Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Ordinanza Dott. Cinzia VERGINE 2013

Anatocismo e Usura > Cosa puoi fare subito! > USURA

TRIBUNALE di LECCE
Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari

ORDINANZA
- art. 409 cpp -


Il Giudice, dott.ssa Cinzia Vergine,

  • visti gli atti del procedimento penale in epigrafe nei confronti di F. P. generalizzato in atti, per il reato di cui all'art. 644 cpp.
  • esaminata la richiesta di archiviazione depositata dal Pubblico Ministero dott. Giovanni De Palma il 24.09.2012;
  • letta la opposizione all'archiviazione presentata dalla persona offesa (c/°Avv. Antonio Tanza);
  • richiamata la relazione di consulenza tecnica depositata il 3.05.2012 ;
  • sentite le parti comparse all'udienza camerale e sciogliendo la riserva di cui al separato verbale;

OSSERVA

La notizia di reato al vaglio di questo giudice ha ad oggetto la effettiva natura degli interessi relativi ai rapporti negoziali intercorsi fra E. C. e S. s.r.l. e Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e, segnatamente, al "contratto di conto corrente n. 11639/07" ed al "contratto di mutuo dell'1.6.2005".
Riguardo al primo dei suddetti rapporti, come evidenziato nella relazione di consulenza tecnica, che qui deve intendersi interamente richiamata si riscontra un superamento degli interessi applicati rispetto al c.d. tasso soglia di riferimento. A ciò si perviene computando nel calcolo del TEG gli oneri derivanti dalle commissioni di massimo scoperto,
Ai sensi dell'art. 644, comma 4 c,p., infatti, per la determinazione del tasso di interesse usurario occorre tener conto
"delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all' erogazione del credito". La legge, pertanto, impone di considerare rilevanti, fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri sopportati dall'utente in conseguenza del suo uso del credito.
La Suprema Corte ha affermato, in più occasioni, che la commissione di massimo scoperto rientra indubbiamente tra gli addendi necessari al calcolo del TEG "trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente" (Cass, 12028/2010, dello stesso tenore Cass. 46664/2011).
In maniera ancor più esplicita, il legislatore, con l'art. 2 bis D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha sancito che
"gli interessi, le commissioni, le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a, favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente (...) sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 cc, dell' art. 644 c. p. e della L. 7 marzo 1996, n. 108, artt. 2 e 3".
In ottemperanza a tale normativa, la Banca d'Italia ha diramato, nell'agosto del 2009, le nuove Istruzioni per la rilevazione delle soglie di usura indicando fra le varie voci da comprendere nel calcolo del TEG anche
"gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti ".
Nel caso di specie, secondo i calcoli effettuati dal Consulente tecnico d'ufficio, computando la commissione di massimo scoperto negli oneri fini del calcolo del TEG, il tasso soglia è stato superato per ben 20 trimestri dei 30 esaminati.
Il riscontro dell'elemento oggettivo del reato di usura non è sottaciuto neanche nella richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, il quale, tuttavia, ritiene non sussistere l'elemento psicologico della fattispecie.
Il reato di usura, tuttavia, ben può essere integrato, dal punto di vista soggettivo, dalla forma più lieve del dolo eventuale.
L'inclusione della c.m.s. nel calcolo del TEG, ancor prima dell'intervento chiarificatore ad opera del legislatore, era stata raccomandata all'intero ceto bancario dalla stessa Banca d'Italia con Circolare del 2 dicembre 2005.
E' evidente che il Dott. F. P., quale presidente del Monte dei Paschi di Siena dal 20 luglio 1998 al maggio 2006 (data in cui assume, invece, la presidenza di CartaSi S.p.a.) aveva "il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente, essendo" attribuiti agli organi di vertice "dai relativi statuti, poteri in materia di erogazione del credito, rientranti nell'ambito dei più generali poteri di indirizzo dell'impresa, sussistendo in capo agli stessi una posizione di garanzia essendo gli interessi protetti dalla norma incriminatrice soggetti alla sfera di azione e di potenziale controllo dei presidenti e dei legali rappresentanti..." ( Cass. 46669/2011).
