Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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sentenze

Multa Rca

MAXI MULTA ASSICURAZIONI

VIA AL CONTENZIOSO: LE SENTENZE CON I PRIMI RIMBORSI

Campagna di promozione delle azioni giudiziarie per ottenere il rimborso delle quote dei premi illegittimamente pagati.

(dell’Avv. Antonio TANZA)


L’accusa dell’Antitrust lanciata dal presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato non lascia molto spazio ai dubbi: «Esistono accordi tra imprese volti alla fissazione dei prezzi di vendita. Questi accordi danno luogo ad aumenti dei prezzi e a riduzioni della quantità offerta e determinano, pertanto, una diminuzione complessiva del benessere sociale».

Gli esempi concreti non mancano e non sono mancati: il più clamoroso è quello delle compagnie di assicurazioni che si sono messe d’accordo per aumentare i prezzi delle Rc auto.

Un settore dove, dal 1996 al 2001, secondo l’Istat, l’incremento delle tariffe è stato dell’80,2 % e continua a crescere di anno in anno.

Il cartello delle compagnie assicuratrici che ha alleggerito le tasche degli utenti automobilisti è stato specificatamente illustrato dall’Antitrust che ha comminato una multa di 700 miliardi di vecchie lire alle numerose imprese di assicurazioni (n.39).

Una condanna che è stata confermata anche dal Consiglio di Stato: l'Antitrust aveva, dunque, visto giusto. La società di servizi (Rc Log) con cui le compagnie hanno condizionato il mercato è una delle, purtroppo non rare, espressioni del retaggio monopolista che soffoca la concorrenza.

Il sistema di controllo del mercato, messo in piedi da numerose compagnie, era talmente sofisticato che, come ha scoperto l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, circolavano tra le assicurazioni scambi di informazioni sui contratti e i prezzi addirittura con messaggi criptati per non essere intercettati dall’Antitrust: il povero utente – consumatore, obbligato ad assicurare il suo veicolo, vagava invano tra le varie agenzie senza scoprire sostanziali variazioni di costo che rendessero conveniente una polizza rispetto ad un'altra. Le compagnie hanno fatto il cartello grazie proprio all'esistenza di questo obbligo, e una volta scoperte hanno agito sulla leva dei prezzi

L'anomalia e la contraddizione di un mercato assicurativo che deve offrire i suoi prodotti a chi è obbligato ad acquistarli, è messo in maggiore evidenza dalla conferma della validità della sentenza dell'Antitrust: le compagnie hanno creato il cartello grazie proprio all'esistenza di questo obbligo ed hanno agito sulla leva dei prezzi.



La sentenza del Consiglio di Stato ha sostanzialmente confermato l’esistenza del cartello delle compagnie assicurative sulla Rc-auto ed ha evidenziato come il regime di finto mercato, che ha interessato l'assicurazione obbligatoria per i mezzi di trasporto, ha avuto un suo naturale sbocco nei cartelli monopolisti a danno dei consumatori.

La sentenza, oramai passata in giudicato, ha confermato l’illegittima attività delle maggiori compagnie di assicurazione operanti in Italia (SAI, GENERALI, HELVETIA, LLOYD ADRIATICO, AZZURRITALIA, MILANO, RAS, REALE MUTUA, ZURIGO, ALLIANZ SUBALPINA, ASSITALIA, TORO, UNIPOL, WINTHERTUR, AXA, FONDIARIA, GAN, ecc..) le quali, sin dal ’95-‘97, attraverso la creazione di un accordo di cartello operavano contro la libera concorrenza del mercato ed ai danni dei consumatori, con una maggiorazione dei premi rc auto intorno al 20% .

Dopo che è stata accertata giudizialmente la condotta sanzionabile, molti consumatori ed utenti, conservando le vecchie polizze e premi erogati, si sono rivolti alla Magistratura, ottenendo così il rimborso del maltolto.

Ecco le prime sentenze che hanno condannato le compagnie assicurative a rendere il maltolto, aprendo la via a migliaia di azioni per ottenere il rimborso delle quote dei premi illegittimamente pagate dal ’95 al 2000:


N. 52/01
Sentenza 56/01

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di LAVIANO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Giudice di Pace Dott. Vincenzo Rufolo ha pronunciato la seguente:

sentenza

D.G. R. rappresentato e difeso dall’avv. P. C. come da mandato a margine dell’atto di citazione, ATTORE

CONTRO

Allianz Subalpina Ass. ni Spa, in persona del legale rappresentante con sede in Torino alla via Alfieri n. 22

CONVENUTA

OGGETTO: Risarcimento danni.

CONCLUSIONI:

l’avv. P. C. chiede la condanna della convenuta Compagnia al pagamento della somma, indebitamente percepita, nonché interessi come per legge. L’avv. L. A. chiede che venga dichiarata l’incompetenza funzionale e territoriale del Giudice di Pace a conoscere della presente causa, per essere la medesima funzionalmente devoluta alla Corte d’Appello di Torino.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con Atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. R. D.G. conveniva in giudiziosa società Assicurazioni Allianz Subalpina in persona come sopra per sentirli condannare al pagamento della somma a titolo di risarcimento per le somme indebitamente percepite dalla compagnia. L’attore assumeva che avendo sottoscritto il contratto di assicurazione con l’Allianz Subalpina Spa con polizza n. 70420724 dell’autovettura tipo Fiat Uno tg. __ ______ e che successivamente ha dovuto sopportare un aumento che ha determinato un conto polizza superiore alla media europea e comunque illegalmente accresciuto a causa dei comportamenti anticoncorrenziali accertati dall’Antitrust. L’attore nelle conclusioni precisava che con l’atto di citazione non ha inteso proporre una domanda risarcitoria collegata alla normativa antitrust (legge 287/90) bensì una domanda cumulata relativa sia alla richiesta di restituzione dell’indebito, con interessi, e sia al relativo risarcimento danni. L’attore espressamente rinuncia ala domanda relativa alla richiesta di risarcimento danni e chiede che la pronuncia di questo giudice verta sulla proposta domanda di restituzione della differenza delle somme indebitamente percepite dalla convenuta Compagnia, con interessi, relativamente all’intercorso contratto assicurativo. Il giudice all’udienza del 18.09.01 assegna la causa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

in via preliminare, il giudice di pace, rigetta la eccezione di incompetenza perché non fondata per i seguenti motivi. La domanda proposta, restituzione dell’indebito non può essere considerato quale domanda intesa ad ottenere il risarcimento dei danni per la violazione delle disposizioni di cui alla legge 287/90. la Cassazione ha più volte affermato la natura restitutoria e non risarcitorie dell’azione di ripetizione dell’indebito “La ripetizione dell’indebito oggettivo, di cui all’art. 2033 c.c., rappresenta un’azione restitutoria, non risarcitorie a carattere personale” (Cass. Civ. sez. III, 27 maggio 1995, n. 5926). La domanda principale non rientra tra quelle indicate nell’art. 33 della legge n. 287 del 1990, di cui la competenza è della Corte d’Appello. Va, in ogni caso, chiarito che, ove mai l’attore avesse proposto una domanda di tipo risarcitorie, la competenza a conoscere della stessa resta del Giudice di Pace, ratione valoris, e non della Corte d’Appello. L’art. 33 della legge 10.10.1990 n. 287, infatti, ha previsto una duplice tutela giurisdizionale nel caso di violazione della normativa sull’abuso di posizione dominante e sul divieto di concentrazione (cd. Antitrust). Il primo comma dell’art. 33 prevede la possibilità di ricorrere al TAR del Lazio avverso i provvedimenti amministrativi di cui ai titoli da I a IV della stessa legge, e vale a dire avverso i provvedimenti che dispongono sulla libertà di concorrenza, sull’abuso di posizione dominante, sulle operazioni di concentrazione, sulla sospensione delle operazioni di concentrazione, sulle sanzioni relative alle presunte violazioni etc. etc.

Il secondo comma attribuisce alle Corti di Appello, territorialmente competenti, la competenza a conoscere della nullità e del risarcimento del danno esclusivamente con riferimento alle ipotesi suindicate. Ne consegue che restano fuori, dall’ambito previsto dalla norma, le azioni di risarcimento danni che scaturissero dalla patologia contrattuale, tra assicurato e singola Compagnia di Assicurazioni. Per tali motivi dichiara la sua competenza territoriale e per materia essendo stato stipulato il contratto di assicurazione in santomenna presso il subagente della Compagnia di Ass.ni.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Laviano, dott. Vincenzo RUFOLO, definitivamente pronunciando dulla domanda posta da D.G. R. contro la Compagnia di Ass.ni Allianz Subalpina S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., così decide:

1) accoglie la domanda e condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma indebitamente percepita dalla Assicurazione nella misura del 20% del costo totale del premio proposto relativo alla polizza n. 70420724 dell’autovettura Fiat Uno tg ________;

2) compensa le spese processuali tra le parti.

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Così deciso in laviano 27.09.02.

Il Giudice di Pace

Dott. Vincenzo RUFOLO

Ed ancora segue altra sentenza in cui la Compagnia assicurativa viene condannata anche al pagamento delle spese del giudizio, oltre al riconoscimento del danno.

N. 603/01 R.G.

Sentenza n. 252/01

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

SALA CONSILINA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL

POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Dott. Giacinto PETRIZZO

ha pronunziato la seguente , ex art. 113 (2° comma) c.p.c.,

SENTENZA

Nella causa civile promossa da:M. R., .elettivamente domiciliato in Sala Consilina in P.zza Urmberto I, 3, presso lo studio dell’avv. E. C. che lo rappresenta e difende, come da mandato agli atti;

ATTORE
CONTRO
Nuova Tirrena Ass.ni S.p.A., in persona del legale rappr.te p.t.,con sede in Roma alla via Massimi,158 ed elettivamente domiciliata in sala Consilina al C.so Vittorio Emanuele, 16 presso lo studi dell’avv. M.R. il quale,unitamente all’avv. E. G. del Foro di Roma, la rappresentano e difendono, come da mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione;
CONVENUTA
- Oggetto: restituzione premi assicurativi R.C.A.

- Conclusioni:all’udienza di discussione del 08.10.2001 il-procuratore di parte attrice concludeva come da relativo verbale di causa, che, qui si abbia per integralmente richiamato e trascritto.

Svolgimento del Processo:con atto di citazione notificato il 24.05.2001, M. R. conveniva in giudizio, dinanzi a questa A.G., la Nuova Tirrena Ass.ni S.p.A., in persona del legale rappr.te p.t., per sentirla condannare alla restituzione, in suo favore, delle somme, indebitamente pagate, nella misura del 20 % del premio R.C.A. pagato o, comunque in quella ritenuta equa, in relazione ai contratti pagati nel corso dell’anno 1998. Assumeva l’istante di aver sottoscritto contratto di assicurazione per la .R.C.A. obbligatoria, ai sensi della L. 990/69 e successive modifiche ed integrazioni, presso la Compagnia di Assicurazioni Nuova Tirrena S.p.a., relativa all’autovettura , tg. AN 272 XY; - che, per la polizza n° 321/93/32.749, emessa dall’Agenzia di Sala Consilina della Nuova Tirrena S.p.a., è stata pagata, il 31/12/1998, la somma di £.584.600, relativa alla sola garanzia R.C.A.; - che l’Autorità antitrust ha comminato una multa pari a £. 700 miliardi alle Società di Assicurazione che hanno partecipato all’accordo di cartello, risultato e riconosciuto per ciò stesso vietato dalla –legge; - che la Compagnia con cui l’istante ha stipulato la polizza è una delle 39 sanzionate dall’antitrust; - che tale accordo, così come accertato dall’antitrust nonchè dall’Autorità Giudiziaria Amministrativa, ha avuto come effetto immediato e consequenziale l’aumento del costo della polizza di cui alla premessa; - che detto , aumento illecito ammonta, presuntivamente, al 20 % della parte di premio versato e riferito alla garanzia R.C.A., tenuto conto che l’attività in violazione della legge sulla concorrenza, ha determinato un costo di polizza superiore alla media europea e, comunque, illegalmente accresciuto a causa dei comportamenti anti-concorrenziali accertati dall’antitrust, l’istante conclude con la richiesta che venga accolta la sua domanda, e per l’effetto, la Società Convenuta venga condannata alla restituzione delle somme indebitamente percette, così come indicate in premessa. Con vittorie di spese e competenze di 1ite.

Radicatosi il contraddittorio all’udienza del 16.07.01, la convenuta Nuova Tirrena Ass.ni S.p.A. non si costituiva; benché ritualmente convenuta, per cui veniva dichiarata la sua formale contumacia. La parte attrice chiedeva, sulla scorta della prodotta documentazione, fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni, udienza che il giudicante fissava per l’8.10.01, unitamente all’udienza di discussione, ex art. 320 c.p.c. Frattanto la convenuta Nuova Tirrena. S.p.a. si costituiva in cancelleria depositando in Cancelleria, in data 29.09.01, comparsa di costituzione e risposta, in cui deduceva in rito la incompetenza funzionale e per territorio dell’adito giudice, nel merito instava per il rigetto della domanda attorea in quanto destituita di fondamento in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze tutte in giudizio. Indi, omessa ogni ulteriore istruttoria, sulle precisazioni conclusive del solo procuratore di parte attrice, così come riportate in epigrafe, la causa veniva assegnata a sentenza nell’udienza del 08.10.01 con termine di trenta giorni per deposito comparse conclusionali.

