivisa, sia per le argomentazioni anzidette, addotte dalla Cassazione, sia perchè dette argomentazioni hanno trovato la più autorevole conferma nello stesso legislatore Ed infatti, con l’art.25, c. 3°, D.Lgs 4.8.1999, n. 342, in G.U. 4.10.1999, n. 233, a modifica dell'art.120 D.Lgs.385/93, s'è stabilito che “le clausole relative alla produzione di interessi su interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data ...”. Detta norma, che è stata successivamente dichiarata incostituzionale dalla Consulta (sentenza n.425 del 17.10.2000) aveva evidentemente valenza retroattiva com'è evincibile sia dal tenore letterale (inerente interessi maturati e contratti stipulati sino ad una certa data), sia dai lavori preparatori (in particolare, dall'art. 25 della Relazione agli emendamenti apportati a seguito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni Parlamentari), nei quali s'è dedotto aver recepito l'invito formulato dalla VI Commissione della Camera dei Deputati a stabilire misure equitative idonee a risolvere il contenzioso già in essere”, sia, infine, dalla altrimenti dubbia utilità di una norma che, in ipotesi di sua irretroattività, avrebbe avuto vigore ed efficacia per poco più di 6 mesi, dal 19.10.1999 (data di entrata in vigore del D.Lgs.342 del 1999) sino al 22.4.2000 (data di entrata in vigore della delibera del CICR sino alla cui emanazione la norma in commento avrebbe dovuto avere effetto).Tali argomenti sono tutti contenuti nell'anzidetta sentenza della Corte Costituzionale, la quale ha parlato di “palese intento del legislatore di dirimere il contenzioso in atto tra banche e clienti sulla validità delle clausole contrattuali anatocistiche”, di "discipline retroattiva" con formula tipica delle norme di generale sanatoria. Se, quindi, l'anatocismo tra clienti e banche avesse trovato per il passato la sua fonte normativa nella consuetudine, non ci sarebbe stata ragione per emanare una normativa retroattiva volta, come detto, evidentemente a sanare una pregressa invalidità ed inefficacia. In altri termini, se le clausole anatocistiche fossero per davvero state già valide prima dell'entrata in vigore del c.3° dell'art. 25 del D.Lgs.342 del 1999, nessuna ragione vi sarebbe stata per 1'emanazione di una norma che ne stabilisse retroattivamente la validità. Di contro, come detto, la necessità di introdurre nell'ordinamento siffatta norma e la conferma, al più autorevole livello (quello del legislatore) della bontà delle conclusioni a cui sono pervenute le già menzionate Cass. sez.l sent. 02374 del 16/03/1999, Cass. sez. 3 sent. 03096 del 30/03/1999 e Cass. Sent.: 12507 del: 11/11/1999 sez.:1.
Va inoltre segnalato che, significativamente dopo l'anzidetta sentenza della Consulta, la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito, con la
sent. 06263 del 04/05/2001 sez. 1, il detto orientamento in tema di anatocismo.
Né a smentire le conclusioni che precedono il punto II della presente sentenza è idoneo l'argomento della mancata contestazione degli estratti conto da parte del correntista. Invero, si deve comunque replicare che
“la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti soltanto sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quello della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano” (Cass. Sent.: 12507 del: 11/11/1999 sez.: 1, proprio in tema di anatocismo Conforme Cass. sent. 06247 del 23/06/1998.
Parzialmente fondata è, ancora, la questione relativa all' applicazione della commissione di massimo scoperto, concordata e determinata per iscritto solo in data 15.11.96, come risulta dal documento prodotto da parte convenuta, ma del tutto indeterminata anteriormente. Pertanto, nulla è l'applicazione della stessa nel periodo antecedente all'apertura di credito, dovendosi conteggiare esclusivamente a tale titolo la somma, in favore della banca, di E. 92.262 (e non quella superiore di E. 236.981), come rilevata dall'integrazione alla c.t.u., depositata in data 22.8.05. Nulla rilevano sul punto le comunicazioni al cliente, in quanto le stesse sarebbero state comunque inesatte, essendo la commissione stata applicata su saldi inficiati dal conteggio di interessi anatocistici non dovuti.
(…)
In definitiva, è la Banca opposta debitrice nei confronti del correntista della somma risultante dai conteggi di cui alla consulenza tecnica d'ufficio, somma depurata da qualsivoglia anatocismo,
sia pure annuale, in quanto insussistente né è il presupposto (accordo o domanda giudiziale posteriori alla maturazione di interessi almeno semestrali) e tenuto conto sia della esatta determinazione della CSM contenuta nella integrazione alla c.t.u., sia del fatto che non vi è mai stata, come accertato dal consulente, violazione della normativa antiusura. In tal modo si perviene ad accertare un debito complessivo della Banca di £.6.992.181, pari ad odierni euro 3.519,97, su cui, dalla data della domanda (1°.4.00) al saldo, ex art. 1224, c. l °, c.c. decorrono ulteriori interessi legali.
(…).

