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Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2014
Tribunale di Lecce, Dott. Angelo Rizzo, Sent. N. ___ dell'8 maggio 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in composizione monocratica, in persona del Dr. Angelo Rizzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 70000 434/2012 del Ruolo Generale promossa
DA
V. A. R. e R. A. con, l'avv. Antonio Tanza
CONTRO
UNICREDIT spa con l'avv. Luca Erroi
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per gli opponenti V. A. R. e R. A.:
dichiarare la nullità, inammissibilità e improponibilità del decreto ingiuntivo opposto e/o revocarlo con tutte le conseguenze di legge;
accertare e dichiarare la non veridicità della somma ingiunta;
accertare e dichiarare la inefficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 e 118 D. Lgs 1.9.93 n. 385 del contratto e delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, delle spese e remunerazíoni a qualsiasi titolo pretese relative al c/c ordinario per cui vi è decreto ingiuntivo;
accertare e dichiarare l'invalidità delle CMS trimestrale applicate al c/c oggetto del D.I. nonché degli interessi ultralegali derivanti dal fittizio gioco di antergazione e postergazione delle valute, in quanto detti meccanismi sono privi di una causa negoziale;
accertare e dichiarare il tasso usurario del rapporto bancario, come evidenziato in Ctp ed all'effetto eliminare ogni remunerazione in favore della banca;
accertare e dichiarare per l'effetto l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati dei dedicalo che potrà essere effettuato in sede di Ctu tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito;
condannare la banca opposta alla correzione contabile finale ed alla segnalazione in Centrale rischi;
condannare in ogni caso la banca opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Per la opposta Unicredit spa:
in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione; nel merito rigettare integralmente l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da V. A. R. e R. A. nei confronti, di Unicredit spa poiché destituito di ogni fondamento per i motivi esposti in narrativa; in via subordinata condannare comunque V. A. R. e R. A. al pagamento, in solido tra loro, in favore di Unicredit spa delle somme effettivamente dovute oltre accessori nei limiti che risulteranno accertati in corso di causa; condannare gli opponente al pagamento delle spese di lite.
MOTIVAZIONE
La presente controversia appare di agevole soluzione.
La Ctu, che si condivide, perché immune da vizi logici e procedimentali ha, previo esame del c/c n. 20048745 del 30.5.2003; delle condizioni del rapporto di detto c/c; delle norme che regolano i servizi di incasso e di accettazione degli effetti e dei documenti ed assegni sull'Italia e all'Estero; degli estratti conto, completi di riassunti scalare e di riepilogo delle competenze, afferenti il rapporto di c/c n. 20048745, ha accertato:
a) che il V. in data 30.5.2003 sottoscriveva il contratto regolante il rapporto dí c/c che all'art. 7 prevede" omissis... i rapporti di dare e avere relativi al c/c sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità trimestrale ( e cioè fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno)...omissis...";
b) che in data 30.5.2003 il V. sottoscriveva le "Condizioni di rapporto di c/c n. 20048745".
Affermava il Ctu che le C.M.S.. nell'ipotesi di calcolo prospettata erano state calcolate annualmente sul massimo scoperto annuale e senza capitalizzazione delle stesse, ma evidenziava, il consulente che la Banca aveva in concreto calcolato e capitalizzato trimestralmente CMS nella misura compresa tra lo 0,125% e l' 1,500%; che le spese generali di tenuta conto e di chiusura erano state calcolate secondo le modalità pattuite ovvero in concreto applicate dalla Banca e più favorevoli al correntista. In ordine poi ai giorni valuta, riferiva il Ctu che non erano stati applicati i c.d. giorni valuta in quanto non risultavano in atti, espresse pattuizioni. Concludeva, affermando che il V. risultava debitore nei confronti dell'Istituto della somma di e 1.178,65.
Eccepiva l'Istituto opposto che il V. "ha espressamente pattuito per iscritto, sin dall'accensione del c/c (vedi Doc. 2 fasc. monitorio) l'applicazione della commissione di massimo scoperto nella misura del 1,50%"(comp. concl. Istituto opposto), il Ctu ha rilevato che la stessa -ha applicato la percentuale andante dallo 0,125% all'1,50%.
Osserva questo decidente che il termine commissione di massimo scoperto non è riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, sicché l'onere di determinatezza della previsione contrattuale deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola, soprattutto, del suo " peso" economico.