Motivi della Decisione

Si premette che tale causa, dato il suo valore al di sotto dei due milioni, .viene decisa, ex art. 113 (2° comma) c.p.c., secondo equità. In tale prospettiva e sotto tale profilo, il giudicante ritiene cosa equa e .rispondente a sostanziale giustizia, nel caso di specie, accogliere la domanda attorea nei limiti e per la motivazione di seguito esposta. In ordine a quanto eccepito nel rito, questo giudicante rileva -che-le eccezioni-di incompetenza funzionale e per territorio, addotte dalla parte convenuta, siano abbastanza infondate. Infatti, in ordine alla prima eccezione, si fa notare che la prospetta inderogabilità della competenza funzionale, comportante la rilevabilità, anche d’ufficio, della incompetenza in ogni stato e grado del processo, attiene ai giudizi instaurati sotto il vigore del vecchio testo dell’art. 38 – “Incompetenza per materia e quella per territorio nei casi previsti dall’art. 28 sono rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo”, teste precedente applicabile ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, mentre il rinnovato testo dell’art. 38 (I comma) cpc. così dispone: “L’incompetenza per materia quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’art. 28 sono rilevate, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione. Nella prima udienza (16.07.01) di trattazione tale incompetenza non fu rilevata d’ufficio ma nemmeno dalla parte convenuta, stante il suo stata contumaciale, per cui deve ritenersi tardiva e fuori termine la -sua eccezione formulata solo in data 29.09.01 nella sua comparsa di costituzione e risposta in cui era già stata fissata l’udienza per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione, ex art 321 c.p.c. Parimenti infondata si -rivela la incompetenza territoriale dell’adito giudice, sia perché tardivamente eccepita e, quindi, a contraddittorio chiuso, sia perché si ritiene, senza alcun dubbio, essere stato correttamente –individuato come foro competente, nella .fattispecie il luogo di residenza del consumatore (l’istante Marrone), ex art. 1469 bis n.9) c.c. Pertanto, deve ritenersi ritualmente radicata dinanzi a questa A.G. la controversia in oggetto. Nel merito, si; osserva che:la pretesa attorea ha per oggetto l‘azione di ingiustificato arricchimènto e,quindi, indebito pagamento (competente anche sotto tale aspetto l’adito giudice), che sarebbe , derivato a talune Compagnie Assicuratrici ( n° 39), tra le quali la convenuta Nuova Tirrena S.p.a., da un illegittimo aumento(pari a circa il 20 %) •del costo dei premi assicurativi, ramo R.C.A. Infatti, con provvedimento di chiusura istruttoria, n. 8546 del 28.07.200, l’AutorItà garante della concorrenza e del mercato accertava l’esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza operata da 39 imprese di assicurazione, operanti in Italia nel settore R.C.A. Con lo stesso provvedimento 1’AGCM comminava alle imprese coinvolte nella intesa una multa progressiva rispetto alla gravità della condotta posta in essere. Sempre nella motivazione del già citato provvedimento n° 8546 si legge: “l’Autorità, considerata, la natura e l’attualità -delle informazioni, la immediata identificabilità delle Imprese, la struttura del mercato, la risultanza degli incontri sistematici delle parti, ha verificato che lo scambio :di informazioni tra le imprese di assicurazione determinava una intesa restrittiva della concorrenza. L’intesa accertata ha quale oggetto di restringere e falsare il gioco della concorrenza nel mercato nazionale dell’assicurazione auto. Il circuito informativo istituzionalizzato realizzato dalle imprese è idoneo ad incidere in modo decisivo sulle scelte di prezzo a danno dei consumatori…… Gli aumenti premi, come ben si evince dalle tabelle esaminate dall’Autorità, sono quantificabili in circa il 20 % del costo dei premi assicurativi incassati dalle imprese. Palese risulta ormai la violazione all’art. 2 L. 287/90, la quale prevede il divieto assoluto di intese volte a fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o do vendita o Altre condizioni contrattuali e la nullità delle stesse. Violato inoltre risulta il diritto che la L. 281/98, all’art 1 punto e). riconosce e garantisce ai consumatori ovvero il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi. le conseguenze del comportamento posto in essere dalle imprese ricadono direttamente sui soggetti che con esse hanno stipulato contratti nelle materie che hanno interessato le intese in questione, i quali hanno patito direttamente il danno, consistito nell’aumento dei premi relativi”. A questo punto, evidenziato il comportamento delle imprese assicuratrici, il danno causato ai soggetti lesi, i consumatori, ne consegue che il .danno è risarcibile quanto e conseguenza di un atto illecito; alla luce .dell’art. 2043 c.c.,il danno consiste nell’illegittimo aumento dei prezzi che è sicuramente derivante da atto, illecito. Il provvedimento n° 8546 del 28.07.2000 dell’AGCM è stato confermato peraltro, all’acquisita sentenza n° 6139/2001 del T.A.R del Lazio. 0rbene, l’attore ha esibito e depositato in giudizio la polizza n° 321/93/32. 749, relativa alla sola garanzia R.C.A. dell’importo di £ 584.600, pagato in data 31.12.1998, alla Nuova Tirrena Assicurazioni, Agenzia di Sala Consilina, e ne chiede la restituzione nella misura del 20% o, comunque, in quella ritenuta equa dal giudicante. Alla stregua di quanto esposto, motivato specificato e espresso, la domanda attorea appare meritevole di accoglimento in questa sede, in quanto risulta fondata nei suoi assunti presupposti giuridici e di fatto, per l’effetto si ritiene cosa equa condannare la convenuta Nuova Tirrena Ass.ni S.p.a., in persona del legale rappresentante , alla restituzione, in favore dell’attore della somma di £. 116.000 a titolo di somma indebitamente percetta dalla convenuta, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda all’effettivo saldo. Le spese e competenze tutte di giudizio come liquidate in dispositivo, si pongono a totale carico della parte convenuta, atteso il principio della soccombenza.

P.T.M.

I1 giudice di Pace dott. Giacinto Petrizzo, nella sua definitiva decisione , ex art 113 (2 comma) c.p.c., sulla domanda proposta da M. R., udito il procuratore di parte attrice ed ogni avversa e diversa istanza disattesa, così dispone:

1) accoglie la domanda attorea e per lo effetto condanna la Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a. a restituire in favore dell’attore la somma di £ 116.000, indebitamente percepita, oltre agli interessi legali decorrenti dalla domanda all’effettivo soddisfo.

2) condanna, altresì, la convenuta S.p.a. alla totale rifusione, pro parte attrice e con attribuzione al procuratore antistatario, delle spese e competenze tutte di giudizio che si liquidano in complessive £. 759.000

3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 282 cpc.

Il giudice di Pace dott. Giacinto Petrizzo


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI CHIARAVALLE CENTRALE


Dott. Elio Maria Gambino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.268/c/ 2003 R.G.A.C.

Vertente

Tra

Marino Serena. elettivamente domiciliata in Soverato presso lo studio dell’Avv. Francescantonio Battaglia che la rappresenta e la difende in virtù di procura a margine dell’atto di citazione –attrice-

e

la Compagnia Fondiaria - SAI elettivamente domiciliata in Catanzaro presso lo studio dell’Avv. Fabio Alviggi che la rappresenta e la difende,. giusta delega in calce alla comparsa di costituzione -convenuta-

Oggetto: Ripetizione di indebito.

Conclusioni

I procuratori delle parti precisano le rispettive conclusioni riportandosi a quelle contenute nei rispettivi atti costitutivi.



Svolgimento del processo.

Con atto di citazione notificato il 28.12.2002 parte attrice conveniva davanti a quest’Ufficio, per l’udienza del 30.1.2003, l’epigrafata Compagnia per ivi sentirsi condannare alla restituzione della somma, dalla stessa indebitamente percepita,con riferimento al contratto di assicurazione di cui alla polizza RC– n relativa al veicolo targato di sua proprietà, per il periodo dal versando la somma di

Spiegava, a tale proposito,che la ridetta Compagnia, unitamente ad altre, aveva costituito e partecipato ad un accordo di “cartello” illecito per fare aumentare i costi delle polizze, imponendo il pagamento di un premio superiore nell’asserita misura di almeno il 15% del suo ammontare, tanto che, per tale attività, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento pubblicato sul Bollettino n. 30/2000 del 28.7.2000, aveva comminato una multa circa miliardi di lire alle Compagnie di Assicurazione che avevano partecipato all’accordo.

Siffatto provvedimento era, poi, stato confermato dal TAR del Lazio con sentenza del 28.3.2001, e dal Consiglio di Stato con sentenza del 27.2.2002.

E poiché nell’attività posta in essere dalla suddetta Compagnia di Assicurazione erano da ravvisarsi gli estremi di cui all’art. 2033 del codice civile, ai sensi e per gli effetti dello stesso, l’istante chiedeva la restituzione delle somme indebitamente pagate in più.

A comprova del proprio assunto, produceva idonea documentazione.

La Compagnia convenuta si costituiva, eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza funzionale dell’Autorità Giudiziaria adita, indicando, quale organo competente, la Corte di Appello territorialmente competente (foro della convenuta e forum commissi delicti) o la Corte di Appello di Catanzaro (forum commissi delicti); nonché l’incompetenza per territorio a favore del giudice di pace della convenuta.

Richiedeva inoltre, in via riconvenzionale, che venisse effettuato un accertamento con efficacia di giudicato, ai sensi dell’ art. 34 c.p.c., circa la validità del contratto

Eccepiva, infine, la prescrizione del diritto azionato.

Nel merito, concludeva per il rigetto della domanda attrice perché infondata.

Non necessitando di ulteriore istruzione, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.

Motivi della decisione.

Va, in via preliminare, esaminata l’eccezione di incompetenza funzionale del Giudice adito.La risoluzione di siffatta eccezione, presuppone, a parere di questo giudicante l’esatta qualificazione giuridica dell’azione attorea; posto che, se la stessa dovesse essere ritenuta come domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno, la causa sarebbe di competenza della Corte d’Appello a mente dell’art.33 legge 287/90, secondo le argomentazioni addotte da parte convenuta.Per quanto qui di seguito si dirà, il caso in esame va inquadrato nell’ipotesi legislativa prevista dall’art.2033 c.c. e ciò indipendentemente da ogni questione relativa alla nullità originaria o sopravvenuta, del sottostante contratto, sempre come ritenuto da controparte; giacché “l’azione di nullità e la relativa eccezione, la quale può essere opposta a chiunque faccia valere pretese fondate su un atto nullo, sono logicamente e giuridicamente ben distinte dall’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo” (Cass. Civ. 102/1978).E ancora: ”esiste indebito oggettivo nel caso si esegua un pagamento maggiore di quello dovuto; nel qual caso si ha diritto alla restituzione della parte indebitamente corrisposta in più.” (fra tutte, Cass. Civ. 963/1979; 2432/1987 e 2513/1987).Non appare ovvio rilevare come la somma della quale parte attrice chiede la restituzione sia stata pagata alla Compagnia senza alcuna giustificazione giuridica; e, addirittura per effetto di un illecito aumento del premio, se è vero, come è vero, che il Garante ha sancito l’illecita attività da parte della Compagnia. Da quanto sin qui dedotto, e per come ancora si dirà, dovendosi la domanda attrice qualificare come indebito oggettivo, ne consegue la naturale competenza, non già della Corte d’Appello, bensì del Giudice di pace; più segnatamente, nella fattispecie, di questo Giudice di pace (territorialmente parlando) a norma dell’art. 1469 bis n. 19c.c. Del resto, poi, ad abundantiam, si fa notare come l’art.33 della legge 287/90 tuteli non i singoli consumatori ma le imprese che operano nel sistema.

In ordine alla richiesa in via riconvenzionale dell’ accertamento della validità del contratto, questo giudicante ritiene di avere di già risposto, citando in proposito la sentenza della Suprema Corte n.102/1978 sopra riportata.

Ciò ha fatto senza valicare i limiti della propria competenza per valore, considerato che, come si è fin qui sostenuto, la questione appartiene alla competenza del giudice di pace.

Quanto all’ eccezione di prescrizione, la stessa non può trovare accoglimento, posto che il diritto alla restituzione ( e non al risarcimento ) trova la sua giustificazione nella legge e non già nel contratto di assicurazione.

Venendo, quindi, al merito della vicenda processuale la domanda è meritevole d’accoglimento. L’art.2033 c.c., al quale –come si è dianzi detto- è assoggettabile la fattispecie in esame, prevede il diritto, per chi ha eseguito un pagamento non dovuto, di ripetere ciò che ha pagato; oltre gli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in malafede.E’ di tutta evidenza come parte attrice, dalla commissione dei fatti illeciti per opera della propria Compagnia (e dal Garante sanzionati) abbia subito un aumento indebito del premio di polizza, pagando quindi una somma non dovuta. E come detta Compagnia abbia agito in perfetta malafede ed in modo scorretto in aperta violazione dell’art.1175 c.c. come ha, del resto, accertato il Giudice amministrativo.

In ordine, infine, alla determinazione della somma che la Compagnia è tenuta a restituire ( e come è provato dalla documentazione prodotta ), appare equo quantificare la stessa nella misura del 15% di quella versata a pagamento dei premi di polizza, e per come meglio spiegato nella premessa dell’atto di citazione, pari a 53,76 €. A ciò vanno aggiunti gli interessi nella misura legale dal dì dei pagamenti sino al reale soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice nei confronti della Società epigrafata con l’ atto di citazione come sopra spiegato , cosi provvede:

1)Accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna la convenuta alla restituzione, a favore della parte attrice, della somma di 53,76 €, pari al 15% di quella versata a pagamento del premio relativo alla suddetta polizza, con gli interessi dal dì del pagamento sino al reale soddisfo.

