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La CASSAZIONE riconosce ad ADUSBEF la qualità di "parte offesa"
(proc. 3082/10 Adusbef c/ Zonin ed altri)
Con la Sentenza n. 1382 del 28 settembre 2010, il Collegio (1) della V^ Sezione penale della Corte di Cassazione, ha annullato il provvedimento di archiviazione del procedimento penale instaurato su esposto (18 marzo 2008) dell'ADUSBEF che contestava alcune illiceità relative a talune condotte societarie della Banca Popolare di Vicenza S.C.A.R.L., in quanto il GIP di Vicenza aveva negato la notifica del provvedimento di archiviazione alla denunciante in quanto "non persona offesa".
La Corte, a seguito dell'opposizione che riportiamo in calce, "annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Vicenza (Ufficio GIP) per nuovo esame".
Si tratta di un importante tassello che si aggiunge al difficile ed irto cammino delle associazioni dei consumatori verso il riconoscimento della legittimazione processuale nei processi penali contro i poteri forti.
ADUSBEF aveva già ottenuto grandi soddisfazioni, ma anche talune delusioni (spesso dovute ad una scarsa attenzione di taluni verso il fenomeno dell'associazionismo): tuttavia, quest'ultimo riconoscimento vale a cancellare ogni precedente erroneo provvedimento ed a ristabilire la dignità dell'associazionismo italiano che da sempre si batte (quando non si cade nel ridicolo di chiari "patti" con i poteri forti) per l'interesse dei consumatori.
Segue il Ricorso e successivamente la Sentenza:
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
RICORSO
EX ART. 409 COMMA 6° E 606 C.P.P.
La sottoscritta ADUSBEF - Associazione di utenti bancari, assicurativi, finanziari e postali - Associazione di consumatori di rilevanza nazionale ex art. 137 e seg. D.lgs 206/2005 (Codice del Consumo) - con sede legale a Roma in via Farini 62, in persona del suo presidente e legale rapp.te p.t dott. Elio Lannutti, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Tanza come da originale di mandato allegato al presente ricorso,
PREMESSO CHE
- In data 18 marzo 2008, l'ADUSBEF inviava, con lettera anticipata via fax, esposto denuncia alla Procura della Repubblica di Vicenza in persona del suo procuratore pro tempore Cons. Dott. Ivano Nelson Salvarani, contestando l'illiceità di talune condotte societarie della Banca Popolare di Vicenza S.C.A.R.L. con sede legale in via Btg Framarin 18 a Vicenza, del suo Presidente Cavaliere del Lavoro dott. Giovanni Zonin e del Consiglio di Amministrazione in merito alla delibera del C. d. A. di aumento della quotazione azionaria a 58 euro che avrebbe dovuto essere approvata nell'Assemblea degli azionisti fissata per il successivo 19 aprile 2008 e per questo profilando alcune ipotesi di reato tra cui quelle p. e p. dal 2622 cc ( o in subordine 2621 cc), 173bis, 184 e 185 del d.lgs. 58/98 TUF - Testo Unico della Finanza esplicitando in calce di essere informata nel caso di richiesta di archiviazione ex art. 408 e seg. c.p.p;
- l'esposto/denuncia veniva ricevuto e protocollato in pari data come da copia conforme all'originale (cfr.doc2);
- in data 15 aprile 2009, il Pubblico ministero - dott.ssa Angela Barbaglio - richiedeva al GIP l'archiviazione della stessa denuncia omettendo di darne comunicazione alla parte offesa/denunciante;
- in data 21 aprile 2009, il Giudice per le Indagini Preliminari, dott. Eloisa Pesenti, accogliendo le richieste del P.M., emetteva il Decreto di archiviazione, motivato oltreché dalle prestampate dichiarazioni di stile - "il Giudice delle Indagini preliminari ritenuto che la richiesta del P.M. appare fondata, dovendosi condividere le ragioni dallo stesso riportate"- con riferimento alla mancata comunicazione della richiesta di archiviazione, malgrado l'espressa richiesta della parte offesa/denunciante,- "che in relazione alla fattispecie di reato ipotizzabile non è ravvisabile la qualità di persona offesa in capo all'esponente cui pertanto non spetta l'avviso ex art. 408 c.p.p" (cfr.doc 3);