In mancanza di ciò, come nel caso in esame, l'addebito delle C.M.S. si traduce in una imposizione unilaterale della banca -:che non trova legittimazione in una valida pattuizione contrattuale.
Orbene, nel caso de quo, detta commissione è stata calcolata sul massimo valore assunto dallo scoperto nel periodo di riferimento mentre essa doveva essere calcolata al minimo o sull'intera somma messa a disposizione dalla banca o sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente, il che non è avvenuto.
Orbene, giova rimarcare, come, a prescindere dalla rinvenibilità di una pattuizione negoziale in merito, l'addebito di C.M.S., sia da considerarsi irrimediabilmente affetto da integrale nullità, in quanto, in assenza di qualunque vincolo di corrispettività, esse attribuiscono un costo al cliente senza che costui ritragga alcun vantaggio, che non rientri già ordinariamente nei vantaggi ritraibili dall'ordinaria attività di finanziamento bancario, di per sé ampiamente remunerata dal tasso di interesse pattuito o praticato.
Non può, infatti, ravvisarsi una giustificazione per le C.M.S. in ragione del maggior rischio assunto dalla banca sulla somma massima utilizzata, nel periodo di riferimento, dal cliente; tale maggiore rischio risulta difatti inesistente, in quanto esso rappresenta un costo aggiuntivo, dato che non implica di per sé un servizio aggiuntivo.
In ordine poi all'addebito delle c.d. valute fittizie, è stato ripetutamente affermato che esse non sono altro che un espediente utilizzato dalla banca per allungare fittiziamente i giorni solari del prestito al correntista, per un periodo temporale in cui non è stato effettuato alcun prestito e conseguentemente alcun utilizzo, di tal che va dichiarata la nullità della clausola ove prevista, in quanto deve escludersi qualsiasi applicazione di valuta fittizia con addebito dei relativi interessi che non sia coincidente con il giorno dell'operazione (giorno di pagamento da parte della banca e giorno del versamento da parte del cliente o di terzi).
Miglior sorte non va riservata alla voce, se pattuita, "spese forfettarie" in quanto essa è affetta da nullità per indeterminatezza , e inditerminabilità dell'oggetto.
Il Tribunale di Lecce così provvede:
accoglie l'opposizione;
dichiara la nullità parziale del modulo contrattuale regolante l'impugnato rapporto di apercredito nelle clausole relative alle C.M.S., valute fittizie, spese forfettarie, variazioni degli interessi ultralegali;
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 99/2012 R.G. emesso dal Tribunale di Lecce Sezione di Tricase in data10.9.2012
condanna gli opponenti V. A. R. e R. A., in solido, al pagamento in favore della opposta Unicredit spa in persona del legale rappresentante p.t. la somma di € 1.178,65 oltre interessi dal dì della domanda all'integrale soddisfo;
pone a carico dell'Istituto opposto le, spese di Ctu contabile attesa la fondatezza dell'opposizione con conseguente drastica riduzione del chiesto in monitorio;
dichiara compensate le spese stante la notevole differenza fra il chiesto e l'accertato.
Sentenza esecutiva ex lege.
Lecce-Maglie 8.5.2014 Dr. Angelo Rizzo
Tribunale di Lecce, Sez. , dott. Pierluigi D'Antonio, Sent. N. 3000 del 17 luglio 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - prima sezione civile- in composizione monocratica- nella persona del giudice, dott. Pierluigi D'Antonio - all'esito dell'udienza del 17 luglio 2014, a seguito di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 4380 del ruolo generale dell'anno 2006, avente ad oggetto "contratti bancari",
promosso da
"L. V. s.a.s. di M. G., F. & c.", nonché M. G., M. A., M. F., M. C., rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Tanza, in virtù di procura in atti;
-attori-
contro
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco San Martino, in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
-convenuta-
Fatto e diritto
Con atto di citazione notificato il 17 ottobre 2005, "L. V. s.a.s. di M. G., F. & C.", in persona del legale rappresentante, nonché M. G., M. A., M. F. e M. C. convenivano in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. dinanzi al tribunale di Lecce per sentirla condannare alla restituzione di quanto incassato a titolo di spese, competenze, giorni di valuta e capitalizzazione trimestrale degli interessi in relazione al rapporto bancario di apertura di credito con affidamento mediante scopertura su c/c n. 157560-88, intercorrente tra "L. V. s.a.s. di M. G., F. e c." e la ex Banca Donato Mongiò s.p.a., estinto il giorno 31.12.1994 con saldo uguale a zero, per il quale, su richiesta della banca, M. G., M. A., M. F. e M. C. avevano rilasciato fideiussione omnibus;
nonché in relazione al rapporto bancario di apertura di credito con affidamento mediante scopertura su c/c n. 600511.15 (già n. 1720-26, già n. 1720/62), intercorrente tra "L. V. s.a.s. di M. G., F. e c." ed la ex Banca del Salento Credito Popolare Salentino, estinto il giorno 31.12.2003, con saldo uguale a zero, per il quale, su richiesta della banca, M. G., M. A., M. F. e M. C. avevano rilasciato fideiussione omnibus.