2)Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 200,00 ,di cui 5,16 per esborsi, oltre 10% per rimborso forfetario, CAP ed IVA.

Chiaravalle Centrale lì 10/01/03




Il giudice di pace

F/ato Dott. Elio Maria Gambino


RCA SECONDA VITTORIA SU LECCE

(dell’Avv. Antonio TANZA www.studiotanza.it )


Ancora una vittoria di ADUSBEF Onlus a Lecce: la precedente settimana la prima sentenza aveva già acceso di gioia gli automobilisti Salentini (cfr. www.studiotanza.it e www.adusbef.it). La sentenza evidenzia l'illiceità dell'infrazione (condannando nuovamente la Compagnia di Assicurazioni SARA, una delle compagnie solo apparentemente "graziate" dal Consiglio di Stato) e la lesione della legge quadro sul consumatore. La decisione è emessa secondo Equità: limitato sarà il potere di penetrazione della Cassazione in un eventuale ricorso della compagnia. I Giudici di Pace non hanno violato la legge e possono decidere la causa secondo equità. Le compagnie cercano di raffreddare con la cattiva informazione l’utenza ma non riusciranno a fermare la protesta del popolo degli automobilisti. L’ANIA ed anche l’ISVAP si leggano mille volte il provvedimento dell’Autorità: troveranno la risposta ai loro dubbi. Le compagnie si cospargano il capo di cenere e restituiscano il maltolto, anche a mezzo di sconti per il futuro. Non pagando ed accollandosi le spese processuali stanno salassando e danneggiando i loro azionisti. Ecco il testo s.e.&o.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI LECCE


Avv. Cosimo Rochira ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all’udienza del 28 gennaio 2003, promossa da:

MAZZOTTA Monica, residente in Cavallino, associata Adusbef Onlus, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Tanza



ATTORE

CONTRO

SARA Assicurazioni S.p.a, corrente in Roma rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Terenzio e dall’avv. Carlo Panzuti, in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 0732.2002, la sig.ra Mazzotta Monica conveniva in giudizio dinanzi a questa A.G. la SARA Assicurazione S.p.A, in persona del suo legale rappresentante pro-tempere, per sentirla condannare alla restituzione, in suo favore, delle somme indebitamente pagate nella misura di euro 514,58, o quella diversa somma maggiore o minore da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

L’attore assumeva di aver concluso con la convenuta un contratto per la R.C.A. relativo all’autovettura targata LE 700836 polizza 0l/845227E e di aver corrisposto dall’anno 1997 al 2002 la somma di € 2.572,91.

Esponeva, inoltre, che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento di chiusura istruttoria n. 8546 del 28.07.00, accertava l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza posta in essere, in violazione dell’art. 2 2°comma, legge 287/90, da 39 imprese di assicurazione operanti in Italia nel settore R.C.A., tra cui la compagnia convenuta. Le suddette compagnie, infatti, attraverso un vero e proprio “circuito informativo istituzionalizzato” incidevano in modo decisivo sulle scelte di prezzo a danno dei consumatori.

In tal modo, così come rilevava l’Autorità Garante, le compagnie aumentavano i premi di una percentuale di circa il 20% in più, tanto che venivano condannate dal Garante ad una multa di circa 700 miliardi di vecchie lire, impugnata dalle compagnie dinanzi al TAR del Lazio, che, invece, confermava la decisione del Garante con sentenza n. 6139/01, parzialmente confermata dal Consiglio di Stato VI sez. con sentenza n.129/02.

L’istante evidenziava la violazione dell’art. 2 L. 287190 da parte della compagnia convenuta, nonché la violazione dei principi della correttezza diligenza, buona fede, ed inoltre la violazione dell’art. 1 lett. e, art. 3 punto 7 L. 281/98. Infine l’attore chiedeva la condanna della suddetta compagnia per pagamento dell’indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c. ed un diritto al risarcimento per atto illecito ex art. 2043 c.c.

Instauratosi il contraddittorio, all’udienza del 24.01.03 la convenuta SARA Ass.ni S.p.a. nella comparsa di costituzione eccepiva preliminarmente l’incompetenza funzionale di questo ufficio, in ordine all’azione in oggetto, ai sensi dell’art. 33. 2° comma L. 287/90 che attribuisce alla Corte d’Appello la competenza in materia di azioni di nullità e risarcimento del danno; sempre in via preliminare eccepiva la violazione dell’art. 102 c.p.c. chiedendo la chiamata in causa delle altre 38 compagnie di assicurazione con le quali l’Autorità Garante aveva accertato “l’Accordo di Cartello”.

Nel merito osservava come la domanda di restituzione dell’indebito era inammissibile per indeterminatezza del petitum e della causa petendi in violazione degli artt. 316 e 318 c.p.c.

Infine rilevava l’avvenuta prescrizione del relativo diritto dell’assicurata nei loro confronti.

La causa veniva poi rinviata all’udienza del 28.01.2003, ex art 320 c.p.c. ed, in difetto di richieste, per la precisazione delle conclusioni e la discussione

A quest’ultima udienza le parti precisavano le loro conclusioni, discutevano approfonditamente la questione in oggetto e depositavano memorie autorizzate.

Motivi della decisione
Sì premette che tale causa, dato il suo valore al di sotto di € l.032,9l, viene decisa, ex art. 113 (2°comma) c.p.c., secondo equità.

Sotto questo profilo, il giudicante ritiene equo e rispondente a sostanziale giustizia, accogliere la domanda attorea nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.

Sull’eccezione d’incompetenza funzionale del Giudice di Pace, questo Giudice ritiene di confermare quanto già rilevato all’udienza del 24.01.2003, ovvero che la legge u. 287/90 nata per regolare esclusivamente i rapporti di concorrenza o le controversie tra le imprese, e solo in questo caso le relative azioni di nullità e risarcimento devono essere promosse dalle imprese, lese dalla violazione di dette disposizioni, dinanzi alla competente Corte d’Appello, nei confronti delle imprese che hanno commesso l’infrazione, ai sensi dell’art. 33 della predetta legge.

La qualificazione della domanda attorea non può che essere considerata di tipo risarcitorio, restitutorio, con conseguente riferimento alla competenza del Giudice Ordinario Civile (Cass. 09.12.2002).

L’eccezione di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., di conseguenza va rigettata, poichè la sig.ra Mazzotta ha chiesto di ottenere esclusivamente la condanna della impresa di assicurazione con la quale aveva concluso il contratto, e non anche una pronuncia di accertamento sull’esistenza o meno di un Cartello tra compagnie.

L’eccezione di prescrizione annuale del diritto va anch’essa rigettata, poiché l’attrice ha ampiamente dimostrato che, dal 1997 al 2002. senza, soluzione di continuità ha sottoscritto il contratto di assicurazione R.C.A. obbligatoria con la SARA Ass.ni, ed essendo il rapporto ancora in vigore, il termine non decorre

Nel merito
Si esclude che l’intesa tra le società assicuratrici finalizzata all’adozione di premi uniformi, sull’intero territorio nazionale, giudicata lesiva della concorrenza dall’Autorità Garante, accertata da un provvedimento amministrativo, confermata da un giudizio amministrativo ed in parte dal Consiglio di Stato e quindi nulla ex ari. 2 3° comma L. 287/90, abbia potuto generare una invalidità parziale del contratto di assicurazione obbligatorio, intercorso tra la Società e l’assicurato.

Invece è certo che il comportamento posto in essere dalle società assicuratrici (compresa l’odierna convenuta) è stato ritenuto illecito in quanto lesivo della concorrenza. Tale intesa ha dato luogo ad una violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento nazionale - art. 41 della Costituzione -, nonché dell’ordinamento sovranazionale - artt. 85 e 86 del Trattato Istitutivo della Comunità Economica Europea -, inoltre dell’art. 1 e 2 lett. e L. 30.07.98 n. 281, infine degli artt. 1175 e seguenti c.c.

Inoltre, essendo stato accertato, dal provvedimento dell’Autorità Garante, che l‘intesa illecita tra le società assicuratrici ha determinato una lievitazione ingiustificata dei premi delle polizze R.C.A. e che tale lievitazione è stata quantificata nel 20% dell’importo del medesimo premio si ritiene di quantificare, in via equitativa, entro detto limite il pregiudizio subito dall’assicurata. L’attrice ha provato, producendo tutte le copie delle quietanze di pagamento. di avere effettuato pagamenti in più rispetto a quanto avrebbe dovuto, se non fosse stato attuato dalla convenuta l’accordo ritenuto illecito dall’Autorità Garante.

Quanto alla partecipazione della compagnia assicuratrice convenuta si deve rilevare che il provvedimento del Consiglio di Stato ha solo annullato la sanzione nei confronti di alcune Compagnie (compresa la SARA Ass.ni) non certo per non aver partecipato all’accordo vietato, ma esclusivamente perché l’infrazione accertata è stata ritenuta non grave, fermo restando i capi b) e d) della A.G.C.M.. Il Consiglio di Stato ha accertato l’esistenza dell’intesa fra tutte le 39 compagnie di assicurazione, confermando l’ordine rivolto alle stesse di cessare immediatamente dall’attuazione e continuazione delle infrazioni accertate, astenendosi da ogni intesa analoga a quella censurata.

L’Autorità Garante ha accertato, quindi, che le 39 imprese, tra cui l’odierna convenuta, fin dal 1.995 (anno in cui vi è stata la liberalizzazione delle tariffe) hanno commesso l’illecito de quo. Il danno agli assicurati, compreso quello dell’attrice con la sottoscrizione dei singoli contratti, consistente nella differenza tra la somma pagata ed il prezzo dello stesso, prodotto senza l’alterazione derivata dall’accordo.

E’ evidente che la compagnia convenuta, aderendo ai Cartello ed alterando il gioco della concorrenza, ha determinato un aumento di circa il 20% dei costi totali dei premi assicurativi incassati dall’impresa, procurando alla stessa un ingiusto profitto, e per l’effetto, arrecando all’attrice un ingiusto danno, così come di seguito rideterminato, essendo, la stessa, stata costretta ad accedere al mercato, poiché la polizza R.C.A. è obbligatoria per legge. Ne deriva alla luce di quanto sopra il diritto dell’attrice al risarcimento del danno da atto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c.

Questo giudicante deve, quindi, rilevare d’ufficio l’inesattezza del calcolo effettuato dall’attrice relativo agli anni dal 1997 al 2002, sia in relazione al diritto alla restituzione che è relativo esclusivamente agli anni che vanno dal 1997 al 2000 compreso, in quanto dopo il provvedimento dell’Autorità Antitrust le società di assicurazione hanno cessato il predetto comportamento illecito, sia in relazione all’errata quantificazione del 20%, che doveva essere scorporato e non sommato.

La somma complessiva dei premi pagati, relativa solo a quest’ultimo periodo, ammonta ad € 1.574,67; da questa occorre ricavare il 20% con il metodo del “calcolo sopra cento” che consente di conoscere l’esatto diritto alla restituzione a favore dell’attrice che, pertanto, ammonta solo ad € 262,44.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lecce, avv. Cosimo Rochira, definitivamente pronunciando sulla

domanda proposta da Mazzotta Monica nei confronti della SARA assicurazioni S.p.a.

con atto di citazione del 7.12.2002 così provvede, ai sensi dell’art. 113, 2° comma c.p.c.:

a) accoglie parzialmente la domanda e condanna la convenuta a corrispondere all’attrice la somma di € 262.44 oltre interessi legali dalla domanda all’ effettivo soddisfo;

b) condanna, con parziale compensazione, la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore dell’attrice, che si liquidano complessivamente in € 175,00 di cui € 115,00 per diritti, € 60,00 per onorario, oltre il 10% ex art. 15 T.F., IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell’attrice, avv. Antonio Tanza, antistatario.

Così deciso in Lecce, il 04.02.2003

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Cosimo Rochira



I consumatori non seguano i consigli di alcune associazioni vicine ai poteri forti e continuino a fare le cause: l’unica via è quella del ricorso ai giudici. Se il governo Berlusconi farà la leggina salvassicurazioni si metterà contro il Popolo che se ne ricorderà alle elezioni. Il precedente Governo ha pagato caramente il decreto D’Alema pro-anatocismo, il decreto Amato pro-mutui e la legge sulle micropermanenti. Ogni famiglia italiana ha una o più macchine: pensate a lungo prima di tradire il Popolo Italiano.