Con particolare riferimento al settore bancario, la Cassazione civile ha affermato come
"L'attività bancaria nel suo complesso, quale comprensiva dell'esercizio del credito e della raccolta del risparmio (si veda in particolare D.L.vo n.385/93) risulta disciplinata in modo tale da configurare non solo una delle tante forme di esercizio di impresa, già di per sé sottoposto a particolari, forme di controllo, ma soprattutto, proprio in quanto riservata in via esclusiva agli istituti di credito ed in conformità al dato (spesso trascurato) della tutela costituzionale del risparmio di cui all'art.47 Cost. predisposta a favore della collettività, un 'servizio' per il pubblico con tipiche forme di autorizzazione, di vigilanza e di 'trasparenza',. ne deriva che i profili di responsabilità nell'espletamento di tale attività vanno individuati e, ove sussistenti, sanzionati in conformità all'elevato grado di professionalità richiesto." (Cass., Sez. I Civile, 23.02.00, n.2058).
Ciò posto, ritiene questo giudice che,
contrariamente a quanto argomentato dal P.M., l'allora Presidente F., nonostante l'assenza di una legge ordinaria che stabilisse i metodi di calcolo del TEG, fosse sufficientemente edotto circa le direttive stabilite dall'organo supervisore del sistema bancario italiano, vale a dire la Banca d'Italia, al fine di scongiurare la possibile applicazione di tassi usurai e, pertanto, omettendo di impartire le necessarie direttive di correzione ha accettato il rischio di cadere nella commissione del reato di usura.
Ulteriore elemento che non può essere tralasciato è quello dei rapporti tra MPS S.p.A. e Banca d'Italia: il primo, infatti, con la quota del 2,50% è fra i maggiori azionisti della seconda.
Il F., pertanto, oltre ad essere Presidente di MPS S.p.A. era anche membro del consiglio di amministrazione di "Bankitalia", è, dunque, inverosimile che lo stesso non fosse a conoscenza della normativa imposta da quest'ultima all'intero sistema bancario nazionale.
Quanto al secondo dei rapporti negoziali esaminati, ossia il contratto di mutuo dell'1.6.2005, occorre rifarsi alle conclusioni rassegnate dalla CTU, che anche in questo caso qui deve intendersi nella parte d'interesse richiamata.
Ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 394/00, convertito in legge n. 24/01 di interpretazione autentica della legge n. 108/96, "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".
La ricognizione di due diverse ipotesi, tutte possibili alla stregua dell'espletata CTU, e della conseguente ulteriore possibile elaborazione di sub - ipotesi in ragione dell'importo effettivamente erogato al mutuatario, con il conseguente superamento del tasso soglia in tutti i periodi salvo che per la prima delle descritte evenienze, impone, nel solco dell'insegnamento della Suprema Corte, di approfondire le indagini con riferimento a quanto dalla difesa dell'E. invocato onde meglio e più approfonditamente analizzare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato escluso, secondo prospettazione del P.M., con riferimento ad entrambi i rapporti.
In definitiva, considerata la complessità della materia ed il possibile approfondimento istruttorio secondo quanto suggerito dalla difesa dell'opponente.

P.Q.M.

Rigetta la richiesta di archiviazione e manda al P.M. di svolgere le indicate investigazioni suppletive meglio indicate ai punti 1, 2, ed eventualmente 3 della memoria depositata in udienza (Avv. Tanza), nonché disporre l'approfondimento tecnico di cui al punto 4 della stessa.
Termine per gli adempimenti di che trattasi mesi sei.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, 18.06.2013

Il Giudice per le indagini preliminari
Dott.ssa Cinzia Vergine




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