Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Bologna / Lecce

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2009

XXXVI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
2" SEZIONE CIVILE


nella persona del Giudice Dott. Mazzino Barbensi ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 4401

nella causa iscritta al n. 16696 del ruolo generale dell'anno 2000, passata in decisione alla scadenza delle memorie di. replica in data 29-6-2009, proposta da
P. M. e P. M. R.
-elettivamente domiciliati a Bologna in via Siepelunga n. 59 presso lo studio dell'Avv. Marisa Ferro che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Antonio Tanza del Foro di Lecce come da procura a margine dell'atto di citazione in opposizione

-OPPONENTI-

contro
ROLO BANCA 1473 ora UNICREDIT BANCA s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore -elettivamente domiciliata a Bologna in via Rialto n. 18/2 presso lo studio dell'Avv. Luca Vittori Antisari che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Marco Danari come da procura in calce alla comparsa di costituzione

-OPPOSTA-


avente ad OGGETTO "OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 4295/00 - CONTRATTO DI. CONTO CORRENTE BANCARIO"

sulle seguenti CONCLUSIONI

per gli opponenti:
"voglia l'Onde Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti: preliminarmente accertare e dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna rispetto al presente giudizio e dichiarare, per l'effetto, la competenza del Tribunale di Lecce, per i motivi esposti nelle precedenti difese; in via principale,
1. dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, o, in subordine, revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
2. accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale del contratto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sul c/c 17. 20408, oggetto del rapporto tra parte attrice e la banca, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e applicazione degli interessi ultralegali, determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all 'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all 'applicazione degli interessi per c.d. giorni - valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
3. accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di c.t.u. tecnico -contabile e slitta base dell'intera documentazione relativa cd rapporto di apertura di credito;
4. determinare il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario;
5. accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia
pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà cd disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli arti. 1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
6. condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate do riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore degli odierni istanti;
7. dichiarare l'invalidità di ogni altra obbligazione connessa all'impugnato rapporto bancario;
8. in ogni caso, condannare la Banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli attori, in relazione agli mit. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa;
9. condannare la banca al risarcimento dei danni subiti dagli opponenti a seguitoidella illegittima segnalazione alla centrale rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato. Condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore dei sottoscritti procuratori".

Per l'opposta:
"voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Istruttore del Tribunale di Bologna in veste di Giudice unico ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in via preliminare: respingere l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Lecce in quanto inammissibile e comunque infondata; nel merito: respingere l'opposizione proposta dai sigg.ri P. M. e P. M. R. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei loro confronti da Rolo Banca 1473 s.p.a. e confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte; condannare comunque i siggri P. M. e P. M. R. al
pagamento in favore di Rolo Banca 1473 s.p.a. della somma dì lire 60.139.853 oltre interessi al tasso legale dall'1.7.2000 sino al saldo ovvero della somma che risulterà dovuta al momento della decisione; in via subordinata: condannare comunque i sigg.ri P. M. e P. M. R. al pagamento in favore di Rolo Banca 1473 s.p.a. della somma di lire 36.504.794 oltre interessi al tasso legale dall'1.7.2000 sino al saldo; respingere comunque le domande tutte svolte nei confronti di Rolo Banca 1473 s.p.a. in quanto inammissibile, improcedibili e comunque infondate in fatto e in diritto e non provate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (*)