Lecce-Roma, 7 febbraio 2003 Il Vicepresidente Adusbef Onlus


Rimborsi dei premi assicurativi:
a Lecce la prima condanna nel Salento
(dell’Avv. Antonio TANZA)


Con sentenza del 30 gennaio 2003 il Giudice di Pace di Lecce, Dott. Corrado R. SERIO, ha condannato la SARA Assicurazioni S.p.A. (con sede in Roma e presente con numerosissime agenzie sul territorio) a risarcire ad un associato ADUSBEF Onlus, il sig. Giovanni DE GAETANIS da Lecce, la somma di euro 613,57 per il recupero parziale (20%) dei premi pagati negli anni 1995 – 2001 oltre a rimborsare euro 632,50 per spese e competenze di giudizio anticipate. Anche a Lecce, dopo anni di vessazioni siamo finalmente giunti alla resa dei conti tra compagnie assicurative e consumatori. L’Antitrust (Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato), il 28 luglio del 2000, aveva comminato a 39 compagnie assicurative (Assicurazioni Generali Spa, Assitalia – le Assicurazioni d’Italia Spa, AXA Assicurazioni Spa, Bayerische Assicurazioni Spa, Lloyd Adriatico Spa, Lloyd Italico Assicurazioni SpA, Milano Assicurazioni Spa, SAI – Società Assicutatrice Industriale Spa, Sara Assicurazioni Spa, Società Reale Mutua di Assicurazioni, Toro Assicurazioni Spa, Compagnia Assicuratrice Unipol Spa, Winterthur Assicurazioni Spa, Zurigo Compagnia di Assicurazioni Sa, Allianz Subalpina Spa Società di Assicurazioni e Riassicurazioni, BNC Assicurazioni Spa, Commercial Union Insurance Spa, GAN Italia Spa Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni, Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni, il Duomo Spa di Assicurazioni e Riassicurazioni, Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, La Fondiaria Assicurazioni Spa, Mediolanum Assicurazioni Spa, Meie Assicurazioni Spa, Nuova Tirrena Spa di Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni, Riunione Adriatica di Securtà Spa, Royal & SunAlliance Assicurazioni Sun Insurance Office Ltd, Vittoria Assicurazioni Spa, Allstate Diretto - Assicurazioni Danni Spa, Assimoco Spa Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo, Augusta Assicurazioni Spa, Azzuritalia Assicurazioni Spa, FATA – Fondo Assicurativo tra Agricoltori Spa di Assicurazioni e Riassicurazioni, ITAS – Istituto Trentino Alto – Adige per Assicurazioni, Società di Mutua Assicurazione, La Nazionale Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, Nuova MAA Assicurazioni Spa e Royal International Insurance Holdings Ltd) gravissime sanzioni per aver, dal 1995 al 2001, posto in essere un vero e proprio “cartello” diretto ad allegerire le tasche dei consumatori. Il sistema di controllo del mercato posto in essere dalle assicurazioni era talmente sofisticato che, come ha scoperto l’Antitrust, circolavano tra le stesse scambi di informazioni sui contratti e sui prezzi, addirittura con messaggi criptati per non essere intercettati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il povero consumatore, quindi, obbligato per legge ad assicurare il proprio veicolo, si trovava a vagare invano tra le varie agenzie senza scoprire sostanziali differenze di costo che rendessero conveniente una polizza rispetto ad un’altra. Le compagnie hanno concordato il cartello grazie proprio all’esistenza di questo obbligo ed hanno agito sulla leva dei prezzi. Dopo che il TAR Lazio ha confermato il provvedimento dell’AGCM ed il Consiglio di Stato, dopo aver sostanzialmente constatato l’infrazione delle 39 compagnie, ha concentrato la sanzione di 700 miliardi di vecchie lire limitatamente a quelle (17) a cui si è riscontrata un’infrazione grave. La sentenza del Dott. Corrado R. SERIO condanna una delle compagnie originariamente sanzionate dall’AGCM poiché ritiene sufficiente l’infrazione (anche se non grave) per far scattare la violazione dei diritti dei consumatori e l’obbligo del risarcimento. Il Giudice di Pace, in sostanza, ha ritenuto che l’intesa di cartello costituisca una violazione che va punita, indipendentemente dal grado di colpa di ogni compagnia. La sentenza è innovativa in quanto utilizza la legge quadro 281/98 a tutela del consumatore, integrandola con la normativa civilistica sull’atto illecito (art. 2043 c.c.). La prescrizione, sottolinea ancora il Giudice decorre dalla chiusura del contratto o dall’ultimo versamento: infatti non risulta che le compagnie si siano mai “pentite” ed abbiano cessato il comportamento illecito eliminando gli effetti.

Questa è solo la prima vittoria nel Salento: migliaia di utenti/consumatori attendevano questo risultato per presentare i ricorsi ai Giudici di Pace. ADUSBEF Onlus richiederà alla compagnia di rispettare la sentenza e dopo, in caso di ostruzionismo, procederà al pignoramento delle somme. Ci si augura vivamente che la compagnia ricorra in Cassazione: questo giudice non potrà che consolidare un equitativo orientamento giurisprudenziale che finalmente risarcisce gli utenti dei servizi assicurativi da un galoppante ed ingiustificato aumento dei premi. ADUSBEF Onlus (www.adusbef.it e www.studiotanza.it) continuerà la campagna che per prima ha intrapreso per la difesa dei consumatori, insieme alle altre associazioni dell’intesa consumatori (Adusbef, Adoc, Codacons e Federconsumatori).

Segue il testo della sentenza del Giudice di Pace di Lecce:



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Dott. Corrado R. SERIO ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all’udienza del 28 gennaio 2003,

promossa da: DE GAETANIS Giovanni, da Lecce, associato ADUSBEF Onlus, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio TANZA, in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione,

ATTORE

CONTRO

SARA Assicurazioni S.p.A., corrente in Roma, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro TERENZIO e dall’Avv. Carlo PANZUTI, in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione

CONVENUTO

OGGETTO: Pagamento

Svolgimento del processo

Con atto di citazione in data 7 dicembre 2002, notificato il 9 dicembre 2002, DE GAETANIS Giovanni, conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Lecce, la SARA Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, esponendo che, nella sua qualità di assicurato RCA con la predetta compagnia, aveva subito, in seguito ad un’intesa di cartello, censurata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), un aumento del premio pagato dal 14 luglio 1995 al 5 luglio 2002.

Chiedeva la condanna della convenuta al pagamento a vari titoli della somma di € 613,57, ovvero del 20% dei premi pagati, oltre al rimborso delle spese e competenze di lite.

Si costituiva in giudizio la convenuta, contrastando la domanda e chiedendo la declaratoria di incompetenza funzionale a conoscere la controversia del giudice adito in favore della Corte d’Appello di Lecce, la chiamata in causa delle altre compagnie assicuratrici interessate al provvedimento dell’Autorità Garante e, nel merito, il rigetto della domanda oltre al rimborso delle spese e competenze di lite.

Rigettata l’istanza di integrazione del contraddittorio il Giudice di Pace si riservava di decidere unitamente al merito sull’eccezione di incompetenza funzionale e, vertendo la causa su questioni di diritto, stante la documentazione allegata, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la trattazione.

All’udienza del 28 gennaio 2003, i difensori precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la causa veniva riservata per la decisione.



Motivi della decisione

Preliminarmente va affermata la competenza di questo Giudice di Pace.

Invero, il riconoscimento e la regolamentazione dei diritti dei consumatori/utenti e la loro tutela sono disciplinati dalla legge quadro 30 luglio 1998 n. 281.

In base all’art. 2 della predetta legge le persone fisiche che acquistino o utilizzino servizi pubblici e privati per scopi non riferibili all’attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta sono divenuti titolari delle posizioni giuridiche soggettive garantite indicate nell’art. 1, tutelabili giudizialmente con azioni collettive (art. 31-6) e/o individuali (art. 37).

Il consumatore/utente, nel nostro ordinamento, è, dunque, titolare di un diritto soggettivo, inizialmente configurato come interesse legittimo e/o diffuso, culminato con il riconoscimento della titolarità dei nuovi diritti del consumatore e dell’utente, elencati dall’art. 1 della L. 281/98, a cui consegue la previsione di un sistema di tutela idoneo ad allontanare le ipotesi di lesione di questi diritti soggettivi ed a reintegrarli anche sul piano risarcitorio (art. 3 L. 281/98).

In particolare, l’art. 1 punto e) della L. 281/98 riconosce e garantisce ai consumatori/utenti la correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, nonché lo stesso articolo, al punto b), riconosce e garantisce all’utenza la sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi.

La correttezza si erge a metro di comportamento per i soggetti del rapporto ed esprime l’esigenza che, durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, le parti si comportino secondo canoni di lealtà e solidarietà.

Detto principio generale è altresì enunciato dall’art. 1175 c.c., nonché dal reticolo di disposizioni in tema di buona fede disseminate nello stesso codice (artt. 1375, 1337, 1338 c.c.).

L’obbligo di correttezza non avrebbe nemmeno necessità di essere ricondotto a obblighi stabiliti in altre norme di diritto positivo, in quanto il suo contenuto è aperto essendo fondato su norme non scritte: norme di comportamento, norme del vivere sociale imposte all’individuo da doveri morali di solidarietà.

La trasparenza deve assicurare la chiarezza, l’intellegibilità delle clausole contrattuali, nonché una adeguata informazione nel corso delle trattative e dell’esecuzione del contratto.

Il consumatore deve essere messo in condizione di conoscere tutte le circostanze relative alla stipulazione che si accinge a porre in essere, consentendogli una scelta ponderata e consapevole, che possa realmente rispondere alle sue esigenze.
Anche detto principio generale è tutelato dal codice civile all’art. 1370 c.c. (interpretatio contra proferentem) e dall’art. 13411 c.c. (sull’inefficacia della clausola non conoscibile), nonché all’art. 1469 quater c.c. (sull’intellegibilità della clausola).
L’equità richiama la parità di trattamento in considerazione delle situazioni concrete specifiche, con particolare ed implicito riferimento alla situazione di debolezza che caratterizza la posizione del consumatore, assicurando un equilibrio sostanziale (e non solo formale) tra le prestazioni dedotte in contratto.

La rigidità fino ad ora esistente nel codice civile circa l’insindacabilità delle valutazioni di convenienza (salvo la tenue e specifica disposizione di cui all’art. 1448 c.c. in tema di rescissione per lesione), viene modificata dalla L. 281/98 ove il riferimento all’equità nei rapporti contrattuali determina il diritto del consumatore a rivendicare una proporzione tra prestazione e controprestazione.

Osserva questo Giudice di Pace come si tenda, in definitiva, al riconoscimento di una tutela giudiziaria sostanziale anche in ordine alle scelte di convenienza, sino ad ora rimesse acriticamente alle valutazione delle parti, anche nelle ipotesi di grave squilibrio soggettivo che si traduce nella lesione del consumatore finale (contraente debole).

Il legislatore è intervenuto all’interno della vicenda contrattuale sindacando le scelte delle parti (contraente forte e consumatore/utente finale) nell’ipotesi in cui detto valore di equità non si dovesse realizzare e, quindi, quando la libertà contrattuale, così infranta, non sussiste, in quanto la parte debole non è stata posta nell’effettiva condizione di salvaguardare la propria posizione.

Dinanzi a tali violazioni del diritto del consumatore/utente, l’art. 3, comma 7, della L. 281/98 riconosce il diritto ad azioni individuali per il risarcimento dei danni conseguenti ad atti e comportamenti lesivi (ad esempio fatto illecito) degli interessi dei consumatori e degli utenti.

Tali azioni vedono come competente funzionale il Giudice civile ordinario.

Il consumatore/utente, infatti, agisce iure proprio, nell’ambito di un giudizio (individuale) in cui il fatto costitutivo del rapporto si sostanzia nella relazione che si crea con la stipulazione del contratto tra professionista e consumatore.

I diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti riconosciuti sul piano sostanziale sono tutelabili, sul piano processuale, dal singolo consumatore/utente quando è danneggiato da quegli stessi atti lesivi che, viceversa, possono essere inibiti (in via preventiva) soltanto attraverso le azioni a tutela degli interessi collettivi, di cui sono esclusive titolari le associazioni dei consumatori ed utenti iscritte nell’apposito elenco (cfr. art. 5 L. 281/98).

La stessa giurisprudenza amministrativa, nelle prime pronunce sull’argomento, riconosce la propria giurisdizione esclusiva ogni qualvolta la controversia attenga alla tutela di interessi “pertinenti agli utenti non uti singuli, ma come componenti di una classe di individui la cui sfera soggettiva è esposta all’organizzazione ed al livello di qualità dei servizi pubblici” e non si faccia questione di situazioni soggettive derivanti dalla qualità di contraente individuale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 15 dicembre 1998, n. 1884).

E’ evidente, quindi, come legittimato a decidere, sulle domande individuali, sia esclusivamente il giudice civile ordinario, con le normali regole sulla competenza.

La legge 10 ottobre 1990 n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) è nata per regolare esclusivamente, in via diretta, i rapporti di concorrenza e le controversie tra le imprese e prevede che le azioni di nullità e di risarcimento del danno vengano promosse dalle imprese lese dalla violazione di dette disposizioni, dinanzi alla Corte d’Appello competente per territorio (cfr. art. 33), contro le imprese che hanno commesso l’infrazione.

Il consumatore/utente finale è interessato da questa normativa solo in forma estremamente marginale: l’accertamento dell’infrazione (poco importa se sia grave o non grave) può comportare, nel caso specifico, la violazione dei diritti soggettivi di cui all’art. 1 della L. 281/1998, dando luogo all’azione individuale, di cui all’art. 3, comma 7, della stessa norma nel momento in cui il consumatore/utente sia stato danneggiato.

L’azione che seguirà è un’azione di tipo risarcitorio-reintegrativo che, in quanto tale, segue la competenza del giudice civile.