PQM

Il Tribunale di Taranto, così provvede:
1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda principale proposta dall'attore e, per l'effetto dichiara, che lo stesso è creditore nei confronti della CREDITO EMILIANO SPA della somma di euro 3.519,97 oltre interessi legali dal 1° aprile 2000 al saldo;
2) condanna di conseguenza la CREDITO EMILIANO S.P.A. al pagamento in favore di SEMERARO della somma di euro 3.159,97 oltre interessi legali dal 1° aprile 2000.
Martina Franca, 3 luglio 2007


XVI

TRIBUNALE Dl BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Dott. Saverio DE SIMONE, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente


SENTENZA N. 2214/2007

nella causa civile inscritta al n. 1800007/97 RG

TRA

GRANDOLFO ANTONIA ROSALBA, rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico LOSACCOo ed Avv. Antonio TANZA;

attrici


CONTRO

INTESA SANPAOLO IMI S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico CONSERVA;
convenuta

NONCHE'

ITALFONDIARIO SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco GIGANTESCO;

intervenuta


convenuta


Oggetto: nullità parziale apercredito con scoperto di conto corrente;

( in via di registrazione)

9. la causa va rimessa sul ruolo istruttorio per le ulteriori incombenze, come da separata ordinanza emessa contestualmente alla presente sentenza non definitiva.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge ex art. 282 cpc, mentre le spese verranno regolate con la sentenza definitiva

PQM

il Giudice del Tribunale di Bari, Sez. I, in composizione monocratica pronunciando in via non definitiva nel contraddittorio fra i procuratori delle parti, sulla posizione al decreto ingiuntivo n. 17/97, emesso l'11 gennaio 1997 e notificato il 6 marzo 1997, proposta con atto di citazione notificato il 7 aprile 1997 da Grandolfo Antonia Rosalia e Leogrande Antonio nei confronti della Caripuglia Spa, cui è subentrato in corso di causa l'Italfondiario Spa, rigettate tutte le altre eccezioni di rito e di merito, così provvede:
1) dichiara la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 018.01.0246509 e per l'effetto revoca il D.I. opposto:
2) rigetta la domanda degli opponenti relativa al calcolo della valuta e quella di risarcimento danni da illegittima segnalazione alla centrale rischi.
3) rimette la causa sul ruolo istruttorio per l'ulteriore corso del giudizio, come da separata ordinanza pronunciata in pari data;
4) rimette la regolazione delle spese e competenze di causa all'esito del giudizio;
5) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari 24 settembre 2007
respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara tenuta e condanna la SPA INTESA SANPAOLO Spa in persona del legale rappresentante, a pagare alla Snc Scaletti Giuseppe e figli, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 10.771,13 con gli interessi legali dal 1° settembre 2005 al saldo;
- respinge le ulteriori domande proposte dagli attori;
- dichiara per l'effetto tenuta e condanna parte convenuta a pagare alla Snc Scaletti Giuseppe & figli, in persona del legale rappresentate la somma di euro 3.733,12 (di cui ero 358,12 per esposti, euro 1.300,00 per diritto ed il resto per onorari e rimborso forfettario), oltre CPA ed IVA come per legge sugli imponibili, a titolo di refusione delle spese processuali, di cui dispone la distrazione a favore del difensore di parte attrice;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta, così come già liquidate con decreto 26-28 marzo 2007;
dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 cpc.
Cos' deciso in Torino il 5 ottobre 2007


Questo sito è di proprietà dello Studio Legale TANZA | antonio.tanza@gmail.com

Torna ai contenuti | Torna al menu