(*) Per effetto del combinato disposto degli artt. 45 comma 1 7° e 58 comma .
2° della legge 18.6.2009 n. 69, modificativi dell'art. 132 comma 2 n. 4 del
codice pii procedura anche con riferimento ai giudizi pendenti in primo grado, dal contenuto della sentenza è stata soppressa l'esposizione dello svolgimento del processo.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale svolta dagli opponenti, in quanto essa è stata proposta tardivamente rispetto al termine concesso secondo l'allora vigente art. 180 comma 2 c.p.c..
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata, nel senso che la somma dovuta dagli opponenti è ben inferiore rispetto all'ingiunzione.
Il che comporta la revoca del decreto ingiuntivo, rendendo perciò superata ogni questione attinente la ritualità della documentazione prodotta a sostegno del. provvedimento monitorio.
In particolare, deve rilevarsi la nullità sia della clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale dei c.d. interessi debitori, sia di quella che rinviava alle condizioni usualmente praticate sulla piazza per determinare gli interessi ultralegali.
Sul punto deve previamente osservarsi che non assume carattere ostativo la circostanza che il correntista non abbia impugnato gli estratti conto inviatigli, dal momento che la mancata contestazione degli estratti rileva solo sotto il profilo della esattezza dei dati contabili ma non preclude la contestazione della validità e efficacia del rapporto su cui tali estratti si fondano (Cass. 19.3.07 n. 6514).
Per ciò che concerne il profilo della capitalizzazione trimestrale degli interessi, è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. sezioni unite 4.11.04 n. 21095, Cass. 30.11.07 n. 25016, Cass. 8.5.08 n. 11466) il principio secondo cui la clausola al riguardo prevista dai contratti bancari -anteriormente alla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 425/00 (che ha dichiarato illegittimo l'art. 25 comma 3 del d. lgs. n. 342/99)- sono nulle, dal momento che, in violazione di quanto stabilito dall'art. 1283 c.c., si fondano su un uso negoziale. Infatti tale disposizione, nel prevedere che la regola sulla produzione di interessi anatocistici possa essere derogata da usi contrari, fa riferimento ad usi normativi, mentre l'uso su cui si fondava la previsione contrattuale di siffatte clausole mancava del requisito soggettivo della opinio juris ac necessitatis, ovvero mancava nei correntisti la convinzione di assolvere ad un obbligo giuridico e piuttosto gli stessi si trovavano nella condizione di non poter rifiutare tale pattuizione onde accedere ai servizi bancari.
Altrettanto consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 8.5.08 n. 11466, Cass. 25.2.05 n. 4094, Cass. 28.3.02 n. 4490) è il principio secondo cui il rinvio alle condizioni praticate usualmente nella piazza aveva un contenuto equivoco e tale perciò da non assolvere al rigoroso requisito della forma scritta di cui all'art. 1284 comma 3 c.c.. Né può ritenersi che tale difetto possa essere sanato da comunicazioni posteriori effettuate dalla Banca al cliente (Cass. 2.10.03 n. 14684, Cass. 1.2.02 n. 1287), quali quelle prodotte in atti dalla parte opposta, poiché il requisito della determinabilità esige che sussista un criterio anteriore di individuazione.
Su un altro piano, tali comunicazioni successive non valgono a introdurre compensi originariamente non previsti in contratto: si fa al riguardo specifico riferimento alle commissioni di massimo scoperto, posto che nel contratto del 18.5.89 concluso dalle parti si parlava genericamente .di "commissioni" senza specificarne la natura.
Quanto sopra rilevato circa gli interessi ultralegali e le commissioni vale a maggior ragione che la consulenza d'ufficio ha verificato che, sia pure in determinati periodi, i tassi avevano oltrepassato la c.d. soglia di usura.
In applicazione di quanto sopra osservato, il saldo a debito del correntista deve rideterminarsi con applicazione del tasso legale e senza capitalizzazione trimestrale.
Circa tale rideterminazione, deve sussumersi necessariamente quanto elaborato dal c.t.u., non essendo opportuno - dopo nove anni di pendenza della causa - rimettere in istruttoria la stessa.
Quindi, tra le varie ipotesi prospettate dal c.t.u., la più aderente alle esigenze di giustizia appare essere quella che, applicando il tasso legale, calcola la capitalizzazione su base annuale, ovvero calcolando per gli. interessi c.d. debitori la stessa periodicità di quelli creditori, pari alla somma di € 19.387,04.
La circostanza che all'esito dell'istruttoria svolta nel presente giudizio il saldo del conto corrente risulti comunque a debito comporta che debbano rigettarsi le domande di restituzione e risarcimento svolte dagli opponenti.
Per ciò che concerne le spese legali, si osserva che vi è un bilanciamento tra la somma dovuta dagli opponenti, che non è irrilevante, e la somma che invece è risultata non dovuta, che comunque non è modesta. Il che rende equa una compensazione integrale delle spese legali, con suddivisione in eguale misura del compenso del c.t.u..

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna 2^ Sezione civile in composizione monocratica, pronunciando definitivamente sulla causa proposta da P. M. e P. M. R. nei confronti di ROLO BANCA 1473 ora UNICREDIT BANCA s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore con atto di citazione notificato in data 6.12.2000, cosi provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale svolta dagli opponenti;
2) DICHIARA la nullità delle clausole del contratto di conto corrente stipulato in data 18.5.1989 tra P. M. e P. M. R e l'allora Credito Romagnolo, relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal debitore nonché alla determinazione degli interessi ultralegali;
3) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 4295/00 emesso da questo Tribunale in data 6.10.2000;
4) CONDANNA P. M. e P. M. R a pagare in solido a UNICREDIT BANCA s.p.a. la somma di € 19.387,04, oltre interessi legali dall'1.7.2000 al saldo;
5) RIGETTA le domande di restituzione e risarcimento proposte dagli opponenti;
6) DISPONE che l'onorario del c.t.u. faccia carico per metà agli opponenti e per metà alla opposta;
7) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le altre spese di causa.
Deciso il 7-9-2009 e data la sentenza alla Cancelleria il 29-9-2009.