In tale ottica, la Suprema Corte nella recente sentenza del 9 dicembre 2002 n. 17475, esclude l’applicabilità dell’art. 33 L. 287/90 al consumatore finale, osservando che: “Così ricostruiti i termini, le caratterizzazioni strutturali e le finalità ispiratrici della disciplina di cui alla legge n. 287/90, non si vede come mai rispetto ad essi potrebbe rendersi stravagante il solo strumento risarcitorio previsto - in stretta connessione con le azioni di nullità e di inibitoria - dal medesimo secondo comma dell’art. 33; strumento il quale non può - di conseguenza - non lasciare presupporre esso stesso una tipologia di danni strettamente connessa alle tematiche dell’impresa e della sua presenza nel mercato. Ciò finisce - del resto - per porsi in una linea di più generale continuità con le caratteristiche strutturali della disciplina codicistica della concorrenza (art. 2595 e sa. c.c.) così come riletta, nel tempo, alla luce della Costituzione; disciplina la quale non contempla la legittimazione attiva dei singoli consumatori finali. …... l’azione risarcitoria eventualmente spettante, rivestirà, per ciò stesso, i caratteri ordinari di un’ordinaria azione di responsabilità soggetta agli ordinari criteri di competenza, e non quelli dell’azione ex art. 33, secondo comma della L. n. 287/90, rimessa, in quanto tale, alla cognizione esclusiva della Corte di Appello in unico grado di merito”.

Alla luce di quanto innanzi, la competenza ratione valoris è del Tribunale o del Giudice di Pace, coincidente territorialmente con quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore (art. 1469 - bis, comma 3, n. 19 c.c.).

A tale proposito, la Suprema Corte, Sez. I civile, 28 agosto 2001, n. 11282 ha statuito che “In materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti, la disposizione dettata, in tema di competenza territoriale, dall'art. 1469 bis n. 19 c.c. - a mente del quale la competenza a conoscere dell'eventuale controversia insorta tra le parti si radica presso l'autorità giudiziaria del foro di residenza o domicilio del consumatore - si applica, attesane la natura processuale, anche ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, ma concernenti rapporti sorti precedentemente”.

Quindi la competenza a decidere la presente controversia, spetta a questo Giudice di Pace, poiché l’attore richiede il pagamento della somma di € 613,57 per premi relativi a polizze assicurative.

Ritiene, inoltre, questo giudice di ribadire (cfr. ordinanza resa all’udienza del 21 gennaio 2003) l’insussistenza della chiamata in causa delle altre compagnie di assicurazione, destinatarie del provvedimento dell’Autorità Garante, non ricorrendo l’ipotesi del litisconsorzio necessario, perché la domanda è volta ad ottenere la condanna della singola impresa, che ha concluso il contratto con l’attore, consumatore finale.

Questi, in base alla legge quadro sul consumatore (L. 281/98) ed alle disposizioni sui contratti che tutelano le posizioni giuridiche dei singoli contraenti, è legittimato ad agire contro la convenuta compagnia di assicurazioni, stante il rapporto contrattuale intervenuto fra le parti, come si evince dalla documentazione in atti.

L’attore chiede, sotto vari profili, il risarcimento del danno che gli è derivato dalle pratiche anticoncorrenziali concordate dalla compagnia convenuta, in violazione dell’art. 2 della L. 287/90 (come accertate dal provvedimento n. 8546 del 28 luglio 2000 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato –AGCM- e confermato dal TAR Lazio, Sez. I, nella sentenza n. 6139 del 5 luglio 2001, nonché dal Consiglio di Stato, Sez. VI, nella sentenza n. 129 del 27 luglio 2002), che hanno determinato una stabilità del mercato ed un aumento dei prezzi (al di là della media europea), anche nel periodo in esame, tipici degli schemi dei mercati non concorrenziali.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

In effetti, l’AGCM nelle conclusioni a chiusura dell’istruttoria, nel citato provvedimento, così si esprime: “Sulla base di tutte le argomentazioni che precedono, lo scambio di informazioni tra imprese di assicurazione, realizzato attraverso la società di consulenza RC Log, configura una violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90, in quanto, eliminando qualsiasi incertezza circa il comportamento strategico dei concorrenti nei mercati dell'assicurazione auto, costituisce fattore in grado di facilitare l'uniformazione delle condotte commerciali delle imprese di assicurazione, permettendo loro di determinare premi commerciali più elevati rispetto a quelli che si registrerebbero in un mercato concorrenziale. … L'intesa realizzata tramite RC Log coinvolge, seppure con intensità diversa, un numero particolarmente elevato di imprese che rappresentano oltre l'80% di entrambi i mercati assicurativi auto … La natura anticompetitiva delle fattispecie esaminate e soprattutto la potenzialità delle stesse ad incidere in modo sostanziale sulle politiche strategiche delle imprese, con conseguente grave pregiudizio per il benessere dei consumatori, non è dubitabile e rende superflua ogni ulteriore analisi che puntualmente qualifichi determinati esiti del mercato come precisi effetti ad esse direttamente riconducibili.”

Nel caso delle polizze RCA, poi, il pregiudizio è tanto più grave atteso che il consumatore/utente è obbligato a contrarre per legge.

A determinare la responsabilità della compagnia convenuta è sufficiente l’aver partecipato (seppure con intensità diversa) all’intesa illecita.

Infatti, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia CE (Cfr. Corte di Giustizia CE, causa C-49/92P –ANIC-, sent. dell'8 luglio 1999, in Racc. 1999, al punto 122. Al riguardo si veda anche Corte di Giustizia CE, causa C-235/92P –Montecatini-, sent. dell'8 luglio 1999, in Racc. 1999, al punto 122): "una pratica concordata rientra nell'articolo 81.1, anche in mancanza di effetti anticoncorrenziali sul mercato. Da un lato, dalla lettera stessa di detta norma deriva che, come nel caso degli accordi tra imprese e delle decisioni di associazioni di imprese, le pratiche concordate sono vietate, indipendentemente dai loro effetti, qualora abbiano un oggetto anticoncorrenziale. Dall'altro, benché la nozione stessa di pratica concordata presupponga un comportamento delle imprese partecipanti sul mercato, essa non implica necessariamente che tale comportamento abbia l'effetto concreto di restringere, impedire o falsare la concorrenza".

Il principio è stato ribadito dalla giurisprudenza amministrativa in materia di concorrenza, che considera "sufficiente, a fini probatori, anche soltanto la capacità potenziale dell'accordo o della pratica concordata di restringere la concorrenza nel mercato, in quanto riscontri concreti delle effettive conseguenze prodottesi sono necessari soltanto nella diversa e distinta ipotesi dell'abuso di posizione dominante" (cfr. TAR Lazio, sez. I, sentenza n. 873 /2000 del 15 aprile 1999, nel caso "Associazione Vendomusica". Si veda, inoltre TAR Lazio, Sez. I, sentenza n. 1541/2000 dell'8 marzo 2000, nel caso "Caldaie murali a gas").

Lo stesso Consiglio di Stato, nella citata sentenza 129/2002, non mette in dubbio l’infrazione, ma distingue ai soli fini della graduazione della sanzione tra infrazione ed infrazione grave.

Altro problema è quello dell’individuazione del periodo in cui l'intesa si è protratta.

L’AGCM, ha accertato che: “In linea generale, alcuni osservatori erano già attivi nel 1993, mentre l'osservatorio RCA è stato avviato subito dopo la liberalizzazione tariffaria. Si tratta, dunque, di uno scambio di informazioni che si colloca temporalmente in un periodo particolarmente delicato del settore assicurativo in esame, ossia in un momento in cui si sarebbero dovute cogliere le nuove opportunità per uno sviluppo in senso concorrenziale. Per quanto concerne la partecipazione di ciascuna impresa ai diversi osservatori, la relativa durata è desumibile dalla tabella 11, paragrafo 125.”

Da tale tabella risulta che la Sara assicurazioni S.p.A. ha partecipato all’osservatorio RC Log.

Nel caso in esame gli effetti dannosi dell’illecita intesa si sono, purtroppo, verificati e l’AGCM ha constatato che: “In ogni caso, le anomalie del mercato sono emerse con tutta evidenza nel corso della procedura. Si sono osservati, infatti, fenomeni tipicamente riconducibili a contesti di mercato non concorrenziali: stabilità delle quote di mercato, accelerazioni degli aumenti dei prezzi soprattutto nel periodo più recente, aumenti dei prezzi ben al di là della media europea, incapacità delle imprese ad intervenire sui costi di produzione da esse direttamente controllabili.”

In particolare, secondo le elaborazioni dell’ AGCM nel periodo successivo alla liberalizzazione tariffaria si è registrato, in cinque anni e mezzo (giugno 94 – gennaio 2000), un sostanziale raddoppio del premio medio pagato dagli assicurati e precisamente il premio è stato incrementato del 96,55%, e nella zona di Bari del 113,8 %.

Ciò implica che, in media, tenuto conto del periodo considerato, il premio RCA è cresciuto di circa il 20% all’anno (in provincia di Bari del 20,69 % annuo).

Nel nostro ordinamento qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (cfr. art.2043 c.c.).

Sul piano sostanziale la violazione del principio fondamentale del neminem ledere viene sanzionata mediante l’obbligo risarcitorio.

Va quindi stabilito se nel caso di specie sia ravvisabile la violazione del suddetto principio.

Sotto il profilo oggettivo, va puntualizzato il grave comportamento commissivo, già messo in evidenza, delle imprese assicuratrici al fine di conseguire la maggiorazione ed il livellamento dei premi in un campo in cui il consumatore/utente ha l’obbligo legale di contrarre.

Tale comportamento ha certamente causato un danno, che va qualificato come ingiusto, poiché le intese poste in essere dalle imprese assicuratrici hanno violato l’art. 2 della legge 287/90.

Il comportamento commissivo e il danno ingiusto sono collegati da un evidente nesso di causalità.

A tal proposito la Corte di Cassazione, Sez. III, con sentenza del 21 dicembre 2001 n. 16163 ha statuito che: “In tema di risarcibilità del danno da fatto illecito, il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della cosiddetta regolarità causale, con la conseguenza che, ai fini del sorgere dell'obbligazione di risarcimento, il rapporto fra illecito ed evento può anche non essere diretto ed immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, sempre che, nel momento in cui si produce l'evento causante, le conseguenze dannose di esso non appaiano del tutto inverosimili. L'accertamento di tale nesso di causalità è riservato al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi”.

Nel caso in esame l’aumento del prezzo gravato sul consumatore/utente è derivato direttamente ed esclusivamente dall’illecita intesa che ha alterato la libera concorrenza violando l’art. 2 L. 287/90.

Il danno ingiusto è stato previsto e voluto (dolo o, comunque, colpa grave) dalle imprese assicuratrici che hanno partecipato al “cartello” proprio al fine di gestire il mercato facendo lievitare i premi assicurativi.

In un mercato senza alterazioni il consumatore non sarebbe stato danneggiato essendo in grado di trovare l’uguale servizio a prezzi in concorrenza, potendo effettuare scelte consapevoli.

La quantificazione del danno va operata equitativamente attesa la notevole difficoltà di poter determinare, in relazione allo specifico caso concreto, l’esatto ammontare dell’ingiusta lievitazione del costo della singola polizza.

Nel caso in esame l’attore ha provato mediante la documentazione esibita il pagamento di premi per complessivi € 3.067,86 dai quali va scorporata la sola somma di € 613,57 pari al 20%, del precedente importo, in base alla valutazione equitativa del danno di cui innanzi, tenuto conto anche degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

D’altra parte detta percentuale tiene conto dell’aumento medio rilevato AGCM nel capoluogo pugliese, sopra evidenziato.

La Corte di Cassazione, sez. III, nella sentenza del 16 luglio 2002, n. 10271, ha così statuito: “Il giudice può addivenire alla liquidazione dei danni in via equitativa, tanto nell'ipotesi in cui sia mancata interamente la prova del loro preciso ammontare, per l'impossibilità della parte di fornire congrui ed idonei elementi al riguardo, quanto nell'ipotesi di notevole difficoltà di una precisa quantificazione. Nella ricorrenza delle su indicate condizioni, deve pur sempre il giudice indicare i criteri seguiti per determinare, sia pure con l'elasticità propria dell'istituto e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che lo caratterizza, l'entità del risarcimento.” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 15 gennaio 2000, n. 409).

Si potrebbe, altresì, ipotizzare la declaratoria di nullità parziale della clausola (art. 14192 c.c.) relativa alla determinazione dell’importo del premio del contratto RC auto per contrarietà all’ordine pubblico economico, in quanto la stessa è stata formulata in attuazione di un accordo illecito in violazione dell’art. 1 della L. 281/98.

Si ritiene preferibile la prima soluzione di più ampia portata in quanto il diritto che è stato compresso va al di là della mera violazione di una clausola contrattuale.

Va, invece, escluso che la domanda possa trovare fondamento sul disposto dell’art. 2033 c.c. poiché l’indebito oggettivo riguarda la ripetizione di quanto pagato in esecuzione di un contratto dichiarato nullo: nell’ipotesi de qua, non solo è parzialmente invalida una sola clausola, ma la fattispecie in esame ha natura risarcitoria, più che restitutoria.

Relativamente alla prescrizione, questa decorre ovviamente dalla chiusura del rapporto e, quindi, nel caso in esame, essendo questo ancora in corso, non vi è alcun dubbio al riguardo.