Lamentavano che la banca aveva indebitamente incassato somme a titolo di spese, competenze, giorni valuta e capitalizzazione trimestrale degli interessi e chiedevano al tribunale adito l'accertamento della nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 14182 c.c., nonché dell'art. 7, comma 3, delle condizioni generali dei contratti di apertura di credito e di conto corrente sopraindicati, con conseguente condanna della Banca alla restituzione dí somme che fossero risultate illegittimamente addebitate e/o riscosse, nonché la condanna della convenuta alla rettifica della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, riservando autonoma azione per il risarcimento dei danni, nonché la condanna della medesima alla rifusione dí spese e competenze di lite, con distrazione in favore dell' avv. Tanza, dichiaratosi antistatario.
In particolare, nelle proprie conclusioni gli attori chiedevano che fosse accertata e dichiarata la nullità e l'inefficacia: 1) delle condizioni del contratto relative alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza; 2) delle condizioni relative alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicati nel corso del rapporto; 3) delle commissioni sul massimo scoperto trimestrale; 4) degli addebiti di interessi ultralegali applicati sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della valuta.
All'udienza del 12.01.2006 si costituiva, depositando comparsa di costituzione e relativo fascicolo, la Banca Monte dei Paschi di Siena, che, in via preliminare, eccepiva l'avvenuta prescrizione delle domande attoree e di ogni diritto degli attori di ottenere la restituzione di eventuali somme.
Chiedeva al tribunale il rigetto di tutte le domande formulate dall'attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto; con vittoria di spese e competenze.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnico-contabile. L'accertamento contabile, svolto dal ctu, ha dimostrato la fondatezza della domanda attorea circa la invalidità delle clausole contrattuali.
Osserva questo tribunale che l'art. 1283 c.c. vieta espressamente la pratica anatocistica ed il ctu ha provveduto al ricalcalo, eliminando la capitalizzazione trimestrale degli interessi, tenendo conto del dato normativo e dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia sin dal 1999 con le note sentenze della corte di cassazione n. 3096/99 e n. 2374/99, che hanno statuito la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi inserite nei contratti bancari (come nel caso dedotto in giudizio) sulla circostanza che le c.d. norme bancari uniformi avevano natura esclusivamente pattizia, non potendo essere definite o paragonate usi normativi.
A seguito di tale orientamento, consolidatosi ulteriormente, non vi può essere più alcun dubbio sulla nullità delle clausole di anatocismo contenute nei contratti di regolazione dei c/c bancari.
Parimenti deve rilevarsi la nullità delle clausole di "commissione massimo scoperto", "giorni di valuta" e "spese" la cui entità non sia espressamente richiamata nel contratto di c/c, ma sia riferita ai c.d. "usi piazza" al pari della determinazione degli interessi creditori e debitori.
Tale rinvio, invero, non consente al correntista un'adeguata preventiva conoscenza delle condizioni praticate al proprio rapporto con palese violazione sia della normativa tecnica in materia di trasparenza bancaria, sia con le vigenti norme codicistiche (art. 1284 c.c. che richiede la forma scritta ad substantiam).