- tale decreto di archiviazione non veniva mai notificato e/o comunicato al denunciante
con il presente atto il sottoscritto difensore
RICORRE
Avverso il decreto di archiviazione pronunciato dal GIP presso il Tribunale di Vicenza in data 21 aprile 2009 nel proc. pen. n. RG 2270/08 R.G.N.R. e n° 7918/08 R.G. G.I.P./G.U.P , per i seguenti
MOTIVI
1. VIOLAZIONE DI LEGGE/INOSSERVANZA DI NORME PROCESSUALI STABILITE A PENA DI NULLITA' - VIZIO DI MOTIVAZIONE
Si rileva immediatamente che la mancata comunicazione della richiesta di archiviazione ha leso il diritto del denunciante (ADUSBEF) alla partecipazione al contraddittorio. Conseguentemente, il decreto di archiviazione risulta affetto da nullità assoluta ex artt. 178 comma 1° lett. c e 127 comma 5° c.p.p. Infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte "La persona offesa, che abbia fatto domanda di essere avvertita dell'eventuale richiesta di archiviazione del p.m., può proporre ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione adottato dal G.I.P. senza che le sia stato dato il suddetto avviso; deve infatti applicarsi per analogia l'art. 409 comma 6 c.p.p. che prevede tale ricorso per l'ipotesi di mancato avviso al soggetto offeso della data fissata per l'udienza: ciò in quanto l'omessa comunicazione della proposta di archiviazione costituisce vizio ancora più grave che colpisce "in radice" la potenziale instaurazione del contraddittorio.(Cass. pen., Sez. II, 11/05/1994. nello stesso senso Cass. pen., Sez. VI, 08/11/2002, n.37725 e Cass. pen., Sez. VI, 29/05/2002, n.37725 -).
In ogni caso, risulta ulteriormente affetto, il provvedimento di archiviazione, anche da altro vizio. Il GIP, volutamente e deliberatamente, negava la notifica alla denunciante in quanto "non persona offesa".
Invero, appare evidente l'errore in cui è incorso il Giudice laddove, in primo luogo, l'art. 91 c.p.p. riconosce testualmente "i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato" e, conseguentemente, senza ombra di dubbio anche il diritto di essere informata della richiesta di archiviazione allorché abbia provveduto alla relativa richiesta nell'atto di denuncia (come nel caso di specie).
In secondo luogo, va ulteriormente osservato come dalla decisione della stessa Suprema Corte (CED Cassazione 2008 5.2.2008 n. 5683 - sez. VI) si arrivi a riconoscere e affermare la qualità di persona offesa dal reato in capo ad una associazione, avente i requisiti di cui all'art. 91 c.p.p. (come nel caso che oggi ci occupa), riconosciuta e portatrice di interessi qualificati e qualificabili ancor di più se posto in relazione alla circostanza che i reati di cui all'atto di esposto/denuncia offendono beni e interessi, invece, perseguiti dall'associazione ADUSBEF e tutelati dall'ordinamento, determinando, con la condotta ritenuta illecita, un danno diretto patrimoniale e non patrimoniale anche in capo alla medesima associazione.
Per gli esposti motivi il sottoscritto difensore,
CHIEDE
che la Corte Suprema di Cassazione voglia cassare, con o senza rinvio, il Decreto di archiviazione pronunciato in data 21 aprile 2009 dal Giudice delle indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza, dott. Eloisa Pesenti, nel procedimento penale RG 2270/08 R.G.N.R. e n° 7918/08 R.G. G.I.P./G.U.P. pronunciando tutti i provvedimenti successivi e conseguenti come rimettere l'odierna ricorrente nei termini per l'opposizione all'archiviazione.
Si allegano:
1. Originale mandato defensionale;
2. Denuncia ADUSBEF in copia autentica;
3. Decreto di archiviazione in copia autentica;
Con osservanza
Roma, 20 luglio 2009
Avv. Antonio Tanza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Sentenza n. 1382
Registro Generale n. 3082/2010
Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Dott. GIULIANA FERRUA Pres.
Dott. ARTURO CARROZZA Cons.
Dott. ALFONSO AMATO Cons
Dott. VITO SCALERA Cons. Relatore
Dott. STEFANO PALLA Cons.