Le spese legali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lecce, Dott. Corrado R. SERIO, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da DE GAETANIS Giovanni, con atto di citazione nei confronti della SARA assicurazioni S.p.A., notificato il 09 dicembre 2002, così provvede:

a) accoglie la domanda e condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di € 613,57;

b) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore dell’attore, che vengono liquidate complessivamente in € 575,00 di cui € 315,00 per diritti, € 260,00 per onorario, oltre il 10% ex art. 15 T.F., IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell’attore, Avv. Antonio TANZA, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Lecce, il 30 gennaio 2003

Il Giudice di Pace

(Dott. Corrado R. SERIO)



Pubblichiamo anche la Sentenza del Giudice di Pace di Locri, che applica anche la legge quadro a tutela del consumatore (L. 281/98).



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LOCRI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Dott. GIOVANNI GOLOTTA

ex art. 113 (2° comma) c.p.c. ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. N. 302/02 R.G. promossa da: ………, elettivamente domiciliato in ………. presso lo studio dell’avv. …….. che lo rappresenta e difende, come da mandato agli atti;

ATTORE
CONTRO

Allianz Subalpina Ass.ni S.p.A., in persona del legale rappr.te p.t.,con sede in Torino alla Via Alfieri 22 ed elettivamente domiciliata in Gioiosa Jonica alla Via I maggio , 80 presso lo studio dell’avv. Riccardo Misaggi che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Michele Roma , come da mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione;

CONVENUTA
Oggetto: restituzione premi assicurativi R.C.A.

Conclusioni delle parti : come da verbale dell’udienza di discussione del 13.12.2002.

Svolgimento del Processo:con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. …………………conveniva in giudizio dinanzi a questa A.G., la Allianz Subalpina Ass.ni S.p.A., in persona del legale rappr.te p.t., per sentirla condannare alla restituzione, in suo favore, delle somme, indebitamente pagate, nella misura Di € 266,33 o a quella diversa maggiore o minore da liquidarsi in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Assumeva l’istante:

A) di aver concluso con convenuta un contratto di per assicurazione per la responsabilità civile automobilistica, ai sensi della L. 990/69 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all’autovettura , tg. VR 692352;

B)che, per la polizza n. 100496909 con effetto 30 aprile 1999 al 29 aprile 2002 è stato pagato, il premio di € 1.331,63 ( pari a £. 2.578.402 ) relativa alla sola garanzia R.C.A.;

C) che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ( in seguito per brevità in questo atto indicata anche con il termine Antitrust) a conclusione di un’istruttoria avviata nei confronti di 39 imprese di assicurazione ha comminato una sanzione pecuniaria a carico della convenuta società;

D) che la medesima società assicuratrice, abusando della propria posizione di contraente forte avrebbe violato i principi generali della buona fede nei rapporti contrattuali ed avrebbe arrecato un notevole pregiudizio all’assicurato;

E) che da tale prassi sarebbe derivata una indebita maggiorazione dei premi assicurativi presuntivamente pari al 20% costituente la media degli aumenti applicati ai premi assicurativi dalle diverse compagnie, giusto quanto rilevato in merito dall’Autorità Antitrust nel suo provvedimento n. 8546 del 28 luglio 2000 ;

F) che l’attore ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno patito in misura pari almeno al 20% del premio pagato e per l’effetto, la Società Convenuta venga condannata alla restituzione delle somme indebitamente percette, così come indicate ;

G) che l’attore medesimo ha diritto ad una riduzione della polizza attualmente efficace in misura pari al 20% dell’importo della stessa.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

Radicatosi il contraddittorio all’udienza del 4 ottobre2002 la convenuta Allianz Sunbalpina si costituiva con comparsa in cui deduceva:

a) la incompetenza funzionale dell’adito giudice;

b) la prescrizione del relativo diritto;

c) nel merito instava per il rigetto della domanda attorea in quanto non provata anche in ordine al quantum con vittoria di spese e competenze tutte in giudizio.

Omessa ogni ulteriore istruttoria, sulle precisazioni conclusive, le parti venivano invitate alla discussione orale e la causa veniva incamerata per la decisione .

Le parti producevano memorie conclusionali autorizzate.

Motivi della Decisione

Sussistendone i presupposti di legge la causa- ex art. 113 (2° comma) c. p. c.- viene decisa secondo equità.

Le questioni sollevate in ordine alla competenza per materia e per territorio sono connesse alla qualificazione della domanda ed al suo merito e si reputa utile, pertanto, esaminare dapprima il merito, premettendo una ricostruzione della fattispecie e, quindi le sollevate eccezioni in ordine alla competenza.

§1) LA VICENDA CONTENZIOSA

§1.1 - L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287, con propria delibera dell'8 settembre 1999 adottata ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, disponeva l'avvio di un’istruttoria, finalizzata all’accertamento della violazione delle norme sulla concorrenza da parte di talune società assicuratrici nell’ambito della RC Auto.

L’antecedente di tale decisione era costituito dalle risultanze di un'analisi campionaria condotta dal Centro Tutela Concorrenza e Mercato della Guardia di Finanza che aveva quale proprio oggetto la verifica l'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza, in relazione alle concrete modalità di assunzione delle polizze per l'assicurazione auto posta in essere da 39 imprese di assicurazione, operanti in Italia nel settore RC auto.

In particolare dal rapporto del della Guardia di Finanza, era emerso, tra l'altro, che tutte alcune assicuratrici avevano imposto ai loro clienti, la stipula delle polizze RCA – com’è noto obbligatorie per legge sia per le autovetture sia per i ciclomotori- congiuntamente a quelle relative all’assunzione del rischio incendio e furto che obbligatorie non erano e non sono.

A seguito di verifiche ispettive svolte nel settembre del 1999 presso le sedi di alcune imprese di assicurazione coinvolte e presso l'associazione di categoria, ANIA, veniva inoltre rinvenuta altra documentazione relativa anche ad un'attività di scambio di informazioni, avente ad oggetto, tra l'altro, i premi commerciali e le condizioni contrattuali, realizzata da numerose imprese di assicurazione, attraverso il ricorso ad una società esterna (RC Log.).

Pertanto, la detta Autorità nella propria adunanza del 10 novembre 1999, deliberava un'estensione oggettiva e soggettiva del procedimento, al fine di verificare se lo scambio di informazioni tra le imprese di assicurazione concretizzasse una violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90.

In senso soggettivo l’estensione riguardava ulteriori 14 imprese di assicurazione, nonché la stessa RC Log.

Al termine di tale indagine risultava che il circuito informativo istituzionalizzato realizzato dalle imprese era ritenuto idoneo ad incidere in modo decisivo sulle scelte di prezzo a danno dei consumatori.[1][1]

In realtà da un esame della struttura del mercato e della politica tariffaria posta in essere dalle società oggetto d’indagine, l’Autorità rilevava come i dati relativi al differenziale dei premi praticati dalle società assicuratrici in raffronto con quelli :<< praticati nei paesi europei, scaturente dal periodo della regolamentazione tariffaria, sarebbe stato colmato già alla fine del 1996. Pertanto, l'evoluzione dei prezzi successiva non può essere spiegata con la necessità di recuperare i margini persi a causa delle tariffe amministrate, ma deve essere ricercata in utili più elevati e/o maggiore inefficienza delle imprese.

Nel solo triennio 1996-1999 i premi in Italia sono aumentati del 36% rispetto alla media UE; ciò vuol dire che se i premi italiani avessero seguito evoluzioni analoghe a quella media degli altri paesi europei, i consumatori italiani avrebbero risparmiato per la sola RCA, nel 1999, premi per circa 7 mila miliardi di lire>>

Per l’Autorità l’abnormità di tale politica tariffaria balzava ancor più evidente ove si fosse tenuto conto che la stessa era stata adottata in un << settore caratterizzato da una elasticità della domanda di mercato molto rigida, essendo tale assicurazione obbligatoria. In altri termini, a fronte di un aumento generalizzato dei premi l'unico strumento a disposizione dell'utente finale è la rinuncia all'utilizzo del veicolo. E' peraltro ancora estremamente limitato il numero di utenti che cambia impresa alla ricerca di premi più convenienti >> [2][2] ove :<<Il ridotto turnover delle imprese nei mercati RCA e CVT e la circostanza che, successivamente alla liberalizzazione, sul mercato si sono registrati pochi ingressi di nuove imprese - prevalentemente rappresentate da controllate di imprese già presenti per sfruttare nuovi canali distributivi (telefono, Internet, concessionari auto ecc.) - le quali comunque hanno raggiunto quote di mercato del tutto marginali, indicano l'esistenza di forti barriere all'entrata. …( Omissis)…Tali barriere all'entrata sono costituite innanzitutto dalla necessità di costruire una adeguata e capillare rete per la distribuzione delle polizze ARD e RCA, nonché per la liquidazione dei sinistri. Considerato che usualmente gli agenti agiscono sulla base di un contratto di esclusiva con l'impresa della quale distribuiscono i prodotti, una nuova entrante deve costruire una propria rete di agenti completa, con costi elevati e lunghi tempi di realizzazione. La possibilità di operare efficientemente sul mercato assicurativo richiede l'esistenza di un portafoglio ampio e diversificato. L'entrata sul mercato avviene, pertanto, di regola, attraverso l'acquisizione di portafogli di imprese già esistenti sul mercato>>.

In questo contesto, caratterizzato come s’è visto da una concorrenza solo virtuale un ruolo decisivo secondo l’ Autorità Garante sarebbe stato svolto dalla società RC Log che ha effettuato per le società assicuratrici un’attività diretta all’:<<organizzazione e la predisposizione di appositi "osservatori", ai quali partecipano esclusivamente imprese di assicurazione>> prestando, inoltre :<< "la propria opera ad una serie di attività" tra le quali la "costruzione, mediante l'esame delle informazioni sui sinistri e la messa a punto di sistemi di risk scoring, di strutture tariffarie per i rischi di massa".[3][3]

§1.2 Alla luce dell’insieme dei dati acquisiti durante l’inchiesta l’Autorità ha statuito :

<<a) che le società Assicurazioni Generali Spa, Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia Spa, AXA Assicurazioni Spa, Bayerische Assicurazioni Spa, Levante Norditalia Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, Lloyd Adriatico Spa, Lloyd Italico Assicurazioni Spa, Milano Assicurazioni Spa, SAI - Società Assicuratrice Industriale Spa, Sara Assicurazioni Spa, Società Reale Mutua di Assicurazioni, Toro Assicurazioni Spa, Compagnia Assicuratrice Unipol Spa, Winterthur Assicurazioni Spa e Zurigo Compagnia di Assicurazioni Sa hanno posto in essere, in violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90, un'intesa orizzontale consistente in una pratica concordata di vendita congiunta di polizze CVT e RCA;

b) che le società Assicurazioni Generali Spa, Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia Spa, AXA Assicurazioni Spa, Bayerische Assicurazioni Spa, Lloyd Adriatico Spa, Lloyd Italico Assicurazioni Spa, Milano Assicurazioni Spa, SAI - Società Assicuratrice Industriale Spa, Sara Assicurazioni Spa, Società Reale Mutua di Assicurazioni, Toro Assicurazioni Spa, Compagnia Assicuratrice Unipol Spa, Winterthur Assicurazioni Spa, Zurigo Compagnia di Assicurazioni Sa, Allianz Subalpina Spa Società di Assicurazioni e Riassicurazioni, BNC Assicurazioni Spa, Commercial Union Insurance Spa, GAN Italia Spa Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni, Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni, Il Duomo Spa di Assicurazioni e Riassicurazioni, Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, La Fondiaria Assicurazioni Spa, Mediolanum Assicurazioni Spa, Meie Assicurazioni Spa, Nuova Tirrena Spa di Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni, Riunione Adriatica di Sicurtà Spa, Royal & Sun Alliance Assicurazioni Sun Insurance Office Ltd, Vittoria Assicurazioni Spa, Allstate Diretto - Assicurazioni Danni Spa, Assimoco Spa Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo, Augusta Assicurazioni Spa, Azuritalia Assicurazioni Spa, FATA - Fondo Assicurativo tra Agricoltori Spa di Assicurazioni e Riassicurazioni, ITAS - Istituto Trentino Alto-Adige per Assicurazioni, Società di Mutua Assicurazione, La Nationale Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, La Piemontese Assicurazioni Spa, Maeci Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, Nuova MAA Assicurazioni Spa e Royal International Insurance Holdings Ltd hanno posto in essere, in violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90, una complessa ed articolata intesa orizzontale, nella forma di una pratica concordata, consistente nello scambio sistematico di informazioni commerciali sensibili tra imprese concorrenti;>>

<< c) che le imprese citate al punto a) cessino dall'attuazione e dalla continuazione dell'infrazione accertata, si astengano da ogni intesa analoga a quella accertata e presentino, entro quattro mesi dalla notificazione del presente provvedimento, una relazione circa le misure adottate per rimuovere l'infrazione accertata;

d) che le imprese citate al punto b) cessino immediatamente dall'attuazione e continuazione delle infrazioni accertate, si astengano da ogni intesa analoga a quella accertata e comunichino entro 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento le misure adottate per rimuovere l'infrazione accertata;

e) che, in ragione della gravità e durata dell'infrazione di cui al punto b), alle società di seguito indicate venga applicata la sanzione amministrativa pecuniaria nella seguente misura (lire)….( omissis)…>>.

§1.3) Ne è seguita un’appendice giudiziaria che ha contrapposto dinanzi al giudice amministrativo le imprese sanzionate all’Autorità Garante che hanno agito per l’annullamento del provvedimento sanzionatorio, dapprima dinanzi al TAR del Lazio e, poi, dinanzi al Consiglio di Stato.