E' sufficiente richiamare sul punto quanto affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui "la commissione di massimo scoperto applicata sull'entità massima dell'importo utilizzato si riso/ve di fatto in un onere aggiuntivi) a quanto dovuto dal cliente a titolo di interessi passivi, onere che, in mancanza di specifica pattuizione scritta che ne contenga l'esatta determinazione, è nullo ex arti. 1284, comma 2, e 1418, comma 2, cod. civ." (Tribunale Tortona 19 maggio 2008; conformemente, ex plurimis, Trib. Firenze 15.7.2006, in Foro Toscano - Toscana giur., 2007, p. 30, con nota di Bufalini, "la clausola di cms che rappresenta un costo a carico del cliente, deve essere pattuita e inserita espressamente nel regolamento negoziale, pena la sua inesistenza"; trib. Lecce 29.11.2005, in Corti Pugliesi, 2006, p. 843; trib. Vibo Valentia, 28.9.2005, in Corti Calabresi, 2007, p. 216).
Questi dettami sono stati più volte confermati dalla corte d'appello di Lecce, la quale ha
suggellato che "la commissione di massimo scoperto, che trova causale giustificazione nella specialità del rapporto di finanziamento, è dovuta soltanto se espressamente convenuta e nella misura pattuita" (corte d'appello di Lecce, 6 febbraio 2001, estensore Lamorgese); d'altro canto, la giurisprudenza è univoca nello statuire la nullità della clausola in materia di cms, pur se pattuita, deve considerarsi irrimediabilmente nulla laddove non siano determinate in maniera chiara e precisa le relative modalità di calcolo. Anche la voce "spese forfettarie" non si sottrae alla nullità derivante dal combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c.
La corte suprema di cassazione, pronunciandosi su di esse, ne ha sostenuto la nullità in caso di "indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto" (cass. civile t sez., 08 maggio 2008, n. 11466).
Nel caso di specie, tali spese non risultano espressamente pattuite tra le parti.
Analogo discorso vale per i giorni cd. di "valuta": nel contratto prodotto in atti non sono previsti né quantificati giorni valuta fittizi; mentre in ogni operazione presente negli estratti conto è indicata la data in cui l'operazione è stata contabilizzata e l'altra di decorrenza degli interessi.
Il G.I., con ordinanza del 11 ottobre 2007, nominava etu il dott. Donato Pezzuto, assegnando il seguente quesito: "Ordina alla banca MPS di esibire in giudizio, entro e non oltre il 30 dicembre 2007 tutta la documentazione in suo possesso relativa al contratto di apertura di credito su c/c ti. 157560-88 e c/c 600511.158 (già c/c n. 1720-26, già c/c n. 1720-62):
1) calcoli il rapporto intercorso con la Banca in relazione al contratto di c/c IL 157560-88
a) con decorrenza dal 15.02.1991 - corrispondente al decennio antecedente la notifica dell'atto interruttivo della prescrizione - e fino alla data di cessazione del rapporto di c/c oggetto di contestazione (dic. 1994);
b) dalla data di notifica della citazione (15.10.05) e sino a quella di elaborazione della relazione peritale; tenendo conto che la pattuizione di tassi di interesse debitori che faccia riferimento alle condizioni usualmente applicate sulla piazza contenuta in contratto andrà sostituita, applicando gli interessi per il periodo successivo al 9.7.92 sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 117 co. 7 lett. a) D. LVO citato (in tale caso il tasso di riferimento sarà quello relativo all'anno precedente l'entrata in vigore della legge - essendo il contratto sorto in epoca precedente - e il tasso dei buoni del tesoro -minimo o massimo - dovrà essere quello più favorevole al correntista) e che comunque detto tasso sarà il medesimo sia a debito sia a credito;
2) a) calcoli il c. t. u. il rapporto intercorso con la Banca in relazione al contratto di c/c n. 600511.158 (già c/c n. 1720 26, già c/c n. 1720 62) con decorrenza dal 15.10.1995 -- corrispondente al decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione - e fino alla data di cessazione del rapporto di c/c oggetto di contestazione (31.12.2003);
b) dalla data di notifica della citazione (15.10.2005) e sino a quella di elaborazione della relazione peritale, verificando se nel predetto periodo siano state applicate le condizioni contrattuali convenute fra le parli e - in difetto - conteggiando gli interessi in base al tasso legale vigente all'epoca;
3) per entrambi i rapporti inoltre il C. T
a) Ridetermini l'ammontare del debito/credilo del correntista, tenendo conto che le voci per commissioni di massimo scoperto, andranno comprese nel debito solo in presenza di un'espressa pattuizione e senza capitalizzazione, diversamente /e stesse non dovranno essere conteggiate nel debito complessivo;
b) Ridetermini ancora l'ammontare del debito/credito dell'attore, tenendo anche conto - quanto al criterio da seguire per la determinazione della valuta - che solo in caso di convenzione e specifica quantificazione se ne potrà fare applicazione, viceversa si utilizzerà per il calcolo il giorno di effettivo prelevamento - versamento;
c) Stabilisca, pertanto, il citi., alla stregua dei risultati ottenuti sub b) c) il debito complessivo, conteggiando gli interessi con capitalizzazione annuale.