IL GIUDICE
Dott. Mazzino Barbensi



XXXVI


TRIBUNALE DI LECCE
Seconda sezione civile
SENTENZA n° 2248/09


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce in persona del G.U. Dr.ssa Grazia Errede ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.

Nella causa iscritta al n.291/2001 R.G. promossa
da
P C, elettivamente domiciliato in Lecce presso lo studio dell'Avv. Antonio Tanza che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

-Attore -

Contro
Banca Intesa s.p.a.,in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata Lecce presso lo studio dell'Avv.Pasquale Corleto che la rappresenta e difende giusta procura in atti

-Convenuta-

All'udienza odierna i procuratori di entrambe le parti hanno discusso oralmente e precisato le proprie conclusioni riportandosi aí rispettivi scritti difensivi e chiedendo l'integrale accoglimento delle richieste in essi formulate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata P C esponeva di avere intrattenuto con la Banca Commerciale Italiana spa (successivamente incorporata nella Banca Intesa s.p.a.) un rapporto bancario di apertura di credito con affidamento su conto corrente ordinario n.1476404/57/73 iniziato nel 1985 (ed ancora in corso all'atto dell'introduzione del giudizio), con un saldo debitore al 31.12.200 di lire 96.986.999. Contestava la misura del credito della banca deducendo: 1) nullità della clausola relativa all'applicazione degli interessi 'uso piazza' per indeterminatezza e indeterminabilità ; 2) nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi non ricorrendo alcun uso normativo; 3) indebita applicazione della capitalizzazione sulla commissione di massimo scoperto per inesistenza di accordo contrattuale a riguardo; 4) erronea determinazione, a svantaggio dell'attore, dei giorni di valuta; 5)inesattezza del tasso effettivo globale applicato. Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità parziale del contratto di apertura dí credito e rideterminarsi l'esatto dare-avere tra le parti contrattuali, condannando , nell'ipotesi di indebito pagamento di somme da parte attrice, la banca alla restituzione delle somme eventualmente riscosse oltre interessi legali dalla data della riscossione, con vittoria di spese e distrazione a favore del procuratore antistatario.
Costituendosi in giudizio la Banca convenuta contestava integralmente le avverse richieste ed argomentazioni, deducendo in particolare la mancata contestazione nei termini degli estratti conto portanti -tra l'altro- gli interessi computati dalla Banca, la legittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi sul rilievo che, nella pratica bancaria, ricorresse quell"uso contrario' che, giusto il disposto dell'art. 1283 c.c., consentiva il ricorso all'anatocismo, come pure asseriva la legittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto e l'infondatezza delle questioni riguardanti la valuta. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice, con vittoria dì spese.
Istruito il giudizio con la produzione documentale delle parti e consulenza tecnica contabile d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa nei seguenti termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dall'incarto processuale che tra le parti interveniva un contratto di conto corrente di corrispondenza al cui art. 7 co.3 non veniva prevista né la indicazione in cifre del tasso d'interesse né la indicazione della commissione di massimo scoperto, rinviandosi sul punto alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza. Del pari, nello stesso articolo (co.2) si prevedeva la produzione degli interessi sugli interessi in via trimestrale con la capitalizzazione degli stessi e delle competenze.
Ed allora, quanto alla validità della clausola relativa agli interessi cd. 'uso piazza' di cui all'art. 7 del regolamento contrattuale, val la pena di ricordare il noto ed oramai consolidato orientamento nomofilattico -da cui non si ha motivo di discostarsi- secondo il quale 'La convenzione relativa alla determinazione degli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto di cui all'art.1284 co.3 c.c., quando il relativo tassa risulti determinabile e controllabile in base a criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati. Una clausola contenente un generico riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle 'aziende di credito sulla piazza' può pertanto ritenersi univoca se coordinata alla esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi di cartello, ma non anche quando tali accordi contengano riferimenti a diverse tipologie di tassi e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento. Nel caso dì rinvii agli usi di piazza, pertanto, è necessario accertare, con riferimento al singolo rapporto dedotto, secondo la disciplina del tempo, se l'elemento estrinseco di riferimento permetta una sicura determinabilità della prestazione di interessi, pur nella variabilità dei tassi nel tempo, senza successive valutazioni discrezionali da parte della banca' (Cass. sent. 4696 dell'8.5.98; conf. Cass. sent. 6247 del 23.6.98). Tale essendo il paradigma ermeneutico di riferimento, nel caso di