Quest’ultimo con propria sentenza resa in data il 26-2-2002 a conferma della sentenza del giudice amministrativo di primo grado ha statuito la legittimità del provvedimento dell’Autorità impugnato dalle Società Assicuratrici affermando la sussistenza di una pratica tra le stesse lesiva del libero mercato e della concorrenza.

§2) INQUADRAMENTO DELLA FATTISPECIE OGGETTO DEL GIUDIZIO- COMPETENZA.

§2.1 Fatta questa necessaria premessa va ora operato l’inquadramento della fattispecie portata al vaglio di questo Giudice allo al fine di decidere la causa.

Il problema è essenzialmente quello di stabilire se si possa affermare che l’intesa tra le società assicuratrici finalizzata all’adozione di premi uniformi sull’intero territorio nazionale, accertata da un provvedimento amministrativo e giudicata lesiva della concorrenza sia dall’Autorità Garante che nei successivi giudizi amministrativi, e, quindi nulla ex art 2, comma 3 , della legge n. 287/90, abbia potuto generare a propria volta una qualche forma di invalidità del contratto di assicurazione intercorso tra società medesima ed assicurato e, in caso affermativo, di che tipo di invalidità possa parlarsi e quali siano a propria volta le conseguenze dell’accertata invalidità sui rapporti nascenti dal contratto tra assicurato ed assicurazione.

In proposito questo giudicante ritiene preliminarmente di dovere escludere che la domanda possa fondarsi sul disposto dell’art. 2033 del codice civile.

L’indebito oggettivo disciplinato dalla norma in questione attiene infatti alle ipotesi in cui viene riconosciuta alla parte di un contratto dichiarato nullo, di ripetere quanto pagato in esecuzione del contratto stesso (in termini Cass. 4 febbraio 2000 n. 1252; Cass. 13 aprile 1995 n. 4268)

A ben vedere, però, nella fattispecie portata all’esame di questo giudice non viene in discussione la validità del contratto di assicurazione sebbene quella di una sua clausola, quella, per l’esattezza, relativa all’entità del premio e, per giunta non con riferimento alla tenutezza dell’assicurato pagamento dello stesso nella sua interezza ma limitatamente a quella sua parte che, in esecuzione del patto lesivo della concorrenza, avrebbe, a dire dell’attore, esorbitato rispetto a quello che sarebbe stato dovuto ove il patto non fosse esistito o non fosse stato portato ad attuazione.

Né d’altra parte pare possibile invocare l’art. 2041 c.c. attesa da un lato la sussidiarietà dell’azione riconosciuta da tale norma e dall’altro che come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione :<< L’arricchimento senza causa non sussiste quando lo squilibrio economico di una parte in favore dell’altra che assume di essere stata danneggiata, sia giustificato dal consenso della parte che assume di essere stata danneggiata in quanto la prestazione volontaria esclude l’arricchimento quale che siano le conseguenze vantaggiose o svantaggiose della libera concorde determinazione della volontà negoziale>> ( Vedasi Cass. 21 novembre 1996 n. 10251; 11 febbraio 1989 n. 862; Cass 6 marzo 1986 n. 1456) .

§2.2 Ciò detto e premesso che non pare si possa dubitare del fatto che la pratica posta in essere dalle società debba ritenersi in punto di fatto illecita in quanto lesiva della concorrenza - giusto quanto accertato in proposito dall’Autorità Garante e confermato nelle sentenze del TAR Lazio e del CdS prima indicate- va detto che tale intesa ha dato luogo ad una violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento nazionale ( ART. 41 della Costituzione espressamente richiamato dall’art. 1 della Legge 10 ottobre 1990 n. 287) e sovranazionale ( artt. 85 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea) nonché del precetto portato dall’art. 1 n. 2 lettera e) della Legge 30 luglio 1998 n. 281 che prevede che ai consumatori ed agli utenti siano riconosciuti come fondamentali i diritti:<< alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi>>.

Da ciò è indubbiamente derivato in maniera diretta ed immediata un illecito squilibrio nelle prestazioni dedotte nel contratto di assicurazione posto in essere con i consumatori.

Occorre dunque stabilire se, con quali mezzi ed in quale misura l’ordinamento giuridico appresti un rimedio a tale squilibrio.

Ad avviso di questo giudicante il problema va risolto unicamente tenendo presente l’evoluzione della normativa in materia di tutela dei consumatori emanata anche in attuazione di direttive comunitarie.

La recente legislazione in materia ( si pensi oltre alla citata legge 10 ottobre 1990 n. 287 anche alla Legge 30 luglio 1998 n. 281 che reca norme per la “ Disciplina dei consumatori e degli utenti” ; alla L. 7 marzo 1996 n. 108 in materia di disciplina dei tassi usurari; alla Legge 6 febbraio 1996 n. 52 che ha introdotto gli artt. 1469 bis e seguenti nel codice civile; alla Legge 18 giugno 1998 n. 192 in materia di subforniture; ma anche la nuova legge sulle locazioni abitative – 9 dicembre 1998 n. 431- alla Legge 1996 n. 415 in materia di servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e successivamente alla Legge 2 gennaio 1991 n.1 sulle società di investimento mobiliare e, prima ancora alla Legge 32 marzo 1983 n. 77 in materia di vendita dei titoli collocati porta a porta; l’art.1469 quinquies attinente alla inefficacia delle clausole vessatorie nei contratti ) ha segnato una sostanziale rivisitazione dei principi in materia contrattuale in particolare con riferimento alle condizioni dei contraenti ed alla loro tutela, mediante un superamento del principio dell’efficacia normativa attribuita al contratto in vista della necessità di “tutelare il contraente più debole dalla aggressività delle imprese che si rivolgono non più a singoli contraenti ma ricorrono a rapporti di massa”[4][4].

In tal senso un esplicito riconoscimento dello status di contraente debole destinatario di una tutela speciale viene dall’art. 1 della Legge 30 luglio 1998 n. 281 che espressamente prevede<< In conformità ai princìpi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee e nel trattato sull'Unione europea nonché nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;

b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;

c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;

d) all'educazione al consumo;

e) alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;

…..( omissis)…>>

La stessa legge, al successivo art. 3 prevede inoltre che

<<Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:

a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate…..( omissis)…

7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni>>

Il riequlibrio delle posizioni contrattuali a favore del contraente economicamente più debole costituisce dunque, attualmente, un valore fondamentale del nostro ordinamento al punto da assurgere al rango di vero e proprio principio generale, dal quale si genera a propria volta il dovere per il giudice di attenersi ad esso nella decisione delle fattispecie sottoposte al suo vaglio.

Tale caratteristica si spiega inoltre col fatto che mediante la tutela delle posizioni economicamente più deboli- come analogamente con riferimento ai rapporti tra imprenditori, mediante la tutela della effettività della libertà di iniziativa economica- l’ordinamento intende perseguire il principio dalla tutela del sistema fondato sulla libertà dell’iniziativa economica stessa.

Ne consegue che ove in un regolamento negoziale venga accertata la lesione di tale principio, si deve ritenere la sussistenza di un’invalidità del negozio stesso.

In tal senso s’è mosso il legislatore che nella normativa prima citata ha quasi sempre fulminato con la sanzione della nullità ( si veda ad esempio la disciplina delle nullità afferenti ai mutui contratti con la previsione di tassi usurari di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108) le previsioni contrattuali lesive della sfera giuridico-patrimoniale del consumatore.

Analogamente è da ritenersi che ove, come nel caso di specie , nessuna norma preveda espressamente la sanzione della nullità del contratto di assicurazione quando lo stesso nella sua intereza o in singole clausole dia luogo ad una violazione del diritto degli utenti del servizio assicurativo, tale violazione dia luogo ad un’invalidità contrattuale .

Pare infatti rispondente oltre che ad equità anche ai principi generali del nostro ordinamento (segnatamente a quelli portati dall’ art 2 e 41 della Costituzione nonché a quelli di cui alla legge 30 luglio 1998 n. 281 che di tali principi costituisce attuazione ) affermare che tutte le volte in cui si sia in presenza di contratti stipulati in violazione di norme poste a tutela della concorrenza e del mercato, al contraente, che non sia imprenditore, che concluda contratti con imprese o, più in generale, con soggetti posti in posizione di supremazia economica- specie poi se predisponenti il regolamento contrattuale- vada attribuita - ove dal contraente stesso non sia richiesta la nullità dell’intero contratto- una specifica tutela consistente nell’invalidazione dell’intero contratto o di sue singole clausole da accertarsi e dichiararsi anche d’ufficio attesa la loro contrarietà alle norme dell’ordine pubblico economico.

Nell’affermare ciò si deve avere però la consapevolezza che la tutela del consumatore, impone inoltre che lo stesso sia posto al riparo dalle conseguenze negative che potrebbero derivargli anche dall’applicazione delle norme generali in materia di nullità negoziali.

Potrebbe darsi, infatti, che il consumatore abbia interesse a veder caducato non l’intero regolamento contrattuale ma solo quella parte di esso che abbia dato luogo ad una illecita lesione del proprio patrimonio, mantenendo, per il resto, efficace il contratto.

In tale ipotesi il rimedio approntato dall’art. 1418 c.c potrebbe paradossalmente rivelarsi più favorevole al contraente forte che potrebbe sottrarsi alle prestazioni pattuite e spettategli alle quali il consumatore manterrebbe interesse se fossero rese alle condizioni eque e rispettose dei propri diritti fondamentali.

Occorre pertanto fare riferimento ad una ipotesi di invalidazione del regolamento negoziale che colpisca la parte di questo più direttamente ed abusivamente lesiva degli interessi e del patrimonio del contraente debole lesiva e lasci in piedi il resto assegnando così alla declaratoria di nullità parziale del contratto la duplice funzione di riequilibrare le prestazioni in esso dedotte e di sanzionare il contegno illegittimo del contraente economicamente forte.

Con riferimento al caso concreto va detto che, certa l’illegittimità della clausola relativa alla determinazione dell’importo del premio del contratto di RC auto intercorso tra attore e convenuta poiché la stessa è stata formulata in attuazione di un accordo concluso in violazione dell’art. 2 della legge 287/90, la stessa deve ritenersi lesiva del diritto fondamentale del consumatore alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi di cui all’art. 1 comma 1 lettera e) della Legge 30 luglio 1998 n. 281 e, quindi, in relazione a quanto dagli artt. 1418 1° comma, nulla per la sua contrarietà all’ordine pubblico economico.

Ciò posto ci si deve chiedere se vi sia e in caso affermativo quale debba essere il rimedio conseguente alla declaratoria della nullità della clausola se la caducazione della clausola stessa o la neutralizzazione dei suoi effetti lesivi mediante la sua sostituzione con un trattamento più favorevole per il consumatore mantenendo per il resto il regolamento contrattuale nella sua integrità .

La soluzione del problema va rinvenuta nell’ordinamento positivo e segnatamente nell’art 3 comma 1 lettera b) della Legge 30 luglio 1998 n. 281 in relazione all’art 1419 comma 2 c.c. .

Attesa la già rilevata necessità di apprestare all’utente, consumatore, contraente debole la più efficace tutela, la clausola nulla va sostituita ribadendo l’efficacia, per il resto, del contratto di assicurazione, dovendosi assegnare alla declaratoria di nullità parziale del contratto una valenza sanzionatoria della condotta illecita del contraente economicamente forte [5][5].

Una indiretta conferma della legittimità di tale operazione di “ortopedia contrattuale” va rinvenuta proprio nel disposto del già citato articolo 3 comma 1 lettera b) legge 30 luglio 1998 n. 281 che prevede appunto il potere del giudice :<< di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate>>.

Ritornando al caso di specie ed in conclusione si può affermare:

a) che la clausola relativa alla determinazione del premio va dichiarata nulla perché contraria all’ordine pubblico economico e

b) che, di conseguenza, il giudice adottando le “misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate” deve disporne la sostituzione con altra che, mantenendo inalterato il resto del regolamento contrattuale, costituisca renda possibile il riequilibrio delle prestazioni .

§ 2.3. Dal prospettato inquadramento della fattispecie discende innanzitutto il rigetto dell’eccezione di incompetenza funzionale del Giudice di Pace sollevata da parte convenuta sulla base del disposto dell’art. 33 della Legge 287/90.

Giova ricordare che per tale norma <<1. I ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi adottati sulla base delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della presente legge rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Essi devono essere proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

2. Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti alla corte d'appello competente per territorio>>.

Trattandosi di norma contenente una deroga ai principi generali in materia di competenza dettati dagli artt. 7 e seguenti del codice di procedura civile speciale la stessa non può che essere interpretata restrittivamente

L’esame degli artt. 1 e 2 della stessa Legge, porta alla conclusione che debbono ritenersi assoggettate alle deroghe previste alle norme sulla per materia, solo quelle controversie inerenti alla nullità dei patti eventualmente conclusi tra gli operatori del settore ed il risarcimento del danno da essi derivante ad altri operatori che a tali intese non abbiano partecipato .

Infatti, per l’art. 1 (Ambito di applicazione e rapporti con l'ordinamento comunitario).

<<1)Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese che non ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, degli articoli 85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), dei regolamenti della CEE o di atti comunitari con efficacia normativa equiparata.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, di seguito denominata Autorità, qualora ritenga che una fattispecie al suo esame non rientri nell'ambito di applicazione della presente legge ai sensi del comma 1, ne informa la Commissione delle Comunità europee, cui trasmette tutte le informazioni in suo possesso.