d) Indichi l'ammontare del debito/credito del correntista al momento della chiusura di ciascuno dei rapporti in esame e su tali importi calcoli l'importo dovuto a titolo di interessi legali dovuti con decorrenza dal 15.10.05 e fino alla data della relazione peritale."
A seguito di chiarimenti richiesti alla ctu, su sollecitazione del difensore della banca convenuta, il G.I., con provvedimento del 10.06.2008, disponeva "che - a chiarimento ed integrazione dei quesiti formulati al il conteggio di interessi laddove siano pattuiti tassi con riferimento al cd "uso piazza" andranno conteggiati fino al 9/7/92 con applicazione del tasso di interesse legale e dopo tale data facendo applicazione dell'art. 117 d lgs. n. 385/93".
11 ctu, rispondendo ai vari chiarimenti richiesti dalle parti, concludeva che:
con riferimento al conto corrente n. 157560, il saldo del conto, ricalcolato con il criterio della capitalizzazione annuale e sottraendo l'importo delle competenze a debito del cliente, il saldo a credito del cliente era di £. 31.189.044, e cioè pari ad € 16.107,80;
con riferimento al conto corrente n. 600511, il saldo del conto, ricalcolato con il criterio della capitalizzazione annuale ed aggiungendo l'importo delle competenze a credito, il saldo a credito del cliente era di € 6.616,71;
quindi complessivamente € 22.724,51 per entrambi i conti correnti.
Le conclusioni del ctu meritano di essere condivise, considerato che il consulente ha risposto correttamente ai quesiti postigli dal G.I.
Ciò posto, accertata la nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione dell'interesse ultralegale, di capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, delle valute fittizie e spese, la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. deve essere condannata al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 16.107,80 (L 31.189.044) per il c/c 157560 nonché al pagamento delta somma di € 6.616,71, con riferimento al c/c 600511; quindi, al pagamento della complessiva somma di é' 22.724,51, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo.
L'ulteriore domanda formulata dagli attori nei confronti della convenuta non merita accoglimento.
La segnalazione fatta alla centrale rischi della banca d'Italia venne effettuata sulla base delle risultanze dei c/c intrattenuti dalla società, i quali, secondo i criteri di calcolo vigenti all'epoca, erano privi di valuta.
Non può mettersi in dubbio che la banca abbia riscosso le somme non dovute in buona fede, dovendosi considerare che nel periodo storico in cui si sono sviluppati i rapporti di conto corrente ín questione la giurisprudenza di legittimità considerava valide tali clausole.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore dell'avv. Antonio Tanza, dichiaratosi antistatario.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente e per intero a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
p.q.m.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da "L. V. s.a.s. di M. G., F. & c.", in persona del legale rappresentante, nonché da M. G., M. A., M. F., M. C., nei confronti dí Banca Monte dei Paschi di Siena s,p.a., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così dispone:
accerta e dichiara la nullità delle clausole contrattuali meglio indicate in motivazione con riferimento al c/c n. 157560-88 intestato a "L. V. s.a.s. di M. G., F. & c." ed al c/c. n. 600511.15 anch'esso intestato a "L. V. s.a.s. di M. G., F. & c.", e, per l'effetto, condanna Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 16.107,80 (£. 31.189.044), oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo, con riferimento al c/c n. 157560-88, nonché al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 6.616,71, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo, con riferimento al c/c n. 600511 (complessivamente, quindi, € 22.724,51, oltre interessi dalla data della domanda fino al soddisfo);
rigetta ogni ulteriore domanda;
condanna Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. al pagamento, in favore di "L. V. s.a.s. di M. G., F. & c.", delle spese e competenze di lite, che liquida in € 360,00 per spese ed in € 3.600,00 per onorari professionali, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Tarma, dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente e per intero le spese di ctu a carico di Banca Monte dei Paschi di
Siena s.p.a.
Lecce, 17 luglio 2014
dott. Pierluigi D'Antonio
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