specie si osserva che la banca convenuta non ha fornito prova a riguardo della certezza della misura del tasso, non preoccupandosi di offrire una reale spiegazione in ordine alla loro modalità di formazione e rilevamento; ne consegue che uno degli elementi fondamentali (il tasso convenzionale di interesse sui conti. debitori) nella determinazione del saldo finale indicato dalla banca viene sostanzialmente a mancare per indeterminatezza dell'oggetto e conseguente nullità della clausola contrattuale (artt. 1418-1346 c.c.). Inoltre, premesso che i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 -quale quello dedotto in giudizio- sono interessati dalla nuova disciplina solo a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, con riferimento alla clausola contrattuale in esame (quella relativa alla determinazione degli interessi 'uso piazza') troverà applicazione il disposto dell'art. 1284 co.3 c.c. con decorrenza dall'inizio del rapporto. Con riferimento all'anatocismo, devesi rilevare anche d'ufficio la nullità della relativa clausola di previsione inserita all'art.7 del contratto bancario in atti, risultando ormai pacifico il principio di diritto secondo il quale 'La clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente deve reputarsi nulla in quanto basata su tm uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 e 8 delle preleggi al c.c.) come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo non possa ammettersi (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) in mancanza di usi contrari'. L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali, non quello di usi normativi (Cass. sent.12507 dell'11.11.99). Com'è noto la Cassazione, mutando il precedente indirizzo, ha escluso l'esistenza di un uso normativo in deroga al divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.: 'La previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto
basata su un uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi' (Cass. sent. 2374 del 16.3.99). Peraltro, poco dopo l'affermazione di tale principio lo stesso legislatore è intervenuto introducendo, con l'art. 25 del D.lgs. n. 342/99, al primo comma dell'art. 120 TU due nuove disposizioni. Con la prima (che ha introdotto il 2^ comma dell'art. 120) ha attribuito al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (con delibera del 9.2.2000 il CICR ha provveduto all'incombente riconoscendo la possibilità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori simmetrici). Con la seconda, che ha introdotto il co. 3^ dell'art. 120 TU, ha stabilito che 'Le clausole relative alla produzione di interessi su interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2^, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera che stabilirà altresì le modalità ed i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento le clausola divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente'. Su tale ultima previsione è tuttavia intervenuta la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 425/2000, dichiarandone la incostituzionalità nella parte in cui stabiliva la validità ed efficacia delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi passivi contenute nei contratti anteriori al D.lgs 432/99 e fino all'entrata in vigore della delibera CICR (22.4.00) che ha stabilito le modalità ed i criteri per la produzione di interessi su interessi. Di recente, le Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota pronuncia n. 21095 del 7 ottobre-4 novembre 2004 hanno definitivamente escluso la possibilità di formazione di un uso negoziale che possa derogare al divieto di anatocismo. La clausola di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi risulta affetta da' nullità siccome non supportata da usi normativi ed inidonea a derogare la disposizione imperativa di cui all'art. 1283 c.c. Non può ritenersi vigente nel nostro ordinamento un uso normativo che autorizzi gli istituti di credito a procedere alla capitalizzazione trimestrale, poiché un uso di tal portata non risulta essere stato esistente nel nostro ordinamento in epoca anteriore o coeva al 1942, ed inoltre le norme bancarie uniformi emesse dall'ABI non sono fonti di produzione del diritto ma solamente schemi contrattuali uniformi che l'associazione delle imprese di credito propone ai suoi associati. Di fronte alla pratica generalizzata degli istituti di credito- di inserire nei contratti bancari (peraltro stipulati con moduli prestampati predisposti dalle banche) la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'atteggiamento mentale dei clienti non è quello di accettazione di una pattuizione ritenuta conforme ad un precetto giuridico, ma piuttosto quella di una sorta di adesione necessaria (secondo la regola del prendere o lasciare) ad una clausola imposta dal contraente più forte. Né tali condizioni possono essere contrastate dal rilievo della mancata contestazione -da parte del cliente-debitore- degli estratti di conto corrente inviati poiché detta contestazione afferisce al profilo contabile degli addebiti e degli accrediti, ma non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano, né