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Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2009
XXXIII
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
in composizione monocratica in persona del giudice unico dott. Angelo Bozza nella causa civile in primo grado iscritta al 2573/05 del R.G.A.C.C. vertente tra:
M. N. in nome e per conto di M. C. giusta procura notarile del 21.12.2003, rappresentato e difeso dagli Avv.ri Maria Teresa De Carlo e Antonio Tanza come da procura a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato, presso lo studio del primo legale in Pescara ai Corso Vittorio Emanuele II n. 10
- Parta attrice -
Contro
Banca di Roma S.p.a. in persona dei quadri direttivi muniti di poteri di firma Di Falco N. e Smerilli Alessandro, rappresentata e difesa dall'Avv Carmelo Paolucci Pepe come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso suo studio in Pescara al Viale Regina Elena n. 219
- Parte convenuta -
verificata la regolarità del contraddittorio;
esaminati l'atto introduttivo, gli scritti difensivi ed verbali;
lette le conclusioni istruttorie e di merito;
sentito all'odierna udienza i procuratori delle parti a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il M. N. nella sua qualità di procuratore di M. C. ha chiesto, con atto di citazione notificato il 18.5.2005 nei confronti della Banca di Roma S.p.a., dichiararsi la nullità di una serie di clausole delle condizioni generali dei due contratti di conto corrente di affidamento mediante scopertura stipulati l'uno il 31.10.1975 n. 35170 55 (ex n. 35170), con l'allora Banco di Santo Spirito e proseguito con il Banco di Roma estinto il 2.8.1995, l'altro, risalente al 1990 ed in corso, n. 4015835 (ex 40158) sorto con il Banco di Roma e proseguito con l'odierna convenuta, con condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, con ulteriore condanna della banca a rettificare la conseguente illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia; vittoria delle spese di lite.
Il Banco di Roma S.p.a ha a sua volta contestato quanto ex adverso dedotto chiedendo il rigetto delle domande avanzata dall'attore.
All'esito dell'istruttoria il decidente rendeva sentenza parziale, disponendo una integrazione peritale ed all'esito la causa perveniva in data odierna a decisione.
Ciò premesso, vanno preliminarmente ritenute inammissibili le eccezioni sollevate da parte convenuta nelle note illustrative del 28.9.2009 (eccezioni, invero da tempo non condivise dalla giurisprudenza di questo ufficio giudiziario, in merito alla prescrizione parziale delle somme pretese da controparte e di irripetibilità dei pagamenti degli interessi anatocistici versandosi in ipotesi di adempimento di obbligazione naturale), poiché sollevate per la prima volta con detto atto e quindi chiaramente tardive. Quanto poi alle deduzioni in merito alla correttezza dell'attore nel pretendere la ripetizione di indebito usufruendo dei benefici del mutamento giurisprudenziale verificatosi negli anni passati è questione ornai comunque definita con la sentenza parziale resa nel processo.
Si tratta in questa sede unicamente di pervenire alla determinazione del saldo contabile del conto corrente n. 40158 35 all'esito della integrazione di CTU depositata il 6.7.2009 e relativa rettifica del 14.7.2009.
La Banca di Roma va di conseguenza condannata al pagamento della somma di curo 568.646,69, oltre gli interessi legali dalla data della domanda.
In merito alle spese, tenuto conto del rigetto delle marginali eccezioni in tema di cms, tassi usurai e domanda accessoria di rettifica di segnalazione alla Banca d'Italia, si impone una modesta compensazione nella misura del 10%, ponendosi le rimanenti spese a carico dell'istituto di credito soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando nella causa promossa da M. C. nei confronti della Banca di Roma S.p.a, con atto di citazione notificato in data 18.5.2005 cosi provvede in relazione al conto corrente n. 40158-35;
- determina il saldo di detto conta corrente nella misura di Epuro 569.646,69 e per l'effetto condanna la Banca di Roma S.p.a. al pagamento della suddetta somma, oltre gli interessi legali dalla data della domanda al saldo,
- dichiara compensate ella misura del 10% le spese del presente giudizio tra le parti, con condanna della Banca di Roma al pagamento delle restanti spese a favore del M. C. che liquida per l'intero, salvo quanto da compensare in complessivi curo 54.030,00 (oltre spesa di CTU), di cui E 30,00 per esborsi (oltre spese di CTU), E 9.000,00 per diritti ed E. 45.000,00 per onorari oltre IVA, CAP e contributo al 12,5% .
Cosi deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pescara dell'8.10.2009
Dott. Angelo BOZZA
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