Udienza Camerale Consiglio del 28 settembre 2010
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Sul ricorso proposto da:
Associazione ADUSBEF (Avv. Antonio Tanza)
Contro
Zonin + 18
avverso il decreto n. 7918/2008 GIP TRIBUNALE di VICENZA, del 21/06/009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VITO SCALERA;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto dott. Giovanni Galati, che chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato
OSSERVA
L'ADUSBEF -Associazione di Utenti Bancari, Assicurativi, Finanziari e Postali- ricorre, in persona del suo presidente e legale rappresentante, avverso il decreto con cui il GIP del Tribunale di Vicenza il 15 aprile 2009 ha disposto l' archiviazione della denuncia presentata da detto Ente a carico della SCARL Banca Popolare di Vicenza in relazione alla procedura asseritamente irregolare, adottata da detto istituto bancario per l'aumento della quotazione azionaria. costituente, ad avviso della denunciante, il reato previsto dagli artt. 2621 o 2622 c.c. o da quelli sanzionati dal TUF (Testo Unico della Finanza).
Con l'esposto di denuncia l'associazione suddetta aveva dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione, e tuttavia il P.M. non aveva provveduto a darle comunicazione della richiesta relativa, che il GIP aveva accolto sostenendo la legittimità dell'omissione, atteso che a suo avviso l'ADUSBEF non avrebbe la qualità di parte offesa in relazione alle ipotesi di reato prospettate in denuncia.
Deduce il ricorrente l'erroneità dell'assunto, violatore del disposto dell'art. 91 cpp.
Sono state presentate deduzioni di replica da parte del difensore della Banca Popolare, che assume invece la correttezza del provvedimento impugnato, non consentendo a suo avviso il dettato degli art. 2621 e 2622 c.c. (come modificati dai primo e secondo comma dell'art. 30 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262) di riconoscere all'ADUSBEF la qualità di parte offesa nei reati di false comunicazioni sociali non potendo neppure ipotizzarsi che detta qualità possa discendere dal dettato dell'art. 185 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 atteso che il successivo art. 187 undecies (inserito nel decreto legislativo con la legge 18 aprile 2005 n. 62) la conferisce invece alla CONSOB.
Il ricorso è fondato, non essendovi dubbio alcuno in ordine alla nullità del decreto di citazione non preceduto dalla notificazione della richiesta di archiviazione alla parte offesa che aveva dichiarato di volerne essere informata.
Non può invece affermarsi apoditticamente ed in via di principio, come fa il GIP nel provvedimento oggetto della presente disamina, che l' ADUSBEF non possa assumere la qualità di parte offesa in relazione ai fatti da lei denunciati, non solo perché in generale ad un ente esponenziale, quale è certamente l'associazione ricorrente, tale qualità non può essere disconosciuta con affermazione meramente assertiva del tutto priva di motivazione, ma anche e soprattutto per la considerazione che la verifica in ordine alla sussistenza di detta qualità costituisce oggetto di valutazioni di merito attinenti alla rilevanza penale dei fatti denunciati ed alla loro qualificazione giuridica, di modo che, ove la qualità di parte offesa non fosse chiaramente evidente ictu oculi, la comunicazione alla denunciante della richiesta di archiviazione sarebbe doverosa, perché solo nella fase successiva alla proposizione dell'eventuale opposizione potrà verificarsi, ma nel contraddittorio pieno delle parti, se i fatti denunciati possano essere sussunti nell'ambito di norme incriminatici che consentano di riconoscere all'associazione denunciante la veste di parte offesa.
Il provvedimento impugnato va pertanto annullato con rinvio all'Ufficio GIP del Tribunale di Vicenza che, provvederà a nuovo esame, dando conto delle ragioni che rendano manifesto il difetto di legittimatone come parte offesa dell'ADUSBEF, ovvero, in caso di dubbi sul punto, provvedendo a trasmettere gli atti al P.M. per il doveroso avviso ex art. 408/2 cpp.
P. Q. M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Vicenza (Ufficio GIP) per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 28 settembre 2010
Il Consigliere Estensore
Dott. Vito SCALERA
Il PRESIDENTE
Dott. Giuliana FERRUA
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