3. Per le fattispecie in relazione alle quali risulti già iniziata una procedura presso la Commissione delle Comunità europee in base alle norme richiamate nel comma 1, l'Autorità sospende l'istruttoria, salvo che per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale.

4. L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai princìpi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza >> e per l’art. 2 :<<Intese restrittive della libertà di concorrenza.>>

<<1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.

2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto>>.

La norma, quindi risulta emanata :<< in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica>>, allo scopo di colpire solo :<< le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante>>sanzionandole con la nullità ( :<< 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto>> art. 2 u.c. ) .

Ne consegue che, solo le azioni immediatamente finalizzate accertamento, dell’esistenza di tali accordi “tra imprese”, debbono intendersi devolute funzionalmente alla cognizione della Corte d’Appello territorialmente competente.

Le altre, anche se attinenti ai riverberi di tali intese sui rapporti tra imprese e consumatori debbono ritenersi assoggettate alla ordinaria disciplina in materia di competenza .

Nella circostanza l’azione proposta non ha ad oggetto l’accertamento e la sanzione di intesa intercorse tra imprese in violazione della Legge citata , ma solo il riequilibrio delle posizioni contrattuali lese dalla violazione delle regole di correttezza imposte a favore del consumatore dalla più volte citata legge 30 luglio 1998 n. 281 ed il risarcimento del danno conseguente agli effetti di tali intese nei rapporti contrattuali tra l’impresa convenuta e l’attore.

Pertanto, visto l’art. 7 del codice di procedura civile ed in relazione alla previsione dell’art 3 della legge poco sopra citata (30 luglio 1998 n. 281) che non prevede deroghe alle regole generali alla soggetta materia, deve ritenersi che la competenza a conoscere del presente giudizio spetti sia per materia che per territorio al Giudice di pace adito.

In ordine alla competenza per territorio, questo giudice, rileva come la stessa debba ritenersi radicata nell’Ufficio adito atteso che, come s’è visto la materia attiene a rapporti obbligatori e che per l’art. 20 cpc competente a conoscere delle cause relative a diritti di obbligazione è anche il giudice del luogo ove è sorta l’obbligazione.

Nel caso il contratto di assicurazione è stato concluso presso l’agenzia di___________ località che ricade nel territorio di giurisdizione dell’Ufficio adito.

§2.4 Premesso che come è stato accertato dal provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato l’intesa illecita tra le società assicuratrici ha determinato una lievitazione ingiustificata dei premi delle polizze RC Auto e che tale lievitazione è stata approssimativamente quantificata nel 20% dell’importo del premio medesimo e che, in via di equità, entro tale limite va quantificato il pregiudizio subito dal consumatore, va detto che parte attrice, ha provato mediante l’esibizione delle fotocopie delle quietanze relative al pagamento dei premi assicurativi afferenti alla propria polizza RC Auto di avere effettuato pagamenti in più rispetto a quanto avrebbe dovuto se non fosse stato attuato dalla convenuta l’accordo sanzionato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella , €__________________ .

Conseguentemente per le ragioni prima spiegate alla stessa spetta la restituzione di quanto indebitamente pagato .

P. T . M.

I1 giudice di Pace di Locri dott. Giovanni Golotta definitivamente pronunciando ogni altra ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattese così dispone:

- visto l’art. - 113 cpc

- visti gli artt: 1 comma 1 lettera e) della Legge 30 luglio 1998 n. 281 e 1418 1° comma c.c , accerta e dichiara la nullità della clausola relativa all’importo del premio del contratto di assicurazione impugnato da parte attrice;

- visto gli artt. 3 comma 1 lettera b) della legge 30 luglio 1998 n. 281 e 1419 comma 2 dispone la sostituzione della clausola nulla con altra che preveda che l’importo del premio indicato sia ridotto nella misura del 20%

- in accoglimento della domanda condanna la Allianz Subalpina Assicurazioni Spa s.p.a. con sede in Torino alla via Alfieri n. 22, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore a restituire in favore dell’attore la somma di € ____________ indebitamente percepita per effetto dell’applicazione della clausola dichiarata nulla, oltre agli interessi da calcolarsi sul capitale tempo per tempo dalla maturazione di ogni singolo credito e fino al soddisfo.

- condanna, altresì, la convenuta S.p.a. alla totale rifusione, pro parte attrice e con attribuzione al procuratore antistatario, delle spese e competenze tutte di giudizio che si liquidano in complessivi € ­­___,00.

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 282 cpc.

IL CANCELLIERE IL GIUDICE DI PACE

dott. Giovanni Golotta

Dep. il 31 dicembre 2002



Note:

[1][1] Notava in proposito come :<<.55. L'esigenza di garantire il risarcimento dei danni a terzi prodotti a seguito dei sinistri provocati dalla circolazione di veicoli e natanti ha determinato l'adozione della legge n. 990 del 24 dicembre 1969 recante "Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti", successivamente modificata e integrata da numerosi altri provvedimenti.

In base a tale legge e alle successive modificazioni e integrazioni, sono soggetti ad assicurazione obbligatoria: i veicoli a motore senza guida di rotaie, immatricolati in Italia e posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate (articolo 1 Legge n. 990/69); i ciclomotori per effetto dell'articolo 130 del Decreto Legislativo n. 360/93, nonché i veicoli immatricolati o registrati all'estero, se circolanti in Italia (articolo 6).

La copertura assicurativa riguarda sia la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, vale a dire quella del conducente e dei responsabili in solido, che la responsabilità per danni causati alle persone trasportate, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
La garanzia prevista dall'assicurazione a favore dell'assicurato non opera automaticamente al verificarsi degli elementi soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge, ma è subordinata all'adempimento di obblighi, quali la denuncia del sinistro ed il pagamento del premio da parte dell'assicurato.

56. La normativa prevede pertanto espressamente una serie di coperture che devono essere acquistate obbligatoriamente dal proprietario di un veicolo. Le imprese di assicurazione sono libere di offrire al cliente ulteriori garanzie accessorie alla RCA, che lo stesso può rifiutare.
Per quanto concerne, invece, i danni subiti dal veicolo, non esiste alcun obbligo di assicurazione; rimane pertanto alla discrezionalità dell'utente la scelta di sottoscrivere ulteriori polizze per garantirsi contro eventi quali l'incendio, il furto o i danni accidentali derivanti dalla guida, con imprese anche diverse rispetto a quella che fornisce la copertura obbligatoria.>> La stessa Autorità prosegue poi rilevando come :<< Per effetto della Direttiva 92/49/CEE66 Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, n. 49 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'asicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita), in G.U.C.E. 11 agosto 1992 n. L.228.) , recepita in Italia con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le tariffe nel ramo della responsabilità civile auto, precedentemente sottoposte, in Italia come nella gran parte dei paesi europei, ad un regime di prezzi amministrati, sono state liberalizzate.

La liberalizzazione riguarda anche le condizioni generali di contratto.

Agli Stati membri è fatto divieto di imporre l'obbligo di approvazione preventiva o di comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali di polizza, nonché delle tariffe e dei formulari, a meno che questi non costituiscano elementi di un sistema generale di controllo dei prezzi; gli Stati membri possono esigere solo la comunicazione non sistematica di queste condizioni e degli altri documenti, senza che tale prescrizione possa costituire per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio dell'attività (artt. 6, 29 e 39). Peraltro, la direttiva prevede che per le assicurazioni obbligatorie gli Stati membri possano mantenere l'obbligo di comunicazione preventiva ed in via sistematica delle sole condizioni di contratto. Nella normativa italiana tale obbligo è stato mantenuto per consentire all'autorità di vigilanza competente l'individuazione delle condizioni di polizza contrarie alla legge prima che queste possano nuocere al consumatore; si tratta quindi di un mero controllo di legittimità che non investe la congruità economica delle tariffe.>>.

In relazione alla ulteriore normativa cosiddetta secondaria disciplinante la materia l’Autorità rilevava che :<< 58. A seguito della liberalizzazione, l'ISVAP ha emanato la circolare 30 novembre 1995 n. 260, nella quale ha fornito alle imprese indicazioni per l'applicazione della nuova normativa settoriale. Ai fini del presente provvedimento assumono particolare importanza i punti 2 e 3 di detta circolare.

59. Il punto 2 della circolare è relativo alla "durata della tariffa e pubblicizzazione presso le agenzie".

Per quanto concerne la pubblicizzazione delle tariffe l'ISVAP indica la necessità che queste "vengano rese note al pubblico tramite affissione in appositi congrui spazi presso ogni agenzia, o qualunque altro luogo comunque abilitato alla emissione o consegna dei contratti de quo, onde consentire a coloro che intendono assicurarsi una agevole lettura ed una pronta conoscenza delle tariffe dei premi e delle relative condizioni di polizza". Siffatta disposizione è stata successivamente ribadita dallo stesso Istituto con circolare 15 ottobre 1996, n. 284.
Con riferimento alla durata della tariffa, l'ISVAP ritiene necessario che venga indicata la durata prestabilita, per consentire agli assicurati di effettuare confronti tra le varie proposte e fare affidamento sul mantenimento delle stesse per un dato periodo di tempo. Sempre nel punto 2 citato, l'ISVAP precisa che "le imprese restano parimenti libere di apportare modifiche alle tariffe e alle condizioni di polizza da loro stabilite, ma tali modifiche debbono essere rese note nei luoghi e nelle forme sopra indicati, con un anticipo di almeno sessanta giorni rispetto all'entrata in vigore delle variazioni che vanno anche esse pubblicizzate".

60. Il punto 3 della circolare pone condizioni molto stringenti alla cosiddetta "flessibilità tariffaria", raccomandando alle imprese una stretta osservanza tra tariffe di listino e premi effettivamente praticati alla clientela. Le imprese che lo desiderino possono prevedere criteri tecnici e commerciali sulla base dei quali stabilire l'ammontare degli sconti concedibili, purché gli stessi siano concessi "in un limitato numero di casi e comunque in misura tale da non alterare l'equilibrio tecnico e il fabbisogno tariffario che l'impresa ritiene necessario conseguire. Le imprese che vorranno adottare la flessibilità tariffaria dovranno dunque prevedere nelle direttive impartite alla propria rete agenziale che la società si riserva di fare degli sconti, la percentuale massima dello sconto, nonché la percentuale massima di contraenti ai quali lo sconto può essere concesso e le motivazioni tecnico commerciali dello stesso. Di ciò le imprese debbono dare tempestiva informazione all'ISVAP, trasmettendo altresì una nota tecnica dalla quale possa desumersi che gli sconti, avuto riguardo alla loro incidenza percentuale, al numero di casi in cui possono essere praticati, alla distribuzione territoriale, sono stati previsti in armonia con una costruzione tariffaria tecnicamente corretta ed equilibrata".>> (Provvedimento Autorità Garante n. I377 - Rc Auto 28/07/2000 pubblicato sul Bollettino n. 30/2000) .

[2][2] Cfr. "Monitoraggio permanente del comportamento e dell'atteggiamento del consumatore di polizze auto", presentazione agli Aderenti del 22 luglio 1999 (documentazione acquisita nel corso dell'ispezione presso RC Log del 16 novembre 1999).2 : il 3,99% degli assicurati totali cambia compagnia "perché il prezzo è aumentato troppo" e solo lo 0,37% "perché ha ricevuto un'offerta migliore". In tale contesto, secondo quanto affermato dalla stessa RC Log nel corso dell'Indagine sul comportamento dei consumatori, "il sistema è ancora in grado di autoregolamentarsi, ma forse per poco tempo (preludio alla guerra dei prezzi) [...] la competizione sui prezzi assume ancora la configurazione di un conflitto locale".>> (Provvedimento Autorità Garante n. I377 - Rc Auto del 28/07/2000 pubblicato sul Bollettino n. 30/2000 pag.18 )

[3][3]. Gli osservatori che sono attualmente attivi per il settore assicurativo auto e che costituiscono oggetto di valutazione del presente provvedimento sono i seguenti (tra parentesi l'anno di costituzione):

a) osservatorio Multicompagnia (1985);

b) osservatorio Multiskene (1988);

c) osservatorio Multigamma (1996);

d) osservatorio RCA (1994);e) osservatorio ARD (1997)>> ( vredasi provv.to prima citato)

[4][4] G. GIOIA :<< Nuove nullità relative a tutela del contraente debole>> in CONTRATTO E IMPRESA ANNO XV N. 3 pag. 1334.

[5][5] In tale ottica pertanto pare condivisibile l’opinione di chi premesso che “ Nullità ed annullabilità…(omissis)…non sono in grado di fare fronte a tutte le ipotesi di patologia contrattuale di carattere genetico”,sostiene che “ la protezione del contraente debole non permette di adoperare lo strumento della nullità nella sua concezione classica perchè il contraente debole potrebbe essere danneggiato, se l’altro, economicamente più agguerrito, decidesse di fare venire meno l’intero contratto” e che, di conseguenza “la nullità cessa di essere esclusivamente uno strumento di tutela dell’ordinamento in quanto tale per divenire al contempo strumento sanzionatorio di una delle parti e di protezione per la controparte più debole”( Vedasi G. Gioia loc.ult. cit.)

Nuove frontiere si aprono per i consumatori/utenti: il diritto di consumatore è realtà e si avvicina il danno punitivo contro l’arroganza del contraente forte.

Lecce, 31 gennaio 2003 Vicepresidente Adusbef


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