l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su un negozio nullo, annullabile o inefficace resti definitivamente incontestabile (cfr. Cass. sent.10186 del 26.7.2001). Come rilevato in giurisprudenza, inoltre, l'uso normativo postula la contestuale ricorrenza di due requisiti, rispettivamente di carattere oggettivo e soggettivo consistenti nella uniforme e costante ripetizione di una determinata condotta accompagnata dalla consapevolezza di osservare una norma giuridica, sicché l'uso -come la norma- deve possedere i requisiti della generalità e dell'astrattezza. In tale contesto, poco rileva che la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca trovi generale riscontro neí loro rapporti, posto che l'applicazione della capitalizzazione stessa discende dalla previsione contenuta negli schemi contrattuali predisposti dalle banche in base a norme bancarie uniformi aventi natura patrizia: la prassi così instaurata si collega al modo di operare di uno dei soggetti del rapporto -la banca- cui il cliente non può di fatto sottrarsi. Tale ricostruzione porta ad escludere che l'osservanza della prassi sia accompagnata dalla convinzione di attuare una regola volta a disciplinare giuridicamente determinate situazioni: in sostanza, nell'ambito dei rapporti bancari il cliente stipula sulla base delle condizioni generali fissate dalla banca, ed il fatto stesso che si avverta la necessità di inserire la clausola anatocistica tra quelle condizioni ne valorizza la natura negoziale, non normativa. L'esclusione dell'uso normativo comporta la declaratoria di nullità della clausola, in quanto questa imponendo una capitalizzazione trimestrale anteriore alla scadenza degli interessi si pone in contrasto con la norma inderogabile dell'art. 1283 c.c. Una volta ritenuta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, reputa questo giudice di dover aderire -condividendosene appieno le argomentazioni- a quell'indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale non è possibile sostituire l'anatocismo trimestrale con quello annuale, posto che, come correttamente osservato 'Atteso che la contrarietà a norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. ìnvolge l'intero contenuto della clausola (e non solo quindi la parte di essa relativa alla periodicità della capitalizzazione), è la pattuizione in contratto dell'anatocismo ad essere nulla, onde secondo i principi generali trattasi di contratto nullo ab origine privo di qualsiasi pattuizione di capitalizzazione, trimestrale come annuale come di diversa periodicità. Non vi è possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto l'anatocismo è consentito dal sistema soltanto in presenza di determinate condizioni, in mancanza delle quali esso rimane giuridicamente non pattuito tra le parti.' (Trib. Pescara 3.6.2005, giudice dr.Falco; Trib. Mantova 21.1.2005, giudice dr. Bernardi). Quanto alle commissioni di massimo scoperto, dall'esame del contratto non risulta prevista alcuna pattuizione a riguardo, sicché nulla è dovuto per il relativo titolo trattandosi peraltro di ulteriore voce di addebito nulla per mancanza di causa poiché sostanziantesi in un ulteriore e non pattuito aggravio di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito (sul punto cfr. Trib. Lecce, 11.5.2005, Pensa c/ MPS GCB s.pa.). Del pari, non risulta contrattualmente convenuto il pagamento di altri oneri accessori, sicché nulla è dovuto alla banca a tale titolo. Alla luce di quanto precede, tenuto conto della nullità della clausola 'uso piazza', di quella anatocistica, escluso l'ammontare delle commissioni di massimo scoperto e delle ulteriori spese accessorie, occorre prendere in considerazione il conteggio che determina l'ammontare del debito sulla base della sorte capitale e degli interessi calcolati in regime di saggio legale tempo per tempo vigente dell'interesse debitore, sicché alla stregua dell'indagine demandata al CTU -improntata ai corretti parametri della disciplina contabile- si perviene ad un credito in favore dell'attore di curo 55..500,00 alla data del 30.6.2006 (data di chiusura del rapporto).. Su tale somma spettano inoltre gli interessi legali dal 30.11.2007 (epoca della perizia) al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Tanza che si è dichiarato antistatario.

PQM

Il Tribunale dei Lecce in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da P C contro Banca Intesa B.C.I. s.p.a. la accoglie e per l'effetto dichiara la nullità parziale del contratto dedotto in giudizio con riferimento alla determinazione degli interessi.
Condanna la banca convenuta a corrispondere in favore di P la somma di euro 55.500,00 oltre agli interessi come in motivazione specificati.
Condanna l'Istituto di credito a pagare in favore dell'attore, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Tanza, le spese di giudizio che si liquidano in euro 7.000, 00 per onorari, euro 4.535,00 per diritti, oltre spese generali, iva, cap e rimborso forfetario come per legge. Pone le spese di CTU definitivamente a carico della Banca.
Lecce, 4.11.2009 Il G.U. Dr.ssa Grazia Errede


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